Incarti n.
52.2014.390
52.2014.391

 

Lugano

22 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sui ricorsi 24 ottobre 2014 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

a.

la decisione 18 settembre 2014 (n. 35) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto un ammonimento, a titolo di sanzione disciplinare;

 

b.

la decisione 18 settembre 2014 (n. 47) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, a titolo di sanzione disciplinare;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   L'avv. RI 1, qui ricorrente, era patrocinatore di __________ nell'ambito di diversi procedimenti, in particolare di natura penale, civile e fiscale.

 

 

                                  B.   a. Dopo vicissitudini di cui si dirà se del caso in appresso, il 1° marzo 2014 __________ ha inoltrato alla Commissione di disciplina degli avvocati (in seguito: Commissione) una formale segnalazione per l'operato dell'avv. RI 1, che a suo dire non avrebbe fatto onore alla deontologia professionale. Il denunciante ha in particolare rimproverato al legale: (1) di non aver mai emesso, nonostante più solleciti, una ricevuta e una fattura dettagliata per le sue prestazioni; (2) di avere indebitamente incamerato una cauzione penale, contabilizzandola quale acconto; (3) di aver architettato un "tentativo truffaldino" volto a ottenere un patteggiamento nell'ambito della procedura penale; (4) di non aver rispettato un termine per l'inoltro di un allegato nell'ambito di una causa civile (divorzio), per la quale avrebbe emesso una fattura a suo dire "esorbitante".

b. Preso atto di tale segnalazione, il 28 marzo 2014 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare (inc. n. 35) per presunta violazione degli art. 12 lett. a nonché i della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 e 20 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'insorgente ha contestato ogni addebito nei suoi confronti, affermando in particolare di aver sempre informato il denunciante sui suoi onorari, peraltro contenuti avuto riguardo alla complessità delle diverse pratiche trattate.

 

 

                                  C.   a. Nel frattempo, il 20 marzo 2014, l'avv. __________ - subentrato all'avv. RI 1 quale patrocinatore dello stesso __________ nell'ambito di una vertenza civile pendente dinnanzi alla Pretura di __________ (inc. __________) - ha domandato al ricorrente di consegnargli l'incarto.

b. A fronte del reiterato rifiuto dell'avv. RI 1, il 15 aprile 2014 l'avv. __________ lo ha denunciato alla Commissione, ritenendo l'agire del collega contrario alle regole professionali (art. 12 lett. a LLCA, in concorso con l'art. 404 CO).

c. Dando seguito alla denuncia, il 16 aprile 2014 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un secondo procedimento disciplinare (inc. n. 47) per presunta violazione degli art. 12 lett. a LLCA e 19 LAvv.

d. Sollecitato a formulare le proprie osservazioni, l'insorgente ha respinto ogni accusa, affermando tra l'altro che __________ era moroso e che copia dell'incarto era comunque depositata in Pretura.

 

 

                                  D.   a. Il 18 settembre 2014, la Commissione ha anzitutto pronunciato nei confronti dell'avv. RI 1 un ammonimento (decisione n. 35), per i fatti segnalati da __________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare concluso che il denunciato fosse incorso in una violazione dell'art. 12 lett. i LLCA, 16 e 20 LAvv nonché 21 del codice svizzero di deontologia, per non aver prodotto al mandante - nonostante i diversi solleciti - il dettaglio delle prestazioni e delle spese fatturate il 5 settembre 2013, unitamente ai giustificativi degli acconti ricevuti (1). Ha invece disatteso - siccome infondati, non dimostrati o attinenti ad aspetti di natura civile - tutti gli altri addebiti avanzati da __________ (2-4). La misura è stata commisurata tenendo conto della lievità dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.

b. Lo stesso giorno, con decisione separata (n. 47), la Commissione ha inoltre condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.-, per i fatti denunciati dall'avv. __________. La precedente istanza è in sostanza giunta alla conclusione che, rifiutandosi di restituire l'incarto della pratica civile a __________ - per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta - l'avv. RI 1 fosse incorso in una violazione delle regole professionali di cui agli art. 12 lett. a LLCA e 19 cpv. 2 LAvv. La Commissione ha in particolare negato che il ricorrente potesse trattenere l'incarto in ragione di note scoperte. Considerata l'assenza di segni di autocritica e del "precedente" (ammonimento) di cui si è detto poc'anzi, l'autorità di disciplina ha ritenuto adeguata l'inflizione della multa citata.

 

                                  E.   Con due separate impugnative (a) e (b), di tenore parzialmente identico, l'avv. RI 1 deduce ora le due predette decisioni dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Postula inoltre l'accertamento che la legge sull'avvocatura è incostituzionale e che la Commissione viola e ha violato gli art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 5, 9 e 28 segg. della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In via subordinata, chiede la pronuncia di un avvertimento.

a. Nel ricorso contro la decisione di ammonimento (n. 35), l'insorgente censura preliminarmente l'irregolarità della Commissione, come pure la sua composizione. In limine rimprovera inoltre alla precedente istanza di aver esperito un'istruttoria menomando i suoi diritti di difesa.
Nel merito, il ricorrente nega di essere incorso in qualsiasi violazione delle regole professionali, in particolare di aver leso il dovere di rendiconto: nel caso specifico, argomenta, il rifiuto di dettagliare le proprie fatture sarebbe in sostanza giustificato dal fatto che __________ era a conoscenza dell'ampiezza del lavoro da lui svolto e del suo debito, ma avrebbe affermato di non voler nulla pagare. Allegando la voluminosa documentazione concernente le pratiche svolte (di natura penale, civile e fiscale), l'insorgente afferma inoltre il buon fondamento delle sue parcelle. Si oppone infine alla misura inflitta, rimproverando alla Commissione di aver pronunciato lo stesso giorno due sanzioni distinte, anziché un'unica misura che inglobasse tutte le violazioni deontologiche ascrittegli - che in ogni caso respinge.

b. Con l'impugnativa indirizzata contro la multa disciplinare di fr. 500.- (decisione n. 47), l'insorgente ripropone in via preliminare le medesime censure di natura formale sollevate con il parallelo ricorso.
Nel merito, contesta in particolare di aver leso l'obbligo di restituzione dell'incarto, ritenuto che avrebbe sempre consegnato a __________ tutti i documenti, tramite gli usuali fogli di trasmissione (FT). Non vi sarebbero atti particolari; tutti i documenti del dossier sarebbero agli atti della Pretura. Nega di dover rendere il medesimo incarto due volte. Da ultimo, contesta la multa inflitta, siccome contraria al principio di proporzionalità; la Commissione, aggiunge, non poteva aggravare la sanzione considerando il predetto ammonimento quale "precedente". Al contrario, ribadisce l'insorgente, avrebbe dovuto pronunciare una sola misura disciplinare.

 

                                  F.   a. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nei due provvedimenti impugnati.

b. Delle ulteriori osservazioni presentate dall'avv. RI 1 con le repliche si dirà, per quanto occorre, in appresso.                             

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalle decisioni impugnate, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Avendo essenzialmente sullo sfondo il medesimo patrocinio, ma soprattutto tenendo conto del fatto che in presenza di più violazioni delle regole professionali si giustifica l'inflizione di un'unica sanzione (cfr. infra, consid. 6), i ricorsi possono essere evasi congiuntamente, con un unico giudizio (cfr. art. 76 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   Il ricorrente solleva preliminarmente una serie di questioni formali, in particolare l'irregolarità della Commissione, che non garantirebbe i requisiti di indipendenza e imparzialità prescritti dall'art. 6 n. 1 CEDU e sarebbe formata esclusivamente da membri di una corporazione di diritto pubblico (Ordine degli avvocati del Canton Ticino) di cui egli non fa parte. Ne censura inoltre la composizione concreta, non preannunciata (ciò che gli avrebbe impedito di esercitare il suo diritto di ricusa), lamentando segnatamente la partecipazione alla decisione dell'avv. __________ e dell'avv. __________.

2.1. La LLCA prevede che i Cantoni sono tenuti a istituire un'autorità di sorveglianza (art. 14 LLCA), lasciando però loro la cura di disciplinarne la composizione, l'organizzazione e la procedura (cfr. art. 34 cpv. 1 LLCA; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA in: FF 1999 pag. 5024, ad n. 233.3; STF 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.3). In base alla legge cantonale (LAvv, entrata in vigore il 1° gennaio 2013), la Commissione di disciplina è l'autorità cantonale di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 LLCA, cui spetta il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti (art. 7 cpv. 1 e 2 LAvv). La Commissione non è un organo dell'Ordine degli avvocati, ma un'autorità indipendente dallo stesso, i cui componenti (tre membri e tre supplenti) sono designati dalla Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello, per un periodo di due anni, tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale (cfr. art. 7 cpv. 3 LAvv; Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 5; cfr. invece per il sistema in vigore fino al 31 dicembre 2012: art. 24 della previgente legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002, BU 2002, 365). Nella misura in cui lamenta di essere stato giudicato da un organo che emana da un'organizzazione professionale, la doglianza del ricorrente cade pertanto nel vuoto.

 

                                         2.2. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la Commissione non è inoltre un tribunale che deve adempiere i requisiti d'indipendenza e imparzialità ai sensi degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU. Tanto in base al diritto federale (art. 29a e 191b Cost., 86 cpv. 2 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110 ), quanto all'art. 6 CEDU - laddove è applicabile poiché la misura disciplinare si configura come una sanzione penale o civile (cfr. al riguardo: François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2219 segg.) - basta infatti che le sue decisioni possano essere impugnate dinnanzi a un tribunale superiore - qual è il Tribunale cantonale amministrativo - che dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (cfr. art. 110 LTF, art. 69 LPAmm) e soddisfa i requisiti di imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5024, ad n. 233.3; DTF 126 I 228 consid. 2 e 3; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1966 segg.).

2.3. In quanto riconducibile a un'autorità amministrativa, le garanzie procedurali che la Commissione è tenuta a soddisfare non discendono dagli art. 30 Cost. e 6 CEDU, ma dall'art. 29 Cost. (cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STF 2C_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2 e rimandi; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2067 segg.). Ciò vale anche per le garanzie d'indipendenza e imparzialità, laddove l'art. 29 cpv. 1 Cost. pone in linea generale esigenze meno severe rispetto agli art. 30 Cost. e 6 CEDU (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; STF 2C_931/2015 citata, consid. 5.1 e 5.2). Tale norma permette in particolare di esigere la ricusa dei membri di un'autorità amministrativa la cui situazione o il cui comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla loro imparzialità (cfr. DTF 127 I 196 consid. 2b; STF 2C_269/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 3.1). In questo senso, l'art. 50 LPAmm - applicabile anche alle procedure dinnanzi alla Commissione (cfr. art. 30 LAvv) - stabilisce i casi in cui le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi (cfr. lett. a-e). Sennonché, in concreto, le censure di ricusa formulate dal ricorrente all'indirizzo della Commissione, segnatamente del suo presidente avv. __________ e del membro avv. __________, devono essere respinte già solo perché sollevate tardivamente. Contrariamente a quanto afferma, all’insorgente era o comunque doveva infatti essere nota la composizione della Commissione, pubblicata sul Foglio ufficiale (oltre che visibile sul sito del Cantone, cfr. www.ti.ch). Il ricorrente doveva pertanto sapere che l'avv. __________ (cfr. peraltro anche gli scritti 28 marzo e 16 aprile 2014), come pure l'avv. __________ (subentrato all'avv. __________ quale membro a far tempo dal __________, cfr. FU __________ del __________, pag. __________) avrebbero con ogni probabilità preso parte alla decisione. Anziché attendere i provvedimenti a lui sfavorevoli, conformemente all'art. 52 cpv. 1 LPAmm e al principio di buona fede (cfr. DTF 130 III 66 consid. 4.3), egli avrebbe pertanto dovuto presentare immediatamente una domanda di ricusa. Nella misura in cui non lo ha fatto, il diritto d'invocare la composizione asseritamente irregolare della Commissione deve pertanto essere considerato perento (cfr. DTF 132 II 485 consid. 4.3; cfr. anche STF 1C_404/2015 del 9 settembre 2015 consid. 2.2). D'altra parte, nella misura in cui si limita ad affermare genericamente l'esistenza di procedure comuni, in cui l'avv. __________ rispettivamente l'avv. __________ interverrebbero come patrocinatori di controparti (
tutelando interessi contrapposti a quelli dei suoi assistiti), il ricorrente non adduce, né tanto meno dimostra concretamente, l'esistenza di motivi che potrebbero far sorgere seriamente dei dubbi sulla loro imparzialità.
Le relative doglianze del ricorrente non possono pertanto essere accolte.

 

 

                                   3.   Da respingere è pure la censura con cui l'insorgente si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la Commissione avrebbe raccolto delle prove senza offrirgli la possibilità di prendere posizione. Dalle tavole processuali non emerge in effetti che l'autorità di prime cure abbia esperito particolari atti istruttori in relazione alle violazioni delle regole deontologiche sanzionate, ma risulta che abbia reso le proprie decisioni sulla base dei documenti agli atti, esibiti dal ricorrente rispettivamente dai denuncianti (cfr. incarti n. 35 e 47).
Una simile lesione non è invero ravvisabile neppure nel fatto che la Commissione - con riferimento al citato addebito (2) mosso da __________ relativo al
l'importo cauzionale - abbia visionato gli atti penali presso il Tribunale d'appello (cfr. decisione n. 35, pag. 5). Ancorché l'autorità di prime cure avrebbe dovuto dargliene comunicazione, va invero rilevato che la documentazione compulsata dalla precedente istanza rispettivamente lo stato di cose da essa evocato (cfr. decisione n. 35, pag. 5) era perfettamente noto all'insorgente; tant'è che emerge anche dai voluminosi faldoni che egli ha prodotto in questa sede (cfr. in particolare plico "Atti n. 3 - dal 5.4.2012 al 1.5.2013", decisione 13 dicembre 2012 della Corte dei reclami penali e scritti 26 e 28 marzo 2013 della procuratrice pubblica __________ all'avv. RI 1). In ogni caso, quand'anche vi si volesse intravedere una violazione del diritto di essere sentito, nelle circostanze concrete la stessa dovrebbe ritenersi priva d'oggetto, atteso che il ricorrente è stato sollevato da qualsiasi addebito in merito ai fatti inerenti la cauzione in questione (cfr. decisione n. 35, pag. 5 seg.) e non ne ha subito pertanto alcun pregiudizio. Un rinvio all'istanza precedente su questo punto costituirebbe pertanto una formalità priva di senso; tanto più che l’insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questa Corte (cfr. al riguardo DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

 

 

                                   4.   Violazione dell'obbligo di rendiconto (decisione n. 35)

4.1. Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al cliente i principi della fatturazione e lo informa inoltre regolarmente, o su domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. L'obbligo di informare o di rendere conto al cliente sancito dall'art. 12 lett. i LLCA mira a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5024, ad n. 233.25). Secondo il Tribunale federale tale obbligo è particolarmente importante anche in sede di fatturazione. Esso rappresenta il corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 CO, che impone la presentazione del dettaglio delle prestazioni e delle spese, senza il quale il cliente non sarebbe in grado di verificare la fatturazione (cfr. STF 2A.18/2004 del 18 agosto 2004 in RtiD I-2005 n. 59, consid. 7.2.2 e 7.2.3). Tale regola era del resto recepita sotto il profilo deontologico in diversi Cantoni già prima dell'entrata in vigore della LLCA ed è peraltro ripresa anche dall'art. 21 del codice svizzero di deontologia della Federazione svizzera degli avvocati (CSD, che non ha valore normativo, ma rimane pur sempre una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali, nella misura in cui riflette una concezione diffusa a livello nazionale; cfr. DTF 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296).
Per giurisprudenza e dottrina, l'avvocato che non presenta una fattura dettagliata nonostante le ripetute richieste del cliente viola l'art. 12 lett. i LLCA e può essere sanzionato disciplinarmente (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid. 7.2.3 e 7.2.4; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785). L'avvocato non deve invero presentare spontaneamente al cliente una nota d'onorario che descriva nel dettaglio la propria attività e il tempo che vi ha consacrato (cfr. Walter Fellmann, in Fellmann/ Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Berna/Ginevra 2011, ad art. art. 12 n. 172; Bohnet/Martenet, op. cit, n. 1785 e 2836); deve però farlo - il prima possibile e in modo adeguato - qualora il cliente ne faccia esplicita richiesta (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 173; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2836). In tal senso, anche l'art. 20 LAvv ricorda che l'avvocato - che tiene le registrazioni per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano (cpv. 1) - a richiesta, presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari (cfr. cpv. 2).

4.2. Nel caso concreto, come rettamente evidenziato dalla precedente istanza, il 5 settembre 2013 il ricorrente ha trasmesso a __________ quattro fatture per le diverse pratiche da lui seguite. Le note d'onorario si limitano a una sommaria descrizione della pratica trattata (pratica fiscale, pratica penale, contenzioso con la moglie, contenzioso con l'arch. __________), espongono i totali separati (+ IVA) per onorari e spese, le deduzioni (per acconti o ripetibili ricevute) e i saldi. Non danno per contro alcuna indicazione sul modo di calcolo degli onorari, né sulle singole prestazioni (colloqui, telefonate, scritti, studio, ecc.), né sulle date e sul tempo impiegato per ognuna di esse e neppure sulle spese in relazione con tali prestazioni (postali, telefoniche, scritturazioni, fotocopie, ecc.). Dagli atti risulta inoltre che il mandante ha richiesto a più riprese (con scritti 30 settembre, 28 ottobre e 12 novembre 2013) all'avv. RI 1 l'invio di una fattura dettagliata. L'insorgente non vi ha tuttavia dato seguito: il 7 novembre 2013 si è infatti limitato a spedire al mandante uno scritto in cui confermava di avere emesso le quattro fatture, riepilogava gli acconti ricevuti e riassumeva solo a grandi linee e sommariamente la sua attività nelle diverse pratiche. Così facendo, come rettamente concluso dalla precedente istanza, è evidente che il ricorrente è incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i LLCA.
Non portano ad altra conclusione le generiche affermazioni dell’insorgente secondo cui __________ sarebbe sempre stato a conoscenza del lavoro da lui svolto. Tanto più che dalle prese di posizione del denunciante si evince semmai il contrario. L'obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 12 lett. i LLCA mira del resto proprio a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti: la distinta dettagliata serve a far chiarezza sull'operato dell'avvocato, permettendo al cliente di verificare gli importi esposti per gli onorari e le spese (cfr. STF 2A.18/2004 citata, consid. 7.2.2). Chiarezza che peraltro il ricorrente neppure in questa sede è riuscito a portare, limitandosi a compiegare all'impugnativa i diversi faldoni relativi alle pratiche trattate, senza particolari spiegazioni. Se questi voluminosi incarti possono a prima vista avvalorare un impegno profuso dall'avvocato senz'altro non di poco conto, di certo non possono però sostituire la distinta dettagliata che l'insorgente - nonostante i diversi solleciti - si è rifiutato di esibire al cliente. Né spetterebbe al Tribunale giustificare gli importi che l'avv. RI 1 ha addebitato al proprio mandante. A maggior ragione che tra i diversi faldoni spuntano dei dettagli interni relativi alle spese e agli onorari per le pratiche in questione, che non sono di immediata comprensione e a prima vista non riflettono gli importi fatturati. Sia come sia, non occorre comunque soffermarsi su tali atti, che neppure il ricorrente menziona. Decisivo ai fini della violazione deontologica dell'art. 12 lett. i LLCA è unicamente che l'avv. RI 1 - nonostante le diverse richieste - non ha presentato al mandante un dettaglio valido (indicazione sulle singole prestazioni, sulle date e sul tempo ad esse consacrato, sulle spese, ecc.), unitamente ai giustificativi degli acconti, cosi come richiesto dalla suesposta giurisprudenza. Neppure l'avv. RI 1 alla fin fine lo contesta.


                                   5.   Violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto (decisione n. 47)

5.1. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 CO, l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842; Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 33). Per dottrina e giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 33 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e rimandi).
L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti, ecc., ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 33; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2845). L'obbligo di consegna degli atti alla fine del mandato sussiste indipendentemente da una diversa regolamentazione interna tra il cliente e l'avvocato: quest'ultimo non può pertanto rifiutare di consegnare gli atti al nuovo patrocinatore con l'argomento che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza (compiutamente) archiviarli (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6). La restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevole, laddove un termine di 10 giorni dovrebbe di regola essere sufficiente (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 33). L'avvocato non può infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un onorario: egli non detiene infatti alcun diritto di ritenzione sui documenti del cliente (DTF122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 34). Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario. Spetta semmai all'avvocato fare una copia di quegli atti che ritiene necessari, per tutelarsi da qualsiasi critica inerente alla qualità di gestione del mandato e per dimostrare l'ampiezza del suo operato, in caso di contestazione dell'onorario (cfr. Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2863; Michel Valticos, in Valticos/Reiser/ Chappuis [curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2009, ad art. 12 n. 31).

5.2. Nella fattispecie, dagli atti risulta che l'avv. RI 1 ha negato a due riprese all'avv. __________ - subentratogli quale nuovo patrocinatore di __________ nella causa civile allora pendente dinnanzi alla Pretura di __________ (inc. __________) - la consegna dell'incarto. Dapprima lamentandosi che il cliente non ha mai pagato nulla e che il dossier mi serve per la causa giudiziaria contro __________ (cfr. scritto 21 marzo 2014) e, poi, aggiungendo di essere curioso di conoscere la norma che obbligherebbe il mio segretariato a passare giornate intere a fotocopiare gratuitamente un grossissimo incartamento in favore di un cliente moroso (cfr. scritto 16 maggio 2014). In sede di osservazioni alla Commissione, l'insorgente ha essenzialmente ribadito le predette motivazioni, che la precedente istanza ha tuttavia disatteso, negando in particolare che il ricorrente fosse abilitato a trattenere gli atti fino al pagamento della sua nota d'onorario. Ne ha pertanto concluso che l’insorgente, rifiutandosi di restituire il citato incarto all'avente diritto, per il tramite del suo nuovo patrocinatore e alla prima richiesta, avesse violato la regola deontologica in questione. La deduzione non presta il fianco a critiche.
Non disponendo di un diritto di ritenzione sugli atti del cliente, come rettamente evidenziato dalla precedente istanza, l'avv. RI 1 non era anzitutto legittimato a rifiutare la consegna dell'incarto per il solo fatto che __________ non aveva ancora saldato la sua parcella. Al contrario, spettava se del caso proprio al ricorrente estrarre copia di quegli atti eventualmente necessari per giustificare l'entità del suo lavoro ai fini dell'incasso della propria nota d'onorario.
Priva di rilievo è inoltre l'argomentazione - invero già avanzata dinnanzi alla Commissione, ma nella parallela procedura disciplinare (cfr. osservazioni 2 aprile 2014, inc. n. 35) - secondo cui ha sempre ricevuto da me copia di tutti i documenti (lo faccio con tutti i clienti tramite FT) e quindi ha in mano tutti gli incartamenti. L'avvocato, come visto, è tenuto a dar seguito alla richiesta di restituzione dell'intero incarto - ciò che in concreto non è avvenuto - indipendentemente dal fatto che il cliente abbia già ricevuto di volta in volta una copia degli atti (cfr. Fellmann, op. cit., ad art. 12 n. 35a; decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6). Tanto più che, nelle circostanze concrete, dal raffronto delle fotocopie dei fogli di trasmissione (doc. 1-31) con quelle degli atti formanti l'incarto (doc. 1-38) che il ricorrente ha prodotto in questa sede, non risulta neppure che egli abbia effettivamente consegnato di volta in volta al mandante tutti gli atti ricevuti da terzi in forza del mandato (cfr. ad es. corrispondenza con la Pretura di cui ai doc. 4, 5, 6, 13, 14, ecc. di cui al plico doc. 1-38). Al contrario, dagli atti risulta che l'intero incarto è stato reso al nuovo patrocinatore solo dopo che quest'ultimo ha adito il giudice civile (cfr. scritti 23 ottobre e 21 novembre 2014 dell'avv. __________ e osservazioni 6 novembre 2014 dell'avv. RI 1 alla Pretura di __________).
In conclusione, non avendo consegnato al nuovo patrocinatore del suo cliente - alla sua prima richiesta ed entro un termine ragionevole (10 giorni) - il controverso incarto, l’insorgente è incorso in una violazione dell'obbligo di restituzione che discende dall'art. 12 lett. a LLCA.


                                   6.   Commisurazione della sanzione

Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1. In caso di violazione della LLCA, l’art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

                                         La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

 

                                        La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17 n. 23 segg.).

6.2. In concreto, la Commissione, dopo aver aperto nei confronti del ricorrente due procedure disciplinari, gli ha inflitto, contemporaneamente, due sanzioni: un ammonimento per la violazione dell'obbligo di rendiconto (cfr. supra, consid. 4) e una multa di fr. 500.- per la lesione del dovere di restituzione dell'incarto (cfr. supra, consid. 5), di cui si è detto.
Considerato che secondo la dottrina il numero di infrazioni costituisce uno dei criteri da prendere in considerazione nella commisurazione della sanzione (cfr. Poledna, op. cit., ad art. 17 n. 27; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2183; Verein Zürcherischer Rechtsanwälte,
Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zurigo 1988, pag. 33) e che - come recentemente ricordato dal Tribunale federale (cfr. STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 6.2) - la presa in considerazione di più episodi relativi all'attività di un avvocato ai fini della pronuncia di una misura disciplinare ai sensi dell'art. 17 LLCA trova riscontro anche nella giurisprudenza (STF 2C_878/2011 del 28 febbraio 2012 consid. A-C e 7; 2P.194/2004 del 23 marzo 2005 consid. 2-3) e si giustifica non da ultimo con la necessità di pronunciare una sanzione rispettosa del principio della proporzionalità (cfr. STF 2C_119/2016 citata, consid. 6.2 con rimandi a STF 2C_878/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 7 e 2A.499/2006 dell'11 giugno 2007 consid. 5.2; Poledna, op. cit., ad art. 17 n. 23 segg.), vi è da ritenere che la Commissione, così come censurato nell’impugnativa, avrebbe dovuto infliggere al ricorrente un'unica sanzione, per i due addebiti ascrittigli.

6.3. Ferme queste premesse, va rilevato che nel caso concreto la natura delle due violazioni commesse dall'avv. RI 1 e la loro gravità non sono propriamente trascurabili. Senz'altro sostenibile appare in particolare la deduzione della Commissione di considerare di media entità la violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto (consid. 5). A maggior ragione se si considera che tale infrazione è stata commessa in pendenza di una procedura contenziosa e che l'ex cliente ha dovuto avviare una causa in Pretura per ottenere la consegna dell'incarto originale, con conseguente dispendio di tempo e relativi costi (cfr. in tal senso decisione della Commissione di disciplina, pubblicata nel Bollettino n. 51 aprile 2016, laddove una simile violazione era stata considerata grave). Di minor importanza appare per contro la violazione del dovere di rendiconto (consid. 4), che la precedente istanza ha rettamente ritenuto di lieve entità.
Ciò detto, se non giova al ricorrente il fatto di essere incorso in più di un'infrazione e che, nel corso della presente procedura, non abbia mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore sia il tempo trascorso (oltre due anni e mezzo) dai fatti contestati, sia la circostanza che - contrariamente a quanto concluso dalla precedente istanza - non abbia antecedenti (tra le violazioni deontologiche di cui trattasi vi è concorso d'infrazione, non recidiva).

6.4. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di infliggere all’insorgente, in luogo delle due sanzioni (ammonimento e multa) pronunciate dalla Commissione, un'unica multa di fr. 200.- per le due violazioni ascrittegli. La sanzione così commisurata, situata al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Essa tiene inoltre debitamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e del periodo intercorso dai fatti e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione dell'obbligo di restituzione dell'incarto nel caso specifico, non si può invece dar seguito alla domanda del ricorrente di pronunciare solo un ammonimento; misura, questa, che di principio è peraltro riservata alle sole violazioni deontologiche di lieve entità o comunque che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit., ad art. 17 n. 32).

 

 

                                   7.   7.1. Stante tutto quanto precede, i ricorsi devono essere parzialmente accolti. Le decisioni impugnate (n. 35 e n. 47) sono annullate e riformate nel senso che al ricorrente è inflitta un'unica multa di fr. 200.- per le infrazioni ascrittegli, così come esposto al precedente considerando.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per il tempo trascorso dall'inoltro dell'impugnativa, è posta a carico dell’insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   I ricorsi sono parzialmente accolti.

§.  Di conseguenza, le decisioni 18 settembre 2014 (n. 35 e n. 47) della Commissione di disciplina degli avvocati sono annullate e riformate nel senso che all'avv. RI 1 è inflitta un'unica multa di fr. 200.-.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente. All'insorgente deve essere restituito l'importo di fr. 2'200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera