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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 8 novembre 2013 delle
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 22 ottobre 2013 (n. 5569) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle ricorrenti avverso la decisione 23 maggio 2013 con cui il municipio di CO 2 ha negato alla RI 2 il permesso a posteriori per trasformare parzialmente il RI 1 (part. __________) in postribolo; |
ritenuto, in fatto
A. a.
La RI 1, qui ricorrente, è proprietaria dal 2009 dell'omonimo motel, situato su
un vasto terreno (part. __________) a __________, in località __________. L'esercizio
pubblico era gestito dalla RI 2, pure qui insorgente (frattanto sciolta a seguito di fallimento, ora:).
Il motel, realizzato verso la fine degli anni '50 del secolo scorso e
accessibile da una strada comunale che costeggia la sponda sinistra del fiume __________ (via __________), è
collocato all'interno della zona agricola. L'esercizio è circondato da un ampio
piazzale e costituito da un blocco centrale dal quale si dipartono due ali, una in direzione est, ospitante 14 camere
suddivise su due piani (7+7), l'altra in direzione nord. Quest'ultima ospita 7
camere, ubicate in tre corpi parzialmente contigui, l'ultimo dei quali (con 2
camere per motulesi e 2 autorimesse) è stato autorizzato solo nel 1995
(avviso cantonale n. 7286), dopo che era stato rifiutato un permesso per
aggiungere due nuovi volumi (avviso cantonale n. 3924). Il blocco centrale è
strutturato su tre piani: al livello superiore (1P), vi è un appartamento nel quale
risiedeva il gerente del motel, mentre al piano interrato (-1), vi sono delle
cantine, dei locali tecnici e altri vani accessori al bar/ristorante. Quest'ultimo,
situato al pian terreno, è pure stato ampliato sulla scorta di una licenza
edilizia rilasciata nel 2009 (avviso cantonale n. 64636), che ha in sostanza
ammesso il raddoppio della superficie ad esso riservata (con un ingresso separato),
al posto di una terrazza esterna.
All'inizio degli anni '90 il motel disponeva al massimo di una quarantina di posteggi
esterni (e 2 autorimesse). Il progetto approvato nel 2009 dava invece atto di
54 posteggi esterni (e 4 garage).
b. Il 13 aprile 2010, sulla scorta
dell'avviso (n. 68130) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il
municipio ha concesso alla RI 1 il permesso per convertire il motel in
bar/risto-rante senza alloggio, negandolo invece per la formazione di 11 nuovi
posteggi esterni (per un totale di 65), per la trasformazione delle camere in
appartamenti monolocali (senza cucina) e per la creazione di una "zona
relax" (8 locali con saune, idromassaggi, solarium, ecc.) al primo piano
del blocco centrale (al posto di un appartamento). Trasformazioni, queste
ultime, che sono state rifiutate in quanto volte a creare spazi predisposti
all'esercizio della prostituzione, contrari agli art. 37a della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e
43 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT;
RS 700.1) in quanto atti a generare nuove e rilevanti implicazioni
sull'ambiente e sul territorio.
c. Il 18 novembre 2010 il municipio, riallacciandosi all'avviso cantonale
favorevole (n. 72126), ha rilasciato alla RI 1 una licenza (variante) per
ripristinare la destinazione del motel (con la relativa patente d'esercizio),
riservare 4 camere al personale e realizzare un appartamento privato di 8
locali (quasi tutti con vasche o docce) al primo piano del blocco centrale. La
decisione era subordinata alla condizione di non adibire a residenza primaria
questi ultimi spazi, che non avrebbero potuto neppure costituire base di
riferimento per la residenza, dimora e/o domicilio rispettivamente il soggiorno.
Anche questo permesso, al pari del precedente, ha dato luogo a un contenzioso
riferito in particolare al contributo sostitutivo per posteggi mancanti imposto
dal municipio, sfociato in un decreto di stralcio, che non mette conto di
ricordare.
B. a.
Così sollecitata dal municipio, il 30 gennaio 2013 la RI 2 ha presentato una
domanda di costruzione a posteriori per trasformare 7 camere del pian terreno
dell'ala est in locali per l'esercizio della prostituzione e adibire la grande
sala del bar/risto-rante a contact-club, destinato all'incontro
tra prostitute e clienti. Le altre parti, specificava la relazione tecnica, rimangono
invariate, sia dal profilo edilizio, sia
dell'utilizzazione (...),
precisando comunque che le ulteriori 14 camere (7 ala nord + 7 ala est primo
piano) rimarranno riservate esclusivamente all'alloggio delle prostitute (...).
Stando al progetto, accompagnato da uno studio fonico, pure il numero di
posteggi esistenti (65 esterni + 4 interni) sarebbe rimasto invariato.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è opposto Carlo Franzi, proprietario
del grotto situato nelle vicinanze.
c. Il 16 maggio 2013 i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono
opposti al rilascio del permesso per la trasformazione parziale del motel,
ritenendo in particolare che il progetto non potesse essere autorizzato in base
agli art. 37a LPT e 43 cpv. 1 lett. b OPT. Fatto proprio tale avviso (n.
83350), con decisione 23 maggio 2013 il municipio ha negato alla RI 2 la
licenza edilizia per la trasformazione parziale del motel in postribolo.
C. a. Nel frattempo, così
invitato dal Procuratore generale del Ministero pubblico, il 25 febbraio 2013
l'esecutivo comunale ha imposto il divieto cautelare d'uso del motel quale
postribolo, ordinando alla RI 1, alla RI 2 e a __________ (gerente del motel)
di far cessare immediatamente l'esercizio della prostituzione. Il 16 aprile
2013 il municipio ha impartito un ultimo termine per dar seguito al predetto
ordine e porre effettivo termine all'attività del meretricio,
incaricando la polizia cantonale - in caso di mancato ossequio del termine - di
apporre i sigilli agli "spazi privati" situati al primo piano del
motel, ovvero nell'appartamento privato. Entrambi i provvedimenti - dichiarati
immediatamente esecutivi e corredati dalla comminatoria dell'art. 292 del
codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) - sono stati confermati
dapprima dal Consiglio di Stato (risoluzioni n. 2909 e 2910 del 4 giugno 2013)
e poi da questa Corte (cfr. STA 52.2013.291-292 del 9 dicembre 2013).
b. A seguito del perdurare della prostituzione nel motel, il 29 luglio 2013 il
municipio ha disposto l'apposizione dei sigilli su tutte le porte dei locali dell'esercizio pubblico. Tale
ordine - annullato l'8 ottobre 2013 dal Consiglio di Stato che ha rinviato gli
atti al municipio per nuova decisione - è stato ribadito dall'esecutivo
comunale il 4 novembre 2013 (ad eccezione delle porte dei locali
amministrativi, di servizio e del bar, per i quali è stato autorizzato
l'accesso).
D. Con giudizio 22 ottobre 2013, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalle insorgenti avverso il predetto diniego del permesso (consid. Bc), che ha confermato. Il Governo, raffrontando i movimenti veicolari settimanali (806.4) generati in precedenza dal motel (calcolati in applicazione delle raccomandazioni Parkplatzlärmstudie del Bayerisches Landesamt für Umwelt, edizione 2003) con quelli (1517) indotti dal postribolo (secondo la perizia fonica annessa alla domanda di costruzione), ha ritenuto che la nuova destinazione determinasse un incremento eccessivo del traffico (+ 53%), e pertanto - così come concluso dall'autorità dipartimentale - delle nuove implicazioni rilevanti, inconciliabili con l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Poco conta, ha aggiunto, che le immissioni foniche rientrino invece nei limiti massimi prescritti dall'OIF. Inammissibile, ha concluso, sarebbe pure l'intensificazione dell'uso della rete stradale.
E. Avverso il predetto
giudizio, la RI 1 e la RI 2 si sono aggravate dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che fosse annullato insieme alla decisione municipale
e che fosse rilasciata la licenza edilizia.
Ripercorsi i fatti, le ricorrenti contestano le conclusioni tratte dal Governo,
ribadendo la conformità del progetto con l'art. 37a LPT. Il traffico
giornaliero indotto dal progetto (217 movimenti) non sarebbe affatto rilevante,
ritenuto che i clienti sarebbero al contempo avventori del bar/ristorante; le
immissioni foniche che ne derivano
rispetterebbero le prescrizioni dell'OIF. Il cambiamento di destinazione
parziale non determinerebbe alcuna estensione dell'attività, né un maggior numero
di posteggi e andirivieni di persone rispetto al bar/ristorante.
Considerato che lo stabile è situato fuori della zona edificabile, pressoché
inesistenti sarebbero pure le immissioni immateriali. Il diniego del permesso, aggiungono infine le insorgenti, lederebbe il
principio di proporzionalità, atteso che la licenza potrebbe semmai essere
subordinata all'adozione di eventuali accorgimenti (ad esempio, riducendo il
numero di professioniste).
F. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto l'Ufficio delle domande di costruzione, come
pure il comune e il vicino opponente; dei loro argomenti si dirà, per quanto
occorre, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione
attiva delle ricorrenti, personalmente e direttamente toccate dal provvedimento
impugnato. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm; BU 1966, 181], applicabile
in virtù dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 [LPAmm; RL 3.3.1.1]), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dagli incarti
edilizi richiamati dall'Ufficio delle domande di costruzione riferiti alla
part. (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Il motel __________ è
situato fuori della zona edificabile definita dal
piano regolatore entrato in vigore il 29 marzo 1995, che ha abrogato il primo piano regolatore approvato il
23 dicembre 1974. Più precisamente, lo
stesso è inserito in zona agricola (cfr. ris. gov. n. 396 del 26 gennaio 1999).
Si tratta di una costruzione che è stata realizzata oltre una cinquantina di
anni fa, quando ancora non esisteva un piano di utilizzazione comunale e
in epoca in cui non era ancora applicabile il regime della separazione delle
zone edificabili da quelle non edificabili (introdotto dalla legislazione in
materia di protezione delle acque, entrata in vigore il 1° luglio 1972).
2.2. Il Governo ha vagliato la conformità
della trasformazione del motel in postribolo, così come illustrato in
narrativa, alla luce dell'art. 37a LPT, escludendo l'applicazione degli
art. 24, 24a e 24c LPT. Le ricorrenti non contestano questa conclusione,
che anzi ribadiscono. A giusta ragione, ritenuto che, fuori della zona
edificabile, i cambiamenti di destinazione di edifici e impianti utilizzati a
scopo commerciale, eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla
destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione,
ricadono nel campo di applicazione dell'art. 37a LPT, in quanto lex
specialis rispetto all'art. 24c LPT (cfr. infra, consid. 3.2). D'altra parte, avendo già comportato in
passato dei lavori di trasformazione e nuove ripercussioni sul territorio e l'ambiente,
in particolare con l'ampliamento del bar/
ristorante, è escluso che possa essere concessa un'autorizzazione in base all'art.
24a LPT.
3. 3.1. Secondo l'art. 37a
LPT, il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i
cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi
commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione
della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione. Con questa disposizione il legislatore federale ha
essenzialmente inteso permettere alle imprese commerciali situate fuori della
zona edificabile di continuare la loro
attività, di modernizzarsi e di ristrutturarsi in modo tale da mantenere i
posti di lavoro, dandosene il caso cambiando l'orientamento (DTF 140 II 509
consid. 2.7; STF 1C_145/2015 del 29 maggio 2015 in RtiD I-2016 n. 41 consid.
3.2; 1C_348/2008 del 27 ottobre 2008 consid. 2.2 e rinvii; Ufficio federale
dello sviluppo territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del territorio,
Berna 2001, n. 2.4.5 all'art. 43 OPT, pag. 47).
Dando seguito al mandato conferitogli, il Consiglio federale, con l'art.
43 cpv. 1 OPT, ha stabilito che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di
edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla
destinazione della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente:
a. l'edificio o impianto è stato legalmente costruito o modificato;
b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;
c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale.
La norma prevede
inoltre che la superficie utilizzata in modo non conforme alla
destinazione della zona può essere ampliata del 30 per cento, ritenuto che gli
ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio sono computati
soltanto per la metà (cpv. 2). Se la
superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona deve
essere ampliata fuori dal volume esistente dell'edificio per più di 100 m2, soggiunge l'art. 43 cpv. 3 OPT, tale ampliamento può essere autorizzato soltanto
se necessario al proseguimento dell'azienda. Ampliamenti a tappe sono ammissibili,
purché complessivamente contenuti nei suddetti limiti quantitativi (cfr. al
riguardo: STA 52.2013.434 del
15 giugno 2015 in RtiD I-2016 n. 40, consid. 5.5.2 con rimandi;
Bernhard Waldmann/
Peter
Hänni, Handkommentar
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 37a n. 6).
Agli interventi soggetti all'art. 37a LPT tornano infine applicabili le disposizioni comuni dell'art. 43a OPT, che
hanno tra l'altro integrato (lett. c,
e) le condizioni precedentemente imposte dall'art. 43 lett. d-f OPT (nella
versione in vigore fino al 1° novembre 2012), relative alla sufficienza dell'urbanizzazione esistente per la nuova utilizzazione e alla ponderazione degli
interessi implicati (cfr. Ufficio federale dello sviluppo territoriale,
ARE, Rapporto esplicativo alla revisione parziale dell'ordinanza sulla
pianificazione del territorio, ottobre 2012, pag. 11).
3.2. Rispetto agli art. 24c
LPT e 42 OPT, gli art. 37a LPT e 43 OPT
costituiscono una lex specialis, applicabile soltanto ad edifici ed
impianti utilizzati a scopi commerciali (aziendali), che estende la tutela
delle situazioni acquisite sancita dall'art. 24c cpv. 1 LPT al fine di
permetterne le ristrutturazioni e gli adeguamenti necessari per mantenerne la
concorrenzialità (Waldmann/Hänni,
op. cit., ad art. 37a n. 2 e rimandi). L'ordinamento retto dagli art. 37a
LPT e 43 OPT è più favorevole perché non pone il requisito dell'identità della
costruzione modificata, è applicabile a tutte le costruzioni (commerciali)
erette legalmente prima del 1° gennaio 1980 e permette anche cambiamenti totali della destinazione (cfr. DTF 140 II 509 consid. 2.3 e 3.3; STA
52.2013.434 citata, consid. 5.4; 52.2002.344 del 9 gennaio 2012 consid. 5.1;
cfr. anche STA 52.2008.237 del 7 luglio 2008 confermata dalla citata STF
1C_348/2008).
3.3. Controversa nel caso concreto è la trasformazione del motel __________ in postribolo, destinando un'area consistente
(oltre 150 mq) del bar/ristorante a contact-club e 7 camere dell'ala est per il
consumo delle prestazioni elargite da 30 professioniste. Attività, questa,
instaurata senza permesso in epoca non precisata dopo il 2010, poi cessata a
seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità, di cui si è detto in
narrativa (consid. C).
Il Governo, avvallando le conclusioni dell'autorità dipartimentale, ha ritenuto
che la trasformazione non potesse essere autorizzata poiché comportava delle
nuove implicazioni rilevanti su territorio ed ambiente, segnatamente dal
profilo dell'aumento di traffico, ponendosi in contrasto con l'art. 43 cpv. 1 lett.
b OPT.
Tale deduzione deve essere condivisa. Stando allo stesso studio fonico del gennaio
2013 annesso alla domanda di costruzione - che ha monitorato il traffico
generato dall'esercizio sull'arco di una settimana (pag. 6) - risulta in
effetti che la controversa attività di prostituzione nel motel provoca più di
200 movimenti veicolari al giorno (217), ovvero ben più del doppio di quelli che
poteva indurre il motel allorquando è venuto a trovarsi in contrasto con la
zona di situazione, al più tardi al momento dell'entrata in vigore della LPT
(1° gennaio 1980). La stima del Governo, che ha
considerato il traffico generato da un hotel con 60 letti, appare in effetti
addirittura generosa ove solo si consideri che fino all'inizio degli anni '90
il motel disponeva solo di 19 camere, e quindi al massimo di una
quarantina di posti letto. Ciò che, applicando gli stessi parametri (0.11 movimenti per letto di giorno e 0.02 di notte)
dedotti dal Governo orientandosi al citato Parkplatzlärmstudie (con riferimento
alla categoria degli hotel con meno di 100 posti), porta a stimare un traffico
giornaliero inferiore ad un’ottantina di movimenti al giorno (cfr. anche l'ultima
pubblicazione delle citate raccomandazioni, 6. edizione, 2007, pag. 84).
A maggior ragione si impone questa conclusione se si considera che l'attività verrebbe esercitata nella parte del
motel che ha già beneficiato di un cospicuo ampliamento (+ 120 mq ca.), facendo
capo a una settantina di posteggi (cfr. anche citato studio fonico), ovvero ad
un numero di stalli di gran lunga superiore rispetto a quelli a suo tempo a
disposizione del motel (cfr. incarto n. 3924, domanda di costruzione del 1994, da cui risultano 40 posteggi esterni).
Nulla possono dedurre le ricorrenti dai precedenti permessi rilasciati,
segnatamente quello per trasformare il bar-ristorante del motel. Attività, questa, che nella misura in cui era
indipendente dal motel e determinava un cospicuo aumento di traffico non avrebbe
peraltro neppure potuto essere autorizzata (cfr. incarto n. 68130, studio
fonico gennaio 2010, pag. 4, da cui è
deducibile che il traffico indotto dalla clientela di un ristorante in zona
rurale con una superficie di ca. 200 mq e una capienza di 150 persone supera i
400 movimenti veicolari al giorno). Da questo profilo, non giova alle
insorgenti affermare che il postribolo non determinerebbe alcuna nuova
ripercussione, poiché i clienti delle prostitute sarebbero nel contempo avventori
del bar/risto-rante. È d'altra parte evidente che la nuova utilizzazione a postribolo, unitamente al bar/ristorante, oltre all’aumento
di traffico e le necessità di posteggio, trae seco un maggior consumo di acqua
ed elettricità, una maggior produzione di rifiuti e di acque luride da smaltire
rispetto a quelle che poteva generare il motel di 19 camere. Tale struttura
offriva infatti ai suoi clienti servizi di ristorazione e caffè piuttosto
modesti, tutt'al più proporzionati alla sua disponibilità di alloggio,
suddivisi tra un bar (32 mq), una sala (32 mq)
e un salone (27.50 mq; cfr. rilievi contenuti nell'incarto n. 64636) e fruendo,
nella bella stagione, della terrazza scoperta esterna (cfr. citati rilievi e
foto aerea annessa al progetto di cui all'incarto n. 7286). Anche da questo
profilo - più che per motivi riconducibili alle immissioni ideali, di rilievo piuttosto
nelle zone con contenuti residenziali - la trasformazione non può dunque essere
autorizzata, siccome contraria all'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.
Al di là dell'appartamento privato al primo
piano (con 8 locali quasi tutti dotati di vasche o docce) - che anche
con la nuova utilizzazione non è chiaro a quale scopo verrebbe destinato - non può infine fare a meno di suscitare qualche perplessità
la destinazione della maggior parte delle camere restanti (14), che secondo la domanda rimarrebbero riservate esclusivamente
all'alloggio delle prostitute, ovvero più che altro a scopi residenziali. Nella
misura in cui configurano anch'esse un cambiamento di destinazione del motel -
cui verrebbe per finire sottratto ogni spazio - vi sarebbe perlomeno da
chiedersi in che misura una siffatta utilizzazione abbia ancora una vocazione
commerciale, rispettivamente in che misura possa essere autorizzata
(cfr. DTF 140 II 509, secondo cui il cambiamento di destinazione di un edificio
utilizzato a scopi commerciali in applicazione dell'art. 37a LPT è di
principio circoscritto a usi commerciali, perlomeno in misura preponderante,
cfr. al riguardo consid. 2.7). Considerato che il progetto non può comunque
essere autorizzato, non mette conto di soffermarsi su tale aspetto, su cui le
precedenti istanze non si sono comunque chinate.
3.4. L'autorizzazione non potrebbe neppure essere rilasciata subordinandola all'adozione
di eventuali accorgimenti, quali la riduzione del numero di prostitute. Viste
le molteplici ripercussioni su territorio e ambiente del progetto, la sua difformità
non può infatti venir facilmente emandata (cfr. STF 1C.207/2010 del 21 aprile
2011 in RtiD II-2011 n. 13 consid. 4.4; 1C_118/2008 del 5 settembre 2008
consid. 3.3; STA 52.2012.137-142-161 del 13 novembre
2012 consid. 2.3 e rimandi; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, II. ed., ad art. 2 LE n. 684). Non spetta inoltre
a questo Tribunale proporre delle diverse e specifiche modalità di
gestione della struttura, affinché - nel suo complesso - possa rientrare nei
limiti di un intervento conforme agli art. 37a LPT e 43 seg. OPT. In tal
senso, da respingere è pure la relativa censura sollevata dalle ricorrenti,
riferita al principio di proporzionalità.
4. 4.1. Sulla base di tutte le
considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) - ridotta per il tempo
trascorso dall'inoltro dall'impugnativa - è posta a carico delle insorgenti,
che rifonderanno inoltre al comune e al vicino opponente, assistiti da un
legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta, in solido, a carico della RI 1 e della RI 2, che rifonderanno fr. 1'500.- al comune di __________ e fr. 1'500.- a a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera