Incarto n.
52.2013.9

 

Lugano

15 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 2 gennaio 2013 di

 

 

 

RI 1 

patrocinato da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 novembre 2012 (n. 6733) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 settembre 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, in materia di sequestro di armi e munizioni;

 

 

viste le risposte:

-    8 gennaio 2013 del Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni (di seguito: Servizio autorizzazioni);

-    15 gennaio 2013 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.  a. RI 1 è proprietario di svariate armi da fuoco che custodisce in un appartamento a __________, dove si è trasferito da quando si è separato dalla moglie  __________. I coniugi __________ hanno una bambina di 9 anni che vive a __________ con la madre.

b. Il 21 agosto 2012 l'operatrice sociale di __________ ha segnalato alla polizia cantonale la preoccupazione di __________ per l'incolumità della figlia visto che suo marito era stato ricoverato in modo coattivo il 20 agosto 2012 presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio e qualche giorno prima aveva proferito delle minacce. Il 23 agosto 2012 la polizia cantonale ha perquisito l'appartamento di RI 1 - con il consenso della moglie (comproprietaria in ragione di ½) - e ha sequestrato, oltre a diverse munizioni, alcune armi da fuoco che non occorre qui ulteriormente precisare.

c. Preso atto del rapporto di segnalazione 27 agosto 2012, con decisione 3 settembre 2012, il Servizio autorizzazioni ha confermato il sequestro e stabilito che un'eventuale domanda di dissequestro non poteva essere presentata prima del 31 agosto 2014 previo adempimento di determinate condizioni.


B.  Con risoluzione 28 novembre 2012 (n. 6733), il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1 contro la suddetta decisione. Innanzitutto il Governo ha considerato sanata un'eventuale violazione del diritto di essere sentito lamentata dall'insorgente. In secondo luogo, esso ha ritenuto che egli mostrava uno stato psichico che lo rendeva altamente imprevedibile e dunque potenzialmente atto ad esporre a pericolo mediante utilizzazione dell'arma sé stesso o altre persone. Tale condizione costituiva un motivo d'impedimento secondo la legislazione vigente in materia. Motivo per il quale l'esecutivo cantonale ha condiviso appieno la decisione avversata.


C.    Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando nel contempo la riconsegna degli oggetti sequestrati. Egli contesta sostanzialmente la procedura adottata dalla polizia cantonale lamentando un'insanabile violazione del suo diritto costituzionale di essere sentito, perpetuata dal Governo nella decisione avversata. L'accertamento dei fatti sarebbe poi assente o altamente lacunoso, controverso e non altrimenti assunto in contraddittorio. Neppure sarebbero dati i presupposti per legittimare il contestato sequestro. Postula la propria audizione personale come pure l'interrogatorio dell'assistente sociale, della moglie e dei funzionari di polizia intervenuti. Da ultimo chiede che venga concesso l'effetto sospensivo al gravame.   


D.    Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato ed il Servizio autorizzazioni hanno sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni.

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 11 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 aprile 2009 (LCLArm; RL 11.1.2.4). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria. Non è difatti necessario procedere all'acquisizione delle prove offerte dall'insorgente (in particolare, l'interrogatorio dell'assistente sociale, della moglie e dei funzionari di polizia intervenuti), non essendo le stesse suscettibili di apportare nuovi elementi utili per il presente giudizio (art. 18 cpv. 1 LPamm). Infine, per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di essere sentito personalmente, giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (STA 52.2011.37 del 3 marzo 2011 consid. 1.3. e rinvii giurisprudenziali e dottrinari ivi citati).

2.Preliminarmente occorre rilevare che l'accesso ad ogni atto dell'incarto (consultato dal patrocinatore dell'insorgente il 1° ottobre 2012 presso il Servizio autorizzazioni) e le ampie possibilità di esprimersi che il Consiglio di Stato ha concesso al ricorrente (il quale si è peraltro determinato con il complemento al ricorso 2 ottobre 2012) hanno posto rimedio ad ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito posta in essere dalla polizia cantonale rispettivamente dal Servizio anzidetto. Le censure in tal senso sollevate nel gravame vengono quindi a cadere.


3.3.1.
3.1.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54), chiunque intende acquistare un'arma o una parte essenziale di arma nell'ambito commerciale necessita di un permesso d'acquisto di armi. Tale permesso è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che il richiedente soddisfa le premesse per l'acquisto di armi o parti essenziali di armi. A questo proposito, il cpv. 2 della predetta disposizione precisa che il permesso non è rilasciato alle persone che non hanno compiuto 18 anni (lett. a), sono interdette (lett. b), danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi (lett. c), o sono iscritte nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata, in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente (lett. d). Tale disposizione regola le condizioni di rilascio del permesso in modo esaustivo. L'autorità competente per il rilascio può dunque rifiutare il permesso, sostenendo che il richiedente presenta un elevato rischio in relazione all'utilizzo di armi, fintanto che sussiste un motivo di impedimento all'acquisto di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. c LArm (STA 52.2004.134 del 14 settembre 2004 consid. 3.1. e rinvii giurisprudenziali e dottrinari ivi citati).

3.1.2. In particolare, giusta il precitato art. 8 cpv. 2 lett. c LArm, alle persone che danno motivo di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi, non può dunque essere rilasciato alcun permesso d'acquisto di armi. In merito all'applicazione di detta

disposizione l'autorità competente gode di un ampio potere d'apprezzamento. Non potendo escludere a priori un'eventuale pericolo legato all'utilizzo di armi, l'autorità dovrà basare la propria valutazione su circostanze concrete. In particolare, dovrà esaminare se nel caso specifico la persona in questione è incline al suicidio o se vi sono prove consistenti che la stessa non utilizzerà in modo accurato e responsabile l'arma che intende acquistare. Il rischio di esposizione a pericolo per sé stesso e per i terzi, in relazione all'utilizzo di un'arma, dev'essere altamente verosimile e fondato su elementi oggettivi. Chi ha più volte minacciato una persona con un'arma da fuoco deve prendere in considerazione la possibilità che l'autorità competente rifiuti di rilasciare il permesso postulato. Nell'eventualità di sospettato pericolo, l'autorità dovrà effettuare chiarimenti supplementari (domande in merito al motivo di acquisto delle armi, un certificato di buona condotta o un certificato medico). Ulteriori accertamenti, più approfonditi, s'impongono in caso di sospettata dipendenza da stupefacenti o altre sostanze, oppure in caso di disturbi psichici del richiedente. Nel caso in cui il richiedente soffre di problemi psichici che lo rendono imprevedibile, tale pericolo è generalmente da confermare. Una scarsa sicurezza nel maneggiare le armi o una carente istruzione in merito all'utilizzo delle stesse non è invece motivo di impedimento all'acquisto (STA 52.2004.134 del 14 settembre 2004 consid. 3.3. e rinvii giurisprudenziali e dottrinari ivi citati).

3.2. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LArm l'autorità competente procede al sequestro di armi portate da persone non legittimate (lett. a) o armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone in merito alle quali è dato un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 cpv. 2 (lett. b). Il cpv. 3 precisa inoltre che gli oggetti sequestrati sono ritirati definitivamente in caso di rischio di utilizzazione abusiva. Il sequestro delle armi, da un lato, e il loro ritiro definitivo, dall'altro, entrambi contemplati all'art. 31 LArm, sono due provvedimenti diversi. In particolare la loro natura è del tutto differente posto come il sequestro, a differenza del ritiro definitivo, è una misura di polizia a valenza cautelare (STA 52.2004.82 del 4 maggio 2004 consid. 3.2. e rinvii giurisprudenziali e dottrinari ivi citati).

3.3. Nel Cantone Ticino, l'autorità competente per l'applicazione delle normative federali e cantonali sulle armi è il Dipartimento delle istituzioni, tramite la Polizia cantonale (art. 1 cpv. 1 regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 23 giugno 2009; RLCLArm; RL 11.1.2.4.1).


4.4.1. Come riportato in narrativa, con decisione 3 settembre 2012, il Servizio autorizzazioni ha confermato il sequestro di svariate armi e munizioni di proprietà dell'insorgente effettuato il 23 agosto 2012 dalla Polizia cantonale. Anche in questa sede RI 1 contesta il provvedimento in questione ripresentando sostanzialmente le medesime censure avanzate senza successo davanti al Consiglio di Stato. In particolare, esso lamenta un accertamento dei fatti assente o altamente lacunoso e controverso. A sua mente, neppure sarebbero dati in concreto i presupposti per legittimare il contestato sequestro considerato che, per un verso, la sua crisi personale ha avuto un'origine familiare (e, quindi, nulla ha avuto a che fare con le armi) e, per altro verso, l'intervento richiesto da sua moglie è stato posteriore al suo ricovero coatto, allorquando esso era completamente innocuo e non vi era alcun pericolo imminente e nemmeno concreto di abuso del possesso di armi. A torto, dunque, il Consiglio di Stato avrebbe tutelato la decisione del Servizio autorizzazioni. Le censure sono votate all'insuccesso in quanto destituite di buon fondamento.

4.2. Innanzitutto occorre rilevare che, tenuto conto
del carattere cautelare del provvedimento adottato, l'accertamento dei fatti operato dal Servizio autorizzazioni e dal Consiglio di Stato non presta il fianco a critica alcuna. Difatti essi hanno debitamente verificato ed esaminato ogni aspetto fattuale oggettivamente influente ai fini dell'adozione del contestato provvedimento rispettivamente per l'esito della controversia. Le censure in tal senso sollevate nel gravame devono quindi essere respinte.

4.3. Detto questo, va osservato che, contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, in concreto appaiono dati anche i presupposti per legittimare il sequestro in disamina. E ciò anche prescindendo dalle contestate dichiarazioni rilasciate da sua moglie e dall'operatrice sociale. Difatti dalle tavole processuali emerge chiaramente che egli è conosciuto dalla polizia per problemi di dipendenza dall'alcol e dagli stupefacenti (e, in particolare, dal 1992 per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e alla legge cantonale sulle armi e per esposizione a pericolo di vita; cfr. rapporto di segnalazione 27 agosto 2012 agli atti) ed è stato ricoverato coattivamente presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio dal 20 agosto 2012 e, per lo meno, fino al 27 agosto 2012. Ora, quest'ultimo fatto, appare già di per se stesso atto a giustificare il provvedimento cautelare adottato. Difatti tale circostanza è determinante ai fini del presente giudizio, poiché indice di uno stato psichico compromesso che rendeva il ricorrente senz'altro altamente imprevedibile e dunque potenzialmente atto ad esporre a pericolo mediante l'utilizzazione dell'arma sé stesso o altre persone al momento in cui è intervenuto il sequestro. Egli versava dunque indubbiamente in una condizione che costituiva un motivo d'impedimento ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. c LArm tale da giustificare il sequestro cautelare in disamina.
Val qui la pena precisare altresì che l'eventuale origine familiare della sua crisi personale non sarebbe di alcun giovamento all'insorgente perché finirebbe semplicemente per confermare la difficoltà e fragilità psichica che ha vissuto in quel frangente. Parimenti dicasi per il referto 15 novembre 2012 della psicoterapeuta __________ prodotto per la prima volta in questa sede. Esso infatti attesta sostanzialmente che egli era seguito da uno psichiatra per far fronte ad una situazione familiare piuttosto complicata. Ininfluente appare inoltre la costatazione che il sequestro sarebbe intervenuto durante il ricovero coattivo allorquando egli sarebbe stato, a suo dire, completamente innocuo e non vi sarebbe stato alcun pericolo imminente e nemmeno concreto di abuso del possesso di armi.

4.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la soluzione adottata dalla Polizia cantonale consistente nel sequestro cautelare delle armi e delle munizioni dell'insorgente ex art. 31 cpv. 1 LArm appare senz'altro sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere al Servizio autorizzazioni in tale ambito. Di principio, non v'è dunque il benché
minimo spazio per un intervento di natura censoria dell'autorità giudiziaria.

 

5.5.1. Ai fini del presente giudizio val la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone al giudice di applicare il diritto che considera determinante senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, nonché dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (STA 52.2008.228 del 1° giugno 2011 consid. 2.2. e rinvii ivi citati). Di modo che, a prescindere dalle censure sollevate dal ricorrente nel gravame, occorre comunque considerare quanto segue.

5.2. Nella decisione avversata il Servizio autorizzazioni ha stabilito che un'eventuale domanda di dissequestro non può essere presentata prima del 31 agosto 2014 e sarà esaminata soltanto se il ricorrente allegherà alla medesima un estratto del casellario giudiziario rilasciato da non più di tre mesi, un certificato medico psichiatrico dal quale risulti esplicitamente e inequivocabilmente la sua attitudine a possedere armi e una lista di persone in grado di fornire un'opinione in merito alla sua capacità di utilizzare in modo corretto le armi (datore di lavoro, colleghi, familiari).
Ora, pur tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui il Servizio dispone in materia, tale modo di procedere non può essere tutelato
. Difatti, qualora venisse a cadere l'impedimento di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. c LArm, e non sopraggiungendone degli altri, esso dovrà disporre senza indugio il dissequestro delle armi e delle munizioni di proprietà dell'insorgente, essendo ormai venuta meno la premessa che poteva giustificarne il mantenimento. Il ricorrente potrebbe dunque presentare l'istanza di dissequestro in qualsiasi momento. Evidentemente la stessa dovrà essere debitamente suffragata. In quest'ottica appare senz'altro corretto esigere da quest'ultimo che egli alleghi alla sua domanda un estratto del casellario giudiziario rilasciato da non più di tre mesi e un certificato medico psichiatrico dal quale risulti la sua attitudine a possedere armi. Per contro non può essere confermata la terza condizione imposta dal Servizio autorizzazioni della Polizia cantonale: non è infatti dato di vedere in che modo datore di lavoro, colleghi o familiari potrebbero riferire con la dovuta cognizione in merito alla capacità del ricorrente di utilizzare in modo corretto le armi. A prescindere da ciò, occorre comunque rilevare come la legislazione in materia non faccia dipendere la possibilità di possedere un'arma dalla capacità del suo detentore di manipolarla in maniera corretta, ragione per cui quanto richiesto all'insorgente non è neppure sorretto da una base legale. Limitatamente a questi aspetti la decisione avversata, al pari di quella governativa che l'ha protetta, deve dunque essere annullata.


6.Stante quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata, al pari di quella dipartimentale da essa tutelata, laddove le stesse impongono al ricorrente di attendere il 31 agosto 2014 per presentare un'istanza di dissequestro e di allegare alla sua richiesta una lista con indicate le persone in grado di riferire circa la sua capacità di utilizzare in modo corretto le armi.


7.Il presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.


8.Visto l'esito, tasse e spese del presente procedimento sono poste a carico dell'insorgente in base al suo parziale grado di soccombenza, ritenuto che lo Stato ne va esente (art. 28 LPamm);
quest'ultimo dovrà comunque rifondere al ricorrente un indennità per ripetibili, seppur ridotta (art. 31 LPamm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, i dispositivi 1 e 2 della decisione 28 novembre 2012 (n. 6733) del Consiglio di Stato sono annullati e riformati come segue:

"1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata limitatamente al termine fissato al 31 agosto 2014 per presentare una formale domanda di dissequestro ed alla condizione imposta di allegare alla sua richiesta una lista con indicate le persone in grado di riferire circa la sua capacità di utilizzare in modo corretto le armi.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente secondo parziale soccombenza. Lo Stato rifonderà al ricorrente un importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte".

         

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente a cui lo Stato rifonderà un importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria