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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, vicepresidente, Marco Lucchini, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 3 giugno 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 29 aprile 2014 del Consiglio di Stato (n. 2077), che respinge il ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 7 gen-naio 2014, con la quale il municipio di Lugano ha concesso alla CO 2 la licenza edilizia per costruire uno stabile di sei appartamenti a Dino (part. 1207 RF di Lugano-Sonvico); |
ritenuto, in fatto
A. a. L'8 luglio 2013 la CO 2 ha chiesto al municipio di Lugano il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti nella zona residenziale semi estensiva (Re) di Dino, su un terreno pianeggiante (part. 1207 RF di Lugano-Sonvico).
L'edificio, strutturato su tre piani abitabili fuori terra, sarebbe alto m 7.50 dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno alto sino a m 1.50, staccato dalla facciata mediante una trincea larga da m 1.10 a m 2.20, in gran parte coperta da balconi situati al primo o al secondo piano.
Sezione
7.50
balconi
terreno naturale
terrapieno trincea
terrapieno
1.10/2.20
Pianta balconi 1. piano Pianta balconi 2. piano
trincea trincea
b. Alla domanda si è opposto RI 1, proprietario del fondo contermine (part. 1208) e qui ricorrente, sostenendo che l'altezza dell'edificio sarebbe superiore a quella massima (m 7.50), prescritta dall'art. 39 cpv. 4 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), poiché dovrebbe comprendere anche quella del terrapieno (m 1.50) formato davanti alla facciata ovest.
c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 85692), il 7 gennaio 2014 il municipio ha rilasciato alla CO 2 la licenza edilizia richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
Il municipio ha in sostanza ritenuto che la costruzione potesse beneficiare del supplemento di altezza di m 1.50, previsto per gli edifici principali dall'art. 11 NAPR allo scopo di favorire il mantenimento del livello naturale del terreno.
B. Con giudizio 29 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dal vicino.
Il Governo ha a sua volta ritenuto dati i presupposti dell'art. 11 NAPR.
C. RI 1 deduce il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Considerato che il terreno davanti alla facciata ovest verrebbe innalzato, argomenta, qualsiasi supplemento d'altezza sarebbe escluso, poiché l'art. 11 NAPR presuppone che il livello del terreno naturale venga mantenuto.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
Il Dipartimento del territorio e la CO 2 non hanno preso posizione.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dal giudizio governativo che conferma la licenza da lui contestata (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante è infatti l'ingombro verticale delle facciate nella misura in cui sporgono dal terreno. Per terreno sistemato occorre intendere il livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1229).
Se il terreno è sistemato mediante escavazione del terreno naturale, fa stato il livello del terreno risultante dallo scavo. I limiti d'altezza non sono infatti destinati soltanto a salvaguardare i fondi circostanti da immissioni d'ombra eccessive, ma perseguono anche finalità d'ordine paesaggistico (STA 20.12.1984 in re Y.; cfr. Scolari, loc. cit., n. 1123). L'altezza di trincee è computata soltanto nella misura in cui si ripercuote sugli ingombri verticali effettivamente apparenti (STA 52.2005.426 del 15 febbraio 2006, consid. 4.1.confermata da STF 1P.173/2006 del 26 ottobre 2006 consid. 2.2.). Se le trincee non determinano ingombri percepibili come tali, l'altezza è misurata a partire dal cosiddetto piano di campagna, facendo astrazione delle parti infossate.
2.2. Nel caso concreto, il terrapieno formato davanti alla facciata ovest non si estende sin contro l'edificio, ma è interrotto da un muro di sostegno, che forma un camminamento, largo da m 1.10 a m 2.20, coperto in larga misura da balconi situati al primo o al secondo piano.
I balconi del primo piano lasciano scoperto un tratto lungo m 3.20 e largo m 1.10 in prossimità dell'angolo sudovest dello stabile, un altro tratto, pure lungo circa 3.00 m e largo m 2.20, nella parte centrale ed un ultimo tratto, lungo m 6.40 e largo m 1.10, in prossimità dell'angolo nordovest dell'immobile. Questi tratti di trincea, non coperti da balconi sporgenti a livello del primo piano, risultano tuttavia in gran parte coperti dai balconi sporgenti situati al secondo piano (cfr. piano facciata ovest). Privo di copertura determinata dalle sporgenze dei balconi del primo o del secondo piano è in definitiva soltanto il tratto di trincea, lungo circa m 3.80 e largo m 1.10, situato in prossimità dell'angolo nordovest dello stabile.
Questa particolare configurazione dell'edificio permette senz'altro di prescindere dalla trincea e di misurarne quindi l'altezza a partire dal livello del terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno davanti alla facciata ovest. Sia che si guardi la facciata ovest stando di fronte ad essa, sia che la si osservi di lato, da nord o da sud, il terrapieno si presenta ed appare come il piano di campagna, ovvero il terreno sistemato a partire dal quale misurare l'altezza dello stabile. L'ingombro verticale apparente è incontestabilmente costituito soltanto dalla parte di edificio che si innalza oltre il livello del terreno sistemato. L'ingombro orizzontale si estende a sua volta in larga misura fin sul muro di contenimento del terrapieno, coprendo con le sporgenze dei balconi la maggior parte della trincea prevista davanti alla facciata ovest.
Da qualsiasi punti si osservi l'edificio, il camminamento non è quasi percepibile. Sfugge all'osservazione. La parte di costruzione infossata nel terreno in corrispondenza della trincea non costituisce un ingombro rilevabile come tale. La profondità (altezza) del camminamento non va dunque conteggiata nell'altezza dell'edificio.
2.3. Ne discende che la controversa costruzione è alta m 7.50. Rispetta dunque l'altezza massima (m 7.50) prescritta dall'art. 39 cpv. 4 NAPR.
Contrariamente a quanto assumono il municipio, il Consiglio di Stato ed il ricorrente, l'abbuono di m 1.50 previsto dall'art. 11 NAPR non è affatto necessario. La costruzione può essere autorizzata facendo astrazione da questa norma.
3. 3.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
3.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario