statuendo sul ricorso 14 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 26 novembre 2014 (n. 5434) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la licenza edilizia 12 maggio 2014 rilasciata dal municipio di CO 2 CO 1 per la formazione di un piazzale per lo stazionamento di uno stand di mungitura al mapp. 600 della sezione di __________; |
ritenuto, in fatto
che il 12 maggio 2014
il municipio di CO 2 ha rilasciato alla CO 1
la licenza edilizia per la formazione di una piazza per lo stazionamento
di uno stand di mungitura al mapp. 600 della sezione di __________;
che RI 1 ha impugnato il permesso edilizio davanti al Consiglio di Stato che,
con decisione 12 giugno 2014, qui impugnata, ha respinto il ricorso;
che il 14 gennaio 2015 RI 1 è insorta
davanti a questo Tribunale domandano l'annullamento della decisione appena
descritta; non occorre qui riassumerne i motivi;
che, con le rispettive risposte, il
Consiglio di Stato, la CO 1 e il comune di CO 2 postulano la reiezione del gravame;
che il 18 marzo 2015 la ricorrente ha presentato una replica con la quale ha dichiarato
di ritirare il ricorso; essa ha domandato tuttavia
che non le siano accollate le spese e le ripetibili di prima istanza,
protestando quelle di questa sede;
che essa sostiene di aver dato avvio alla
procedura di ricorso poiché indotta in errore dalla pubblicazione della
domanda di costruzione sul Foglio ufficiale, dal quale non era possibile desumere
con chiarezza che lo stand per mungitura non era oggetto della domanda;
che, inoltre il municipio e la CO 1 avrebbero
lasciato continuare la procedura sino a questa sede, senza apportare alcuna
precisazione;
che con le dupliche tanto il municipio quanto la CO 1 avversano questa tesi, domandando
che le tasse e spese per le due istanze siano accollate alla ricorrente;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);
che, non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la
causa può essere decisa da un giudice
unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1);
che la legittimazione attiva di RI 1, già
vicina opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso, domandando tuttavia che
le spese e le ripetibili per la prima e seconda istanza non le siano
addebitate; esse andrebbero invece caricate al comune e alla CO 1;
che entro questi limiti il ricorso ha mantenuto tanto l'oggetto quanto
l'interesse e dev'essere pertanto esaminato nel merito; per il resto esso può
essere stralciato dai ruoli;
che a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di
giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria
delle parti;
che l'importo di questa tassa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti
di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a carattere
pecuniario);
che la tassa di giustizia va posta di regola
a carico della parte soccombente e deve
rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Messaggio concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC
anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag 1971; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);
che, per l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente
al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate
dalla controversia (ripetibili);
che soccombente, ai sensi delle citate
disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste
senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31); ininfluente al
riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o
materiale (cfr. Marcel Maillard
in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,
Zurigo/ Basilea/Ginevra 2009, n. 14 ad
art. 63);
che per quanto riguarda la tassa di giustizia, la norma - potestativa - lascia all'autorità di ricorso un
margine di manovra, censurabile
davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o
dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);
che l'assegnazione delle ripetibili, invece,
non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso
obbligo, desumibile dal testo dell'art.
49 cpv. 1 LPAmm; tale principio riprende quello già sancito dall'art. 31 della
previgente legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; BU 1966, 181; cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma
nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC, Sessione ordinaria primaverile 1966, pag.
188 segg., in particolare pag. 247 lett. c);
che, per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere
di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale nei limiti descritti
poc'anzi;
che, in concreto, con la decisione impugnata il Consiglio di Stato ha respinto
- tra gli altri - il ricorso di RI 1, ponendole in capo fr. 250.- a titolo di
quota parte della tassa di giustizia complessiva di fr. 600.- e fr. 200.- quale
partecipazione alle ripetibili dovute alla CO 1, stabilite complessivamente in
fr. 500.-;
che RI 1, ritirando il ricorso interposto contro questa decisione davanti al Tribunale, ha implicitamente ammesso di essere soccombente
nella procedura davanti al Governo; quest'aspetto deve dunque essere
dato per acquisito;
che i motivi per i quali essa chiede la riforma del giudizio di prima istanza
nel senso di accollare spese e ripetibili alle (contro)parti
appaiono pretestuosi, l'oggetto della lite risultando in modo chiaro sia dalla
pubblicazione incriminata, sia dagli allegati di causa;
che, infondata, la censura deve essere respinta e il ricorso, nella misura in
cui non stralciato dai ruoli, respinto;
che RI 1 non contesta, invece, gli importi stabiliti dal Governo; in ogni caso
essi appaiono adeguati;
che, per gli stessi motivi, l'insorgente è
tenuta a sopportare anche le spese della sede d'appello, che consistono in una
tassa di giustizia e nelle ripetibili in favore della CO 1, patrocinata, che ha
resistito con successo al ricorso (art. 47 cpv. 1 e 49 cpv. 1 LPAmm);
che nello stabilire gli importi questo giudice considera che la procedura non ha comportato particolari oneri alle
parti, i cui argomenti erano già noti davanti al Consiglio di Stato;
che, inoltre, la tassa di giustizia può essere adeguatamente ridotta, in
considerazione del ritiro parziale del ricorso.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico di RI 1. Alla stessa va restituita la somma di fr. 1'300.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. La ricorrente rifonderà alla CO 1 fr. 400.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il segretario |