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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 17 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 28 agosto 2013 (n. 4399) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione 7 dicembre 2012 con cui il municipio di Minusio gli ha negato la licenza edilizia per costruire un edificio residenziale a gradoni (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, è
proprietario di un terreno in pendio (part.__________), situato a Minusio, a
monte di un altro fondo (part. __________) affacciato su via __________. Il
fondo, sul quale insiste un'abitazione monofamiliare, è assegnato dal piano
regolatore alla zona residenziale R2.
b. Con domanda di costruzione 10 aprile 2012, l'insorgente ha chiesto al municipio il permesso di demolire il suddetto edificio e costruire un nuovo complesso
residenziale a terrazzi. Il complesso è formato da quattro gradoni, di uno (G-2,
G-3 e G-4) rispettivamente due piani (G-1). Ogni corpo è destinato ad un'unità
abitativa (1P, 2P, 3P, 4P) e disposto in modo che la copertura del gradone
inferiore funga da terrazza di quello superiore. Nel gradone più a valle (G-1),
al piano inferiore (PA), si trova un'autorimessa comune (accessibile da una
rampa lungo il lato est del fondo), nonché le cantine e i vani tecnici. A valle,
al corpo inferiore (G-1) è addossato un terrapieno, contenuto su tre lati da
muri di sostegno, che funge da giardino per l'appartamento (1P) di questo
gradone. All'estremità di questo terrapieno, come di ogni gradone, al di là del
parapetto vi è una batteria di pannelli solari inclinati. Sul lato est, il progetto
prevede di sistemare il terreno con cinque terrapieni sorretti da muri di sostegno;
sul versante opposto (ovest), vi sono una serie di rampe di scale, gli accessi alle
singole unità e alcune aree sistemate a giardino (in parte ricavate da
terrapieni).
SCHEMA (sezione 1-1)
6 m
6 m
G-4 4P
G-3 3P 6 m
G-2 2P 4 m
G-1 1P
PA
Terreno esistente (profilo
geometra 3-4)
B. a. Dopo aver informato
l'insorgente che il progetto non rispettava le altezze, come pure gli indici di
occupazione e di sfruttamento ammessi dalle norme di zona, così sollecitato
dallo stesso, il municipio ha pubblicato la domanda.
b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si sono opposti CO 2
(part. __________; __________), CO 3 (part. __________ CO 4 CO 5CO 6 e CO 7
(part. __________), __________ proprietari di fondi vicini, qui __________
c. Il 9 novembre 2012, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno
emesso il proprio avviso negativo (n. 81080), fondato sul parere dell'Ufficio
della natura e del paesaggio (UNP), il quale ha in particolare censurato le
sistemazioni artificiali del terreno e i muri previsti sui lati dell'edificazione,
da evitare per controbilanciarne l'impatto complessivo.
d. Richiamato tale avviso, come pure la sua precedente presa di posizione
(consid. Ba) con cui aveva riscontrato un sorpasso delle altezze, nonché dell'indice
di occupazione (+ 1.08 %) e di sfruttamento (+ 0.02) stabiliti dall'art. 33 della
norme di attuazione del piano regolatore di Minusio (NAPR), con decisione 7 dicembre
2012, il municipio ha negato all'insorgente il permesso richiesto, evadendo di
conseguenza le opposizioni dei vicini (ritenute prive d'oggetto).
C. Con giudizio 28
agosto 2013, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dall'istante
in licenza avverso la predetta risoluzione, che ha confermato.
Disattesa una censura relativa all'obbligo di motivazione, il Governo ha poi
tutelato il giudizio estetico dell'autorità cantonale. La definizione della
sistemazione esterna non potrebbe essere disgiunta dalla procedura di rilascio
del permesso. Non si potrebbe differire tale aspetto, mediante l'imposizione di
una condizione di licenza. Da ultimo, la precedente istanza ha respinto un'eccezione
riferita al principio della buona fede, con particolare riferimento a
precedenti licenze che erano state rilasciate in passato all'insorgente, per
progetti diversi.
D. Con ricorso 17
settembre 2013, RI 1 impugna ora la predetta risoluzione governativa, chiedendo,
in via principale, che sia annullata assieme a quella municipale e che gli sia rilasciato
il permesso di costruzione. In via secondaria, domanda che la licenza sia
subordinata ad una delle tre condizioni - tra loro sussidiarie - che propone (ad
1.3-1.5) per sistemare più moderatamente o lasciare inalterato il terreno
a est dell'edificio.
Dal profilo dell'inserimento estetico del progetto, il ricorrente contesta
anzitutto che l'autorità dipartimentale abbia la competenza di pronunciarsi
sulla sistemazione del terreno: le sue prerogative sarebbero limitate all'edificio
in quanto tale. Ad ogni modo, le opere esterne progettate si inserirebbero
convenientemente nell'ambiente circostante, contraddistinto da diversi fondi
terrazzati. L'insorgente invoca poi l'affidamento riposto in precedenti licenze
conseguite nel 2008 e 2009 - di cui non ha fatto uso - per costruire sul
medesimo fondo degli edifici a gradoni, che prevedevano terrazzamenti laterali
a suo dire analoghi. Il diniego del permesso a causa della sola sistemazione
esterna, prosegue, violerebbe il principio di proporzionalità: la licenza
potrebbe essere subordinata ad una delle tre condizioni, così come postulato in
via sussidiaria.
L'insorgente contesta inoltre le obiezioni (concernenti altezza dell'edificio,
indici, modinatura, corpo ascensore e muri) già sollevate dal vicino CO 2,
respingendole tutte.
In particolare, afferma che l'edificio rispetterebbe l'altezza massima
consentita: sul gradone inferiore (G-1) non andrebbe conteggiato il terrapieno
a valle. La quota del gradone superiore (G-2) andrebbe invece calcolata teoricamente
(a 3 m dalla facciata a valle): tenendo conto dell'abbuono (m 2.64) risultante
dall'art. 14 NAPR, rientrerebbe nell'altezza massima (m 7.50 + m 2.64 = 10.14 m).
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione, il
municipio e CO 2; dei loro argomenti si dirà, se del caso, in appresso. Gli
altri vicini opponenti sono invece rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva
del ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal
provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 LPamm). Per quanto d'importanza ai fini del presente giudizio, la
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo
sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Le prove
offerte dall'insorgente (sopralluogo, richiamo incarti relativi alle precedenti
licenze edilizie) non sono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti in
questa sede.
Altezza della costruzione
2. 2.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE,
l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del
filo superiore del cornicione di gronda del parapetto. Per principio, l'altezza
degli edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno
sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di
misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente sottostante
(cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1).
Il terreno naturale può essere sistemato mediante formazione di terrapieni, la
cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante soltanto nella
misura in cui supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE).
2.2. Nel caso di costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, l'altezza
si misura per ogni singolo edificio, a condizione che si verifichi tra i corpi
situati a quote diverse una rientranza di almeno 12.00 m (art. 40 cpv. 2 LE).
Se questa condizione non è rispettata, l'altezza si misura a partire dal
terreno sistemato sul quale appoggia la facciata a valle del gradone inferiore
sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto del gradone più
alto. Ciò significa che l'altezza della facciata a valle dei corpi superiori,
misurata a partire dal piano di copertura del corpo sottostante, va traslata ed
aggiunta a quella dei corpi più bassi, finché non si verifica un arretramento
di 12 m. Se l'arretramento minimo posto come condizione dall'art. 40 cpv. 2 LE
è invece rispettato, l'altezza della costruzione si misura per ogni singolo
corpo, ovvero edificio per edificio. Ciò significa soltanto che l'altezza della
facciata a valle del gradone superiore, misurata per rapporto al livello del
tetto del gradone sottostante, non deve essere riportata sull'altezza della
facciata di quest'ultimo. Non significa tuttavia anche che l'altezza dei
singoli edifici che compongono la costruzione a gradoni debba essere misurata
soltanto a partire dal livello del tetto dei gradoni sottostanti. L'altezza dei
singoli edifici va comunque misurata sino al livello del terreno sottostante
sulla verticale della loro facciata a valle e non soltanto sino al livello del
tetto del gradone immediatamente inferiore. L'art. 40 cpv. 2 LE non introduce
un diverso punto di riferimento a partire dal quale deve essere misurata
l'altezza dei singoli edifici (cfr. RtiD I-2006 n. 17 consid. 5.1; RDAT I-2003,
n. 59 consid. 3.2).
Per le facciate laterali, l'altezza si misura pertanto nel punto più alto,
ovvero sullo spigolo a valle di ogni singolo gradone a partire dal terreno
sistemato ai lati (cfr. RtiD I-2006 n. 17 consid. 5.1.). Allo stesso modo si procede
per la facciata (a valle) che collega le due facciate laterali (cfr. STA
52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012, consid. 3.2. con disegno illustrativo).
2.3. La facilitazione derivante dall'art. 41 LE, che permette di non
conteggiare sull'altezza dell'edificio terrapieni alti fino a m 1.50 e larghi
almeno 3 m dal piede della facciata è applicabile sia al gradone inferiore, sia
a quelli più a monte. Per il gradone inferiore, occorre in particolare tener
conto dell'eventuale presenza di un terrapieno presente a valle e sui lati di
questo corpo. Per i gradoni superiori (a monte), la facilitazione prevista
dall'art. 41 LE può invece essere concessa se il terrapieno è presente almeno sui
lati (cfr. STA 52.2012.137-142-161 citata, consid. 3.3).
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H
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R = 3 00 H = 1.50
Anche in questo caso, la facciata che collega i due spigoli a
valle delle facciate laterali può essere alta soltanto quanto le facciate
laterali. Il fatto che il terrapieno venga realizzato effettivamente solo sui
lati non è di rilievo. In sostanza, si ammette che il terrapieno possa essere "coperto"
dal gradone sottostante. Si può pertanto prescindere dall'esigerne la realizzazione.
2.4. Nella zona R2, l'altezza massima delle costruzioni è di 7,50 metri. Sono ammessi supplementi all'altezza secondo le disposizioni dell'art. 14 NAPR (art. 33
cpv. 2 NAPR). In base all'art. 14 cpv. 1 NAPR, l'altezza dell'edificio è
misurata in corrispondenza delle facciate, ossia dei muri perimetrali esterni,
dal terreno sistemato al filo superiore del tetto o del canale di gronda o del
parapetto e/o ringhiera. Il tutto come allo schema annesso. L'altezza utile
di tutte le costruzioni all'interno dei fondi viene misurata dal terreno
sistemato con un terrapieno della profondità di almeno m 3.00 dal filo facciata
(cpv. 2). L'altezza massima teorica della sistemazione del terreno,
soggiunge la norma (cpv. 3), misurata a m 3.00 dal filo della facciata, è di
m 1.50 dal terreno naturale. Per terreni in pendenza è concesso un
supplemento in altezza (y) calcolato secondo la seguente formula: y = pendenza in % x 3.00 metri (vedi schema allegato). Il cpv. 4 specifica che la pendenza del terreno risulta dalla
sezione rilevata dal geometra revisore in corrispondenza alla mezzeria della facciata
principale per una profondità di m 3.00 oltre i limiti dell'edificio (vedi schema
allegato), ovvero ad una distanza di 3 m dalle facciate a monte e a valle.
Per quanto qui interessa, la norma in questione (cpv. 1, 2 e 3, primo periodo)
riprende sostanzialmente i principi risultanti dall'ordinamento di rango
superiore (art. 40 e 41 LE; cfr. supra, consid. 2.1). Essa introduce
(cpv. 3, secondo periodo) inoltre una facilitazione (supplemento) per le
sistemazioni dei fondi in pendio. Diversamente dalla regola secondo cui l'altezza
dei terrapieni va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante nella
misura in cui supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. supra, consid. 2.1. in fine), l'art. 14 cpv. 3 NAPR permette
di non conteggiare, perlomeno in parte, anche il riempimento che compensa la
pendenza del fondo. In sostanza, l'art. 14 cpv. 3 NAPR maggiora il limite di m
1.50 (art. 41 LE) in misura proporzionale alla pendenza del terreno.
Il supplemento previsto dall'art. 14 cpv. 3 secondo periodo NAPR, in assenza di
disposizione contraria, è applicabile anche alle costruzioni a gradoni. Esso
vale in particolare per la sistemazione del terreno della facciata orientata
verso valle del gradone più basso. Nulla impedisce inoltre di applicare l'abbuono
ad eventuali terrapieni previsti sui lati, determinanti per l'altezza delle
facciate (spigoli laterali) rivolte verso valle dei gradoni superiori (più a
monte), per i quali è di principio applicabile la facilitazione prevista dall'art.
41 LE (cfr. supra, consid. 2.3). Anche in questi casi, la pendenza va
determinata secondo i particolari criteri stabiliti dall'art. 14 cpv. 4 NAPR,
in corrispondenza della mezzeria della facciata principale, per
una profondità (distanza) di m 3.00 oltre le facciate del singolo edificio,
ovvero del gradone di riferimento (per quanto precede, cfr. STA
52.2012.137-142-161 citata, consid. 3.4 concernente questa stessa norma).
3. 3.1. Nel caso
concreto, l'altezza del gradone inferiore (G-1), in corrispondenza dello
spigolo sud-ovest, misura ca. 8 m dal terreno perpendicolarmente sottostante sulla
verticale (cfr. prospetto ovest, orientandosi al profilo geometra 1-2). All'altezza
fuori terra di questo gradone, deve infatti essere aggiunta quella del corpo
superiore (G-2, al filo superiore del parapetto, quota 255.40 m/slm), arretrato
meno di 12 m. L'altezza non può essere determinata a partire dal terrapieno (alto
più di 2 m) che si estende a valle, ma non lungo la facciata ovest; su questo
versante vi è infatti un vano tecnico (cfr. prospetto ovest e pianta PA). Ancor
maggiore è l'altezza sul versante opposto (spigolo a sud-est): partendo dal
livello del terreno esistente sottostante (linea verde) - senza dunque
considerare l'abbassamento (di ca. 1m) necessario per la rampa d'accesso (cfr. art.
14 cpv. 6 NAPR) - il limite di m 7.50 è infatti abbondantemente superato (ca. m
9.50; cfr. prospetto est, orientandosi al profilo 5-6-7). L'altezza non può
essere calcolata tenendo conto dell'abbuono dell'art. 14 cpv. 3 NAPR, poiché su
questo versante non è previsto alcun terrapieno. La facilitazione derivante da
questa norma concerne infatti i terrapieni profondi (larghi) 3 m (la cui altezza può raggiungere m 1.50, oltre al supplemento calcolato in base alla pendenza del
terreno entro il quale è situato il gradone di riferimento, secondo la formula indicata
all'art. 14 cpv. 3 NAPR). L'art. 14 cpv. 3 NAPR non concede un supplemento d'altezza
fuori terra per gli edifici, a prescindere dalle sistemazioni del terreno (a
valle e lateralmente). Contrariamente a quanto indicato dal "calcolo
supplemento d'altezza" figurante in calce alla sezione longitudinale, l'art.
14 cpv. 3 NAPR permette soltanto di realizzare terrapieni alti più di m 1.50 ad
una distanza di 3 m dal piede della facciata, senza dover riportare la maggior
altezza su quella dell'edificio sovrastante.
3.2. Il secondo gradone (G-2) è alto ca. 10 m in corrispondenza degli spigoli sud-ovest e sud-est. Sull'altezza di questo gradone, misurato dal terreno sistemato
sottostante sulla verticale, dev'essere aggiunta quella del gradone superiore
(G-3), arretrato meno di 12 m (cfr. prospetto ovest; cfr. anche sezione 1-1).
Non va invece traslata anche quella del gradone più alto, dal quale dista 12 m. Da questa altezza non è deducibile alcun bonus, in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 NAPR. Tale
bonus, come detto, è riservato alle sistemazioni del terreno, ovvero - per i
gradoni a monte - ai terrapieni presenti sui lati, che devono essere larghi
almeno 3 m. In concreto, peraltro, neppure il "terrapieno" presente
sul lato est (alto ca. m 0.75, secondo i piani) potrebbe beneficiare di questo
bonus poiché non si sviluppa - verso valle - per almeno 3 m (cfr. supra, consid. 2.4 e 2.3 con schema illustrativo). Analogamente ai terrapieni che in
generale sottostanno alla disciplina dell'art. 41 LE, dovrebbe dunque essere
conteggiato sull'altezza determinando un ulteriore sorpasso.
Già per i suddetti motivi, il progetto non può dunque essere approvato, siccome
lesivo dell'altezza massima prescritta, con particolare riferimento ai primi
due gradoni (G-1, G-2), censurati anche dal vicino resistente.
3.3. Il terzo gradone (G-3) presenta un'altezza di ca. m 10.50 dal terreno sistemato
sottostante, sia in corrispondenza dello spigolo sud-ovest, sia di quello
opposto (cfr. prospetti ovest ed est), conteggiando l'altezza (+ 3 m) dell'ultimo gradone (G-4), arretrato meno di 12 m. Non è dato di vedere come quest'ultimo gradone
possa essere assimilato ad un attico ed essere escluso dal computo in
applicazione dell'art. 12 NAPR, che permette agli attici e alle mansarde di non
essere conteggiati nell'altezza dell'edificio, a condizione che l'ingombro
massimo della costruzione sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a
due falde con un'inclinazione del 50% misurata dall'altezza dell'edificio,
a filo facciata. Di principio, tale norma non risulta applicabile agli edifici
a gradoni, a maggior ragione quando - come in concreto - il corpo superiore non
si distingue dai gradoni sottostanti. Ai fini del presente giudizio non occorre
soffermarsi ulteriormente su tale aspetto. Anche senza il computo del gradone
G-4, il terzo gradone (G-3) - sul quale deve essere computato il terrapieno
presente sul lato est (alto m 1.27 secondo i piani), che non si estende verso
valle almeno 3 m (cfr. supra, consid. 2.4 e 2.3 con schema illustrativo)
- non rispetta infatti l'altezza massima (m 7.50) prescritta. Analoga
conclusione vale anche per il gradone G-4, al quale deve essere aggiunta l'altezza
del terrapieno (alto m 2.35 secondo i piani) parimenti previsto su lato est
(cfr. prospetto est).
4. Muri di sostegno a
confine
4.1. Secondo l'art. 13 NAPR, i muri di cinta possono avere un'altezza
massima di 2.50 metri. Deroghe a questa altezza possono essere concesse per
opere di cinta tra fondi privati, previo accordo tra i proprietari interessati.
I muri di sostegno a confine, soggiunge il cpv. 2, sono considerati muri
di cinta e non possono avere un'altezza superiore a 2.50 metri dal terreno naturale. Essi possono essere sormontati da parapetti di tipo leggero; l'altezza
complessiva non deve superare 3.50 metri. Muri di sostegno di altezza superiore sono considerati fabbrica e devono rispettare le distanze da confine.
In sede di approvazione del piano regolatore (ris. gov. n. 3687 del 9
luglio 2008, consid. 3.5.9., pag. 72), il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'altezza
massima stabilita a 2.50 metri per i muri di cinta sia eccessiva. Diverso
sarebbe se il comune specificasse un'altezza di 1.50 metri per i muri di cinta con possibilità di essere sormontati da, ad esempio, reti metalliche,
parapetti o siepi verdi con un'altezza massima di 1.00 metro. In questo caso, ha aggiunto, pur mantenendo l'altezza assoluta di 2.50 metri l'impatto paesaggistico sarebbe ben diverso. Si invita, pertanto, ha concluso il
Governo, il Municipio a valutare la possibilità di modificare l'articolo con
gli accorgimenti suddetti (ris. gov. citata, pag. 72; cfr. STA
52.2012.137-142-161 citata, consid. 6.2). Al di là di tale invito,
per quanto consta a questo Tribunale tale norma è tuttora in vigore, così come
approvata dall'Esecutivo cantonale.
4.2. Nel caso concreto, dagli atti non è possibile calcolare l'altezza massima
dei muri di sostegno che sorgono lungo i confini est e ovest. Come censura il
resistente, i profili del geometra (1-2 e 5-6-7) - ripresi dai piani di
progetto (prospetti est e ovest) - non danno atto del livello del terreno naturale
a confine, ma di quello esistente in prossimità delle facciate dell'edificio da
demolire (distanti ca. 3 m; cfr. citati profili). Tale livello naturale non è
altrimenti deducibile dai piani. Non è dunque chiaro se, come eccepisce il
vicino CO 2, i muri di sostegno a confine superino il limite d'altezza massimo di
m 2.50 dal terreno naturale, prescritto dall'art. 13 cpv. 2 NAPR. Ciò vale in
particolare per i muri verso il suo fondo (part. __________), in particolare
quelli situati più a monte (in corrispondenza del gradone G-4). Ma anche per quelli
ubicati sul fronte opposto, a ovest delle rampe di scale, deducibili dalle
piante di progetto, ma solo parzialmente raffigurati dai prospetti (cfr.
prospetto ovest e piante). Muri, questi ultimi, che potrebbero (almeno in
parte) essere alti più di m 2.50 (cfr. in particolare il dislivello di ca. m
2.60 tra la scala e il terreno sottostante, situato ad una quota di ca. 248
m/slm, deducibile dal prospetto ovest).
Su questo punto s'imporrebbero dunque ulteriori accertamenti, dai quali si può
tuttavia prescindere ritenuto che il progetto, per i motivi di cui si è detto
al precedente considerando (consid. 3), non può comunque essere approvato.
5. Corpo tecnico
5.1. In base all'art. 12 cpv. 2 NAPR, per i corpi tecnici è concesso un
abbuono in altezza di m 2.50, misurato dalla copertura del tetto, per una
superficie massima del 20% del tetto. Le loro dimensioni devono essere
contenute entro i limiti indispensabili alle esigenze di funzionalità.
Per corpi tecnici, soggiunge il cpv. 3, si intendono quei corpi di
natura tecnica sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al
funzionamento di un impianto all'esclusivo servizio dell'edificio in questione.
Sono considerati tali le scale di accesso al tetto, i torrini per gli
ascensori, i comignoli, gli impianti di ventilazione e di climatizzazione,
nonché le antenne per la ricezione, nell'edificio in questione, di emittenti
televisive.
5.2. Nel caso concreto, il progetto prevede una torretta per l'ascensore (m 2 x
2.35), che sporge di m 2.50 dal tetto dell'ultimo gradone. Il manufatto, di
modeste dimensioni, va senz'altro qualificato come corpo tecnico. Garantisce infatti
l'accesso al tetto, adibito a terrazza-giardino, in particolare anche a persone
disabili. Non vi è dunque motivo per conteggiarlo sull'altezza. Neppure il
municipio pretende il contrario. Su questo punto, cade dunque nel vuoto la
censura del vicino resistente.
6. Indice di occupazione
6.1. L'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto espresso in per-cento tra la
superficie edificata e la superficie edificabile del fon-do (art. 37 cpv. 1
LE). Secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione
orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici
principali ed accessori.
Determinanti ai fini del computo sono gli ingombri degli edifici. Per ingombri
si intendono le parti di costruzione che si sviluppa-no sia in orizzontale, sia
in verticale, sporgendo dal terreno si-stemato. Le parti di costruzione
sotterranee non sono dunque computabili quale superficie edificata nell'i.o.
(cfr. STA 52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012, consid. 2; 52.2005.312 del
19 ottobre 2005, consid. 2; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1137).
Per edificio si intende invece un'opera edilizia che definisce degli spazi,
aperti o chiusi, destinati a riparare persone e cose dalle intemperie. In linea
di massima, sfuggono quindi al computo dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti
dal profilo della polizia delle costruzioni, non sono qualificabili come
edifici. Sono quindi esclusi muri, terrapieni e impianti di vario genere (cfr.
STA 52.2005.312 citata, consid. 2).
Non tutta la proiezione orizzontale degli edifici è comunque conteggiata quale
superficie edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3 LE esclude infatti alcune
parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline d'ingresso aperte, ovvero
parti di costruzione che determinano ingombri trascurabili (cfr. pure RDAT
II-1995 n. 27, consid. 2.1). L'art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione
delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) esclude inoltre i
balconi in quanto non calcolati nella distanza dal confine (cfr. art. 41 RLE).
Sono pertanto conteggiati nella superficie edificata quegli elementi (corpi
aggiunti o avancorpi) che determinano ingombri, ovvero che per posizione e
dimensione possono essere considerati veri e propri corpi aggiunti (o
avancorpi) della costruzione principale, e non semplici sporgenze quali le grondaie
o i cornicioni (cfr. RDAT I-2002 n. 18, consid. 3.3; Scolari, op. cit., n. 1140).
6.2. Ai sensi dell'art. 33 cpv. 4 NAPR, nella zona residenziale estensiva R2,
il 70% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni
e, in principio, per almeno un terzo sistemato a verde. L'indice di occupazione
massima, di riflesso, è dunque pari al 30%.
6.3. Nel caso concreto, controversa è l'esclusione dal computo nella superficie
edificata della passerella ("camminamento"; m 1.10 x 6.95 m) delimitata da un parapetto, che dall'ascensore conduce all'ultimo appartamento (cfr. pianta
4P) e sporge dalla facciata (arretrata) del quarto gradone. Il calcolo dell'indice
di occupazione annesso al progetto - che dà atto di una superficie edificata complessiva
di 361.13 mq (appena al di sotto di quella massima consentita; 362.40 mq) - non
prende in considerazione questa area, né quella della "grondaia non
praticabile" che la ricopre (cfr. piano situazione generale 1:200 con
calcoli IS e IO). Secondo il ricorrente tale superficie non dovrebbe essere conteggiata,
poiché non sarebbe riconducibile ad un ballatoio, che dà l'accesso a più
appartamenti. A torto. L'avancorpo litigioso - non diversamente da un balcone che
occupa più di un terzo della facciata da cui sporge - deve essere conteggiato
nell'indice di occupazione. Determinante è il suo ingombro, che non è di trascurabile
importanza; in particolare, non è assimilabile a quello di una semplice grondaia
o di un cornicione. Il fatto che sia coperto da una "grondaia"
definita dal progetto "non praticabile" (cfr. pianta piano tetto) -
presente solo su questo lato - non permette di giungere ad altra conclusione. Anche
la superficie di tale "grondaia" (1.10 x 12.95 m) - artificialmente ritagliata dal resto della copertura (cfr. citato piano situazione
generale e pianta piano tetto) - deve infatti essere computata nella superficie
edificata, in quanto non destinata a proteggere unicamente i muri e le aperture
sottostanti rispettivamente a coprire uno spazio di regola inutilizzato e privo
di ingombri (cfr. RDAT II-1995 n. 27, consid. 2.1).
Ciò posto, è dunque certo che l'indice di occupazione del progetto (ca. 31.08%)
- così come anche ritenuto dal municipio - non rispetta l'indice di occupazione
massimo (30%) consentito.
7. Indice di sfruttamento
7.1. In base all'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il
rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie
edificabile dei fondi. Quale superficie utile lorda si considera la somma della
superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici
dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale (art. 38 cpv. 1 LE). Non
vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione
o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie delle
abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi;
i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione;
i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati
al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche
sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che
servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella superficie utile
lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente,
i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.
7.2. Dalla combinazione delle due norme succitate discende che vanno
conteggiate come SUL soltanto le superfici di locali e di spazi chiusi verso l'esterno,
che sono utilizzate o si prestano ad essere utilizzate per l'abitazione ed il
lavoro. Fatta astrazione delle vie d'accesso (cfr. infra, consid. 7.4),
di principio non sono quindi da computare nella SUL le superfici di spazi
aperti, che non sono configurati come locali di edifici (cfr. RtiD II-2008 n.
22 consid. 3.1 con rimandi; cfr. anche STA 52.2004.181 del 20 agosto 2004,
consid. 2.3 con rinvii; 52.2004.118 del 9 luglio 2004, consid. 2).
7.3. Decisiva ai fini del computo della
superficie di un locale non è l'indicazione
fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità
di utilizzare la superficie di un determinato vano a fini abitativi o
lavorativi (cfr. STA 52.2009.314 del 3 febbraio 2010, consid. 4 confermata da STF 1C.158/2010 del 3 agosto 2010, in:
RtiD I-2011, n. 18; RDAT I-1994 n. 30,
consid. 2.2; Scolari, op. cit., ad
art. 38 LE, n. 1126). La superficie degli spazi non conteggiati nella
SUL deve inoltre situarsi in un rapporto ragionevole con i bisogni oggettivi
dell'utilizzazione principale dell'edificio. Locali non computabili
sovradimensionati sono computati per la parte eccedente (STA 52.2013.305 del 6
novembre 2013 consid. 2.1. e rimandi; 52.2009.314 citata, consid. 4; Scolari,
op. cit., ad art. 38 LE, n. 1129).
7.4. Le superfici delle vie d'accesso ai piani (scale,
corridoi ed ascensori) sono di regola conteggiate nella SUL (cfr. RtiD II-2008
n. 22 consid. 3.1; Felix Huber,
Die Ausnützungsziffer, Zurigo 1986, pag. 58 seg.). Lo si deduce e contrario
dalla disposizione che esclude le superfici di questi percorsi dal computo soltanto
quando servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL, siccome
non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro. Le superfici delle logge aperte,
al pari di quelle dei portici e dei balconi (aperti), non sono invece conteggiate.
Sono prese in considerazione soltanto se sono chiuse. Fanno tuttavia eccezione
a questa regola le superfici delle logge, che, pur essendo aperte, servono come
ballatoi, ovvero risultano utilizzabili come vie d'accesso per raggiungere
locali destinati all'abitazione o al lavoro. Anche se sono aperte e quindi
esposte, almeno parzialmente, agli agenti atmosferici, per esplicita
disposizione di legge, queste superfici sono conteggiate come SUL. Questa
particolare inflessione al sistema di eccezioni è essenzialmente da ricondurre
all'esigenza di evitare che parti comuni a tutti gli edifici a più piani, quali
i corridoi d'accesso a vani computati come SUL, vengano costruite all'esterno,
permettendo in tal modo la realizzazione di maggiori superfici abitabili od
utilizzabili per il lavoro (cfr. RtiD II-2008 n. 22 consid. 3 con rinvii; STA
52.2007.341 del 6 agosto 2008, consid. 5.1). Ai fini del computo, anche tali
superfici devono di principio essere integrate nei piani dello stabile. Per l'art.
38 cpv. 1 LE, computabili nella SUL sono infatti unicamente le superfici dei
piani sopra e sotto terra.
7.5. In concreto, il progetto non ha conteggiato nella SUL le lavanderie
previste nei singoli appartamenti (cfr. citato piano situazione generale). A
giusta ragione, poiché questi vani privi di aperture, di dimensioni contenute
(ca. 8 mq) e adeguatamente rapportate alle superfici (ca. 150 mq) dei singoli
appartamenti a cui sono collegate, non presentano alcunché di straordinario. La
loro superficie non travalica i limiti comunemente ammessi per stabili d'appartamenti
con caratteristiche analoghe (cfr. al riguardo: STA 52.2004.181 citata, consid.
3.4). Non devono dunque essere conteggiate nella SUL.
7.6. Una diversa conclusione s'impone per la controversa superficie della
passerella - coperta e delimitata da un parapetto - di cui si è detto in
precedenza (cfr. supra, consid. 6.3), che parimenti non è stata
conteggiata nella SUL (cfr. citato piano generale, 4P). In quanto superficie
che funge da via d'accesso a locali computabili nella SUL (unità 4P), coperta e
delimitata da un parapetto e integrata nel piano dello stabile da cui sporge, non
vi è invero motivo per escluderla dal calcolo della SUL. La questione non è
comunque decisiva, poiché il conteggio di quest'area - ma non di quella delle
lavanderie (cfr. supra, consid. 7.5) - non determina comunque un sorpasso
dell'indice di sfruttamento massimo (0.5) ammesso (art. 33 cpv. 3 NAPR; cfr.
citato piano situazione generale).
7.7. Su questo punto, da respingere sono dunque le censure del resistente.
8.Alla luce di
tutte le considerazioni che precedono, è dunque certo che il progetto così come
concepito non può essere autorizzato.
In queste circostanze, non mette conto di esaminare se il progetto - che
comporta altezze e volumi eccessivi, non ammessi dalle norme di attuazione del
piano regolatore - disattenda anche il principio d'inserimento ordinato e
armonioso nel paesaggio sancito dall'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), così come ritenuto dall'UNP con
particolare riferimento alla sistemazione esterna (che peraltro non risulta
chiaramente definita, cfr. supra, consid. 4). A scanso di equivoci, va comunque
detto che l'esame di progetti che comportano un impatto paesaggistico
significativo, quali la costruzione di edifici a gradoni, spetta chiaramente all'UNP
e non al municipio (art. 99 cpv. 1 lett. c Lst, art. 107 cpv. 2 lett. c regolamento
della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL
7.1.1.1.1). Il giudizio estetico non concerne inoltre solo l'edificio in quanto
tale, ma anche la sistemazione esterna. Non è infatti possibile valutare l'impatto
paesaggistico di un edificio senza considerare il terreno in cui si colloca, da
cui dipende evidentemente il suo stesso grado d'inserimento. Da respingere è la
relativa obiezione dell'insorgente.
9.9.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere
respinto.
9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dell'insorgente.
Non vengono invece assegnate ripetibili (art. 31 LPamm) al resistente, non assistito
da un legale.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria