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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 21 novembre 2013 di
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RI 1, IT -,
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contro |
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la decisione 11 novembre 2013 della CO 2, che in esito al concorso concernente le prestazioni di servizio (progettazione e direzione lavori) occorrenti all'ampliamento dell'omonima casa per anziani di __________ ha scartato l'offerta del ricorrente e aggiudicato la commessa allo studio CO 1 di __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 27 agosto 2013 la CO 2 di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni di servizio (progettazione e direzione lavori) relative all'ampliamento dell'omonima casa di riposo di __________ (FU n. __________ pag. __________).
Il bando di concorso precisava, alle cifre 2
e 8, che il concorso aveva per oggetto l'assegnazione del mandato relativo
alle prestazioni secondo norma SIA 102, dalla ripresa del progetto definitivo (fase 4.32) fino alla messa in esercizio
(fase 4.53), concernenti l'ampliamento della Casa Anziani (volumetria: circa
12'000mc) e che allo stesso potevano
partecipare tutti gli studi di architettura con la necessaria competenza ed
esperienza, nel rispetto di quanto richiesto nella documentazione di gara e giusta
l'art. 34 cpv. 2 lett. a del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
7.1.4.1.6). Lo stesso documento ammetteva il consorziamento tra due
studi di architettura al massimo e stabiliva
che la commessa sarebbe stata
aggiudicata al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri,
sottocriteri e fattori di ponderazione:
1. prezzo 40%
2. qualità: referenze del "personale chiave" 45%
Esperienze del "personale chiave"
a) architetto resp. progetto (capoprogetto) 50%
b) sostituto resp. progetto (sostituto capoprogetto) 30%
c) direttore dei lavori 20%
3. analisi del mandato 15%
In tema di idoneità degli offerenti il capitolato d'appalto (cap. 2) stabiliva
che gli offerenti devono dimostrare la loro idoneità fornendo al Committente
la documentazione che comprovi quanto richiesto, che sarà valutato sulla scorta
dei seguenti criteri:
- criteri d'idoneità dello "Studio d'architettura";
- criteri d'idoneità del "Personale chiave".
Nel caso di consorzio fra due studi
d'architettura: valgono le condizioni indicate al § 1.9.
Offerenti che non soddisfano i requisiti di idoneità di cui al § 2.1 e § 2.2 sono esclusi dalla gara, come l'intero
consorzio di loro appartenenza.
Con particolare riferimento al
"Personale chiave", le prescrizioni di gara (cap. 2.2) specificavano
quanto segue:
Criteri di idoneità
del "Personale chiave"
Sottocriteri da soddisfare obbligatoriamente
1. Qualifica/Esperienza
"Architetto responsabile progettazione" (capoprogetto)
Requisiti
a) essere iscritto
al Registro Svizzero degli ingegneri e Architetti livello A (REG A) oppure
essere
in possesso di titolo di studio equipollenti;
b) attivo nella professione da almeno 10 anni;
c) disporre di 1 referenza comparabile:
- con caratteristiche e grado di complessità analoghi all'oggetto del
concorso, vale a dire di
categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003;
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)] nell'arco degli
ultimi 10 anni;
- per la quale ha svolto la funzione di Direttore di progetto, di cui ha
eseguito almeno le fasi
da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102);
- con un investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr.
2. Qualifica/Esperienza "Sostituto architetto responsabile progettazione" (sostituto capoprogetto)
Requisiti
a) architetto
diplomato (Politecnico, Università) oppure architetto STS, SUP o possedere
titoli di
studio equipollenti;
b) attivo nella professione da almeno 5 anni;
c) disporre di 1 referenza comparabile:
- con caratteristiche e grado di complessità analoghi all'oggetto del concorso,
vale a dire di
categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003;
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)] nell'arco degli
ultimi 10 anni;
- per la quale ha svolto la funzione di Direttore di progetto o sostituto
Direttore di progetto, di
cui ha eseguito almeno le fasi da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102);
- con un investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr.
3. Qualifica/Esperienza "Direttore dei lavori"
Requisiti
a) Tecnico diplomato
SSST (o ex-SAT), oppure un ingegnere civile o architetto diplomato
STS/SUP, o essere in possesso di titoli di studio equipollenti;
b) attivo nella professione da almeno 10 anni;
c) disporre di 1 referenza comparabile:
- con caratteristiche e grado di complessità analoghi all'oggetto del
concorso, vale a dire di
categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003;
- realizzata [o in corso di costruzione (cantiere)] nell'arco degli
ultimi 10 anni;
- per la quale ha svolto la funzione di Direttore dei lavori, di cui ha
eseguito almeno le fasi da
4.52 a 4.53 (secondo SIA 102);
- con un investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr.
Nel caso di mancato rispetto di un qualsiasi sottocriterio, l'offerta verrà scartata, come l'intero Consorzio di loro appartenenza.
Nel bando era peraltro segnalato chiaramente che contro lo stesso e gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro data di intimazione. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Entro il termine prestabilito (7 ottobre 2013) sono
pervenute al committente quattro offerte, per importi compresi tra fr. 733'913.35
e fr. 1'112'311.90.
In sede di esame delle offerte, l'ULSA - incaricato del controllo formale delle
candidature - ha chiesto ad alcuni concorrenti ulteriori ragguagli. In
particolare, con scritto dell'8 ottobre 2013 si è rivolto al consorzio formato
dalle ditte Ignazio __________ di __________
(I) e __________ di __________ (in
seguito: consorzio RI 1), sollecitandogli la trasmissione, nel termine
perentorio scadente il 15 ottobre seguente pena l'esclusione dalla procedura di
aggiudicazione, di copia dei diplomi o titoli di studio delle seguenti
persone chiave da voi indicate negli atti di gara: capoprogetto __________,
sostituto capoprogetto __________, direttore dei lavori __________. Richieste
a cui quest'ultimo ha tempestivamente dato seguito.
Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate
nelle prescrizioni di gara, l'11 novembre 2013 la CO 2 ha risolto di escludere dalla procedura il consorzio RI 1. A quest'ultimo
il committente ha rimproverato in buona sostanza di non adempiere appieno i requisiti di idoneità fissati dalle prescrizioni
di gara, atteso che il capoprogetto […] non possiede la qualifica di
architetto ma bensì quella di
ingegnere e che il sostituto
capoprogetto […] non presenta il certificato che accompagna il titolo di
formazione. Nell'ambito della medesima decisione, la stazione
appaltante ha inoltre deciso di assegnare la commessa allo studio CO 1 di __________,
giunto primo in graduatoria con 570.00 punti. L'offerta del consorzio escluso non è stata invece
giudicata.
C. Contro la
predetta decisione il consorzio RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha contestato con vigore tutti
i motivi addotti dalla stazione
appaltante per estrometterlo dalla procedura. Rileva per cominciare che il
capoprogetto, indicato nella persona di __________, soddisfa pienamente i requisiti di idoneità posti dagli atti di gara e
dall'art. 34 cvp. 2 lett. a RLCPubb/CIAP, dato che il diploma di ingegnere
conseguito all'Università di __________ è del tutto equivalente a quello di architetto; lo ha peraltro sancito il Tribunale
amministrativo regionale (TAR) di __________ con sentenza n. 469 del 20
marzo 2004. Incomprensibile sarebbe il motivo di esclusione riferito all'asserita
mancanza del "certificato che accompagna il titolo di formazione" di __________
(sostituto capoprogetto), l'insorgente avendo trasmesso all'ULSA tutti i documenti
che gli erano stati richiesti con scritto dell'8 ottobre 2013 (attestato di
laurea e copia del tesserino di iscrizione all'albo degli ingegneri). Per il
resto, l'insorgente ha posto in evidenza l'esperienza e le referenze del
capoprogetto, così come le competenze ed il know-how della consorziata __________
e dei suoi dirigenti.
D. In sede di
risposta il committente, lo studio deliberatario e l'ULSA hanno avversato le
tesi dell'insorgente, opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa.
a. La
CO 2 ha difeso il proprio operato sia per rapporto all'esclusione disposta nei
confronti del consorzio
RI 1, sia per rapporto all'aggiudicazione della commessa allo studio CO
1 di __________. Ha osservato in particolare che per poter essere iscritti nel
Registro A degli architetti occorre avere compiuto degli studi universitari completi
nel ramo e possedere un'esperienza pratica
sufficiente (triennale) nella professione. __________, che ha conseguito
la laurea in ingegneria civile con indirizzo in geotecnica presso
l'Università di __________, non è iscritto nel Registro A degli architetti, né lo potrebbe,
in difetto di una formazione completa nel ramo dell'architettura. Il titolo di
architetto, ha soggiunto l'ente banditore, non gli può essere riconosciuto
neppure in applicazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La CO 2 ha evidenziato
inoltre come __________ - proposto quale sostituto capoprogetto - difetti dal
canto suo dell'abilitazione all'esercizio indipendente della professione di
architetto rilasciata dal Ministero italiano della pubblica istruzione. Donde
l'inevitabile estromissione dalla
procedura del consorzio RI 1, che non adempie appieno i criteri di idoneità
esatti in capo al "Personale chiave".
b. Lo studio CO 1 ha perorato l'assoluta fondatezza dell'esclusione disposta
nei confronti del ricorrente, rilevando in specie che esso non può prevalersi della
sentenza del TAR di __________ al fine di dimostrare l'equivalenza del titolo
conseguito da __________ a quello di architetto, né richiamarsi alla direttiva
comunitaria onde ottenere il riconoscimento della sua qualifica professionale. __________
è titolare infatti di una laurea in "ingegneria civile ind.
geotecnica", non già di un diploma in "ingegneria
edile-architettura". Il capoprogetto non soddisfa neppure il primo requisito per poter essere iscritti nel REG A, non
potendo egli vantare di aver compiuto degli studi universitari completi
nel ramo dell'architettura. Quanto al sostituto capoprogetto, lo studio CO 1 ha
evidenziato la mancata esibizione dell'attestato di abilitazione all'esercizio
indipendente della professione, atto indispensabile affinché il titolo in
ingegneria edile - architettura ottenuto all'Università di __________ possa
essere considerato equiparabile a quello di architetto secondo la già citata
direttiva europea. L'estromissione del consorzio dalla procedura di
aggiudicazione, ha concluso il resistente, non presta il fianco a nessuna
critica.
c. Analoghe considerazioni sono state svolte dall'ULSA, il quale si è limitato a
contestare la conformità del titolo di studio del capoprogetto per rapporto alle
richieste del bando di concorso, da un lato, e a rilevare l'assenza del diploma
di abilitazione all'esercizio indipendente della professione rilasciato dal
Ministero della pubblica istruzione affinché
il diploma conseguito da __________ possa ottenere un riconoscimento a
livello internazionale, dall'altro.
E. Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto
legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25
novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL
7.1.4.1.4).
In quanto partecipanti al concorso, i membri del consorzio RI 1 sono senz'altro legittimati a
contestare la loro estromissione dalla procedura (art. 15 cpv. 1bis lett. d
CIAP e 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm,
RL 3.3.1.1). La qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa allo
studio CO 1 potrà invece essere
riconosciuta loro soltanto in caso di annullamento del provvedimento di
esclusione (STA 52.2012.247 del 17 agosto 2012 consid. 1.1).
Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
2. 2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di
esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti
secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che
i documenti di gara devono contenere
le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente
di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per
entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono
produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere
stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il
concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante
delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010; per i concorsi retti dalla LCPubb cfr. invece STA 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010).
2.2. I
criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di
carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che
qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della
commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa
categoria i criteri fissati dalla legge in
merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da
annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di
partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di
commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche
esigenze.
2.3. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara. In particolare, l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri di idoneità richiesti deve essere escluso dall'aggiudicazione (art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP).
3. 3.1. Come indicato nel bando (cifra 2) e nel capitolato di
appalto (cap. 1.2), oggetto del concorso è l'assegnazione
del mandato relativo alle
prestazioni secondo norma SIA 102, dalla ripresa del progetto definitivo
(fase 4.32) fino alla messa in esercizio (fase
4.53), concernenti l'ampliamento della casa per anziani __________ ad __________.
Oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli
oneri sociali e delle imposte, ecc.), il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara dei criteri di natura particolare
volti a circoscrivere la cerchia degli offerenti ai soli studi d'architettura -
i quali potevano partecipare al concorso autonomamente o in consorzio con altri
operatori dello stesso ramo (cap. 1.9) - che disponessero di un responsabile
della progettazione (capoprogetto), di un suo sostituto (sostituto capoprogetto)
e di un responsabile per la direzione dei lavori occupati a tempo pieno al momento dell'inoltro dell'offerta e con qualifiche equivalenti a quelle
richieste per il "personale chiave" (cfr. cifra 8 del bando e cap.
2 del capitolato). A quest'ultimo riguardo, nelle condizioni di appalto (cap. 2.2), viene esplicitamente stabilito che il
capoprogetto deve essere (a) iscritto al Registro Svizzero
degli ingegneri e Architetti livello A (REG A) oppure essere in possesso di
titolo di studio equipollenti, (b) attivo nella professione da almeno 10 anni e (c) disporre di 1 referenza comparabile con caratteristiche
e grado di complessità analoghi all'oggetto del concorso, vale a
dire di categoria V o superiori, giusta il Regolamento SIA 102, ed. 2003, realizzata [o in corso di costruzione
(cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni, per la quale ha svolto la funzione
di Direttore di progetto, di cui ha eseguito
almeno le fasi da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102) e con un
investimento complessivo superiore a 5.0 mio fr. (cap. 2.2.1). Dal canto
suo, il sostituto capoprogetto deve essere (a)
architetto diplomato (Politecnico, Università) oppure architetto STS, SUP o
possedere titoli di studio equipollenti, (b) attivo nella professione da almeno
5 anni e (c) disporre di 1 referenza
comparabile, con caratteristiche e grado di complessità analoghi
all'oggetto del concorso, vale a dire di categoria V o superiori, giusta il
Regolamento SIA 102, ed. 2003, realizzata [o in corso di costruzione
(cantiere)] nell'arco degli ultimi 10 anni, per la quale ha svolto la funzione
di Direttore di progetto o sostituto Direttore di progetto, di cui ha eseguito
almeno le fasi da 4.32 a 4.51 (secondo SIA 102) e con un investimento
complessivo superiore a 5.0 mio fr. (cap. 2.2.2). Le prescrizioni di gara avvertivano
che nel caso di mancato rispetto di un qualsiasi sottocriterio, l'offerta verrà
scartata, come l'intero Consorzio di loro appartenenza (cap. 2.2, in
fine).
3.2. Il committente ha risolto di escludere dalla gara il consorzio RI 1 per il
mancato adempimento dei sottocriteri di idoneità
esatti obbligatoriamente in capo al "personale chiave" (__________non
sarebbe iscritto al REG A, né in possesso di un titolo di studio equipollente a
quello di architetto, mentre __________ non avrebbe prodotto il diploma di abilitazione
all'esercizio indipendente della professione che accompagna il suo titolo di
formazione).
4. Sono iscritti nei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici i cittadini svizzeri o del Liechtenstein che hanno terminato con successo gli studi presso una scuola riconosciuta dalla Fondazione dei Registri (politecnici federali, istituto d'architettura dell'università di Ginevra, Università della Svizzera Italiana, scuole universitarie professionali, scuole tecniche superiori, scuole specializzate superiori di tecnica) e che hanno pertanto acquisito le conoscenze e le capacità necessarie all'esercizio della professione corrispondente, attestate da diplomi o certificati. È inoltre necessario disporre di un'esperienza pratica sufficiente (art. 1 lett. a Regolamento REG concernente l'iscrizione nel registro e la radiazione; in seguito: Regolamento). Possono inoltre essere iscritte le persone che hanno acquisito delle conoscenze professionali e di cultura generale in altro modo e provano, in una procedura d'esame, di essere in grado di esercitare con competenza la professione corrispondente (art. 1 lett. b Regolamento).
Nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (livello politecnici federali, istituto d'architettura dell'Università di Ginevra o Università della Svizzera Italiana) sono iscritti i professionisti la cui formazione comprende, di regola, degli studi universitari completi e un'esperienza pratica nella loro professione (art. 2 cifra 1 Regolamento). È considerata sufficiente, di regola, un'esperienza pratica di tre anni posteriormente al compimento degli studi (art. 3 cifra 1 Regolamento).
Nel caso di specie__________, che ha conseguito la laurea in ingegneria civile (indirizzo geotecnica) presso l'Università di __________ (Italia) il 20 aprile 1998, non è iscritto nel Registro A degli architetti, né lo potrebbe, non avendo svolto degli studi universitari completi nel ramo dell'architettura presso una delle scuole riconosciute dalla Fondazione dei Registri (politecnici federali, istituto d'architettura dell'università di Ginevra, Università della Svizzera Italiana, scuole universitarie professionali, scuole tecniche superiori, scuole specializzate superiori di tecnica). Il diploma in suo possesso non può neppure essere considerato come un titolo equipollente a quello di architetto, come verrà esposto qui di seguito.
5. 5.1.
Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di
architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA;
RL 7.1.5.1), in Ticino l'esercizio delle professioni di ingegnere e
architetto soggiace, nei limiti dei campi di attività
dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi
speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per
esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale
autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti
requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla
legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA).
Per quanto concerne in particolare i primi,
l'art. 5 cpv. 1 LEPIA sancisce che dispongono dei necessari requisiti
professionali coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da
una scuola politecnica federale o da una
scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in
possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria
professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett.
b), gli iscritti nel Registro A degli
ingegneri e degli architetti (lett. c) e gli iscritti nel Registro B
degli ingegneri e degli architetti (lett. d). Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA,
dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
della professione le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.
5.2. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri cantoni o stati che intendono
esercitare la professione in Ticino, sottostanno pure alle disposizioni
di questa legge. Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione,
per coloro che provengono da Stati esteri - soggiunge il cpv. 2 - l'esercizio di queste professioni è subordinato
alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali e personali equivalenti a
quelli stabiliti dalla presente legge.
Considerato che il ricorrente è un cittadino comunitario titolare di un diploma
conseguito in Italia v'è da verificare se alla fattispecie trovi applicazione l'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione
delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). Tale trattato ha
quale obiettivo di conferire ai cittadini
degli stati membri della Comunità europea e della Confederazione Svizzera un
diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica
dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto
di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a ALC). L'art.
9 ALC stabilisce che, conformemente all'Allegato III ALC, le parti contraenti
adottano le misure necessarie per agevolare
ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della
Confederazione Svizzera l'accesso alle
attività dipendenti e autonome e al loro esercizio, nonché la
prestazione di servizi. L'Allegato III ALC tratta del reciproco riconoscimento
delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli). Esso obbliga le parti contraenti ad applicare tra di loro,
in quest'ultimo ambito, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella
sezione A del medesimo allegato.
Tali principi trovano comunque applicazione unicamente laddove si è in presenza
di un'attività lavorativa soggetta a regolamentazione
nello stato ospitante. Le professioni non regolamentate possono invece essere
liberamente esercitate. Per quest'ultime un riconoscimento in base
all'ALC è superfluo. Se una determinata professione
non è regolamentata nello stato ospitante, non è dunque necessario
procedere ad un esame dell'equivalenza dei diplomi,
potendo la stessa essere esercitata già sulla base di un'autorizzazione
di lavoro (STA 52.2008.67 del 30 giugno 2008 consid. 2.2;
Rudolf Natsch, Gegenseitige
Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Bilaterale Verträge Schweiz - EU,
Zurigo 2002, pag. 386 e seg.).
5.3. Dato
che, come appena illustrato (consid. 5.1.), nel Cantone Ticino quella di architetto
è un'attività professionale indubbiamente regolamentata, per il riconoscimento
dei diplomi che ne autorizzano l'esercizio occorre fare riferimento alla direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, concernente
il riconoscimento delle qualifiche professionali, che la Confederazione si è
impegnata ad applicare. Lo prescrive la cifra 1 della Sezione A dell'Allegato
III all'ALC.
Ora, secondo il citato atto comunitario, per gli studi in Italia, segnatamente
per quelli compiuti presso l'Università di __________, il diploma italiano
riconosciuto a livello europeo nel settore dell'architettura è unicamente la laurea
specialistica in ingegneria edile -
architettura, a condizione però
che sia accompagnato dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente
della professione rilasciato dal Ministero italiano della pubblica istruzione
dopo il superamento dell'esame di Stato (cfr.
allegato V alla direttiva 2005/36/CE, al capitolo V.7. Architetto, cifra
5.7.1 pagg. 146-147). In concreto, è di meridiana evidenza che il diploma
conseguito nel 1998 da __________ non costituisce un titolo di studio in
architettura riconosciuto a livello europeo; fra i titoli di formazione
equiparabili a quelli di architetto elencati al capitolo V.7. della direttiva 2005/36/CE non figura infatti quello in ingegneria
civile ind. geotecnica, in suo possesso.
Contrariamente a quanto assume
l'insorgente, il titolo in discussione non permetterebbe al suo detentore
neppure di beneficiare dei diritti acquisiti in virtù dell'art. 49 della
direttiva. Per poter godere di un diritto
acquisito occorre possedere infatti un diploma di "laurea in
ingegneria" nel settore della costruzione civile accompagnato dal
diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro
della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita
commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della
professione (dott. Ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile); la formazione che ha portato al conseguimento
dello stesso deve inoltre essere iniziata entro l'anno accademico di riferimento
indicato (in casu: 1987/1988; cfr.
allegato VI alla direttiva 2005/36/CE, pag. 152). Dagli atti non risulta
che __________ soddisfi le predette condizioni.
Il consorzio ricorrente non può prevalersi
con successo della sentenza 20 marzo
2004 del TAR di __________ - nella quale è stato sancito che "Nell'ambito
della Comunità Europea la laurea in Ingegneria Edile è da ritenersi equivalente
alla Laurea in Architettura" (cfr. doc. N, in diritto) - al fine di
dimostrare l'equipollenza del titolo conseguito da __________ a quello di architetto
poiché, come detto, egli è titolare di una laurea in ingegneria civile nell'indirizzo
geotecnica e non già in ingegneria edile-architettura. Né può seriamente
affermare che la parità tra il titolo ottenuto nel 1998 e le attuali lauree
specialistiche sarebbe stabilita dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 (cfr.
replica, ad 6 pag. 3). Quest'ultima normativa non concerne il riconoscimento in
Svizzera di un titolo conseguito in Italia, bensì tratta dell'equivalenza dei
titoli accademici italiani ottenuti negli
anni precedenti alle attuali lauree specialistiche ai meri fini della
partecipazione ai concorsi pubblici in Italia. Non avendo alcuna portata
internazionale, con ogni evidenza non si applica alla fattispecie in esame.
Cadono dunque nel vuoto tutti gli argomenti
del ricorrente, secondo cui il diploma
del capoprogetto debba essere considerato equipollente a quello di architetto.
A giusto titolo il consorzio RI 1 è stato dunque escluso dalla gara, per aver
proposto quale responsabile della progettazione una persona che non
rispetta (già) uno dei tre sottocriteri di idoneità esatti dalla stazione
appaltante (cfr. cap. 2.2.1 lett. a delle condizioni di appalto). Alla luce di
questa conclusione non occorre vagliare le ulteriori censure sollevate con
riferimento all'omessa trasmissione del diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che accompagna il
titolo di formazione del sostituto capoprogetto. Le prescrizioni di gara avvertivano
infatti che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei sottocriteri da soddisfare
obbligatoriamente - sia esso riferito al capoprogetto, al suo sostituto od
al direttore dei lavori - avrebbe comportato l’esclusione
dell'intero consorzio dalla procedura di aggiudicazione (cfr. cap. 2.2
delle condizioni di appalto, in fine).
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile.
7. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
8. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Allo studio CO 1, assistito da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a
carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di corrispondere allo studio CO
1 analogo importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria