Incarto n.
52.2014.39

 

Lugano

26 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

 

segretario:

Mariano Morgani, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 4 febbraio 2014 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 gennaio 2014 del Consiglio di Stato (n. 265) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la decisione 22 ottobre 2013 con cui il municipio di Stabio ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per l'edificazione di tre case d'abitazione unifamiliari ai mapp. __________, __________ e __________ di quel comune;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare (cfr. inc. 52.2013.299), il 12 luglio 2013 CO 2 ha chiesto al municipio di Stabio il permesso di costruire tre abitazioni unifamiliari ai mapp. __________, __________ e __________, situati in zona estensiva (area pedemontana) secondo il vigente piano regolatore. Il progetto prevede di realizzare tre edifici identici, ciascuno di due piani, di cui uno parzialmente interrato, destinato a garage (mq 47.10), cantina (mq 22.00) e lavanderia/locale tecnico (mq 46.00).

                                        

                                         b. Alla domanda, pubblicata dal 25 luglio all'8 agosto 2013, si è opposto RI 1, proprietario di un fondo confinante (mapp. 27__________).

                                         Raccolto l'avviso favorevole (n. 85387) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, comprensivo della decisione di esonero dalla costruzione del rifugio Pci, in data 22 ottobre 2013 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola in particolare alla condizione che i locali al piano seminterrato non siano muniti, neppure a livello di predisposizione, di impianti di riscaldamento, di servizi igienici e di impianti per la cottura di cibi, e che il muro di cinta/sostegno a confine con il mapp. 27__________ abbia un'altezza massima di m 1.50 - misurata dal livello del terreno esistente al mapp. 27__________ - e sia sormontato da una recinzione alta al massimo 1.00 m. 

 

 

B.  Con giudizio 15 gennaio 2014, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall'opponente soccombente contro il provvedimento municipale, confermandolo alla condizione supplementare che la sistemazione del terreno e i rispettivi muri di sostegno lungo il mapp. 27__________ RFD e verso via P__________ non superino l'altezza di m 0.50, sulla cui sommità potrà essere posata una rete leggera, sino a raggiungere un'altezza massima complessiva di m. 1.80.

Il Governo ha anzitutto ritenuto che l'altezza del muro di cinta/so-stegno e della soprastante recinzione autorizzata dall'esecutivo comunale (m 2.50) si ponesse in contrasto con quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 2 delle norme di applicazione del piano regolatore (NAPR). In applicazione del principio di proporzionalità, ha dunque ridotto a m 1.80 (0.50 per la parte muraria + 1.30 per l'eventuale recinzione sovrastante) l'altezza complessiva ammissibile, prevedendo un'apposita condizione supplementare. L'Esecutivo cantonale ha invece respinto le censure concernenti il preteso superamento dell'indice di sfruttamento valido per la zona di situazione. Da un lato, pur ammettendo che la cantina e la lavanderia/
locale tecnico potrebbero oggettivamente essere trasformati in locali utilizzabili a scopi abitativi (svago), date la dimensione e l'altezza generose nonché la presenza di ampie aperture, ha reputato che le condizioni imposte dal municipio per impedire tale trasformazione fossero sufficienti per escludere queste superfici dal computo dell'i.s. Dall'altro lato, ha considerato che a giusto titolo, conformemente a quanto disposto dagli art.
40a cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e 40 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), nel calcolo dell'i.s. non fosse stato computato lo spessore dei muri perimetrali eccedente la larghezza di 35 cm.

 

 

C.  Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento limitatamente al punto in cui rilascia la licenza edilizia per le tre case d'abitazione.

In sostanza, il ricorrente contesta la mancata computazione nel calcolo della superficie utile lorda (SUL) e, quindi, dell'i.s. dei locali adibiti a cantina e lavanderia/locale tecnico. Le condizioni imposte dal municipio sarebbero insufficienti. Basterebbero pochi accorgimenti, quali l'installazione di una stufa elettrica, per aggirarle. Illusorio sarebbe poi immaginare che il municipio potrà vigilare sul corretto utilizzo di detti locali. A mente dell'insorgente bisognerebbe semmai eliminare l'oggettiva possibilità di utilizzare questi ultimi a scopo abitativo o lavorativo, riducendo l'altezza dei locali e la grandezza delle aperture. L'esenzione dal computo della SUL sarebbe pertanto ingiustificata. Da computare sarebbe inoltre l'area della scala interna che conduce a questi locali. L'indice di sfruttamento prescritto sarebbe dunque crassamente superato, con la conseguenza che la licenza edilizia non avrebbe potuto essere rilasciata.

 

 

D.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 2, qui resistente, rilevando che la decisione impugnata ripropone correttamente una soluzione già adottata per altre edificazioni da lui intraprese. Il comune di Stabio si rimette invece al giudizio del Tribunale.

 

 

E.   In replica e duplica, l'insorgente ed il resistente ribadiscono essenzialmente il rispettivo punto di vista.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva dell'insorgen-te, già opponente, è certa [art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181)]. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

 

      1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove.

 

 

2.   2.1. In base all'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile dei fondi. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate e non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro (cpv. 2). Fra le superfici da escludere dal computo, elencate a titolo esemplificativo dalla norma, sono annoverate le cantine, i solai, le lavanderie, gli stenditoi, ecc. delle abitazioni.
Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità di utilizzare la superficie di un determinato vano a fini abitativi o lavorativi (cfr. STA 52.2009.314 del 3 febbraio 2010, consid. 4, confermata da STF 1C.158/2010 del 3 agosto 2010, pubblicata in RtiD I-2011, n. 18; STA 52.2009.137 del 7 settembre 2009 consid. 2.1; 52.2006.20 dell'1 marzo 2006, consid. 5.2.2; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE n. 1126). La superficie degli spazi non conteggiati nella SUL deve inoltre situarsi in un rapporto ragionevole con i bisogni oggettivi dell'utilizzazione principale dell'edificio. Locali non computabili sovradimensionati sono computati per la parte eccedente (Scolari, op. cit., ad art. 38 LE n. 1129).

 

                                         2.2. Controversa è in concreto la questione di sapere se la superficie dei locali situati al piano seminterrato, segnatamente quella della cantina (mq 22.00) e della lavanderia/locale tecnico (mq 46.00) possa essere utilizzata a scopi abitativi e debba quindi essere computata nella SUL. Ipotesi, questa, che, qualora accreditata, determinerebbe un sorpasso dell'indice di sfruttamento ammesso dalle norme di zona.

                                         La cantina è dotata di due ampie finestre (m 1.57 x 1.10 e 1.05 x 1.10) sulla facciata nord. Il locale adibito a lavanderia/locale tecnico dispone invece di tre finestre, di cui due sulla facciata ovest (m 1.20 x 0.70) ed una sulla facciata sud (m 1.20 x 0.80). L'altezza dei locali è solo leggermente inferiore a quella del piano (abitabile) superiore (m 2.50 anziché m 2.60). A priori, non si può dunque escludere che vengano utilizzati a scopi abitativi (locale gioco per bambini, studio, ecc.).

                                         Per escludere una simile eventualità, il municipio ha subordinato la licenza alla condizione che i locali al piano seminterrato non siano muniti, neppure a livello di predisposizione, di impianti di riscaldamento, di servizi igienici e di impianti per la cottura di cibi. Il Governo ha avallato queste restrizioni, mentre il ricorrente le ritiene insufficienti. Reputa sostanzialmente che per eliminare l'oggettiva possibilità di utilizzare questi locali a scopo abitativo o lavorativo bisognerebbe ridurre la loro altezza e la grandezza delle aperture.

                                         Le obiezioni sollevate vanno parzialmente accolte, poiché, diversamente da quanto assume l'Esecutivo cantonale, le condizioni imposte dal municipio appaiono invero insufficienti. Come rileva il ricorrente, possono infatti essere aggirate piuttosto facilmente. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è tuttavia necessario annullare la licenza edilizia. Basta adottare provvedimenti più incisivi. Occorre segnatamente prevedere, in aggiunta alle condizioni imposte dall'esecutivo comunale: a) il mantenimento del pavimento della cantina e del garage allo stato grezzo, b) l'eliminazione della finestra più grande (1.57 x 1.10) della cantina, e c) l'eliminazione, per quanto concerne la lavanderia/lo-cale tecnico, di una delle due finestre sulla facciata ovest e di quella sulla facciata sud.

 

                                         2.3. Da respingere è inoltre la pretesa dell'insorgente di computare comunque (in parte) la superficie dei suddetti locali seminterrati nella SUL, perché sovradimensionati per rapporto alle esigenze di una casa monofamiliare. Come illustrato, la giurisprudenza ha sì ammesso la possibilità di limitare la superficie dei locali per legge non computabili nella SUL, quando le loro dimensioni appaiono sproporzionate rispetto alle consuetudini. Non è tuttavia inusuale, già solo per motivi costruttivi e di isolazione termica, che le case monofamiliari abbiano un piano (interrato o seminterrato) adibito a garage, cantina, deposito, lavanderia, ecc. esteso quanto la soprastante parte adibita ad abitazione. Non si giustifica pertanto di imporre di ridurre l'estensione del piano inferiore.

 

                                         2.4. Dato l'esito, va disattesa pure la richiesta di computare nella SUL l'area della scala interna che conduce al piano seminterrato.

 

 

                                   3.   3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione governativa impugnata è completato nel senso che la licenza edilizia è subordinata alle ulteriori condizioni indicate al considerando 2.2. del presente giudizio.

 

                                         3.2. Dato che la decisione governativa risulta sostanzialmente confermata, il relativo giudizio su tassa di giustizia e ripetibili rimane invariato. Per questa istanza, la tassa di giustizia è suddivisa tra le parti, tenendo conto del preponderante grado di soccombenza del ricorrente, che ha postulato l'annullamento dell'intera licenza (art. 28 LPamm), mentre le ripetibili sono compensate (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 15 gennaio 2014 (n. 265) del Consiglio di Stato è completato nel senso che la licenza edilizia 22 ottobre 2013 rilasciata dal municipio di Stabio a CO 2 è subordinata alle ulteriori condizioni indicate al considerando n. 2.2. del presente giudizio.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'600.- è posta a carico di RI 1 in misura di fr. 1'200.- e di CO 2 per il resto (fr. 400.-). Le ripetibili sono compensate.



                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario