|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 21 luglio 2015
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
|
segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 15 maggio 2015 della
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 6 maggio 2015 del municipio di CO 2, che in esito al concorso per la fornitura e posa di finestre in PVC - alluminio occorrenti all'ala vecchia dell'Istituto scolastico comunale ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________; |
ritenuto, in fatto
che il __________ il municipio di CO 2 ha
indetto un pubblico concorso, retto dalla
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e
posa di finestre in PVC - alluminio occorrenti all'ala vecchia dell'Istituto
scolastico comunale (FU n. __________ pag. __________);
che la pos. 251.100 delle disposizioni particolari CPN 102 stabiliva che i
concorrenti erano tenuti ad inoltrare una copia originale del capitolato
fornito con gli eventuali rispettivi allegati, debitamente compilato
manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto;
che il capitolato d'appalto e modulo
d'offerta, alle posizioni R 191.001, 733.101, 762.801, 763.211, 941.111,
941.211 e 945.211, chiedeva ai concorrenti di specificare il prezzo
unitario e totale delle prestazioni ivi elencate;
che il foglio di correzione annesso al capitolato avvertiva che correzioni o
cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione;
che la RI 1 di __________ ha partecipato alla gara con un'offerta di fr.
114'098.70;
che alle posizioni R 191.001, 733.101,
762.801, 763.211, 941.111, 941.211 e
945.211 dell'elenco prezzi la concorrente ha inserito "-.-"
nella colonna dei prezzi unitari e totali;
che esperite le necessarie valutazioni, il committente, ritenuta l'assenza
di diversi prezzi unitari (e prezzi di posizione), dato fondamentale per la
completezza del modulo d'offerta, è giunto alla conclusione che l'offerta
presentata dalla RI 1 doveva essere esclusa;
che il 6 maggio 2015 il municipio di CO 2 ha
quindi risolto di escludere dalla procedura sette offerte, fra cui
quella della RI 1, richiamandosi all'art. 42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/
CIAP; RL 7.1.4.1.6); nel contempo, la stazione appaltante ha deciso di deliberare
i lavori alla CO 1 di __________ , giunta prima in graduatoria con 87.85 punti;
che la RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale, ha postulato
l'aggiudicazione della commessa in suo favore; in via subordinata ha
sollecitato invece il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione;
che l'insorgente ha contestato l'esclusione, negando di aver tralasciato di
compilare le posizioni in discussione; mediante l'inserimento dei segni
"-.-", ha precisato la RI 1, è
stato semplicemente esposto un prezzo (unitario e complessivo) pari a zero, ciò
che la legge non vieta;
che la ricorrente ha precisato che l'esposizione di un prezzo pari a zero è
riconducibile al fatto che le posizioni incriminate avevano carattere chiaramente accessorio; non necessitando di alcun
impianto di cantiere particolare per l'esecuzione del lavoro offerto (pos. R
191.001), rispettivamente, il costo delle prestazioni di cui alle pos. 733.101,
762.801, 763.211, 941.111, 941.211 e 945.211 essendo gi compreso in
altre posizioni, a misura, la RI 1 non ha ritenuto di dover calcolare alcun supplemento;
che a mente dell'insorgente, l'estromissione decisa dalla
committenza, eccessivamente formale ed arbitraria, va quindi annullata;
che il municipio di CO 2 si è riconfermato nella sua risoluzione, senza
formulare particolari osservazioni;
che la CO 1 ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, rilevando che
l'affermazione secondo cui il simbolo "-.-" equivarrebbe
all'indicazione di un prezzo pari a zero costituisce in pratica una
ricostruzione a posteriori del prezzo mancante e che se la RI 1 avesse
effettivamente voluto offrire gratuitamente le prestazioni per le quali ha
indicato "-.-", avrebbe scritto "0.-", e non l'elemento incriminato,
che a non aver dubbi significa che la prestazione non viene fornita;
che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, almeno due delle sette posizioni
del capitolato (pos. 941.111 e 941.211) riguardano prestazioni supplementari
per le quali il committente ha chiesto un'offerta; le pos. 733.101 e 945.211 costituiscono
in-
vece delle varianti all'esecuzione di base che l'ente banditore si è riservato
di scegliere o meno;
che omettendo di inserire i prezzi (unitari e totali) laddove richiesto, la RI
1 non solo non ha compilato correttamente il modulo d'offerta, ma ha pure
precluso la scelta del municipio su più varianti, impedendo un paragone della
sua offerta (senza varianti) con quella degli altri concorrenti, che a
differenza sua hanno rettamente compilato il modulo d'offerta;
che dal canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della committenza, evidenziando
di non esser stato coinvolto nella procedura concorsuale;
che con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto
necessario - nei considerandi seguenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata
a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
3.3.1.1); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla
CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di
accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA
52.2010.11 del 15 marzo 2010);
che con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo concernente il
concorso prodotto dal committente basta per statuire sull'impugnativa con sufficiente
cognizione di causa;
che notoriamente soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire
l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al
principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di
trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche;
che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che
deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa,
che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro
offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta,
sottolinea l'art. 40 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in
ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali
analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;
che le offerte mancanti di prezzi unitari o
di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1
lett. d RLCPubb/CIAP); solo gli errori di calcolo possono essere rettificati
(cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
che nel caso in esame, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva
chiaramente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato
l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la RI 1 ha compilato le pos. R 191.001, 733.101, 762.801, 763.211, 941.111,
941.211 e 945.211 dell'elenco prezzi immettendo "-.-" nelle colonne
riservate all'esposizione dei prezzi (unitario e totale);
che come statuito da questo Tribunale in una recente sentenza (STA 52.2013.203
del 9 giugno 2013), se il concorrente intende fornire prestazioni gratuite deve
manifestare tale volontà in modo inequivocabile, ad esempio scrivendo
"nessuna" nell'apposito spazio lasciato libero nella descrizione della
posizione (se esistente) e inserendo "0.-" o "-" nelle
colonne riservate all'esposizione dei prezzi (unitario e totale);
che contrariamente a quanto ritiene la CO 1, nel modo di operare della ricorrente
non è ravvisabile alcuna violazione del diritto suscettibile di essere
censurata da parte del Tribunale (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb); la sua
offerta è completa e conforme alle prescrizioni di gara;
che diverso sarebbe stato invece il caso se
l'insorgente avesse omesso di iscrivere alcunché;
che a torto il municipio di CO 2 ha quindi
scartato l'offerta in esame;
che dagli atti emerge che il 27 maggio 2015 l'ente banditore ha fatto stilare dal proprio consulente un nuovo rapporto di valutazione ("Aggiornamento"),
nel quale è stata presa in considerazione anche l'offerta della RI 1, come se
la stessa non fosse stata esclusa;
che, rivalutate le offerte in gara, la __________ ha allestito la seguente
classifica:
1° RI
1 90.09 punti
2° CO 1 79.10 punti
3° __________ 69.49 punti
4° __________ 49.97 punti
5° __________ 40.93 punti
che, stando così le cose, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento
del provvedimento che esclude la ricorrente
dalla procedura e, di conseguenza, della decisione di aggiudicazione; disponendo
questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è assegnata direttamente
all'insorgente come postulato in via principale nel gravame (art. 41 cpv. 1
LCPubb);
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;
che la tassa di giustizia è posta a carico del committente e della ditta
resistente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 maggio 2015 del municipio di CO 2 è annullata;
1.2. la fornitura e posa di finestre in PVC - alluminio occorrenti all'ala vecchia dell'Istituto scolastico comunale è aggiudicata alla RI 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del committente e della CO 1 nella misura di ½ ciascuno. Alla RI 1 va restituita la somma di fr. 2'000.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria