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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 30 settembre 2014 di
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RI 1 e __________,
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contro |
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la decisione 27 agosto 2014 (n. 3297) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 17 dicembre 2013 con cui il municipio di Ronco sopra Ascona ha rilasciato a CO 3 la licenza edilizia per la costruzione di una nuova casa unifamiliare (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. I resistenti CO 3 e CO 2 nonché CO 4 sono comproprietari di un terreno in pendio (part. __________), parzialmente terrazzato, situato a Ronco sopra Ascona, a monte di via __________. Il fondo è assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale estensiva (RE).
B. a. Il 21 ottobre
2013, CO 3 ha chiesto al municipio il permesso di edificare sul citato terreno,
nella parte a est, una casa unifamiliare. In base ai piani l'edificio, a pianta
rettangolare (ca. m 7 x 13), sarà articolato su quattro piani, di cui uno
interrato. Verso monte, nella parte alta, saranno realizzati anche una lunga piscina e un grottino, oltre a un passaggio
pedonale. A valle - dove vi è uno slargo e il terreno è contenuto da un
muro in sasso lungo una ventina di metri - il progetto prevede di inserire parzialmente
nel pendio un'autorimessa per tre auto (senza portone), che disterà 2 m dalla
strada (fronte sud). A est di questo corpo, un muro lineare lungo ca. 10 m e
alto m 2.40, sosterrà il terreno a monte, che secondo i piani verrà sistemato
con un ripido terrapieno (largo ca. m 2.50 dai piedi dello stabile
sovrastante). Infine, nella fascia più a est, a confine con la part. __________,
una scala rimpiazzerà quella vecchia esistente per dare l'accesso pedonale all'edificio.
b. Nel termine di pubblicazione la domanda di costruzione ha suscitato l'opposizione dei vicini RI 1 e __________,
entrambi allora proprietari del fondo edificato (part. __________, PPP __________
e __________) confinante verso est, che hanno sollevato svariate censure
contro il progetto.
c. Raccolto l'avviso favorevole (n. 86527) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, il 17 dicembre 2013 il municipio ha respinto la
predetta opposizione, concedendo la postulata licenza edilizia.
C. Con giudizio 27
agosto 2014, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e __________.
Premesso come l'autorimessa dovesse essere assimilata a una costruzione
sotterranea ai sensi dell'art. 5 cpv. 7 delle norme di attuazione del piano
regolatore di Ronco sopra Ascona (in seguito: NAPR), il Governo ha anzitutto
ritenuto conforme alle NAPR (art. 7 cpv. 4 e 37 cpv. 5) la sua distanza (2 m)
da via __________. Il vicino muro di
contenimento sarebbe invece conforme all'art. 12
cpv. 4 NAPR, che ammette muri alti fino a m 2.40 su terreni aventi una
pendenza pari al 70-80%. Disattesa anche una censura riferita all'uso quale
residenza primaria, la precedente istanza ha poi tutelato anche il fabbisogno e
la geometria dei posteggi. Le scale esterne,
ha concluso, non richiamerebbero il rispetto delle distanze né dell'indice di
occupazione, in quanto opere sotterranee.
D. Contro quest'ultimo
giudizio, RI 1 e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento assieme
alla licenza edilizia.
Riproponendo le censure rimaste inascoltate, i vicini hanno contestato anzitutto
che l'autorimessa possa distare 2 m da via __________; non essendo una "costruzione
interrata" ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 NAPR, ma principale (in quanto alta
più di 3 m), dovrebbe rispettare la linea di arretramento lungo la strada.
Neppure il muro di contenimento alto m 2.40 - affatto riconducibile a quello
preesistente più basso (che verrà demolito) - osserverebbe tale linea, così
come le scale. Il citato muro disattenderebbe poi anche l'art. 12 cpv. 4 NAPR:
vista l'effettiva pendenza (< al 60%) del
terreno a monte, non potrebbe essere alto più di m 1.80; inammissibile sarebbero
le opposte conclusioni tratte dalle precedenti istanze, fondate sul
calcolo della pendenza media dell'intero fondo (72%). I vicini hanno inoltre
contestato che l'edificio rispetti l'altezza massima (m 7.50) prescritta dalle
NAPR: sull'altezza dell'edificio dovrebbe infatti essere conteggiato anche il terrapieno inclinato (scarpata) a valle, oltre al
citato muro che lo sorregge (+ m 2.40). Da ultimo, hanno eccepito un sorpasso
dell'indice di occupazione, censurando il mancato computo nella superficie
edificata di diverse opere esterne (scale nuove ed esistenti, passaggio
pedonale, ecc.).
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione sono pervenuti il municipio, come pure i resistenti CO 2
e CO 3 e CO 4 con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in appresso.
L'Ufficio delle domande di costruzione è invece rimasto silente.
F. Con la replica e
le dupliche, i vicini opponenti rispettivamente il municipio nonché i
resistenti si sono riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di
giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi che, all'occorrenza, verranno
discusse più avanti.
G. Il 23 marzo 2016, il
patrocinatore degli insorgenti ha comunicato al Tribunale che, pendente causa,
è deceduto __________, chiedendo di considerare quale sola ricorrente RI 1,
divenuta unica proprietaria del fondo part. __________.
H. a. Il 31 marzo 2016 si è tenuta un'udienza sui
luoghi di contestazione, durante la quale sono state scattate alcune fotografie
acquisite agli atti e le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive
posizioni.
b. Dopo un'ulteriore scambio di scritti delle parti finalizzato a valutare una
via conciliativa con eventuali modifiche di progetto, il 6 febbraio 2017
i resistenti, non intravedendone gli estremi, hanno chiesto al Tribunale di
emanare la decisione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione attiva della ricorrente rimasta, unica proprietaria del fondo
confinante (part. __________, PPP __________ e __________) e opponente,
personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è
destinataria (art. 65 cpv. 1 legge di procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 3.3.1.1; art. 21 cpv. 2 LE). L'impugnativa, tempestiva (art. 68
cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo di cui si è detto in
narrativa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.Distanza
autorimessa
2.1. Secondo l'art. 7 cpv. 1 NAPR, ove non sia regolamentata dalle linee d'edificazione
definite nei piani di PR, la distanza minima delle costruzioni verso strade,
percorsi e spazi pubblici è di:
- 4 m dalle strade principali o di raccolta (ciglio esterno compreso il marciapiede) e dalle piazze;
- 3 m dalle strade di servizio;
- 2 m dai percorsi pedonali.
A tale norma ineriscono le finalità generalmente attribuite alle distanze dalle
strade, in particolare quelle volte a tutelare la sicurezza della circolazione e assicurare la possibilità di attuare future
correzioni stradali, se non anche a conferire un aspetto decoroso e ordinato
all'ambiente circostante (cfr. al riguardo: cfr. RtiD II-2009 n. 21 consid.
3.1.; RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; STA 90.2006.26 del 24 settembre
2007 consid. 6.2.1; 52.1996.177 del 24 settembre 1996 consid. 2.1; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo
1996, ad art. 25 LE, n. 1029).
L'art. 7 cpv.1 NAPR si applica alle "costruzioni accessorie" (cfr.
art. 7 cpv. 3 NAPR), ma non alle "costruzioni interrate" per cui fa
stato l'art. 7 cpv. 4 NAPR, giusta il quale il municipio stabilisce caso per
caso le distanze per costruzioni che non sporgono dal terreno in funzione di
esigenze tecniche d'urbanizzazione, ritenuto quale termine di riferimento una distanza
minima di:
- 4 m dalle strade principali e di raccolta;
- 1.50 m dalle strade di servizio.
2.2. L'art. 37 cpv. 5 NAPR
dispone dal canto suo che la distanza delle autorimesse dalle strade
(sul fronte dell'entrata) deve essere di
almeno 5 m. La stessa deve essere di almeno 4 m se la strada è a debole
traffico. Se l'autorimessa è dotata di un dispositivo automatico d'apertura
telecomandabile a distanza e se l'accessibilità è esente da intralcio o
pericolo per gli altri utenti, la distanza può essere ridotta fino a 2 m.
Per posteggi aperti ma coperti,
soggiunge la norma, detta distanza deve essere di 4 m su strade a forte
traffico. Per contro essa può essere ridotta fino a 2 m su strade a debole
traffico e dove l'accessibilità è esente da intralcio o pericolo per gli
altri utenti.
La suddetta disposizione, concernente i "posteggi" (cfr. titolo a
margine) e inserita fra le disposizioni riguardanti il piano del traffico,
disciplina per quanto qui interessa le distanze delle autorimesse e dei
posteggi (aperti ma coperti) in considerazione del loro accesso e in funzione
della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale. Da questo profilo
la norma è tutto sommato analoga a quelle riscontrabili in altri ordinamenti
(cfr. ad es. STA 52.2008.411 del 3 aprile 2009 consid. 2). Di principio essa
impone di collocare l'accesso dell'autorimessa
(fronte d'entrata) ad una distanza minima di 5 m dalla strada rispettivamente
di 4 m per posteggi (aperti ma coperti), in modo da assicurare che le
manovre dei veicoli in entrata o in uscita non ostacolino la circolazione. Restano
riservati i casi in cui l'elettrificazione della chiusura, lo scarso volume di
traffico sulla strada rispettivamente l'accessibilità esente da intralcio o
pericolo ne permettano una riduzione fino a 2 m.
L'art. 37 cpv. 5 NAPR non configura una lex specialis rispetto all'art.
7 cpv. 1 NAPR, ma una prescrizione diversa che questo genere di costruzioni deve
rispettare in aggiunta alle distanze per le costruzioni dalle strade (consid.
2.1). Lo confermano anzitutto le diverse finalità perseguite dalle due norme;
lo si deduce poi anche dall'art. 7 cpv. 3 NAPR, che dichiara espressamente
applicabili le distanze dell'area pubblica (art. 7 cpv. 1 NAPR) alle
costruzioni accessorie, precisando che per posteggi coperti mediante
strutture leggere (tettoie o pergole) aperte sui lati possono semmai essere concesse eccezioni, a titolo
precario (cfr. art. 7 cpv. 3 NAPR, ultimo periodo). Fosse applicabile solo l'art.
37 cpv. 5 NAPR, non si vedrebbe la necessità di prevedere deroghe a
quest'ultima norma. Insostenibile è pertanto l'opposta conclusione del municipio (cfr. peraltro anche STA
52.2012.111 del 13 giugno 2013 consid. 4, ove è stato applicato l'art. 7
cpv.1 NAPR per una nuova autorimessa lungo via __________).
2.3. In concreto, il progetto prevede di inserire parzialmente nel pendio un'autorimessa
per tre posti auto (senza portone di chiusura), che disterà fino a 2 m da via __________
(classificata quale strada di servizio dal piano del traffico).
Contrariamente a quanto assunto dalle precedenti istanze, il manufatto non può
essere assimilato a una costruzione sotterranea
ai sensi dell'art. 5 cpv. 7 NAPR (secondo cui sono tali le opere che non
sporgono su tre lati più di 50 cm dal terreno sistemato rispettivamente
di m 1.50 per pendenze del terreno oltre il 20%). Non perché vi sia, come
afferma la ricorrente, una distinzione tra le costruzioni "sotterranee"
di questa norma e quelle "interrate" ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 NAPR
(nulla permette infatti di intravedere una differenza tra i due termini,
generalmente utilizzati come sinonimi, cfr. nello stesso senso: STA
52.2013.169/256/257 del 26 agosto 2014 consid. 5.4). Ma perché, come ben si può
dedurre dai piani, questo manufatto - nella parte più avanzata - non è affatto
interrato ma sporgente su tre lati più di m 1.50. Non solo a valle (ove il
fronte di 9 m s'innalzerà fino a m 3.30 [quota 359.02 m/slm], cfr. facciata
sud-ovest), ma anche sui fianchi. Ancorché il progetto non contenga le relative
sezioni, dal raffronto delle piante (PC e PT) con il profilo 3 del geometra
(che taglia il terreno in corrispondenza dell'autorimessa, cfr. pianta 1:500) e
il prospetto sud-ovest si può agevolmente evincere che i muri perimetrali
laterali sporgeranno dal terreno sistemato per più di m 1.50 sia verso ovest
(per un tratto lungo almeno ca. m 0.80), sia verso est (per ca. m 0.30). Parti
strutturali dell'opera, queste, che per quanto contenute possano apparire,
impediscono di ritenere il manufatto sotterraneo. Ne discende che l'opera - da
assimilare a costruzione principale - distando solo 2 m da via __________, non
rispetta la linea di arretramento (prevista dal piano del traffico ad una
distanza di 3 m dal ciglio di questa strada).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, la minor distanza (m 1.50)
indicata dall'art. 7 cpv. 4 NAPR non è applicabile perché l'opera non è
interrata. Tanto meno, come assunto dal municipio, basta che ossequi la
distanza (m 2) di cui all'art. 37 cpv. 5 NAPR: norma che, come detto, non configura
una lex specialis rispetto all'art. 7 cpv. 1 NAPR - in concreto
disattesa.
Al difetto non può infine essere posto rimedio mediante il semplice richiamo
alla facoltà di deroga concessa dall'art. 7 cpv. 1.1 NAPR, come sembra
affermare genericamente il municipio (cfr. duplica). Al contrario va ricordato
che una deroga deve sempre fondarsi su una motivazione esauriente riferita alla
situazione concreta, tenendo segnatamente conto delle finalità perseguite dalla
norma e soppesando i diversi interessi in gioco (cfr. anche art. 43 NAPR; RtiD
II-2011 n. 13 consid. 4.3).
Ne discende che, già per questo motivo, il giudizio impugnato non può pertanto
essere confermato.
3.Altezza
3.1. Nella zona residenziale estensiva (RE) l'altezza massima degli edifici non può superare m 7.50 (cfr. art. 33
NAPR).
L'altezza di un edificio, giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, è misurata dal
terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda
o del parapetto. Per principio, l'altezza si misura dunque sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno
sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di
misurazione è dato dal livello del terreno sistemato perpendicolarmente
sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1).
Il terreno naturale può essere sistemato mediante la formazione di terrapieni
(piani o inclinati), la cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio
sovrastante soltanto nella misura in cui supera il limite di 1.50 m ad una
distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18
consid. 3).
3.2. In concreto, il progetto prevede di erigere il nuovo edificio sul terreno terrazzato esistente, sistemandolo a valle
(sud) con un terrapieno inclinato. In particolare, stando ai piani (cfr.
sezioni e facciate) - che riproducono il livello rilevato dal geometra al
profilo 3 (TN Pr. 3) - il terreno ai piedi della facciata sud verrà
innalzato con un terrapieno (scarpata) di 45°, largo ca. m 2.50 e alto altrettanto,
sorretto da un muro alto m 2.40 (di cui si dirà ancora più avanti,
consid. 4).
SEZIONE AA (schema)
368.73
2P
7.50
1P
TN Pr. 3
PT
361.23
358.83
PC 2.40 m
via __________
La giurisprudenza ha già avuto modo di considerare che se un edificio insiste sul terreno naturale, un
terrapieno realizzato più a valle non
va di per sé cumulato sull'altezza dell'edificio in base all'art. 41 LE (cfr.
STA 52.2015.562 del 21 aprile 2017 consid. 3.4.3; 52.2012.353 del 27 dicembre
2012 consid. 3.2), né peraltro conteggiato in virtù dell'art. 40 cpv. 2 LE, non
applicabile a questo genere di opere (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid.
4.1). In simili casi, lo sviluppo dello stabile non trae invero un particolare
vantaggio dalla sistemazione più a valle, che non gli permette di raggiungere
una maggior quota. Tale regola può suscitare stupore in un caso come quello di
specie, ove lo stabile - stando ai piani di progetto - risulta miratamente
posto sul ciglio più esterno di un terrazzamento esistente (cfr. sezione AA),
mentre il ripido terrapieno a valle (45°) - che lambisce esattamente il piede
della facciata - va a coprire quasi un piano dell'edificio. Tale quesito non va
comunque ulteriormente approfondito: anche potendo riconoscere al terrazzamento
rilevato sul profilo 3 (361.23 m/slm) la qualifica di terreno naturale (cfr. RDAT I-1996 n. 38 consid. 3.2; STA
52.2016.409 dell'8 agosto 2017 consid. 3.3 e rimandi; 52.2003.26 del 7 luglio
2003 consid. 2) - ciò che non è stato oggetto di particolare discussione - è
evidente che l'edificio non interesserà questa parte del terreno (TN Pr. 3):
il profilo 3, collocato nella parte centrale, non taglia all'evidenza in alcun
punto il nuovo edificio (ma solo l'autorimessa,
cfr. supra consid. 2). Basta una semplice sovrapposizione della pianta
del geometra con quella di situazione generale (scala 1:500) per
rendersene conto. Prendendo invece quale riferimento il profilo più a est (4),
che interseca l'angolo sud-est dello stabile, si può agevolmente dedurre che il
terrazzamento su cui insisterà l'edificio, perlomeno su questo lato, è più
basso (361.06 m/slm) e arretrato (ca. 6 m dal confine con via __________, cfr.
punto N su pianta e profilo 4 del geometra), per modo che il piede della
facciata sud (distante 5 m dalla strada) non poggerà sul suo ciglio ma sul nuovo
terrapieno, a dispetto di quanto riportato sui piani (cfr. sezioni e facciate).
Ne discende che sull'altezza dell'edificio, comunque superiore a m 7.50 (m
7.67), deve pure essere conteggiato l'intero sviluppo verticale del terrapieno
inclinato (> 2 m), largo meno di 3 m (cfr. al riguardo: RtiD II-2006 n. 18
consid. 3). Lo stesso non rispetta di conseguenza l'altezza massima prescritta
(m 7.50) dal PR. La censura, ancorché per motivi in parte differenti, è dunque
fondata e anche per questo motivo la licenza edilizia non poteva essere
rilasciata siccome contraria al diritto.
4.Muro di
contenimento
4.1. Giusta l'art. 12 cpv. 4 NAPR i muri di
contenimento (di sostegno o di controriva) vanno eseguiti in pietra naturale (murata
a facciavista o a rasa pietra). Per terreni con una pendenza fino al 50%,
soggiunge la norma, l'altezza media (sulla loro estensione totale) dei muri non
può superare 1.50 m misurati dal livello del terreno naturale. Per pendenze superiori
è concesso un aumento delle altezze pari a
0.30 m ogni 10%, fino al raggiungimento dell'altezza massima di 3 m,
secondo la seguente tabella indicativa:
Pendenza media del terreno /
altezza dei muri
0 – 50 % / 1.50 m
50 – 60 % / 1.80 m
60 – 70 % / 2.10 m
70 – 80 % / 2.40 m
80 – 90 % / 2.70 m
90 – 100 % / 3.00 m
Suddetti muri, prosegue l'art. 12 cpv. 4 NAPR, possono sorgere a
confine fino ad un'altezza massima di m 2.50; oltre questo livello devono
rispettare le distanze da confine similmente agli edifici. Opere di recinzione e di protezione dalle cadute eseguite
in materiale leggero (ringhiere o barriere), esclusi i parapetti, d'altezza
massima di m 1.00 possono essere posate sui muri di contenimento. Oltre questa
altezza vanno computate nelle altezze massime di suddetti muri. La
sopraelevazione di muri esistenti può essere autorizzata entro i limiti sopra esposti e medesima modalità di misura. Eventuali deroghe
alle altezze possono essere concesse unicamente nella misura indispensabile all'adeguamento
di altimetrie rispetto ai fondi contigui.
4.2. La predetta norma si riallaccia alle categorie di muri (di sostegno e di
controriva) che gli ordinamenti edilizi sono soliti distinguere, ma
integrandoli in un'unica disciplina: quella dei "muri di contenimento".
Da questo profilo, l'art. 12 cpv. 4 NAPR si scosta dal trattamento loro
riservato in assenza di particolari disposizioni (cfr. STA 52.2008.34 del 2
febbraio 2010 consid. 4). In particolare, la disposizione tratta in modo
indifferenziato, a prescindere dalla loro funzione, i muri che sorreggono
terrapieni artificiali e quelli di sostegno di escavazioni di terreni in pendio
(muri di sostegno o di controriva), fissando un limite massimo al loro
sviluppo verticale, in funzione della pendenza del terreno naturale. La norma,
avente una chiara finalità paesaggistica, disciplina indirettamente anche l'eventuale
sovrapposizione dei due tipi di muro, ritenuto che il muro di contenimento,
nel suo sviluppo verticale, non può superare il tetto massimo fissato dall'art.
12 cpv. 4 NAPR (Hmax: m 3.00 su fondi inclinati a 45°). Nessuno afferma
il contrario. Resta riservata la facoltà,
concessa dalla stessa norma, di collocare sulla sommità del muro un'opera di
recinzione e di protezione da cadute alta 1 m.
La pendenza media del terreno ex art. 12 cpv. 4 NAPR non si riferisce a tutta
la superficie del fondo, ma evidentemente solo alla fascia situata a monte del
muro. È del resto ragionevole ritenere che solo la particolare situazione
altimetrica del terreno naturale concretamente interessato da una sistemazione
(ripiena o escavazione) possa giustificare la maggior altezza media del muro di
contenimento (considerato nella sua estensione totale). Non è invece
dato di vedere perché fondi con superfici particolarmente ripide, dovrebbero
permettere l'erezione di muri, magari anche alti fino a 3 m, laddove lo stesso
fondo è invece maggiormente pianeggiante. Insostenibile, siccome sprovvista di
valide ragioni oggettive, è l'opposta conclusione del municipio, che lamenta
generici problemi di calcolo invero difficili da seguire.
4.3. In concreto, il terreno esistente, in
corrispondenza dello slargo lungo via __________,
è attualmente contenuto da un muro in sasso lungo una ventina di metri e
avente un'altezza variabile tra 1-2 m (cfr.
citati profili 3 e 4). Il manufatto, sinuoso (soprattutto nella parte più a
est), è arretrato da 2 a più di 3 m dalla strada (cfr. citata pianta
geometra). Dai piani di progetto - ancorché non indichino alcuna demolizione -
si può agevolmente dedurre che il predetto
muro verrà pressoché integralmente eliminato per costruire la nuova
autorimessa (cfr. supra consid. 2) e, più a est, un nuovo muro lineare,
lungo ca. 9 m e alto fino a m 2.40 (cfr. piante PC e PT). Tale muro,
assimilabile a un muro di contenimento (che
sostiene in parte il terreno sbancato a monte e in parte quello sistemato
mediante terrapieno artificiale, cfr. sezioni e prospetti) riprenderà
solo in minima parte il muro di contenimento in sasso esistente. La
circostanza, a ragione evidenziata nell'impugnativa, emerge da un banale
raffronto delle piante di progetto, dalla planimetria di situazione generale e
dalle citate tavole del geometra (cfr. inoltre foto e piani a pag. 7 del
ricorso).
Ferma questa premessa, contrariamente a quanto concluso dalle precedenti
istanze, è certo che il nuovo muro alto m 2.40 disattende l'art. 12 cpv. 4
NAPR. Nella fascia situata a monte del muro, la pendenza media del terreno
naturale è per lo più pari a 58.65% (2/3) e a 63.18% per la parte restante (ca.
1/3): nella migliore delle ipotesi, può consentire uno sviluppo di m 2.10
(media proporzionale tra le superfici di influenza dei profili 3 [63.18%] e 4
[58.65%], cfr. il relativo allegato di progetto) - non di m 2.40 (cfr. art. 12
cpv. 4 NAPR).
Insostenibile è invece il calcolo della pendenza media (72%) riferito all'intero
fondo, avallato dalle precedenti istanze. Come visto poc'anzi, determinante ai
fini del supplemento d'altezza concesso dall'art. 12 cpv. 4 NAPR è solo l'inclinazione
media del terreno naturale, nella fascia a monte del muro. Non quella risultante
da porzioni del fondo prive di qualsiasi incidenza (cfr. del resto anche gli
schemi e calcoli di progetto, che identificano le "superfici d'influenza"
dei diversi profili). Da ciò discende che, anche su questo punto, il ricorso si
rivela fondato.
Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il muro in questione non
disattende invece anche la linea di arretramento dalla strada. L'art. 12 cpv. 4
NAPR permette in effetti ai muri di sorgere "a confine" fino all'altezza
massima di m 2.50; in assenza di una precisa limitazione, non appare insostenibile
ritenere che per "confine" vada inteso non solo quello della
proprietà privata, ma anche dell'area
pubblica, come essenzialmente concluso dal municipio. Conferma tale
interpretazione l'art. 12 cpv. 6 NAPR, che disciplina la conformazione di muri
di contenimento e di cinta in prossimità degli accessi veicolari verso la
strada, partendo all'evidenza dall'assunto
che essi possano sorgere a confine con la strada (cfr. schizzo a margine
della norma).
5.Stante tutto quanto
precede, considerato che il controverso permesso non risulta conforme al
diritto per i diversi difetti del progetto sin qui illustrati, il giudizio
impugnato deve essere senz'altro annullato. Può invece rimanere aperta la questione
a sapere se il progetto disattenda anche l'indice di occupazione massimo (30%),
ritenuto peraltro che i piani non permettono sempre di comprendere compiutamente
l'entità delle sporgenze censurate dai ricorrenti (scale e passaggio pedonale a
monte), rispetto al terreno naturale e/o
sistemato (cfr. facciata sud-est). Nella misura in cui si tratta di opere
riconducibili a costruzioni sotterranee (art. 5 cpv. 7 NAPR) o a mere sistemazioni
del terreno, le stesse non dovrebbero comunque essere conteggiate (cfr. STA
52.2005.312 del 19 ottobre 2005, consid. 2).
6.6.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la
contestata licenza e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive
del diritto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dei resistenti, secondo soccombenza. Il comune ne va esente essendo
comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi
particolari.
I resistenti sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente, assistita da un
legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm),
per entrambe le istanze.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 27 agosto 2014 (n. 3927) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 17 dicembre 2013 rilasciata dal municipio di Ronco sopra Ascona per la costruzione di una casa unifamiliare (part. __________).
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 2 e CO 3 e CO 4, in solido, i
quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente la somma di fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili per entrambe le istanze.
All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di
anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera