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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 30 giugno 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 28 maggio 2014 (n. 2616) del Consiglio di Stato che, accogliendo parzialmente l'impugnativa presentata dalla ricorrente, ha annullato la decisione su reclamo 21 novembre 2013 del municipio del comune del e ridotto a fr. 753.40 (IVA compresa) la tassa d'uso acqua potabile 2013 relativa all'edificio sito sul mappale __________ di, sezione di; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 e la
comunione ereditaria __________ sono comproprietarie in ragione di ½ ciascuna del
mappale __________ a, sezione di, sul quale sorge uno stabile di due piani. Il
piano terreno è occupato da una farmacia mentre che i locali situati al primo
piano ospitano uno studio di architettura e un'abitazione privata locata a
terzi.
b. Il 31 ottobre 2013 il municipio di ha notificato a RI 1 la tassa d'uso acqua
potabile per l'anno 2013, relativa alla particella in questione, per un importo
di complessivi fr. 904.05 (IVA compresa), così suddivisi:
Tassa base economie domestiche fino 55 mq fr.
72.-;
Tassa base negozi/uffici/artigiani fino 100 mq fr. 270.-;
Tassa base negozi/uffici/artigiani fino 300 mq fr. 540.-;
IVA 2.5% su fr. 882.- fr.
22.05.
B. a. Con reclamo
del 14 novembre 2013, RI 1 ha chiesto di essere tassata in base al consumo
effettivo vista la presenza di contatori che forniscono dati precisi in
proposito e non in funzione delle superficie commerciali e abitative e dei consumi
forfettari inclusi nelle tasse base previste dal legislatore comunale.
b. Con determinazione 21 novembre 2013 l'esecutivo comunale ha respinto il gravame, rilevando che la tassa in questione era corretta in quanto conforme
alla legislazione comunale vigente in materia. Esso ha poi puntualizzato i
motivi che avevano indotto il comune ad adottare un finanziamento del servizio di
approvvigionamento idrico prevedendo una tassa base comprensiva di forfait di
consumo relativamente alti.
C. Avverso la
predetta decisione RI 1 si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendo
l'annullamento del tributo litigioso in quanto basato su un sistema impositivo incostituzionale
che prevede un consumo forfettario (CF) spropositato per le attività
commerciali e pressoché irrisorio per le economie domestiche. A mente sua, ai
fini dell'imposizione, dovrebbe infatti essere determinante il consumo
effettivo (CE) risultante dai contatori già presenti e funzionanti sul
territorio comunale.
D. Con risoluzione 28 maggio 2014 il Governo ha parzialmente
accolto l'impugnativa, riducendo la querelata tassa a fr. 753.40 (IVA compresa).
Riassunti i fatti salienti e illustrato il quadro normativo applicabile, l'Esecutivo
cantonale ha innanzitutto rilevato che la regolamentazione comunale
vigente in materia di tasse d'uso dell'acqua potabile disattende i principi
della parità di trattamento e dell'equivalenza. Secondariamente ha considerato
la querelata tassazione sproporzionata alla luce di un consumo forfettario irrealistico
e ha quindi ritenuto giustificato applicare al caso di specie gli importi minimi
delle tasse base previsti dall'ordinamento comunale per le singole categorie di
utenti interessate.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene che anche l'importo
fissato dal Consiglio di Stato non può essere accettato in quanto frutto dell'applicazione
di una norma comunale di cui è stata evidenziata l'incostituzionalità.
F. Chiamato ad esprimersi, il Governo
si è riconfermato nella sua decisione, senza formulare alcuna osservazione. Il
municipio del comune del ha sollecitato la reiezione del gravame e la conferma
della decisione governativa, con argomentazioni che saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 novembre 1907 (LMSP; RL
2.1.3.1.) e dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo
1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione
attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato, è certa (art.
65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art.
68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai
essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si
pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. 2.1. A il servizio di
distribuzione d'acqua potabile è retto dal regolamento per il servizio di
approvvigionamento idrico (di seguito: RSAI), adottato dal consiglio comunale
il 20 dicembre 2010 e approvato dalla Sezione degli enti locali il 23 marzo
2011 e, successivamente (limitatamente alle modifiche degli art. 68 e 69), il
18 settembre 2013. Giusta l'art. 1 RSAI il comune istituisce e gestisce, con
diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali, il servizio di
approvvigionamento idrico; in casi eccezionali la privativa può essere delegata
a terzi. Secondo l'art. 52 RSAI il quantitativo di acqua erogato è misurato con
il contatore messo a disposizione dal comune, che ne assicura la lettura
periodica; l'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne
i relativi dati al municipio. L'art. 58 RSAI afferma il principio
dell'autonomia finanziaria di tale servizio e prevede, per il suo
perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento, tasse di utilizzazione,
fatturazione di forniture speciali, sussidi ufficiali, altre partecipazioni di
terzi e contributi di miglioria. La medesima disposizione puntualizza che le
tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese di esercizio
e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. Giusta l'art. 59
RSAI il tariffario è determinato dal municipio tramite ordinanza nel rispetto
dei criteri fissati nel RSAI.
2.2. Per quanto qui maggiormente interessa, l'art. 68 RSAI precisa che la
fornitura d'acqua è soggetta al pagamento di una tassa base (TB) comprensiva di
un forfait di consumo e di una tassa sul consumo eccedente il forfait. La
medesima disposizione puntualizza altresì che la TB è dovuta in ogni caso, indipendentemente dal consumo effettivo. Da ultimo, tale norma fissa i limiti minimi
e massimi della TB e del relativo consumo forfettario (CF) diversificandoli in
base a varie categorie individuate a seconda del genere di utilizzazione degli
spazi e, in taluni casi, anche dell'estensione delle superfici occupate. Per
quanto qui maggiormente interessa essa prevede le seguenti scale tariffarie:
- una TB da un minimo di fr. 60.- ad un massimo
di fr. 160.- con un CF da un minimo di 25 metri cubi ad un massimo di 75 metri cubi per le "residenze primarie e secondarie con superficie
abitativa fino a 55 metri quadrati";
- una TB da un minimo di fr. 225.- ad un massimo di fr. 525.- con un CF da un
minimo di 120 metri cubi ad un massimo di 240 metri cubi per le "ditte piccole con superficie abitativa fino a 100 metri quadrati";
- una TB da un minimo di fr. 450.- ad un massimo di fr. 1'100.- con un CF
minimo di 240 ad un massimo di 480 metri cubi per le "ditte piccole con superficie abitativa fino a 100 metri quadrati";
- una tassa unica (TU) da un minimo di fr. 0.40 ad un massimo di fr. 2.50 per
ogni metro cubo consumato eccedente il forfait (CEF).
Il municipio del comune del, fondandosi su detto articolo,
ha emesso tramite ordinanza, regolarmente pubblicata
agli albi comunali ed entrata immediatamente in vigore, il tariffario
delle "tasse d'utenza per uso acqua potabile". Per le precitate categorie,
che riguardano la proprietà della ricorrente, esso ha segnatamente fissato:
- una TB di fr. 70.- con un CF di 30 metri cubi ("residenze primarie e secondarie con superficie abitativa fino a 55 metri quadrati");
- una TB di fr. 270.- con un CF di 135 metri cubi ("ditte piccole con superficie abitativa fino a 100 metri quadrati");
- una TB di fr. 540.- con un CF di 290 metri cubi ("ditte piccole con superficie abitativa fino a 300 metri quadrati");
- una TU di fr. 0.80 per ogni metro cubo CEF.
La fattura all'origine della presente vertenza è stata emessa sulla base
di questa ordinanza.
2.3. Come ricordato anche dal Consiglio di Stato, la tassa acqua potabile è una
tassa d'uso. Essa costituisce un compenso particolare imposto al privato per
una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 n. 38 consid. 7). In materia
di acqua potabile, tale tassa comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo del
servizio, il quale serve principalmente a coprire integralmente i costi
di esercizio e di manutenzione degli impianti, oltre che l'eventuale creazione
di riserve, e un importo calcolato in
funzione del consumo effettivo (cfr. STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009, consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004, consid.
3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung
von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in
particolare pag. 556). Oltre al principio della
copertura dei costi, la cui violazione non è addotta in concreto, la tassa per
il servizio di fornitura dell'acqua potabile deve ugualmente ossequiare il
principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità di trattamento
e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Secondo detto principio, l'ammontare
della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione
dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il
valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli.
Il valore della prestazione si determina in base alla sua utilità per il contribuente
oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per
l'attività amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo
schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza.
Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente
sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi ragionevoli.
Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta
quindi che la tassa, calcolata secondo criteri schematici, appaia come
ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è
violato solo in caso di sproporzione manifesta (STA 52.2005.273 del
19 ottobre 2005 consid. 2.2 e rinvii ivi citati).
3. 3.1. Nel
caso di specie l'allacciamento alla rete di
distribuzione dell'acqua dell'edificio sito al mappale __________ di, sezione
di, è incontestato; così come lo è il fatto che la destinazione assegnata ai
locali ivi presenti (economia domestica, farmacia e studio d'architettura) e le
attività (residenziale e commerciale) ivi svolte siano tali da esigere che nei
medesimi sia necessario usufruire d'acqua potabile per uso domestico e/o
igienico. L'assoggettamento alla contestata tassa per ciascuna parte dello
stabile allacciato appare pertanto pacifica.
3.2. Come rettamente ritenuto dal Governo nel giudizio avversato, il
sistema impositivo vigente nel comune di per quanto attiene all'uso dell'acqua
potabile è contrario ai principi della parità di trattamento e dell'equivalenza
nella misura in cui prevede l'applicazione di una TB con dei CF relativamente
alti.
In primo luogo perché i proprietari di residenze secondarie sono chiamati
proporzionalmente a pagare di più rispetto a quelli di residenze primarie, pur
facendo capo in misura minore al servizio pubblico. Secondariamente perché, pur
esistendo dei contatori, l'utenza non è tassata in base al consumo effettivo,
ma principalmente in funzione del genere di utilizzazione degli spazi, secondo
delle distinzioni inappropriate e troppo generiche (abitazione/ditta) che fanno
completamente astrazione dal tipo di attività svolta e dalla propensione, più o
meno marcata a seconda dei casi, al consumo di acqua potabile. In terzo luogo
perché sono stati presi in considerazione dei CF, ipotetici e non fondati su
elementi oggettivi, del tutto irrealistici. Il legislatore comunale dovrà
quindi sanare la lesione dei principi costituzionali testé citati tramite una modifica
dell'art. 68 RSAI (e della relativa ordinanza), che preveda una maggiore
differenziazione della tassa per il servizio di fornitura dell'acqua potabile
attraverso l'introduzione di criteri di imposizione che tengano conto dei vari
fattori che concorrono a definire la partecipazione di ogni utente al finanziamento
del servizio in questione senza generare alcuna discriminazione di sorta tra le
varie categorie d'utenza, in modo tale da assicurare un onere contributivo equivalente.
In considerazione del fatto che la ricorrente è stata tassata in base al
sistema d'imposizione in questione (per un CF complessivo di ben 455 mc che
corrisponde ad addirittura più del triplo del CE complessivo di ca. 140 mc
relativo al 2012), la decisione del Governo di annullare il tributo litigioso,
sproporzionato e foriero di disparità di trattamento, non presta dunque il
fianco a critica alcuna.
3.3. Ferme queste premesse, visto che l'insorgente ha comunque pienamente
usufruito nel 2013 del servizio comunale di approvvigionamento idrico, l'esecutivo
cantonale ha giustamente ritenuto di imporle il pagamento di un tributo, che
esso ha provveduto a determinare attraverso l'applicazione di criteri sommari e
transitori, volti unicamente alla liquidazione della litispendenza e senza con ciò vincolare, o anche solo influenzare,
in alcun modo le scelte che il legislativo del comune del sarà chiamato ad
adottare ai fini dell'irrinunciabile adeguamento dell'art. 68 RSAI
all'art. 8 Cost. È infatti incontestabile il diritto del comune di percepire
una tassa d'uso acqua potabile per la particella __________ per tale anno (cfr.
in questo senso consid. 2). A questo proposito non può dunque essere dato alcun
seguito alla richiesta della ricorrente di sottrarsi ora alla corresponsione di
una qualsivoglia tassa base, adducendo che sarebbe comunque fondata su una
normativa comunale lesiva dei principi generali che reggono la materia. Ciò non
toglie tuttavia che l'importo di fr. 735.- (IVA esclusa) stabilito nella
decisione impugnata - e corrispondente alla somma delle TB minime previste dal
RSAI per le varie categorie d'utenza in cui sono incluse le singole parti dell'edificio
della ricorrente - appare di tutta evidenza ancora manifestamente
sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione offerta dall'ente
pubblico, visto che include un CF complessivo di 385 mc corrispondente a quasi
il triplo del CE totale (ca. 140 mc) misurato nel 2012. Per questo motivo il
Tribunale ritiene giustificato dedurre dal precitato ammontare fr. 308.-
(corrispondenti a 385 mc x fr. 0.80 mc come stabilito dall'ordinanza) e fissare
la TB per l'intero edificio a fr. 427.-. Certo, è vero che così facendo ci si
trova comunque confrontati con una TB di soli fr. 40.- per l'appartamento, a
fronte di una TB per lo studio di architettura e per la farmacia di fr. 129.-,
rispettivamente fr. 258.-. Il che è chiaramente contrario a qualsiasi logica,
in quanto, se per la determinazione della TB si vuole tenere conto della
destinazione attribuita ai locali allacciati, allora si dovrebbe considerare
che un appartamento utilizzato quale abitazione primaria, seppur di modeste
dimensioni, è senz'altro suscettibile di sollecitare in misura maggiore
rispetto ad una farmacia o ad uno studio d'architettura l'uso della rete di
distribuzione dell'acqua potabile. Per porre rimedio
a questa situazione e al solo fine di evadere la presente vertenza, in attesa
che il legislatore comunale provveda a modificare la normativa concernente il
calcolo delle tasse d'uso dell'acqua potabile, questa Corte ritiene di
dover ripartire in parti uguali il suddetto importo di fr. 427.- tra le tre
unità abitativa e commerciali che hanno sede
all'interno dell'edificio di cui al mappale __________ di, sezione di, ciò che
dà luogo ad una TB di fr. 142.35 per ciascuna di esse. Ora, è vero che si
tratta a sua volta di una soluzione non del tutto soddisfacente in quanto
estremamente schematica: essa ha però il pregio, nell'attuale stato di cose, di
essere semplice, nonché fondata su dati oggettivi e im-mediatamente
disponibili, ritenuto naturalmente che sarà poi compito del comune di elaborare
in proposito una base normativa suscettibile di garantire un miglior rispetto
dei principi generali del diritto amministrativo che governano il settore
giuridico in parola.
Alle singole TB dovrà poi essere aggiunta la tassa sul CE relativo al 2013, desumibile
dal contatore di cui è dotato lo stabile in questione. L'importo che ne
risulterà terrà debitamente conto del consumo effettivo di acqua e, quindi, si
rivelerà ossequioso del principio dell'equivalenza. Visto però che dalle tavole
processuali non emerge alcun dato relativo al CE per il 2013, si giustifica di
rinviare gli atti direttamente al municipio affinché, dopo aver proceduto a
tale accertamento, emetta una nuova tassazione sulla scorta delle considerazioni
che precedono.
Il fatto che, come sollevato nel gravame, la ricorrente si troverebbe comunque
svantaggiata rispetto ai proprietari di altre economie domestiche (ma anche,
giova qui comunque ricordarle, avvantaggiata rispetto a quelli delle residenze
secondarie) già definitivamente tassati nel 2013 in conformità a quanto stabilito dal RSAI e dalla relativa ordinanza è irrilevante ai fini del
presente giudizio. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo appare infatti
senz'altro prevalente rispetto al diritto di qualsivoglia singolo privato a non
vedersi tassato per un servizio di cui questi ha comunque usufruito.
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto ed il giudizio
avversato annullato, al pari della decisione municipale 21 novembre 2013. Gli
atti sono retrocessi al municipio affinché
proceda a ricalcolare la querelata tassa tenendo conto di quanto esposto
ai considerandi che precedono.
4.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente in ragione di 1/5 e del comune, che è intervenuto
in causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 4/5, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza
(art. 47 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 maggio 2014 (n. 2616) del Consiglio di Stato e quella 21 novembre 2013 del municipio del comune del sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi al municipio del comune del, affinché proceda a ricalcolare la tassa acqua potabile per il 2013 a carico delle comproprietarie del mappale __________ di, sezione di, così come indicato al considerando 3.3 della presente decisione.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste per 1/5 a carico della ricorrente e per 4/5 a carico del comune resistente. All'insorgente va restituita la somma di fr. 1'300.- corrispondente all'importo versato a titolo di anticipo dedotta la quota parte di spese processuali di complessivi fr. 200.- posta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario