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Incarti n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sui ricorsi
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a.
b.
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26 febbraio 2013 di RI
1 22
febbraio 2013 di patrocinato da: PA 2,
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contro |
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la decisione 6 febbraio 2013 del Consiglio di Stato (n. __________) che respinge le impugnative presentate da RI 1 e RI 2 avverso le decisioni 29 novembre 2011 e 5 giugno 2012 con cui il municipio di Chiasso ha rilasciato a __________ rispettivamente CO 1 le licenze edilizie per costruire due stabili residenziali e un'autorimessa (part. __________) rispettivamente per una variante a tale progetto; |
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda di
costruzione 10 novembre 2010, __________ ha
chiesto al municipio di Chiasso il permesso di costruire un complesso residenziale su un vasto terreno situato a __________,
a cavallo tra più fondi (part. __________ di complessivi
6'135 mq). Il terreno, di forma irregolare e parzialmente edificato (part. __________),
è assegnato alla zona residenziale estensiva
RE3; verso est (part. __________), degrada con un ripido pendio, è circondato
dal bosco e lambito dal riale __________, che scorre parzialmente lungo il suo confine. I piani allegati al progetto
prevedono l'edificazione di due stabili con pianta ad arco, collegati da un'autorimessa
interrata. L'edificio (A) a valle (ca. 14 m x 59 m, fronte ad arco esterno), è strutturato su cinque livelli (di cui tre fuori terra); quello (B) a monte
(ovest), di analoga forma ma dimensioni più contenute (ca. 11 m x 28 m), è articolato su sei piani, di cui due interrati. Secondo il progetto, gli stabili
saranno accessibili da nord, mediante una rampa larga 5 m - affiancata da un posteggio (7P) - perpendicolare alla strada cantonale, che si insinua tra il
rustico presente sul terreno (part. __________) e il bosco situato più a est.
b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono tra l'altro
opposti RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, comproprietari dello stabile (part. __________)
vicino che si innalza sulla collina a sud, fuori della zona edificabile.
c. Preso atto della variante inoltrata dall'istante il 16 agosto 2011, che prevede in particolare due rientranze (ca. m 12
x 3) simmetriche in corrispondenza della facciata a valle dello stabile
A (cfr. piani 27 luglio 2011), e raccolto l'avviso favorevole da parte dei Servizi generali del Dipartimento del territorio
(n. 73571), con decisione 29 novembre 2011 il municipio ha rilasciato il
permesso richiesto, respingendo le opposizioni dei vicini.
d. Avverso tale risoluzione, gli opponenti si sono aggravati dinnanzi al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
B. a. A seguito di un'udienza
indetta dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, d'intesa tra le parti,
la predetta procedura è rimasta sospesa, nell'attesa che il municipio evadesse
la domanda per la variante frattanto inoltratagli il 9 marzo 2012 dal ricorrente
CO 1 - subentrato al padre. Domanda di
costruzione tendente a sopprimere il citato posteggio (7P) a fianco della
rampa d'accesso, nonché a raccogliere la
deroga mancante per quest'ultima, in quanto situata ad una distanza (7.39 m) inferiore a quella minima (10 m) dal bosco.
b. Nel termine di pubblicazione, RI 1 e RI 2
si sono opposti anche a questa domanda.
c. Fatto proprio l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 79236), che hanno tra l'altro concesso la postulata deroga (cfr. preavviso Sezione
forestale), il 5 giugno 2012 il municipio ha rilasciato al ricorrente CO 1 la
licenza richiesta per la variante, respingendo l'opposizione dei vicini.
d. Con ricorso 26 giugno 2012, RI 1 e RI 2
hanno dedotto dinnanzi al Governo anche quest'ultima decisione,
chiedendo che fosse annullata.
C. Con
unica decisione 6 febbraio 2013, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa interposta dai vicini
opponenti avverso l'autorizzazione a costruire 29 novembre 2011, mentre
ha respinto il loro ricorso avverso il permesso 5 giugno 2012 per la variante alla rampa d'accesso: di conseguenza, nel
dispositivo n. 3, ha confermato entrambe le licenze edilizie come ai
piani prodotti con la risposta al ricorso, integrati dalle rettifiche
dello stabile B risultanti dal piano P07 "Pianta piano Tipo / Eventuale
rettifica edificio B" del 1° ottobre 2012, allegato alla duplica 9 ottobre
2012.
Il Governo, evadendo anzitutto le censure sollevate con il primo ricorso, ha
ritenuto conforme al diritto la mancata pubblicazione della variante riduttiva (piani
datati 27 luglio 2011) approvata con la licenza
edilizia 29 novembre 2011. Passando al vaglio la completezza dei piani annessi alla domanda di costruzione, ha respinto le censure riferite alle sezioni ufficiali
del geometra revisore, comunque prodotte dall'istante, alla demolizione
dell'accessorio (part. __________) annesso al rustico (__________), al calcolo
dell'area verde, ai serbatoi per l'olio combustibile, alle immissioni foniche
derivanti dagli impianti tecnici (caldaia) e di cantiere, nonché al piano degli
scavi. Il progetto, ha aggiunto, alla luce della perizia geologica e del relativo
complemento, risulterebbe conforme all'art.
31bis cpv. 2 delle norme d'attuazione del piano regolatore di Chiasso
(di seguito: NAPR) relativo alle zone esposte a basso e medio pericolo di
movimenti di versante.
Lo stabile B - situato a m 4.80 dal fondo (part. __________) retrostante - rispetterebbe
la distanza minima da confine richiesta dall'art. 14 NAPR, ai fini delle agevolazioni
per complessi edilizi importanti: determinante sarebbe infatti l'altezza della
facciata prospiciente al confine. D'altra parte però, ha aggiunto, la
soluzione proposta in sede di duplica [da CO 1] con il piano P07
(..) risolve ogni eventuale possibile
censura a tal proposito portando la distanza dal confine retrostante a
ml 6.75 (..). Analoga conclusione ha tratto la precedente istanza per la
distanza tra i due edifici progettati.
Il Governo ha poi disatteso una doglianza riferita alla riunione dei fondi. La
superficie minima di area verde, ha proseguito, sarebbe rispettata; così pure l'indice di sfruttamento: le terrazze a valle
degli stabili non andrebbero infatti conteggiate nella superficie utile lorda
(SUL). Prive d'oggetto, ha aggiunto, sarebbero le difformità alle altezze dei muri
della rampa d'accesso vicino all'edificio A rispettivamente
alle distanze dei muri adiacenti allo stabile B, tenuto conto degli emendamenti (P09a-P20a del 27 marzo 2012) -
assimilabili ad acquiescenza - proposti in sede di risposta dall'istante in licenza.
Analoga conclusione varrebbe per la rampa d'accesso, considerata la modifica alla
sua pendenza frattanto prospettata dall'CO 1 (allegato F e piano P14a
del 27 marzo 2012). L'accesso, ha aggiunto il Governo, sarebbe sufficiente: la sicurezza
e la fluidità del traffico non sarebbero in particolare
compromesse. La variante al progetto approvata dal municipio con licenza 5 giugno 2012 non includerebbe
più il posteggio (7P) a margine della citata rampa: prive d'oggetto -
per acquiescenza - sarebbero pure le relative censure sollevate dai vicini. L'Esecutivo
cantonale ha poi respinto l'eccezione in merito allo smaltimento delle acque meteoriche
nel riale __________, di cui l'istante ha già
anticipato la progettazione esecutiva. Il progetto, come sostenuto dall'autorità
dipartimentale, sarebbe conforme al decreto legislativo sulla protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82).
I servizi dipartimentali, ha proseguito il Governo, si sarebbero inoltre sufficientemente
confrontati con gli aspetti ambientali relativi all'impianto di riscaldamento,
ai serbatoi dell'olio combustibile, all'autorimessa (espulsione dei gas di
scarico) nonché alla fase di cantiere; avrebbero inoltre valutato il dossier
sul risparmio energetico e la questione delle barriere architettoniche.
Passando poi in rassegna le censure della seconda impugnativa, il Governo ha
ritenuto conforme al diritto la distanza della rampa d'accesso dal corso d'acqua
sottostante; identica conclusione ha tratto
per la deroga concessa per quest'opera alla distanza minima dal bosco: l'impianto,
ha rilevato, si limiterebbe a ricalcare e ad estendere il tracciato dell'accesso
esistente, che sarebbe l'unico logicamente possibile.
D. Con distinte impugnative, RI
1 e RI 2 rispettivamente CO 1 si aggravano
ora contro il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
I primi domandano che sia annullato assieme alle licenze edilizie rilasciate
dal municipio. Il secondo chiede dal canto suo la riforma del dispositivo n. 3, nel senso che le licenze edilizie 29 novembre
2011 e 5 giugno 2012 siano confermate (unicamente) come ai piani
prodotti con la risposta al ricorso.
a. Con ricorso 26 febbraio 2013, i vicini contestano
anzitutto le diverse rettifiche e i complementi dei piani prodotti dall'istante
in licenza in corso di procedura. La variante presentata nell'agosto 2011
(piani 27 luglio 2011) avrebbe dovuto essere pubblicata, in quanto modifica
rilevante del progetto (diverso aspetto esteriore, differente configurazione
plano-volumetrica e ripartizione interna, ecc.). La domanda, obiettano, non
avrebbe inoltre potuto essere completata in
fase di ricorso. Le modifiche apportate ai muri di sostegno e di
controriva nonché all'edificio B (citato piano P07) sarebbero sostanziali e, in
quanto tali, avrebbero dovuto essere pubblicate. La domanda di costruzione,
ribadiscono, sarebbe carente perché non
conterrebbe indicazioni sulla demolizione dell'accessorio (part. __________),
sulla fase di cantiere (provvedimenti concreti da adottare, organizzazione) e
sulle immissioni foniche degli impianti; inammissibile sarebbe lo studio fonico
presentato solo dinnanzi al Governo. Neppure con le modifiche ritenute dal Governo, proseguono, i due stabili rispetterebbero
la distanza minima tra edifici: decisiva sarebbe infatti l'altezza dell'edificio,
non delle facciate contrapposte. Contrariamente a quanto concluso dalla
precedente istanza, disatteso sarebbe anche
l'art. 9 cpv. 2 NAPR, che imporrebbe da subito la riunificazione dei
fondi dedotti in edificazione. Inammissibile, proseguono i ricorrenti, sarebbe
la deroga concessa alla distanza minima dal bosco, sia dal profilo formale, sia
materiale. La distanza minima (8.00 m) dal corso d'acqua, che inizierebbe a
scorrere al di sotto della rampa d'accesso, non sarebbe ossequiata:
inapplicabile, precisano, sarebbe l'art. 41a
cpv. 4 dell'OPAc considerato dal Governo, poiché la zona non sarebbe densamente
edificata. Neppure lo smaltimento delle acque meteoriche e di drenaggio sarebbe
conforme alla LPAc, vista in concreto l'importanza del progetto. Disatteso, per
questo aspetto, risulterebbe anche l'art. 27ter cpv. 4 e 5 NAPR. L'accesso al
complesso edilizio non sarebbe sufficiente, poiché suscettibile di
compromettere la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione. Il
progetto sarebbe inoltre deturpante. L'avviso cantonale, proseguono, sarebbe carente,
poiché non avrebbe verificato il rispetto dei parametri legali applicabili, su diversi aspetti (ad es. emissioni impianto di
riscaldamento, isolamento acustico, insonorizzazione impianti tecnici,
risparmio energetico, serbatoi olio combustibile, barriere architettoniche,
vibrazioni, rumore di cantiere).
I vicini insorgenti contestano da ultimo il giudizio su tassa di giustizia e
ripetibili.
b. Con impugnativa 22 febbraio 2013, CO 1 si limita a contestare il dispositivo
n. 3 del giudizio governativo, che ritiene incongruente: nonostante abbia ritenuto
il progetto conforme alle norme sulle distanze, argomenta il ricorrente, il
Governo avrebbe confermato la licenza con una
modifica progettuale da lui prospettata in sede di duplica, solo in via
del tutto subordinata, ovvero in caso di rigetto della domanda principale
(conferma della licenze edilizie come ai piani prodotti con la risposta al
ricorso).
E. a. All'accoglimento dell'impugnativa
di RI 1 e RI 2, si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, nonché CO 1, con dettagliate argomentazioni che verranno se
del caso riprese nei seguenti considerandi.
b. Il ricorso di CO 1 è avversato dal Governo, che non formula particolari
osservazioni.
Il municipio si rimette al giudizio di questa Corte, mentre RI 1 e RI 2 si oppongono all'accoglimento dell'impugnativa,
chiedendo la riforma del giudizio così come proposto nel loro ricorso, con tesi
di cui si dirà all'occorrenza in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione
attiva dei ricorrenti, l'uno istante in licenza, gli altri vicini opponenti,
direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). I ricorsi,
tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPamm), sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi
con un unico giudizio (art. 51 LPamm).
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal presa di
posizione dell'Ufficio della natura e del paesaggio interpellato da questo
Tribunale e le relative osservazioni delle parti. Non occorre procedere ad atti
istruttori, segnatamente al sopralluogo postulato dalle parti (art. 18 cpv. 1
LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge in
modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti.
2. Variante di progetto
2.1. Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di
rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE
dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti
vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente.
L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a
salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati.
La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro
caratteristiche essenziali, dispone l'art. 16 cpv. 2 LE, è applicabile la
procedura della notifica. Differenze che non superano
un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, conclude la norma in esame,
non soggiacciono a nessuna formalità. Lo scopo di questa precisazione è
essenzialmente quello di evitare procedure sproporzionate all'entità dei
cambiamenti da apportare.
Dall'art. 16 LE si evince dunque che la procedura ordinaria è
applicabile soltanto in caso di varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di
approvazione. Qualora le modifiche,
pur essendo di lieve entità, richiamassero l'applicazione di disposizioni del
diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va
comunque raccolto il preavviso di quest'ultima (cfr. STA 52.2004.311 del
26 ottobre 2004, consid. 2; 52.2000.261 del 14 dicembre 2000, consid. 2).
2.2. Nel caso concreto, l'istante in licenza ha inoltrato dinnanzi al municipio
una variante al progetto (piani 27 luglio 2011), tendente ad adeguare lo
stabile a valle (A) alla distanza minima (10 m) dal bosco. La variante, riduttiva, ha comportato
un ridimensionamento dello stabile con
due modeste rientranze simmetriche (spicchi) in corrispondenza
degli angoli della facciata a valle.
Trattandosi di una variante riduttiva - sottoposta all'autorità dipartimentale
- che ha lasciato sostanzialmente immutate le caratteristiche
del progetto iniziale, non occorreva procedere ad una nuova
pubblicazione della domanda. La stessa ha infatti comportato una riduzione del
volume e dell'impatto della costruzione sul bosco sottostante; insignificante è
la diversa ripartizione interna dei locali degli appartamenti ai margini, la
cui destinazione, come confermano i piani aggiornati prodotti dal ricorrente CO
1 dinnanzi al Governo, al di là delle superfici ridotte, è rimasta invariata. L'aspetto
esteriore dello stabile, dal profilo del linguaggio architettonico, non è stato sovvertito (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996,
ad art. 16 n. 900).
La variante non ha toccato i diritti dei vicini opponenti, che hanno potuto
prendere compiutamente posizione dinnanzi all'autorità di ricorso, mentre ha
tolto un momento di contrasto da loro stessi eccepito. Neppure dal profilo
della polizia del fuoco o dei provvedimenti in materia energetica è dato di
vedere per quale motivo occorrerebbe ripetere la procedura: considerata la
scarsa importanza della variante, è sufficiente che l'attestato antincendio
rispettivamente la dichiarazione sui provvedimenti in materia energetica siano, se del caso, adeguati in sede di
certificato di collaudo (art. 41d cpv. 4 LE) rispettivamente di
attestato di conformità della realizzazione (art. 35 regolamento sull'utilizzazione
dell'energia del 16 settembre 2008; RUEn; RL 9.1.7.1.6). Nemmeno l'autorità
dipartimentale, interpellata dal Servizio dei ricorsi, ha sollevato obiezioni
al riguardo. Da respingere è la relativa generica censura degli insorgenti, che
non lamentano del resto alcuna lesione del diritto sostanziale.
3. Complementi e completezza della
domanda di costruzione
3.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge
edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere
chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della
domanda. L'autorità, soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occor-renza chiedere
informazioni o completamenti.
L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'auto-rità di esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente.
La disposizione che permette all'autorità di chiedere di
precisare e completare domande di costruzione carenti è espressione del
principio di proporzionalità e del conseguente divieto di formalismo eccessivo.
Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un dovere dell'autorità, che non può
respingere domande di costruzione lacunose
dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente
sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le informazioni
mancanti (cfr. STA 52.2011.520 del 9 luglio
2012, consid. 2.1; 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.1.).
3.2. Eventuali carenze formali della domanda di costruzione devono in primo
luogo essere rimosse davanti al municipio. Se l'autorità
comunale non procede nelle sue incombenze, spetta al Consiglio di Stato,
nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti, esigere quei
chiarimenti o complementi che si rendessero necessari, salvaguardando il
diritto di essere sentito delle parti. Ciò vale segnatamente allorquando le
informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr. RDAT I-1995 n.
19, consid. 3.1 in fine; cfr. anche STA 52.2010.171 citata, consid. 2.4). Parimenti,
nulla impedisce all'istante in licenza, segnatamente in presenza di una
contestazione, di produrre spontaneamente davanti
all'autorità di ricorso documenti mancanti o aggiuntivi (ad es. perizie, studi,
ecc.) tendenti ad accertare la conformità del progetto con il diritto applicabile (cfr. Marco Bor-ghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 57 LPamm, n. 1; cfr.
anche STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.2). Riservate le modifiche
(varianti) di progetto di una certa importanza, che stravolgono il progetto nei suoi tratti essenziali (cfr. art. 16 cpv. 1
LE), la produzione di simili complementi non soggiace a particolari
formalità.
3.3. Nel caso concreto, l'insorgente CO 1 ha
presentato dinnanzi al Governo - in sede di risposta - una serie di
documenti di cui i vicini lamentavano la mancanza:
1. le sezioni ufficiali del geometra revisore;
2. il calcolo dell'area verde;
3. la relazione tecnica relativa al serbatoio dell'olio;
4. lo studio sulle immissioni foniche degli impianti;
5. il calcolo della superficie edificabile;
6. il calcolo dell'indice di sfruttamento;
7. il piano dell'area di svago;
8. copia di
tutti piani approvati e aggiornati, con le rettifiche apportate in quella sede ai
muri della sistemazione esterna e alla pendenza della rampa (P09a-P20a).
Nella misura in cui si trattava di
documenti (1-7) che si limitavano a completare
gli atti della domanda di costruzione del progetto approvato rispettivamente a
dimostrare la sua conformità con il diritto materiale concretamente
applicabile, non è dato di vedere per quale
motivo il beneficiario del permesso non potesse produrli. Sia gli opponenti, sia
il municipio e l'autorità dipartimentale hanno potuto prendere conoscenza di
questi atti - come pure degli ulteriori annessi di cui si dirà qui di
seguito - pronunciandosi in merito, nella misura in cui lo hanno ritenuto
necessario.
Nulla ostava inoltre alla produzione, senza particolari formalità, di tutti i
piani approvati e aggiornati (8), con le rettifiche apportate ai muri della
sistemazione esterna e alla pendenza della rampa. Gli emendamenti apportati dinnanzi
al Governo non hanno comportato una modifica sostanziale del progetto approvato:
né la riduzione dell'altezza del muro di
sostegno a fianco della rampa d'accesso, né di quello di controriva a
monte (ovest) dello stabile B, né dei muri che sorreggono il pendio terrazzato
a nord di questo edificio (più bassi e distanti l'uno dall'altro). La variante,
riduttiva, tendente a rimuovere le obiezioni sollevate dai ricorrenti - ai
quali, come detto, è stata sottoposta - non li ha menomati nell'esercizio dei loro
diritti di difesa. Da respingere è la loro censura.
Così sollecitato dal Servizio dei ricorsi, il ricorrente CO 1 ha inoltre introdotto con la duplica:
- il piano di cantiere (indicativo);
- il piano degli scavi (indicativo);
- l'approfondimento geologico e della sicurezza statica dell'edificio;
- il piano di dettaglio degli scarichi delle acque meteoriche nel riale.
Neppure la produzione di questa documentazione, in ossequio al principio inquisitorio che informa la procedura di ricorso, prestava il fianco a critiche. Al di là della loro rilevanza, gli accertamenti disposti dalla precedente istanza non ledevano comunque alcuna disposizione del diritto. Non richiedevano una ripetizione ab initio della procedura di rilascio del permesso.
Non mette invece conto di
pronunciarsi sulla variante di progetto introdotta,
in via del tutto subordinata, dal beneficiario del permesso con la
duplica 9 ottobre 2012 al fine di eventualmente adeguare lo stabile alle
distanze pretese dai vicini ricorrenti. Questa modifica, peraltro di
scarsa importanza, come si vedrà più avanti (cfr. infra consid. 4), non ha
infatti ragion d'essere.
3.4. RI 1 e RI 2 eccepiscono ancora, nonostante i complementi di cui si è
detto, la carenza della domanda di costruzione. A torto.
3.4.1. L'istante in licenza ha confermato
dinnanzi all'Esecutivo cantonale che è prevista la demolizione del box
autorimessa (part. __________; cfr. estratto mappa catastale) addossato
al rustico (part. __________): la circostanza risulta dai piani (dai quali gli
stessi opponenti l'hanno peraltro dedotta), che prevedono di realizzare parte
della rampa d'accesso sulla superficie ricavata dalla demolizione del box. L'accessorio,
che interessa una superficie ridotta (18 mq), non è una costruzione protetta;
alla sua demolizione non si oppongono impedimenti di diritto pubblico; neppure
i vicini ricorrenti lo pretendono. La loro censura è da respingere.
3.4.2. Parimenti da respingere è l'obiezione
riferita al cantiere. Di regola,
dalla procedura di rilascio del permesso esulano questioni che attengono alla progettazione esecutiva dell'opera (cfr.
RDAT I-1998 n. 37 in fine), come pure problematiche legate alla sua esecuzione
(metodo di costruzione, impiego di determinate installazioni, ecc.) che, a
questo stadio della progettazione, sono generalmente
ancora sconosciute (cfr. DTF 121 II 378 consid. 14). In tal senso, anche
gli art. 9 segg. RLE che stabiliscono il contenuto della domanda di costruzione
e dei progetti non contemplano l'obbligo per l'istante in licenza di presentare
un piano di cantiere (con indicazioni sulla posizione dei diversi macchinari,
ecc.), mentre l'art. 23 cpv. 2 RLE precisa che informazioni che attengono alla
fase di cantiere (modi di esecuzione, macchine impiegate, ecc.) vanno
notificate al municipio solo prima dell'inizio dei lavori (cfr. STA 52.2012.170
del 29 aprile 2013, consid. 2.6). Per principio, i vicini non possono pertanto
pretendere la presentazione di un piano di cantiere. Così sollecitato dalla precedente
istanza, il beneficiario del permesso lo ha comunque prodotto davanti al Governo,
senza peraltro suscitare obiezioni da parte dei ricorrenti (cfr. loro scritto 6
novembre 2012).
Dal profilo ambientale, in sede di avviso cantonale l'autorità dipartimentale
ha inoltre richiamato la Direttiva sul rumore dei cantieri (versione aggiornata
24 marzo 2006) e la Direttiva aria cantieri (edizione attualizzata del 1°
gennaio 2009) emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente, determinando e
rendendo vincolanti determinati gruppi di provvedimenti da rispettare (cfr. avviso
pag. 2 e 3). Anche questo modo di procedere, conforme alla prassi, va esente da
critiche (cfr. ad esempio: STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.5; 52.2012.112
del 19 febbraio 2013, consid. 2.4). Non occorre a questo stadio una maggiore
definizione di questi aspetti, come genericamente pretendono i vicini ricorrenti.
Analoga conclusione vale per le sommarie censure relative alle vibrazioni: le
condizioni dettate dall'autorità dipartimentale (cfr. avviso n. 79236, pag. 4) non appaiano criticabili. Né si vede con quale prognosi,
a questo stadio di causa, dovrebbero essere maggiormente concretizzate.
3.4.3. L'istante in licenza ha annesso alla domanda di costruzione una perizia geologica
("Relazione geologica-tecnica" settembre 2010 della __________), che,
su richiesta del Governo, è stata aggiornata e approfondita (cfr. "Approfondimento
geologico-tecnico" ottobre 2012) per dimostrare la fattibilità geologica
del complesso edilizio, segnatamente la compatibilità con le esigenze della sicurezza. La presentazione di una
simile perizia geologica riflette l'art.
31bis cpv. 2 NAPR, che la esige per ogni intervento che modifichi lo stato dei
fondi nelle zone, come in concreto, esposte a basso e medio pericolo di
movimenti di versante.
A torto i ricorrenti lamentano invece genericamente, che il referto sarebbe
incompleto poiché sprovvisto dell'indicazione delle misure
costruttive di protezione diretta esatte dall'art. 31bis cpv. 2 NAPR: il
citato "Approfondimento" conferma infatti la fattibilità geologica
del progetto approvato (variante riduttiva), senza particolari misure costruttive ai fini della stabilità degli edifici e del
complesso edificio-versante (cfr. Approfondimento, conclusione ad pag.
7, secondo paragrafo). Considerato che neppure i ricorrenti contestano le conclusioni
di questo referto, avallato dall'autorità dipartimentale (cfr. osservazioni 15
novembre 2012 della Sezione forestale), non mette conto di soffermarsi
ulteriormente su tale questione.
Per il resto, la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza
dell'opera (calcoli statici, raccomandazioni della perizia sul consolidamento
dello scavo, ecc.) esula dalla presente procedura di rilascio del permesso, per
rientrare nei limiti della progettazione esecutiva (cfr. RDAT I-1998, n. 37;
STA 52.2009.137 del 7 settembre 2009, consid. 5; cfr. anche supra
consid. 3.4.2) - che il comune è peraltro tenuto ad accompagnare (cfr. citate osservazioni
della Sezione forestale; cfr. anche art. 35 LE).
4.Distanze da
confine e tra edifici
4.1. L'edificazione di costruzioni su grandi superfici, ovvero su terreni
aventi una superficie edificabile complessiva di oltre 4'000 mq, come in
concreto, è retta dall'art. 14 NAPR, che permette di accordare determinate facilitazioni
(altezze, indici). L'art. 14 cpv. 2 NAPR stabilisce
in particolare, che in caso di costruzioni con altezza maggiore a quella
prescritta nella zona, la distanza dal confine non deve essere inferiore a
metà dell'altezza massima dell'edificio.
La distanza è misurata nel punto in cui l'edificio più si avvicina al confine
(cfr. art. 41 cpv. 1 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Se la distanza
deve essere stabilita in funzione dell'altezza dell'edificio, determinante è la
quota della facciata prospiciente, ovvero di quella che si rivolge verso il confine della proprietà contermine. Trattandosi
della distanza dal fondo retrostante su terreni in pendio, l'altezza si misura
pertanto sul fronte a monte e non su quello a valle
(cfr. RDAT 1978 n. 53; STA 52.1994.17 citata, consid. 2.3; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1200).
Ricalcando quanto prescrive l'art. 39 cpv. 3
LE, l'art. 9 cpv. 1 NAPR stabilisce che la distanza tra edifici equivale
alla somma delle rispettive distanze da confine. Determinante ai fini della misurazione,
è la situazione delle due facciate contrapposte.
4.2. Nel caso concreto, gli stabili (A e B) controversi sono integrati in un
complesso edilizio su una grande superficie, che sfrutta le maggiori altezze
concesse dall'art. 14 cpv. 1 NAPR. Di per sé, soggiacciono dunque alla distanza
prescritta dall'art. 14 cpv. 2 NAPR. Nessuna delle parti lo contesta.
Controversa è anzitutto la distanza dell'edificio B dal fondo retrostante (part.
__________). La facciata dello stabile è alta verso monte m 8.80; la sua distanza dal confine è pari a m 4.80 (cfr.
piano P07 del 27.3.2012): rispetta dunque quella minima (m 4.40, ovvero m 8.80 x ½) esatta dall'art. 14 cpv. 2 NAPR. Ossequia
comunque anche quella minima (m 4.50)
esatta dall'art. 9 cpv. 2 NAPR per gli edifici in zona RE3, alti fino a m 10.50
(cfr. art. 40 lett. d NAPR).
Invano i vicini ricorrenti pretendono di misurare la distanza per rapporto all'altezza
della facciata a valle. La circostanza che la quota del fronte a valle sia più
elevata dipende unicamente dall'andamento naturale (in declivio) del terreno,
ma, in pratica, non provoca inconvenienti né turbative al vicino proprietario
di fondi posti sul lato contrapposto (cfr. RDAT 1978 n. 53). Non pregiudica le
finalità perseguite dalle distanze, in particolare l'insolazione, l'aerazione e
l'illuminazione naturale delle abitazioni a monte, che anzi - come giustamente rileva il beneficiario del permesso (cfr.
risposta 5 aprile 2013, pag. 6 seg.) - risultano agevolate proprio a
causa della pendenza del terreno.
La facciata a valle dello stabile B è alta m 13.50
dal terreno sistemato; il fronte dirimpettaio dell'edificio A è alto m
7.50 (cfr. sezioni). La loro distanza, pari a ca. m 12.40 (cfr. piano P06), rispetta
dunque quella minima [10.40 m ≈ (13.50 m x ½) + (7.50 m x ½)] risultante dalla somma delle rispettive distanze da confine ai sensi dell'art. 14 cpv. 2
NAPR.
Parimenti rispettato è questo parametro se, per
la facciata a monte dell'edificio A, alta meno di m 10.50, si considera la
distanza minima (4.50 m) esatta dall'art. 9 cpv. 2 NAPR (6.75 m + 4.50 m = 11.25 m).
In analogia alle stesse considerazioni di cui si è detto poc'anzi, da
respingere è invece la pretesa dei vicini ricorrenti di misurare la distanza
tra i due edifici in funzione dell'altezza (ca. m 13.50) della facciata a valle
dello stabile A.
4.3. Ferme queste premesse, non può invece essere tutelato il giudizio governativo
che, pur considerando il complesso edilizio conforme alle norme sulle distanze,
ha ritenuto che d'altra parte però,
la soluzione proposta in sede
di duplica con il piano P07 (..) risolve ogni eventuale
possibile censura a tal proposito portando (a) la distanza dal confine
retrostante a ml 6.75 e (b) la distanza tra gli edifici A e B a ml 12.75.
Come obbietta il ricorrente CO 1, tale proposta è infatti stata da lui formulata
in via del tutto subordinata, qualora l'autorità di ricorso avesse riscontrato
il difetto lamentato dai vicini opponenti (cfr. sua duplica 9 ottobre 2012 al
Governo, pag. 8 e 9). Non sussistendo alcun difetto, il Governo non poteva ritenerla
vincolante. Su questo punto, il giudizio deve
pertanto essere annullato, così come richiesto dall'CO 1 con la sua impugnativa.
4.4. Da respingere è infine la censura riferita all'art. 9 cpv. 2.2. NAPR,
secondo cui le costruzioni a cavallo dei confini sono ammesse soltanto
quando sia provato che è in corso la procedura di riunione dei fondi.
In concreto, in sede di rilascio del permesso il municipio ha imposto
(auspicato) a titolo di condizione del permesso (4b) la riunione dei fondi. L'istante
in licenza ha dal canto suo confermato che i fondi interessati dal progetto in
questione verranno riuniti in un unico fondo
non appena la licenza edilizia sarà cresciuta in giudicato. Ciò che, alla luce
dell'art. 9 cpv. 2.2. NAPR, appare senz'altro sufficiente. La decisione
del municipio non risulta lesiva del diritto. La norma non impone infatti che i
fondi siano riuniti già prima del rilascio del permesso. Neppure l'art.
14 NAPR che disciplina l'edificazione su grandi superfici peraltro lo esige,
limitandosi in sostanza a richiedere l'accordo dei proprietari di più fondi
impegnati per un'edificazione comune.
5.Distanza dal
bosco
5.1. Secondo l'art. 6 della legge cantonale sulle foreste 21 aprile 1998 (LCFo;
RL 8.4.1.1), il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti,
soggiunge l'art. 6 cpv. 2 LCFo, devono rispettare una distanza di almeno 10.00 m dal bosco. In tal senso, il PR di Chiasso fissa una distanza minima di m 10.00 dal limite del bosco (cfr.
art. 9 cpv. 5 NAPR).
L'art. 6 cpv. 3 LCFo stabilisce che, in casi
eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, il municipio può
concedere deroghe sino a 6.00 m dal limite del bosco (art. 6 cpv. 3 LCFo).
Dall'iter legislativo risulta in particolare che la deroga di cui all'art. 6
cpv. 3 LCFo deve essere concessa in maniera restrittiva e solo quando sia data una situazione eccezionale. Ciò è
il caso, segnatamente, quando un fondo edificabile secondo il piano regolatore
possa essere edificato per l'uso proprio
soltanto mediante una deroga (cfr. STA 52.2011.296 del 28 febbraio 2012,
consid. 2.2. con rinvii ai materiali legislativi). L'art. 13 RCLFo, che concretizza
l'art. 6 cpv. 3 LCFo, prevede segnatamente che le deroghe alla distanza minima
dal bosco sino a 6.00 m possono essere concesse per edifici principali ed
impianti se, a causa delle caratteristiche del fondo, ne è impedita un'utilizzazione
razionale secondo i parametri di zona (cfr. cpv. 2). Di contenuto analogo è l'art.
9 cpv. 5 NAPR. Appurata la necessità della deroga, precisa ancora l'art. 13
cpv. 4 RLCFo, la Sezione forestale formula il preavviso vincolante tenendo
conto in particolare del valore ecologico del bosco, del pericolo d'incendio,
delle possibilità di taglio e d'esbosco e della sua accessibilità.
Le eccezioni alla distanza legale minima dal bosco vanno valutate alla luce
delle funzioni forestali protette giusta l'art. 17 LFo. Determinante è la questione a sapere se, a causa della stretta
vicinanza di una costruzione al bosco, una di queste funzioni sia seriamente
messa in pericolo (cfr. STA 52.2011.296 citata, consid. 2.2.; Alois Keel/Willi Zimmermann, Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Waldgesetzgebung 2000-2008, in URP 2009, pag. 277 con rinvii).
5.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso al complesso
residenziale attraverso una rampa perpendicolare alla strada cantonale a monte (nord).
La rampa si riallaccia all'accesso sterrato esistente
alle part. __________, che viene allargato verso ovest mediante la demolizione del
box garage a lato del rustico (part. __________). L'accesso si insinua
tra quest'ultimo e il bosco situato più a est, al quale si avvicina fino a m
7.39.
In sede di avviso cantonale, la Sezione forestale ha ritenuto che fossero dati
gli estremi per la concessione di una deroga ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 LCFo, accogliendo la richiesta formulata dall'istante
in licenza con la variante 9 marzo 2012. L'autorità, che ha ulteriormente motivato il suo preavviso dinnanzi al Governo, ha in particolare considerato la natura dell'impianto, che riprende l'accesso
esistente, l'impossibilità di creare un accesso razionale e confacente viste le
caratteristiche morfologiche del terreno e l'andamento del limite del bosco, l'assenza
di un pregiudizio all'area silvestre sottostante tenuto conto delle sue funzione
e il suo valore ecologico, come pure l'entità contenuta della deroga (cfr. __________,
osservazioni 15 novembre 2012 della Sezione forestale; inc. __________, avviso cantonale
16 maggio 2012 e osservazioni 11 luglio 2012 della Sezione forestale).
La conclusione dell'autorità dipartimentale, avallata dal Governo, merita conferma.
Considerato il fronte del terreno a confine con la strada cantonale e la situazione
dei luoghi, è innegabile che la fascia di
rispetto del bosco grava alla fin fine l'unica area sulla quale la
formazione di un accesso, secondo l'uso razionale, risulta possibile. Area che,
come rilevato dalle precedenti istanze, è oltretutto
già destinata a questo scopo. La formazione dell'accesso al complesso a
monte (ovest) dell'edificio esistente (part. __________) non risulta invece esigibile,
poiché richiederebbe lo sbancamento della collina che si innalza su quel versante.
Ancor meno può essere pretesa la demolizione di tale edificio: neppure i vicini
lo affermano. Il progetto prevede comunque la demolizione dell'autorimessa ad esso
annessa (__________), proprio per ricavare il massimo della superficie su
questo versante. D'altro canto, l'area in deroga alla distanza minima dal bosco
sottostante si riduce ad un fazzoletto di strada - lungo una quindicina di
metri e largo un paio - che, secondo quanto stabilito dall'autorità
dipartimentale, non ne mette in pericolo le funzioni. Neppure i ricorrenti lo
contestano.
Stante quanto precede, tenuto conto della latitudine di giudizio di cui
fruiscono le autorità decidenti nell'interpretazione delle nozioni giuridiche
indeterminate, fra le quali rientra quella di caso eccezionale, la valutazione
della situazione del fondo in questione operata dalla Sezione forestale, e su
questa scorta, dal municipio, appare dunque sostenibile. Neppure l'entità della
deroga sino alla distanza di m 7.39 dal limite del bosco integra quindi gli
estremi di una violazione del diritto, segnatamente per abuso di potere.
6. Distanze dal corso d'acqua
6.1. Secondo l'art. 41c cpv. 1 OPAc, nello spazio riservato alle acque è
consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse
pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua
fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, soggiunge la norma, l'autorità
può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona,
purché non vi si oppongano interessi preponderanti.
Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è concretizzato dall'art. 41a OPAc.
Ai sensi di questa norma, è un corridoio formato dall'alveo naturale e dalle
due sponde, determinato in base alla larghezza naturale del corso d'acqua. L'alveo
non deve necessariamente trovarsi al centro
di questo corridoio (cfr. avamprogetto dell'11 maggio 2010, rapporto
esplicativo dell'Ufficio federale dell'ambiente, pag. 8). Riservate le
zone enumerate dall'art. 41a cpv. 1 OPAc
(biotopi d'importanza nazionale, cantonale o regionale, paesaggi
palustri di particolare bellezza e importanza nazionale, ecc.), di principio,
secondo l'art. 41a cpv. 2 OPAc, questo spazio deve essere largo almeno:
(a) 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza
naturale inferiore a 2 metri; (b) 2.5 volte la larghezza del fondo dell'alveo
più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo
dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. Tale larghezza corrisponde allo spazio minimo necessario per assicurarne le funzioni
e proteggere contro le piene (cfr. citato rapporto dell'UFAM, pag. 8). Può comunque
essere aumentata, se necessario secondo uno dei motivi indicati al cpv. 3.
Secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio
2011, spetta ai cantoni determinare, entro il 31 dicembre 2018, lo spazio
riservato alle acque conformemente all'art. 41a OPAc (nonché all'art. 41b
OPAc, per le acque stagnanti). Finché ciò non è avvenuto, dispone il cpv. 2
della citata norma transitoria, le prescrizioni per gli impianti di cui all'art.
41c cpv. 1 e 2 OPAc si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia
larga (a) 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente,
per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza, (b)
20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza
superiore ai 12 metri e (c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie
superiore a 0.5 ettari.
A differenza dell'art. 41a OPAc, la disposizione transitoria si riferisce alla larghezza attuale dell'alveo
dei corsi d'acqua, non a quella naturale; regola, questa, che tiene
conto del fatto che molti corsi d'acqua sono corretti e arginati, motivo per
cui la larghezza dell'alveo è inferiore a quella naturale (cfr. citato rapporto
dell'UFAM, pag. 24). Secondo questa disposizione, deve inoltre essere
delimitata una striscia di una determinata larghezza a sinistra e a destra del
corso d'acqua, mentre di norma, ai sensi dell'art. 41a OPAC, come detto,
costituisce un corridoio in cui il corso d'acqua non deve necessariamente
scorrere al centro (cfr. citato rapporto esplicativo dell'UFAM, pag. 24).
6.2. Nel caso concreto, dalla mappa catastale (e dagli elaborati grafici del PR
che la riprendono) risulta che sul terreno dedotto in edificazione vi sono
delle acque (cfr. mappa e estratto della part. __________), che
inizierebbero a defluire già al di sotto della rampa e si immettono più a valle
nel riale __________. L'Ufficio dei corsi d'acqua
(UCA), che ha effettuato un sopralluogo, riscontrando una situazione
impervia e fittamente boscata, ha negato la presenza di un corso d'acqua in
quel punto, il quale scorrerebbe qualche decina di metri più a valle; si tratterebbe
semmai, ha aggiunto, di un inizio di un sottobacino imbrifero (cfr. scritto
dell'UCA all'UDC del 20 luglio 2012, pag. 1).
A fronte di questi rilievi - che il Governo ha semplicemente omesso di
considerare - è perlomeno dubbio che la copertura del suolo che il registro
fondiario definisce quali acque sia assimilabile, in quel punto, ad un
corso d'acqua che richiama le distanze esatte dall'art. 41c OPAc. La
questione può rimanere aperta. Anche se fosse un corso d'acqua infatti, la
rampa d'accesso soprastante non entra in ogni caso in conflitto con lo spazio ad esso riservato, situandosi ad una
distanza di almeno una decina di metri dal margine rivolto a sud, dunque
superiore a quella minima (8 m + larghezza dell'alveo) esatta dal cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc
del 4 maggio 2011. Determinante è infatti la striscia delineata a
sinistra e a destra del corso d'acqua, perpendicolarmente ad esso.
Contrariamente a quanto pretendono i vicini ricorrenti, il corso d'acqua non
chiama invece distanza verso monte. Sebbene per motivi diversi, anche su questo
punto, nella conclusione, il giudizio governativo resiste dunque alle loro critiche.
7. Accesso sufficiente
7.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è
urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale del 22 giugno 1979 sulla
pianificazione del territorio; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se
dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista
utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La
nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale
stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di
dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123
II 337 consid. 5b; 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59
consid. 3; André Jomini, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanug, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza
di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del
traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non
compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del
traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di
accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata
tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie
del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid.
7d; 123 II 337 consid. 5b). L'autorità decidente fruisce in proposito di un
certa latitudine di giudizio, censurabile da parte delle istanze di ricorso
unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del
diritto (art. 61 LPamm; 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve
di massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio
del permesso (DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2. con
rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi).
L'art.
48 cpv. 1 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2), che
ricalca il previgente art. 47 in vigore sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983, 133
seg.), stabilisce che la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è
compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.
L'art. 46 NAPR stabilisce dal canto suo che gli accessi alle strade devono
permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico viario, in
particolare (lett. b) l'accesso deve avere una profondità di almeno 5 metri dalla proprietà pubblica e una pendenza massima del 5%.
7.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso al complesso edilizio, servito da 34 posteggi
interrati, dalla strada cantonale. L'accesso è formato da una rampa perpendicolare
alla via pubblica, che ha una lunghezza di una ventina di metri e una
pendenza del 5% (cfr. piani annessi alla variante 9 marzo 2012; allegato F - "Rampa
d'accesso"; piano P14a sezione F-F del 27 marzo 2012). La strada cantonale,
nel tratto in cui si immette la rampa, è
rettilinea, ha una larghezza di almeno 6 metri e una pendenza modica; verso monte prosegue rettilinea per un centinaio
di metri, mentre più a valle descrive un'ampia curva, che piega a
nord-ovest. La velocità è limitata a 50 km/h.
Il municipio, che ha sviluppato ulteriormente le sue tesi dinnanzi al Governo,
ha essenzialmente ritenuto che l'accesso, preavvisato
favorevolmente dall'autorità dipartimentale (cfr. avviso 16 maggio 2012 alla
variante), fosse adeguato e sufficiente. Ha considerato che il progetto non
determinerebbe un aumento sensibile di traffico e non pregiudicherebbe
la sicurezza e la fluidità del traffico sulla strada cantonale; collocato nell'unica
ubicazione razionalmente possibile, l'accesso risponderebbe inoltre ai
requisiti posti dall'art. 46 NAPR. Il Governo dal canto suo ha in sostanza tutelato
queste conclusioni.
I vicini ricorrenti non eccepiscono anzitutto
- a giusta ragione - che l'accesso in questione risponda ai parametri (lunghezza,
pendenza) esatti dall'art. 46 NAPR. Né contestano che l'accesso, come precisato
dalla precedente istanza, consentirà ai mezzi di soccorso di raggiungere
liberamente il fondo. Essi contestano piuttosto l'aumento, a loro dire massiccio,
del traffico che il progetto determinerà sulla strada cantonale, compromettendone
la sicurezza e la fluidità del traffico. A torto.
Il complesso, come accennato, prevede 34
posteggi interrati, che, secondo l'esperienza, determineranno circa una
cinquantina di movimenti veicolari al giorno (cfr. a titolo di orientamento, tabella
6 a
pag. 28, Parkplatzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Um-welt, 6. ed.,
Monaco 2007). La stima non richiede alcuna perizia. L'incremento di traffico
sulla strada cantonale, tenuto conto del traffico giornaliero medio in entrambe
le direzioni (1076 + 1045) secondo i rilievi dell'autorità comunale (cfr.
tabella Andamento numero veicoli, prodotta in questa sede), è dunque limitato.
L'impatto del progetto sulle condizioni di viabilità e della sicurezza è
contenuto. L'accesso, come rilevato dal municipio, è inoltre situato oltre la
curva, che piega più a valle. Le precedenti istanze non hanno riscontrato problemi
di visibilità da questo profilo. I ricorrenti, pur non ritenendola ottimale,
non la mettono seriamente in dubbio. Non vi è dunque motivo per non ritenere l'accesso
adeguato da questo profilo. Gli utenti della strada sono comunque tenuti a
circolare ad una velocità conforme alle condizioni di visibilità (art. 32 cpv.
1 legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS
741.01).
Ferme queste premesse e considerati la latitudine di giudizio e il margine di apprezzamento
che devono essere riconosciuti all'autorità decidente, su questo punto la
licenza edilizia non è lesiva del diritto. Da respingere sono le sommarie doglianze
dei vicini ricorrenti.
8.Smaltimento
delle acque meteoriche
8.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 LPAc, le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante
infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le
condizioni locali non lo permettono, soggiunge la norma, possono essere immesse
in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile
affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far
defluire l'acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione
comunale dello smaltimento delle acque di
scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell'autorità
cantonale.
8.2. Nel caso concreto, il complesso edilizio verrà edificato su un terreno non
idoneo all'infiltrazione, né alla dispersione superficiale di acque meteoriche.
Il progetto, seguendo le indicazioni della perizia geologica annessa alla
domanda di costruzione, prevede di conseguenza di convogliare queste acque nel sottostante
riale __________, che scorre più a est, nel tratto ritenuto idoneo a ricevere
acque supplementari (cfr. allegato 5 alla "Relazione geologica-tecnica" settembre 2010 della __________
e annessa cartografia relativa al PGS).
In sede di avviso cantonale, l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) ha ritenuto la
modalità di smaltimento delle acque chiare prevista conforme alla citata
relazione geologica-tecnica e al piano generale di smaltimento delle acque (cfr.
avviso 73571 del 26 settembre 2011, pag. 7).
L'Ufficio ha in particolare avallato la scelta progettuale di convogliare
queste acque in due punti diversi del riale, per una distribuzione ottimale del
carico da smaltire, così come prospettato dalla citata relazione perizia
geologica. Relativamente ai punti di restituzione previsti, l'UCA ha imposto
(cfr. citato avviso, pag. 6) di: (a) non porre le condotte di scarico ad una
quota superiore del fondo dell'alveo, (b) consolidare gli scarichi con massi e blocchi di pietra naturale e (c)
orientarli nella zona di deflusso, rinviando comunque alla fase
esecutiva la definizione di dettaglio.
Così richiesto, dinnanzi al Governo l'istante in licenza ha prodotto un
ulteriore piano delle canalizzazioni, che specifica, mediante schemi e
fotografie, le due tratte rispettivamente i due punti (A) e (B) di innesto
delle tubazioni (Æ = m 0.20), che
convogliano con una portata di 42 l/s le acque meteoriche e di drenaggio, nel
riale sottostante (cfr. piano citato). Tali punti, secondo il perito geologo,
rappresentano quelli con le migliori caratteristiche morfologiche e geologiche per le suddette immissioni (cfr. suo email del
1° ottobre 2012, prodotto con il
citato piano). Alla luce di questo complemento,
l'UCA ha in sostanza riconfermato il proprio preavviso favorevole,
rinviando alla fase esecutiva e di cantiere - che per prassi è solito
accompagnare - la definizione di dettaglio dello scarico, che per evitare
erosioni locali non dovrà di principio essere "a caduta" e dovrà
essere consolidato.
Ferme queste premesse, non vi è motivo per ritenere la prevista modalità di smaltimento
delle acque chiare lesiva del diritto. Non vi
è motivo per scostarsi dall'avviso della competente autorità cantonale,
convalidato anche dal Governo. Nulla permette di dubitare che il riale __________
- per principio ritenuto idoneo a ricevere acque supplementari, ciò che nessuno
contesta - non sia anche nel caso concreto in grado di recepire le acque in
questione. Dai piani risulta che le stesse avranno una portata assai contenuta
(42 l/s) e verranno scaricate in due punti distinti. Da questo profilo, neppure
la capacità di deflusso delle acque ai sensi dell'art. 4 della legge federale
sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991 (LSCA; RS 721.100) -
avente lo scopo di garantire la protezione contro le piene (cfr. art. 1 LSCA) -
può seriamente essere messa in discussione. Poco conta invece che il punto di
innesto della tubazione, in base al piano presentato davanti al Governo, sia situato
a circa mezzo metro d'altezza dallo specchio d'acqua sottostante e non a
livello dell'alveo. In sede di progettazione esecutiva - nella quale rientra anche
la definizione di questo dettaglio - tale innesto dovrà infatti essere posto a livello del fondo dell'alveo, così come imposto
dall'autorità dipartimentale, al fine di scongiurare eventuali erosioni
locali.
Al suddetto sistema di smaltimento delle acque non osta infine l'art. 27ter cpv.
5 lett. a NAPR: la posa di due tubi di dimensioni contenute (Æ = 20 cm), collocati in due punti distinti, non altera infatti il corso d'acqua. Non configura un intervento tale da modificarne
in modo percettibile le caratteristiche naturali. A maggior ragione se si tiene
conto delle condizioni (quota, consolidamento e orientamento dello scarico) imposte
dall'autorità dipartimentale di cui si è detto poc'anzi. Ammettere il contrario
significherebbe peraltro bandire in generale
la possibilità, conforme alla legislazione sulla protezione delle acque,
di immettere acque di scarico non inquinate in acque superficiali.
Da respingere è la generica censura dei vicini ricorrenti.
9.Inserimento nel
paesaggio
9.1. Fino al 1° gennaio 2012, la legislazione del nostro Cantone, segnatamente
il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) e il
relativo regolamento, prevedevano due clausole estetiche generali negative. Per
i paesaggi e i panorami pittoreschi vigeva il divieto di deturpazione (art. 2
cpv. 2 DLBN e 3 cpv. 2 lett. d regolamento d'applicazione
del DLBN del 22 gennaio 1974, RBN; BU 1974, 83), in base al quale erano
vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la
bellezza e gli altri valori del paesaggio. In particolare, erano vietate le costruzioni,
ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole
sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere (cfr. art. 3
cpv. 2 lett. d RBN). Nei siti dichiarati pittoreschi vigeva invece il
divieto di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN), che imponeva ad ogni intervento di integrarsi convenientemente in
un sito, vietando ogni pregiudizio o anche solo la modifica apprezzabile del carattere
e dell'armonia dell'ambiente naturale o antropico (cfr. Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La
protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario
ISOS, in RtiD I-2013, pag. 355 segg. con rinvii).
La legge sullo sviluppo territoriale, entrata in vigore il 1° gennaio 2012
(cfr. BU 2011, pag. 525 segg. e pag. 621 segg.), ha abro-gato e sostituito il DLBN. All'art. 94 cpv. 2, ha in particolare in-trodotto un principio operativo, che costituisce una clausola
e-stetica positiva, il luogo delle suddette clausole negative. Tale principio,
di natura positiva, esige che gli interventi si inserisca-no nel
paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della
legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso
si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di
qualità con le preesistenze e
le caratteristiche dei luoghi.
9.2. Nel caso concreto, il Governo -
avallando l'avviso espresso in sede di rilascio del permesso dall'Ufficio della
natura e del paesaggio - ha ritenuto che il progetto in discussione fosse conforme
al DLBN, segnatamente che non deturpasse il paesaggio nel quale è inserito,
dichiarato pittoresco. Dal profilo del diritto applicabile, il giudizio
non può essere tutelato poiché il Consiglio di
Stato - che per principio applica il diritto in vigore al momento in cui emana
la sua decisione (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 3; cfr. STA 52.2012.172 del
11 dicembre 2012, consid. 5) - avrebbe
dovuto pronunciarsi, dopo aver interpellato l'UNP, sulla conformità del
progetto con l'art. 94 cpv. 2 Lst e non con il DLBN, a quel momento già abrogato. La disposizione di cui all'art. 107
Lst, secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il
diritto anteriore, concerne infatti unicamente le procedure in corso,
ovvero quelle pianificatorie avviate secondo l'or abrogata legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365).
Diversamente da quanto concluso dal Governo, né dal suo testo né dai materiali
legislativi (cfr. citato messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309) risulta che tale disposizione concerna anche l'applicazione
del DLBN, in sede di rilascio del
permesso (cfr. STA 52.2012.172 citata, consid. 5).
All'omissione è stato comunque posto rimedio in questa sede. Interpellato dal
Tribunale, l'Ufficio della natura e del paesaggio ha ritenuto che l'intervento
qui controverso rispettasse anche il principio di inserimento ordinato e
armonioso prescritto dall'art. 94 cpv. 2 Lst. Partendo infatti dal
presupposto che altezze e indici siano rispettosi dei parametri pianificatori
vigenti, ha argomentato, considerato quindi che densità edificatoria e
volumi proposti corrispondano a quanto permesso, da parte nostra non possiamo
che rilevare come l'edificazione si presenti compatta e come la soluzione
progettuale proposta si di fatto corretta e opportuna. La costruzione viene
infatti concentrata nella parte alta del fondo, il più lontano possibile dal
corso d'acqua e viene proposto
un blocco unitario, costituito da due elementi emergenti (che contengono gli
appartamenti) legati da una piattaforma,
che va a formare un complesso che presenta un ordine formale riconosciuto e un
inserimento nell'orografia naturale il più rispettoso possibile.
La valutazione estetica dell'UNP è sostenibile e conforme agli atti; non
procede da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che gli può essere
riconosciuto.
Il progetto rispetta i parametri edilizi vigenti; la sola circostanza
che possa comportare volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici
circostanti, come censurano i ricorrenti, non è sufficiente per considerarlo
contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente
nel contesto paesaggistico (DTF 115 Ia 363, consid. 3a; 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147 del 24
agosto 2010, consid. 3.3.1, confermata
da STF 1C.442/2010, 1C.448/2010 del 16
settembre 2011, in RtiD I-2012 n. 11, consid. 3.3.; Ana-stasi/Socchi, op. cit., pag. 359 con
rinvii). Il complesso è d'altra parte collocato su un terreno all'estremità (est)
della zona residenziale estensiva RE3. Formato da quattro fondi per lo più non edificati
(in particolare, le part. __________), costituisce in sostanza l'ultimo
tassello di quest'area edificabile, a valle della strada cantonale. Non sarà circondato da edifici uni- e
bifamiliari. Il blocco del complesso che presenta un ingombro maggiore sarà
peraltro ubicato in posizione discosta rispetto agli altri edifici presenti nel
comparto, situati più a monte. L'importanza del volume del complesso è inoltre compensato
dal fatto di essere inserito su un vasto appezzamento. Il progetto non interessa
invece un paesaggio naturale protetto, né in
particolare il parco naturale del __________. Neppure la presenza di
determinati animali nel bosco sottostante osta all'edificazione del terreno. Anche
da questo profilo, il giudizio estetico a cui è pervenuto l'UNP resiste
pertanto alle critiche degli insorgenti.
Contrariamente a quanto rilevano i vicini ricorrenti (osservazioni 26 marzo
2014), l'art. 94 cpv. 2 Lst si limita essenzialmente ad imporre alle
costruzioni di inserirsi in modo ordinato ed armonioso nel paesaggio. Non
richiede anche che ne migliorino la qualità o lo abbelliscano, apportandovi un
valore aggiunto. Ad una simile esigenza accenna invero il messaggio
accompagnante la Lst, laddove riconduce il principio dell'inserimento armonioso
al postulato sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT, ravvisandovi un principio
che opera nel senso della valorizzazione cioè in modo attivo, che per
giurisprudenza è rispettato quando la costruzione produce un effetto
favorevole, un abbellimento del quadro generale del paesaggio (cfr.
messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009, pag. 117). In mancanza di una chiara ed
inequivocabile esplicitazione di questa indicazione a livello del testo di
legge, non si può tuttavia scorgere nell'art. 94 cpv. 2 Lst un obbligo più
esteso di quello che risulta dal suo tenore letterale. Nemmeno dalla Convenzione
europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000 (RS 0.451.3), dall'art. 78 Cost. o
dall'art. 3 LPT possono essere dedotte indicazioni suscettibili di suffragare l'esistenza
di un simile requisito aggiuntivo, attribuendo all'art. 94 cpv. 2 Lst un contenuto
normativo che travalica il testo di legge. In sostanza, la valorizzazione del
contesto paesaggistico a cui accenna il messaggio va quindi semplicemente intesa come un aspetto da verificare nel quadro
dell'esame dell'inserimento ordinato ed armonioso delle costruzioni nel
paesaggio. Soluzione, questa, che nel caso di un paesaggio degradato e
bisognoso di interventi di recupero dei valori originari può semmai comportare
l'applicazione un metro di giudizio estetico più severo di quello che può
essere dedotto dal contesto territoriale immediatamente circostante. Non essendo
data in concreto una simile ipotesi, non mette conto di soffermarsi
ulteriormente su tale aspetto.
10. Da respingere - già solo perché
immotivate - sono le sommarie censure riproposte in questa sede dai vicini
ricorrenti con riferimento agli aspetti ambientali e all'avviso cantonale
(ricorso ad n. 13). Essi si limitano in effetti a ribadire l'insufficienza dell'avviso
cantonale, che non avrebbe affrontato compiutamente determinati aspetti
(emissioni degli impianti tecnici, risparmio energetico, serbatoi per l'olio
combustibile, barriere architettoniche, ecc.) e verificato segnatamente il rispetto
dei parametri legali. Gli insorgenti non si confrontano tuttavia minimamente con
il giudizio impugnato che, sulla base delle
risultanze di causa (segnatamente della documentazione prodotta dalle
parti rispettivamente delle ulteriori prese di posizione dell'autorità
dipartimentale), ha vagliato questi stessi aspetti censurati (cfr. in
particolare, ad consid. 2.2.4, 2.2.5, 2.12, pag. 16-18), ritenendo il progetto in
questione conforme alle norme concretamente applicabili.
Parimenti da respingere, per i motivi di cui si è già detto (cfr. supra
3.4.2) sono le generiche doglianze riferite ai rumori nella fase di cantiere e
alle vibrazioni.
11. Immune da violazioni di diritto è
infine il giudizio su tasse di giudizio e ripetibili reso dal Consiglio di
Stato, che, con unico giudizio, ha accolto parzialmente il primo ricorso
interposto dai vicini avverso la licenza edilizia 29 novembre 2011, mentre ha
respinto il secondo contro il permesso 5 giugno 2012 per la variante.
Al di là della singolare "somma" delle ripetibili complessive, come
rileva il ricorrente CO 1, è comunque inequivocabile che il Governo ha
addossato ai vicini ricorrenti 4/5 (fr. 1'600.-) della tassa di giustizia,
obbligandoli a rifondere - sempre in ragione di metà ciascuno - un identico
importo a titolo di ripetibili al resistente, il quale deve loro a sua volta,
al pari del municipio, fr. 200.- a questo titolo. Valutata complessivamente, la
chiave di riparto delle spese processuali stabilita dall'Esecutivo cantonale
non presta il fianco a critiche. La condizione imposta dal Governo, che ha giustificato
il parziale accoglimento di una delle due impugnative e l'imposizione della
condizione di cui al dispositivo n. 3, risulta in effetti dettata solo da 4
(muri, rampa d'accesso, posteggi, distanze) delle circa 20 censure sollevate,
nelle quali la precedente istanza ha
intravisto un'acquiescenza da parte dell'istante in licenza. A
maggior ragione vale questa conclusione se si considera poi che una di queste
censure (distanze) non era neppure giustificata. Nulla possono invece dedurre
dal fatto che una parte delle censure abbia potuto essere evasa mediante la
documentazione aggiuntiva prodotta dal ricorrente CO 1, atteso che, anche a fronte
di questi complementi, i ricorrenti hanno persistito nelle loro conclusioni e domande
di giudizio.
12. 12.1. Sulla base di tutte le considerazioni
che precedono, il ricorso di RI 1 e RI 2 deve
essere respinto, mentre va accolto quello inoltrato da CO 1. Il
dispositivo n. 3 della decisione governativa è dunque annullato e riformato nel senso che le licenze edilizie 29 novembre 2011
e 5 giugno 2012 in oggetto sono confermate come ai piani prodotti dal
ricorrente CO 1 al Governo, con la risposta 20 luglio 2012.
12.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei
ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, i quali rifonderanno inoltre a CO 1,
assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31
LPamm).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. 1.1. Il ricorso (a) di RI 1 e RI 2 è respinto.
1.2. Il ricorso (b) di RI 1 è accolto.
§. Di
conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 6 febbraio 2013 del Consiglio
di Stato (n. __________) è annullato e riformato
nel senso che le licenze edilizie 29 novembre 2011 e 5 giugno 2012
rilasciate dal municipio di __________ a __________ rispettivamente CO 1 sono
confermate come ai piani prodotti da quest’ultimo con la risposta al Consiglio
di Stato del 20 luglio 2012.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico di RI 1 e RI 2, in solido, i quali rifonderanno inoltre fr. 3'000.- a CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria