Incarto n.
52.2013.78

 

Lugano

11 luglio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 14 febbraio 2013 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 febbraio 2013 del Consiglio di Stato (n. 627), che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 dicembre 2011 dell'Ufficio del demanio in materia di occupazione del demanio pubblico in corrispondenza della particella n. 444 di __________, sezione __________;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.  RI 1 è proprietario della particella n. 444 di Lugano, sezione di __________, sita in località __________, così censita a registro fondiario:

c                                       giardino                              807 mq
d                                       rivestimento duro                70 mq
A                                      abitazione                          216 mq

B                                      fabbricato                            6  mq
                                                                                      1099 mq


In corrispondenza del suddetto mappale, lungo il lato rivolto verso il lago __________ (particella n. 361), esistono, per quanto qui interessa, tre binari in ferro.


B.  Con risoluzione 5 dicembre 2011, l'Ufficio del demanio (di seguito: UD) ha autorizzato RI 1 all'uso speciale della particella n. 361 mediante il mantenimento dei precitati manufatti, alle seguenti condizioni:

"1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 (recte 2011).
2. Per motivi di interesse pubblico lo Stato può in ogni tempo modificare o revocare l'autorizzazione, senza che da ciò derivi per il beneficiario un diritto ad indennità o risarcimenti danni di qualsiasi natura. L'eventuale rinuncia da parte del beneficiario dev'essere notificata allo Stato con un preavviso di tre mesi.
Lo Stato può inoltre revocare l'autorizzazione con effetto immediato qualora il beneficiario non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a fr. 20'000.- (art. 26a LDP).
3. I diritti derivanti dall'autorizzazione sono personali e trasferibili a terzi solo con il consenso dello Stato.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Lo Stato declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione all'area oggetto della presente autorizzazione. In particolare il beneficiario si assume per conto dello Stato la responsabilità quale proprietaria del fondo o dell'opera e nell'ambito dei rapporti di vicinato (art. 58 CO, 679 e 684 CCS).
6. Il beneficiario dev'essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
7. Alla scadenza dell'autorizzazione il beneficiario è tenuto a ripristinare l'area oggetto della presente secondo le istruzioni dello Stato.
8. Tassa demaniale (art. 20 LDP e 11 RDP);
Fr. 1'800.-- all'anno (tassa unitaria di fr. 600.-- per 3 binari). La tassa demaniale è esigibile in 10 annualità alla ricezione delle relative fatture (art. 12 RDP) e può essere adeguata in ogni tempo all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi del consumo.
9. Per l'esame della pratica ed il rilascio dell'autorizzazione è posta a carico una tassa amministrativa di fr. 100.-- (art. 28 LPamm).   
10. L'annessa planimetria è parte integrante della presente autorizzazione.
11. Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamenti o tariffari.
12. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
"



C.    Avverso la predetta decisione RI 1 si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, lamentando una discriminazione nei suoi confronti visto che, quale invalido motorio, necessiterebbe di tre binari (il primo per lui, il secondo per il figlio pure affetto da limitazioni motorie ed il terzo per gli ospiti della propria casa) per l'ormeggio delle barche, non essendovi altra possibilità per lui di raggiungere la sua proprietà. In ogni caso ritiene che la triplicazione della tassa dovuta (da fr. 600.- a fr. 1'800.- annui) sarebbe spropositata e soprattutto insostenibile per i propri ridotti mezzi finanziari. 


D.    Con risoluzione 6 febbraio 2013 (n. 627), il Consiglio di Stato ha confermato la decisione impugnata. In particolare, dopo aver escluso una qualsivoglia discriminazione a scapito del ricorrente, esso ha ricordato che per la posa di binari per lo stazionamento di natanti è dovuta per legge una tassa di fr. 600.- a corpo e che non vi era alcun motivo in concreto per riconoscere all'insorgente  l'esenzione dal pagamento di quanto dovuto. Ha quindi concluso confermando in toto la risoluzione 5 dicembre 2011 dell'UD.


E.  Avverso quest'ultimo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollevando nuovamente - invero in maniera alquanto confusa - le medesime censure avanzate senza successo in prima istanza.


F.   All'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia l'UD con motivi che verranno ripresi all'occorrenza nei considerandi che seguono.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 27 cpv. 2 legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; LDP; RL 9.4.1.1). Certa è la legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).


2.Preliminarmente occorre rilevare che oggetto del gravame in esame è unicamente la tassa demaniale (di cui alla condizione n. 8 dell'autorizzazione 5 dicembre 2011 dell'UD). Per il rimanente, la decisione avversata è, quindi, cresciuta in giudicato incontestata.


3.3.1. Giusta l'art. 664 del codice civile svizzero del 11 dicembre 1907 (CC; RS 210) le cose di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano (cpv. 1) e il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa il godimento e l'uso delle medesime (cpv. 3). Nel Cantone Ticino l'art. 99b cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1) - analogo al vecchio art. 99 della medesima legge - stabilisce che le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità del Cantone e sono disciplinate dalla LDP e da leggi speciali. La LDP precisa, a sua volta, che fanno tra l'altro parte del demanio le acque pubbliche (art. 1) che comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua (art. 4 cpv. 1). Le rive si estendono fino al massimo spostamento delle piene ordinarie e includono, in particolare, la fascia di terreno priva di vegetazione o soltanto con vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2). Il limite dei laghi e dei corsi d'acqua sistemati o corretti è determinato dalle rispettive opere; quello dei laghi artificiali dal livello massimo d'invaso (art. 4 cpv. 3). Le acque pubbliche che invadono proprietà private rimangono demaniali (art. 4 cpv. 4). Inoltre, l'art. 2 RLDP fissa il limite delle rive pubbliche del lago Ceresio alla quota di m. 271.20 sul livello del mare (cpv. 1); il limite può estendersi oltre tale quota quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili (cpv. 2). La delimitazione prevista dalla legislazione cantonale fra le rive pubbliche e i fondi soggetti alla proprietà privata dei confinanti pare conforme alla nozione di demanio pubblico sviluppata dalla giurisprudenza (DTF 123 III 458 consid. 5a con rinvii). 

3
.2. Il demanio pubblico è inalienabile e non è soggetto alla prescrizione acquisitiva (art. 2 LDP). I fondi appartenenti al demanio pubblico sono intavolati nel registro fondiario ed i limiti della superficie demaniale stabiliti dal diritto federale e dalla LDP hanno la preminenza su quelli risultanti dal registro fondiario (art. 6 cpv. 1 e 2). Riservate deroghe tramite contratti di diritto amministrativo, l'uso speciale del demanio è soggetto a tasse d'uso (art. 20 LDP) determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune (art. 21 LDP). Per la posa di boe, scivoli e altri impianti d'attracco per natanti, sono segnatamente dovute tasse sino a fr. 1'000.- per impianto all'anno (cpv. 1 lett. c). L'ammontare delle tasse viene fissato in base a quanto determinato dall'art. 11 RLDP, la cui ultima modifica è entrata in vigore il 1° marzo 2011. Per quanto qui interessa, nei casi di binari è segnatamente dovuta una tassa di fr. 600.- a corpo all'anno (cpv. 1 lett. c). Le costruzioni e gli altri diritti esistenti sul demanio pubblico, costituiti in buona fede e conformemente al diritto anteriore, possono essere mantenuti; al beneficiario incombe l'onere di provare la loro esistenza (art. 28 cpv. 1 LDP). Per il mantenimento delle costruzioni e di altre opere eseguite in buona fede, fino al livello medio dello specchio delle acque, prima del 1° dicembre 1952 (allorquando il Cantone Ticino ha escluso la proprietà privata sulle rive dei laghi promulgando la legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 9 ottobre 1952) non sono esigibili tasse d'uso (art. 15 RLDP).

3.3. Ai fini del presente giudizio val qui inoltre la pena di ricordare che giusta l'art. 23 LDP è
esente da tassa l'uso speciale a scopo ideale o di pubblica utilità senza fini economici (cpv. 1). L'esenzione può sempre essere revocata (cpv. 2) ed è concessa alla condizione che gli impianti o le strutture siano accessibili secondo i principi dell'uso comune o con restrizioni giustificate e conformi alla destinazione generale dell'area demaniale occupata (cpv. 3). L'art. 13 RDP specifica poi che, di regola, sono esenti da tasse: le utilizzazioni per scopi ideali, come manifestazioni politiche, religiose, filantropiche, la cui durata è limitata nel tempo ed in particolare raccolta di firme per iniziative e referendum, processioni, collette, distribuzione di manifesti e simili (cpv. 1 n. 1); gli impianti e le attrezzature di pubblica utilità, come passeggiate e aree di svago pubbliche, debarcaderi e impianti di cantiere per la navigazione pubblica di linea, fermate e pensiline d'attesa per le linee terrestri del trasporto pubblico, pontili per l'attracco pubblico e temporaneo di natanti e posteggi pubblici se gratuiti, condotte pubbliche per l'acqua ed il gas, cavi aerei o sotterranei pubblici, posa containers per la raccolta di rifiuti (cpv. 1 n. 2). I beneficiari dell'esenzione non possono consentire a terzi usi che, secondo la legge ed il RDP, sarebbero suscettibili di imposizione; la violazione di tale divieto può comportare la revoca dell'autorizzazione o della concessione o del contratto di diritto amministrativo (cpv. 3). L'istante deve motivare e comprovare la sua richiesta (cpv. 4). Il beneficiario è poi tenuto a fornire in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ufficio del demanio, la prova della sussistenza dei requisiti che hanno giustificato l'esenzione (cpv. 5).
 

4.L'insorgente ribadisce anche in questa sede la tesi giusta la quale la triplicazione della tassa dovuta (da fr. 600.- a fr. 1'800.- annui) sarebbe spropositata e soprattutto insostenibile per i propri ridotti mezzi finanziari.

4.1. Innanzitutto dev'essere rilevato che la situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali da cui risulta altresì che i tre binari in ferro, situati in corrispondenza del mappale n. 444, invadono effetti-

vamente l'area demaniale di cui al mappale n. 361. Trattasi di risultanze dei pubblici registri che fanno piena prova dei fatti che attestano (art. 9 cpv. 1 CC). Va pure osservato che dalla documentazione agli atti si evince inequivocabilmente che il 12 novembre 1991 l'allora Dipartimento pubbliche costruzioni ha rilasciato al ricorrente un atto di concessione precaria per la costruzione (ed il mantenimento per la durata di 10 anni previo pagamento di una tassa demaniale annua complessiva di fr. 600.-) dei tre binari in ferro oggetto del presente giudizio che risalgono, dunque, a tale periodo (successivo, quindi, al 1° dicembre 1952). Si può dunque concludere che i manufatti in questione sono, di principio, suscettibili di giustificare l'imposizione di una tassa d'uso quale quella qui contestata.

4.2. Ferma questa premessa, dev'essere osservato che l'autorità di prime cure ha correttamente stabilito l'ammontare del tributo dovuto dal ricorrente, fondando i propri calcoli sulle disposizioni del RDP in vigore al momento in cui ha emesso la sua decisione, e più precisamente sull'attuale art. 11 RDP, il quale in caso di occupazione di "corsi d'acqua, laghi e rive" con opere quali quelle in questione prevede una tassa fissa pari, per l'appunto, a fr. 600.- a corpo. Irrilevanti ai fini del presente giudizio appaiono le tasse demaniali corrisposte dall'insorgente dal 1991 sino al 2010, siccome stabilite sulla scorta di precedenti tariffari, ormai decaduti. Parimenti ininfluente l'eventuale situazione finanziaria dell'insorgente posto come la tassa in disamina è frutto dell'applicazione di chiare e vincolanti disposizioni vigenti in materia.
Da ultimo, per i medesimi motivi addotti dall'autorità di prima istanza qui condivisi e a cui si rinvia, non risultano essere manifestamente adempiuti in concreto neppure i requisiti di un'esenzione ex combinato disposto degli artt. 23 LDP e 13 RDP.  


5.Il ricorrente lamenta nuovamente una discriminazione nei suoi confronti visto che, quale invalido motorio, necessiterebbe di tre binari (il primo per lui, il secondo per il figlio pure affetto da limitazioni motorie ed il terzo per gli ospiti della propria casa) per l'attracco delle barche, non essendovi altra possibilità per lui di raggiungere la sua proprietà. Ora, non è dato da vedere in che cosa

possa consistere una tale discriminazione dal momento che l'accessibilità via lago al fondo non risulta essere in alcun modo pregiudicata, a fronte del mantenimento dei tre binari in ferro autorizzato dall'UD per un periodo di 10 anni calcolati a far tempo dal 1° dicembre 2011. La censura appare quindi destituita di fondamento e deve essere respinta.


6.6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il giudizio avversato è scevro da violazioni del diritto e non può che essere confermato in questa sede, con reiezione del ricorso.

6.2.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta interamente a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

 



Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                  4.   Intimazione a:

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria