Incarto n.
52.2015.251

 

Lugano

21 luglio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 15 maggio 2015 della

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 maggio 2015 del municipio di CO 2, che in esito al concorso per la fornitura e posa di finestre in PVC - alluminio occorrenti all'ala vecchia dell'Istituto scolastico comunale ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

che il __________ il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e posa di finestre in PVC - alluminio occorrenti all'ala vecchia dell'Istituto scolastico comunale (FU n. __________ pag. __________);

che la pos. 251.100 delle disposizioni particolari CPN 102 stabiliva che i concorrenti erano tenuti ad inoltrare una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, debitamente compilato manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto;

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alle posizioni R 191.001, 733.101, 762.801, 763.211, 941.111, 941.211 e 945.211, chiedeva ai concorrenti di specificare il prezzo unitario e totale delle prestazioni ivi elencate;

che il foglio di correzione annesso al capitolato avvertiva che correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione;

che la RI 1 di __________  ha partecipato alla gara con un'offerta di fr. 114'098.70;

che alle posizioni R 191.001, 733.101, 762.801, 763.211, 941.111, 941.211 e 945.211 dell'elenco prezzi la concorrente ha inserito "-.-" nella colonna dei prezzi unitari e totali;

che esperite le necessarie valutazioni, il committente, ritenuta l'assenza di diversi prezzi unitari (e prezzi di posizione), dato fondamentale per la completezza del modulo d'offerta, è giunto alla conclusione che l'offerta presentata dalla RI 1 doveva essere esclusa;

che il 6 maggio 2015 il municipio di CO 2 ha quindi risolto di escludere dalla procedura sette offerte, fra cui quella della RI 1, richiamandosi all'art. 42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/
CIAP; RL 7.1.4.1.6); nel contempo, la stazione appaltante ha deciso di deliberare i lavori alla CO 1 di __________ , giunta prima in graduatoria con 87.85 punti;

che la RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale, ha postulato l'aggiudicazione della commessa in suo favore; in via subordinata ha sollecitato invece il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione;

che l'insorgente ha contestato l'esclusione, negando di aver tralasciato di compilare le posizioni in discussione; mediante l'inserimento dei segni "-.-", ha precisato la RI 1, è stato semplicemente esposto un prezzo (unitario e complessivo) pari a zero, ciò che la legge non vieta;

che la ricorrente ha precisato che l'esposizione di un prezzo pari a zero è riconducibile al fatto che le posizioni incriminate avevano carattere chiaramente accessorio; non necessitando di alcun impianto di cantiere particolare per l'esecuzione del lavoro offerto (pos. R 191.001), rispettivamente, il costo delle prestazioni di cui alle pos. 733.101, 762.801, 763.211, 941.111, 941.211 e 945.211 essendo gi compreso in altre posizioni, a misura, la RI 1 non ha ritenuto di dover calcolare alcun supplemento;

che a mente dell'insorgente, l'estromissione decisa dalla committenza, eccessivamente formale ed arbitraria, va quindi annullata;

che il municipio di CO 2 si è riconfermato nella sua risoluzione, senza formulare particolari osservazioni;

che la CO 1 ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, rilevando che l'affermazione secondo cui il simbolo "-.-" equivarrebbe all'indicazione di un prezzo pari a zero costituisce in pratica una ricostruzione a posteriori del prezzo mancante e che se la RI 1 avesse effettivamente voluto offrire gratuitamente le prestazioni per le quali ha indicato "-.-", avrebbe scritto "0.-", e non l'elemento incriminato, che a non aver dubbi significa che la prestazione non viene fornita;

che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, almeno due delle sette posizioni del capitolato (pos. 941.111 e 941.211) riguardano prestazioni supplementari per le quali il committente ha chiesto un'offerta; le pos. 733.101 e 945.211 costituiscono in-

vece delle varianti all'esecuzione di base che l'ente banditore si è riservato di scegliere o meno;

che omettendo di inserire i prezzi (unitari e totali) laddove richiesto, la RI 1 non solo non ha compilato correttamente il modulo d'offerta, ma ha pure precluso la scelta del municipio su più varianti, impedendo un paragone della sua offerta (senza varianti) con quella degli altri concorrenti, che a differenza sua hanno rettamente compilato il modulo d'offerta;


che dal canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della committenza, evidenziando di non esser stato coinvolto nella
procedura concorsuale;

che con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010);

che con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente basta per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa;

che notoriamente soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche;

che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che le offerte mancanti di prezzi unitari o di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP); solo gli errori di calcolo possono essere rettificati (cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

che nel caso in esame, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;


che la RI 1 ha compilato le pos. R 191.001, 733.101, 762.801, 763.211, 941.111, 941.211 e 945.211 dell'elenco prezzi immettendo "-.-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi (unitario e totale);

che come statuito da questo Tribunale in una recente sentenza (STA 52.2013.203 del 9 giugno 2013), se il concorrente intende fornire prestazioni gratuite deve manifestare tale volontà in modo inequivocabile, ad esempio scrivendo "nessuna" nell'apposito spazio lasciato libero nella descrizione della posizione (se esistente) e inserendo "0.-" o "-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi (unitario e totale);

che contrariamente a quanto ritiene la CO 1, nel modo di operare della ricorrente non è ravvisabile alcuna violazione del diritto suscettibile di essere censurata da parte del Tribunale (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb); la sua offerta è completa e conforme alle prescrizioni di gara;

che diverso sarebbe stato invece il caso se l'insorgente avesse omesso di iscrivere alcunché;

che a torto il municipio di CO 2 ha quindi scartato l'offerta in esame;

che dagli atti emerge che il 27 maggio 2015 l'ente banditore ha fatto stilare dal proprio consulente un nuovo rapporto di valutazione ("Aggiornamento"), nel quale è stata presa in considerazione anche l'offerta della RI 1, come se la stessa non fosse stata esclusa;

che, rivalutate le offerte in gara, la __________ ha allestito la seguente classifica:
  
1° RI 1                       90.09 punti
    2° CO 1                     79.10 punti
    3° __________                                      69.49 punti
    4° __________                      49.97 punti
    5° __________                      40.93 punti

che, stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento che esclude la ricorrente dalla procedura e, di conseguenza, della decisione di aggiudicazione; disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è assegnata direttamente all'insorgente come postulato in via principale nel gravame (art. 41 cpv. 1 LCPubb);

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico del committente e della ditta resistente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 6 maggio 2015 del municipio di CO 2 è annullata;

1.2.   la fornitura e posa di finestre in PVC - alluminio occorrenti all'ala vecchia dell'Istituto scolastico comunale è aggiudicata alla RI 1.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del committente e della CO 1 nella misura di ½ ciascuno. Alla RI 1 va restituita la somma di fr. 2'000.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria