Incarto n.
52.2014.331

 

Lugano

19 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 settembre 2014 di

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 agosto 2014 (n. 3798) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa per denegata giustizia inoltrata dall'insorgente avverso l'operato dell'Ufficio della caccia e della pesca in merito a provvedimenti di guardiacampicoltura;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     RI 1 conduce a tempo parziale un'azienda agricola a __________, attiva nella produzione di uva destinata alla vinificazione. Il 6 maggio 2013, dopo avere costatato che alcuni caprioli stavano danneggiando il suo vigneto, brucandone i germogli, egli ha sollecitato l'intervento dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) ai fini di abbattere, rispettivamente allontanare, i capi viziosi. Il giorno seguente l'UCP ha trasmesso la richiesta all'ufficio circondariale di Lamone, sede dei guardacaccia e pesca operanti nel Sottoceneri. Con decisione del 14 maggio successivo l'UCP ha quindi autorizzato la guardiacampicoltura per il vigneto in parola, ad opera di un cacciatore nel periodo dal 14 maggio al 23 maggio 2013. Il provvedimento non ha però condotto al prelievo dei capi viziosi, così che in seguito, in data non precisata, l'UCP ha nuovamente autorizzato la guardiacampicoltura per un terreno adiacente, sempre ad opera di un cacciatore, tra il 19 e il 30 giugno 2013. Questa seconda azione ha condotto all'abbattimento di due capi (un capriolo e un cervo maschi).

 

 

B.     a. Il 10 agosto 2013 RI 1 ha adito con un ricorso il Consiglio di Stato lamentando un diniego di giustizia e chiedendo di fare obbligo all'UCP di "applicare ora e in futuro in modo efficace e senza ritardi le disposizioni di cui agli art. 34 cpv. 2 LCC e 60 cpv. 2 RLCC". Il ricorrente - in sostanza - ha imputato all'UCP di aver reagito con ritardo alla sua richiesta e con provvedimenti inefficaci.

b. Con giudizio del 17 settembre 2013 il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, per difetto di un interesse pratico e attuale, siccome ha ritenuto che la violazione lamentata dal ricorrente fosse stata superata dall'emanazione dell'autorizzazione 14 maggio 2013.

c. Con decisione 17 dicembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso presentato da RI 1 contro la prefata decisione governativa, poiché il giusdicente, non concedendogli la facoltà di replicare, aveva leso il diritto del ricorrente di essere sentito. Gli atti sono quindi stati retrocessi al Governo per nuova decisione.

 

 

C.    Chiamato a presentare la replica, RI 1 si è riconfermato nelle proprie tesi, chiedendo, oltre a quanto già domandato nel gravame, che fosse accertata la violazione degli art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 da parte dell'UCP (LCC; RS 8.5.1.1).

Mediante risoluzione 20 agosto 2014 (n. 3798) il Consiglio di Stato ha quindi nuovamente dichiarato irricevibile il ricorso, per i medesimi motivi già addotti nel suo precedente giudizio del 17 settembre 2013.

 

 

D.    Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Oltre a formulare le domande già avanzate davanti al Governo, egli invita questo Tribunale a "suggerire provvedimenti di natura organizzativa o strutturale, destinati ad assicurare in futuro il tempestivo svolgimento delle procedure".

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 48 cpv. 2 LCC. La legittimazione attiva dell'insorgente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Il merito della controversia dev'essere esaminato alla luce della cessata legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti rilevanti per il giudizio.


2.Innanzitutto occorre rilevare che la presente lite verte unicamente sulla questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per denegata giustizia presentato il 10 agosto 2013 da RI 1. Nella misura in cui quest'ultimo chiede dunque con il suo gravame che questa Corte suggerisca all'autorità di prime cure l'adozione di provvedimenti di natura organizzativa o strutturale, destinati ad assicurare in futuro il tempestivo svolgimento delle procedure per l'adozione di provvedimenti di guardiacampicoltura, la sua domanda esula chiaramente dall'oggetto del contendere e, come tale, appare improponibile. In ogni caso non rientra tra i compiti che la legge affida al Tribunale cantonale amministrativo quello di fornire all'amministrazione pubblica consigli sul modo con cui migliorare la propria organizzazione ed efficienza.

 

 

3.RI 1 ha adito il Consiglio di Stato con un ricorso per denegata giustizia secondo l'art. 45 LPamm allora in vigore. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente non fosse legittimato a insorgere, perché non era portatore di un interesse pratico e attuale, siccome la violazione da lui lamentata era stata superata dall'emanazione della decisione di merito, che ha individuato nell'autorizzazione di guardiacampicoltura rilasciata dall'UCP il 14 maggio 2013.

 

 

4.Ai fini del presente giudizio occorre innanzitutto esaminare la natura dell'autorizzazione per l'eliminazione dei capi viziosi rilasciata dall'UCP.

4.1. Secondo l'art. 34 cpv. 2 LCC il Consiglio di Stato si adopera affinché animali selvatici delle specie protette o cacciabili non causino danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. A tale scopo, soggiunge la norma, ordina adeguate misure, quali l'abbattimento dei capi viziosi, incaricandone dell'esecuzione gli agenti della polizia della caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente. Attraverso l'art. 60 cpv. 2 del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RALCC), il Governo ha delegato all'UCP la facoltà di accordare l'autorizzazione per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi, appartenente a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti. L'art. 61 RALCC stabilisce che la richiesta per la cattura o l'eliminazione dei capi viziosi va fatta all'UCP (cpv. 1), il quale può accordare il permesso a chi (cpv. 2) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un'autorizzazione di caccia durante l'ultima stagione venatoria (lett. a) e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni (lett. b).


4.2. Sono decisioni i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata).

4.3. Ferme queste premesse, l'autorizzazione alla guardiacampicoltura che viene rilasciata dall'UCP ha natura di decisione. Attraverso questo atto viene infatti autorizzato il cacciatore, sulla base di un rapporto di diritto pubblico, a partecipare all'azione di contenimento dei capi viziosi. Essa ha poi una sicura valenza anche per il coltivatore del fondo interessato dal provvedimento, al quale viene in sostanza riconosciuto il diritto a veder difese le proprie colture.

 

 

5.Chiarito questo primo aspetto, va ora verificato se il ricorrente, in quanto proprietario del fondo toccato dal provvedimento e coltivatore dello stesso, avesse la possibilità d'impugnare l'autorizzazione alla guardiacampicoltura.

5.1. Secondo l'art. 43 LPamm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. Il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone anzitutto che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività. Il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Chi ricorre deve, insomma, cumulativamente dimostrare: (a) di versare in una situazione per cui risulta toccato dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e (b) che dalla decisione gli derivano inconvenienti che ledono suoi interessi personali, meritevoli di tutela. Non occorre che invochi la lesione di una norma che salvaguarda diritti individuali o soggettivi. Un interesse di mero fatto è sufficiente, anche se solo economico o ideale. L'esistenza o meno di un interesse particolare dipende in definitiva dalle circostanze concrete (STF 1A.293/2000 del 10 aprile 2001, pubbl. in: ZBl 2002 pag. 485 seg.; DTF 121 II 176 consid. 2a, 116 Ib 32 consid. 2; RDAT 1978, pag. 203 seg.; STA 52.2009.232 del 25 novembre 2009 consid. 2, 52.2009.76 del 12 agosto 2009 consid. 2; Borghi/
Corti, op. cit., ad art. 43, n. 2; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 935 segg.).

5.2. In concreto, non vi è dubbio che RI 1 sarebbe stato legittimato a impugnare l'autorizzazione alla guardiacampicoltura. Egli coltiva infatti il fondo interessato dal provvedimento adottato dall'UCP, col quale si trova dunque in un rapporto più stretto rispetto agli altri membri della collettività. Egli era poi portatore di un interesse pratico all'allontanamento dei capi viziosi che a quel tempo danneggiavano le sue viti.

 

 

6.6.1. Dal momento che, stante tutto quanto precede, quelle emesse dall'UCP erano a tutti gli effetti delle decisioni formali e che le stesse erano impugnabili da parte del ricorrente, si deve concludere il ricorso inoltrato da quest'ultimo dinnanzi al Consiglio di Stato il 10 agosto 2013, in quanto volto a far accertare un preteso diniego di giustizia era sin dall'inizio privo di un interesse attuale (cfr. Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2009, n. 8 ad art. 46a). A ragione, pertanto, il Consiglio di Stato l'ha ritenuto irricevibile.
6.2. Ci si potrebbe comunque domandare se - in realtà - il ricorso presentato davanti al Governo non doveva piuttosto essere trattato alla stregua di un impugnativa intesa a contestare il merito delle decisioni dell'UCP e meglio quella del 14 maggio 2013, atteso come la seconda - secondo quanto spiegato dal ricorrente stesso nell'impugnativa - non riguardasse direttamente il vigneto in discussione. La questione può in concreto restare indecisa, poiché anche sotto questo profilo il gravame sarebbe comunque risultato inammissibile, per le ragioni che seguono.

6.3.
6.3.1. Per costante giurisprudenza, l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare a una parte alcun pregiudizio (DTF 127 II 198 consid. 2c, con rinvii; per una spiegazione più diffusa, cfr. STA 90.2006.59 del 24 settembre 2007 consid. 1.3). Come è noto, tuttavia, il principio della buona fede e quello della sicurezza giuridica temperano la regola suddetta allo scopo di evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di differire illimitatamente il termine per impugnarla. Quando, pertanto, una parte è venuta a conoscenza di una decisione che non le è stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con ciò la tempestività di un suo eventuale ricorso contro una notifica tardiva della decisione (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 877 seg. n. 5; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 32). In quest'ordine d'idee l'art. 46 cpv. 1 LPamm stabilisce che il termine di 15 giorni per presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla "conoscenza" della decisione impugnata. Con "conoscenza" si deve tuttavia intendere, nel caso in cui una parte abbia il diritto di ricevere personalmente la decisione, l'intimazione posteriore della stessa dietro richiesta (naturalmente ossequiosa del principio della buona fede) della parte che è venuta a sapere della sua esistenza. Non basta, infatti, la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione per poter decidere se impugnarla o meno: a questo scopo è invece essenziale disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (per tutto quanto precede: STA 52.1995.370 del 25 luglio 1995 consid. 3; inoltre: Poudret, ibidem).

6.3.2. Dalla cronologia dei fatti stilata dal ricorrente e dagli atti emerge innanzitutto che RI 1 era stato informato, via posta elettronica, dell'adozione della decisione 14 maggio 2013 da parte dell'UCP il giorno seguente la sua emanazione, ossia il 15 maggio 2013. Da questa comunicazione, tuttavia, non erano desumibili con esattezza le modalità dell'esecuzione della guardiacampicoltura. In particolare, essa non menzionava il divieto - questione posta al centro delle rimostranze dell'insorgente - di abbattere esemplari di capriolo femmina, siccome portatrici di prole nel mese di maggio. Di quest'ultimo aspetto, tuttavia, il ricorrente stesso dichiara di essere stato reso edotto il 17 maggio 2013 dal cacciatore designato dall'UCP in occasione di un sopralluogo. Cacciatore che, sollecitato dal ricorrente "qualche giorno più tardi", ha comunicato di non aver ricevuto istruzioni in proposito da parte delle autorità. RI 1 ha quindi atteso sino al 10 agosto per insorgere davanti al Consiglio di Stato. Tuttavia, a seguito dell'incontro con il cacciatore e preso atto che questi non aveva ricevuto migliori istruzioni, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi subito presso l'UCP per sincerarsi se effettivamente l'autorizzazione alla guardiacampicoltura vietava l'abbattimento delle femmine di capriolo e, in caso affermativo, impugnare la decisione davanti al Governo nel termine di 15 giorni allora applicabile. Nell'ambito di una simile impugnativa RI 1 avrebbe inoltre potuto censurare l'asserita tardività dell'UCP nel reagire alla sua richiesta, rispettivamente, le modalità d'intervento da esso stabilite a tutela del suo fondo. Egli ha invece atteso oltre un mese e mezzo per adire l'autorità di ricorso, disattendendo gli imperativi discendenti dal principio della buona fede e pregiudicando così la tempestività del suo gravame. Pertanto, anche se considerato alla stregua di un'impugnativa rivolta contro il merito della decisione 14 maggio 2013 dell'UCP, il ricorso andava comunque sia dichiarato irricevibile, siccome tardivo.

 

 

7.7.1. Per i motivi che precedono, il ricorso, infondato, dev'essere respinto.

7.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano le ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 1'500.-, è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario