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Incarti n. 52.2014.283
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Federico Pestoni, vicecancelliere |
statuendo sui ricorsi 11 agosto 2014 di
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a)
b) |
RI 1
RI 1,
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contro |
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la decisione 28 luglio 2014 del CO 2, che in esito al concorso concernente la fornitura franco cantiere dei blocchi da cava per scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature del fiume Ticino ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 di __________; |
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudini note alle parti che non occorre rievocare, il 6 maggio 2014 il __________ ha indetto un pubblico concorso, a suo dire soggetto alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura franco cantiere di 40'000 t di blocchi da cava per scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature del fiume Ticino (FU n. __________).
Quale unico criterio di idoneità il bando di concorso (cifra 3) stabiliva che l'offerente avrebbe dovuto garantire una fornitura di blocchi fino a 300 t/giorno secondo il fabbisogno del cantiere. Nel capitolato invece, oltre a questa esigenza, il committente ha specificato che i concorrenti dovevano rispettare i criteri previsti dall'art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) e le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta. Sono ammesse al concorso - si legge alla pos. 223.100 delle disposizioni particolari CPN 102 - le ditte che rispettano il contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2012-2015.
Il bando preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:
1. economicità prezzo 60%
2. ecologia 35%
3. apprendisti 5%
specificando nel contempo che il consorziamento era ammesso, ma non il subappalto.
Nel bando era peraltro segnalato chiaramente che contro lo stesso e i documenti di concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti di appalto. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. In tempo utile sono pervenute al committente sette offerte, per importi compresi tra fr. 604'800 e fr. 1'296'000.-.
Preso atto delle valutazioni esperite dai propri consulenti tecnici, il 28 luglio 2014 il CO 2 ha risolto di escludere tre offerte e di deliberare la commessa alla ditta CO 1 di Castione (in seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 600 punti.
C. a. Contro la predetta decisione di delibera il RI 1 formato dalle ditte __________, __________, __________ e __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga modificata nel senso di escludere l'aggiudicataria e di attribuirgli direttamente la commessa previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
In sostanza, il consorzio ricorrente giunto secondo in classifica ha addotto che l'offerta vincente doveva essere estromessa dalla gara siccome inoltrata da una ditta estranea al commercio, l'estrazione e la fornitura di pietra naturale e che quindi subappalterebbe a terzi, in modo inammissibile, parte della commessa. Anche il CO 4 doveva essere d'altronde escluso, poiché alla sua offerta non erano allegate le copie delle licenze di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione della commessa, richieste alla pos. 224.310 delle disposizioni particolari CPN 102; tale vizio non era sanabile, come indicato chiaramente nel capitolato (pos. 252.120 CPN 102).
b. La medesima risoluzione è stata impugnata anche dal terzo classificato, il CO 4 composto dalle società __________, __________ e __________, il quale - evocate le vicende occorse prima dell'apertura del concorso a procedura libera - ha avversato l'aggiudicazione con motivazioni essenzialmente identiche a quelle del RI 1, sottolineando tuttavia che la CO 1 comprerebbe il granito da ditte che non rispettano tutti i requisiti esatti dall'art. 39 RLCPubb/
CIAP e che quindi non avrebbero potuto in ogni modo partecipare alla competizione. Utilizzandole come fornitori la deliberataria eluderebbe le disposizioni della LCPubb, violando nel contempo le norme federali vigenti in materia di concorrenza sleale.
Quanto all'offerta del RI 1, secondo il ricorrente essa doveva essere scartata vuoi perché affetta da correzioni, vuoi perché priva di indicazioni circa la copertura RC, vuoi perché mancante di alcuni "allegati dell'imprenditore" (certificato UEF concernente la __________, attestazione di rispetto del CCL di categoria da parte della ditta __________).
L'insorgente ha pertanto invocato l'annullamento della delibera ed il rinvio degli atti al committente affinché gli aggiudichi la commessa.
D. a. In sede di risposta la stazione appaltante si è rimessa al giudizio del Tribunale, chiedendogli tuttavia, in caso di annullamento della delibera, di aggiudicare direttamente la commessa in modo che i lavori possano iniziare al più presto.
b. La CO 1 si è opposta invece all'accoglimento di entrambe le impugnative, annotando che la fornitura gli è stata assegnata nel pieno rispetto delle prescrizioni concorsuali. Le tesi sollevate dai ricorrenti sarebbero quindi infondate, tanto più che la commessa verte in pratica sulla vendita di materiale di scarto che non necessita di particolari lavorazioni.
c. I ricorrenti si sono avversati vicendevolmente, contestando in particolare i motivi di esclusione ravvisati nella propria offerta dal consorzio antagonista.
d. Dal canto suo, l'ULSA ha spiegato nel dettaglio quanto avvenuto prima dell'instaurazione della procedura libera sfociata nell'odierno contenzioso, rilevando che pur trattandosi di opere sussidiate non è stato coinvolto nella procedura come impone l'art. 60 RLCPubb/CIAP e che si riserva quindi di adottare provvedimenti in base all'art. 45a LCPubb.
E. Con la replica e la duplica il CO 4, rispettivamente la CO 1, si sono riconfermati nelle loro rispettive posizioni, ribadendo i propri antitetici punti di vista con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1. La commessa pubblica oggetto del contendere concerne apparentemente una fornitura di valore superiore ai 600'000.- fr. assegnata da un comune. Il concorso sembrerebbe dunque rientrare per statuto della stazione appaltante, nonché natura e soprattutto valore della commessa tra quelli assoggettati al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e non, come ritenuto dal committente, alla LCPubb.
Stante quanto precede, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).
In quanto partecipanti al concorso, sia il RI 1 che il CO 4 sono senz'altro legittimati a contestare la decisione del committente di affidare la commessa ad un altro concorrente (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1; art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP). Quale società semplice il consorzio non ha capacità di parte (DTF 100 Ia 394; RDAT I-1991 n. 19), ma nel solco della giurisprudenza federale (RDAT II-2002 n. 47) questo Tribunale ammette per prassi che comparenti siano i suoi membri (STA 52.2003.129 del 20 luglio 2003 e rinvii).
Entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP), sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm) sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sulle impugnative con cognizione di causa.
A scanso di equivoci mette conto di rilevare che dal profilo dei predetti presupposti processuali i gravami risulterebbero ricevibili anche nel caso in cui, contrariamente alle apparenze, il concorso fosse retto dalla LCPubb. In tale evenienza, la competenza del Tribunale, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sarebbero infatti date dagli art. 36 cpv. 1 LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm.
2. 2.1. Notoriamente, soltanto le offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP).
Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STA 52.2009.284 del 16 settembre 2009).
Questi principi valgono tanto nei concorsi retti dal CIAP, quanto in quelli fondati sulla LCPubb.
2.2. Secondo l'art. 4 RLCPubb/CIAP, si definisce commessa edile un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o genio civile (cpv. 1). La commessa di fornitura è invece descritta come un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (cpv. 2). Sono infine considerate commesse di servizio i contratti onerosi tra committente e offerente riguardanti la fornitura di una prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture (cpv. 3).
Il RLCPubb/CIAP si applica a tutte le commesse pubbliche, siano esse edili, di fornitura o di servizio e laddove si avvale del termine “appalto”, utilizzato soprattutto negli accordi internazionali in vigore (Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422) e nella pregressa legge cantonale del 12 settembre 1978, non si riferisce con ogni evidenza al contratto di diritto privato regolato agli art. 363-379 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), ma all'insieme dei contratti conclusi da un ente pubblico con dei concorrenti privati per l'acquisto di forniture, servizi e costruzioni (DTF 125 I 209 consid. 6b). Di riflesso, nella misura in cui è consentito dalla committenza, il subappalto (inteso come mero incarico a terzi di eseguire una parte della commessa) e le norme che lo disciplinano (art. 36 RLCPubb/CIAP) sono applicabili a tutti gli “appalti”, compresi quelli di fornitura (STA 52.2010.255 del 13 settembre 2010, nota alle parti) e di servizio.
2.3. Il divieto di subappalto, sancito dall'art. 24 LCPubb, ma non dal CIAP, è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza (STA 52.2008.76 del 12 marzo 2008). Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza valgono le condizioni elencate partitamente alle cifre a - d dell'art. 36 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.
Dal canto suo, in passato questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che se gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010, 52.2006.86 del 13 aprile 2006).
2.4. Gli atti concorsuali prevedevano diversi criteri di idoneità, tra cui uno riferito alla necessità di soddisfare le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, rispettivamente del contratto nazionale mantello per l'edilizia principale. Alla gara potevano quindi partecipare imprese di ogni genere, purché rispettose del CCL di categoria o del CNM.
La commessa messa a concorso consiste nella fornitura franco cantiere di ca. 40'000 t di blocchi da cava per scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature del fiume Ticino nel comune di __________. A norma di capitolato (vedi pos. R519.100-111), i blocchi devono essere non arrotondati, a spigoli vivi, di materiale gneissico granitico sano e resistente al gelo, con minimo due superfici parallele, un volume minimo di 1, massimo 2 m3 e un rapporto dimensioni (larghezza-lunghezza-profon-dità) di 0.8-1.0-1.5. La commessa in esame presenta connotazioni ambivalenti. Nella misura in cui comporta l'estrazione e la lavorazione, ancorché sommaria, di blocchi di granito aventi determinate caratteristiche è riconducibile ad una commessa edile (art. 4 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nella misura in cui implica il trasporto di questo materiale dalle cave al cantiere è invece assimilabile ad una commessa di fornitura (art. 4 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Non potendo essere esclusivamente annoverata né fra le commesse edili, né fra le commesse di fornitura, la commessa va dunque considerata una commessa di servizio (art. 4 cpv. 3 RLCPubb/CIAP) soggetta per esplicita volontà del committente al divieto di subappalto.
La CO 1, deliberataria della commessa, è una ditta specializzata nella produzione e vendita di ghiaia e sabbia, nonché di qualsiasi altro materiale di riempimento, l'esecuzione di scavi e trasporti di ogni genere, la costruzione di strade sia in cemento armato, sia in asfalti, nonché in genere tutti i lavori del genio civile, in particolare quelli attinenti all'impresa generale di costruzione (vedi scopo sociale iscritto a RC). Essa non si occupa tuttavia di estrazione e lavorazione di pietre naturali. Nella misura in cui - per sua stessa ammissione - prevede di subappaltare a terzi questa parte della commessa di natura edilizia, la sua offerta disattende con ogni evidenza il divieto chiaramente sancito negli atti di gara.
I ricorsi - nella misura in cui mirano all'annullamento della delibera municipale - vanno accolti già per questo motivo, senza che occorra accertare se effettivamente la CO 1 si rifornirebbe presso ditte che non rispettano i requisiti esatti dall'art. 39 RLCPubb/
CIAP, violando di riflesso il vigente ordinamento sulle commesse pubbliche e le norme legali volte a prevenire la concorrenza sleale.
3. Entrambi i ricorrenti mirano ad ottenere inoltre l'esclusione del consorzio avversario onde accaparrarsi la commessa, vuoi direttamente, vuoi mediante rinvio degli atti al committente.
3.1. Secondo il RI 1, il rivale CO 4 doveva essere estromesso poiché alla sua offerta non erano allegate le copie delle licenze di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione della commessa, richieste alla pos. 224.310 delle disposizioni particolari CPN 102.
3.1.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.
3.1.2. Giusta l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Se richiesti, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta (art. 40 cpv. 3 RLCPubb/
CIAP).
Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). Un
altro esito, che permettesse di aggiudicare
la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse
ai concorrenti di modificare o completare
le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contrario al principio della parità di trattamento tra
concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 1 lett. b CIAP, rispettivamente dall'art.
1 lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo
tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione,
senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni,
chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne
Maillard/Nicolas Michel, Droit
des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al
momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette,
nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite
dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in
particolare, per permettere al committente di effettivamente
raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella
oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce
dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica.
3.1.3. Per la valutazione del criterio di aggiudicazione ecologia i concorrenti erano tenuti a compilare uno specchietto predisposto a pag.16 del capitolato, allegando all'offerta una copia del libretto (rectius: della licenza) di circolazione di ogni veicolo indicato in tale tabella. Alla pos. 252.120 CPN 102 era chiaramente ribadito che i concorrenti avrebbero dovuto tra l'altro produrre una relazione tecnica con le informazioni necessarie alla valutazione dei criteri di aggiudicazione, pena l'estromissione dalla procedura dell'offerta incompleta.
Per ragioni di cui non può che rammaricarsi il CO 4 ha omesso di annettere alla propria offerta le licenze di circolazione dei veicoli previsti per l'esecuzione della commessa. Tali documenti, ancorché attestanti circostanze già esistenti al momento della scadenza del concorso, non rientravano nel novero di quelli che al pari di quelli previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP potevano essere inoltrati posteriormente a richiesta del committente (cfr. pos. 252.110 CPN 102). Non essendo stata compilata nel rispetto delle condizioni di gara (pos. 224.310 CPN 102) l'offerta doveva essere scartata e non poteva neppure figurare in graduatoria. Questa conclusione non configura un eccesso di formalismo, poiché la sanzione dell'esclusione in caso di consegna di un'offerta priva dei documenti richiesti alla pos. 252.120 CPN 102 era chiaramente prevista dalle prescrizioni di gara, ovvero dalla lex specialis del concorso che nessun concorrente ha impugnato rendendola vincolante tanto per i partecipanti alla procedura (vedi pure art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) quanto per l'ente banditore, il quale - come già detto - doveva rispettarla per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP).
3.2. Il CO 4 ritiene dal canto suo che l'offerta del RI 1 doveva essere scartata sia perché affetta da correzioni, sia perché priva di indicazioni circa la copertura RC e mancante di alcuni "allegati dell'imprenditore" (certificato UEF concernente la Giannini Graniti SA, attestazione di rispetto del CCL di categoria da parte della ditta Tartini).
3.2.1. La prima censura si avvera chiaramente infondata, dato che l'offerta del RI 1 non presenta oggettivamente alcuna correzione o raschiamento suscettibili di giustificarne l'esclusione.
3.2.2. Quanto alla polizza RC, a pag. 9 del modulo d'offerta il consorzio capeggiato dalla __________ si è limitato ad iscrivere che "in caso di delibera sarà stipulata un'assicurazione RC di 5 mio a nome del consorzio". Per quanto incompleta per rapporto alle domande poste dal committente, siffatta indicazione non giustifica l'estromissione dell'offerente, poiché le prescrizioni concorsuali non solo non comminavano una simile sanzione in caso di risposta lacunosa ai quesiti posti a pag. 9 del capitolato, ma addirittura permettevano la stipula e l'esibizione della polizza RC con relativo giustificativo dell'avvenuto pagamento del premio posteriormente all'aggiudicazione (vedi pos. 252.220 CPN 102).
3.2.3. All'offerta del RI 1 era annesso un certificato di solvibilità (estratto UEF) rilasciato il 10 aprile 2014 a beneficio della Giannini Graniti SA. Tale documento adempie senz'altro i requisiti esatti dalla legge (art. 38 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) e dalle prescrizioni concorsuali (pos. 252.110 lett. a CPN 102). Invano il CO 4 ne denuncia la mancanza.
3.2.4. Il 26 giugno 2014 i consulenti del committente hanno chiesto al RI 1 di versare alcuni documenti mancanti, tra cui una dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi da parte della ditta Tartini Severino di Iragna.
Quest'ultima non ha dato seguito alla sollecitazione, adducendo
che da anni sta lottando per poter aderire al contratto collettivo di lavoro
degli autotrasportatori senza tuttavia riuscirvi per l'opposizione della
commissione paritetica cantonale dell'edilizia, secondo la quale la ditta
dovrebbe sottoscrivere il contratto vigente in quest'ultimo ramo lavorativo. Il
27 giugno 2014 la ditta Tartini ha nondimeno inviato alla competente
commissione paritetica una domanda di adesione al CCL degli autotrasportatori, versando
agli atti una copia di siffatta istanza. Sta di fatto che neppure posteriormente
all'inoltro dell'offerta e dietro esplicita ingiunzione il
RI 1 è stato in grado di produrre una dichiarazione comprovante il rispetto del
CCL di categoria o del CNM da parte del proprio membro Tartini. Posto che le
autocertificazioni non erano ammesse, questa ditta non ha quindi adempiuto lo
specifico criterio di idoneità fissato dal committente alla pos. 223.100 delle disposizioni
particolari CPN 102 integrate nel capitolato e applicabile a tutti i componenti
di un gruppo partecipante alla gara nella forma della società semplice.
L'offerta del RI 1 andava pertanto esclusa in applicazione degli art. 13 lett. d CIAP e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/
CIAP, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità non è rimessa alla libera discrezione della stazione appaltante, ma è sancita dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate.
4.Sulla scorta di quanto precede i ricorsi vanno parzialmente accolti, annullando l'aggiudicazione avversata.
5.L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle istanze volte a concedere effetto sospensivo ad entrambe le impugnative.
6.La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dai gravami ed ai valori in discussione, è posta a carico dei consorzi ricorrenti, della resistente CO 1 e del committente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimo non può essere mandato esente da qualsiasi aggravio pur essendosi rimesso al giudizio del Tribunale, poiché con la sua decisione ha provocato il contenzioso in cui è intervenuto a tutela di interessi economici propri (DTF 128 II 90 consid. 2b).
Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza la decisione 28 luglio 2014 con la quale il CO 2 ha aggiudicato alla ditta CO 1 di __________ la fornitura franco cantiere dei blocchi da cava per scogliere necessari nell'ambito dell'esecuzione delle nuove arginature del fiume Ticino è annullata.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 5'000.- è suddivisa come segue:
- fr. 1'000.- a carico del RI 1;
- fr. 1'000.- a carico del CO 4;
- fr. 1'500.- a carico della deliberataria CO 1;
- fr. 1'500.- a carico del committente.
Al
RI 1 e al CO 4 va restituita la somma di fr. 500.- da ognuno versata in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario