Incarto n.
52.2013.85

 

Lugano

4 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Stefano Bernasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2013 di

 

 

 

RI 1 

patrocinato da:

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 30 gennaio 2013 (n. 481) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 luglio 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio CE/AELS;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il cittadino italiano RI 1 (1967), nato in Italia ma cresciuto in Svizzera, è al beneficio di un permesso di domicilio dal 6 febbraio 1975.

Il 4 giugno 1993, egli si è sposato con la cittadina elvetica __________ (1968), con la quale ha avuto __________ (1997) e __________ (2002). Il 25 febbraio 2008, i coniugi __________ sono stati autorizzati dal Pretore di __________ a vivere separati. Le figlie sono state affidate alla madre, con ampio diritto di visita al padre.

Dopo essere stato per parecchi anni attivo nel settore finanziario, il ricorrente si è orientato nel ramo della ristorazione.

 

 

                                  B.   Ritenuto che, nel corso degli anni trascorsi in Svizzera, RI 1 aveva interessato a più riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali con reati di natura finanziaria (appropriazione indebita e amministrazione infedele aggravata), di cui si dirà nell'ambito dei considerandi di diritto, il 19 luglio 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di domicilio CE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 31 agosto successivo per lasciare il territorio svizzero. La decisione è stata resa sulla base degli art. 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 60 (recte: 80) dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

 

 

                                  C.   Con giudizio 30 gennaio 2013, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli l'autorizzazione di domicilio CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento ed ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Pur riconoscendo le proprie responsabilità penali, il ricorrente ha contestato di essere una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico elvetico, sottolineando di non avere mai messo in pericolo la salute delle persone. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità, poiché non avrebbe tenuto conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, dove lavora, ha sempre vissuto e si sente ben integrato, considerato pure che è tornato a vivere insieme a moglie e figlie.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

 

 

                                  F.   Pendente causa, la Sezione della popolazione ha informato il Tribunale che con decreto d'accusa 20 febbraio 2013 (DA __________), RI 1 è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 300.-, in relazione ad una contravvenzione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10) per avere, dal marzo 2012, omesso di compilare e presentare alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD e AF, presso la quale è affiliato in qualità di gerente del Ristorante __________, i quaderni dei salari versati nel corso del 2011 ai propri dipendenti.

Invitato a prendere posizione su tale documento, il ricorrente ha riconosciuto le proprie responsabilità, ripercorrendo nel contempo i fatti salienti della sua vita privata e professionale degli ultimi anni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è per contro necessario procedere all'audizione né dei fratelli del ricorrente (__________e __________) né di sua moglie (__________), che RI 1 chiede di sentire al fine di illustrare l'intensità dei loro legami familiari, in quanto - come si vedrà in appresso - non sono suscettibili di apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Ad identica conclusione si può giungere in merito agli altri mezzi di prova, offerti peraltro solo genericamente (perizia, informazioni scritte, edizione e richiamo di imprecisati documenti). Per quanto riguarda infine la richiesta dell'insorgente di essere sentito, giova ricordare che la legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

 

 

                                   2.   2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.

Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo, contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Ciò equivale a valutare il rischio di recidiva il quale, data la portata del principio della libera circolazione delle persone, non dev'essere ammesso troppo facilmente. Si dovrà quindi tenere conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, segnatamente della natura e l'importanza del bene giuridico minacciato così come della gravità dell'ipotizzabile pregiudizio. In altre parole, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti). Inoltre, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

 

2.2. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera - come nel caso del qui ricorrente -, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. a), oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_845/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione (art. 80 cpv. 2 OASA).

 

2.3. L'Accordo bilaterale in parola non contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall'art. 63 LStr. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS - così come ad una revoca del medesimo che, come visto, è pure regolata della LStr - l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I.

La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di domicilio o dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per la quale la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo (cfr. STF 2C_897/2011 del 13 maggio 2012, consid. 3.2 e 4.3).

 

 

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.

Dall'elenco dei suoi precedenti risulta quanto segue:

 

25.02.94                                        multa dipartimentale di fr. 50.- per notifica tardiva del cambiamento di                stato civile;

31.03.95                                        multa dipartimentale di fr. 50.- per notifica tardiva del cambiamento di                indirizzo della residenza;

27.05.03                                        sentenza Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuta appropriazione indebita, complicità in ripetuta appropriazione indebita (set-tembre 1998-4 aprile 1999) e condanna - previa procedura abbreviata - alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché al versamento alla parte civile __________ di fr. 125'000.- e fr. 277'000.- in solido, rispettivamente, con i complici e con i correi;

 

20.06.03                                        ammonito dal Dipartimento con l'avvertenza delle conseguenze sul suopermesso in caso di recidiva o di comportamento scorretto;

18.10.10                                        DA __________ per amministrazione infedele aggravata (22.05.-22.07.09) e condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e al versamento alla parte civile di € 3'500.- a titolo di risarcimento;

 

17.04.12                                        sentenza Corte di appello e di revisione penale - in parziale riforma dellasentenza 13.05.11 della Corte delle assise criminali - per appropriazione indebita aggravata (novembre-dicembre 2000) e condanna, considerata la violazione del principio di celerità, alla pena detentiva di 30 giorni a valere quale pena aggiuntiva a quella di cui alla sentenza penale 27.05.03 e a quella di cui al DA 18.10.10, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni;

 

19.11.12                                        DA __________ per contravvenzione alla LAVS (dal febbraio 2012) e multa di fr. 300.-.

 

20.02.13                                        DA __________ per contravvenzione alla LAVS (dal marzo 2012) e multa di fr. 300.-.

3.2. Esaminando nel dettaglio i suoi precedenti penali, va rilevato quanto segue:

·        Tra il settembre 1998 e il 4 giugno 1999, momento del suo arresto, RI 1 ha effettuato, nell'ambito delle sue funzioni professionali e con la complicità di dirigenti e funzionari di società di brokeraggio italiane, operazioni forex (acquisto/vendita di divise o viceversa) a debito di un determinato conto della __________, a prezzi alterati rispetto ai valori di mercato, che hanno causato una perdita per il conto ed un utile corrispondente presso altre banche, che è stato realizzato su relazioni di pertinenza (o a disposizione) dei complici, i quali hanno poi provveduto a suddividere le somme tra i vari partecipanti all'operazione, tra cui lo stesso ricorrente. In tal modo si sono appropriati, a danno della __________, di una somma pari a fr. 970'000.-, che nella misura di ca. fr. 250/280'000.- gli è poi stata consegnata brevi manu in più tranches dai complici (ripetuta appropriazione indebita). Nel medesimo periodo, nell'ambito di un disegno preventivamente concordato, RI 1 ha aiutato intenzionalmente un terzo, funzionario addetto alle operazioni forex presso la __________, Sondrio, per consentirgli di trasferire averi di pertinenza della __________ - a lui affidati quale responsabile delle operazioni di divise per la banca in questione ed autorizzato ad operare con un determinato conto della __________ - al conto personale di questo terzo presso la __________ a __________ e di appropriarsene a scopo di indebito profitto (complicità in ripetuta appropriazione indebita). A seguito di tali fatti, il ricorrente è stato condannato il 27 maggio 2003 alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.

·        Nel periodo novembre-dicembre 2000, in qualità di gestore di patrimoni RI 1 ha impiegato indebitamente a proprio profitto complessivi fr. 210'000.- affidatigli da un terzo, di cui fr. 205'000.- successivamente restituiti. Per questo motivo, il 14 aprile 2012 è stato condannato alla pena detentiva di 30 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per appropriazione indebita aggravata.

·        Tra il 20 maggio e il 22 luglio 2009, nella sua qualità di gestore di un conto intestato ad un cliente presso la __________, essendo obbligato per negozio giuridico ad amministrarne il patrimonio di € 7'000.- in attività forex e a comunicargli se tale attività avesse generato perdite del 50% dei fondi investiti affinché questi potesse chiudere la sua posizione, RI 1 ha intenzionalmente violato i suoi doveri, omettendo di informarlo della perdita di € 4'993.32 prodottasi ed impedendogli in tal modo di chiudere tempestivamente la posizione, continuando per contro con la gestione della rimanenza, azzerando il capitale. Con decreto d'accusa 18 ottobre 2010, all'insorgente è quindi stata inflitta una pena pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per amministrazione infedele aggravata.

·        Dal febbraio 2012, RI 1 ha omesso di compilare e presentare alla __________ Cassa di compensazione, presso la quale era affiliato in qualità di socio e gerente della società __________ titolare dell'esercizio pubblico __________, i quaderni dei salari versati nel periodo 01.02.-31.12.11 ai dipendenti dell'esercizio pubblico. Per questo motivo, con decreto d'accusa 19 novembre 2012 gli è stata inflitta una multa di fr. 300.-, per contravvenzione alla LAVS.

·        Infine, con decreto d'accusa 20 febbraio 2013, egli è stato nuovamente condannato a una multa di fr. 300.-, ancora per contravvenzione LAVS, per avere omesso dal marzo 2012 di compilare e presentare alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD e AF, presso la quale è affiliato in qualità di gerente del __________, i quaderni dei salari versati nel corso del 2011 ai propri dipendenti.

 

3.3. Ora, i reati di appropriazione indebita e di amministrazione infedele aggravata, previsti rispettivamente dagli art. 138 e 158 cifra 1 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e qualificati come crimini giusta l'art. 10 cpv. 2 CP, non vanno assolutamente sottovalutati in quanto toccano un bene giuridico importante per la società come il patrimonio, ritenuto pure che hanno causato un ingente danno economico alle vittime. Del resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che i delitti patrimoniali possono giustificare una limitazione dei diritti previsti dall'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2, 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). Dal punto di vista soggettivo occorre poi considerare come il ricorrente abbia agito intenzionalmente, a fini di lucro, e non per necessità. Nemmeno il fatto di avere due figlie e l'ammonimento intimatogli nel 2003 dall'autorità dipartimentale gli hanno impedito di delinquere nuovamente nel 2009.

Tutto questo, tuttavia, non permette ancora di procedere alla revoca del permesso di domicilio CE/AELS del ricorrente. In effetti, non si può ancora a ritenere che l'interessato rappresenti attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC.

Innanzitutto, dal profilo durata della pena detentiva, va rilevato che la condanna più grave a suo carico è quella di 18 mesi inflittagli il 27 maggio 2003. Sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, essa è però tutto sommato ancora contenuta e si riferisce peraltro a reati oramai lontani nel tempo, ritenuto che sono stati commessi nel 1998 e 1999. Ad identica conclusione si può giungere per quanto riguarda la condanna a 30 giorni di detenzione per il reato di appropriazione indebita aggravata, inflittagli il 17 aprile 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale, in parziale riforma della sentenza 13 maggio 2011 della Corte delle assise criminali, per i fatti commessi nel periodo novembre-dicembre 2000. Il Consiglio di Stato rileva che l'autorità penale, nel fissare la durata della pena, ha tenuto conto che era stato violato il principio di celerità da parte dei magistrati inquirenti e che è soltanto per questo motivo che la medesima è assai moderata. Sennonché, lo stesso Esecutivo cantonale indica che senza tale violazione la base di pena non sarebbe stata in ogni caso superiore ai tre mesi (vedi risoluzione governativa, ad 7a, pag. 8).

Più recente, per contro, è invece la condanna del 18 ottobre 2010 per amministrazione infedele aggravata, essendo stata commessa nel periodo 22 maggio-22 luglio 2009. Essa riguarda però un reato, commesso sull'arco di 2 mesi, che ha comportato un danno finanziario limitato di € 3'500.- e non è nemmeno sfociato in una pena privativa di libertà, bensì in una pena pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.- cadauna, peraltro sospesa, ancorché con un periodo di prova di 4 anni. Infine, il fatto che nel febbraio e marzo 2012 egli abbia omesso di compilare e presentare alla Cassa di compensazione i quaderni dei salari versati nel corso del 2011 ai propri dipendenti, tale mancanza è stata qualificata quale semplice contravvenzione alla LAVS e all'interessato sono state inflitte due semplici multe di fr. 300.- ciascuna, peraltro non iscritte a casellario giudiziale.

Bisogna anche considerare che tutti i reati da lui commessi non riguardano né hanno leso o compromesso beni giuridici essenziali quali l'integrità fisica, psichica e sessuale o la lotta al traffico di stupefacenti. Benché abbia diversi debiti privati che non ha ancora provveduto a rimborsare integralmente, egli non fa capo però all'aiuto sociale ed è tornato ad essere attivo professionalmente. Inoltre ha ripreso a vivere con la moglie e le figlie, ricomponendo in tal modo la comunione domestica (doc. 4: dichiarazione della moglie __________, prodotta in questa sede). In siffatte circostanze, si può pertanto ritenere che l'insorgente fruisce attualmente di una situazione stabile dal profilo lavorativo e famigliare.

Tutti questi elementi, ritenuto pure che in Italia non risultano precedenti penali e procedimenti pendenti a suo carico, permettono quindi di escludere che RI 1 rappresenti - per lo meno attualmente - una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, come prevede la giurisprudenza comunitaria in materia, tale da giustificare il provvedimento litigioso.

 

3.4. Visto quanto precede, se ne deve dedurre che l'insorgente, benché abbia dimostrato scarsa considerazione per le regole del nostro Paese, non adempie comunque i requisiti che legittimano un provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio.

Le circostanze della presente fattispecie non avrebbero avuto un peso rilevante nemmeno se fosse tornato applicabile il diritto interno, che notoriamente è più severo dell'ALC dal profilo dei motivi di ordine pubblico giustificanti il diniego o la revoca di un'autorizzazione di soggiorno, ritenuto che a seguito della condanna a 18 mesi inflitta il 27 maggio 2003 l'autorità dipartimentale si era limitata ad ammonire il ricorrente, mentre le pene successive non sono di una gravità tale da adempiere le condizioni per procedere a una revoca del permesso di domicilio a uno straniero residente in Svizzera da oltre 40 anni.

 

 

                                   4.   Il ricorso va pertanto accolto senza ulteriore disamina, con il conseguente annullamento della decisione dipartimentale impugnata e di quella governativa che la tutela.

Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di spese e tasse di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistito da un legale iscritto nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la risoluzione 30 gennaio 2013 (n. 481) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 19 luglio 2012 (Revoca COM 71) della Sezione della popolazione.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese. La somma di fr. 800.- versata dall'insorgente a titolo di anticipo gli viene restituita.

 

 

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.


                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario