Incarto n.
52.2015.182

 

Lugano

19 giugno 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Marco Lucchini, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso 13 aprile 2015 di

 

 

 

RI 1 

patrocinato da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 febbraio 2015 (n. 703) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione 11 agosto 2014, con la quale il municipio di Castel San Pietro ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio posto sul mapp. __________ di Castel San Pietro, sezione di Monte;

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

                                 

A.    CO 1, qui resistente, è proprietaria di un edificio (part. _______ RFP) situato a Castel San Pietro, nel nucleo di Monte, dichiarato villaggio d'importanza nazionale dall'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) (perimetro edificato con obiettivo di salvaguardia A), incluso nel comprensorio del "Monte Generoso", censito quale oggetto n. 1803 nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP; cfr. la relativa ordinanza federale del 10 agosto 1977, OIFP; RS 451.11).

 

 

B.    a. Il 21 maggio 2014 CO 1 ha presentato al municipio di Castel San Pietro una domanda di costruzione per posare sul tetto del suo stabile un impianto solare, formato da 27 pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, suddivisi tra le due falde. In particolare il progetto prevede di disporre su ogni spiovente, mediante una apposita sottostruttura, due file (parzialmente sfalsate) di pannelli complanari, sporgenti ortogonalmente 0.15 m, con un basso grado di riflessione (cfr. anche infra,  schema al consid. 4.3).

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si è opposto RI 1, qui ricorrente, proprietario dello stabile confinante (part. _______ RFP), ritenendo il progetto in contrasto con le finalità del piano regolatore di Castel San Pietro, sezione di Monte. In particolare, ha eccepito che la posa di pannelli solari snaturerebbe l'edificio e innalzerebbe il tetto in maniera tale da ridurre la visuale per le proprietà confinanti.

c. Con osservazioni 24 giugno 2014, l'istante CO 1 ha ribadito come la struttura del tetto non subirebbe modifiche e si è richiamata alla politica energetica della Confederazione.

d. Preso atto dell'avviso favorevole (n. 89091) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, l'11 agosto 2014 il municipio di Castel San Pietro ha rilasciato la licenza edilizia. In particolare, l'esecutivo comunale ha richiamato il preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che ha preavvisato favorevolmente la posa dei pannelli solari, a condizione che fossero collocati complanari alla falda del tetto e raggruppati in posizione centrale, con una forma regolare e unitaria.

 

 

C.    Con giudizio 24 febbraio 2015, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 contro la predetta licenza, che ha confermato.
Illustrato il quadro normativo applicabile, il Governo ha anzitutto riscontrato come il progetto fosse stato correttamente sottoposto alla procedura di rilascio del permesso ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 prima frase della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700): lo stabile sul quale è prevista la posa dei pannelli solari, ha argomentato, andrebbe infatti considerato monumento culturale d'importanza federale - poiché situato all'interno di un villaggio d'importanza nazionale secondo l'ISOS - come pure monumento naturale d'importanza federale giusta tale norma (in quanto compreso in un'area censita dall'IFP).
Dopo aver ricordato gli art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1; ora: 104 cpv. 2 LST) e 34 delle norme di attuazione del piano regolatore di Monte (NAPR) ed aver richiamato il secondo periodo dell'art. 18a cpv. 3 LPT - che ha assimilato a una clausola estetica negativa, preminente rispetto al diritto cantonale contrario -, l'Esecutivo cantonale ha poi affermato che non sarebbe determinante sapere se l'impianto in questione rispetti le norme di estetica imposte dal diritto comunale e cantonale ma, al contrario, unico punto che l'UNP doveva vagliare era (..) se l'impianto avrebbe compromesso l'immagine paesaggistica e naturalistica del nucleo di Monte ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT. Ciò detto, ha poi essenzialmente concluso che non vi fossero motivi per scostarsi dalla valutazione estetica positiva del suddetto Ufficio, unitamente alle condizioni di licenza da esso dettate. Condizioni, ha aggiunto, che non modificando in modo sostanziale il progetto, non richiederebbero la ripetizione della procedura di rilascio del permesso.

 

D.    Contro il predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia.
Il ricorrente lamenta in sostanza che l'impianto - viste la posizione dell'edificio e le dimensioni dei pannelli solari - pregiudicherebbe l'importante valore rappresentato dal nucleo di Monte, sal-

vaguardato pure a livello federale. Le modifiche sostanziali imposte dall'UNP imporrebbero inoltre una nuova pubblicazione della domanda.


E.    All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione, pur riconoscendo l'importanza del contesto edificato in cui andrebbe a inserirsi il controverso impianto, riconferma il contenuto del preavviso dell'UNP.
Dal canto suo, il municipio postula il rigetto del ricorso, chiedendo la conferma della decisione governativa impugnata. A identica conclusione perviene CO 1, che ribadisce la corretta integrazione dell'impianto nel paesaggio, la sua conformità con la politica energetica federale e l'assenza di pregiudizio per la vista panoramica che si gode dalla proprietà del ricorrente.



F.     In sede di replica e duplica, le parti si riconfermano nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, ribadendo e sviluppando ulteriormente le rispettive tesi.

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, vicino opponente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo postulato dall'insorgente non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

 

 

                             2.  Dal 1° gennaio 2008, la LPT dedica una disposizione specifica agli impianti solari. Questa norma (art. 18a LPT) - nella sua versione rivista, entrata in vigore il 1° maggio 2014 - prevede che nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 cpv. 1 LPT. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente (cpv. 1). Il diritto cantonale, soggiunge il disposto (cpv. 2), può:

a.  designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;

b.  prevedere l'obbligo della autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

                                  Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale, prosegue il cpv. 3 dell'art. 18a LPT, sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Detti impianti non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti. Per il rimanente, conclude la norma (cpv. 4), l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

 

 

                             3.  3.1. Al fine di agevolare l'installazione degli impianti solari, l'art. 18a LPT prevede una facilitazione di natura formale, ma a determinate condizioni: nelle zone edificabili e nelle zone agricole, essa dispensa dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione a costruire (art. 22 cpv. 1 LPT) gli impianti che (1) sono montati sopra o all'interno di un tetto, (2) sono sufficientemente adattati allo stesso e (3) non interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale (cfr. Christoph Jäger, Solaranlagen, Eine Einordnung des neuen Artikels 18a RPG, Raum & Umwelt 6/2014, pag. 8 segg.). Le installazioni solari che adempiono, cumulativamente, queste condizioni - fatte salve eventuali restrizioni (o agevolazioni) di diritto cantonale (cfr. art. 18a cpv. 2 LPT) - sono soggette unicamente ad annuncio.

                                  In base all'art. 32a cpv. 1 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto ai sensi dell'art. 18a cpv. 1 LPT, se (a) sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto; (b) visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto; (c) in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione e (d) si presenta come superficie compatta. Restano riservate, entro certi limiti, concrete prescrizioni edilizie alternative fondate sul diritto cantonale, volte a precisare questa nozione (cfr. art. 32a cpv. 2 OPT; cfr. ARE, Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale del 26 marzo 2014 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, pag. 16; Chistophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I, pag. 512 segg.; Jäger, op. cit., pag. 11).
L'art. 32b OPT definisce invece il concetto di monumento culturale (bien culturel, Kulturdenkmal) d'importanza cantonale o nazionale di cui all'art. 18a cpv. 3 LPT. Sono, tra gli altri, considerati tali i perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti annoverati nell'ISOS, appartenenti alla categoria di rilievo A (cfr. art. 32b lett. b OPT). In base a tale norma, per escludere un progetto dal privilegio procedurale di cui all'art. 18a cpv. 1 LPT, basta che l'edificio interessato sia incluso in un simile perimetro; non occorre invece che lo stabile stesso sia specificatamente protetto (cfr. STF 1C_179/2015 dell'11 maggio 2016, consid. 3.2).
La nozione di monumento naturale (site naturel, Naturdenkmal) ex art. 18a cpv. 3 LPT non è invece ulteriormente definita dall'OPT (cfr. ARE, Rapporto citato, pag. 17). Di principio, possono nondimeno essere considerati tali gli oggetti censiti nell'IFP (cfr. Piguet/Dyens, op. cit., pag. 525).
A livello cantonale, l'art. 4 lett. h del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) ricorda parzialmente i suddetti principi, restringendo ulteriormente la libertà di edificare senza autorizzazione: in particolare, esso assoggetta a licenza di costruzione gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (95 segg. LST), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'ISOS, come pure nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; RS 9.3.2.1).

 
3.2. Nel caso concreto, l'edificio sul quale è prevista la posa del controverso impianto solare è situato nel nucleo di Monte - villaggio d'importanza nazionale secondo l'ISOS (cfr. appendice dell'ordinanza riguardante l'ISOS del 9 settembre 1981; OISOS; RS 451.12) -, all'interno del perimetro edificato P1 con categoria di rilievo AB e obiettivo di salvaguardia A (cfr. scheda dell'Inventario di Monte sub https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundes-
inventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4012.pdf
, legenda del piano di rilevo, pag. 5). L'impianto interessa dunque un monumento culturale d'importanza nazionale ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT: già per questo motivo, è soggetto ad autorizzazione a costruire, così come rettamente concluso dal Governo. Conclusione, questa, alla quale si perviene anche applicando l'art. 4 lett. h RLE. L'assoggettamento a licenza edilizia è peraltro anche dato dal fatto che il villaggio di Monte è incluso nel comprensorio del "Monte Generoso", censito quale oggetto n. 1803 nell'IFP, che costituisce un monumento naturale d'importanza nazionale ai sensi della normativa federale.
Ciò detto, resta da verificare se il progetto possa essere autorizzato.

 

 

                             4.  4.1. Come si evince dal testo di legge, l'art. 18a cpv. 4 LPT prevede un privilegio di natura materiale a favore dell'interesse all'uso dell'energia solare, che prevale in linea di principio sugli aspetti estetici. Tale priorità si applica di principio a tutti gli impianti solari (cfr. Piguet/Dyens, op. cit., pag. 531); ne fanno eccezione quelli che interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale. Per questi ultimi vale la regola sancita dall'art. 18a cpv. 3 LPT, secondo cui gli impianti solari non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti (cfr. infra consid. 4.2). Lo si deduce chiaramente dal cpv. 4, laddove indica che la prevalenza dell'interesse all'utilizzo dell'energia solare su aspetti di natura estetica vale "per il rimanente", ovvero quando non è in discussione un impianto solare che interessa un simile monumento (cfr. STF 1C_26/2016 del 16

novembre 2016, consid. 4.6; Peter Hettich/Gian Luca Peng, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP 2015, pag. 1432; Irene Widmer, Melde- und Baubewilligungspflicht von Solaranlagen, PBG 2016/4, pag. 23).

4.2. Secondo il Tribunale federale, per valutare l'esistenza di un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT occorre
riferirsi alla prassi relativa alla conservazione intatta di un oggetto protetto ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid. 3.3; 1C_179/2015 dell'11 maggio 2016, consid. 6.4 e rimandi; Jäger, op. cit., pag. 17). L'esistenza di un pregiudizio va dunque valutato nel singolo caso, alla luce delle differenti finalità di protezione desumibili dalla descrizione di dettaglio dell'oggetto inventariato. Sussiste un pregiudizio sostanziale quando un impianto solare danneggia in modo rilevante l'oggetto nei suoi aspetti singolari o caratteristici, che gli conferiscono dignità di protezione. Al riguardo occorre prestare particolare attenzione alle parti specialmente vulnerabili o sensibili. Al contrario, non si verifica un pregiudizio sostanziale quando la lesione della qualità e degli effetti del bene protetto è trascurabile (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid. 3.3; 1C_179/2015 citata, consid. 6.4; DTF 127 II 273 consid. 4c). Interventi che da soli determinano un lieve svantaggio non devono inoltre creare un pregiudizio nell'ottica di uno sviluppo successivo (Folgeentwicklung) che, nel complesso, potrebbe ledere in modo importante gli obiettivi della tutela della natura e del paesaggio (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid. 3.3 e rimandi; DTF 127 II 273 consid. 4c).
Il concetto di pregiudizio sostanziale di un monumento culturale o naturale è indeterminato e, in quanto tale, conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto. Chiamato a statuire sull'applicazione di tale nozione, il Tribunale cantonale amministrativo giudica di per sé con pieno potere cognitivo, che esercita tuttavia con riserbo, limitandosi a verificare che l'istanza inferiore non abbia abusato della latitudine di giudizio conferitale dalla norma (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid. 3.3; 1C_179/2015 citata, consid. 6.3).

4.3. In concreto, il progetto prevede di installare su ogni falda del tetto 12 rispettivamente 15 pannelli solari (modello SOL XP 60/156 I+35 - Polycrystalline 260 Watt), a forma rettangolare (ca. 1 x 1.65 m), di colore bluastro, con basso grado di riflessione. I moduli, sporgenti 15 cm dalla copertura del tetto, sono disposti in due file sovrapposte, parzialmente non allineate e interrotte da corpi tecnici e/o lucernari.

 

 

                                    SCHEMA                  

                              

Griglia tratteggiata
 

 

 

 

 


                               EST

                               

                                  

 

 

 

 

Griglia tratteggiata
 

 


                                  

 

 

                                     OVEST                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  In sede di avviso cantonale, dopo aver ricordato che l'intervento interessa un paesaggio di notevole importanza - censito dagli inventari di cui si è detto -, l'UNP ha rilevato che l'edificio sul quale è previsto l'intervento risulta posto al centro dell'edificato del nucleo e marca in modo importante il paesaggio in quanto svetta oltre agli altri edifici; il tetto risulta pertanto decisamente visibile. Il villaggio, ha aggiunto, è nel suo complesso peraltro caratterizzato da un'edificazione allungata con edifici disposti lungo le curve di livello e i cui tetti risultano nel complesso visibili, anche a partire dal versante opposto. Dopo aver rilevato come l'intervento all'esame sia da calibrare con particolare attenzione in modo da non compromettere il valore paesaggistico dell'insieme, nel merito ha osservato che i criteri di posa emanati dalla Confederazione per i pannelli solari in insediamenti di particolare pregio sarebbero parzialmente rispettati, in particolare per quanto riguarda sporgenza, orientamento complanare alla falda della posa e basso grado di riflessione, ma non per l'insieme dei moduli che non si presenta come una superficie compatta. L'UNP ha di conseguenza espresso il proprio preavviso favorevole, a condizione che i pannelli solari siano posati complanari alla falda con la stessa inclinazione e senza strutture di sostegno o raccordi a vista e che siano raggruppati in posizione centrale in una forma regolare e unitaria. Nel dettaglio, ha indicato di riorganizzare la posa dei pannelli sulla falda est, in modo che gli stessi vadano a formare un rettangolo senza angoli a scalare. Per far questo, ha precisato, non è necessario rinunciare a dei pannelli, è sufficiente posarli diversamente, nello specifico: 8 pannelli possono essere posati in verticale, verso la gronda e gli altri 4 in orizzontale, sotto il colmo, lasciando più agio attorno alla finestra esistente, in modo che si ottenga una superficie regolare e rettangolare, come quella prevista sulla falda ovest (...).
Ad analoga conclusione è approdato il Governo: in particolare, dopo aver premesso che unico punto che l'UNP doveva vagliare era la questione a sapere se l'impianto avrebbe compromesso l'immagine paesaggistica e naturalistica del nucleo ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT, la precedente istanza si è in sostanza limitata a concludere che non vi erano motivi per scostarsi dalle valutazione dell'autorità dipartimentale. Tale giudizio - che neppure si confronta con le caratteristiche che rendono pregevoli il nucleo di Monte - non può essere condiviso.

4.4. Secondo l'ISOS, l'insediamento di Monte costituisce un eccezionale esempio di villaggio rurale con quartieri utilitari e con una spazialità caratterizzata da importanti percorsi gradinati (cfr. citata scheda, pag. 1). La sua edificazione - leggibile come un unico nucleo che l'inventario identifica con il perimetro edificato P1 - occupa infatti diversi livelli altimetrici di uno sperone occidentale della valle, tra Casima e Campora, con la chiesa situata unitamente alla canonica sulla terrazza più bassa (che si pone come elemento di forte richiamo dal versante opposto e da valle). Di questo nucleo - censito con categoria di rilievo AB (con qualità spaziali e significato ottimi e buone qualità storiche architettoniche, cfr. citata scheda, pag. 5 ) e obiettivo di salvaguardia

A - l'ISOS evidenzia tra l'altro il pregevole paesaggio di piccoli volumi utilitari tradizionali che si alternano a edifici abitativi lungo la strada principale, i percorsi trasversali gradinati, gli edifici religiosi, ecc. L'inventario sottolinea inoltre a più riprese l'importanza della vista da distanza, dal versante opposto della valle (da sud-est), che permette di apprezzare il nucleo edilizio compatto, inserito in un pendio pressoché libero da edificazioni recenti e, pertanto, conservante le antiche relazioni con il paesaggio circostante (cfr. scheda citata, pag. 7). Aspetto, questo, che determina l'eccellente qualificazione del villaggio per valore della situazione (cfr. citata scheda, pag. 8: ottime qualità situazionali per la sua esposizione a sud est con ampia visibilità dal lato opposto della valle, con la sua edificazione compatta, a gradini, contro un pendio di sfondo e un primo piano imponenti circoscritti da corsi d'acqua). Proprio per questa ragione, l'inventario raccomanda pertanto di prestare la massima cura al paesaggio dei tetti, decisivo per l'immagine del villaggio dal versante opposto (cfr. pag. 8).
L'importanza di quest'ultimo aspetto emerge anche dal piano regolatore, che si prefigge di mantenere l'impianto urbanistico originario e salvaguardare le caratteristiche tipologiche degli edifici (art. 34.2 NAPR), fissando precise regole d'intervento (cfr. art. 34.5 NAPR). In particolare, per i tetti fissa delle prescrizioni di natura conservativa, che vietano in linea di principio ogni modifica della loro configurazione (pendenze, orientamento, quote), e precipue indicazioni per i materiali di copertura (in caso di rifacimenti parziali o completamenti, con tegole di cotto e tipo uguale a quello del fabbricato esistente o altrimenti - al pari di quanto vale per tutto il comprensorio comunale - con materiali [tegole, coppi] di colore rosso, o semmai con piode di scisto calcareo [eseguiti secondo le tecniche tradizionali della Valle di Muggio], cfr. art. 34.5 e 16 NAPR). Sui tetti non è inoltre possibile realizzare squarci, lucernari, finestre tipo velux o simili, ma solo piccoli abbaini necessari per accedere al tetto ai fini della sua manutenzione (cfr. art. 34 cpv. 5 NAPR).


4.5. Ora, alla luce di queste circostanze e tenuto conto delle finalità di protezione desumibili dalle descrizioni dell'ISOS - tutelate anche dal PR -, non è dato di vedere come si possa affermare che il progetto qui controverso non pregiudichi in modo sostanziale il nucleo di villaggio di Monte, così come eccepisce il ricorrente. Al di là del rispetto di alcuni criteri di posa stabiliti dall'art. 32a OPT (quali l'orientamento complanare e l'assenza di sporgenze), è infatti evidente che l'impianto solare in questione - formato da 27 pannelli solari di color bluastro, posati su un'estesa superficie (dal 60 al 70% delle due falde) della copertura di un edificio che svetta nel cuore del villaggio (nelle immediate vicinanze della chiesa parrocchiale) - rappresenta un elemento estraneo, che altererà in modo importante il pregevole panorama dei tetti del nucleo, contraddistinto da coperture uniformi, con materiali rosso-bruni (cfr. viste aeree annesse al progetto e fotomontaggio; cfr. anche, sul rispetto delle proporzioni e del colore, Linee guida cantonali, Interventi nei nuclei storici, febbraio 2016, pag. 31 segg.). Problematica risulta in particolare la massiccia presenza dei moduli sulla falda est, che interferirà in special modo sulla significativa vista dal lato opposto della valle. Paesaggio, al quale l'ISOS raccomanda invece di prestare la massima cura (cfr. anche, sull'importanza del paesaggio dei tetti, pregnante per l'aspetto di un insediamento: STF 1C_26/2016 citata, consid. 4.5 e rimandi). Senza dimenticare che l'eventuale rilascio di un permesso per un tale intervento avrebbe un sicuro effetto pregiudizievole, poiché potrebbe aprire la via alla collocazione di altri impianti simili nel nucleo, determinando per finire una drastica alterazione della pregiata immagine di questo villaggio.
Invano la resistente si appella all'obiettivo di incentivare l'uso dell'energia solare perseguito dall'art. 18a LPT. Questo fine è infatti limitato dal cpv. 3 di questa norma, che stabilisce chiaramente come gli impianti solari non debbano pregiudicare in modo sostanziale i monumenti culturali e naturali d'importanza cantonale o nazionale. In questo senso, irrilevante è il privilegio materiale di cui al cpv. 4 che - come detto - non si applica allorquando è in discussione un impianto solare su un simile monumento (cfr. STF 1C_26/2016 citata, consid. 4.6; cfr. supra, consid. 4.1).
A fronte di tutto ciò, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, la valutazione dell'UNP, come pure quella del Governo che l'ha tutelata - sorvolando su tutti gli aspetti di cui si è detto -, non può pertanto essere tutelata, poiché lesiva del diritto.

                             5.  5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio governativo e della licenza edilizia rilasciata dal municipio.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della resistente CO 1, secondo soccombenza. Quest'ultima rifonderà inoltre all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili a valere per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm). 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.     Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 24 febbraio 2015 (n. 703) del Consiglio di Stato e la risoluzione 11 agosto 2014 con cui il municipio di Castel San Pietro ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la posa di un impianto solare (part. __________, sezione di Monte) sono annullate.

 

 

2.     La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
CO 1 rifonderà inoltre all'insorgente un identico importo
(fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili, a valere per entrambe le istanze.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            La vicecancelliera