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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 18 novembre 2013 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 28 ottobre 2013 del presidente del Consiglio di Stato (n. __________) che respinge la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione 30 settembre 2013 con cui il municipio di CO 1 le ha ordinato l'immediata sospensione dell'attività di estrazione, di movimentazione di materiale inerte e di sistemazione della cava __________ di CO 1 e di presentare una domanda di costruzione a posteriori; |
ritenuto, in fatto
la RI 1 qui ricorrente, gestisce la cava __________
in zona __________ a __________, su un terreno
- perlomeno in parte - non censito (coordinate __________) di comproprietà
dei patriziati di __________ (di seguito:
patriziati), assegnato dal vigente piano regolatore alla zona delle cave
nonché all'area AP-EP discarica detriti edili e di scavo /successivamente
zona forestale, fuori della zona edificabile (cfr. estratto piano del paesaggio/piano
AP-EP di cui alla variante di PR approvata con ris. gov. n. __________ del 28
giugno 2005), a ridosso del bosco;
che nel settembre 2013, l'ufficio tecnico ha constatato che erano in corso dei
lavori di manomissione del terreno citato, in particolare che venivano
innalzate progressivamente senza permesso delle muraglie formate da
blocchi di granito, segnatamente lungo la strada d'accesso alla cava;
che, richiamato il relativo rapporto dell'ufficio
tecnico, con decisione 30 settembre 2013 il municipio di CO 1 ha ordinato alla RI 1, con le comminatorie dell'art. 292 CP e dell'esecuzione sostitutiva:
(1) la sospensione immediata delle attività di estrazione di granito e di movimentazione di materiale inerte, inclusi i lavori di sistemazione del terreno nel sedime della cava, precisando che l'ingiunzione non concerne l'attuale banco scoperto (allegato A), che la ditta è autorizzata a prelevare dalla cava;
(2) di presentare entro 30 giorni una domanda di costruzione a posteriori relativa agli interventi di sistemazione della cava eseguiti e da eseguire per la messa in sicurezza dell'area, compresa l'edificazione delle muraglie;
che avverso quest'ultimo provvedimento la RI
1 si è aggravata dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento
e postulando che all'impugnativa fosse concesso l'effetto sospensivo;
che con giudizio 28 ottobre 2013, il presidente
del Consiglio di Stato ha respinto la
predetta domanda provvisionale, limitatamente all'ordine di sospensione dei
lavori (1); il Governo ha in sostanza ritenuto che l'interesse pubblico
alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, nonché alla sicurezza degli
insediamenti a valle, fosse prevalente rispetto a quello della RI 1 di
proseguire un'attività, il cui carattere formalmente e materialmente
legittimo, è ben lungi dall'essere provato e/o scontato;
che avverso tale pronunzia, l'insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che
sia annullata e che al ricorso
pendente dinnanzi all'Esecutivo cantonale sia conferito l'effetto sospensivo;
che la ricorrente, con argomentazioni dettagliate, rileva di gestire la cava in questione da una quarantina d'anni, sulla
base di un contratto d'affitto stipulato
con i patriziati, rinnovato nel tempo; non sarebbe in corso, aggiunge, alcun lavoro
di manomissione del terreno, ma solo di movimentazione di materiale all'interno
del comprensorio estrattivo; i muraglioni (scogliere), prosegue, sarebbero
invece terminati da tempo; tali opere - per le quali sarebbe semmai disposta ad adottare eventuali accorgimenti per
consolidarne la tenuta - non comporterebbero alcun pericolo; nessun cavista
avrebbe mai dovuto inoltrare domande di costruzione per preparare piste di
cantiere e erigere muri di contenimento; il controverso ordine di
sospensione, conclude, avrebbe per contro pesanti conseguenze economiche sulla
sua attività;
che all'accoglimento dell'impugnativa si
oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni; ad identica
conclusione perviene il comune CO 1,
con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei seguenti
considerandi;
che con la replica e la duplica, l'insorgente rispettivamente il comune si sono
riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande
di giudizio, sviluppando ulteriormente
le loro tesi; di queste, come pure delle ulteriori osservazioni della RI
1, si dirà all'occorrenza in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art.
21 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);
certa è la legittimazione attiva della ricorrente,
direttamente e personalmente toccata dal giudizio del presidente del Consiglio
di Stato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che nell'ambito di ricorsi interposti contro
decisioni emanate in ambito provvisionale,
il Tribunale non procede di regola all'assunzione di prove (cfr. STA
52.2009.277 del 7 settembre 2009 consid. 1.2. confermata da STF 1C.442/2009 del 16 ottobre 2009 in RtiD I-2010 n. 9; Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 1c ad art. 21 LPamm); i mezzi probatori (sopralluogo, richiamo documenti
dal municipio, ecc.) genericamente richiesti
dall'insorgente non appaiono peraltro
atti a procurare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il
giudizio; la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
con sufficiente chiarezza dalle diverse fotografie agli atti;
che oggetto del ricorso in esame è unicamente la decisione del presidente del Consiglio di Stato di respingere la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa inoltratagli
dalla ricorrente avverso l'ordine (1) di sospendere l'attività di estrazione della cava, di movimentazione di
materiale inerte e di sistemazione del terreno (cfr. ris. gov. citata,
pag. 2 in fine);
che il presidente dell'Esecutivo cantonale non si è infatti pronunciato sulla richiesta
di conferire l'effetto sospensivo anche all'impugnativa contro l'ordine (2) di
presentare una domanda di costruzione a posteriori; richiesta invero superflua,
poiché il ricorso al Governo ha effetto
sospensivo per legge (cfr. art. 47 cpv. 1 LPamm); non mette comunque conto di
soffermarsi su tale aspetto, su cui neppure le parti si chinano;
che l'ingiunzione di cessare l'attività di estrazione e di movimentazione di
materiale inerte rispettivamente di sistemazione (manomissione) del terreno è
configurabile alla stregua di un ordine di
sospensione dei lavori, ovvero un provvedimento cautelare volto ad
assicurare il mantenimento della situazione di fatto esistente nell'attesa che
l'autorità conceda una licenza in sanatoria per
i lavori eseguiti senza permesso o in contrasto con il permesso
accordato (Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 42 n. 1261); per legge, un simile
provvedimento è immediatamente esecutivo
(art. 45 cpv. 5 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre
1992; RLE; RL 7.1.2.1.1; cfr. anche art. 21 cpv. 4 LPamm);
che giusta l'art. 47 LPamm, il ricorso contro
un provvedimento cautelare non esplica effetto sospensivo; l'insorgente può nondimeno
chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo;
che l'esclusione o la revoca preventive dell'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente,
rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una
decisione dichiarata immediatamente esecutiva dalla legge, dipendono dal
confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica
quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione
delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non
esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato formale (cfr. STA 52.2011.180
del 20 maggio 2011; 52.2008.277 del 22 agosto 2008, consid. 2.1; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 47
LPamm);
che la prevalenza dell'interesse all'immediata esecutività di una misura
provvisionale sul contrapposto interesse di chi ne è gravato, è presunta per
legge; la concessione dell'effetto sospensivo entra in considerazione soltanto in casi eccezionali, poiché, privando
di qualsiasi efficacia il provvedimento cautelare, esplica lo stesso effetto di
una decisione di accoglimento dell'impugnativa nel merito (cfr. STA 52.2008.277
citata, consid. 2.2.);
che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli
interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima
facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191
consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116
consid. 2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle
Häner, Vorsor-
gliche Massnahmen im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-prozess, in: RDS 1997 II 332 e
seg.); in tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,
sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente
sotto il profilo della violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm);
che sono pertanto censurabili, in
particolare, le valutazioni che procedono da un abuso del potere d'apprezzamento;
l'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a
quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione
impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità
(cfr. STA 52.2011.180 citata; 52.2009.277 citata, consid. 2.2);
che, in concreto, la decisione del presidente del Consiglio di Stato non
travalica i limiti del potere di apprezzamento che gli compete e non è di
conseguenza lesiva del diritto;
che non appare fuori luogo ritenere che l'interesse
pubblico a impedire che nelle more del procedimento l'insorgente prosegua,
sprovvista di permesso e senza limiti, l'attività estrattiva e di movimentazione
di materiale rispettivamente la costruzione di muri imponenti formati da massi
ciclopici - così come disposto dal municipio - prevalga sui suoi interessi
meramente economici;
che va infatti ritenuto assodato - a questo stadio di causa - che gli
interventi in questione non siano sorretti da alcun permesso; neppure l'insorgente
pretende il contrario; mentre è evidente che non
solo l'attività di sfruttamento di una cava, ma anche ogni modifica del terreno che ha un impatto rilevante
sull'ambiente rispettivamente sulla pianificazione è soggetta ad autorizzazione,
a maggior ragione se fuori della zona edificabile (cfr. DTF 119 Ib 222
consid. 3a; STF 1A.276/2006 del 25 aprile 2007 consid. 5.2; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 22
n. 10);
che dall'asserita circostanza che la cava sarebbe sfruttata da oltre quarant'anni,
l'insorgente non può dedurre un suo diritto generale di eseguire interventi di
qualsiasi genere, quali scavi, manufatti per
l'esercizio od opere di sistemazione del terreno, rispettivamente impiegare
macchinari ed installare impianti di qualsiasi natura, a prescindere da qualsiasi forma di controllo preventivo da
parte dell'autorità di polizia delle costruzioni;
che una diversa conclusione vanificherebbe peraltro
lo scopo stesso della misura cautelare, che è proprio quello di evitare
che una situazione di illegittimità formale, creata da un intervento edilizio
privo della necessaria autorizzazione, venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione dei lavori, rendendo
più difficile l'adozione di eventuali misure di ripristino qualora l'abuso non
possa essere sanato da un'autorizzazione a posteriori;
che ad ogni modo l'insorgente non afferma, né
dagli atti risulta d'acchito, che l'esercizio della cava - con i mezzi e su un'estensione
paragonabile a quella attuale, che invero neppure l'insorgente si premura di precisare
- sia stata consapevolmente tollerata dalla competente autorità per un simile
lasso di tempo; ipotesi, questa, che non escluderebbe comunque a
priori che l'autorità possa intervenire, segnatamente in presenza di un interesse
pubblico prevalente o di interventi che
sovvertono in misura significativa la situazione di fatto esistente; in
concreto, di sicura importanza appare l'interesse pubblico ad un
controllo preventivo dell'attività estrattiva rispettivamente edilizia in
questo comparto, situato fuori della zona edificabile, a ridosso del bosco;
che a questo stadio di causa - prima
facie - non è inoltre neppure possibile escludere con certezza, che
l'attività che la ricorrente vorrebbe
proseguire senza permesso possa comportare o aggravare i lamentati
problemi di sicurezza (franamenti di materiale)
per i fondi situati più a valle (cfr. incarto del municipio, lettera 26 agosto
2013 del municipio alla RI 1 di cui al doc. I3); non è in particolare deducibile
dal rapporto orientativo (di un paio di righe e qualche
fotografia; doc. W) prodotto dall'insorgente
in questa sede, che a tali disagi neppure fa riferimento; nella misura
in cui considera anche questa circostanza, il giudizio del presidente non trascende
i limiti del potere d'apprezzamento conferitigli, non procede da un eccesso o
da un abuso del suo esercizio;
che l'autorità di prime cure non ha d'altra
parte ordinato la sospensione di qualsiasi attività, ma ha lasciato
inalterata la possibilità di proseguire con i
lavori di scavo e movimentazione del materiale del banco scoperto,
situato a monte (cfr. decisione 30 settembre 2013); da questo profilo, l'ordine
non appare sproporzionato, tanto più che neppure l'insorgente specifica
(mediante un piano e una relazione dettagliata) in quali altre aree vorrebbe concretamente continuare ad intervenire, pur se
sprovvista di qualsivoglia permesso;
che la circostanza che una parte delle opere
(muraglioni) toccate dall'ordine di sospensione sarebbe terminata,
come asserisce l'insorgente, è invece - a questo stadio procedurale -
del tutto irrilevante; il giudizio che nega il conferimento dell'effetto
sospensivo ad una misura cautelare tutt'al più priva d'oggetto (aspetto su cui il Governo dovrà ancora pronunciarsi) non sarebbe
infatti, a maggior ragione, suscettibile di arrecarle un pregiudizio;
che poco conta, da ultimo, che l'insorgente sarebbe autorizzata dai patriziati,
mediante un contratto d'affitto, ad asportare del materiale dalla cava di loro proprietà; l'esistenza di un simile contratto
- che, stando ai documenti agli atti, risulta peraltro rinnovato solo fino alla fine del 2013 rispettivamente rescisso per
tale data - non sopperisce in ogni caso all'autorizzazione edilizia mancante;
che, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve di
conseguenza essere respinto;
che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è
posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza, la quale rifonderà
inoltre al comune, assistito da un legale, un'adeguata indennità a
titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1, la quale rifonderà inoltre un identico importo al comune di CO 1, a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria