Incarto n.
52.2014.98

 

Lugano

9 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

 

segretario:

Mariano Morgani, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 18 marzo 2014 di

 

 

 

 RI 1  

 RI 2  

patrocinate da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 febbraio 2014 del Consiglio di Stato (n. 1113) del Consiglio di Stato che:

a)    dichiara nulla la licenza edilizia 26 settembre 2013;

b)    conferma la licenza edilizia 14 novembre 2013;

rilasciate dal municipio di CO 1 al comune per la realizzazione di un nuovo punto di raccolta di rifiuti solidi urbani al mapp. __________;

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  a. Tra marzo ed aprile 2013, il comune di CO 1 ha chiesto al proprio municipio il permesso di realizzare un nuovo punto (n. 7) di raccolta di rifiuti solidi urbani (RSU) lungo via __________ al mapp. __________. Il fondo, di cui sono comproprietari la __________ e l'__________, è costituito in proprietà per piani (PPP) ed inserito nella zona residenziale R3. Il progetto, inserito nell'ambito della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, prevede di posare a lato della strada, all'entrata dell'area di parcheggio presente sul sedime, 4 contenitori interrati di 5'000 l ciascuno, destinati alla sola raccolta di rifiuti solidi urbani e a soddisfare in questo senso i bisogni di ca. 370 abitanti. È altresì previsto di delimitare su 3 lati i contenitori con una recinzione in legno alta 2.00 m.

                                  Alla domanda, pubblicata dal 9 al 23 aprile 2013, si sono opposte RI 2 e RI 1, comproprietarie del confinante mapp. __________, le quali hanno contestato l'intervento dal profilo della conformità di zona ed ambientale (immissioni).

                                  Raccolto l'avviso favorevole (n. 84105) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, nella seduta del 29 luglio 2013 il municipio ha deciso di rilasciare la postulata licenza (risoluzione n. 1632).

 

                                  b. Avverso tale risoluzione, rilasciata loro come estratto conforme all'originale datato 6 agosto 2013 e firmato dal segretario comunale, il 22 agosto 2013 le vicine opponenti sono insorte davanti al Consiglio di Stato a titolo cautelativo, chiedendo, preliminarmente, di fare ordine al municipio di intimare loro la licenza e di concedere loro l'accesso agli atti e, in via principale, di annullare il permesso per i motivi addotti senza successo con l'opposizione. In via subordinata, hanno altresì postulato che il loro gravame venisse trattato come istanza d'intervento.

 

                                  c. Con giudizio 22 ottobre 2013 (n. 5520), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa.

                                  Rilevato come le interessate avessero ricorso contro una risoluzione municipale non ancora formalizzata in una decisione impugnabile, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto irrito tale modo di procedere, poiché la risoluzione municipale non esplica ancora alcun effetto, fintanto che non viene formalizzata in una licenza edilizia - con annesso avviso cantonale che ne costituisce una parte integrante - regolarmente intimata alle parti. Evidenziato inoltre come nel frattempo le opponenti avessero comunque ricevuto la licenza edilizia datata 26 settembre 2013 - allegata quale doc. 3 alla risposta 11 ottobre 2013 del comune, il Governo ha reputato che il gravame contro la risoluzione 29 luglio 2013 fosse improponibile anche in applicazione della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), dato che quest'ultima costituisce una lex specialis rispetto alla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e che le censure sollevate riguardavano unicamente il diritto edilizio.

 

d. Il 12 novembre 2013, RI 2 e RI 1 sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo, chiedendone l'annullamento.

Al contempo, sostenendo di non averla mai ricevuta e di esserne venute a conoscenza soltanto al momento di leggere quest'ultimo giudizio, hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la licenza edilizia 26 settembre 2013, postulando che venisse dichiarata nulla, siccome non firmata, e contestandola pure nel merito, segnatamente dal profilo della conformità di zona ed ambientale, qualora fosse stata considerata valida.

 

e. Avendo nel frattempo ricevuto la medesima licenza, firmata e datata 14 novembre 2013, in data 27 novembre 2013 RI 2 e RI 1 si sono aggravate davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche contro questo provvedimento, chiedendone l'annullamento per i motivi esposti nel gravame 12 novembre 2013.

 

 

B.  a. Con decisione 26 febbraio 2014 (n. 1113), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 12 novembre 2013 contro la licenza edilizia 26 settembre 2013, dichiarandola nulla siccome priva delle firme del sindaco e del segretario comunale, mentre ha respinto il gravame 27 novembre 2013 avverso l'identico permesso datato 14 novembre 2013.

A quest'ultimo riguardo, rilevato come la scelta dell'ubicazione del controverso impianto sia una decisione con connotazioni locali che può essere sindacata soltanto con il dovuto riserbo nel rispetto dell'autonomia comunale, l'Esecutivo cantonale ha reputato anzitutto che la posa di 4 contenitori interrati per rifiuti solidi urbani fosse conforme alla destinazione residenziale della zona di situazione, essendo gli stessi al servizio degli abitanti, stimati in ca. 370 unità, ivi residenti. La vicinanza alle abitazioni servite, ha osservato il Governo, consentirebbe d'altronde agli utenti di farvi capo senza percorrere distanze significative e, quindi, senza ricorrere all'uso di veicoli. Fondandosi sui pareri e sulle valutazioni delle competenti autorità dipartimentali, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il progetto fosse esente da critiche anche dal profilo della compatibilità ambientale, sia per quanto concerne le immissioni foniche (rumore causato dall'utilizzo quotidiano e dalla vuotatura settimanale dei contenitori), sia per quanto riguarda le immissioni atmosferiche (traffico veicolare ed odori generati dalla nuova infrastruttura).

 

b. Tenuto conto del giudizio di merito emesso nel frattempo dal Governo, con sentenza 29 settembre 2014 (inc. n. 52.2013.531) il Tribunale cantonale amministrativo ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 12 novembre 2013 inoltrato da RI 2 e RI 1 avverso la decisione governativa 22 ottobre 2013, rinunciando a rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale per un nuovo giudizio di merito e limitandosi ad annullare il dispositivo n. 2 concernente spese, tassa di giudizio e ripetibili.

 

 

C.  Con ricorso 18 marzo 2014, RI 2 e RI 1 si sono aggravate dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il giudizio 26 febbraio 2014, chiedendone l'annullamento nella misura in cui ha confermato la licenza edilizia 14 novembre 2013.

     In sostanza, le ricorrenti ripropongono e sviluppano le censure sollevate senza successo davanti al Governo. L'installazione dei cassonetti interrati non sarebbe compatibile con la zona R3, destinata all'abitazione ed alle attività commerciali ed amministrative non moleste. Il numero dei cassonetti sarebbe inoltre sovradimensionato rispetto alla popolazione residente nel comparto. Anche la sicurezza pubblica verrebbe pregiudicata, posto che il vicino parcheggio è spesso occupato a causa degli eventi presso il Centro __________ e che gli utenti dovranno quindi sostare sul ciglio della strada, come peraltro farebbero per comodità anche gli abitanti di altre zone che già attualmente si servono del cassonetto esterno presente all'incrocio tra via __________ e via __________. La posa dei contenitori comporterebbe pure la restrizione del calibro stradale e non rispetterebbe la distanza dai confini e dalle strade. Nemmeno il rumore provocato dal traffico indotto e dalle manovre di svuotamento sarebbe compatibile con la zona residenziale, a maggior ragione che l'impianto previsto sarebbe equiparabile ad un impianto industriale che dovrebbe trovare collocazione nell'omonima zona. L'olezzo prodotto dai rifiuti, soprattutto nella stagione calda, ed il traffico veicolare pregiudicherebbero in modo inammissibile anche la salubrità dell'aria. Secondo le insorgenti, le conclusioni cui è giunto il Governo si fonderebbero su dati tecnici applicati in circostanze normali, che non tengono conto di possibili abusi. In ottica prudenziale, i dati considerati dovrebbero quindi essere aumentati del 50%. Violata sarebbe infine la parità di trattamento, posto che a seguito di un'opposizione il municipio avrebbe rinunciato alla realizzazione di un punto di raccolta in via __________ e che l'autorità comunale non avrebbe preso in considerazione dei siti alternativi.

 

 

D.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il comune di CO 1, qui resistente, con argomenti che, in quanto necessario, saranno ripresi nei considerandi in diritto.

Dal canto suo, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio del Tribunale, rinviando, per quanto attiene alle immissioni foniche, alle osservazioni formulate dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) davanti al Governo.

 

 

E.  In replica e duplica le parti si riconfermano essenzialmente nelle loro rispettive argomentazioni e conclusioni.

 

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è inoltre la legittimazione attiva delle ricorrenti, già opponenti e direttamente toccate dal giudizio impugnato [art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), tuttora applicabile alle fattispecie in virtù dell'art. 113 cpv. 2 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)]. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine. Non porta ad altro risultato la mancanza, evidenziata dal resistente, di un'esplicita richiesta di giudizio. Vi osta il divieto di formalismo eccessivo, ritenuto che le insorgenti vi hanno posto parzialmente rimedio in sede di replica e che la domanda (implicita) di annullare la licenza edilizia 14 novembre 2013 è desumibile senza difficoltà dal contenuto generale dell'impugnativa.

 

                                  1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficiente dalle tavole processuali. Il richiamo, sollecitato dalle insorgenti, dell'incarto concernente la risoluzione municipale n. 578 di eliminare i cassonetti (esterni) esistenti in via __________ (cfr. doc. M annesso al ricorso), inclusa la presunta opposizione che ne sarebbe all'origine, non appare idoneo a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

2.  2.1. La legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814), conferisce la competenza della gestione e dello smaltimento dei rifiuti ai Cantoni (cfr. art. 31 e segg. LPAmb). Dal canto suo, l'art. 17 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 9.2.1.1) affida ai comuni, in particolare, il compito di a) organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani; b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento; c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato. I comuni, soggiunge il secondo capoverso di tale norma, possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Essi disciplinano inoltre i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv. 3).

2.2. Al fine di razionalizzare la raccolta dei rifiuti e contenerne i costi, il comune di CO 1 ha deciso di riorganizzare la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), sostituendo i cassonetti esterni sinora utilizzati con dei contenitori interrati e diminuendo i punti di raccolta. Il progetto, per il quale è stato stanziato un credito quadro di fr. 700'000.-, prevede inoltre, in taluni casi, di affiancare ai contenitori per RSU dei contenitori per vetro e carta, ritenuto che per tutti i rifiuti riciclabili è disponibile anche l'eco-centro __________ di __________, con cui il comune ha sottoscritto una convenzione (cfr. relazione tecnica annessa alla domanda; doc. 6 annesso alla risposta 11 ottobre 2013 del comune davanti al Governo; doc. 1 annesso alla risposta 16 aprile 2014 dinanzi a questa Corte). I punti di raccolta sono stati dislocati in modo tale da coprire il territorio comunale, suddiviso, come sinora, in 11 zone. Uno di questi punti (n. 7) è situato, come già accennato in narrativa, sul mapp. __________, nei pressi dell'incrocio tra via __________ e via __________. Lì verrebbero interrati 4 contenitori per soli RSU, con una capienza di 5'000 litri ciascuno, sporgenti al di fuori del terreno all'incirca un metro.

 

 

3.  3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), non soggiacciono a licenza secondo la LE gli edifici o gli impianti la cui approvazione è disciplinata dalla legge sulle strade. Il permesso per la costruzione di strade comunali pubbliche o aperte al pubblico (art. 1 cpv. 1 Lstr), ossia di opere destinate alla circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 2 cpv. 1 Lstr), è rilasciato dal municipio, che decide simultaneamente sulle opposizioni al diritto d'espropriazione e sulle domande di modificazione dei piani (art. 34 Lstr). Tale competenza non è circoscritta alla costruzione di strade, ma si estende a tutte le opere edilizie, di natura stabile e permanente, che insistono sul campo stradale. Soggiacciono quindi a tale procedura tanto le costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale, agevolandola oppure ostacolandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto previste sull'area della strada definita dal piano regolatore (RDAT I-2003 n. 42, consid. 2). Dato che il progetto in questione prevede di interrare i controversi contenitori non sul sedime stradale ma sul mapp. __________, è dunque a ragione che il municipio lo ha approvato in base alla LE anziché alla legislazione sulle strade.

 

     3.2.

     3.2.1. La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE). In particolare, giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona). Eccezioni a questo principio all'interno delle zone edificabili sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori di queste zone fa invece stato l'ordinamento retto dagli art. 24-24d e 37a LPT. Resta riservato l'obbligo di pianificare, sancito dall'art. 2 LPT, se si tratta di opere che per natura, dimensioni o effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano talmente incisive da rendere necessario l'allestimento o la modifica di un piano di utilizzazione, com'è il caso della realizzazione di cave di ghiaia (DTF 123 II 88; DTF 119 Ib 174, 115 Ib 302), di impianti per il ricupero dei rifiuti (DTF 124 II 252; DTF 117 Ia 352), di discariche regionali (DTF 116 Ib 50), ma anche di grandi posteggi (DTF 115 Ib 508), di grandi centri sportivi (DTF 114 Ib 180), di campi da golf (DTF 114 Ib 312) e di porti (DTF 113 Ib 371).

     3.2.2. La vigente pianificazione attribuisce il mapp. __________ alla zona residenziale R3, disciplinata dall'art. 47 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). All'interno di tale zona è ammessa la costruzione di edifici destinati all'abitazione e ad attività commerciali e amministrative non moleste (cpv. 1). Ora, benché la norma menzioni unicamente la costruzione di edifici destinati all'abitazione e allo svolgimento di attività commerciali e amministrative non moleste, è evidente che conformi alla funzione dell'utilizzazione sono pure impianti accessori o opere infrastrutturali che sono funzionalmente connessi con la destinazione prescritta (cfr. DTF 133 II 353 consid. 4.3.2). Contrariamente a quanto sostenuto dalle insorgenti, la prevista posa di contenitori interrati per RSU rientra senz'altro tra questo genere di opere. Del resto, nella misura in cui sono destinati a sostituire i cassonetti esterni, che giustamente le ricorrenti non pretendono essere incompatibili con la funzione di zona, non si vede perché lo sarebbero i contenitori interrati, che rispetto ai primi presentano peraltro parecchi vantaggi, segnatamente dal profilo del decoro e del contenimento degli eventuali odori. Non porta ad altra conclusione il fatto che il progetto preveda al mapp. __________ l'interra-mento di 4 contenitori, destinati a servire circa 370 abitanti. Si tratta in effetti di un numero tutto sommato contenuto e proporzionato al comparto (zona 7) che l'impianto, tenuto conto della volontà di razionalizzare la raccolta dei RSU raggruppando i siti di raccolta, è chiamato a servire. Non è comunque assimilabile ad un centro di raccolta differenziata destinato per sua natura a richiamare regolarmente utenti anche da zone più distanti, la cui realizzazione esigerebbe, prima dell'eventuale rilascio della licenza edilizia, un consolidamento attraverso una procedura pianificatoria (cfr. STA 52.2010.263 del 7 dicembre 2010 consid. 2). Ininfluente è quindi, da questo profilo, la circostanza che i controversi contenitori potrebbero essere utilizzati anche da persone provenienti da altre zone residenziali. A prescindere dal fatto che ciò non sarebbe escluso neppure qualora venissero mantenuti i cassonetti esterni, come del resto danno atto le ricorrenti, spetta al municipio prevedere, conformemente al progetto di massima prodotto (cfr. doc. 1 annesso alla risposta 16 aprile 2014), un sufficiente numero di punti di raccolta al fine di coprire l'intero territorio comunale ed adottare, se del caso, le necessarie prescrizioni di esercizio/utilizzo.

 

 

4.  4.1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 NAPR, una costruzione è considerata sotterranea quando essa non sporge oltre 1.20 m dal filo del terreno sistemato, rispettivamente dal filo del terreno confinante. Verso l'area pubblica (strade, piazze e sentieri), il cpv. 2 sancisce che, salvo casi eccezionali in cui il municipio ha facoltà di concedere un'eventuale deroga, devono essere rispettate le distanze minime valide per gli edifici principali. Fanno dunque stato le distanze prescritte dall'art. 14 lett. c NAPR:

     -  strade principali: m 4.00 dal ciglio stradale

     -  strade di collegamento SC e di raccolta SR: m 4.00 dal ciglio
   stradale

     -  strade di servizio SS: m 3.00 dal ciglio stradale

     -  piazze: m 4.00 dal ciglio

     -  sentieri: m 1.50 dal ciglio.

 

     4.2. In concreto, le colonnine munite di bocche ribaltabili che sovrastano i contenitori interrati sporgono circa un metro dal terreno sistemato. L'impianto, collocato nei pressi dell'incrocio tra via __________ e via __________, configura dunque una costruzione sotterranea. Ferma questa premessa, occorre rilevare ch'esso non rispetta la distanza dalle strade a ridosso delle quali verrebbe a trovarsi, indipendentemente dal fatto che si applichi la distanza minima di 3.00 m o di 4.00 m. Da questo profilo, la licenza edilizia 14 novembre 2013 ed il giudizio governativo che la conferma non possono quindi essere tutelati.

 

4.3. Per il principio di proporzionalità non si giustifica d'annullare una licenza edilizia difforme quando il difetto può essere facilmente emendato subordinandola a determinate condizioni. Nel caso concreto, non è tuttavia possibile emendare il difetto rilevato, perché, pur non essendo escluso che l'impianto possa essere realizzato altrove sul medesimo fondo, l'identificazione di una nuova ubicazione rispettosa del diritto esige una riprogettazione, oltre che l'accordo dei proprietari o, in difetto, l'avvio di una procedura espropriativa. Ne consegue che la licenza edilizia 14 novembre 2013 va annullata. Per motivi di economia processuale, si giustifica nondimeno di esaminare anche le restanti censure sollevate.

 

 

5.  I ricorrenti ritengono che il progettato intervento sia suscettibile di pregiudicare la sicurezza del traffico, in quanto il parcheggio esistente sul mapp. __________ sarebbe spesso occupato a causa degli eventi che si tengono presso il Centro __________ e gli utenti automobilisti per scaricare i rifiuti si vedrebbero quindi costretti a fermarsi sul ciglio della strada.

     La preoccupazione espressa dalle insorgenti appare eccessiva.  Anzitutto, non si può ammettere che il posteggio esistente versi regolarmente nelle condizioni che emergono dalle fotografie da loro prodotte (cfr. doc. L), di cui nulla è dato a sapere (orario e giorno dello scatto, eventi in corso, ecc.). Le fotografie presentate dal comune resistente, scattate in giorni ed orari diversi forniscono un quadro ben differente, che appare invero più vicino alla situazione quotidiana riscontrabile in loco (cfr. doc. 2a-2f annessi alla risposta 16 aprile 2014). Si può dunque ritenere che la presenza di una ventina di stalli permetta di norma agli utenti che intendono servirsi della struttura di posteggiare regolarmente, senza quindi violare l'art. 37 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), rispettivamente gli art. 18 cpv. 3 e 19 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Anche perché, ragionevolmente, si può escludere che i potenziali utenti si presentino in numero massiccio nello stesso momento a scaricare i loro sacchi. In secondo luogo, la presenza di diversi punti di raccolta sul territorio favorisce sia la ripartizione degli utenti tra i vari impianti, sia il raggiungimento di questi ultimi a piedi, per cui non sarà indispensabile utilizzare l'automobile, né posteggiare. Da considerare è pure il fatto che la postazione contestata dalle ricorrenti è limitata a 4 contenitori per soli rifiuti solidi urbani, mentre altrove si raccolgono pure vetro e carta, di modo che non necessariamente risulterà attrattiva per gli utenti che non risiedono nella zona 7 al cui servizio è per principio posta. In conclusione, visto quanto precede, è da escludere che l'intervento criticato possa intralciare la circolazione così da renderlo incompatibile con la sicurezza stradale.

Contrariamente a quanto preteso, la posa dei contestati contenitori all'interno del sedime privato non comporta d'altronde la restrizione del calibro stradale.

In definitiva, il contestato intervento appare da questi punti di vista rispettoso della legalità. Le censure ricorsuali vanno dunque disattese.

 

 

6.  Le ricorrenti hanno contestato il progetto anche dal profilo delle immissioni foniche e di quelle atmosferiche. Il Consiglio di Stato ha respinto tali censure, facendo riferimento alle valutazioni positive dei competenti servizi dipartimentali. A ragione.

 

6.1. Per quanto concerne le immissioni foniche, dai calcoli prudenziali - tenuto cioè conto del maggior numero di deponie possibili per ciascun contenitore - effettuati dall'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) emerge infatti che i livelli di rumore raggiungono 36.8 dB(A) di giorno e 30.8 dB(A) di notte e rispettano quindi abbondantemente i valori di pianificazione (VP) validi per le zone residenziale ove - come in concreto - è applicabile il grado di sensibilità (GdS) II, pari a 55 dB(A) per il giorno e a 45 dB(A) per la notte. Limiti, questi, che sono ossequiati anche considerando la vuotatura settimanale, operazione che, peraltro, dura notoriamente soltanto qualche minuto per contenitore. In applicazione del principio di prevenzione, l'UPR ha inoltre imposto delle condizioni d'esercizio, che il municipio dovrà far rispettare, suscettibili di limitare gli eventuali disagi derivanti dall'utilizzo dell'impianto e dall'operazione di vuotatura. A torto, le ricorrenti sostengono dunque che l'impianto non sarebbe compatibile con la zona residenziale e dovrebbe trovare posto in quella industriale. Per i motivi esposti al consid. 5 non vi è d'altronde motivo di attendersi un rilevante aumento del traffico. Considerato altresì che il calcolo dell'UPR tiene conto del maggior numero possibile di deponie per settimana, non è quindi dato di vedere perché i dati utilizzati dall'autorità dipartimentale dovrebbero (e potrebbero) essere aumentati del 50%. Neppure le ricorrenti lo spiegano. Pure incomprensibile è come queste ultime siano giunte a stabilire un livello di valutazione del rumore di almeno 81.15 dB(A) di giorno e di 46.2 dB(A) di notte, ossia superiore di circa 44 dB(A), rispettivamente di 15 dB(A), rispetto ai valori determinati dall'UPR, ritenuto che, essendo la misura in dB una misura in scala logaritmica, tali incrementi corrispondono ad un aumento del rumore di 25'000 volte, rispettivamente di 30 volte.

     6.2. Per quanto attiene alle immissioni atmosferiche derivanti dagli eventuali odori e dal traffico indotto dal nuovo impianto, la SPAAS ha escluso la sussistenza di molestie suscettibili di ostare al progetto. In merito agli odori, evidenziato che non sussistono valori limite da rispettare, ha ritenuto che in concreto non si potesse parlare di immissioni eccessive, non potendosi affermare che il benessere fisico di una parte importante della popolazione verrà pregiudicato del nuovo sito di raccolta (cfr. art. 2 cpv. 5 lett. b ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985; OIAt; RS 814.318.142.1). In merito al traffico indotto, che ha comunque reputato limitato, ha invece ritenuto che le emissioni di ossidi di azoto (NOx) non comporteranno un incremento percettibile delle immissioni, né un cambiamento dello stato dell'aria. Con il ricorso, le ricorrenti non si confrontano con queste considerazioni, avallate dal Governo, limitandosi ad affermare genericamente che la salubrità dell'aria verrà compromessa in modo intollerabile. Da questo profilo, non mette dunque conto di approfondire l'argomento.

 

 

                            7.  Le ricorrenti censurano infine la violazione della parità di trattamento per il fatto che il municipio, a seguito di un'opposizione, avrebbe rinunciato alla realizzazione di un punto di raccolta in via __________, per il quale il comune aveva precedentemente ottenuto la licenza edilizia (cfr. doc. M annesso al ricorso: risoluzione n. 502), e che non avrebbe preso in considerazione dei siti alternativi. A torto.

                                  Oggetto di ricorso in questa sede è la licenza edilizia concessa per l'interramento di 4 contenitori per RSU al mapp. __________, non la decisione di rinunciare alla realizzazione di un analogo punto di raccolta in via __________, né il concetto generale sulla cui base il municipio, coadiuvato dall'ufficio tecnico comunale, ha identificato i luoghi sul territorio dove dislocare i nuovi contenitori interrati. A prescindere dai motivi, la pretesa rinuncia al citato punto di raccolta (zona 4) non consente, di per sé, di ravvisare una disparità di trattamento nella decisione di mantenere quello previsto nella zona 7. Da qui l'irrilevanza di acquisire l'incarto concernente la risoluzione municipale n. 578, a prescindere dal fatto che quest'ultima parrebbe riferirsi alla soppressione di cassonetti esterni esistenti e semmai soltanto indirettamente alla rinuncia di realizzare quelli interrati autorizzati con risoluzione n. 502.  
In quest'ambito va peraltro ricordato che all'autorità comunale viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nella scelta di dove ubicare i punti di raccolta, trattandosi di questioni con forte valenza tecnica o con connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità locali costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. La scelta di queste ultime è dunque sindacabile dall'autorità di ricorso soltanto con riserbo. Per annullarla, non basta che esistano altre soluzioni altrettanto valide e finanche migliori, che in concreto le insorgenti non indicano peraltro minimamente. D'altro canto, nulla impedisce all'autorità comunale di ritornare sulle sue decisioni, se del caso anche per tenere conto di eventuali resistenze nella popolazione (cfr. doc. E annesso al ricorso, pag. 2).

 

 

                             8.  8.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, annullando la licenza edilizia 14 novembre 2013 ed il dispositivo n. 1.2 del giudizio governativo che la conferma. Di conseguenza, va annullato anche il dispositivo n. 2 relativo a tassa di giustizia e ripetibili.

 

                                  8.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia, essendone il comune esentato (art. 28 LPamm). Quest'ultimo rifonderà alle ricorrenti, assistite da un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili di entrambe le istanze (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullati:

      1.1.  i dispositivi n. 1.2 e n. 2 della decisione 26 febbraio 2014 (n. 1113) del Consiglio di Stato;

      1.2.  la decisione 14 novembre 2013 con cui il municipio di CO 1 ha rilasciato al comune la licenza edilizia per la realizzazione di un nuovo punto di raccolta di rifiuti solidi urbani al mapp. __________.

 

 

                             2.  Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Il comune di CO 1 verserà alle ricorrenti fr. 1'600.- per ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario