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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Paola Carcano Borga, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 6 febbraio 2013 del Consiglio di Stato (n. 627), che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 dicembre 2011 dell'Ufficio del demanio in materia di occupazione del demanio pubblico in corrispondenza della particella n. 444 di __________, sezione __________; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario della particella n. 444 di Lugano, sezione di __________, sita in località __________, così censita a
registro fondiario:
c giardino 807
mq
d rivestimento duro 70 mq
A abitazione 216
mq
B fabbricato
6 mq
1099 mq
In corrispondenza del suddetto mappale, lungo il lato rivolto verso il lago __________
(particella n. 361), esistono, per quanto qui interessa, tre binari in ferro.
B. Con risoluzione 5 dicembre 2011, l'Ufficio del demanio (di seguito: UD) ha autorizzato RI 1 all'uso speciale della particella n. 361 mediante il
mantenimento dei precitati manufatti, alle seguenti condizioni:
"1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio
2001 (recte 2011).
2. Per motivi di interesse pubblico lo Stato può in ogni tempo modificare o revocare
l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad
indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura. L'eventuale rinuncia da
parte del beneficiario dev'essere notificata allo Stato con un preavviso di tre
mesi.
Lo Stato può inoltre revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora il
beneficiario non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente.
Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a fr. 20'000.-
(art. 26a LDP).
3. I diritti derivanti dall'autorizzazione sono personali e trasferibili a
terzi solo con il consenso dello Stato.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Lo Stato declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto,
che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione all'area oggetto della
presente autorizzazione. In particolare il beneficiario si assume per conto
dello Stato la responsabilità quale proprietaria del fondo o dell'opera e nell'ambito
dei rapporti di vicinato (art. 58 CO, 679 e 684 CCS).
6. Il beneficiario dev'essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità
civile.
7. Alla scadenza dell'autorizzazione il beneficiario è tenuto a ripristinare l'area
oggetto della presente secondo le istruzioni dello Stato.
8. Tassa demaniale (art. 20 LDP e 11 RDP);
Fr. 1'800.-- all'anno (tassa unitaria di fr. 600.-- per 3 binari). La
tassa demaniale è esigibile in 10 annualità alla ricezione delle relative fatture
(art. 12 RDP) e può essere adeguata in ogni tempo all'evoluzione dell'indice
nazionale dei prezzi del consumo.
9. Per l'esame della pratica ed il rilascio dell'autorizzazione è posta a
carico una tassa amministrativa di fr. 100.-- (art. 28 LPamm).
10. L'annessa planimetria è parte integrante della presente autorizzazione.
11. Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza
dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamenti o
tariffari.
12. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15
giorni dall'intimazione."
C. Avverso la predetta decisione RI 1 si è aggravato davanti al Consiglio
di Stato, lamentando una discriminazione nei suoi confronti visto che, quale
invalido motorio, necessiterebbe di tre binari (il primo per lui, il secondo
per il figlio pure affetto da limitazioni motorie ed il terzo per gli ospiti
della propria casa) per l'ormeggio delle barche, non essendovi altra
possibilità per lui di raggiungere la sua proprietà. In ogni caso ritiene che
la triplicazione della tassa dovuta (da fr. 600.- a fr. 1'800.- annui) sarebbe
spropositata e soprattutto insostenibile per i propri ridotti mezzi
finanziari.
D. Con risoluzione 6 febbraio 2013 (n. 627), il Consiglio di Stato ha
confermato la decisione impugnata. In particolare, dopo aver escluso una
qualsivoglia discriminazione a scapito del ricorrente, esso ha ricordato che per
la posa di binari per lo stazionamento di natanti è dovuta per legge una tassa
di fr. 600.- a corpo e che non vi era alcun motivo in concreto per riconoscere
all'insorgente l'esenzione dal pagamento di quanto dovuto. Ha quindi concluso
confermando in toto la risoluzione 5 dicembre 2011 dell'UD.
E. Avverso quest'ultimo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, sollevando nuovamente - invero in maniera alquanto
confusa - le medesime censure avanzate senza successo in prima istanza.
F. All'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia l'UD con motivi che verranno ripresi all'occorrenza nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data (art. 27 cpv. 2 legge sul demanio pubblico del 18 marzo
1986; LDP; RL 9.4.1.1). Certa è la legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46
cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.Preliminarmente occorre rilevare che oggetto del gravame in esame è
unicamente la tassa demaniale (di cui alla condizione n. 8 dell'autorizzazione
5 dicembre 2011 dell'UD). Per il rimanente, la decisione avversata è, quindi,
cresciuta in giudicato incontestata.
3.3.1. Giusta l'art. 664 del codice
civile svizzero del 11 dicembre 1907 (CC; RS 210) le cose di dominio
pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano
(cpv. 1) e il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa il godimento
e l'uso delle medesime (cpv. 3). Nel Cantone Ticino l'art.
99b cpv. 1 della legge di applicazione e complemento
del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1) - analogo al vecchio art. 99 della medesima legge - stabilisce che le
cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità
del Cantone e sono disciplinate dalla LDP e da leggi speciali. La LDP precisa,
a sua volta, che fanno tra l'altro parte del demanio le acque pubbliche (art.
1) che comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua (art. 4 cpv.
1). Le rive si estendono fino al massimo spostamento delle piene ordinarie e includono,
in particolare, la fascia di terreno priva di vegetazione o soltanto con
vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2). Il limite dei laghi e dei corsi d'acqua sistemati o corretti è determinato
dalle rispettive opere; quello dei laghi artificiali dal livello massimo
d'invaso (art. 4 cpv. 3). Le acque pubbliche che invadono proprietà private rimangono demaniali (art. 4 cpv. 4). Inoltre, l'art.
2 RLDP fissa il limite delle rive pubbliche del lago Ceresio alla quota di m.
271.20 sul livello del mare (cpv. 1); il limite può estendersi oltre tale quota
quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili
(cpv. 2). La delimitazione prevista dalla legislazione
cantonale fra le rive pubbliche e i fondi soggetti alla proprietà privata dei
confinanti pare conforme alla nozione di demanio pubblico sviluppata
dalla giurisprudenza (DTF 123 III 458 consid. 5a con rinvii).
3.2. Il demanio pubblico è
inalienabile e non è soggetto alla prescrizione acquisitiva (art. 2 LDP). I
fondi appartenenti al demanio pubblico sono intavolati nel registro fondiario
ed i limiti della superficie demaniale stabiliti dal diritto federale e dalla
LDP hanno la preminenza su quelli risultanti dal registro fondiario (art. 6
cpv. 1 e 2). Riservate deroghe tramite contratti di diritto amministrativo, l'uso
speciale del demanio è soggetto a tasse d'uso (art. 20 LDP) determinate secondo
prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il
vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso
comune (art. 21 LDP). Per la posa di boe, scivoli e altri impianti d'attracco
per natanti, sono segnatamente dovute tasse sino a fr. 1'000.- per impianto all'anno
(cpv. 1 lett. c). L'ammontare delle tasse viene fissato in base a quanto
determinato dall'art. 11 RLDP, la cui ultima modifica è entrata in vigore il 1°
marzo 2011. Per quanto qui interessa, nei casi di binari è segnatamente dovuta
una tassa di fr. 600.- a corpo all'anno (cpv. 1 lett. c). Le costruzioni e gli
altri diritti esistenti sul demanio
pubblico, costituiti in buona fede e conformemente
al diritto anteriore, possono essere mantenuti; al beneficiario incombe l'onere di provare la loro
esistenza (art. 28 cpv. 1 LDP). Per
il mantenimento delle costruzioni e di altre opere eseguite in buona
fede, fino al livello medio dello specchio delle acque, prima del 1° dicembre
1952 (allorquando il Cantone Ticino ha escluso la proprietà privata sulle rive
dei laghi promulgando la legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la
protezione delle rive dei laghi del 9 ottobre 1952) non sono esigibili tasse d'uso
(art. 15 RLDP).
3.3. Ai fini del presente giudizio val qui inoltre
la pena di ricordare che giusta l'art. 23 LDP è esente da tassa l'uso speciale a scopo ideale o di
pubblica utilità senza fini economici (cpv. 1). L'esenzione
può sempre essere revocata (cpv. 2) ed è concessa alla condizione che gli impianti o le strutture siano accessibili secondo
i principi dell'uso comune o con restrizioni giustificate e conformi alla
destinazione generale dell'area demaniale occupata (cpv. 3). L'art. 13 RDP specifica poi che, di regola, sono esenti da tasse: le utilizzazioni per scopi ideali, come manifestazioni politiche,
religiose, filantropiche, la cui durata è limitata nel tempo ed in particolare
raccolta di firme per iniziative e referendum, processioni, collette,
distribuzione di manifesti e simili (cpv. 1 n. 1); gli impianti e le
attrezzature di pubblica utilità, come passeggiate
e aree di svago pubbliche, debarcaderi e impianti di cantiere per la navigazione pubblica di linea, fermate
e pensiline d'attesa per le linee terrestri del trasporto pubblico, pontili per
l'attracco pubblico e temporaneo di natanti e posteggi pubblici se gratuiti,
condotte pubbliche per l'acqua ed il gas, cavi aerei o sotterranei pubblici,
posa containers per la raccolta di rifiuti (cpv. 1 n. 2). I beneficiari dell'esenzione non possono
consentire a terzi usi che, secondo la legge ed il RDP, sarebbero
suscettibili di imposizione; la violazione di tale divieto può comportare la
revoca dell'autorizzazione o della concessione o del contratto di diritto amministrativo
(cpv. 3). L'istante deve motivare e comprovare la sua richiesta (cpv. 4). Il beneficiario è poi tenuto a fornire in ogni
momento, a semplice richiesta dell'Ufficio del demanio, la prova della sussistenza
dei requisiti che hanno giustificato l'esenzione (cpv. 5).
4.L'insorgente ribadisce anche in questa sede la tesi giusta la quale
la triplicazione della tassa dovuta (da fr. 600.- a fr. 1'800.- annui) sarebbe
spropositata e soprattutto insostenibile per i propri ridotti mezzi finanziari.
4.1. Innanzitutto dev'essere rilevato che la situazione dei luoghi e l'oggetto
della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali
da cui risulta altresì che i tre binari in ferro, situati in corrispondenza del
mappale n. 444, invadono effetti-
vamente l'area demaniale di cui al mappale n. 361. Trattasi di risultanze dei
pubblici registri che fanno piena prova dei fatti che attestano (art. 9 cpv. 1
CC). Va pure osservato che dalla documentazione agli atti si evince
inequivocabilmente che il 12 novembre 1991 l'allora Dipartimento pubbliche costruzioni ha rilasciato al ricorrente un atto di concessione precaria per la
costruzione (ed il mantenimento per la durata di 10 anni previo pagamento di
una tassa demaniale annua complessiva di fr. 600.-) dei tre binari in ferro
oggetto del presente giudizio che risalgono, dunque, a tale periodo
(successivo, quindi, al 1° dicembre 1952). Si può dunque concludere che i
manufatti in questione sono, di principio, suscettibili di giustificare l'imposizione
di una tassa d'uso quale quella qui contestata.
4.2. Ferma questa premessa, dev'essere
osservato che l'autorità di prime cure ha correttamente stabilito l'ammontare
del tributo dovuto dal ricorrente, fondando i propri calcoli sulle disposizioni
del RDP in vigore al momento in cui ha emesso la sua decisione, e più
precisamente sull'attuale art. 11 RDP, il quale in caso di occupazione di "corsi
d'acqua, laghi e rive" con opere quali quelle in questione prevede una
tassa fissa pari, per l'appunto, a fr. 600.- a corpo. Irrilevanti ai fini del
presente giudizio appaiono le tasse
demaniali corrisposte dall'insorgente dal 1991 sino al 2010, siccome
stabilite sulla scorta di precedenti tariffari, ormai decaduti. Parimenti ininfluente
l'eventuale situazione finanziaria dell'insorgente posto come la tassa in disamina
è frutto dell'applicazione di chiare e vincolanti disposizioni vigenti in
materia. Da ultimo, per i
medesimi motivi addotti dall'autorità di prima istanza qui condivisi e a cui si
rinvia, non risultano essere manifestamente adempiuti in concreto neppure i
requisiti di un'esenzione ex combinato disposto degli artt. 23 LDP e 13 RDP.
5.Il ricorrente lamenta nuovamente una discriminazione nei suoi confronti
visto che, quale invalido motorio, necessiterebbe di tre binari (il primo per
lui, il secondo per il figlio pure affetto da limitazioni motorie ed il terzo
per gli ospiti della propria casa) per l'attracco delle barche, non essendovi
altra possibilità per lui di raggiungere la sua proprietà. Ora, non è dato da
vedere in che cosa
possa consistere una tale discriminazione dal momento che l'accessibilità via
lago al fondo non risulta essere in alcun modo pregiudicata, a fronte del
mantenimento dei tre binari in ferro autorizzato dall'UD per un periodo di 10
anni calcolati a far tempo dal 1° dicembre 2011. La censura appare quindi
destituita di fondamento e deve essere respinta.
6.6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il giudizio
avversato è scevro da violazioni del diritto e non può che essere confermato in
questa sede, con reiezione del ricorso.
6.2. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall'impugnativa, è posta interamente a carico del ricorrente secondo
soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria