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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2013 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 15 gennaio 2013 del Consiglio di Stato (n. 178) che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione 23 luglio 2012 con cui il municipio di Minusio ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per ristrutturale e ampliare lo stabile esistente (part. __________) e costruire una nuova autorimessa (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. CO 2 e CO 1, qui resistenti,
sono comproprietari di due edifici (part. __________; di seguito: A e B) di
quattro piani, situati a Minusio, su un terreno assegnato alla zona residenziale
semi-estensiva (R3). Sotto lo stabile B vi è un' autorimessa. Il fondo confina
verso nord con un terreno (part. __________) sul quale insiste un edificio
(sub. A) residenziale.
b. Con domanda di costruzione del febbraio 2012, CO 2 ha chiesto al municipio
il permesso di ristrutturare e ampliare il citato stabile A e realizzare una
nuova autorimessa con 15 posteggi a cavallo tra i suddetti fondi (part. __________).
Il progetto prevede in particolare di aggiungere due corpi laterali a tale edificio,
che sarà destinato a 3 appartamenti (di ca. 95, 99 e 257 mq) suddivisi su
quattro livelli (PT, 1P, 2P e 3P). A nord-est,
sotto uno di questi corpi, è prevista l'autorimessa (ca. 22 x 17 m) parzialmente interrata. Quest'ultima sarà accessibile da nord-est, passando attraverso un accesso
sul terreno vicino (part. __________) di proprietà della RI 1 (gravato
da un diritto di passo veicolare), che si riallaccia a via Francesca (part. __________).
Allo stabile B non sono previsti interventi.
c. La domanda ha suscitato l'opposizione della RI 1, che ha contestato in
particolare l'edificazione dell'autorimessa e il numero di stalli in essa previsti.
d. Con osservazioni 26 aprile 2012, l'istante ha indicato che i 15 nuovi
posteggi servirebbero per coprire i fabbisogni dei tre citati stabili
residenziali (A, B e part. __________). 10 dei 12 posteggi esistenti nell'autorimessa
sotto lo stabile B, ha precisato, sarebbero già a disposizione del vicino
albergo __________, situato nel comune di
Muralto. Il 15 maggio 2012 - rispondendo ad un richiesta dell'Ufficio
delle domande di costruzione - il progettista ha a sua volta precisato come
saranno distribuiti i nuovi posteggi. Di queste indicazioni - discordanti da
quelle dell'istante in licenza - si dirà più avanti.
B. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 79380), con decisione 23 luglio 2012 il municipio ha rilasciato ad CO 2 il permesso richiesto, respingendo l'opposizione della vicina sulla base delle precisazioni formulate dall'istante in licenza.
C. Dopo aver raccolto della
documentazione supplementare riferita ai posteggi esistenti che i proprietari
hanno messo a disposizione dell'albergo __________ negli ultimi anni, con
giudizio 15 gennaio 2013, il Consiglio di
Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla RI 1 avverso quest'ultimo
provvedimento.
Confermato il numero (15) dei posteggi previsti nella nuova autorimessa in base
ai piani, il Governo, facendo proprie le conclusioni dell'Ufficio per la
prevenzione dei rumori (UPR), ha poi ritenuto il progetto conforme all'ordinanza
contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), in
particolare dal profilo del rumore derivante
dal traffico indotto (art. 9 OIF). L'autorimessa, ha aggiunto, così come
accertato dall'autorità dipartimentale, non provocherebbe inoltre immissioni
eccessive, rispettando abbondantemente i valori fissati dall'ordinanza contro l'inquinamento
atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1).
Il Governo ha infine ritenuto che tutti i nuovi posteggi potessero essere
autorizzati, siccome giustificati. Gli stalli previsti sarebbero destinati a
soddisfare il fabbisogno (16P) degli stabili residenziali. 10 stalli esistenti
sarebbero già a disposizione dell'albergo __________. I rimanenti posteggi (3) potrebbero semmai restare a disposizione
degli ospiti.
D. Con ricorso 4 febbraio 2013, la RI
1 impugna ora il predetto giudizio governativo chiedendo che sia annullato, unitamente alla licenza edilizia. In via
subordinata, chiede il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovi
accertamenti.
La ricorrente censura anzitutto una violazione del diritto di essere sentito
per il mancato esperimento di un sopralluogo. Contesta in particolare l'edificazione
dell'autorimessa, che sarebbe assimilabile ad
un autosilo sotterraneo per una generica utenza. L'impianto, parzialmente
destinato a contenuti commerciali (albergo), non sarebbe conforme alla zona di
situazione. Non sarebbe commisurato alle reali esigenze degli edifici residenziali.
Da questo profilo contesta il calcolo del fabbisogno dei posteggi, che non si
baserebbe su parametri chiari e certi, quali la superficie utile lorda. Censura
inoltre che il progetto disponga di un accesso
sufficiente, sia in fatto che in diritto. La "stradina" di accesso
che da via Francesca attraversa il suo fondo non potrebbe sopportare il carico
di traffico veicolare derivante dall'uso di 29 posteggi. Lo stesso
travalicherebbe inoltre la portata della servitù prediale che grava il suo
fondo.
Riproposte delle censure riferite all'inquinamento fonico e atmosferico, l'insorgente
sostiene infine che la costruzione dell'autorimessa avrà un'incidenza sulla
statica di tutto il comparto, ciò che
richiederebbe una verifica (mediante perizia) e l'adozione di opportune
misure di contenimento (prove a futura memoria).
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Il municipio si rimette al giudizio di
questo Tribunale, riconfermandosi nelle argomentazioni addotte dinnanzi
al Governo. CO 2 e CO 1 chiedono il rigetto dell'impugnativa. Delle loro
argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.
L'Ufficio delle domande di costruzione è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21
cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa
è la legittimazione attiva della ricorrente, vicina opponente, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966,
181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali
carenze istruttorie, come si vedrà, potrà essere posto rimedio rinviando
gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 65 cpv. 1 LPamm). Per
gli stessi motivi, può rimanere aperta la questione a sapere se vi sia stata una violazione del diritto di essere
sentito per il mancato esperimento di un sopralluogo.
2.2.1. Giusta l'art.
22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del
22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett. b della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), l'autorizzazione
a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò
significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che
non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite
dal piano regolatore. Per essere autorizzate, le nuove costruzioni devono
apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona in cui si
collocano (RDAT II-2002 n. 77, consid. 3.1, I-2002 n. 59, consid. 2.1; II-1994
n. 56, consid. 4.1; Alexander Ruch,
Kommentar zum Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, ad art. 22, n. 70 seg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Di regola, i posteggi privati per veicoli sono costruiti come impianti
destinati allo stazionamento, temporaneo o di lunga durata, dei mezzi di locomozione degli utenti di una determinata
costruzione. A meno che si tratti di autosili o di aree di sosta aperte al
pubblico dietro pagamento, essi non sono autonomi, ma dipendono, quali opere
accessorie, da una costruzione principale. In
quanto infrastrutture funzionalmente subordinate ad una costruzione
principale, i posteggi privati non hanno una destinazione propria, ma condividono
la destinazione della costruzione alla quale sono asserviti. La destinazione
dei posteggi privati posti al servizio delle abitazioni è quindi residenziale.
I posteggi annessi agli stabilimenti
commerciali sono a loro volta impianti a vocazione commerciale, mentre i
posteggi delle fabbriche sono componenti accessorie di impianti industriali (RDAT
I-2001 n. 20 consid. 4 con rinvii; RDAT 1985 n. 112 consid. 3).
2.3. Il fabbisogno massimo e il numero
di posteggi privati necessari sono definiti dal regolamento cantonale posteggi
privati, integrato negli art. 51 a 62 del regolamento della legge sullo sviluppo
territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1; cfr. art. 51 cpv. 1 RLst;
cfr. commentario al regolamento cantonale posteggi privati, versione 16 maggio
2014). Tale regolamento si applica a tutte le costruzioni - in caso di nuove
edificazioni, riattazione e cambiamento di destinazione (cfr. al riguardo: art.
51 cpv. 2 RLst) - ad eccezione di quelle destinate all'abitazione (cfr. art. 51 cpv. 3 RLst). I posteggi per contenuti
residenziali soggiacciono alle norme di attuazione dei piani regolatori
comunali (cfr. infra, consid. 2.4).
L'art. 62 cpv. 1 RLst vieta la realizzazione
di posteggi (privati) che non siano al servizio di edifici o impianti. I posteggi necessari per un'edificazione o un'attività, spiega il citato
commentario, possono essere realizzati solo se viene effettivamente costruito l'edificio
o esercitata l'attività. Non possono quindi essere realizzati anticipatamente
dei posteggi che potrebbero corrispondere ad un potenziale contenuto del fondo,
se non specificatamente indicato nel piano regolatore. Indirettamente, tale
disposizione concerne anche i posteggi privati a uso residenziale. Affinché le
limitazioni del regolamento cantonale possano essere considerate inapplicabili
a questa categoria di posteggi occorre infatti dimostrare che sono destinati a
soddisfare in modo stabile e duraturo le necessità di edifici ad uso abitativo.
2.4. Per le costruzioni aventi carattere residenziale, l'art. 52 cpv. 2 NAPR si
limita a definire il numero minimo di posteggi che devono essere
obbligatoriamente realizzati (a dipendenza del numero di appartamenti
rispettivamente della superficie utile lorda), in caso di nuova costruzione, ampliamento e cambiamento di destinazione. La
norma, comune ad altri ordinamenti, non pone un tetto massimo al numero di
posteggi. Ciò non significa, tuttavia, che questo genere di opere non
soggiaccia ad alcun limite dal profilo quantitativo. In quanto opere accessorie, come visto sopra, tra i posteggi e l'edificio principale a
cui sono asserviti deve di principio esservi un rapporto funzionale, di
natura subalterna e complementare. Nel caso di più stabili residenziali vicini,
il nesso funzionale e di subordinazione va rapportato ai bisogni delle singole costruzioni. Non è invece possibile
autorizzare la costruzione di aree di posteggio e autorimesse, che eccedono i bisogni
attuali e prevedibili dell'edificio principale (cfr. anche Sco-lari,
op. cit., ad art. 11 n. 849). In altri termini, la formazione di posteggi
supplementari al fabbisogno minimo prescritto dalle NAPR è dunque ammessa, a condizione che vi sia un
rapporto
ragionevole con le esigenze dell'utilizzazione principale dello stabile
rispettivamente degli stabili al cui servizio sono posti.
3.Nel caso
concreto, oggetto di controversia è in particolare la costruzione della nuova
autorimessa per 15 posteggi, prevista a cavallo tra le part. __________. Su
questi fondi, stando al formulario della domanda di costruzione, vi sarebbero
già 14 posteggi coperti.
Il progetto non è chiaro sulla destinazione dei nuovi stalli previsti. I dati
forniti dall'istante in licenza - considerati dal municipio - divergono infatti
da quelli indicati dal progettista - fatti propri dall'autorità dipartimentale
e dal Governo. L'istante in licenza ha indicato che i 15 nuovi posteggi
servirebbero tutti per coprire i fabbisogni dei 3 citati edifici residenziali: 5
per lo stabile ampliato A, 6 per i 6 appartamenti dell'edificio
B e 4 per le 2 unità abitative (proprietà per piani) della casa
adiacente (part. __________). 10 dei 12 posteggi
esistenti nell'autorimessa (B), ha precisato, sarebbero al beneficio del vicino
albergo da diversi anni; per i posteggi restanti, l'istante non ha fornito
indicazioni. Il progettista ha dal canto suo indicato che 7 nuovi
posteggi saranno assegnati allo stabile A e addirittura 8 all'edificio di
cui alla part. __________, che ne disporrebbe già di 1 su quel fondo (dunque,
9 in tutto). In merito ai posti auto esistenti, ha specificato che vi sarebbero
13 parcheggi nell'autorimessa sotto lo stabile B, che sono attribuiti ai
3 appartamenti di questo edificio (3P) e all'hotel __________ (10P).
Le discrepanze, immediate, non sono di scarsa importanza e gli atti non permettono
di appianarle. Non è anzitutto possibile determinare quante siano le unità abitative effettivamente presenti negli edifici sui
fondi (numero e superfici) e, di conseguenza, quali siano le rispettive
esigenze, che l'istante afferma di voler soddisfare. Tanto meno è chiaro in che misura tali necessità
non siano già coperte dai posteggi esistenti: stalli di cui non sono
invero noti numero esatto, ubicazione e destinazione (autorizzata) - che
il progetto in oggetto non chiede invero di modificare. I contratti e le
fatture prodotte dal resistente dinnanzi al Governo dimostrano solo che negli
ultimi anni i proprietari hanno affittato all'albergo da 9 a 11 posteggi. In queste circostanze, come lamenta la ricorrente, non è dunque possibile escludere che
i nuovi posteggi non siano (almeno in parte)
al servizio di un edificio (generica utenza), contrariamente a quanto
prescrive l'art. 62 RLst, rispettivamente siano finalizzati ad altri usi, non
residenziali.
Ciò premesso, non può dunque essere tutelato
il giudizio del Governo che ha sommariamente concluso che i nuovi stalli sarebbero
giustificati poiché principalmente destinati a coprire il fabbisogno (?)
di posteggi degli edifici esistenti. Già da questo profilo - e considerato che la
decisione impugnata non può comunque
essere confermata (cfr. infra) - s'impone un rinvio degli atti all'istanza
inferiore affinché, esperiti ulteriori accertamenti sulla destinazione dei nuovi
posteggi (tenuto conto delle esigenze degli edifici al cui servizio sono posti,
nonché dei posteggi esistenti e della loro destinazione autorizzata), si pronunci nuovamente. L'eventuale rilascio della
licenza edilizia potrà, se del caso, essere subordinata ad adeguate condizioni volte
ad assicurare l'uso indicato.
4.4.1. L'autorizzazione
a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv.
2 lett. b legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del
territorio; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro,
di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1
LPT). La nozione di accesso sufficiente
attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente
principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati
dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b;
117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die
Raumplanug, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza di un accesso
sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e
del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della
circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai
mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza
dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista,
segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle
circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid. 7d; 123 II 337 consid. 5b). L'autorità
decidente fruisce in proposito di un certa latitudine di giudizio, censurabile
da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui
perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 61 LPamm; 121 I 65
consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve di massima essere assicurata sia
di fatto, sia di diritto al momento del rilascio
del permesso (DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2.
con rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi).
4.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso
all'autorimessa attraverso una "stradina" sul terreno (part. __________)
del ricorrente, gravato da un diritto di passo, che si riallaccia a via Francesca (part. __________). Il ricorrente contesta
in questa sede, sviluppando ulteriormente le preoccupazioni avanzate
dinnanzi al Governo, che tale accesso sia sufficiente, sia in fatto sia in diritto.
4.2.1. Dal profilo fattuale, gli atti annessi alla domanda di costruzione non contengono elementi dai quali si possa dedurre con chiarezza la configurazione di tale "stradina", che l'insorgente ritiene assolutamente inadeguata per servire l'autorimessa controversa. Accesso che, verosimilmente, è diverso da quello che serve attualmente l'autorimessa esistente (B). Le precedenti istanze non si sono pronunciate in merito, neppure in sede di risposta. In queste circostanze, questo Tribunale non può che rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché, raccolti gli elementi mancanti (sopralluogo, piani, ecc.), si pronunci su questo aspetto.
4.2.2. Dal profilo giuridico, dal registro fondiario risulta che il fondo del ricorrente è gravato da un diritto di passo con ogni veicolo a favore delle part. __________. L'insorgente eccepisce tuttavia che tale servitù non sarebbe stata costituita per permettere la costruzione di un'autorimessa come quella in discussione. Di per sé, ove sia verosimile che il terreno disponga - come nella fattispecie - di un accesso sufficiente in virtù del diritto privato, spetta all'opponente dimostrare il contrario, ovvero provare l'inidoneità del diritto di passo per la costruzione avversata (cfr. RDAT 1990 n. 86, consid. 3). Ciò che, tuttavia, dagli atti non risulta. Considerato che gli atti devono comunque essere retrocessi all'istanza inferiore, chiamata a verificare l'esistenza di un accesso sufficiente dal profilo fattuale, non mette conto di pronunciarsi in via definitiva su questo aspetto.
5.Aspetti
ambientali
5.1. Secondo l'art. 11 della legge federale
sulla protezione del-l'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti
atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte
(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante
esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere
limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle
condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2).
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabi-le che gli
effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o
molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art.
7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità
esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio
e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni
foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione
(VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal
canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni
foniche da es-si prodotte non superano, da
sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una
valutazione preventiva del rumore. Se
ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti
impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare
le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF)
in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22
agosto 2008 consid. 3.1).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli
allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,
i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del
tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle
singole zone di utilizzazione. I limiti di
esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono
fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione,
nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione
(Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.
5.2. Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo
impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio
di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente
non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione
(VLI) a causa della maggiore sollecita-zione di un impianto per il traffico, né
(b) provocare, a causa del-la maggiore sollecitazione di un impianto per il
traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.
Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60
dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato
3 dell'OIF).
5.3. Nel caso concreto, l'UPR ha ritenuto che sia per le manovre d'accesso
che per l'incremento di traffico sulle vie di accesso non vi saranno
superamenti dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Dinnanzi
al Governo ha precisato che le nostre valutazioni foniche (..) si sono
riferite unicamente all'incremento del
traffico indotto sulle vie d'accesso -via Francesca e via San Gottardo - in quanto per le manovre di
posteggio non vi sono immissioni foniche esterne in quanto le stesse vengono
svolte all'interno (..). Quest'ultima valutazione, imprecisa, non può essere
tutelata, poiché fa astrazione dalle immissioni derivanti dal rumore proveniente
dalle manovre d'accesso sul terreno del ricorrente ("stradina", cfr. supra
consid. 4.2) rispettivamente della rampa aperta che conduce all'autorimessa,
quest'ultima, oltretutto, apparentemente sprovvista di un portone. Anche su
questo punto s'impone dunque un rinvio all'istanza inferiore affinché, raccolti
gli elementi mancanti, interpellato l'UPR e sentite le parti, si pronunci nuovamente.
5.4. Analoga conclusione s'impone per quanto attiene al rumore proveniente dal
traffico indotto su via Francesca e via San Gottardo. Gli atti non permettono infatti
di stabilire come l'UPR abbia determinato i movimenti veicolari dei nuovi posteggi,
abbinandoli a quelli esistenti (cfr. osservazioni 15 ottobre 2012). Dalle
tabelle di calcolo allegate non risultano i
parametri di riferimento, che in generale dipendono comunque dalla destinazione
dei posteggi - in concreto, non chiara. Nella misura in cui non fossero
accessibili da via Francesca, i posteggi esistenti non dovrebbero comunque
essere considerati ai fini del calcolo del traffico indotto su questa strada.
6.A dipendenza degli accertamenti di cui si è detto ai precedenti considerandi, l'autorità di ricorso, interpellato l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili e sentite le parti, si pronuncerà inoltre nuovamente sugli altri aspetti ambientali (inquinamento atmosferico) censurati dall'insorgente.
7.Per quanto
concerne le vibrazioni nella fase di cantiere, segnatamente la richiesta di
eseguire una prova a futura a memoria per il suo edificio, va invece rilevato
che l'autorità dipartimentale ha già imposto
- a titolo di condizione - l'adozione di un tale provvedimento (cfr.
avviso cantonale, pag. 4), che l'istante in licenza non ha contestato. Lo stabile del ricorrente, situato a qualche
metro dal luogo in cui è prevista la costruzione dell'autorimessa, rientra senz'altro
tra gli "edifici maggiormente esposti" ai sensi di tale condizione.
Non mette dunque conto di soffermarsi su questo aspetto, poiché la sua
richiesta è in ogni caso priva d'oggetto.
8.8.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto. La decisione impugnata è annullata e
gli atti sono rinviati al Governo, affinché proceda come indicato nei
precedenti considerandi.
8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia
(art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente e dei resistenti, proporzionalmente
al rispettivo grado di soccombenza. Questi ultimi rifonderanno inoltre
alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 gennaio 2013 del Consiglio di Stato (n. 178) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda come indicato nei considerandi di diritto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della RI 1 in ragione di fr. 600.- e per la rimanenza è posta, in solido, a carico di CO 2 e CO 1, i quali rifonderanno inoltre un identico importo (fr. 1'200.-) alla ricorrente, a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria