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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 20 maggio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 15 aprile 2015 (n. 1611) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 dicembre 2014 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è nato il 10 giugno 1944 ed è titolare di una licenza di condurre del gruppo III. Come tutti i conducenti di veicoli a motore che hanno compiuto i 70 anni soggiace all'obbligo di farsi visitare ogni due anni da un medico di fiducia che ne attesti l'idoneità alla guida conformemente agli art. 15d cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01; ) e 27 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
B. Il 2 luglio 2014 RI 1
è stato visitato dal dr. med. __________, il quale non si è pronunciato sull'idoneità
a condurre del paziente ma ha invitato l'autorità cantonale ad assoggettarlo ad
un esame pratico di guida al fine di verificare le sue attuali attitudini al volante.
Alla luce di questa presa di posizione, l'11 luglio 2014 la Sezione della
circolazione ha informato RI 1 della necessità di sottoporsi ad un esame di
controllo e con missiva separata gli ha comunicato che la prova avrebbe dovuto
essere effettuata a Noranco alle ore 11.00 del 21 agosto 2014 (cfr. convocazione
31 luglio 2014 della Sezione della circolazione). Mediante certificato 18
agosto 2014, il dr. med. __________ ha fatto sapere all'autorità cantonale che causa
malattia il signor RI 1 non è al momento in grado di sottoporsi all'esame da
voi richiesto per il 21 agosto 2014 alle ore 11.00 e chiesto che la corsa
di controllo venisse rinviata ad altra data.
Il 15 ottobre 2014 la Sezione della circolazione l'ha dunque riconvocato per
l'11 novembre 2014 alle ore 10.00, segnalandogli, fra le altre cose, che la
richiesta di annullamento o rinvio dell'esame avrebbe dovuto essere inoltrata
almeno tre giorni lavorativi prima dell'appuntamento e che in caso di mancata
presentazione alla corsa di controllo essa sarebbe stata da considerare come
non riuscita.
RI 1 non si è presentato all'esame.
C. Preso atto dell'assenza ingiustificata alla corsa di controllo, il 16 dicembre 2014 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 a tempo indeterminato. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 3, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. Il 23 dicembre 2014 il dr. med. __________ ha scritto alla Sezione della circolazione che come già comunicatovi in data 11.11.2014 via fax, il paziente a margine non si è potuto nuovamente presentare, per motivi medici, al "corso di controllo" previsto qualche settimana.
E. Mediante ricorso 2 febbraio 2015 RI 1 ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la risoluzione 16 dicembre 2014 della Sezione della circolazione, chiedendone l'annullamento e postulando di essere nuovamente convocato per l'esperimento dell'esame volto a dimostrare la sua idoneità a condurre.
F. Con giudizio 15 aprile 2015
il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.
Narrati i fatti ed evocate le norme che disciplinano il controllo dei
conducenti di cui è messa in dubbio la capacità di guidare, l'autorità di
ricorso di prime cure ha ritenuto che il ricorrente non aveva comprovato
l'invio del fax volto a giustificare la sua assenza alla corsa di controllo
prevista l'11 novembre 2014 e che in ogni caso la domanda di rinvio non era
stata presentata nei termini indicati (almeno tre giorni prima). Donde la
legittimità della querelata decisione adottata dalla Sezione della
circolazione, giustificata peraltro anche dal chiaro disposto di cui all'art.
29 cpv. 4 OAC.
G. Contro la predetta decisione
governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ha sottolineato che la mancata comparizione alla corsa di controllo
era giustificata da motivi medici, ben noti alla Sezione della circolazione e
che non pregiudicavano né pregiudicano tuttora la sua idoneità alla guida. Ha
poi puntualizzato che l'impossibilità di presenziare all'esame era stata
comunque notificata alla Sezione della circolazione dal dr. med. __________,
dapprima l'11 novembre 2014 via fax ed in seguito ancora il 23 dicembre
seguente. A mente dell'insorgente, l'art. 29 cpv. 4 OAC citato dal Consiglio di
Stato a conforto della propria decisione va interpretato nel senso che la corsa
di controllo è considerata non superata solo se l'interessato non è in grado di
giustificare una sua mancata presentazione all'esame. Il termine di preavviso
di tre giorni imposto dall'autorità cantonale per chiedere un rinvio dell'appuntamento,
rispettivamente per motivare un'eventuale assenza, si avvera del tutto
arbitrario ed illecito.
H. All'accoglimento del gravame
si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e
nelle motivazioni ivi contenute.
La Sezione della circolazione non ha presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa
sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento
impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo del Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere, nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 69 LPAmm).
3. 3.1. Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. a LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per tempo indeterminato se le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore.
A norma degli art. 15d cpv. 5 LCStr e 29 cpv. 1 OAC, se esistono dubbi sull'idoneità alla guida o sulla capacità di condurre di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari. Tale misura consente all'autorità competente di accertare in maniera efficace, tramite l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di determinati conducenti, segnatamente di quelli in età avanzata (STF 1C_422/
2007 del 9 gennaio 2008 consid. 3.1; René Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, n. 2664). Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata; l'autorità, quando ordina la corsa di controllo, deve informare sulle conseguenze dell'omessa partecipazione (art. 29 cpv. 4 OAC).
3.2. La materia dell'odierno contendere ruota essenzialmente attorno all'interpretazione di quest'ultimo disposto, che obbliga l'autorità a ritenere bocciato l'esame se l'astretto non si presenta senza giustificarsi e, di riflesso, a revocargli la licenza di condurre (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a OAC, che impone la revoca della patente in caso di mancato superamento della corsa di controllo). Più particolarmente, occorre accertare in che termini di tempo il conducente che diserta l'esame per validi motivi deve giustificare la sua assenza onde evitare che l'esame stesso venga considerato come non superato, con tutte le conseguenze derivanti da tale presunzione.
Dottrina e giurisprudenza sono silenti sull'argomento, che non è trattato nemmeno nelle istruzioni, direttive o circolari dell'Ufficio federale delle strade.
Nelle informazioni esposte in calce alla convocazione all'esame, la Sezione della circolazione indica che richieste di annullamento o rinvio dell'esame devono essere presentate almeno tre giorni lavorativi prima dell'appuntamento e, come prescrive l'art. 29 cpv. 4 OAC, avvisa gli interessati che in caso di mancata presentazione alla corsa di controllo essa è considerata come non riuscita. Il preavviso di tre giorni non trova riscontro in alcuna norma di legge e, contrariamente a quanto addotto dal Consiglio di Stato, è quindi escluso che in funzione di una disposizione di mero carattere organizzativo come quella in discussione si possa considerare bocciata la persona che omette di giustificare la propria assenza all'esame nelle 72 ore precedenti l'appuntamento. Un conducente può avere un serio contrattempo poco prima dell'esame e non essere neppure in grado di darne subito comunicazione ai competenti servizi della Sezione della circolazione; in simili evenienze sarebbe del tutto irragionevole rinfacciargli immediatamente il mancato superamento della prova e revocargli la licenza di condurre, provvedimento grave, che comporta una tangibile limitazione della personalità del conducente colpito.
Dal tenore del testo francese dell'art. 29 cpv. 4 OAC si desume che la mancata presentazione di puntuali giustificazioni deve assumere le connotazioni di una negligenza, ovvero di un'imprevidenza colpevole, per produrre gli effetti nefasti evocati dalla norma (Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne concernée des conséquences d'une telle négligence). Se ne deve concludere che la tempestività con cui va giustifica l'assenza ad un esame di controllo dipende dalla circostanze concrete del singolo caso, fermo restando che spetta alla persona astretta all'esame provare di aver agito con la dovuta diligenza.
3.3. Nell'evenienza concreta, RI 1 è stato assoggettato ad una corsa di controllo a seguito di una richiesta in tal senso formulata del dr. __________, il quale - dopo aver sottoposto l'interessato alla visita ciclica obbligatoria esatta dalla legge - ha in pratica subordinato la sua idoneità a condurre all'esperimento di una prova attitudinale di guida. Segno evidente che il paziente, visitato il 2 luglio 2014, ha dato modo al medico delegato di dubitare della sua attuale abilità di condurre con sicurezza veicoli a motore.
L'11 luglio 2014 la Sezione della circolazione ha informato RI 1 della necessità di sottoporsi ad un esame di controllo e con missiva separata gli ha comunicato che la prova avrebbe dovuto essere effettuata a Noranco alle ore 11.00 del 21 agosto 2014. Mediante certificato 18 agosto 2014, il dr. med. __________ ha fatto sapere all'autorità cantonale che il ricorrente non era in grado di affrontare l'esame causa malattia, chiedendo un rinvio della prova. Il 15 ottobre 2014 la Sezione della circolazione l'ha dunque riconvocato per l'11 novembre 2014, alle ore 10.00. RI 1 non si è presentato all'esame e dall'incarto completo prodotto dalla suddetta autorità non risulta che abbia inoltrato delle giustificazioni. Solo a seguito della revoca della licenza di condurre intervenuta il 16 dicembre 2014 uno dei medici dell'insorgente (il dr. __________, specialista FMH in angiologia) ha fatto sapere alla Sezione della circolazione che il suo paziente non aveva svolto l'esame per non meglio specificati motivi medici, accennando al fatto che una comunicazione pressoché identica era stata inviata via fax l'11 novembre 2014. Come già detto, del fax asseritamente inviato il giorno dell'esame non v'è traccia negli atti della Sezione della circolazione e il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a dimostrare che lo scritto (prodotto davanti al Consiglio di Stato sub doc. D) sia stato effettivamente spedito al destinatario e che quest'ultimo lo abbia ricevuto (lo scontrino di spedizione con “OK” che tutti questi apparecchi rilasciano dopo un invio fa presumere il buon esito della notifica telematica).
Quanto al certificato 23 dicembre 2014 del dr. __________, non v'è chi non veda che tale documento, inoltrato ad oltre un mese dal giorno dell'appuntamento per la corsa di controllo e a decisione di revoca addirittura già notificata, non possa in alcun modo adempiere il requisito di una giustificazione apportata diligentemente in tempi ragionevoli esatto dall'art. 29 cpv. 4 OAC. A giusto titolo quindi la Sezione della circolazione ha considerato la corsa di controllo non superata e revocato la patente del ricorrente in applicazione dell'art. 29 cpv. 2 lett. a OAC.
4. Stante quanto precede il
ricorso deve essere respinto, confermando la risoluzione di revoca ed il
giudizio governativo che la tutela siccome immuni da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.
47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario