statuendo sul ricorso 8 gennaio 2014 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 4 dicembre 2013 (n. 6410) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagl'insorgenti avverso la risoluzione 6 maggio 2013 degli uffici patriziali di CO 1 e CO 2 in merito al contratto d'affitto delle cave n. 3/4 e 13 (limitatamente all'assegnazione di spese, tassa di giustizia e ripetibili); |
ritenuto, in
fatto
che con scritto 6 maggio 2013 gli
uffici patriziali di CO 2 e CO 1 hanno comunicato alla RI 1 e a RI 2,
qui ricorrenti, di aver preso due decisioni in relazione ai contratti d'affitto
per le cave n. 3/4 e 13; la missiva indicava la possibilità di aggravarsi
contro "la presente decisione" davanti al Consiglio di Stato;
che il 22 maggio 2013 la RI 1 e RI 2 sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, domandando di annullare l'atto
impugnato, in via principale dichiarando incompetente l'autorità che l'ha
emanato, in via subordinata di riformarla secondo i loro desiderata, in ogni
caso assegnando loro un indennità per ripetibili;
che con decisione 4 dicembre 2013 (n. 6410) il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il ricorso, ponendo le spese e la tassa di giustizia (fr. 500.-) a
carico dei ricorrenti in solido, ordinando inoltre a questi ultimi di versare
un importo per ripetibili (complessivamente fr. 800.-) ai patriziati resistenti;
che il Governo ha infatti ritenuto che il
ricorso contestasse una determinazione
degli uffici patriziali fondata sul diritto privato, che non costituiva
una decisione ai sensi dell'art. 146 della legge organica patriziale del 28
aprile 1992 (LOP; RL 2.2.1.1);
che, contro la pronuncia appena descritta,
con impugnativa 8 gennaio 2014, assistita da una replica, i ricorrenti indicati
in ingresso insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo limitatamente
al dispositivo n. 2, relativo alla tassa di giustizia e alle ripetibili, postulandone la riforma nel senso che la tassa di
giustizia è ripartita in parti uguali tra di loro e i citati patriziati, mentre
le ripetibili sono compensate;
che i ricorrenti sostengono di essere stati costretti a insorgere, a titolo
cautelativo, davanti al Consiglio di Stato a seguito dell'errata indicazione
dei mezzi di ricorso;
che essi producono inoltre la risoluzione 4 dicembre 2013 (n. 6412) del Consiglio di Stato, avente quale oggetto la
decisione degli stessi uffici patriziali di disdire per il 31 dicembre
2013 il contratto di affitto della cava n. 13;
che in questo secondo giudizio, dopo aver pure rilevato la carenza di una decisione impugnabile e la
conseguente irricevibilità del rimedio esperito, il Governo ha tuttavia
suddiviso la tassa di giustizia tra gli insorgenti
e i patriziati resistenti e compensato le ripetibili, considerando che i primi
avrebbero dovuto rendersi conto dell'errata indicazione dei mezzi di
ricorso, che era tuttavia riconducibile a un errore dei secondi;
che, con la risposta, il Consiglio di Stato
si limita a chiedere la reiezione del
gravame, senza formulare osservazioni, mentre i patriziati - che pure
propugnano che il ricorso sia respinto - espongono, facendo capo anche a
una duplica, argomenti che, se necessario, saranno ripresi in seguito;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 146 cpv. 1 e 151
cpv. 2 LOP); gli insorgenti, destinatari del provvedimento impugnato,
sono legittimati a insorgere (art. 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181);
che, non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la
causa può essere decisa da un giudice
unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1);
che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che a tenore dell'art. 28 cpv. 1 LPamm, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo possono applicare alle
proprie decisioni una tassa di giustizia, il cui importo oscilla tra fr. 50.- e
fr. 10'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 20'000.-
(procedimenti di natura pecuniaria);
che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente
e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);
che, per l'art. 31 LPamm, il
Governo e la Corte cantonale, quali autorità di ricorso, condannano la parte
soccombente al pagamento di una indennità (ripetibili) alla controparte;
che soccombente, ai sensi
delle citate disposizioni, è la parte che propone un
ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986
n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n.
2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione
siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel
Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar
VwVG, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2009, n. 14 ad art. 63);
che per quanto riguarda la tassa di giustizia, la norma - potestativa - lascia
all'autorità di ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale
unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 61
cpv. 2 LPamm);
che, per quanto attiene alle spese
ripetibili, la loro assegnazione non costituisce una semplice facoltà
dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo, desumibile dalla lettera
stessa dell'art. 31 LPamm (cfr. Relazione della Commissione speciale per
la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC, Sessione ordinaria
primaverile 1966, pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c);
che, per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere
di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale nei limiti descritti
poc'anzi;
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di prima istanza; tale aspetto non è
contestato davanti al Tribunale e deve, pertanto, esse considerato come
acquisito;
che, di conseguenza, è fuori di dubbio che i
ricorrenti fossero soccombenti davanti al Governo; del resto, a ben
vedere, nemmeno essi pretendono altrimenti;
che gli insorgenti adducono di essere stati indotti a ricorrere dall'errata
indicazione dei mezzi di ricorso a opera degli uffici patriziali;
che, in effetti, è vero che l'atto 6 maggio 2013 indica la possibilità di
contestare la "decisione" davanti al Consiglio di Stato;
che, tuttavia, è altresì vero che i
ricorrenti stessi, patrocinati da un legale, hanno esplicitamente ritenuto che
l'atto impugnato fosse una decisione di un organo patriziale (ricorso di prima
istanza, n. 27) sostenendo altresì, fondandosi
peraltro sulla sentenza 14 aprile 2003 (n. 52.2002.358), dunque a loro nota, che "non si tratta di
atti formatori di diritto civile (...), bensì di decisioni
amministrative di principio, circa la continuazione o meno della locazione
delle cave in questione" (ricorso di prima istanza, n. 44);
che, dunque, la questione - centrale - dell'impugnabilità dell'atto era stata
affrontata e risolta autonomamente dagli insorgenti, indipendentemente dalle
indicazioni in esso contenute; la tesi secondo cui essi sarebbero insorti a
titolo cautelare e per colpa dei patriziati si rivela dunque pretestuosa e non
merita tutela;
che invano i ricorrenti invocano la decisione 4 dicembre 2013 (n. 6412) a
sostegno delle loro richieste;
che stando ai fatti riportati in quella pronuncia,
rimasta incontestata, in quell'ambito gli insorgenti avevano postulato
in via principale l'irricevibilità del loro gravame, per incompetenza del Consiglio
di Stato, e solamente in via subordinata l'annullamento della decisione
impugnata;
che, dunque, le domande - e le tesi - avanzate dai ricorrenti nelle due
procedure sono differenti;
che gli insorgenti non criticano gli importi in
quanto tali; d'altro canto questo giudice non ha motivo alcuno di ritenere che
essi procedano da un eccesso o abuso del potere d'apprezzamento da parte
del Consiglio di Stato;
che, ferme queste premesse, il ricorso, infondato, dev'essere respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
degli insorgenti, soccombenti (art. 28 LPamm); essi dovranno inoltre versare
adeguate ripetibili ai patriziati resistenti (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia, di fr. 400.-, è posta a carico degli insorgenti, in solido. Gli stessi rifonderanno ai patriziati resistenti complessivamente fr. 300.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo