statuendo sul ricorso 26 febbraio 2013 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 6 febbraio 2013 (n. 525) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile, siccome tardiva, l'impugnativa dell'insorgente avverso la decisione 12 dicembre 2012 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità ha sospeso con effetto immediato a titolo cautelativo l'autorizzazione di libero esercizio della professione di infermiera in cure generali rilasciata alla ricorrente il 13 febbraio 2003; |
richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con
risoluzione 12 dicembre 2012 il Dipartimento della sanità e della socialità ha
sospeso con effetto immediato a titolo cautelativo, in applicazione dell'art.
59 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 della legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario (LSan; RL 6.1.1.1), l'autorizzazione di libero
esercizio della professione di infermiera in cure generali rilasciata a RI 1,
qui ricorrente, il 13 febbraio 2003;
che tale provvedimento è stato adottato poiché il Dipartimento - preso atto che
nei confronti di RI 1 erano pendenti due procedimenti penali per truffa
aggravata, truffa per mestiere e falsità in documenti - ha ritenuto fondato il
sospetto che fosse venuto meno il requisito della buona reputazione previsto dall'art.
56 cpv. 1 lett. b LSan;
che il 10 gennaio 2013 RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato,
contestando il provvedimento dipartimentale;
che, ritenuto come la decisione impugnata fosse stata notificata il 12 dicembre
2012 alla legale della ricorrente e che il termine di ricorso di 15 giorni, non
sospeso dalle ferie, non era stato ossequiato, il Governo con risoluzione 6
febbraio 2013 ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, siccome tardiva;
che contro la decisione del Consiglio di Stato RI 1 si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, limitandosi a contestare il merito della
decisione del Dipartimento; il ricorso non è stato intimato per le risposte;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 99a cpv. 1
LSan;
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del
10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può
decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienze che si
realizzano in concreto;
che RI 1, destinataria delle decisione impugnata, è senz'altro legittimata in
questa sede (art. 43 LPamm);
che la risoluzione contestata è stata notificata alla ricorrente il giorno 8
febbraio 2013 (cfr. estratto del tracciamento dell'invio, acquisito d'ufficio
dal Tribunale);
che il termine di ricorso di quindici giorni (art. 46 cpv. 1 LPamm) ha dunque
cominciato a decorrere il 9 febbraio 2013 (art. 10 cpv. 1 LPamm), giungendo a
scadenza il 23 febbraio successivo; cadendo quest'ultimo di sabato, il termine
ricorsuale dev'essere riportato a lunedì 25 febbraio 2013 (art. 10 cpv. 3
LPamm);
che dalla busta di spedizione si evince che il ricorso è stato consegnato alla
posta, per invio semplice prioritario "A", il giorno 26 febbraio
2013; esso è poi pervenuto al Tribunale il 27 febbraio successivo;
che, pertanto, il gravame davanti a questo Tribunale dev'essere dichiarato
irricevibile, siccome tardivo;
che, a ben vedere, esso dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche per
difetto di motivazione, poiché la ricorrente non spiega minimamente per quale
motivo la decisione del Governo di dichiarare irricevibile la sua impugnativa sia
errata, mentre si limita a contestare il merito della vertenza (art. 46 cpv. 2
LPamm);
che, ad abundantiam, la decisione del Consiglio di Stato avrebbe
comunque sia dovuto essere confermata;
che la sospensione cautelare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 59 cpv. 4
LSan è una misura provvisionale (cfr. STA
52.2004.153 dell'8 luglio 2004 consid. 2.2.); pertanto la conclusione
del Governo di escludere l'applicazione delle ferie giudiziarie alla procedura
ricorsuale appare corretta (art. 13 LPamm);
che dall'incarto risulta che la decisione, benché datata 12 dicembre 2012, è
stata spedita l'11 dicembre 2012 e notificata al patrocinatore dell'insorgente
il 12 dicembre successivo; il termine di ricorso ha dunque iniziato a decorrere
il 13 dicembre 2012 ed è scaduto giovedì 27 dicembre 2013;
che la ricorrente ha inoltrato il ricorso davanti al Governo quale invio
semplice prioritario "A"; la busta attesta che esso è stato spedito
l'11 gennaio 2013; il gravame era, pertanto, ampiamente tardivo e la decisione
di dichiararlo irricevibile era corretta;
che dunque il ricorso davanti a questo Giudice era comunque sia votato all'insuccesso
e avrebbe dovuto essere respinto;
che per completezza deve da ultimo essere rilevato che la ricorrente non ha
domandato né davanti al Tribunale né davanti al Consiglio di Stato di essere
messa al beneficio della restituzione dei termini;
che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dichiarato
irricevibile e la tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico
dell'insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese, complessivamente fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
|
Il segretario |