Incarto n.
52.2014.271

 

Lugano

2 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 25 luglio 2014 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da:

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 luglio 2014 del Consorzio CO 1 che ha deliberato alla CO 2 le opere di costruzione di quadri elettrici per il rifacimento degli impianti della linea trattamento fanghi e biogas dell'impianto di depurazione acque di__________;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  Il 18 aprile 2014 il Consorzio CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di quadri elettrici di distribuzione, alimentazione e comando, continuità e compensazione nell'ambito del rifacimento degli impianti della linea di trattamento fanghi e biogas dell'impianto di depurazione acque di __________ (FU __________ Il bando precisava che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri principali:

 

1.      Economicità                                                               45%

2.      Referenze                                                                  40%

3.      Disponibilità di personale per il progetto                    10%

4.      Formazione apprendisti                                               5%


che il capitolato ha ulteriormente specificato mediante sottocriteri con relative ponderazioni e punteggi.
Il modulo d'offerta inserito nel capitolato d'appalto prevedeva tra l'altro la seguente posizione:

231.1

 

Distributore principale

[..]

 

[..]

531.181

 

Fornitura di apparecchiature assiemate

 

.011

Armadio così composto:
Dimensioni: 600x600x2000
Dimensioni zoccolo: 600x600x100
Esecuzione: in alluminio
Verniciatura: termolaccata esternamente e internamente,
RAL 6021 S verde pallido
Chiusure: laterali sinistra - destra

pannello posteriore: placca di copertura in alluminio
pannello anteriore: porta in alluminio
Prescrizioni esecutive:
Le celle si intendono complete di piastre
di montaggio, cablaggi, cartellini gravati,
indicazioni a grandi lettere sulla fascia superiore,
materiale di assemblaggio, sbarre di cablaggio,
morsetti di terra, cablaggi per potenze e comandi, isolatori,

canali di installazione, placche di copertura. Posa

e collaudo dei singoli elementi.
Esecuzione secondo le regole dell'arte e nel rispetto

assoluto delle vigenti prescrizioni della ASE (NIBT),

prescrizioni sugli impianti per la depurazione delle acque

e quelle particolari della locale Azienda __________

Protocollo di collaudo OIBT.

Certificate secondo EN 61439

 

NOTA BENE:

tutte le sbarre sono da realizzare con trattamento protettivo

contro la corrosione (SBARRE NICHELATE)

 

Prodotto di riferimento:
Marca: __________

modello: __________

 

Prodotto proposto:

………….

 


Di identico tenore era anche la successiva (531.181.012) posizione riferita ad un armadio di dimensioni diverse (800x600x2000; zoccolo: 800x600x100). Posizioni analoghe, con il medesimo prodotto di riferimento (__________), erano inoltre previste alle cifre 531.181.002 (sub. 231.2 Compensazione), 531.181.013 (sub. 231.4 Distribuzioni secondarie), 531.181.009, 531.181.011 e 531.181.012 (sub. 231.6 Distributore energia di soccorso). 



                            B.  Nel termine prestabilito, sono pervenute al committente quattro offerte, tra cui quelle della CO 2 (fr. 743'654.70) e della RI 1 (fr. 826'828.55).
Esperite, per il tramite del proprio consulente, le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, con decisione 14 luglio 2014 il CO 1 ha risolto di assegnare la commessa alla CO 2 giunta prima in graduatoria con 100 punti.

 

 

                            C.  Avverso tale decisione, la RI 1, seconda classificata con 95 punti, è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullata e che le sia aggiudicata la commessa.
La ricorrente contesta in particolare che il prodotto (armadio ditta __________) offerto dall'aggiudicataria alle posizioni 531.181.011 e 531.181.012 (riferite al distributore principale) possa essere parificato a quello di riferimento (__________modello __________) indicato dal capitolato. La certificazione (EN 50298) del prodotto della __________ si riferirebbe unicamente all'armadio vuoto senza celle equipaggiate e certificate secondo la norma EN 61439, così come richiesto dal committente. Non rispondendo ai requisiti del capitolato, l'offerta dellaCO 2 avrebbe di conseguenza dovuto essere esclusa.

 

 

                            D.  All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il CO 1, contestando in sostanza che il prodotto offerto dall'aggiudicataria non sarebbe conforme alle prescrizioni di gara. La certificazione EN 61439 si riferirebbe all'apparecchiatura assiemata, non all'armadio; tale certificazione, aggiunge, potrà essere rilasciata ad opera conclusa, contestualmente al collaudo OIBT. Il capitolato non avrebbe imposto la presentazione di una simile certificazione già al momento dell'offerta. Né vi sarebbero motivi per dubitare che la deliberataria possa conseguirla a seguito dell'assemblaggio.
L'ULSA si è rimesso al giudizio di questo Tribunale, rilevando di non essere stato coinvolto nella procedura. La deliberataria è invece rimasta silente.

 

 

                            E.  Con la replica e la duplica, la ricorrente e il committente hanno ulteriormente sviluppato le proprie tesi, riconfermandosi nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un'altra concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, integrati dalle norme tecniche EN 60439, 61439, 50298 e 62208 prodotte dall'insorgente rispettivamente dal committente (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                             2.  2.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. RtiD I-2014 n. 12, consid. 3.1. con rinvii).  

2.2. Nel caso concreto, controversa è la questione a sapere se il prodotto (__________) offerto dall'aggiudicataria sia conforme alle prescrizioni del capitolato, ovvero equipollente a quello di riferimento (__________) indicato alle posizioni 531.181.011 e 531.181.012, riferite al distributore principale (231.1). Nessuno contesta infatti che ai concorrenti era data la possibilità di offrire un prodotto diverso, analogo a quest'ultimo. Non imponendo il capitolato di offrire unicamente questo specifico prodotto - conformemente al divieto sancito dall'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP - l'indicazione "Prodotto proposto: …." in calce alle citate posizioni poteva e doveva essere intesa nel senso che agli offerenti era data la possibilità di offrire un prodotto equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante (cfr. art. 16 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

2.3. Il prodotto di riferimento (__________) indicato alle citate posizioni è un armadio a celle, fornito dalla __________ cfr. scheda del prodotto in: __________). È un cosiddetto involucro vuoto, destinato ad essere utilizzato come parte di un quadro elettrico (cfr. infra). Il capitolato precisava le dimensioni e i materiali dell'armadio. La posizione menzionava inoltre alcune Prescrizioni esecutive (le celle s'intendono complete complete di piastre di montaggio, cablaggi, materiale di assemblaggio, ecc.), con la dicitura finale Certificate secondo EN 61439. Da quest'ultima indicazione la ricorrente deduce che l'armadio offerto dall'aggiudicataria non sarebbe equivalente a quello richiesto, poiché non godrebbe della certificazione EN 61439.

2.4. Un quadro elettrico è un assieme di più apparecchiature di protezione e manovra, raggruppate in uno o più contenitori adiacenti. In un quadro elettrico si distinguono (1) il contenitore (involucro) - che svolge la funzione di supporto e di protezione meccanica dei componenti contenuti - e (2) l'equipaggiamento elettrico, costituito dagli apparecchi, dalle connessioni interne e dai terminali di entrata e di uscita per il collegamento all'impianto (cfr. ABB, Quaderni di applicazione tecnica n. 11, Guida alla realizzazione di un quadro elettrico secondo le norme CEI EN 61439, parte 1 e 2, sub. sito: www.abb.ch, in seguito: Guida, pag. 3 e 4). Tale complesso deve essere assiemato opportunamente in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza ed adempiere in maniera ottimale le funzioni per le quali è stato progettato. A questo proposito sono in vigore a livello europeo delle norme (EN) del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), che sono state recepite a livello svizzero dal Comitato elettrotecnico svizzero (CES) e costituiscono le regole riconosciute della tecnica (cfr. anche art. 3 ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione del 7 novembre 2001; OIBT; RS 734.27). In particolare, si tratta del pacchetto di norme EN 61439 concernenti le Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), composte da una norma base (EN 61439-1) e dalle specifiche norme di prodotto (EN 61439-2/6), che hanno sostituito il precedente pacchetto di norme EN 60439. Queste norme si applicano a tutti i quadri BT che sono progettati, costruiti e verificati in singolo esemplare o standardizzati e costruiti in grandi serie (cfr. EN-61439-1, cifra 1). Esse prevedono in particolare determinate (a) verifiche di progetto (su un quadro campione) e (b) verifiche individuali, che vengono eseguite su ciascun quadro durante e/o dopo la sua fabbricazione (cfr. EN-61439-1, cifre 3.9.1, 3.9.5, 10.1 e 11.1). Solo al termine dell'assemblaggio del quadro, dopo tutte le verifiche individuali (b) - talvolta chiamate collaudo del quadro - è possibile certificare che lo stesso soddisfa le prescrizioni della relativa norma di prodotto della serie EN 61439, ovvero che è stato costruito secondo le regole riconosciute della tecnica (cfr. Guida, pag. 65). Al di là delle differenze con la precedente serie di norme EN 60439 - che suddivideva, tra l'altro, i quadri in tipi di serie (AS) e non di serie (ANS) - anche in base a queste la certificazione poteva avvenire solo dopo l'assemblaggio del quadro, dopo le prove individuali (cfr. anche Guida, schema a pag. 7).
In base alla EN 61439-1, la certificazione del quadro è rilasciata dal costruttore del quadro, ovvero dall'organizzazione che si assume la responsabilità del quadro finito (cfr. cifra 3.10.2).

2.5. Secondo la norma EN 61439-1, un quadro può anche essere costruito e/o montato da un costruttore diverso da quello che ne ha progettato, costruito e verificato (mediante verifiche di progetto) il prototipo (cfr. Guida, pag. 6), ovvero il cosiddetto costruttore originale del quadro (cfr. ad cifre 1 e 3.10.1). In particolare, un costruttore originale del quadro può fornire al costruttore del quadro un sistema di quadri, ovvero la gamma completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri, sbarre, unità funzionali, ecc.) da assemblare (cfr. cifra 3.1.2). In questo caso, se il costruttore del quadro si attiene a tutte le prescrizioni e istruzioni specificate dal costruttore originale non è tenuto a ripetere le verifiche originarie di progetto (a), ma solo quelle individuali (b; cfr. cifra 10.1. pag. 46). Se se ne scosta, il costruttore del quadro è invece tenuto ad effettuare tali verifiche, divenendo a sua volta costruttore originale del quadro (cfr. cifra 10.1. pag. 46). Anche in questi casi, la certificazione di conformità del quadro avviene comunque dopo l'assemblaggio e tutte le verifiche individuali (collaudo).

2.6. Nel caso concreto, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, certo è anzitutto che l'armadio offerto dall'aggiudicataria alle controverse posizioni (531.181.011 e 531.181.012) - che è un involucro vuoto, così come il prodotto di riferimento - non può (da solo) essere (già) certificato secondo la relativa norma di prodotto EN 61439. Tale certificazione concerne infatti il quadro elettrico finito (apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra) nel suo complesso; non i suoi singoli componenti. L'indicazione certificate secondo EN 61439 contenuta nel capitolato può dunque unicamente significare che gli armadi a celle (comprensive degli accessori necessari all'assemblaggio e al cablaggio), unitamente all'equipaggiamento elettrico in essi contenuto, dovrà essere certificato dal costruttore del quadro - ad opera ultimata - secondo la relativa norma di prodotto, così come afferma il committente.

2.7. Ferma questa premessa, non vi è motivo per scostarsi dalla conclusione del committente che ha ritenuto il controverso armadio a celle equivalente a quello di riferimento. In particolare, non v'è ragione di dubitare che il prodotto offerto dalla deliberataria possa conseguire - dopo tutte le verifiche necessarie (di progetto e individuali) - la certificazione esatta dal capitolato, così come sostiene il consulente del committente (cfr. doc. 4: scritto 6 agosto 2014 della __________). Certificazione che - come richiede chiaramente il modulo d'offerta e si può peraltro dedurre anche dalla pos. R920 delle disposizione particolari (CPN 102) del capitolato (secondo cui fanno stato le norme e le raccomandazioni in vigore alla data di stipulazione del contratto) - dovrà essere conforme alle norme EN 61439 e non alla serie precedente (cfr. in particolare le norme EN 60439-1/2, che, dopo un periodo di sovrapposizione con le norme EN 61439-1/2, non sono più in vigore dallo scorso 1. novembre 2014; cfr. doc. I: Electrosuisse, Un nuovo approccio per i quadri elettrici: le norme SN EN 61439, pag. 4). Non occorre dunque soffermarsi su queste norme.

2.8. Da respingere è la censura dell'insorgente riferita alla distinzione tra costruttore originale e costruttore del quadro, che concerne i sistemi di quadro. Le controverse prescrizioni non imponevano ai concorrenti di offrire un armadio a celle che fosse necessariamente componente di un tale sistema, ovvero di una gamma completa di componenti meccanici ed elettrici (involucri, sbarre, unità funzionali, ecc.). Contrariamente a quanto afferma la ricorrente infatti, per essere conforme alla norma EN 61439, un quadro può - ma non deve necessariamente - essere proget-tato, costruito e verificato da due soggetti distinti (cfr. anche Guida c, schema a pag. 7).

2.9. Per il resto, neppure l'insorgente contesta le caratteristiche (dimensioni, gradi di protezione ecc.) dell'involucro vuoto. Non contesta che le sue specifiche tecniche rispondano a quelle dell'armadio a celle __________. È ben vero che, confrontando le schede tecniche dei due prodotti, l'uno (__________) risulta certificato (singolarmente) secondo la norma EN 50298 mentre l'altro (__________) secondo la stessa norma, ma più recente (EN 62208). Tale certificazione - riferita agli involucri vuoti destinati a essere utilizzati come parti di assiemi di apparecchiature di manovra e di protezione per bassa tensione (quadri BT) - non era tuttavia richiesta dal capitolato. Neppure la ricorrente lo pretende. Stando al testo della norma EN 61439-1 - che ha integrato le prescrizioni derivanti da questa norma (cfr. prefazione) - non risulta d'altra parte che essa sia indispensabile ai fini della certificazione del quadro elettrico secondo la serie EN 61439. Semmai, può agevolarne il processo di verifica (cfr. cifra 10.3. e Guida, pag. 12).


                             3.  3.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

3.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

3.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Alla stazione appaltante, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).


 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

 

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta integralmente a suo carico. La ricorrente verserà fr. 2'000.- di ripetibili alla stazione appaltante.

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La segretaria