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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Marco Lucchini, Matea Pessina |
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vicecancelliere: |
Mariano Morgani |
statuendo sul ricorso 26 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 3 dicembre 2014 (n. 5526) del Consiglio di Stato che respinge il gravame presentato dal ricorrente avverso la decisione 18 febbraio 2014 con cui il municipio di Locarno gli ha negato l'autorizzazione per l'uso quale residenza secondaria dell'abitazione al mapp. __________ di quel comune; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 13 settembre 1976, __________ ha acquistato il mapp. __________ di Locarno, di mq 879, staccati dalla part. __________, di proprietà di __________. Sul fondo, attribuito alla zona residenziale pedemontana dal vigente piano regolatore del comune di Locano, Settore 2 e 3, è stata costruita una casa d'abitazione, strutturata in 3 livelli: un'autorimessa al piano superiore (livello strada), un appartamento di 3½ locali al piano intermedio di circa 150 mq, utilizzato da __________ come residenza primaria (domicilio) sino al suo decesso nell'aprile 2003, ed un livello inferiore (pianoterra), dove attualmente trovano posto, oltre ai locali tecnici, due monolocali (di 35, rispettivamente 45 mq circa), muniti di bagno e cucina, la cui epoca di realizzazione non emerge con certezza dagli atti.
b. Il 10 settembre 1979, __________ ha donato al figlio RI 1, qui ricorrente, una quota di comproprietà di un mezzo della part. __________, riservandosi il diritto di usufrutto. Da allora, RI 1 avrebbe parzialmente utilizzato l'abitazione quale casa di vacanza, sino al 2003.
c. Nel 2004, dopo che RI 1 ne è divenuto proprietario unico per divisione ereditaria, la casa d'abitazione è stata oggetto di lavori di rinnovamento.
Di seguito, dal 1° settembre 2004 al 30 novembre 2008 è stata affittata interamente come residenza primaria a __________. Successivamente, altre persone hanno locato l'appartamento al livello intermedio al medesimo scopo per periodi di tempo più o meno lunghi, inframezzati a periodi senza locazione (cfr. ricorso 5 marzo 2015 al Consiglio di Stato, pag. 2 seg.).
d. Il 10 dicembre 2013, RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di utilizzare la casa d'abitazione esclusivamente come residenza secondaria, dato che la sua ubicazione e la sua struttura renderebbero difficile il suo uso come residenza primaria e che l'applicazione rigida del limite del 35% di superficie utile lorda (SUL) destinata ad uso secondario previsto dall'art. 30bis delle vigenti norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) del comune di Locarno/Territorio urbano non sarebbe (stata) giustificata dalle circostanze.
e. Con decisione 18 febbraio 2014 il municipio ha negato la postulata autorizzazione.
Evidenziato come la domanda fosse stata trattata alla stregua di una domanda per cambiamento di destinazione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e del relativo regolamento di applicazione, l'esecutivo comunale ha anzitutto ritenuto che il proposto cambiamento porterebbe la quota di residenza secondaria al 100%, in netto contrasto con quanto previsto dalle NAPR per la zona di situazione. Di seguito, rilevato come non vi fossero motivi per ritenere che l'edificio non possa essere utilizzato quale residenza primaria, ha escluso che fossero dati gli estremi di un caso di rigore ai sensi dell'art. 30bis cpv. 2 NAPR. Abbondanzialmente, il municipio ha rilevato che l'autorizzazione richiesta potrebbe essere rilasciata limitatamente ai due monolocali ubicati al piano inferiore dello stabile.
B. Adito da RI 1, con giudizio 3 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha respinto il suo gravame, confermando il provvedimento municipale.
Riassunto il contesto relativo all'approvazione in votazione popolare in data 11 marzo 2012 dell'iniziativa Weber ed illustrate le conseguenze dell'introduzione dell'art. 75b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) alla luce delle sentenze 22 maggio 2013 del Tribunale federale (DTF 139 II 243 e 139 II 263), il Governo ha anzitutto constatato che il comune di Locarno non rientra (più) nel novero di quelli ove la quota di abitazioni secondarie supera il 20% del totale delle abitazioni. Ha pertanto concluso che al caso di specie fossero applicabili le limitazioni previste dalla normativa comunale, segnatamente dall'art. 30bis NAPR. Di seguito, evidenziato come la proprietà fosse stata utilizzata come residenza primaria dalla madre del ricorrente fino al suo decesso e poi da terzi affittuari (almeno) fino al 2008, il Governo ha in sostanza ritenuto che al momento dell'entrata in vigore della citata norma l'abitazione fosse adibita a residenza primaria, non essendo mai stata presentata una domanda per cambiamento di destinazione. Vista la latitudine di giudizio riservata all'autorità comunale, l'Esecutivo cantonale ha inoltre reputato esente da critiche la conclusione municipale di non considerare dati i presupposti di un caso di rigore e, quindi, per concedere una deroga. In concreto, non vi sarebbe del resto un'intollerabile restrizione del diritto di proprietà, visto che nessun particolare intervento edilizio sarebbe necessario per destinare una parte della proprietà, attualmente già suddivisa in tre unità indipendenti, a residenza secondaria e che il municipio di Locarno avrebbe già dato la sua disponibilità in tal senso.
C. a. Contro il predetto giudizio governativo, con ricorso 26 gennaio 2015 RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale il suo annullamento assieme a quello della decisione municipale e la concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo quale residenza secondaria di tutta l'abitazione al mapp. __________. In via subordinata, postula il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, mentre in via ancor più subordinata, chiede che la causa sia retrocessa al municipio.
L'insorgente rimprovera al Governo di aver violato il suo diritto di essere sentito, sia rifiutando di procedere al sopralluogo sollecitato, necessario in particolare per valutare i presupposti del caso di rigore, sia non motivando adeguatamente la propria decisione. L'Esecutivo cantonale avrebbe inoltre accertato i fatti in modo inesatto. In particolare, avrebbe ritenuto che l'abitazione è stata prevalentemente utilizzata quale residenza primaria, mentre invece dal 1979 al 2003 egli ne avrebbe fatto parziale uso come appartamento di vacanza. Contrariamente a quanto assunto, l'immobile andrebbe poi considerato quale abitazione unifamiliare, vista la sua struttura e la superficie ridotta dei monolocali. Le autorità inferiori avrebbero altresì omesso di considerare che nel 1979, prima quindi dell'entrata in vigore dell'art. 30bis NAPR, l'abitazione (recte: la part. __________) gli è stata donata in ragione del 50%. Da allora, vi sarebbe dunque stata una destinazione mista. Potrebbe dunque continuare a beneficiarne. Irrilevante sarebbe la circostanza che tra il 2004 ed il 2008 la casa sia stata locata come residenza primaria. In concreto sarebbero pertanto soddisfatte anche le condizioni per ammettere un caso di rigore ai sensi dell'art. 30bis cpv. 2 NAPR. A maggior ragione visto lo scarso interesse riscontrato per un utilizzo a scopo primario. Secondo il ricorrente, il municipio avrebbe dovuto perlomeno autorizzare un utilizzo a scopo secondario nel limite consentito del 35% della SUL esistente. A torto, il Governo non avrebbe riformato la decisione in questo senso o, almeno, retrocesso gli atti al municipio a tale scopo. Da ultimo, l'insorgente contesta la costituzionalità dell'art. 30bis NAPR, che imporrebbe delle limitazioni eccessive, violando la garanzia della proprietà fondiaria. Il proprietario di una casa unifamiliare deve in effetti procedere ad una ristrutturazione per poterla utilizzare parzialmente come residenza secondaria. La limitazione prescinde inoltre dalla situazione esistente all'interno delle singole zone. Sarebbe invece giustificata solo se limitasse il numero complessivo delle abitazioni a scopo secondario all'interno di queste ultime ed in presenza di interventi importanti sulla sostanza edilizia.
b. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi in appresso.
c. In sede di replica e duplica, le parti ribadiscono e sviluppano le loro tesi, riconfermandosi nelle rispettive conclusioni.
D. a. Nel frattempo, in data 25 marzo 2015 il ricorrente ha inoltrato, per il tramite del suo architetto, un'istanza al municipio con cui ha chiesto di autorizzare l'uso quale residenza secondaria dell'appartamento al piano intermedio dell'edificio sito al mapp. _____.
b. Anche in questo caso la domanda è stata trattata alla stregua di una notifica di costruzione per cambiamento di destinazione dal municipio, il quale ha negato il postulato permesso con decisione 2 luglio 2015.
Precisato come la SUL abitativa dell'appartamento in oggetto è di mq 144.50, mentre quella dei due piccoli appartamenti al piano terra ammonta a mq 43.30, rispettivamente a mq 37.20, l'esecutivo comunale ha ritenuto che il proposto cambiamento d'uso non potesse essere autorizzato, poiché porterebbe la quota di residenza secondaria sul fondo al 64.22%, in netto contrasto con quanto prescritto. Esclusa la sussistenza dei requisiti per ammettere un caso di rigore, il municipio ha rilevato in via abbondanziale che, tenuto conto del limite del 35%, l'autorizzazio-ne richiesta potrebbe essere rilasciata unicamente per uno dei due appartamenti ubicati al piano inferiore dello stabile.
c. Il ricorso inoltrato dall'insorgente al Consiglio di Stato contro il nuovo provvedimento municipale è stato ritirato dopo che in data 19 maggio 2016 l'autorità di ricorso ha proceduto ad un sopralluogo. Il 13 luglio 2016 l'impugnativa è dunque stata stralciata dai ruoli.
E. Con scritto 11 luglio 2017, il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di mantenere il ricorso 26 gennaio 2015.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente [art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)]. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Le prove sollecitate dall'insorgente, in particolare il sopralluogo, non appaiono atte a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. I quesiti sollevati, del resto, sono essenzialmente di natura giuridica.
2. Oggetto del presente giudizio sono unicamente la decisione 18 febbraio 2014 del municipio di Locarno, rispettivamente il giudizio governativo che l'ha confermata. Esula invece dallo stesso la decisione municipale 25 marzo 2015, con cui l'esecutivo comunale ha nel frattempo negato all'insorgente il permesso per l'uso quale residenza secondaria del solo appartamento ubicato al piano intermedio dell'edificio al mapp. __________. Il fatto che il ricorrente abbia ritirato il ricorso inoltrato al Governo contro quest'ultima decisione non porta d'altro canto a ritenere che l'impugnativa qui in esame, che l'interessato ha dichiarato di voler mantenere, sia divenuta priva d'oggetto.
3. Preliminarmente va disattesa la censura con cui l'insorgente lamenta una duplice violazione del suo diritto di essere sentito, ch'egli ravvisa, da un lato, nel fatto che il Consiglio di Stato non ha esperito il sopralluogo richiesto e, dall'altro, nella carente motivazione del giudizio governativo.
3.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto in particolare la facoltà di consultare gli atti, di partecipare all'assunzione delle prove e di determinarsi al riguardo, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia presa una decisione, nonché di ottenere una decisione motivata (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b). L'obbligo di motivazione impone all'autorità di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro. Non esige ch'essa si esprima su ogni asserzione delle parti; basta che lo faccia sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b).
3.2. In concreto, il Governo ha rinunciato ad esperire un sopralluogo, ritenendo che la situazione risultasse sufficientemente chiara dagli atti, in specie dai piani prodotti. In sostanza, ha reputato che il suo giudizio potesse essere reso sulla base degli elementi agli atti. La conclusione non presta il fianco a critiche. Come accennato, le questioni che si pongono nella fattispecie sono essenzialmente di natura giuridica. Del resto, l'esperimento di un sopralluogo non ha impedito al ricorrente di ritirare il ricorso inoltrato contro la decisione municipale 25 marzo 2015, con cui l'esecutivo comunale, fondandosi sostanzialmente sulle stesse argomentazioni qui in esame, gli ha nel frattempo negato il permesso per l'uso quale residenza secondaria del solo appartamento ubicato al piano intermedio dell'edificio al mapp. ______.
3.3. Nel giudizio impugnato, il Governo ha spiegato, in modo non solo succinto, le ragioni che a suo avviso osterebbero al postulato cambiamento di destinazione e che lo hanno quindi spinto a tutelare il diniego del permesso. Anche se non ha affrontato diffusamente tutte le critiche addotte dall'insorgente, la sua decisione non integra gli estremi di un diniego di giustizia. Come detto, esso non era tenuto a confrontarsi compiutamente con ogni allegazione sollevata, potendo limitarsi a quelle considerate pertinenti (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3, 126 I 97 consid. 2b). Decisivo è unicamente che dalla motivazione addotta risultano i motivi principali che hanno guidato il suo giudizio, permettendo al ricorrente di comprenderne la portata e di aggravarsi davanti a questa Corte con piena cognizione di causa. Se tale giudizio sia condivisibile, non è questione che concerne il diritto di essere sentito, bensì il merito della vertenza.
4. 4.1. A seguito dell'accoglimento in data 11 marzo 2012 dell'ini-ziativa popolare denominata "Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie", la Costituzione federale è stata integrata con una nuova disposizione sulla costruzione di abitazioni secondarie (art. 75b Cost). Secondo tale norma, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge, prosegue il disposto (cpv. 2), obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.
Locarno era tra i comuni in cui si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni. Per questo motivo, figurava nell'allegato all'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (OASec 2012; RU 2012, 4583, in vigore dal 1.1.2013 al 31.12. 2015). Tale presunzione è stata tuttavia confutata con successo dall'ente locale interessato, facendo capo alla possibilità concessagli a tale scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Di conseguenza, il comune di Locarno è stato stralciato dall'allegato suddetto a far tempo dal 15 maggio 2013. Nel frattempo, la OASec 2012 è stata sostituita dall'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 4 dicembre 2015 (OASec; RS 702.1), che pure prevede un allegato analogo, nel quale il comune di Locarno non figura. Attualmente, la normativa federale volta a limitare le residenze secondarie non trova dunque applicazione a Locarno. Nessuno pretende il contrario. Applicabili sono quindi soltanto le (eventuali) limitazioni d'uso previste dal diritto cantonale o comunale, che la (nuova) disciplina federale sulle residenze secondarie non ha comunque escluso (cfr. art. 11 cpv. 1 legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015; LASec; RS 702; cfr. anche art. 3 cpv. 1 OASec 2012).
4.2. Il 30 novembre 1987, il consiglio comunale di Locarno ha adottato l'art. 30bis NAPR, volto a limitare le possibilità di utilizzazione di uno stabile quale residenza secondaria. La norma, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 2210 del 19 aprile 1988, ha attualmente il seguente tenore:
1Le costruzioni residenziali devono assumere la destinazione a scopi abitativi primari, previo computo dei seguenti limiti ammessi per le residenze secondarie:
-omissis-
nella zona res. pedemontana al massimo il 35% SUL abitativa
-omissis-
In caso di sfruttamento parziale del fondo, fa stato la SUL effettivamente realizzata.
2Le residenze secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione, eccettuati i casi in cui:
a) vi sia alienazione a terzi.
Non costituisce alienazione a terzi la devoluzione per causa di eredità;
b) vi sia un intervento edilizio importante quale l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione.
Nei casi previsti dalle lett a) e b) la destinazione deve essere resa conforme secondo le modalità previste dalla cifra 1.
Resta riservato il caso di rigore. Nell'accertare l'esistenza di un caso di rigore il Municipio tiene conto della situazione personale dell'obbligato, della durata delle sue relazioni con il Comune, dell'idoneità all'uso dell'abitazione e dell'effettivo delle residenze secondarie nella zona in rapporto a quelle primarie.
3Le residenze primarie esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione nei limiti stabiliti dalla cfr. 1.
4Ogni modifica del modo di utilizzazione configura un cambiamento di destinazione ed è soggetta al rilascio del permesso di costruzione.
La norma stabilisce la regola che le costruzioni residenziali devono essere destinate prioritariamente a scopi abitativi primari. Una percentuale massima, variabile in funzione delle diverse zone, della SUL abitativa può tuttavia essere usata come residenza secondaria (cpv. 1). Nella zona residenziale pedemontana, ove è ubicata la proprietà del ricorrente, tale percentuale, fissata in origine al 30%, ammonta al 35%, secondo la versione modificata dell'art. 30bis NAPR, adottata dal consiglio comunale il 1° luglio 2002 ed approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 168 del 14 gennaio 2003. Diversamente da quanto contempla la normativa federale, secondo cui il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero (cfr. art. 11 cpv. 1 LASec), il disposto comunale prevede inoltre una limitata tutela delle situazioni acquisite, sancendo che le residenze secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma possono mantenere questa destinazione, purché non vi sia un'alienazione a terzi o un intervento edilizio importante. Casi, questi, nei quali subentra l'obbligo di adeguare la destinazione al nuovo diritto. Resta comunque riservato il caso di rigore (cpv. 2).
5. Il ricorrente contesta in sostanza la decisione di non rilasciargli l'autorizzazione edilizia per l'utilizzo quale residenza secondaria della casa d'abitazione al mapp. __________. A torto.
5.1. Il permesso postulato non può essere rilasciato in base al cpv. 1 dell'art. 30bis NAPR. Nella zona residenziale pedemontana, ove è ubicata la proprietà del ricorrente, la percentuale massima di SUL abitabile che può essere destinata alla residenza secondaria è infatti pari al 35%. Non è dunque possibile modificare (parzialmente o interamente) le condizioni d'uso dell'abitazione in discussione per renderla interamente (100%) usufruibile come casa di vacanza.
5.2. L'edificio che sorge sul mapp. __________ è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 30bis NAPR. In base al diritto autonomo comunale era/è dunque da considerare come una costruzione realizzata in base al diritto anteriore, che poteva/può beneficiare della limitata tutela delle situazioni acquisite in base al cpv. 2 della norma. Anche da questo profilo, è tuttavia escluso che il ricorrente possa rivendicare il rilascio del permesso postulato. Neppure l'insorgente pretende infatti che la casa d'abitazione in discussione fosse all'epoca interamente usata come residenza secondaria e che tale destinazione sia anche perdurata nel tempo. Quand'anche si possa ammettere che tra il 10 settembre 1979, data alla quale sua madre gli ha donato una quota di comproprietà di un mezzo della part. __________, ed il decesso di quest'ultima nel 2003 egli avesse usufruito di una parte dell'abitazione come casa di vacanza, è evidente che durante tutto questo periodo - e, quindi, anche al momento in cui è entrato in vigore l'art. 30bis NAPR - l'immobile ha avuto prioritariamente una destinazione primaria (domicilio della madre). Destinazione, quest'ultima, che è stata mantenuta anche successivamente ed addirittura estesa, dato che, dopo i lavori di rinnovamento eseguiti nel 2004, l'intero edificio è stato locato come residenza primaria a __________. Sicché, oltre a non poter rivendicare la tutela delle situazioni acquisite offerta dall'art. 30bis cpv. 2 NAPR per tutto l'immobile, l'insorgente non può nemmeno pretendere di beneficiare di tale tutela parzialmente, ovvero per l'uso parziale a scopo secondario della casa, avendo abbandonato tale uso per un periodo non trascurabile di tempo (perlomeno 4 anni). Per principio, non è infatti possibile invocare la tutela delle situazioni acquisite per un uso (residenza secondaria) cessato da tempo o abbandonato non solo occasionalmente (cfr. STA 52.2003.33 del 9 aprile 2003 consid. 3.3; Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 21). Decidere diversamente significherebbe ammettere una libertà d'uso sconosciuta al diritto comunale applicabile (cfr. supra consid. 4.2.).
5.3. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, resiste alle critiche anche la decisione del municipio, avallata dal Governo, di non considerare realizzate le condizioni per ammettere la sussistenza di un caso di rigore e, quindi, per derogare alle norme applicabili. In effetti, nella misura in cui l'insorgente evoca la circostanza di aver acquisito l'abitazione per donazione e successione, va rilevato che quand'anche si volesse ritenere che con la possibilità di deroga in casi di rigore il legislatore comunale abbia voluto - in analogia ad altri ordinamenti comunali che contemplano la medesima nozione (cfr., ad esempio, commentario all'art. 46 NAPR di Brissago; STA 90.2007.152 del 7 gennaio 2009 consid. 3.2, relativa al comune di Astano) - salvaguardare la facoltà di talune categorie di persone (ad esempio, persone originarie del comune o che hanno instaurato rapporti sociali consolidati durante il loro soggiorno e che si trasferiscono altrove, oppure, ancora, che hanno ereditato da parenti stretti un bene immobile) di mantenere la propria abitazione o l'abitazione di famiglia come residenza secondaria, l'istituto in questione esige che l'interessato ne faccia richiesta non appena ne siano date le circostanze, ossia, tornando agli esempi citati, al momento del trasferimento oppure della successione. Non consente invece di attendere di farlo a distanza di tempo, quando più convenga. In particolare, non permette d'invocare il caso di rigore dopo che l'uso primario è continuato nel tempo. Ora, nel caso concreto, come visto, neppure l'uso parziale a scopo secondario dell'immobile è perdurato dopo che il ricorrente è divenuto proprietario unico dell'immobile per causa di successione (divisione ereditaria), posto ch'egli ha locato l'intero edificio come residenza primaria per un periodo non trascurabile di tempo. Invano il ricorrente sostiene d'altro canto che la costruzione al mapp. __________ non sarebbe adatta per un uso residenziale primario. La tesi è infatti smentita già dal fatto che per oltre vent'anni la casa ha costituito il domicilio di sua madre e che anche successivamente è stata locata a terzi, che l'hanno utilizzata come abitazione primaria.
6. Da disattendere siccome tardiva è infine la censura con cui, in sostanza, il ricorrente contesta la costituzionalità dell'art. 30bis NAPR, che a suo avviso imporrebbe delle limitazioni eccessive, violando la garanzia della proprietà.
In effetti, per costante giurisprudenza, il controllo incidentale di un piano regolatore per rapporto al diritto di rango superiore è consentito soltanto in casi eccezionali, ovvero se al momento dell'adozione del piano il proprietario gravato non poteva rendersi pienamente conto delle limitazioni impostegli, se la procedura non gli ha offerto in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi interessi, oppure se viene fatto valere che a seguito di una modifica delle circostanze o del diritto di rango superiore è venuto meno l'interesse pubblico, che aveva a suo tempo giustificato l'adozione del piano e la conseguente restrizione della proprietà. Il Tribunale federale ha ulteriormente precisato che sono escluse dal controllo costituzionale a posteriori soltanto le disposizioni intrinsecamente connesse con il piano di utilizzazione, che determinano cioè il genere, la natura e la misura dell'utilizzazione cartograficamente illustrata. Possono invece essere esaminate posteriormente nel caso concreto le normative che si riallacciano alla situazione personale dell'interessato o la cui portata prescinde dalle singole zone di utilizzazione (DTF 116 Ia 207 consid. 3b; STA 52.2005.219 del 15 settembre 2005 consid. 2.1.). Condizioni, queste, che nella fattispecie non si verificano. Nemmeno il ricorrente del resto lo pretende. In effetti, l'art. 30bis NAPR stabilisce, tra l'altro, le utilizzazioni residenziali ammesse nella zona residenziale pedemontana e le relative eccezioni, limitando l'uso di alloggi a scopo di residenza secondaria. Si tratta dunque di una normativa sprovvista di carattere generale ed astratto. Sebbene sia rivolta ad un numero imprecisato di proprietari, essa è intrinsecamente correlata al piano delle zone. Determinante è quindi che il ricorrente non si è a suo tempo opposto all'adozione dell'art. 30bis NAPR, benché potesse valutare con precisione il pregiudizio che la controversa limitazione dell'uso secondario gli avrebbe potuto arrecare. La costituzionalità dell'art. 30bis NAPR, invero non scontata per talune sue declinazioni che peraltro qui non interessano (cfr. STA 90.2007.152 citata, consid. 5.2.2.), non può quindi più essere esaminata in questa sede. D'altronde, nella misura in cui l'insorgente sostiene che giustificata da un interesse pubblico e rispettosa del principio della proporzionalità sarebbe unicamente la limitazione del numero complessivo delle abitazioni secondarie e non invece, come in concreto, la limitazione percentuale applicata ai singoli fondi, egli omette di considerare, come giustamente sottolinea il municipio in sede di risposta (pag. 6), che quest'ultima soluzione, peraltro nota in altri ordinamenti comunali, garantisce maggiormente la parità di trattamento tra tutti i proprietari in ogni singola zona. Impedisce infatti le discriminazioni derivanti dall'esaurimento del contingente ("chi primo arriva, meglio alloggia") e, per principio, consente ad ogni proprietario un utilizzo anche secondario del proprio fondo, in misura della percentuale della SUL abitativa valida per la zona di situazione. Certo, di per sé tale soluzione conviene maggiormente agli stabili plurifamiliari che non a quelli unifamiliari. Osta infatti, per implicita volontà del legislatore comunale, alla realizzazione di un (nuovo) edificio unifamiliare integralmente destinato a residenza secondaria, come pure, riservati i casi delle residenze secondarie preesistenti che godono della tutela delle situazioni acquisite ed i casi di rigore, allo sfruttamento integrale come abitazione secondaria - previo cambio di destinazione parziale o totale - di un edificio unifamiliare esistente. Non impedisce però di trasformare in residenza secondaria il 35% della SUL abitativa di un edificio unifamiliare esistente, adottando i necessari accorgimenti. Lo dimostra il caso qui in discussione. Come giustamente evidenziato dalle autorità inferiori, in effetti, la suddivisione della proprietà del ricorrente - in origine verosimilmente concepita come abitazione unifamiliare - in tre abitazioni indipendenti (cfr. al riguardo pure EDI.2015.275: verbale di sopralluogo 19 maggio 2015) consente di destinare a residenza secondaria, senza soverchie difficoltà tecniche, il 35% della SUL abitativa, corrispondente grossomodo ai due monolocali situati al pianterreno dell'edificio. Spetta tuttavia all'insorgente farne, se del caso, specifica richiesta al municipio, che ha peraltro dato a più riprese la sua disponibilità in tal senso.
7. 7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili al comune, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere