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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Marco Lucchini |
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segretaria: |
Elisa Zocchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 24 dicembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 17 dicembre 2013 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare; |
ritenuto, in fatto
A. Il 12 aprile
2013, RI 1 ha chiesto all'autorità di vigilanza sull'esercizio delle
professioni di fiduciario (in seguito: autorità di vigilanza) il rilascio dell'autorizzazione
ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare.
Con decisione 17 dicembre 2013 la medesima
autorità ha respinto la richiesta. Pur riconoscendo che l'istante è in
possesso di un valido titolo di studio per poter pretendere l'ottenimento dell'autorizzazione
quale fiduciario immobiliare, essa ha considerato che, visti i suoi precedenti penali,
egli non gode di ottima reputazione, né garantisce un'attività irreprensibile. In
effetti, RI 1 era stato condannato nel 2008 a trenta mesi di carcere, di cui dodici da espiare e diciotto sospesi condizionalmente, per aver partecipato,
quando era agente della polizia cantonale, ad un traffico di stupefacenti, di
cui era pure consumatore. Secondo l'autorità di prime cure, tale circostanza non
consentirebbe di ritenere adempiuto il requisito personale previsto dall'art. 8
cpv. 1 lett. b della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del
1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1).
B. Contro questa
decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento. Ritiene che la medesima non tiene conto della
recente giurisprudenza del Tribunale
federale che impedirebbe di prendere in considerazione condanne penali
non più figuranti sul casellario giudiziale. Il provvedimento, fondato su elementi
estrapolati da un articolo di giornale, sarebbe inoltre lesivo della sua
libertà economica, essendo manifestamente privo di riscontro oggettivo e violerebbe
pure il diritto all'oblio, riconosciuto dalla prassi. Rimprovera infine all'autorità di prime cure di non avergli concesso la
possibilità di spiegare la propria posizione oralmente, come da lui preteso.
C. In sede di
risposta l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario
ha chiesto la conferma della decisione impugnata, in quanto rispettosa dell'ordinamento
giuridico vigente.
Nell'ambito del secondo scambio di allegati, le parti hanno affinato le proprie
tesi in fatto e diritto, riconfermandosi nelle loro contrapposte domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 28 LFid. La legittimazione
attiva del ricorrente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 43
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Ne discende che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere
deciso in base agli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. Il ricorrente fa valere, avantutto, una
lesione del suo diritto di essere sentito, avendogli l'autorità di
vigilanza negato la possibilità di esprimersi oralmente in merito alla
questione relativa alla condanna subita nel 2008, prima di adottare la
decisione qui impugnata.
2.2. La censura è infondata. Né la
legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla
parte il diritto di essere udita oralmente,
essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per
iscritto (STA 52.2010.336 del 7 dicembre 2010 consid. 1, 52.2005.238 dell'8
marzo 2006 consid. 1 e 52.2011.37 del 3 marzo 2011 consid. 1.3 e rinvii
dottrinari e giurisprudenziali ivi citati).
Circostanza, questa, che nel caso di specie si è senz'altro verificata,
avendo potuto RI 1 esprimersi con lettera del 1° luglio 2013 sulla richiesta 12
giugno 2013 dell'autorità di prime cure di fornire ragguagli in merito alla
vicenda penale nella quale era stato coinvolto. Il fatto dunque che il ricorrente
non sia stato convocato da detta autorità per un ulteriore colloquio non
integra assolutamente gli estremi di una lesione dei suoi diritti di parte.
3.Nel Canton
Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo
professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione
è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art.
8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione
di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione
e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che
non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato
in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una
pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena
detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli
ultimi 5 anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180
aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).
4.Come esposto in
narrativa, l'autorità di vigilanza ha negato al ricorrente l'autorizzazione ad esercitare l'attività di fiduciario immobiliare
a causa della condanna penale subìta per reati derivanti dal traffico di
stupefacenti. Sennonché va detto che i reati, di cui si è reso colpevole il
ricorrente, per quanto gravi, non appaiono ancora contrari alla dignità
professionale, così come inteso dall'art. 8
cpv. 2 LFid. Il traffico e lo spaccio di droga non hanno, infatti, attinenza
alcuna con la normale attività di fiduciario immobiliare, risultando pertanto
estranei alla medesima e, di conseguenza, ininfluenti ai sensi di una loro sussunzione
ai disposti della LFid (cfr. Mauro
Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Lugano
2002, pag. 74 e segg.). La futura attività che il ricorrente indente esercitare nel settore dell'intermediazione, della locazione e della gestione di fondi e
immobili (cfr. art. 6 LFid) nulla ha a che vedere con quanto di penalmente rilevante
commesso in passato. La giurisprudenza
ha al proposito precisato che l'accertamento dell'assenza del requisito dell'ottima reputazione deve fondarsi
in questi casi su fatti che sono direttamente connessi con l'attività per la
quale è richiesta l'autorizzazione e che si concretizzano nell'ambito
professionale in maniera tale da escludere la fiducia che il pubblico
deve poter riporre in chi esercita tale professione (STF 2C_834/2010 del 11 marzo
2011 consid. 6, STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 5.1). Nella presente
fattispecie i reati per i quali il ricorrente è stato penalmente condannato,
ancorché particolarmente gravi e riprovevoli siccome concernenti il traffico di
stupefacenti, non hanno però nessun collegamento con la professione di
fiduciario immobiliare; gli stessi sono
stati oltretutto commessi allorquando il ricorrente esercitava tutt'altra
professione, per cui non appaiono suscettibili di incrinare l'affidamento che
la clientela e le istituzioni devono poter riporre in chi esercita l'attività
per la quale il ricorrente a chiesto il rilascio dell'autorizzazione litigiosa.
Ne deriva che, alla luce delle concrete circostanze del caso, il precedente
penale a carico di RI 1 non può essere ritenuto un motivo sufficiente di
diniego della relativa autorizzazione professionale.
5.5.1. Visto
quanto precede, il gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata, senza che sia renda
necessario in questa sede entrare nel merito dei rimanenti argomenti sollevati
dall'insorgente che possono dunque rimanere in questa sede inevasi. Gli
atti sono rinviati all'autorità di vigilanza,
affinché una volta accertato che il ricorrente adempie attualmente pure i
requisiti previsti dalle lett. a, c ed e dell'art. 8 cpv. 1 LFid,
statuisca senza indugio sulla sua istanza di rilascio dell'autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario immobiliare, tenendo conto dei
considerandi che precedono.
5.2. Visto l'esito, non si prelevano né
tasse, né spese (art. 28 LPamm). Al
ricorrente, patrocinato da un avvocato, dovrà essere versata un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 dicembre 2013 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stato negato a RI 1 il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario immobiliare, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'autorità
di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, affinché proceda come indicato ai considerandi.
2.Non si prelevano
né tasse, né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria