Incarto n.
52.2015.241

 

Lugano

19 giugno 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Marco Lucchini, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso 12 maggio 2015 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 marzo 2015 del Consiglio di Stato (n. 1251) che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la decisione 16 giugno 2014, con cui il municipio di Locarno ha rilasciato alla CO 2 la licenza edilizia per la posa di collettori solari sul tetto dello stabile (__________), sul mapp. __________ di Locarno;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   La CO 2, qui resistente, è proprietaria di un vasto fondo (part. __________) situato a Locarno, in via __________, all'interno della zona residenziale pedemontana (__________). Sul terreno vi è tra l'altro un palazzo (__________) lungo più di m 50 e alto m 14, coperto da un tetto piano, che è stato edificato all'inizio degli anni '70. 

 

 

B.   a. Dopo aver ricevuto un diniego del permesso per un impianto solare di cui si dirà più avanti, il 10 marzo 2014 la CO 2 ha presentato al municipio una nuova domanda di costruzione, chiedendogli l'autorizzazione a collocare sul tetto del citato stabile un impianto composto da due file parallele di sei collettori solari, disposti in posizione inclinata su una lunghezza di m 13.20 (con un'apposita sottostruttura) e alti fino a m 0.90.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione della RI 1, qui ricorrente, proprietaria dello stabile situato più a monte (part. __________). In particolare, quest'ultima ha eccepito un contrasto con l'art. 37 delle norme di attuazione del piano regolatore settori 2 e 3 (NAPR SE 2-3), che disciplina gli interventi sulle costruzioni esistenti in contrasto con le disposizioni di zona, come pure un'insufficiente integrazione del progetto, contraria all'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1; = art. 104 cpv. 2 LST dal 10 febbraio 2015; BU 2015, 40) e all'art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), in procinto di entrare in vigore.

c. Il 21 maggio 2014, la CO 2 ha inoltrato una variante, volta a ridurre a m 0.70 l'altezza dei pannelli (inclinati di 30° rispetto al piano di copertura).
Preso atto di questa documentazione, la RI 1 ha mantenuto la propria opposizione.

d. Raccolto l'avviso (n. 88281) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con decisione 16 giugno 2014 il municipio ha rilasciato alla resistente il permesso richiesto, respingendo l'opposizione della vicina. Ha in particolare ritenuto che il progetto, così come rivisto con la variante, non disattendesse l'art. 37 NAPR SE 2-3 e s'inserisse convenientemente sul tetto dell'edificio e nell'ambiente circostante.

 

 

C.   Con giudizio 25 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla comunione opponente avverso la predetta licenza edilizia, che ha confermato.
Il Governo ha ritenuto che il progetto rispettasse tutte le condizioni poste dall'art. 18a LPT in vigore fino al 30 aprile 2014 (art. 18a vLPT), in particolare il requisito dell'integrazione accurata. In sostanza, tenuto conto delle dimensioni ridotte dei collettori e della loro modalità di posa, sostenibile sarebbe la valutazione estetica del municipio; l'impianto non snaturerebbe la pendenza del tetto, né introdurrebbe un elemento di mole sproporzionata per rapporto all'edificio. In quel contesto, ha inoltre accennato alla disciplina dei corpi tecnici (art. 11 NAPR SE 2-3), senza trarne particolari conclusioni.
A titolo abbondanziale, ha poi richiamato il vigente art. 18a LPT: premesso che nella zona edificabile gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti potrebbero ora essere realizzati senza far capo alla procedura di rilascio dell'autorizzazione edilizia, l'Esecutivo cantonale, dopo aver citato il cpv. 4 della nuova norma, ha concluso che l'intervento soddisfa i requisiti posti dall'art. 18a LPT e non contravviene al senso delle NAPR.


                                   D.   Contro il predetto giudizio, la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia. In via subordinata, sollecita il rinvio degli atti al Governo per nuova decisione, in applicazione del diritto in vigore.
Il ricorrente rimprovera anzitutto alla precedente istanza di aver applicato l'art. 18a vLPT, facendo capo alla nozione di integrazione accurata anziché a quella, precisata dall'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), di adattamento sufficiente. Riproponendo le censure rimaste inascoltate dinnanzi al Governo, la vicina lamenta inoltre una violazione degli art. 37 NAPR SE 2-3, 66 LST e 86 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1): il progetto, afferma, determinerebbe un inammissibile ampliamento e consolidamento del contrasto con la norma sull'altezza massima (art. 16 NAPR SE 2-3) in cui versa lo stabile esistente e non potrebbe pertanto essere autorizzato. L'insorgente contesta poi che i collettori solari possano essere ritenuti dei corpi tecnici ai sensi dell'art. 11 NAPR SE 2-3, negando la possibilità di approvarli in base a questa norma. Inammissibili sarebbero pure le considerazioni di natura estetica fatte dalla precedente istanza. Al contrario, ribadisce, l'impianto lederebbe il principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio prescritto dalla LST, come pure il divieto di deturpazione di cui all'art. 31 del regolamento edilizio comunale. I collettori solari snaturerebbero l'edificio esistente e inciderebbero negativamente sul comparto di situazione. Non sarebbero sufficientemente adattati al tetto così come imporrebbero gli art. 18a cpv. 1 LPT e 32a OPT, poiché sporgerebbero più di 20 cm dalla sua superficie. Aspetto, quest'ultimo, al quale potrebbe essere posto rimedio proponendo un progetto diverso, con un altro tipo di impianto (ad es. dei collettori tubolari).

 

 

                                   E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni particolari.
Ad identica conclusione perviene il municipio, richiamando la sua presa di posizione davanti al Governo, come pure la CO 2, contestando puntualmente le obiezioni dell'insorgente con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.

 

                                   F.   In sede di replica e duplica, le parti si riconfermano nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, ribadendo e sviluppando ulteriormente le rispettive tesi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv.1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, vicina opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

                                         1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo postulato dall'insorgente, al pari delle altre prove (perizia, testimoni, ecc.) genericamente offerte, non appaiono idonei a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

 

 

                                   2.   Va anzitutto premesso che, dal 1° gennaio 2008, la LPT dedica una disposizione specifica agli impianti solari. Questa norma (art. 18a LPT), introdotta nell'ambito della revisione della LPT votata dalle Camere federali il 15 giugno 2012 (e accettata in votazione popolare il 3 marzo 2016), è stata rivista e la nuova versione è entrata in vigore il 1° maggio 2014, ovvero già prima che il municipio si pronunciasse sul progetto qui controverso (cfr. anche, sull'evoluzione del testo legale: Christoph Jäger, Solaranlagen, Eine Einordnung des neuen Artikels 18a RPG, Raum & Umwelt 6/2014, pag. 2 seg.; Chistophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé: genèse, conditions d'application et portée, RDAF 2014 I, pag. 501 segg.).
Nel proprio giudizio il Governo, anziché evocare la disposizione vigente, ha inspiegabilmente richiamato il vecchio articolo (art. 18a vLPT), al quale neppure l'esecutivo comunale (che ha giustamente vagliato la legalità della licenza sulla base della situazione giuridica vigente al momento del suo rilascio; cfr. DTF 139 II 263 consid. 6 e 7 pag. 267 seg.; 127 II 209 consid. 2b; STF 1C_396/2014 del 18 marzo 2015, consid. 3.3) aveva fatto riferimento; ha poi applicato l'art. 18a LPT solo a titolo abbondanziale. Tale errore, manifesto, non giustifica comunque un annullamento del giudizio impugnato o, come sollecita in via subordinata la ricorrente, un rinvio degli atti all'Esecutivo cantonale per nuova pronuncia. Come si vedrà più avanti, determinante è infatti unicamente che la licenza edilizia è conforme alle normative di diritto comunale e cantonale correttamente applicate dal municipio; e ciò (anche) tenendo conto dell'art. 18a LPT. Esito al quale anche il Governo, seppur con motivazione claudicante, è pervenuto.

 

 

                                   3.   L'art. 18a LPT prevede che nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 cpv. 1 LPT. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente (cpv. 1). Il diritto cantonale, soggiunge la norma (cpv. 2), può:

a.   designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;

b.   prevedere l'obbligo della autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

                                         Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale, prosegue il cpv. 3 dell'art. 18a LPT, sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Detti impianti non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti. Per il rimanente, conclude la norma (cpv. 4), l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

 

 

                                   4.   4.1. Al fine di agevolare l'installazione degli impianti solari, l'art. 18a LPT prevede una facilitazione di natura formale, ma a determinate condizioni: nelle zone edificabili e nelle zone agricole, essa dispensa dall'obbligo di conseguire l'autorizzazione a costruire (art. 22 cpv. 1 LPT) gli impianti che (1) sono montati sopra o all'interno di un tetto, (2) sono sufficientemente adattati allo stesso e (3) non interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale (cfr. Jäger, op. cit., pag. 8 segg.). Le installazioni solari che adempiono, cumulativamente, queste condizioni - fatte salve eventuali restrizioni o agevolazioni di diritto cantonale (cfr. art. 18a cpv. 2 LPT) - sono soggette unicamente ad annuncio.
L'art. 32a cpv. 1 OPT stabilisce quando un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto ai sensi dell'art. 18a cpv. 1 LPT (e meglio se: (a) sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto, (b) visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto, (c) in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione e (d) si presenta come superficie compatta). Questa norma non si applica tuttavia ai tetti piani, ma solo ai tetti a falde (cfr. ARE, Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale del 26 marzo 2014 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, pag. 5; Jäger, op. cit., pag. 10; Irene Widmer, Melde- und Baubewilligungspflicht von Solaranlagen, PBG 2016/4, pag. 15). In base al diritto federale, i tetti piani non possono pertanto beneficiare di alcuna agevolazione dal profilo procedurale.

4.2. Facendo uso della riserva di cui all'art. 18a cpv. 2 lett. a LPT, l'art. 3 cpv. 1 lett. n del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) in combinato disposto con l'art. 3a cpv. 1 RLE stabilisce che non sono soggetti a licenza, ma solo ad annuncio, gli impianti solari posati sui tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi ai sensi dell'art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 7.1.1.1.1). E contrario, in tutte le altre zone questi impianti sono dunque sempre soggetti a permesso di costruzione.

4.3. In concreto, il progetto qui controverso prevede di posare una duplice fila di collettori solari sopra il tetto piano di un edificio situato nella zona residenziale pedemontana (art. 16 NAPR). Non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 32a OPT, né in quello dell'art. 3 cpv. 1 lett. n RLE, l'impianto - contrariamente al dubbio lasciato planare dal Governo (cfr. le considerazioni abbondanziali a pag. 6) - è sicuramente soggetto ad autorizzazione a costruire. Nessuna delle parti ha preteso il contrario. A giusta ragione la resistente ha dunque presentato una domanda di costruzione; non avrebbe in effetti potuto beneficiare della procedura semplificata dell'annuncio ai sensi l'art. 3a RLE.
Ciò detto, resta da verificare se il progetto possa essere autorizzato.

 

 

                                   5.   L'art. 18a LPT e le relative norme dell'OPT non contengono prescrizioni sulle modalità di realizzazione degli impianti solari che, come in concreto, sono previsti su tetti piani. Di principio, per poter essere installati, tali manufatti devono rispettare le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili, in particolare le prescrizioni edilizie fissate nel piano regolatore, come pure le clausole estetiche (di portata comunale e cantonale, art. 104 LST; cfr. anche Jäger, op. cit., pag. 17). In tale ambito va tuttavia osservato l'art. 18a cpv. 4 LPT che, come si deduce dal suo tenore, instaura un privilegio di natura materiale a favore dell'interesse all'uso dell'energia solare, che prevale in linea di principio sugli aspetti estetici. Priorità, questa, di principio applicabile a tutti gli impianti solari (cfr. Peter Hettich/Gian Luca Peng, Erleichterte Bewilligung von Solaranlagen in der Rechtspraxis: gut gemeint, wenig effektiv und verfassungsrechtlich fragwürdig, AJP 2015, pag. 1432; Piguet/ Dyens, op. cit., pag. 531), dunque anche ai collettori solari che - come in concreto - sono collocati sopra tetti piani (cfr. Widmer, op. cit, pag. 22 e 24; ne fanno eccezione le installazioni che interessano un monumento culturale o naturale d'importanza cantonale o nazionale ai sensi dell'art. 18a cpv. 3 LPT, cfr. al riguardo: STF 1C_26/2016 del 16 novembre 2016, consid. 3.3. e 4.6; Hettich/Peng, op. cit., pag. 1432; Widmer, op. cit., pag. 23).
Nell'interpretazione delle norme di diritto comunale o cantonale a valenza estetica, l'autorità decidente deve pertanto tenere sempre presente la priorità d'interesse sancita dall'art. 18a cpv. 4 LPT (cfr. Jäger, op. cit., pag. 17; Hettich/Peng, op. cit., pag. 1432; Widmer, op. cit., pag. 22 e 24). Nel dubbio, va privilegiata la soluzione a favore dell'utilizzo dell'energia solare (cfr. Widmer, op. cit., pag. 22 e 24).

 

 

                                   6.   6.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza (RtiD I-2004, n. 37, consid. 2.2.; RDAT I-2000, n. 60; RDAT I-1991, n. 85, consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40 LE, n. 1235). Resta comunque riservata al comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza, in questo caso, è in linea di massima determinata a partire dal livello del tetto ed indipendente da quella dell'edificio sottostante (cfr. STA 52.2006.74 del 14 luglio 2006, consid. 2.1).

6.2. I corpi tecnici sono in genere costituiti da manufatti ed impianti funzionalmente connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura. L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad escludere installazioni estranee (cfr. al riguardo: STA 52.2006.74 citata, consid. 2.2). Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti d'altezza fissati per gli edifici (cfr. al riguardo: STA 52.2008.144 del 7 gennaio 2009, consid. 2.2 con rinvii; 52.2003.182 del 29 settembre 2003, consid.2; Scolari, op. cit., n. 1243). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri va riconosciuta all'autorità decidente la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato ad una sensibilità adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti; metro di giudizio che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare oggettivamente insostenibile (STA 52.2006.74 citata, consid. 2.1 con rinvii).

6.3. Nella zona residenziale pedemontana, qui in discussione, l'altezza delle costruzioni è limitata a m 8.50 (art. 16 NAPR SE 2-3). L'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 stabilisce inoltre che per i corpi tecnici (scale, lift, impianti di ventilazione e climatizzazione ecc.) è concessa un'altezza in deroga di 3.0 m per una superficie al massimo del 40% della superficie della copertura. Per esplicita disposizione di legge, i corpi tecnici sono dunque assoggettati a particolari limiti d'altezza (m 3.00) e di sviluppo orizzontale (40% della superficie della copertura; cfr. STA 52.2006.74 citata, consid. 3.1). Fintanto che sono contenuti entro questi limiti, la loro altezza non è dunque computata su quella dell'edificio sottostante ma è da ritenere indipendente dallo stesso. Di principio, infatti, nella misura in cui la norma indica che l'altezza è concessa "in deroga", ciò sta a significare che - se compresa in questi termini - la stessa prescinde da quella massima fissata per gli edifici. Interpretazione, questa, alla quale è in sostanza pervenuto anche il municipio (cfr. sua risposta 26 settembre 2014 al Governo, pag. 3) e che, alla luce delle finalità e del senso comunemente attribuito a queste norme, si rivela senz'altro sostenibile. Al contrario, un altro risultato, che accomunasse l'ingombro derivante da questi corpi a quello degli edifici, non appare sostenibile, ove solo si consideri che avrebbe tra l'altro la conseguenza di limitare o addirittura precludere a stabili esistenti - al beneficio della tutela delle situazioni acquisite - che oltrepassano l'altezza massima di zona di realizzare qualsiasi corpo tecnico ad essi funzionalmente connesso, ancorché di dimensioni trascurabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza degli edifici. 
Tale interpretazione risulta a maggior ragione corretta quando il corpo tecnico è un impianto solare: avuto riguardo alla finalità più che altro di natura paesaggistica dell'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3, essa tiene adeguatamente conto della priorità dell'interesse all'uso dell'energia solare sancita dall'art. 18a cpv. 4 LPT (cfr. supra, consid. 5).

6.4. In concreto, il progetto prevede di installare sul tetto piano dello stabile (__________) in questione, un impianto solare composto da una duplice fila di sei collettori solari (modello __________) che serviranno per la produzione dell'acqua calda (riscaldamento centrale e piscina comune; cfr. relazione tecnica). L'impianto - non diversamente da un impianto di ventilazione o climatizzazione funzionalmente connesso all'edificio che lo sorregge - è senz'altro da considerare un corpo tecnico ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3 (come si deduce dalla locuzione "ecc.", la norma contiene solo un elenco esemplificativo). Cade dunque nel vuoto la censura della ricorrente, che si richiama a torto alla disciplina dei pannelli solari del PR di Minusio - qui evidentemente non applicabile.

6.5. Ora, secondo il progetto, i collettori solari in questione - inclinati (ca. 30°) su uno zoccolo in beton, in posizione arretrata rispetto al filo delle facciate - sono alti fino a m 0.70 dal piano di copertura (cfr. variante, sezione trasversale 15 maggio 2015). Rispettano dunque abbondantemente il limite d'altezza (m 3.00) prescritto dall'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3, così come concluso dal municipio (cfr. citata risposta al Governo, pag. 3). Il contrasto con l'art. 16 cpv. 2 NAPR SE 2-3 in cui versa lo stabile esistente, alto m 14, non impedisce di ritenere ossequiato tale parametro (cfr. anche, infra consid. 7); fintanto che è contenuta nel limite di m 3, l'altezza di questi corpi tecnici è infatti indipendente da quella dell'edificio sottostante (supra, consid. 6.3).
Rispettata è pure l'altra condizione posta dall'art. 11 cpv. 3 NAPR SE 2-3: tenuto conto dell'area del tetto (ca. 690 mq), la superficie dell'impianto (ca. 33 mq, incluso lo zoccolo, 2 x 13.80 m x 1.20 m), sommata alla superficie occupata dai torrini degli ascensori e dagli impianti di ventilazione esistenti (ca. 60 mq, cfr. calcolo annesso alla domanda di costruzione), è ampiamente al di sotto del limite massimo (276 mq) risultante dalla norma (40% di 690 mq).
Da questo profilo, il progetto non presta pertanto il fianco a critiche. Ancorché discutibile, poco conta invece che il Governo non si sia sufficientemente soffermato su questo aspetto.

 

                                   7.   7.1. Le possibilità d'intervento su costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto sono disciplinate esaustivamente dagli art. 66 LST e 86 RLst, che per principio non lasciano spazio a norme di piano regolatore più favorevoli (cfr. al riguardo: STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015 in RtiD II-2015, n. 11).
Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie) a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.
Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr. anche il messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011, n. 16, consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994, n. 46, consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la trasformazione è infatti considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; II-1994 n. 46; Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT, n.515 seg.).
In questo ordine di idee va letto anche l'art. 37 NAPR SE 2-3, che prevede che le costruzioni esistenti in contrasto con le disposizioni di zona possono essere mantenute e riparate senza ampliamenti sostanziali di volume.

7.2. In concreto, lo stabile sul quale è previsto di posare l'impianto solare, essendo alto m 14, supera come detto l'altezza massima (m 8.50) fissata dalle norme di zona (art. 16 cpv. 2 NAPR SE 2-3). Si è dunque in presenza di un edificio esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, così come afferma l'insorgente. In sede di rilascio del permesso, il municipio ha ritenuto che l'impianto non disattendesse l'art. 37 NAPR SE 2-3, non comportando un ampliamento sostanziale dell'edificio esistente. La valutazione, ancorché passata sotto silenzio dal Governo, non presta il fianco a critiche, né dal profilo di questa norma, né degli art. 66 LST e 86 RLst.
Il progetto non altera in effetti l'identità dello stabile, né dal profilo qualitativo, né quantitativo. I collettori solari, raggruppati al centro del tetto in due file lunghe m 13.80, sono alti solo poco più di mezzo metro (m 0.70) e occupano un'esigua superficie del tetto (ca. 4%). La loro estensione è contenuta anche se rapportata alla lunghezza complessiva dello stabile (ca. m 54). I collettori non alterano dunque gli ingombri esistenti in misura degna di rilievo. L'impianto solare non aggrava il contrasto con il diritto vigente, poiché la sua altezza, come detto, non va aggiunta a quella dell'edificio sottostante (cfr. supra, consid. 6.3 e 6.5). Le ripercussioni che ne deriveranno ai fondi circostanti, incluso il fondo della ricorrente - situato 25-30 m più a monte -, sono tutto sommato insignificanti, sia dal profilo dell'areazione e dell'insolazione naturali, ma anche del quadro del paesaggio indirettamente tutelato dalle limitazioni dell'altezza degli edifici (cfr. anche foto annessa all'opposizione 9 aprile 2014). Tanto più che l'intervento, come si vedrà qui di seguito, non presta il fianco a critiche neppure dal profilo dell'inserimento estetico.
Nulla può invece dedurre l'insorgente dalla precedente decisione 20 febbraio 2014, con cui il municipio aveva negato il permesso per un progetto ben diverso, che riguardava tre file di collettori più alti (m 1.05), con una pendenza superiore (100% = 45°) e una disposizione sul tetto trasversale, in contrasto con le linee architettoniche; già in quell'occasione, l'autorità comunale aveva peraltro indicato che, se il progetto fosse stato rivisto e corretto in punto agli aspetti che lo rendono maggiormente invasivo (in particolare l'inclinazione dei pannelli), sarebbe stato suscettibile (..) di essere approvato.



                                   8.   8.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo un'alterazione apprezzabile dei valori paesaggistici (come invece prevedevano il previgente decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 [DLBN; BU 1940, 82] ed il relativo regolamento d'applicazione), ma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.
Fatti salvi i casi - qui non dati - di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni (cfr. art. 109 cpv. 2 LST).
Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015, consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 citata, consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 367 seg.).

8.2. Il concetto di inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio configura una nozione giuridica di natura indeterminata (unbestimmter Gesetzesbegriff; cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.), che come tale conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Latitudine che - nella misura in cui è in discussione un impianto solare - è limitata dall'art. 18a cpv. 4 LPT, che impone all'autorità di attribuire all'interesse all'utilizzo dell'energia solare una prevalenza rispetto agli aspetti di natura estetica (cfr. supra, consid. 5).

8.3. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Ove la valutazione estetica appaia plausibile e tenga debitamente conto dell'art. 18a cpv. 4 LPT, l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. DTF 100 la 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; cfr. STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016, consid. 6.3; 52.2013.35 del 3 novembre 2014, consid. 5.3 e rimandi).

8.4. In concreto, il municipio ha ritenuto che l'impatto del progetto, rivisto rispetto al precedente che aveva negato, fosse contenuto e adeguatamente inserito nell'ambiente circostante (cfr. anche citata risposta al Consiglio di Stato, pag. 3). Tale valutazione, tutelata alla fin fine anche dal Governo (ancorché richiamando inopinatamente l'art. 18a vLPT), regge alle critiche della ricorrente.
I collettori sono in effetti collocati sul tetto in modo attento alla sua foggia e alle sue proporzioni. Di forma rettangolare, i pannelli sono vicini tra di loro e allineati sull'asse longitudinale dell'edificio (orientamento perpendicolare all'azimut 146°); la superficie coperta sarà assai limitata (per rapporto all'estensione del tetto) e il loro ingombro verticale, dato essenzialmente dalla loro inclinazione (angolo di 30°), resterà contenuto (cfr. anche supra, consid. 7.2). Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, i collettori non devono anche rispettare la condizione di cui all'art. 32a lett. a OPT e sporgere ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto. E questo già perché tale norma, come detto, non si applica agli impianti disposti sui tetti piani (cfr. supra, consid. 4.1 e rimandi).
Ciò detto, non vi è motivo di ritenere che i collettori solari non si integreranno sufficientemente nell'edificio e nel comparto residenziale di situazione, contraddistinto per lo più da stabili sviluppati su più livelli, di fogge, coperture e orientamenti diversi (cfr. anche le viste su www.maps.google.ch, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016, consid. 6.5 e rinvii), in cui la configurazione degli edifici non è in generale soggetta a particolari prescrizioni (aspetto dei tetti, delle facciate, ecc.). Non è dunque seriamente dato di vedere come l'impianto in parola possa essere suscettibile di snaturare l'edificio su cui insiste o incidere negativamente sull'ambiente circostante, come lamenta l'insorgente. Il palazzo in questione risulta peraltro privo di raffinatezze architettoniche tali da renderlo particolarmente pregevole (cfr. foto agli atti). Tanto più vale questa conclusione se si considera che, di regola, nella valutazione estetica degli impianti solari non va applicato un metro di giudizio troppo severo: occorre in effetti tener conto della prevalenza all'utilizzo dell'energia solare sancito dall'art. 18a cpv. 4 LPT, senza peraltro dimenticare che l'ubicazione e l'aspetto di questi impianti - ancorché in costante miglioramento - sono alla fin fine spesso anche dettati da esigenze tecniche (cfr. per analogia, la giurisprudenza delle antenne di telefonia mobile: STF 1C.98/2011 del 22 settembre 2011, consid. 6.1; Christoph Fritzsche/ Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674).
A fronte di tutto ciò, la valutazione estetica del municipio, per quanto opinabile possa apparire, è dunque senz'altro plausibile. Non procede da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo, della latitudine di giudizio e del margine d'apprezzamento conferitogli dall'art. 104 cpv. 2 LST. Non vi è dunque ragione di imporre alla resistente la posa di un impianto diverso, come quello suggerito dalla ricorrente (cfr. ricorso, pag. 10).
In conclusione, anche su questo punto la decisione impugnata, immune da violazioni di diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), deve pertanto essere confermata.

8.5. Per gli stessi motivi - a maggior ragione - l'impianto non disattende neppure la clausola estetica negativa richiamata dal ricorrente di cui all'art. 31 del regolamento edilizio del comune di Locarno del 21 giugno 1982, secondo cui l'inserimento delle costruzioni, non deve costituire fonti di disturbo e di deturpamento per l'ambiente e il decoro circostante.

 

 

                                   9.   9.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, seppur per motivi diversi da quelli addotti dal Governo, il giudizio impugnato deve pertanto essere confermato. Il ricorso è di conseguenza respinto.

9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e le ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza.



 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
L'insorgente rifonderà alla CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera