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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 22 maggio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1949) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 ottobre 2013 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora UE/AELS; |
ritenuto, in fatto
A. Il 15 marzo 2009 il cittadino sloveno RI 1 (1987), nato e cresciuto in Germania, è entrato in Svizzera ottenendo un permesso di dimora UE/AELS nel Cantone dei Grigioni valido fino al 14 marzo 2014 per svolgere un'attività lucrativa dipendente.
Il __________ 2010, dalla relazione sentimentale con la cittadina elvetica J__________ (1984), è nato il figlio __________ che il padre ha poi riconosciuto il 26 marzo 2012. Il 1° marzo 2012, il ricorrente si è trasferito insieme alla compagna e al figlio in Ticino (cambiamento di Cantone).
Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha avuto modo di interessare le nostre autorità giudiziarie penali, segnatamente con reati di natura patrimoniale (19.05.11; 25.03.13). L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri è in seguito venuta a conoscenza che l'insorgente aveva già subìto delle condanne analoghe anche in Germania (14.12.09; 07.05.10; 02.07.10). Dal 21 maggio al 15 novembre 2013, RI 1 è stato posto agli arresti domiciliari.
B. Il 23 luglio 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, con decisione 30 ottobre 2013 gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero entro il 30 novembre successivo. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 5 dell'Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
Il 2 aprile 2014, RI 1 si è sposato a __________ (GR) con J__________.
C. Con giudizio 15 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS.
Il ricorrente, pur riconoscendo le proprie responsabilità penali, sottolinea tuttavia che i reati da lui commessi sono di natura squisitamente economica ed erano dovuti ai problemi comportamentali di cui soffriva e ai quali fa ora fronte seguendo una terapia.
Contesta di essere attualmente una minaccia per l'ordine pubblico elvetico adducendo di avere raggiunto finalmente la necessaria stabilità economica, famigliare e personale. Ritiene che la decisione impugnata sia in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità, in quanto non tiene sufficientemente conto che sua moglie e suo figlio sono cittadini svizzeri e che egli ha un lavoro regolare che gli permette di mantenere la famiglia.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque rilevato sin dall'inizio che il permesso di dimora di cui beneficiava l'insorgente, valido fino al 14 marzo 2014 per svolgere un'attività lucrativa dipendente, è nel frattempo scaduto nelle more processuali. In siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di un'autorizzazione di soggiorno ormai decaduta, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia soltanto la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di prorogare a RI 1 il permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare. Ne discende che egli ha ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore.
Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
In concreto, l'insorgente essendo cittadino comunitario (sloveno) e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale.
2.2. L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Anche i delitti patrimoniali possono giustificare una limitazione dei diritti dal profilo dell'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2, 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). Come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
Inoltre i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio (art. 23 cpv. 1 OLCP).
2.3. L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr, i diritti giusta l'art. 42 si estinguono se sussistono motivi di revoca secondo l'art. 63 della medesima legge, in particolare se lo straniero ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. a), se è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale (cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cpv. 1 lett. b).
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). L'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
2.4. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di dimora al qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ora, visto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha a carico diverse condanne in Svizzera:
19.05.11 sentenza Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland per falsità in documenti: con-
danna alla pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.– cadauna, sospesa condi-
zionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 800.–;
25.03.13 sentenza Regionalgericht Bern-Mittelland per falsità in documenti reiterata, truffa,
appropriazione indebita, falsità in certificati reiterata, infrazione alla legge federale
sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per aver
condotto in maniera reiterata un'autovettura senza la relativa licenza: condanna
alla pena detentiva di 22 mesi – in parte in aggiunta a quella complessiva di
2 anni sanzionata il 04.11.10 dall'Amtsgericht Frankfurt am Main (D) -, sospesa
condizionalmente per 16 mesi con un periodo di prova di 5 anni, e alla multa di
fr. 1'000.–; prolungo di 1 anno del periodo di prova relativo alla pena pecuniaria di
cui al DA 19.05.11; ordinata l'assistenza riabilitativa durante il periodo di prova.
Il ricorrente ha dei precedenti penali anche in Germania:
14.12.09 sentenza Amtsgericht Frankfurt am Main per truffa: condanna alla pena detentiva
di 10 mesi, sospesa condizionalmente sino al 17 maggio 2012;
07.05.10 sentenza Amtsgericht Frankfurt am Main per lesioni corporali e falsità in docu-
menti: condanna alla pena detentiva di 1 anno, sospesa condizionalmente sino al
25 maggio 2013;
02.07.10 sentenza Amtsgericht Frankfurt am Main per truffa e falsità in documenti: con-
danna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da € 60 cadauna;
04.11.10 provvedimento Amtsgericht Frankfurt am Main e cumulo delle pene di cui alle
sentenze penali 07.05.10, 02.07.10 e 14.12.09: determinata la pena detentiva in
2 anni, con un periodo di prova sino al 19 novembre 2013;
30.08.11 provvedimento Amtsgericht Frankfurt am Main: ricercato.
3.2. Da quanto precede, risulta che RI 1 non ha delinquito in un'unica occasione, ma è stato protagonista di tutta una serie di attività illecite almeno dal 2008 sino alla primavera 2012, subendo diverse condanne che nel loro complesso superano i 4 anni di detenzione. Del resto, nemmeno il ricorrente contesta di avere commesso dei reati con una certa continuità (ricorso ad 6 pag. 4). Va inoltre osservato, in questo contesto, che anche una condanna pronunciata all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.). È quindi con ragione che l'autorità di prime cure ne ha tenuto conto quando ha revocato il permesso di dimora all'interessato. Tanto più che i reati di truffa, falsità in documenti e lesioni personali perpetrati dall'insorgente in Germania sono punibili anche in Svizzera (cfr. art. 10 CP).
Esaminando nel dettaglio i suoi precedenti penali, va rilevato, che:
- il 5.2.08 ha commesso truffa e falsità in documenti in Germania (sentenza penale germanica 2.7.10);
- il 31.7.08 ha perpetrato lesioni corporali e falsità in documenti in Germania (sentenza penale germanica 7.5.10);
- dall'inizio del 2009 alla primavera del 2012 ha ripetutamente commesso falsità in certificati al fine di ottenere lavori e avanzamenti di carriera nel nostro paese (sentenza penale elvetica 25.3.13);
- l'8.3.09 ha nuovamente compiuto una truffa in Germania (sentenza penale germanica 14.12.09);
- dall'inizio del 2011, il 4.10.11 e nel corso del 2012 ha reiteratamente perpetrato falsità in documenti (sentenza penale elvetica 25.3.13);
- dal 15.1.11 al 18.2.11 ha nuovamente perpetrato falsità in documenti (sentenza penale elvetica 19.5.11);
- nella primavera del 2011 ha ripetutamente condotto un'autovettura senza licenza di condurre (sentenza penale elvetica 25.3.13);
- dal mese di novembre 2011 ad aprile 2012 ha compiuto una truffa (oltre fr. 20'000.–) (cfr. sentenza penale elvetica 25.3.13);
- dall'inizio di aprile al 31 maggio 2012 ha commesso appropriazione indebita (sentenza penale elvetica 25.3.13).
Ora, il reato di truffa - in quanto previsto dall'art. 146 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e qualificato come crimine giusta l'art. 10 cpv. 2 CP - non va assolutamente sottovalutato ai fini del presente giudizio in quanto tocca un bene giuridico importante per la società, come il patrimonio. Il fatto che egli non abbia messo in pericolo la salute fisica e psichica altrui, non è determinante. Giova infatti ricordare che anche i delitti patrimoniali possono giustificare una limitazione dei diritti previsti anche dall'ALC (STF 134 II 25, consid. 4.3.1; STF 2C_862/2012 del 12 marzo 2013 consid. 3.2, 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). Visto che ha causato un danno economico alle vittime, non permette certo di minimizzare la sua colpa l'argomento secondo cui il pregiudizio è stato commesso nei confronti di diversi grossi operatori commerciali (come la __________).
Pure i reati di appropriazione indebita (art. 138 cpv. 1 CP) e in materia di falsità in documenti (art. 251 cpv. 1 CP) - anch'essi qualificati come crimini - vanno evidentemente presi in considerazione ai fini della presente decisione. Ad identica conclusione si può giungere per quanto riguarda il reato di falsità in certificati (art. 252 CP): delitto, questo, compiuto al fine di ottenere lavori e avanzamenti di carriera nel nostro paese.
Il comportamento del ricorrente è tanto più grave se si considera che aveva ottenuto nel 2009 un permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera proprio soltanto a seguito della presentazione di un diploma e di certificati di lavoro che - come è poi risultato dalla sentenza penale 25 marzo 2013 - si sono rivelati falsi. Va peraltro osservato che è soltanto grazie a questa condanna che l'autorità di prime cure è venuta a conoscenza che anche in Germania l'interessato aveva a carico diversi precedenti penali.
Non va infine dimenticato che RI 1 è pure stato condannato per avere ripetutamente condotto un'autovettura senza licenza di condurre: con il suo comportamento, egli ha quindi creato anche un pericolo per gli altri utenti della strada.
3.3. Il quadro che emerge da tutte queste condanne penali dimostra che con il suo comportamento l'insorgente, plurirecidivo, non vuole o non è in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. E questo visto anche il carattere e la molteplicità dei reati descritti, commessi a più riprese e con una certa continuità. Senza dimenticare poi, dal punto di vista soggettivo, che né la relazione sentimentale con J__________ né la nascita del figlio __________, come pure le pene sospese con un periodo di prova, gli hanno impedito di continuare con il suo modus operandi.
Visto che non è incensurato e che gran parte della sua attività delittuosa non è lontana nel tempo, non si può certo escludere una sua ulteriore recidiva. Tanto più che l'ultima pena inflittagli il 25 marzo 2013 è stata in parte sospesa con un periodo di prova di addirittura 5 anni. Non permette di giungere a conclusioni a lui più favorevoli il fatto che egli abbia seguito un trattamento psichiatrico - psicoterapico dopo la sua ultima carcerazione, al fine di risolvere i suoi problemi di natura comportamentale che lo hanno portato a delinquere. Lo stesso insorgente indica infatti che egli è sempre sottoposto a tale terapia (ricorso ad 3 pag. 3).
3.4. Alla luce di quanto precede, si deve quindi concludere che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC.
4. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.
4.1. Sotto questo aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio o di dimora è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale.
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
Nel caso in cui la decisione di revoca abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero. Il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce comunque un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2).
Resta inoltre applicabile la prassi del Tribunale federale, secondo cui uno straniero condannato ad una pena detentiva di almeno due anni non può più, di regola, beneficiare di un'autorizzazione di soggiorno, nemmeno quando la partenza della moglie svizzera non è - o solo difficilmente - esigibile (DTF 135 II 377 consid. 4.3 e 4.4: cosiddetta prassi "Reneja"; 134 II 10 consid. 4.3). La cosiddetta "regola dei due anni" non costituisce tuttavia un limite assoluto. Decisivo è il quadro complessivo che caratterizza il singolo caso, il quale dev'essere valutato alla luce di tutti i criteri determinanti (DTF 139 I 145 consid. 3.4-3.9).
4.2.
4.2.1. RI 1 risiede stabilmente nel nostro Paese soltanto dal 15 marzo 2009. Il suo soggiorno nel nostro Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga durata, ritenuto inoltre che dal 30 ottobre 2013, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato il permesso di dimora, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo al suo permesso. Bisogna anche tenere conto che sin dalla sua entrata in Svizzera, egli ha violato gravemente l'ordine pubblico, commettendo numerose azioni delittuose tali da rendersi una persona indesiderata. Del resto, neppure la presenza dei suoi più stretti famigliari gli ha impedito di continuare con il suo modus vivendi. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle nostre leggi e a rispettarle, non si può certo ritenere che egli si sia integrato con successo, e questo anche tenendo conto che si è procacciato nel frattempo un nuovo lavoro nella Svizzera interna. Va peraltro osservato che egli è attualmente oggetto di 11 procedure esecutive per un totale di circa fr. 13'950.– ed ha 7 atti di carenza beni per complessivi fr. 22'039.15, mentre nel passato è pure stato a carico dell'assistenza pubblica.
Bisogna anche considerare che il ricorrente, cittadino comunitario, benché di nazionalità slovena è nato e cresciuto in Germania, dove ha vissuto i primi 21 anni della sua vita ed ha pure lavorato, di modo che non si troverà confrontato ad insormontabili problemi di risocializzazione. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta tornato nel Paese in cui ha sempre vissuto sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrarvi dopo un prolungato soggiorno all'estero. Un suo trasferimento in Germania, di cui conosce la lingua e la cultura, appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, egli non adduce nemmeno di non poter vivere in Patria o in un altro Paese dell'UE.
4.2.2. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento.
Ora, bisogna tenere conto che la moglie del ricorrente non poteva certo ignorare la situazione di suo marito dal profilo penale quando il 2 aprile 2014 è convolata a nozze con lui. Considerato inoltre che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare il mancato rinnovo del permesso di dimora all'insorgente, non appare quindi eccessivo pretendere che la medesima segua il consorte, segnatamente in Germania, qualora volesse continuare a vivere insieme a lui, ritenuto pure che conosce la lingua tedesca, essendo nata e cresciuta nel Cantone dei Grigioni.
Per quanto riguarda il figlio del ricorrente, __________, va tenuto conto che possiede la nazionalità svizzera. Ora, il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al diritto di soggiorno, fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico, precisando i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF 135 I 153 consid. 2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3; 2C_437/2008, del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). La nostra alta Corte federale ha evidenziato la necessità di tener maggiormente conto d'ora in avanti dei diritti derivanti sia dalla nazionalità elvetica del figlio che dalla convenzione relativa alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107). Va comunque precisato che queste disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In sostanza, per determinare se si possa costringere un figlio svizzero minorenne a seguire il proprio genitore all'estero, occorre tenere conto, tra l'altro, se esistano dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici nei confronti dello straniero, ciò che è il caso nella presente fattispecie. Inoltre __________, avendo attualmente poco più di 4 anni, è ancora piccolo e dipendente dai genitori, motivo per cui le difficoltà connesse ad un suo eventuale trasferimento all'estero sarebbero contenute (STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2).
Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi i suoi familiari, i quali hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese (STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In questo caso i loro rapporti potranno venir mantenuti via telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite reciproche, ritenuto che, di principio, un soggiorno in Svizzera dell'interessato per far visita alla famiglia non è escluso, essendo stato deciso esclusivamente di non rinnovare il suo permesso di dimora, cosicché le loro relazioni verranno salvaguardate (DTF 120 Ib 6 consid. 4a pag. 12 seg.; sentenza 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).
4.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, come pure dell'art. 13 Cost., di identica portata. L'interesse pubblico a non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove si è reso una persona indesiderata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare spazio nella presente fattispecie.
5. In siffatte circostanze, si deve pertanto concludere che, rifiutando di rinnovare il permesso di dimora a RI 1, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale.
6. Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal del ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario