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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretaria: |
Paola Carcano Borga, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 25 settembre 2014 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione 22 agosto 2014 dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, che ha negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 (1949) si è laureato
in diritto, dopo di che ha conseguito in Ticino i brevetti di avvocato e di
notaio. Dal 1977 è titolare di uno studio legale e notarile con sede a __________.
Il 7 marzo 2014 l'avv. RI 1 ha inoltrato all'autorità di sorveglianza sulle professioni di fiduciario (in
seguito: autorità di vigilanza) una domanda di rilascio dell'autorizzazione
ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare al fine di sostituire,
in seno alla __________ SA - società con sede ad __________ attiva nel settore
dell'intermediazione immobiliare - il fiduciario autorizzato A__________. In
base al contratto di mandato concluso con quest'ultima società, l'avv. RI 1
dovrebbe fungere da direttore del settore mediazione immobiliare dell'azienda,
occupandosi della sottoscrizione dei contratti di mediazione, nonché della
scelta e della cura dei procacciatori d'affari e dei collaboratori. Egli dovrebbe
inoltre occuparsi di supervisionare l'intera attività della società in
questione, dal profilo del rispetto delle disposizioni vigenti in ambito
fiduciario.
B. Istruita la pratica,
con decisione 22 agosto 2014, l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda. Essa
ha innanzitutto rilevato che in quanto persona iscritta all'albo degli avvocati
del Cantone Ticino, l'istante può già in virtù della legge federale sulla
libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61)
svolgere nel quadro della sua professione ogni attività di natura fiduciaria
senza necessitare di un'autorizzazione specifica, soggiacendo però alle regole
previste dalla legislazione federale e cantonale sull'avvocatura. L'autorità di
prime cure ha poi rilevato che, in quanto notaio, l'ordinamento cantonale in
materia gli vieta di operare quale mediatore immobiliare. Inoltre ha
sottolineato come l'attività che l'avv. RI 1 intende svolgere per la __________
SA avrebbe semplice carattere accessorio, ciò che non è conforme a quanto previsto
dalla legislazione sui fiduciari per l'ottenimento dell'autorizzazione
richiesta. Da ultimo essa ha eccepito che, pur essendo l'istante in possesso di
un valido titolo di studio, non vi sono agli atti elementi che dimostrano che
egli abbia assolto il periodo di pratica biennale previsto dalla legge, secondo
le modalità stabilite in proposito dalla giurisprudenza.
C. Contro la predetta risoluzione l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando, a titolo subordinato, il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria. Riassunte le norme che disciplinano l'oggetto del contendere, ritiene assurdo che ad un avvocato con un'esperienza come la sua non possa essere riconosciuta una deroga all'esigenza di avere svolto un periodo di pratica biennale in posizione subordinata e sotto il controllo e la vigilanza di un fiduciario autorizzato. Critica inoltre il motivo di incompatibilità previsto dall'art. 11 della legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (LN; RL 3.2.2.1) tra l'attività di notaio e quella di mediatore d'immobili, il quale sarebbe arbitrario e lesivo della parità di trattamento. Infine invoca la libertà economica e lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto esprimere a voce e personalmente le proprie tesi davanti all'autorità di prime cure. Chiede che questa facoltà gli sia data davanti a questo Tribunale.
D. All'accoglimento del gravame
si è opposta l'autorità di vigilanza, con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
In sede di replica il ricorrente, che ha esplicitamente ammesso di non
adempiere le condizioni poste dalla legislazione cantonale per poter ottenere l'autorizzazione
richiesta, si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e domande, alla
stessa stregua di quanto è poi stato fatto dall'autorità di vigilanza nel suo
allegato di duplica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 28 cpv. 1 della legge
sull'esercizio delle professioni di
fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 11.1.4.1). La legittimazione del
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
3.3.1.1). Ne discende dunque che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),
è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario richiamare dalla SVIT la
documentazione relativa ai corsi di formazione per le professioni di fiduciario
degli ultimi tre anni, comprese le schede degli esami, in quanto tale mezzo di
prova non sarebbe comunque atto ad apportare a questo Tribunale ulteriori
elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
Per quanto riguarda poi la richiesta dell'insorgente di essere personalmente sentito,
giova ricordare che né la legislazione cantonale, né quella federale
garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125
I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed., Cadenazzo 2002, n. 494). Per questa stessa ragione va quindi sin da subito
respinta la censura sollevata in questa sede dal ricorrente, secondo cui l'autorità
di vigilanza avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, per non avergli
dato la possibilità di esporre oralmente le sue ragioni.
2.
Nel Cantone Ticino, le attività di tipo fiduciario, svolte per
conto di terzi e a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (art.
1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi
soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid, tra i quali figura il possesso di
un titolo di studio riconosciuto e lo svolgimento di un'esperienza pratica di
due anni in Svizzera nel settore specifico in cui si intende conseguire l'autorizzazione
(cpv. 1 lett. d).
Giusta l'art. 4 LFid, è considerato fiduciario immobiliare chi svolge un'attività in una o più tra le seguenti
attività: mediazione nella compravendita
e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero dell'11
dicembre 1907 (CC; RS 210) (lett. a), intermediazione nei negozi
giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società
immobiliari (lett. b), locazione di stabili e appartamenti (lett. c),
amministrazione di immobili e di società immobiliari (lett. d), la consulenza e
conduzione di promozioni immobiliari (lett. e).
L'art. 7 LFid contiene poi un elenco delle categorie professionali e dei
settori d'attività in cui esse operano che non rientrano nel campo d'applicazione
della legge.
3. Come esposto in narrativa, il ricorrente è da molti anni titolare di uno
studio legale a __________ e, come tale, è tuttora iscritto nel registro
cantonale degli avvocati del Cantone Ticino. Ora, come è stato ben spiegato dal
Tribunale federale nella sua decisione 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 (parzialmente
pubblicata in RTiD I-2012 n. 22), al di là di quanto potrebbe lasciare
credere il testo dell'art. 2 cpv. 1 LLCA, questa stessa legge copre l'insieme
delle attività professionali di assistenza e di consulenza degli avvocati, non
solo quelle appartenenti al monopolio di rappresentanza cantonale. Rientrano pertanto
in questa sfera anche le attività di consulenza, amministrazione e gestione
suscettibili di essere esercitate da chiunque, come l'amministrazione di immobili,
la contrattazione fiduciaria, l'esecuzione testamentaria, la rappresentanza d'incasso,
la gestione patrimoniale, la prestazione di servizi economici, la
partecipazione a consigli di amministrazione, ecc. Occorre nondimeno che vi sia
una relazione diretta con la professione d'avvocato. Ne sono indizio, ad
esempio, il carattere oneroso delle prestazioni, l'uso del titolo e della carta
intestata nel manifestarsi verso terzi oppure il fatto che si ricorra all'avvocato
per esercitare o pretendere dei diritti. Di regola non sottostanno quindi alla
LLCA, oltre agli affari della vita privata, le attività extra-professionali, il
lavoro politico e associativo e nemmeno la partecipazione ad organismi
economici, qualora l'interessato non lo faccia nella qualità di avvocato né con
l'intento di promuovere interessi della sua professione Di fronte ad una portata
materiale così ampia dell'art. 2 cpv. 1 LLCA, che trova il suo limite solo nell'esigenza
di una relazione diretta con la professione, l'Alta Corte federale ha quindi
concluso che, delle molteplici attività dei fiduciari definite dagli art. 3, 4
e 5 LFid, non solo quelle dei fiduciari commercialisti sono suscettibili di rientrare
nella sfera professionale degli avvocati secondo l'art. 2 cpv. 1 LLCA (cfr. STF
cit., consid. 4.6.4 e 4.6.5 con riferimenti).
Di conseguenza, benché per effetto di quest'ultima sentenza il legislatore
cantonale abbia erroneamente abrogato la lett. d dell'art. 7 LFid, anziché
adattare il testo di questa norma a quanto disposto dal Tribunale federale
(cfr. RTiD I-2012 n. 22 consid. 4.6.5 in fine e 11), si deve
ritenere che non soggiacciono alla LFid tutte le attività svolte dagli
avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito del
monopolio, già coperte dalla LLCA. Ciò che è il caso nella presente fattispecie
per quanto attiene ai compiti che l'insorgente dovrebbe svolgere per conto
della __________ SA, stante quanto previsto nelle pattuizioni concluse tra le
parti (cfr. atti). Si tratta infatti di una serie di attività che, pur avendo
carattere sostanzialmente commerciale rientrano nella sfera professionale dell'avvocato,
definita dal diritto federale, e che per questo motivo non sono assoggettate
alla LFid. A conferma di ciò depongono vari elementi tra cui in particolare il
fatto che tra la __________ SA e l'avv. RI 1 è stato concluso un contratto di
mandato, anziché di lavoro, per la definizione delle funzioni che quest'ultimo
dovrà esercitare all'interno della ditta, l'onerosità di tale incarico che
potrà essere svolto anche direttamente dal suo studio legale, nonché il fatto
che il campo d'attività di cui il ricorrente dovrebbe occuparsi in seno alla
predetta società tocca un ambito in cui eventuali infrazioni di carattere
penale potrebbero facilmente rivelarsi incompatibili con l'esercizio della
professione di avvocato (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b e c LLCA; Walter Fellmann, in Kommentar zum
Anwaltsgesetz, 2a ed., Zurigo 2011, n. 53 ad art. 12). Pertanto nella misura in
cui si deve ritenere che la LFid non trova applicazione al caso concreto per
effetto della forza derogatoria del diritto di rango superiore, l'insorgente
non può pretendere che gli sia rilasciata per l'esercizio di dette attività una
specifica autorizzazione professionale giusta l'attuale ordinamento cantonale
sui fiduciari, nemmeno sottoponendo la medesima ad oneri e condizioni. In
simili circostanze cade nel vuoto la censura, peraltro sollevata in modo
generico, di violazione della libertà economica e del principio della
proporzionalità. La decisione impugnata non limita affatto il ricorrente nelle
attività di natura fiduciaria che egli, in quanto avvocato, può esercitare nell'ambito
di questa sua professione.
4. Nella decisione
impugnata, l'autorità di vigilanza ha rilevato che al rilascio dell'autorizzazione
in parola si oppone anche l'art. 11 LN, giusta il quale vi è incompatibilità
tra l'attività di notaio esercitata dall'avv. RI 1, e quella di mediatore
immobiliare che questi intenderebbe svolgere in seno alla __________ SA.
Il ricorrente nel suo gravame critica tale argomento, censurando la incostituzionalità
della suddetta disposizione cantonale, la quale, a suo dire, sarebbe
arbitraria, nonché lesiva della parità di trattamento.
Sennonché, la questione non va risolta in questa sede in quanto in realtà estranea
all'oggetto del contendere. Infatti, quanto disposto dall'art. 11 LN non
costituirebbe, di per sé, un motivo per negare al ricorrente il rilascio dell'autorizzazione
a svolgere l'attività di fiduciario. A questo proposito occorre rilevare che la
LFid elenca in modo esaustivo all'art. 8 i requisiti che devono essere
adempiuti per poter ottenere un simile permesso. Tra le condizioni contemplate
da questa disposizione non figura l'assenza di impedimenti derivanti dall'applicazione
di altre norme contemplate dall'ordinamento giuridico. Il problema circa l'incompatibilità
sancita dall'art. 11 LN, si porrebbe quindi soltanto quando, una volta
rilasciata la querelata autorizzazione professionale, la
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello decretasse d'ufficio
la cessazione dell'esercizio del notariato da parte del ricorrente, in
applicazione dell'art. 25 cpv. 1 cifra 7 LN. Ne discende dunque che le censure
che l'insorgente solleva all'indirizzo della LN, andrebbero semmai addotte nell'ambito
di un eventuale gravame alla Commissione di ricorso sulla magistratura contro una
simile decisione di cessazione del notariato (art. 131a LN).
5. 5.1. Stante
tutto quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto, senza che si renda
necessario esaminare se l'insorgente, il quale dispone senz'altro di un valido
titolo di studio (art. 11 cpv. 1 lett. a LFid), adempia o meno il requisito
dell'assolvimento di un periodo di pratica biennale, di cui all'art. 8 cpv. 1
lett. d LFid, stante la grande esperienza professionale che, a suo dire,
avrebbe maturato nel settore immobiliare durante la sua lunga carriera di
avvocato. Parimenti superfluo appare a questo stadio delle cose verificare se l'attività
che egli vorrebbe esercitare su incarico della __________ SA abbia carattere
accessorio o meno.
5.2. La tassa di giustizia e le spese seguono l'integrale soccombenza del
ricorrente (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, già anticipate dal ricorrente nella misura di fr. 3'000.-, restano a carico di quest'ultimo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria