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Incarti n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sui ricorsi 24 ottobre 2014 di
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RI 1 |
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contro |
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a. |
la decisione 18 settembre 2014 (n. 35) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto un ammonimento, a titolo di sanzione disciplinare; |
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b. |
la decisione 18 settembre 2014 (n. 47) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. L'avv. RI 1, qui ricorrente, era patrocinatore di __________ nell'ambito di diversi procedimenti, in particolare di natura penale, civile e fiscale.
B. a.
Dopo vicissitudini di cui si dirà se del caso in appresso, il 1° marzo 2014 __________
ha inoltrato alla Commissione di disciplina degli avvocati (in seguito:
Commissione) una formale segnalazione per l'operato dell'avv. RI 1, che a suo
dire non avrebbe fatto onore alla deontologia professionale. Il
denunciante ha in particolare rimproverato al legale: (1) di non aver mai
emesso, nonostante più solleciti, una ricevuta e una fattura dettagliata per le
sue prestazioni; (2) di avere indebitamente incamerato una cauzione penale,
contabilizzandola quale acconto; (3) di aver architettato un "tentativo
truffaldino" volto a ottenere un patteggiamento nell'ambito della
procedura penale; (4) di non aver rispettato un termine per l'inoltro di un
allegato nell'ambito di una causa civile (divorzio), per la quale avrebbe
emesso una fattura a suo dire "esorbitante".
b. Preso atto di tale segnalazione, il 28 marzo 2014 la Commissione ha aperto
nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare (inc. n. 35) per
presunta violazione degli art. 12 lett. a nonché i della legge federale sulla
libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 e
20 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'insorgente ha contestato ogni addebito
nei suoi confronti, affermando in particolare di aver sempre informato il
denunciante sui suoi onorari, peraltro contenuti
avuto riguardo alla complessità delle diverse pratiche trattate.
C. a.
Nel frattempo, il 20 marzo 2014, l'avv. __________ - subentrato all'avv. RI 1
quale patrocinatore dello stesso __________ nell'ambito di una vertenza civile
pendente dinnanzi alla Pretura di __________ (inc. __________) - ha domandato
al ricorrente di consegnargli l'incarto.
b. A fronte del reiterato rifiuto dell'avv. RI 1, il 15 aprile 2014 l'avv. __________
lo ha denunciato alla Commissione, ritenendo l'agire del collega contrario alle
regole professionali (art. 12 lett. a LLCA, in concorso con l'art. 404 CO).
c. Dando seguito alla denuncia, il 16 aprile 2014 la Commissione ha aperto nei
confronti dell'avv. RI 1 un secondo procedimento disciplinare (inc. n. 47) per
presunta violazione degli art. 12 lett. a LLCA e 19 LAvv.
d. Sollecitato a formulare le proprie osservazioni, l'insorgente ha respinto
ogni accusa, affermando tra l'altro che __________ era moroso e che copia dell'incarto
era comunque depositata in Pretura.
D. a.
Il 18 settembre 2014, la Commissione ha anzitutto pronunciato nei confronti
dell'avv. RI 1 un ammonimento (decisione n. 35), per i fatti segnalati da __________,
che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole
professionali. La precedente istanza ha in particolare concluso che il denunciato
fosse incorso in una violazione dell'art. 12 lett. i LLCA, 16 e 20 LAvv nonché
21 del codice svizzero di deontologia, per non aver prodotto al mandante -
nonostante i diversi solleciti - il dettaglio delle prestazioni e delle spese
fatturate il 5 settembre 2013, unitamente ai giustificativi degli acconti
ricevuti (1). Ha invece disatteso - siccome infondati, non dimostrati o
attinenti ad aspetti di natura civile - tutti gli altri addebiti avanzati da __________
(2-4). La misura è stata commisurata tenendo conto della lievità dell'infrazione
e dell'assenza di precedenti.
b. Lo stesso giorno, con decisione separata (n. 47), la Commissione ha inoltre
condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-, per
i fatti denunciati dall'avv. __________. La precedente istanza è in sostanza
giunta alla conclusione che, rifiutandosi di restituire l'incarto della pratica
civile a __________ - per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima
richiesta - l'avv. RI 1 fosse incorso in una violazione delle regole professionali
di cui agli art. 12 lett. a LLCA e 19 cpv. 2 LAvv. La Commissione ha in
particolare negato che il ricorrente potesse trattenere l'incarto in ragione di
note scoperte. Considerata l'assenza di segni di autocritica e del "precedente"
(ammonimento) di cui si è detto poc'anzi, l'autorità di disciplina ha ritenuto
adeguata l'inflizione della multa citata.
E. Con
due separate impugnative (a) e (b), di tenore parzialmente identico, l'avv. RI
1 deduce ora le due predette decisioni dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento. Postula inoltre l'accertamento che la legge sull'avvocatura
è incostituzionale e che la Commissione viola e ha violato gli art. 6 n.
1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 5, 9 e 28 segg. della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In
via subordinata, chiede la pronuncia di un avvertimento.
a. Nel ricorso contro la decisione di ammonimento (n. 35), l'insorgente censura
preliminarmente l'irregolarità della Commissione, come pure la sua composizione.
In limine rimprovera inoltre alla precedente istanza di aver esperito un'istruttoria
menomando i suoi diritti di difesa.
Nel merito, il ricorrente nega di essere incorso in qualsiasi violazione delle
regole professionali, in particolare di aver leso il dovere di rendiconto: nel
caso specifico, argomenta, il rifiuto di dettagliare le proprie fatture sarebbe
in sostanza giustificato dal fatto che __________ era a conoscenza dell'ampiezza
del lavoro da lui svolto e del suo debito, ma avrebbe affermato di non voler
nulla pagare. Allegando la voluminosa documentazione concernente le pratiche
svolte (di natura penale, civile e fiscale), l'insorgente afferma inoltre il
buon fondamento delle sue parcelle. Si oppone infine alla misura inflitta,
rimproverando alla Commissione di aver pronunciato lo stesso giorno due
sanzioni distinte, anziché un'unica misura che inglobasse tutte le violazioni
deontologiche ascrittegli - che in ogni caso respinge.
b. Con l'impugnativa indirizzata contro la multa disciplinare di fr. 500.-
(decisione n. 47), l'insorgente ripropone in via preliminare le medesime
censure di natura formale sollevate con il parallelo ricorso.
Nel merito, contesta in particolare di aver leso l'obbligo di restituzione dell'incarto,
ritenuto che avrebbe sempre consegnato a __________ tutti i documenti, tramite
gli usuali fogli di trasmissione (FT). Non vi sarebbero atti particolari; tutti
i documenti del dossier sarebbero agli atti della Pretura. Nega di dover
rendere il medesimo incarto due volte. Da ultimo, contesta la multa inflitta,
siccome contraria al principio di proporzionalità; la Commissione, aggiunge,
non poteva aggravare la sanzione considerando il predetto ammonimento quale "precedente".
Al contrario, ribadisce l'insorgente, avrebbe dovuto pronunciare una sola
misura disciplinare.
F. a.
In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi
integralmente nei due provvedimenti impugnati.
b. Delle ulteriori osservazioni presentate dall'avv. RI 1 con le repliche si
dirà, per quanto occorre, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalle decisioni impugnate, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo essenzialmente sullo sfondo il medesimo patrocinio, ma soprattutto
tenendo conto del fatto che in presenza di più violazioni delle regole professionali
si giustifica l'inflizione di un'unica sanzione (cfr. infra, consid. 6),
i ricorsi possono essere evasi congiuntamente, con un unico giudizio (cfr. art.
76 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. Il ricorrente solleva
preliminarmente una serie di questioni formali, in particolare l'irregolarità della
Commissione, che non garantirebbe i requisiti di indipendenza e imparzialità
prescritti dall'art. 6 n. 1 CEDU e sarebbe formata esclusivamente da membri di
una corporazione di diritto pubblico (Ordine degli avvocati del Canton Ticino)
di cui egli non fa parte. Ne censura inoltre la composizione concreta, non
preannunciata (ciò che gli avrebbe impedito di esercitare il suo diritto di
ricusa), lamentando segnatamente la partecipazione alla decisione dell'avv. __________
e dell'avv. __________.
2.1. La LLCA prevede che i Cantoni sono tenuti a istituire un'autorità di sorveglianza
(art. 14 LLCA), lasciando però loro la cura di disciplinarne la composizione, l'organizzazione
e la procedura (cfr. art. 34 cpv. 1 LLCA; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente
la LLCA in: FF 1999 pag. 5024, ad n.
233.3; STF 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.3). In base alla legge cantonale (LAvv, entrata in vigore il 1° gennaio
2013), la Commissione di disciplina è l'autorità cantonale di sorveglianza ai
sensi dell'art. 14 LLCA, cui spetta il potere disciplinare sugli avvocati e sui
praticanti (art. 7 cpv. 1 e 2 LAvv). La Commissione non è un organo dell'Ordine
degli avvocati, ma un'autorità indipendente dallo stesso, i cui componenti (tre
membri e tre supplenti) sono designati dalla Commissione per l'avvocatura del
Tribunale d'appello, per un periodo di due anni, tra gli avvocati iscritti nel
registro cantonale (cfr. art. 7 cpv. 3 LAvv; Messaggio n. 6406 del 12 ottobre
2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 5; cfr. invece
per il sistema in vigore fino al 31 dicembre 2012: art. 24 della previgente legge
sull'avvocatura del 16 settembre 2002, BU 2002, 365). Nella misura in cui
lamenta di essere stato giudicato da un organo che emana da un'organizzazione
professionale, la doglianza del ricorrente cade pertanto nel vuoto.
2.2.
Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la Commissione non è inoltre un
tribunale che deve adempiere i requisiti d'indipendenza e imparzialità
ai sensi degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU.
Tanto in base al diritto federale (art. 29a e 191b Cost., 86 cpv. 2 legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110 ), quanto all'art. 6
CEDU - laddove è applicabile poiché la misura disciplinare si configura come
una sanzione penale o civile (cfr. al riguardo: François Bohnet/Vincent
Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berna 2009, n. 2219 segg.) - basta infatti che le sue decisioni
possano essere impugnate dinnanzi a un tribunale superiore - qual è il
Tribunale cantonale amministrativo - che dispone di pieno potere cognitivo in
fatto e in diritto (cfr. art. 110 LTF, art. 69 LPAmm) e soddisfa i requisiti di
imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5024, ad n. 233.3;
DTF 126 I 228 consid. 2 e 3; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 1966 segg.).
2.3. In quanto riconducibile a un'autorità amministrativa, le garanzie
procedurali che la Commissione è tenuta a soddisfare non discendono dagli art.
30 Cost. e 6 CEDU, ma dall'art. 29 Cost. (cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STF
2C_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2 e rimandi; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2067 segg.). Ciò vale anche
per le garanzie d'indipendenza e imparzialità, laddove l'art. 29 cpv. 1 Cost. pone
in linea generale esigenze meno severe rispetto agli art. 30 Cost. e 6 CEDU
(cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; STF 2C_931/2015
citata, consid. 5.1 e 5.2). Tale norma permette in particolare di esigere la ricusa
dei membri di un'autorità amministrativa la cui situazione o il cui
comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla loro imparzialità (cfr. DTF
127 I 196 consid. 2b; STF 2C_269/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 3.1). In
questo senso, l'art. 50 LPAmm - applicabile anche alle procedure dinnanzi alla
Commissione (cfr. art. 30 LAvv) - stabilisce i casi in cui le persone a cui
spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi (cfr. lett.
a-e). Sennonché, in concreto, le censure di ricusa formulate dal ricorrente all'indirizzo
della Commissione, segnatamente del suo presidente avv. __________ e del membro
avv. __________, devono essere respinte già solo perché sollevate tardivamente.
Contrariamente a quanto afferma, all’insorgente era o comunque doveva infatti
essere nota la composizione della Commissione, pubblicata sul Foglio ufficiale
(oltre che visibile sul sito del Cantone, cfr. www.ti.ch). Il ricorrente doveva
pertanto sapere che l'avv. __________ (cfr. peraltro anche gli scritti 28 marzo
e 16 aprile 2014), come pure l'avv. __________ (subentrato all'avv. __________
quale membro a far tempo dal __________, cfr. FU __________ del __________,
pag. __________) avrebbero con ogni probabilità preso parte alla decisione.
Anziché attendere i provvedimenti a lui sfavorevoli, conformemente all'art. 52
cpv. 1 LPAmm e al principio di buona fede (cfr. DTF 130 III 66 consid. 4.3),
egli avrebbe pertanto dovuto presentare immediatamente una domanda di ricusa.
Nella misura in cui non lo ha fatto, il diritto d'invocare la composizione
asseritamente irregolare della Commissione deve pertanto essere considerato
perento (cfr. DTF 132 II 485 consid. 4.3; cfr. anche STF 1C_404/2015 del 9
settembre 2015 consid. 2.2). D'altra parte, nella misura in cui si limita ad affermare
genericamente l'esistenza di procedure comuni, in cui l'avv. __________
rispettivamente l'avv. __________ interverrebbero come patrocinatori di
controparti (tutelando interessi contrapposti a quelli dei suoi
assistiti), il ricorrente non adduce, né
tanto meno dimostra concretamente, l'esistenza di motivi che potrebbero far
sorgere seriamente dei dubbi sulla loro imparzialità.
Le relative doglianze del ricorrente non possono pertanto essere accolte.
3. Da
respingere è pure la censura con cui l'insorgente si duole di una violazione
del suo diritto di essere sentito, poiché la Commissione avrebbe raccolto delle
prove senza offrirgli la possibilità di prendere posizione. Dalle tavole
processuali non emerge in effetti che l'autorità di prime cure abbia esperito
particolari atti istruttori in relazione alle violazioni delle regole
deontologiche sanzionate, ma risulta che abbia reso le proprie decisioni sulla
base dei documenti agli atti, esibiti dal ricorrente rispettivamente dai denuncianti
(cfr. incarti n. 35 e 47).
Una simile lesione non è invero ravvisabile neppure nel fatto che la Commissione
- con riferimento al citato addebito (2) mosso da __________ relativo all'importo
cauzionale - abbia visionato gli atti penali
presso il Tribunale d'appello (cfr. decisione n. 35, pag. 5). Ancorché l'autorità
di prime cure avrebbe dovuto dargliene comunicazione, va invero rilevato che la
documentazione compulsata dalla precedente istanza rispettivamente lo stato di
cose da essa evocato (cfr. decisione n. 35, pag. 5) era perfettamente noto all'insorgente;
tant'è che emerge anche dai voluminosi faldoni che egli ha prodotto in questa
sede (cfr. in particolare plico "Atti n. 3 - dal 5.4.2012 al 1.5.2013",
decisione 13 dicembre 2012 della Corte dei reclami penali e scritti 26 e 28
marzo 2013 della procuratrice pubblica __________ all'avv. RI 1). In ogni caso,
quand'anche vi si volesse intravedere una violazione del diritto di essere
sentito, nelle circostanze concrete la stessa dovrebbe ritenersi priva d'oggetto,
atteso che il ricorrente è stato sollevato da qualsiasi addebito in merito ai
fatti inerenti la cauzione in questione (cfr. decisione n. 35, pag. 5 seg.) e
non ne ha subito pertanto alcun pregiudizio. Un rinvio all'istanza
precedente su questo punto costituirebbe pertanto una formalità priva di senso;
tanto più che l’insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questa
Corte (cfr. al riguardo DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2;
133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
4. Violazione dell'obbligo di
rendiconto (decisione n. 35)
4.1. Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato
spiega al cliente i principi della fatturazione e lo informa inoltre
regolarmente, o su domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. L'obbligo di
informare o di rendere conto al cliente sancito dall'art. 12 lett. i LLCA mira
a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti (cfr. Messaggio LLCA citato,
pag. 5024, ad n. 233.25). Secondo il Tribunale federale tale obbligo è
particolarmente importante anche in sede di fatturazione. Esso rappresenta il
corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante
prescritto dall'art. 400 cpv. 1 CO, che impone la presentazione del dettaglio
delle prestazioni e delle spese, senza il quale il cliente non sarebbe in grado
di verificare la fatturazione (cfr. STF 2A.18/2004 del 18 agosto 2004 in RtiD
I-2005 n. 59, consid. 7.2.2 e 7.2.3). Tale regola era del resto recepita sotto
il profilo deontologico in diversi Cantoni già prima dell'entrata in vigore
della LLCA ed è peraltro ripresa anche dall'art. 21 del codice svizzero di
deontologia della Federazione svizzera degli avvocati (CSD, che non ha valore
normativo, ma rimane pur sempre una fonte d'ispirazione per l'interpretazione
delle regole professionali, nella misura in cui riflette una concezione diffusa
a livello nazionale; cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296).
Per giurisprudenza e dottrina, l'avvocato che non presenta una fattura
dettagliata nonostante le ripetute richieste del cliente viola l'art. 12 lett.
i LLCA e può essere sanzionato disciplinarmente (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid.
7.2.3 e 7.2.4; Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1785). L'avvocato non deve invero presentare spontaneamente al cliente
una nota d'onorario che descriva nel dettaglio la propria attività e il tempo
che vi ha consacrato (cfr. Walter
Fellmann, in Fellmann/ Zindel
[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Berna/Ginevra 2011, ad art. art.
12 n. 172; Bohnet/Martenet, op.
cit, n. 1785 e 2836); deve però
farlo - il prima possibile e in modo adeguato - qualora il cliente ne faccia
esplicita richiesta (cfr. Fellmann,
op. cit., ad art. 12 n. 173; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2836). In tal senso, anche l'art. 20 LAvv ricorda che l'avvocato -
che tiene le registrazioni per stabilire in ogni momento la distinta delle sue
prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano (cpv. 1) - a
richiesta, presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli
incassi e degli onorari (cfr. cpv. 2).
4.2. Nel caso concreto, come rettamente evidenziato dalla precedente istanza,
il 5 settembre 2013 il ricorrente ha trasmesso a __________ quattro fatture per
le diverse pratiche da lui seguite. Le note d'onorario si limitano a una
sommaria descrizione della pratica trattata (pratica fiscale, pratica penale,
contenzioso con la moglie, contenzioso con l'arch. __________), espongono i
totali separati (+ IVA) per onorari e spese, le deduzioni (per acconti o
ripetibili ricevute) e i saldi. Non danno per contro alcuna indicazione sul
modo di calcolo degli onorari, né sulle singole prestazioni (colloqui,
telefonate, scritti, studio, ecc.), né sulle date e sul tempo impiegato per
ognuna di esse e neppure sulle spese in relazione con tali prestazioni
(postali, telefoniche, scritturazioni, fotocopie, ecc.). Dagli atti risulta
inoltre che il mandante ha richiesto a più riprese (con scritti 30 settembre,
28 ottobre e 12 novembre 2013) all'avv. RI 1 l'invio di una fattura
dettagliata. L'insorgente non vi ha tuttavia dato seguito: il 7 novembre 2013
si è infatti limitato a spedire al mandante uno scritto in cui confermava di
avere emesso le quattro fatture, riepilogava gli acconti ricevuti e riassumeva
solo a grandi linee e sommariamente la sua attività nelle diverse pratiche.
Così facendo, come rettamente concluso dalla precedente istanza, è evidente che
il ricorrente è incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art.
12 lett. i LLCA.
Non portano ad altra conclusione le generiche affermazioni dell’insorgente secondo
cui __________ sarebbe sempre stato a conoscenza del lavoro da lui svolto.
Tanto più che dalle prese di posizione del denunciante si evince semmai il
contrario. L'obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 12 lett. i LLCA mira del
resto proprio a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti: la
distinta dettagliata serve a far chiarezza sull'operato dell'avvocato,
permettendo al cliente di verificare gli importi esposti per gli onorari e le
spese (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid. 7.2.2). Chiarezza che peraltro il
ricorrente neppure in questa sede è riuscito a portare, limitandosi a
compiegare all'impugnativa i diversi faldoni relativi alle pratiche trattate,
senza particolari spiegazioni. Se questi voluminosi incarti possono a prima
vista avvalorare un impegno profuso dall'avvocato senz'altro non di poco conto,
di certo non possono però sostituire la distinta dettagliata che l'insorgente -
nonostante i diversi solleciti - si è rifiutato di esibire al cliente. Né
spetterebbe al Tribunale giustificare gli importi che l'avv. RI 1 ha addebitato
al proprio mandante. A maggior ragione che tra i diversi faldoni spuntano dei
dettagli interni relativi alle spese e agli onorari per le pratiche in questione,
che non sono di immediata comprensione e a prima vista non riflettono gli importi
fatturati. Sia come sia, non occorre comunque soffermarsi su tali atti, che
neppure il ricorrente menziona. Decisivo ai fini della violazione deontologica
dell'art. 12 lett. i LLCA è unicamente che l'avv. RI 1 - nonostante le diverse
richieste - non ha presentato al mandante un dettaglio valido (indicazione
sulle singole prestazioni, sulle date e sul tempo ad esse consacrato, sulle
spese, ecc.), unitamente ai giustificativi degli acconti, cosi come richiesto
dalla suesposta giurisprudenza. Neppure l'avv. RI 1 alla fin fine lo contesta.
5. Violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto (decisione n. 47)
5.1. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura
e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 CO, l'avvocato deve restituire al
cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo
di restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma
anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 1222 e
2842; Fellmann, op. cit., ad art.
12 n. 33). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente
civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto
emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 33 con
rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 1222 e 2842 e rimandi).
L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle
operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli
atti giudiziari, i contratti, ecc., ad eccezione di documenti puramente
interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale
scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr.
DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., ad
art. 12 n. 33; Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti
alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa regolamentazione
interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può pertanto rifiutare di
consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento che il cliente ne è
già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare affidamento sul fatto che
lo stato di documentazione del cliente e quello del precedente patrocinatore
siano identici: il cliente potrebbe infatti aver consegnato al precedente mandante
dei documenti senza averne tenuto copia o aver ricevuto dall'avvocato degli
atti o delle copie degli stessi, senza (compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a;
decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea
Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6). La restituzione degli atti deve
avvenire entro un termine ragionevole, laddove un termine di 10 giorni dovrebbe
di regola essere sufficiente (cfr. Fellmann,
op. cit., ad art. 12 n. 33). L'avvocato non può infine far dipendere la
restituzione degli atti dal pagamento di un onorario: egli non detiene infatti
alcun diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF122 IV 322 consid.
3c; Fellmann, op. cit., ad art. 12
n. 34). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che
sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima
richiesta, sia o meno coperto l'onorario. Spetta semmai all'avvocato fare una
copia di quegli atti che ritiene necessari, per tutelarsi da qualsiasi critica
inerente alla qualità di gestione del mandato e per dimostrare l'ampiezza del
suo operato, in caso di contestazione dell'onorario (cfr. Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2863; Michel Valticos, in Valticos/Reiser/ Chappuis
[curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2009, ad art. 12
n. 31).
5.2. Nella fattispecie, dagli atti risulta che l'avv. RI 1 ha negato a due
riprese all'avv. __________ - subentratogli quale nuovo patrocinatore di __________
nella causa civile allora pendente dinnanzi alla Pretura di __________ (inc. __________)
- la consegna dell'incarto. Dapprima lamentandosi che il cliente non ha mai
pagato nulla e che il dossier mi serve per la causa giudiziaria contro __________
(cfr. scritto 21 marzo 2014) e, poi, aggiungendo di essere curioso di
conoscere la norma che obbligherebbe il mio segretariato a passare
giornate intere a fotocopiare gratuitamente un grossissimo incartamento in
favore di un cliente moroso (cfr. scritto 16 maggio 2014). In sede di
osservazioni alla Commissione, l'insorgente ha essenzialmente ribadito le predette
motivazioni, che la precedente istanza ha tuttavia disatteso, negando in
particolare che il ricorrente fosse abilitato a trattenere gli atti fino al
pagamento della sua nota d'onorario. Ne ha pertanto concluso che l’insorgente,
rifiutandosi di restituire il citato incarto all'avente diritto, per il tramite
del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta, avesse violato la regola
deontologica in questione. La deduzione non presta il fianco a critiche.
Non disponendo di un diritto di ritenzione sugli atti del cliente, come
rettamente evidenziato dalla precedente istanza, l'avv. RI 1 non era anzitutto
legittimato a rifiutare la consegna dell'incarto per il solo fatto che __________
non aveva ancora saldato la sua parcella. Al contrario, spettava se del caso
proprio al ricorrente estrarre copia di quegli atti eventualmente necessari per
giustificare l'entità del suo lavoro ai fini dell'incasso della propria nota d'onorario.
Priva di rilievo è inoltre l'argomentazione - invero già avanzata dinnanzi alla
Commissione, ma nella parallela procedura disciplinare (cfr. osservazioni 2
aprile 2014, inc. n. 35) - secondo cui ha sempre ricevuto da me copia di
tutti i documenti (lo faccio con tutti i clienti tramite FT) e quindi ha in
mano tutti gli incartamenti. L'avvocato, come visto, è tenuto a dar
seguito alla richiesta di restituzione dell'intero incarto - ciò che in
concreto non è avvenuto - indipendentemente dal fatto che il cliente abbia già
ricevuto di volta in volta una copia degli atti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione della
Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26
giugno 2006, consid. 6). Tanto più che, nelle circostanze concrete, dal
raffronto delle fotocopie dei fogli di trasmissione (doc. 1-31) con quelle
degli atti formanti l'incarto (doc. 1-38) che il ricorrente ha prodotto in questa
sede, non risulta neppure che egli abbia effettivamente consegnato di volta in
volta al mandante tutti gli atti ricevuti da terzi in forza del mandato (cfr.
ad es. corrispondenza con la Pretura di cui ai doc. 4, 5, 6, 13, 14, ecc. di
cui al plico doc. 1-38). Al contrario, dagli atti risulta che l'intero incarto
è stato reso al nuovo patrocinatore solo dopo che quest'ultimo ha adito il
giudice civile (cfr. scritti 23 ottobre e 21 novembre 2014 dell'avv. __________
e osservazioni 6 novembre 2014 dell'avv. RI 1 alla Pretura di __________).
In conclusione, non avendo consegnato al nuovo patrocinatore del suo cliente -
alla sua prima richiesta ed entro un termine ragionevole (10 giorni) - il
controverso incarto, l’insorgente è incorso in una violazione dell'obbligo di
restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.
6. Commisurazione della
sanzione
Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da
infliggere al ricorrente.
6.1. In caso di violazione della LLCA, l’art. 17 cpv. 1 prevede
le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre
poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale
fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar
modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto
dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4
dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas
Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo 2011, ad art. 17 n. 23 segg.).
6.2. In concreto, la Commissione, dopo aver aperto nei confronti del ricorrente
due procedure disciplinari, gli ha inflitto, contemporaneamente, due sanzioni:
un ammonimento per la violazione dell'obbligo di rendiconto (cfr. supra,
consid. 4) e una multa di fr. 500.- per la lesione del dovere di restituzione
dell'incarto (cfr. supra, consid. 5), di cui si è detto.
Considerato che secondo la dottrina il numero di infrazioni costituisce uno dei
criteri da prendere in considerazione nella commisurazione della sanzione (cfr.
Poledna, op. cit., ad art. 17 n.
27; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2183; Verein Zürcherischer Rechtsanwälte,
Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im
Kanton Zürich, Zurigo 1988, pag. 33) e che - come recentemente ricordato dal Tribunale federale
(cfr. STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 6.2) - la presa in
considerazione di più episodi relativi all'attività di un avvocato ai fini
della pronuncia di una misura disciplinare ai sensi dell'art. 17 LLCA trova
riscontro anche nella giurisprudenza (STF 2C_878/2011 del 28 febbraio 2012
consid. A-C e 7; 2P.194/2004 del 23 marzo 2005 consid. 2-3) e si giustifica non
da ultimo con la necessità di pronunciare una sanzione rispettosa del principio
della proporzionalità (cfr. STF 2C_119/2016 citata, consid. 6.2 con rimandi a
STF 2C_878/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 7 e 2A.499/2006 dell'11 giugno
2007 consid. 5.2; Poledna, op.
cit., ad art. 17 n. 23 segg.), vi è da ritenere che la Commissione, così come
censurato nell’impugnativa, avrebbe dovuto infliggere al ricorrente un'unica
sanzione, per i due addebiti ascrittigli.
6.3. Ferme queste premesse, va rilevato che nel caso concreto la natura delle
due violazioni commesse dall'avv. RI 1 e la loro gravità non sono propriamente
trascurabili. Senz'altro sostenibile appare in particolare la deduzione della
Commissione di considerare di media entità la violazione dell'obbligo di restituzione
dell'incarto (consid. 5). A maggior ragione se si considera che tale infrazione
è stata commessa in pendenza di una procedura contenziosa e che l'ex cliente ha
dovuto avviare una causa in Pretura per ottenere la consegna dell'incarto originale,
con conseguente dispendio di tempo e relativi costi (cfr. in tal senso decisione
della Commissione di disciplina, pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016,
laddove una simile violazione era stata considerata grave). Di minor importanza
appare per contro la violazione del dovere di rendiconto (consid. 4), che la
precedente istanza ha rettamente ritenuto di lieve entità.
Ciò detto, se non giova al ricorrente il fatto di essere incorso in più di un'infrazione
e che, nel corso della presente procedura, non abbia mostrato segni di autocritica
e di ravvedimento, depone per contro a suo favore sia il tempo trascorso (oltre
due anni e mezzo) dai fatti contestati, sia la circostanza che - contrariamente
a quanto concluso dalla precedente istanza - non abbia antecedenti (tra le violazioni
deontologiche di cui trattasi vi è concorso d'infrazione, non recidiva).
6.4. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di infliggere
all’insorgente, in luogo delle due sanzioni (ammonimento e multa) pronunciate
dalla Commissione, un'unica multa di fr. 200.- per le due violazioni ascrittegli.
La sanzione così commisurata, situata
al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente
ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del
principio della proporzionalità. Essa tiene inoltre debitamente conto dell'incensuratezza
dell'insorgente e del periodo intercorso dai fatti e appare sufficiente a
richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
Considerata l'importanza della violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto
nel caso specifico, non si può invece dar seguito alla domanda del ricorrente
di pronunciare solo un ammonimento; misura, questa, che di principio è peraltro
riservata alle sole violazioni deontologiche di lieve entità o comunque che non
raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit., ad art. 17 n. 32).
7. 7.1. Stante tutto quanto
precede, i ricorsi devono essere parzialmente accolti. Le decisioni impugnate
(n. 35 e n. 47) sono annullate e riformate nel senso che al ricorrente è
inflitta un'unica multa di fr. 200.- per le infrazioni ascrittegli, così come
esposto al precedente considerando.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per il
tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico dell’insorgente,
proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente
(art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza, le decisioni 18 settembre 2014 (n. 35 e n. 47) della Commissione di disciplina degli avvocati sono annullate e riformate nel senso che all'avv. RI 1 è inflitta un'unica multa di fr. 200.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente. All'insorgente deve essere restituito l'importo di fr. 2'200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera