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Incarto n.
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Lugano 19 giugno 2017
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Marco Lucchini, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 13 aprile 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 24 febbraio 2015 (n. 703) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 11 agosto 2014, con la quale il municipio di Castel San Pietro ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio posto sul mapp. __________ di Castel San Pietro, sezione di Monte; |
ritenuto, in fatto
A. CO 1, qui resistente, è proprietaria di un edificio (part. _______ RFP) situato a Castel San Pietro, nel nucleo di Monte, dichiarato villaggio d'importanza nazionale dall'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) (perimetro edificato con obiettivo di salvaguardia A), incluso nel comprensorio del "Monte Generoso", censito quale oggetto n. 1803 nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP; cfr. la relativa ordinanza federale del 10 agosto 1977, OIFP; RS 451.11).
B. a. Il 21 maggio
2014 CO 1 ha presentato al municipio di Castel San Pietro una domanda di
costruzione per posare sul tetto del suo stabile un impianto solare, formato da
27 pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, suddivisi tra
le due falde. In particolare il progetto prevede di disporre su ogni spiovente,
mediante una apposita sottostruttura, due file (parzialmente sfalsate) di
pannelli complanari, sporgenti ortogonalmente 0.15 m, con un basso grado di riflessione
(cfr. anche infra, schema al consid. 4.3).
b. Nel termine di
pubblicazione, alla domanda si è opposto RI 1, qui ricorrente, proprietario
dello stabile confinante (part. _______ RFP), ritenendo il progetto in
contrasto con le finalità del piano regolatore di Castel San Pietro, sezione di
Monte. In particolare, ha eccepito che la posa di pannelli solari snaturerebbe
l'edificio e innalzerebbe il tetto in maniera tale da ridurre la visuale per le
proprietà confinanti.
c. Con osservazioni 24 giugno 2014, l'istante CO 1 ha ribadito come la
struttura del tetto non subirebbe modifiche e si è richiamata alla politica
energetica della Confederazione.
d. Preso atto dell'avviso favorevole (n. 89091) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, l'11 agosto 2014 il municipio di Castel San Pietro
ha rilasciato la licenza edilizia. In particolare, l'esecutivo comunale ha
richiamato il preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che ha
preavvisato favorevolmente la posa dei pannelli solari, a condizione che fossero
collocati complanari alla falda del tetto e raggruppati in posizione centrale,
con una forma regolare e unitaria.
C. Con giudizio 24
febbraio 2015, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI
1 contro la predetta licenza, che ha confermato.
Illustrato il quadro normativo applicabile, il Governo ha anzitutto riscontrato
come il progetto fosse stato correttamente sottoposto alla procedura di
rilascio del permesso ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 prima frase della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS
700): lo stabile sul quale è prevista la posa dei pannelli solari, ha argomentato,
andrebbe infatti considerato monumento culturale d'importanza federale -
poiché situato all'interno di un villaggio d'importanza nazionale
secondo l'ISOS - come pure monumento naturale d'importanza federale giusta
tale norma (in quanto compreso in un'area censita dall'IFP).
Dopo aver ricordato gli art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale
del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1; ora: 104 cpv. 2 LST) e 34 delle norme di
attuazione del piano regolatore di Monte (NAPR) ed aver richiamato il secondo
periodo dell'art. 18a cpv. 3 LPT - che ha assimilato a una clausola
estetica negativa, preminente rispetto al diritto cantonale contrario -, l'Esecutivo
cantonale ha poi affermato che non sarebbe determinante sapere se l'impianto
in questione rispetti le norme di estetica imposte dal diritto comunale e cantonale
ma, al contrario, unico punto che l'UNP doveva vagliare era (..) se l'impianto
avrebbe compromesso l'immagine paesaggistica e naturalistica del nucleo di
Monte ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT. Ciò detto, ha poi essenzialmente concluso
che non vi fossero motivi per scostarsi dalla valutazione estetica positiva del
suddetto Ufficio, unitamente alle condizioni di licenza da esso dettate.
Condizioni, ha aggiunto, che non modificando in modo sostanziale il progetto,
non richiederebbero la ripetizione della procedura di rilascio del permesso.
D. Contro il
predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia.
Il ricorrente lamenta in sostanza che l'impianto - viste la posizione dell'edificio
e le dimensioni dei pannelli solari - pregiudicherebbe l'importante valore
rappresentato dal nucleo di Monte, sal-
vaguardato pure a
livello federale. Le modifiche sostanziali imposte dall'UNP imporrebbero
inoltre una nuova pubblicazione della domanda.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione, pur riconoscendo l'importanza del
contesto edificato in cui andrebbe a inserirsi il controverso impianto, riconferma
il contenuto del preavviso dell'UNP.
Dal canto suo, il municipio postula il rigetto del ricorso, chiedendo la
conferma della decisione governativa impugnata. A identica conclusione perviene
CO 1, che ribadisce la corretta integrazione dell'impianto nel paesaggio, la
sua conformità con la politica energetica federale e l'assenza di pregiudizio
per la vista panoramica che si gode dalla proprietà del ricorrente.
F. In sede di replica e duplica, le parti si riconfermano nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, ribadendo e sviluppando ulteriormente le rispettive tesi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del
ricorrente, vicino opponente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio
impugnato, di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi
e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai
piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo postulato dall'insorgente
non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente
giudizio.
2. Dal 1° gennaio 2008, la LPT dedica una disposizione specifica agli impianti solari. Questa norma (art. 18a LPT) - nella sua versione rivista, entrata in vigore il 1° maggio 2014 - prevede che nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 cpv. 1 LPT. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente (cpv. 1). Il diritto cantonale, soggiunge il disposto (cpv. 2), può:
a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;
b. prevedere l'obbligo della autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.
Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale, prosegue il cpv. 3 dell'art. 18a LPT, sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Detti impianti non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti. Per il rimanente, conclude la norma (cpv. 4), l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.
3. 3.1. Al fine di agevolare l'installazione degli impianti solari, l'art. 18a LPT prevede una facilitazione di natura formale, ma a determinate condizioni: nelle zone edificabili e nelle zone agricole, essa dispensa dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione a costruire (art. 22 cpv. 1 LPT) gli impianti che (1) sono montati sopra o all'interno di un tetto, (2) sono sufficientemente adattati allo stesso e (3) non interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale (cfr. Christoph Jäger, Solaranlagen, Eine Einordnung des neuen Artikels 18a RPG, Raum & Umwelt 6/2014, pag. 8 segg.). Le installazioni solari che adempiono, cumulativamente, queste condizioni - fatte salve eventuali restrizioni (o agevolazioni) di diritto cantonale (cfr. art. 18a cpv. 2 LPT) - sono soggette unicamente ad annuncio.
In base all'art. 32a cpv.
1 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT;
RS 700.1), un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto ai
sensi dell'art. 18a cpv. 1 LPT, se (a) sporge ortogonalmente di al
massimo 20 cm dalla superficie del tetto; (b) visto frontalmente e dall'alto,
non sporge oltre la superficie del tetto; (c) in base allo stato della tecnica,
presenta un basso grado di riflessione e (d) si presenta come superficie
compatta. Restano riservate, entro certi limiti, concrete prescrizioni edilizie
alternative fondate sul diritto cantonale, volte a precisare questa nozione
(cfr. art. 32a cpv. 2 OPT; cfr. ARE, Rapporto esplicativo concernente la
revisione parziale del 26 marzo 2014 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio, pag. 16; Chistophe
Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé:
genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I, pag. 512 segg.; Jäger, op. cit., pag. 11).
L'art. 32b OPT definisce invece il concetto di monumento culturale
(bien culturel, Kulturdenkmal) d'importanza cantonale o nazionale di
cui all'art. 18a cpv. 3 LPT. Sono, tra gli altri, considerati tali i
perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti annoverati nell'ISOS,
appartenenti alla categoria di rilievo A (cfr. art. 32b lett. b OPT). In
base a tale norma, per escludere un progetto dal privilegio procedurale di cui
all'art. 18a cpv. 1 LPT, basta che l'edificio interessato sia incluso in
un simile perimetro; non occorre invece che lo stabile stesso sia
specificatamente protetto (cfr. STF 1C_179/2015 dell'11 maggio 2016, consid.
3.2).
La nozione di monumento naturale (site naturel, Naturdenkmal) ex
art. 18a cpv. 3 LPT non è invece ulteriormente definita dall'OPT (cfr. ARE,
Rapporto citato, pag. 17). Di principio, possono nondimeno essere considerati
tali gli oggetti censiti nell'IFP (cfr. Piguet/Dyens,
op. cit., pag. 525).
A livello cantonale, l'art. 4 lett. h del regolamento di applicazione della
legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) ricorda parzialmente i
suddetti principi, restringendo ulteriormente la libertà di edificare senza
autorizzazione: in particolare, esso assoggetta a licenza di costruzione gli
impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (95 segg.
LST), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti
protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'ISOS, come pure nei
perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei
beni culturali del 13 maggio 1997; RS 9.3.2.1).
3.2. Nel caso concreto, l'edificio sul quale è prevista la posa del controverso
impianto solare è situato nel nucleo di Monte - villaggio d'importanza
nazionale secondo l'ISOS (cfr. appendice dell'ordinanza riguardante l'ISOS del
9 settembre 1981; OISOS; RS 451.12) -, all'interno del perimetro edificato P1
con categoria di rilievo AB e obiettivo di salvaguardia A (cfr. scheda dell'Inventario
di Monte sub https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundes-
inventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4012.pdf, legenda del piano di
rilevo, pag. 5). L'impianto interessa dunque un monumento culturale d'importanza
nazionale ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT: già per questo motivo, è soggetto
ad autorizzazione a costruire, così come rettamente concluso dal Governo.
Conclusione, questa, alla quale si perviene anche applicando l'art. 4 lett. h
RLE. L'assoggettamento a licenza edilizia è peraltro anche dato dal fatto che
il villaggio di Monte è incluso nel comprensorio del "Monte Generoso",
censito quale oggetto n. 1803 nell'IFP, che costituisce un monumento
naturale d'importanza nazionale ai sensi della normativa federale.
Ciò detto, resta da verificare se il progetto possa essere autorizzato.
4. 4.1. Come si evince dal testo di
legge, l'art. 18a cpv. 4 LPT prevede un privilegio di natura materiale a
favore dell'interesse all'uso dell'energia solare, che prevale in linea di
principio sugli aspetti estetici. Tale priorità si applica di principio a
tutti gli impianti solari (cfr. Piguet/Dyens,
op. cit., pag. 531); ne fanno eccezione quelli che interessano un monumento
culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale. Per questi ultimi
vale la regola sancita dall'art. 18a cpv. 3 LPT, secondo cui gli impianti
solari non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti (cfr. infra
consid. 4.2). Lo si deduce chiaramente dal cpv. 4, laddove indica che la
prevalenza dell'interesse all'utilizzo dell'energia solare su aspetti di natura
estetica vale "per il rimanente", ovvero quando non è in
discussione un impianto solare che interessa un simile monumento (cfr. STF
1C_26/2016 del 16
novembre 2016, consid. 4.6; Peter
Hettich/Gian Luca Peng, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der
Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig,
AJP 2015, pag. 1432; Irene Widmer,
Melde- und Baubewilligungspflicht von Solaranlagen, PBG 2016/4, pag. 23).
4.2. Secondo il Tribunale federale, per valutare l'esistenza di un pregiudizio
sostanziale ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT occorre
riferirsi alla prassi relativa alla conservazione intatta di un oggetto
protetto ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid.
3.3; 1C_179/2015 dell'11 maggio 2016, consid. 6.4 e rimandi; Jäger, op. cit., pag. 17). L'esistenza
di un pregiudizio va dunque valutato nel singolo caso, alla luce delle
differenti finalità di protezione desumibili dalla descrizione di dettaglio
dell'oggetto inventariato. Sussiste un pregiudizio sostanziale quando un impianto
solare danneggia in modo rilevante l'oggetto nei suoi aspetti singolari o
caratteristici, che gli conferiscono dignità di protezione. Al riguardo occorre
prestare particolare attenzione alle parti specialmente vulnerabili o
sensibili. Al contrario, non si verifica un pregiudizio sostanziale quando la lesione
della qualità e degli effetti del bene protetto è trascurabile (cfr. STF
1C_26/2016 citata, consid. 3.3; 1C_179/2015 citata, consid. 6.4; DTF 127 II 273
consid. 4c). Interventi che da soli determinano un lieve svantaggio non devono
inoltre creare un pregiudizio nell'ottica di uno sviluppo successivo (Folgeentwicklung)
che, nel complesso, potrebbe ledere in modo importante gli obiettivi della
tutela della natura e del paesaggio (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid. 3.3 e
rimandi; DTF 127 II 273 consid. 4c).
Il concetto di pregiudizio sostanziale di un monumento culturale o
naturale è indeterminato e, in quanto tale, conferisce all'autorità
decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo
contenuto. Chiamato a statuire sull'applicazione di tale nozione, il Tribunale
cantonale amministrativo giudica di per sé con pieno potere cognitivo, che
esercita tuttavia con riserbo, limitandosi a verificare che l'istanza inferiore
non abbia abusato della latitudine di giudizio conferitale dalla norma (cfr.
STF 1C_26/2016 citata, consid. 3.3; 1C_179/2015 citata, consid. 6.3).
4.3. In concreto, il progetto prevede di installare su ogni falda del tetto 12
rispettivamente 15 pannelli solari (modello SOL XP 60/156 I+35 -
Polycrystalline 260 Watt), a forma rettangolare (ca. 1 x 1.65 m), di colore bluastro,
con basso grado di riflessione. I moduli, sporgenti 15 cm dalla copertura del
tetto, sono disposti in due file sovrapposte, parzialmente non allineate e
interrotte da corpi tecnici e/o lucernari.
SCHEMA
EST
OVEST
In sede di avviso cantonale, dopo
aver ricordato che l'intervento interessa un paesaggio di notevole importanza -
censito dagli inventari di cui si è detto -, l'UNP ha rilevato che l'edificio
sul quale è previsto l'intervento risulta posto al centro dell'edificato del
nucleo e marca in modo importante il paesaggio in quanto svetta oltre agli
altri edifici; il tetto risulta pertanto decisamente visibile. Il
villaggio, ha aggiunto, è nel suo complesso peraltro caratterizzato da
un'edificazione allungata con edifici disposti lungo le curve di livello e i
cui tetti risultano nel complesso visibili, anche a partire dal versante
opposto. Dopo aver rilevato come l'intervento all'esame sia da calibrare
con particolare attenzione in modo da non compromettere il valore paesaggistico
dell'insieme, nel merito ha osservato che i criteri di posa emanati
dalla Confederazione per i pannelli solari in insediamenti di particolare
pregio sarebbero parzialmente rispettati, in particolare per quanto
riguarda sporgenza, orientamento complanare alla falda della posa
e basso grado di riflessione, ma non per l'insieme dei moduli che
non si presenta come una superficie compatta. L'UNP ha di conseguenza
espresso il proprio preavviso favorevole, a condizione che i pannelli solari
siano posati complanari alla falda con la stessa inclinazione e senza strutture
di sostegno o raccordi a vista e che siano raggruppati in posizione centrale in
una forma regolare e unitaria. Nel dettaglio, ha indicato di riorganizzare
la posa dei pannelli sulla falda est, in modo che gli stessi vadano a
formare un rettangolo senza angoli a scalare. Per far questo, ha
precisato, non è necessario rinunciare a dei pannelli, è sufficiente posarli
diversamente, nello specifico: 8 pannelli possono essere posati in verticale,
verso la gronda e gli altri 4 in orizzontale, sotto il colmo, lasciando più
agio attorno alla finestra esistente, in modo che si ottenga una superficie
regolare e rettangolare, come quella prevista sulla falda ovest (...).
Ad analoga conclusione è approdato il Governo: in particolare, dopo aver
premesso che unico punto che l'UNP doveva vagliare era la questione a sapere
se l'impianto avrebbe compromesso l'immagine paesaggistica e naturalistica del
nucleo ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT, la precedente istanza si è
in sostanza limitata a concludere che non vi erano motivi per scostarsi dalle
valutazione dell'autorità dipartimentale. Tale giudizio - che neppure si
confronta con le caratteristiche che rendono pregevoli il nucleo di Monte - non
può essere condiviso.
4.4. Secondo l'ISOS, l'insediamento di Monte costituisce un eccezionale
esempio di villaggio rurale con quartieri utilitari e con una spazialità
caratterizzata da importanti percorsi gradinati (cfr. citata scheda, pag.
1). La sua edificazione - leggibile come un unico nucleo che l'inventario
identifica con il perimetro edificato P1 - occupa infatti diversi livelli
altimetrici di uno sperone occidentale della valle, tra Casima e Campora, con
la chiesa situata unitamente alla canonica sulla terrazza più bassa (che si
pone come elemento di forte richiamo dal versante opposto e da valle). Di
questo nucleo - censito con categoria di rilievo AB (con qualità spaziali e
significato ottimi e buone qualità storiche architettoniche, cfr. citata
scheda, pag. 5 ) e obiettivo di salvaguardia
A - l'ISOS evidenzia tra l'altro il pregevole paesaggio di piccoli volumi
utilitari tradizionali che si alternano a edifici abitativi lungo la strada
principale, i percorsi trasversali gradinati, gli edifici religiosi, ecc. L'inventario
sottolinea inoltre a più riprese l'importanza della vista da distanza, dal
versante opposto della valle (da sud-est), che permette di apprezzare il
nucleo edilizio compatto, inserito in un pendio pressoché libero da
edificazioni recenti e, pertanto, conservante le antiche relazioni con il
paesaggio circostante (cfr. scheda citata, pag. 7). Aspetto, questo, che
determina l'eccellente qualificazione del villaggio per valore della situazione
(cfr. citata scheda, pag. 8: ottime qualità situazionali per la sua esposizione
a sud est con ampia visibilità dal lato opposto della valle, con la sua
edificazione compatta, a gradini, contro un pendio di sfondo e un primo piano
imponenti circoscritti da corsi d'acqua). Proprio per questa ragione, l'inventario
raccomanda pertanto di prestare la massima cura al paesaggio dei tetti, decisivo
per l'immagine del villaggio dal versante opposto (cfr. pag. 8).
L'importanza di quest'ultimo aspetto emerge anche dal piano regolatore, che si
prefigge di mantenere l'impianto urbanistico originario e salvaguardare le
caratteristiche tipologiche degli edifici (art. 34.2 NAPR), fissando precise
regole d'intervento (cfr. art. 34.5 NAPR). In particolare, per i tetti fissa delle
prescrizioni di natura conservativa, che vietano in linea di principio ogni
modifica della loro configurazione (pendenze, orientamento, quote), e precipue
indicazioni per i materiali di copertura (in caso di rifacimenti parziali o
completamenti, con tegole di cotto e tipo uguale a quello del fabbricato
esistente o altrimenti - al pari di quanto vale per tutto il comprensorio
comunale - con materiali [tegole, coppi] di colore rosso, o semmai con piode di
scisto calcareo [eseguiti secondo le tecniche tradizionali della Valle di
Muggio], cfr. art. 34.5 e 16 NAPR). Sui tetti non è inoltre possibile realizzare
squarci, lucernari, finestre tipo velux o simili, ma solo piccoli
abbaini necessari per accedere al tetto ai fini della sua manutenzione (cfr.
art. 34 cpv. 5 NAPR).
4.5. Ora, alla luce di queste circostanze e tenuto conto delle finalità di
protezione desumibili dalle descrizioni dell'ISOS - tutelate anche dal PR -,
non è dato di vedere come si possa affermare che il progetto qui controverso
non pregiudichi in modo sostanziale il nucleo di villaggio di Monte, così come
eccepisce il ricorrente. Al di là del rispetto di alcuni criteri di posa
stabiliti dall'art. 32a OPT (quali l'orientamento complanare e l'assenza
di sporgenze), è infatti evidente che l'impianto solare in questione - formato
da 27 pannelli solari di color bluastro, posati su un'estesa superficie (dal 60
al 70% delle due falde) della copertura di un edificio che svetta nel cuore del
villaggio (nelle immediate vicinanze della chiesa parrocchiale) - rappresenta
un elemento estraneo, che altererà in modo importante il pregevole panorama dei
tetti del nucleo, contraddistinto da coperture uniformi, con materiali
rosso-bruni (cfr. viste aeree annesse al progetto e fotomontaggio; cfr. anche,
sul rispetto delle proporzioni e del colore, Linee guida cantonali, Interventi
nei nuclei storici, febbraio 2016, pag. 31 segg.). Problematica risulta in
particolare la massiccia presenza dei moduli sulla falda est, che interferirà
in special modo sulla significativa vista dal lato opposto della valle.
Paesaggio, al quale l'ISOS raccomanda invece di prestare la massima cura
(cfr. anche, sull'importanza del paesaggio dei tetti, pregnante per l'aspetto
di un insediamento: STF 1C_26/2016 citata, consid. 4.5 e rimandi). Senza dimenticare
che l'eventuale rilascio di un permesso per un tale intervento avrebbe un
sicuro effetto pregiudizievole, poiché potrebbe aprire la via alla collocazione
di altri impianti simili nel nucleo, determinando per finire una drastica
alterazione della pregiata immagine di questo villaggio.
Invano la resistente si appella all'obiettivo di incentivare l'uso dell'energia
solare perseguito dall'art. 18a LPT. Questo fine è infatti limitato dal
cpv. 3 di questa norma, che stabilisce chiaramente come gli impianti solari non
debbano pregiudicare in modo sostanziale i monumenti culturali e naturali d'importanza
cantonale o nazionale. In questo senso, irrilevante è il privilegio materiale
di cui al cpv. 4 che - come detto - non si applica allorquando è in discussione
un impianto solare su un simile monumento (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid.
4.6; cfr. supra, consid. 4.1).
A fronte di tutto ciò, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova
questo Tribunale, la valutazione dell'UNP, come pure quella del Governo che l'ha
tutelata - sorvolando su tutti gli aspetti di cui si è detto -, non può
pertanto essere tutelata, poiché lesiva del diritto.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni
che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del
giudizio governativo e della licenza edilizia rilasciata dal municipio.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico della resistente CO 1, secondo soccombenza. Quest'ultima rifonderà
inoltre all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a
titolo di ripetibili a valere per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 24 febbraio 2015 (n. 703) del Consiglio di Stato e la risoluzione 11 agosto 2014 con cui il municipio di Castel San Pietro ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la posa di un impianto solare (part. __________, sezione di Monte) sono annullate.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1. Al ricorrente va
restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte
spese processuali.
CO 1 rifonderà inoltre all'insorgente un identico importo
(fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili, a valere per entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera