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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 10 marzo 2015 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 2/5 marzo 2015 del municipio di CO 2, che in esito al concorso concernente le opere da falegname - porte speciali tagliafuoco occorrenti nell'ambito del risanamento delle scuole elementari comunali ha deliberato la commessa alla ditta CO 1 di __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 16 dicembre 2014 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da falegname - porte speciali tagliafuoco occorrenti nell'ambito del risanamento delle scuole elementari comunali (FU n. 101/2014 pag. 10715-17).
Il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
A. prezzo 50%
B. organizzazione della ditta 30%
C. attendibilità del prezzo 15%
D. apprendisti 5%
Il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. In particolare, avvertiva che l'organizzazione della ditta sarebbe stata apprezzata sulla scorta di due sottocriteri (B1 referenze lavori analoghi e B2 prontezza di intervento) di peso identico (50%). In tema di referenze i concorrenti dovevano indicare lavori eseguiti negli ultimi 10 anni nell'ambito dell'edilizia tecnica per edifici residenziali e amministrativi, commerciali con un importo d'opera (cifra di liquidazione IVA compresa) maggiore o uguale a fr. 100'000.-. A dipendenza del numero di referenze valide presentate si sarebbero ottenute le seguenti note (cfr. pos. 224.300 CPN 102):
almeno 3 referenze: 6
2 referenze: 5
1 referenza: 4
0 referenze: 2
La formazione apprendisti sarebbe stata invece valutata sulla scorta di una tabella mutuata dalla nota scheda informativa n. 060305 edita dal Centro cantonale di consulenza LCPubb (vedi pos. 224.500 disposizioni particolari CPN 102). Lo stesso documento (pag. 6) chiedeva ai concorrenti di fornire informazioni circa la loro organizzazione aziendale (personale amministrativo, tecnico, maestranze e apprendisti) e le maestranze relative all'appalto, senza tuttavia specificare esattamente a cosa sarebbero serviti questi dati.
Nel bando (cifra 12) era peraltro segnalato chiaramente che contro il medesimo e la documentazione di gara era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla pubblicazione degli atti. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Nel termine stabilito sono pervenute al committente sette offerte, per importi compresi tra fr. 261'819.- e fr. 316'742.40.
Esperite le necessarie valutazioni, il 2 marzo 2015 il municipio di CO 2 ha risolto di scartare un'offerta e di assegnare la commessa alla ditta CO 1 di __________ (in seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 5.7856 punti. Gli interessati sono stati informati di queste determinazioni con lettera del 5 marzo seguente.
C. Contro la predetta decisione la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), seconda classificata con 5.5389 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente ha contestato in sostanza la nota assegnatale nel criterio apprendisti, frutto di un calcolo errato siccome non impostato sulla base del numero di giovani impiegati negli ultimi cinque anni. Senza addurre particolari motivazioni la RI 1 ha inoltre chiesto al Tribunale di verificare tutti i dati forniti dalla deliberataria, in particolare quelli necessari per la valutazione dei criteri di aggiudicazione B1 e D.
D. a. In sede di risposta la stazione appaltante si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, annotando di aver effettivamente calcolato in maniera erronea la nota attribuita alla RI 1 in materia di apprendisti. Corretta la svista, l'incremento di punteggio che ne deriva (+ 0.1125 punti) non è tuttavia suscettibile di mutare la graduatoria e di consentire alla ricorrente di ottenere la commessa.
Per il resto, il committente ha confermato la bontà delle sue valutazioni sia in materia di apprendisti che in tema di referenze. La CO 1 ha confermato l'esattezza del numero di dipendenti indicati nell'offerta e le sue referenze sono state minuziosamente controllate dalla comunità di lavoro che ha progettato il risanamento della scuola.
b. La deliberataria è rimasta silente.
c. L'ULSA si è rimesso invece
alle allegazioni del municipio, evidenziando di non esser stato coinvolto nella
procedura concorsuale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'al-tro legittimata
a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37
lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il
fatto che come constatato in sede giudiziale (vedi STA 52.2014.439 del 5 marzo
2015) la RI 1 non sia abilitata a concorrere per inadempimento dei requisiti
esatti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) non tange il suo diritto di
impugnare la delibera, atteso che il committente - per ragioni che non occorre
approfondire - ha omesso di escluderla dalla procedura.
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2. 2.1. Nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. STF 2P.285/1998 del 23 dicembre 1998, consid. 4b; STA 52.2004.221 del 16 luglio 2004; RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1). D'altra parte, valutazioni di singoli criteri di aggiudicazione che risultano lesive del diritto non traggono necessariamente seco l'annullamento della decisione impugnata. L'annullamento si impone soltanto se la correzione da apportare sovverte la graduatoria allestita dal committente (STA 52.2014.272 del 3 novembre 2014 e rinvii).
2.2. La ricorrente non mette in discussione la definizione ed il metodo di valutazione dei criteri di aggiudicazione. A giusto titolo, poiché la partecipazione alla gara con l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute negli atti di gara (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). La RI 1 ritiene tuttavia scorretta la nota 3.75 (= 0.1875 punti) conferitale nel criterio D facente capo alla formazione degli apprendisti. Negli allegati di causa il municipio ha ammesso che la doglianza dell'insorgente è fondata ed ha quindi proceduto a rettificare la nota assegnatale in prima battuta, portandola da 3.75 a 6 (= 0.3000 punti in luogo di 0.1875). Il punteggio complessivo conseguito dall'offerta della RI 1 passa quindi da 5.5389 a 5.6514, risultato che non le permette di scavalcare in graduatoria la CO 1, la quale mantiene la prima posizione con un totale di 5.7856 punti. La delibera operata dal municipio di CO 2 va pertanto confermata.
3. Senza alcuna motivazione la RI 1 contesta le note assegnate all'aggiudicataria e pretende che il Tribunale abbia a verificare tutti i dati forniti dalla CO 1, in particolare quelli necessari per la valutazione dei criteri di aggiudicazione B1 e D.
Giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti. Nel suo gravame l'insorgente non spende una parola per motivare le contestazioni addotte avverso l'offerta dell'aggiudicataria. Così come formulate, le censure si avverano pertanto inammissibili. Lo sono a maggior ragione nella misura in cui senza alcun riscontro oggettivo mirano semplicemente ad ottenere una sorta di "fishing expedition" da parte del Tribunale, attribuendogli incombenze indagatorie che esulano manifestamente dalla sua attività giurisdizionale e dai limiti del principio inquisitorio che governa la procedura amministrativa.
4. Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
5. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico dell'insor-gente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria