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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 25 luglio 2014 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 14 luglio 2014 del Consorzio CO 1 che ha deliberato alla CO 2 le opere di costruzione di quadri elettrici per il rifacimento degli impianti della linea trattamento fanghi e biogas dell'impianto di depurazione acque di__________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 18 aprile 2014 il Consorzio CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di quadri elettrici di distribuzione, alimentazione e comando, continuità e compensazione nell'ambito del rifacimento degli impianti della linea di trattamento fanghi e biogas dell'impianto di depurazione acque di __________ (FU __________ Il bando precisava che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri principali:
1. Economicità 45%
2. Referenze 40%
3. Disponibilità di personale per il progetto 10%
4. Formazione apprendisti 5%
che il capitolato ha ulteriormente specificato mediante sottocriteri con relative
ponderazioni e punteggi.
Il modulo d'offerta inserito nel capitolato d'appalto prevedeva tra l'altro la
seguente posizione:
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231.1 |
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Distributore principale |
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[..] |
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[..] |
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531.181 |
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Fornitura di apparecchiature assiemate |
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.011 |
Armadio così
composto: pannello posteriore: placca di copertura in alluminio canali di installazione, placche di copertura. Posa e collaudo dei singoli elementi. assoluto delle vigenti prescrizioni della ASE (NIBT), prescrizioni sugli impianti per la depurazione delle acque e quelle particolari della locale Azienda __________ Protocollo di collaudo OIBT. Certificate secondo EN 61439
NOTA BENE: tutte le sbarre sono da realizzare con trattamento protettivo contro la corrosione (SBARRE NICHELATE)
Prodotto di riferimento: modello: __________
Prodotto proposto: ………….
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Di identico tenore era anche la successiva (531.181.012) posizione riferita ad
un armadio di dimensioni diverse (800x600x2000; zoccolo: 800x600x100). Posizioni
analoghe, con il medesimo prodotto di riferimento (__________), erano inoltre
previste alle cifre 531.181.002 (sub. 231.2 Compensazione), 531.181.013
(sub. 231.4 Distribuzioni secondarie), 531.181.009, 531.181.011 e
531.181.012 (sub. 231.6 Distributore energia di soccorso).
B. Nel termine prestabilito, sono pervenute
al committente quattro offerte, tra cui quelle della CO 2 (fr. 743'654.70) e
della RI 1 (fr. 826'828.55).
Esperite, per il tramite del proprio consulente, le necessarie valutazioni in
applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, con
decisione 14 luglio 2014 il CO 1 ha risolto di assegnare la commessa alla CO 2
giunta prima in graduatoria con 100 punti.
C. Avverso tale decisione, la RI 1,
seconda classificata con 95 punti, è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo che sia annullata e che le sia aggiudicata la
commessa.
La ricorrente contesta in particolare che il prodotto (armadio ditta __________)
offerto dall'aggiudicataria alle posizioni 531.181.011 e 531.181.012 (riferite
al distributore principale) possa essere parificato a quello di riferimento (__________modello
__________) indicato dal capitolato. La certificazione (EN 50298) del prodotto della
__________ si riferirebbe unicamente all'armadio vuoto senza celle equipaggiate
e certificate secondo la norma EN 61439, così come richiesto dal committente. Non
rispondendo ai requisiti del capitolato, l'offerta dellaCO 2 avrebbe di
conseguenza dovuto essere esclusa.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si è opposto il CO 1, contestando in sostanza che il prodotto offerto dall'aggiudicataria
non sarebbe conforme alle prescrizioni di gara. La certificazione EN 61439 si
riferirebbe all'apparecchiatura assiemata, non all'armadio; tale
certificazione, aggiunge, potrà essere rilasciata ad opera conclusa,
contestualmente al collaudo OIBT. Il capitolato non avrebbe imposto la
presentazione di una simile certificazione già al momento dell'offerta. Né vi
sarebbero motivi per dubitare che la deliberataria possa conseguirla a seguito
dell'assemblaggio.
L'ULSA si è rimesso al giudizio di questo Tribunale, rilevando di non essere
stato coinvolto nella procedura. La deliberataria è invece rimasta silente.
E. Con la replica e la duplica, la ricorrente e il committente hanno ulteriormente sviluppato le proprie tesi, riconfermandosi nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36
cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto, la
ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa
ad un'altra concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base delle tavole processuali, integrati dalle norme
tecniche EN 60439, 61439, 50298 e 62208 prodotte dall'insorgente
rispettivamente dal committente (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Notoriamente, soltanto
offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per
l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il
profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1
lett. a e c LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi
risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni
stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (art.
40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006;
RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Questo, in particolare, per permettere al
committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e
di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per
principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione
di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata
compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di
prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.
Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare
nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti
vanno tollerate (cfr. RtiD I-2014 n. 12, consid. 3.1. con rinvii).
2.2. Nel caso concreto, controversa è la questione a sapere se il prodotto (__________)
offerto dall'aggiudicataria sia conforme alle prescrizioni del capitolato,
ovvero equipollente a quello di riferimento (__________) indicato alle
posizioni 531.181.011 e 531.181.012, riferite al distributore principale
(231.1). Nessuno contesta infatti che ai concorrenti era data la possibilità di
offrire un prodotto diverso, analogo a quest'ultimo. Non imponendo il
capitolato di offrire unicamente questo specifico prodotto - conformemente al
divieto sancito dall'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP - l'indicazione "Prodotto
proposto: …." in calce alle citate posizioni poteva e doveva essere
intesa nel senso che agli offerenti era data la possibilità di offrire un
prodotto equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante (cfr. art. 16
cpv. 3 RLCPubb/CIAP).
2.3. Il prodotto di riferimento (__________) indicato alle citate posizioni è
un armadio a celle, fornito dalla __________ cfr. scheda del prodotto in: __________).
È un cosiddetto involucro vuoto, destinato ad essere utilizzato come
parte di un quadro elettrico (cfr. infra). Il capitolato precisava le dimensioni
e i materiali dell'armadio. La posizione menzionava inoltre alcune Prescrizioni
esecutive (le celle s'intendono complete complete di piastre di
montaggio, cablaggi, materiale di assemblaggio, ecc.), con la dicitura
finale Certificate secondo EN 61439. Da quest'ultima indicazione la
ricorrente deduce che l'armadio offerto dall'aggiudicataria non sarebbe
equivalente a quello richiesto, poiché non godrebbe della certificazione EN
61439.
2.4. Un quadro elettrico è un assieme di più apparecchiature di protezione e
manovra, raggruppate in uno o più contenitori adiacenti. In un quadro elettrico
si distinguono (1) il contenitore (involucro) - che svolge la funzione
di supporto e di protezione meccanica dei componenti contenuti - e (2) l'equipaggiamento
elettrico, costituito dagli apparecchi, dalle connessioni interne e dai
terminali di entrata e di uscita per il collegamento all'impianto (cfr. ABB, Quaderni di applicazione tecnica n.
11, Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le norme CEI EN
61439, parte 1 e 2, sub. sito: www.abb.ch, in seguito:
Guida, pag. 3 e 4). Tale complesso deve essere assiemato opportunamente in modo
da soddisfare i requisiti di sicurezza ed adempiere in maniera ottimale le
funzioni per le quali è stato progettato. A questo proposito sono in vigore a
livello europeo delle norme (EN) del Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC), che sono state recepite a livello svizzero dal Comitato
elettrotecnico svizzero (CES) e costituiscono le regole riconosciute della
tecnica (cfr. anche art. 3 ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa
tensione del 7 novembre 2001; OIBT; RS 734.27). In particolare, si tratta del
pacchetto di norme EN 61439 concernenti le Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), composte da una
norma base (EN 61439-1) e dalle specifiche norme di prodotto (EN 61439-2/6),
che hanno sostituito il precedente pacchetto di norme EN 60439. Queste norme si
applicano a tutti i quadri BT che sono progettati, costruiti e verificati in
singolo esemplare o standardizzati e costruiti in grandi serie (cfr.
EN-61439-1, cifra 1). Esse prevedono in particolare determinate (a) verifiche
di progetto (su un quadro campione) e (b) verifiche individuali, che vengono
eseguite su ciascun quadro durante e/o dopo la sua fabbricazione (cfr.
EN-61439-1, cifre 3.9.1, 3.9.5, 10.1 e 11.1). Solo al termine dell'assemblaggio
del quadro, dopo tutte le verifiche individuali (b) - talvolta chiamate collaudo
del quadro - è possibile certificare che lo stesso soddisfa le prescrizioni
della relativa norma di prodotto della serie EN 61439, ovvero che è stato
costruito secondo le regole riconosciute della tecnica (cfr. Guida, pag. 65). Al
di là delle differenze con la precedente serie di norme EN 60439 - che
suddivideva, tra l'altro, i quadri in tipi di serie (AS) e non di serie (ANS) -
anche in base a queste la certificazione poteva avvenire solo dopo l'assemblaggio
del quadro, dopo le prove individuali (cfr. anche Guida, schema a pag. 7).
In base alla EN 61439-1, la certificazione del quadro è rilasciata dal costruttore
del quadro, ovvero dall'organizzazione che si assume la
responsabilità del quadro finito (cfr. cifra 3.10.2).
2.5. Secondo la norma EN 61439-1, un quadro può anche essere costruito e/o montato
da un costruttore diverso da quello che ne ha progettato, costruito e
verificato (mediante verifiche di progetto) il prototipo (cfr. Guida, pag. 6),
ovvero il cosiddetto costruttore originale del quadro (cfr. ad
cifre 1 e 3.10.1). In particolare, un costruttore originale del quadro può
fornire al costruttore del quadro un sistema di quadri, ovvero la gamma
completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri, sbarre, unità
funzionali, ecc.) da assemblare (cfr. cifra 3.1.2). In questo caso, se il costruttore
del quadro si attiene a tutte le prescrizioni e istruzioni specificate dal costruttore
originale non è tenuto a ripetere le verifiche originarie di progetto (a), ma
solo quelle individuali (b; cfr. cifra 10.1. pag. 46). Se se ne scosta, il costruttore
del quadro è invece tenuto ad effettuare tali verifiche, divenendo a sua volta costruttore
originale del quadro (cfr. cifra 10.1. pag. 46). Anche in questi
casi, la certificazione di conformità del quadro avviene comunque dopo l'assemblaggio
e tutte le verifiche individuali (collaudo).
2.6. Nel caso concreto, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, certo è
anzitutto che l'armadio offerto dall'aggiudicataria alle controverse posizioni (531.181.011
e 531.181.012) - che è un involucro vuoto, così come il prodotto di riferimento
- non può (da solo) essere (già) certificato secondo la relativa norma di prodotto
EN 61439. Tale certificazione concerne infatti il quadro elettrico finito
(apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra) nel suo complesso; non i
suoi singoli componenti. L'indicazione certificate secondo EN 61439
contenuta nel capitolato può dunque unicamente significare che gli armadi a
celle (comprensive degli accessori necessari all'assemblaggio e al cablaggio),
unitamente all'equipaggiamento elettrico in essi contenuto, dovrà essere
certificato dal costruttore del quadro - ad opera ultimata - secondo la
relativa norma di prodotto, così come afferma il committente.
2.7. Ferma questa premessa, non vi è motivo per scostarsi dalla conclusione del
committente che ha ritenuto il controverso armadio a celle equivalente a quello
di riferimento. In particolare, non v'è ragione di dubitare che il prodotto
offerto dalla deliberataria possa conseguire - dopo tutte le verifiche
necessarie (di progetto e individuali) - la certificazione esatta dal
capitolato, così come sostiene il consulente del committente (cfr. doc. 4:
scritto 6 agosto 2014 della __________). Certificazione che - come richiede
chiaramente il modulo d'offerta e si può peraltro dedurre anche dalla pos. R920
delle disposizione particolari (CPN 102) del capitolato (secondo cui fanno
stato le norme e le raccomandazioni in vigore alla data di stipulazione del
contratto) - dovrà essere conforme alle norme EN 61439 e non alla serie precedente
(cfr. in particolare le norme EN 60439-1/2, che, dopo un periodo di
sovrapposizione con le norme EN 61439-1/2, non sono più in vigore dallo scorso
1. novembre 2014; cfr. doc. I: Electrosuisse, Un nuovo approccio per i quadri
elettrici: le norme SN EN 61439, pag. 4). Non occorre dunque soffermarsi su
queste norme.
2.8. Da respingere è la censura dell'insorgente riferita alla distinzione tra
costruttore originale e costruttore del quadro, che concerne i sistemi di
quadro. Le controverse prescrizioni non imponevano ai concorrenti di offrire un
armadio a celle che fosse necessariamente componente di un tale sistema, ovvero
di una gamma completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri, sbarre,
unità funzionali, ecc.). Contrariamente a quanto afferma la ricorrente infatti,
per essere conforme alla norma EN 61439, un quadro può - ma non deve
necessariamente - essere proget-tato, costruito e verificato da due soggetti
distinti (cfr. anche Guida c, schema a pag. 7).
2.9. Per il resto, neppure l'insorgente contesta le caratteristiche
(dimensioni, gradi di protezione ecc.) dell'involucro vuoto. Non contesta che
le sue specifiche tecniche rispondano a quelle dell'armadio a celle __________.
È ben vero che, confrontando le schede tecniche dei due prodotti, l'uno (__________)
risulta certificato (singolarmente) secondo la norma EN 50298 mentre l'altro (__________) secondo la
stessa norma, ma più recente (EN 62208). Tale certificazione - riferita agli involucri vuoti destinati a essere utilizzati come parti di assiemi di apparecchiature
di manovra e di protezione per bassa tensione (quadri BT) - non era
tuttavia richiesta dal capitolato. Neppure la ricorrente lo pretende. Stando al
testo della norma EN 61439-1 - che ha integrato le prescrizioni derivanti da
questa norma (cfr. prefazione) - non risulta d'altra parte che essa sia
indispensabile ai fini della certificazione del quadro elettrico secondo la
serie EN 61439. Semmai, può agevolarne il processo di verifica (cfr. cifra
10.3. e Guida, pag. 12).
3. 3.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
3.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Alla stazione appaltante, assistita
da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta integralmente a suo carico. La ricorrente verserà fr. 2'000.- di ripetibili alla stazione appaltante.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria