Incarto n.
52.2014.176

 

Lugano

27 maggio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 21 maggio 2014 della

 

 

 

RI 1  ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 maggio 2014 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro che nega all'insorgente l'autorizzazione a occupare personale giovedì 29 maggio 2014 (giorno festivo parificato alla domenica) presso la __________ a __________;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che, con istanza 16 maggio 2014, la ditta RI 1, ditta attiva nell'ambito dell'impiantistica elettrica, __________, ha chiesto all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di rilasciarle l'autorizzazione per occupare personale (17 uomini) giovedì 29 maggio 2014, giorno festivo cantonale parificato alla domenica in virtù dell'art. 6 lett. a della legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 (RL 10.1.1.1.3; LALL), dalle ore 6.00 alle ore 23.00 (complessivamente 17 ore), per eseguire alcune opere da elettricista (rimozione di due quadri principali, posa e montaggio nuovi quadri, infilaggio nuove cordine, collegamento, messa in funzione e collaudo, secondo il programma lavori allegato), presso la __________ a __________;

 

che, stando alle indicazioni contenute sul formulario, il lavoro non potrebbe essere eseguito durante i normali orari diurni in quanto sono presenti i lavoratori della __________ e il tempo a disposizione durante la chiusura settimanale o durante la notte non sarebbe sufficiente;

 

che, con decisione 19 maggio 2014, l'autorità cantonale ha respinto l'istanza; richiamata la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11) e l'ordinanza 1 concernente la legge del sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1; RS 822.111) essa ha considerato che nel caso di specie non fossero dati i presupposti dell'urgente bisogno secondo l'art. 27 OLL 1, che legittimerebbe una deroga temporanea al divieto di lavoro domenicale ai sensi dell'art. 19 LL;

 

che avverso quest'ultima pronuncia, la ditta RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che le sia rilasciata la suddetta autorizzazione;

 

che, con la risposta, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha chiesto la reiezione del gravame, adducendo una serie di motivi, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

 

che data la necessità di procedere celermente per poter rendere un giudizio in tempo utile, il giudice delegato ha rinunciato eccezionalmente, da un lato a percepire l'anticipo per le presunte spese processuali (art. 47 cpv. 4 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; BU 2013, 453), dall'altro a ordinare un secondo scambio degli allegati secondo l'art. 73 LPAmm, visto oltretutto che con l'allegato responsivo l'autorità di prime cure non ha adotto nuove argomentazioni, suscettibili di imporre una presa di posizione da parte della ditta insorgente;

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 26 cpv. 3 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (Llav; RL 10.1.1.1) e la legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria del provvedimento impugnato, è data (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

 

che all'iniziale carenza di forma (atto sottoscritto da una persona che non dispone di potere di rappresentanza) è stato posto rimedio attraverso la trasmissione del ricorso nuovamente firmato da un avente diritto secondo le risultanze del registro di commercio (art. 12 cpv. 1 LPAmm);

 

che il ricorso, tempestivo (art. 56 LL), appare pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti prodotti dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

 

che la decisione impugnata ha per oggetto il diniego opposto alla ricorrente di occupare personale durante un giorno parificato alla domenica per lo svolgimento di alcune opere da elettricista, meglio descritte in narrativa;

 

che il lavoro domenicale è per principio vietato (art. 18 LL); sebbene non abbia conseguenze dirette sulla salute, la sua incidenza sul piano sociale e culturale è infatti molto importante: l'istituzione di un giorno libero per tutti permette invero alle persone di godere di riposo e di svago e di recuperare energie e calma; il tempo libero comune facilita inoltre la cura dei rapporti interpersonali all'interno e all'esterno della famiglia (DTF 116 Ib 284 consid. 4a; RDAT I-1996 n. 63); la limitazione del lavoro domenicale è quindi ancor più rigorosa di quella del lavoro notturno (DTF 120 Ib 332 consid. 3a);

 

che il divieto del lavoro domenicale non è tuttavia assoluto: deroghe sono ammesse quando l'azienda fornisce la prova dell'indispensabilità tecnica o economica o di un urgente bisogno (art. 19 LL); la prova dell'indispensabilità è richiesta nei casi in cui motivi tecnici o economici rendono necessario il lavoro domenicale regolare o periodico (art. 19 cpv. 2 LL); la dimostrazione dell'urgente bisogno va invece fornita quando il lavoro domenicale è soltanto temporaneo, ovvero occasionale (art. 19 cpv. 3 LL); costituisce lavoro temporaneo quello che sin dall'inizio è previsto per una durata limitata (Commentaire de la loi fédérale sur le travail, a cura di Walther Hug, Berna 1971. n. 4 ad art. 19);

 

che per l'art. 27 cpv. 1 OLL 1 sussiste urgente bisogno quando sorge la necessità di eseguire lavori supplementari che non possono essere differiti e che nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere di giorno e durante i giorni feriali (lett. a), per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza tecnica, determinati lavori possono essere svolti solo di notte o di domenica (lett. b) oppure se eventi di natura culturale, sociale o sportiva legati a condizioni e usi locali o a bisogni specifici della cliente esigono l'esecuzione di lavori di durata limitata, durante la notte o la domenica (lett. c);

 

che nella misura in cui questa disposizione consacra una deroga al divieto generale di lavoro domenicale, essa dev'essere interpretata in maniera restrittiva e non estensiva: in caso contrario si rischierebbe di svuotare della sua portata il divieto voluto dal legislatore (DTF 134 II 265 consid. 5.5, 126 II 106 consid. 5a);

che secondo le Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, edite dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO (reperibili all'indirizzo http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/ 00009/00027/01569/index.html?lang=it›; stato della scheda: aprile 2007):

 

si è in presenza di un urgente bisogno quando l'espletamento di un lavoro non può essere differito; la causa di un urgente bisogno può anche essere esterna all'azienda, ad esempio quando l'interesse pubblico richiede che determinati lavori siano svolti di notte oppure quando la riuscita di una manifestazione culturale o di una festa esige lo svolgimento di alcune attività anche di domenica; vi è urgente bisogno anche quando per gli interventi temporanei si può far valere uno dei seguenti motivi:

lettera a: impossibilità di recuperare entro un termine utile i ritardi della produzione senza ricorrere al lavoro notturno e/o al lavoro domenicale o al lavoro continuo; i ritardi nella produzione possono risultare da guasti agli impianti di produzione o alle macchine, dal rinnovo di tali impianti o da interruzioni dell'approvvigionamento con energia, materie prime o semilavorati. È possibile far valere un urgente bisogno anche quando il mancato rispetto dei termini verrebbe sanzionato con una pena convenzionale o comporterebbe la perdita di ulteriori commesse. Vi è altresì urgente bisogno quando un cliente chiede l'esecuzione di una commessa supplementare importante entro termini brevi e l'azienda non è in grado con i mezzi di cui dispone abitualmente di farvi fronte parallelamente alla produzione normale rischiando così di perdere il cliente in caso di rifiuto della commessa;

 

lettera b: impossibilità, per motivi di sicurezza, di procedere durante il giorno a lavori quali la pulizia degli impianti di ventilazione e di climatizzazione o il controllo e la revisione di impianti di sicurezza (mantenimento dell'esercizio, presenza di lavoratori e clienti); lo stesso vale anche per i lavori di manutenzione nelle centrali elettriche, nelle gallerie, sulle linee ferroviarie e tranviarie o sulle rispettive linee elettriche, ecc.;

che non vi sono motivi per distanziarsi dalla direttiva appena riportata, che appare del tutto in linea con gli scopi perseguiti dalla legge e dall'ordinanza (cfr. STA 52.2013.261 del 3 luglio 2013);

che, nell'evenienza concreta, la RI 1 ha giustificato la sua domanda di deroga al divieto di lavoro domenicale con l'esigenza di svolgere dei lavori da elettricista, per diverse ore consecutive, al di fuori dei normali orari diurni, a causa della presenza nell'immobile dei lavoratori della __________; trattandosi di un evento occasionale di durata limitata, l'autorizzazione poteva essere rilasciata soltanto se in questo evento erano ravvisabili gli estremi di un urgente bisogno secondo gli art. 19 cpv. 3 LL e 27 OLL 1; non occorreva portare la prova dell'indispensabilità del lavoro domenicale;

 

che nel negare l'autorizzazione, l'autorità cantonale - sulla scorta di un colloquio telefonico avuto con __________, impiegato presso la RI 1 - ha ritenuto che l'attività in parola avrebbe potuto essere pianificata e/o organizzata in modo da evitare il lavoro in un giorno festivo parificato alla domenica, svolgendo gli interventi dal lunedì al sabato tra le ore 6.00 e le ore 23.00 oppure in occasione di un prossimo giorno festivo non parificato alla domenica, non sussistendo motivi di sicurezza pubblica o tecnica e non entrando in considerazione eventi di natura culturale, sociale o sportiva tali impedire una simile soluzione;

 

che con il suo ricorso la ditta RI 1 spiega che (a) il lavoro dev'essere eseguito sull'arco di 3 giorni consecutivi e che, pertanto, non può né essere pianificato, né scaglionato durante la settimana lavorativa, che (b) nello stabile è presente un'attività lavorativa e che (c) il lavoro dev'essere terminato entro il 30 maggio 2014, non disponendo di margine supplementare di tempo, come dimostrerebbe il piano di lavoro che essa produce davanti al Tribunale;

 

che, alla luce dei motivi invocati dalla ricorrente, si deve innanzitutto escludere che la presente fattispecie possa in qualche modo ricadere sotto il campo d'applicazione dell'art. 27 cpv. 1 lett. c OLL 1;

che le giustificazioni addotte dalla ditta insorgente non permettono nemmeno di ritenere che siano riunite le condizioni previste dalle lett. a o b di detta norma per rilasciarle la deroga richiesta;

 

che, per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla lett. a, questo disposto prevede la sussistenza di lavori supplementari, non differibili, che nessuna pianificazione o misura organizzativa permettere di svolgere di giorno e durante i giorni feriali, mentre la lett. b presuppone in particolare la presenza di imperativi motivi di sicurezza;

 

che scopo, dunque, di queste disposizioni è quello di limitare la concessione delle deroghe al divieto di lavoro domenicale ai soli casi eccezionali, derivanti da imprevisti o da motivi di sicurezza, che non potrebbero essere evitati attraverso una tempestiva organizzazione del lavoro;

che nel caso di specie gli interventi che la ricorrente dovrebbe svolgere non possono essere considerati "supplementari" nell'accezione del termine previsto dalla lett. a di questa norma; gli stessi sono d'altra parte stati pianificati con largo anticipo, come emerge dal piano di lavoro agli atti;

 

che, nemmeno l'ipotesi contemplata dall'art. 27 cpv. 1 lett. b OLL 1 può entrare in linea di conto, non essendo stata provata (e nemmeno resa verosimile) la stretta necessità di far capo ad un


giorno festivo parificato ad una domenica per l'esecuzione dei lavori in parola in virtù di ragioni di sicurezza;

che, come rettamente sottolineato in sede di risposta dall'autorità cantonale, ferma la necessità di disporre di tre giorni di lavoro consecutivi, l'esecuzione dell'intervento in questione nelle modalità evocate dalla stessa insorgente poteva benissimo essere prevista a partire da giovedì 19 giugno 2014, giorno in cui cade la festività del "corpus domini" la quale non è parificata alla domenica (cfr. art. 6 lett. b LALL), ritenuto che il piano di lavoro prevede interventi nella struttura sino al 24 luglio 2014;

 

che nemmeno la data del 30 maggio 2014, entro la quale la ricorrente dovrebbe portare a termine i propri lavori, secondo quanto previsto dal relativo piano, costituisce un motivo sufficiente, affinché essa possa esigere il rilascio della querelata autorizzazione straordinaria;

che essa non ha infatti minimamente dimostrato che una programmazione tempestiva o una differente organizzazione del lavoro non le avrebbe permesso di svolgere l'intervento al di fuori di un giorno parificato alla domenica;

che, seppure inserito all'interno di una pianificazione di cantiere piuttosto complessa, non appare ancora eccessivamente rigoroso pretendere che l'intervento commissionato alla ricorrente venga programmato tenendo conto della necessità di evitare il lavoro domenicale;

 

che ammettendo il contrario si rischierebbe di premiare sistematicamente coloro che, a seguito di una pianificazione che omette di considerare la presenza del divieto in parola, si pongono volontariamente in una situazione di necessità per legittimare a posteriori una deroga che altrimenti non potrebbero ottenere;

 

che, dunque, a ragione l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha sottolineato come una siffatta pianificazione andasse tempestivamente concordata con la committente, organizzando l'intero pia-

no di lavoro in funzione sia della necessità per la RI 1 di disporre di tre giorni lavorativi consecutivi, sia di non intaccare senza necessità il divieto di lavoro domenicale;

 

che a questo proposito occorre oltretutto considerare come la RI 1 abbia esplicitamente dichiarato che il mancato rispetto dei termini previsti dal piano di lavoro non comporterebbe per essa alcuna penalità (cfr. formulario domanda di autorizzazione, cifra 6.1. lett. a), ciò che contribuisce ulteriormente ad escludere l'esistenza dei presupposti per concedere la deroga richiesta;

che, stante tutto quanto precede, la decisione impugnata appare rispettosa degli art. 19 cpv. 3 LL e 27 cpv. 1 OLL 1 e come tale deve essere confermata, con conseguente reiezione del ricorso inoltrato contro di essa dalla RI 1;

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario