Incarto n.
52.2015.36

 

Lugano

5 ottobre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Manuel Borla, supplente

 

segretario:

Mariano Morgani, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 26 gennaio 2015 di

 

 

 

RI 2 

patrocinati da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 3 dicembre 2014 (n. 5524) del Consiglio di Stato che annulla la decisione 18 giugno 2014 con cui il municipio di Stabio ha negato ai ricorrenti la licenza edilizia per la nuova sistemazione esterna in elementi in cemento (part. 899 di Stabio) e rinvia gli atti all'autorità comunale;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  a. Con risoluzione municipale n. 14 del 24 aprile 2012 - notificata il 3 maggio 2012 - il municipio di Stabio ha rilasciato a __________ e __________, comproprietari del mapp. 899 di Stabio, attribuito alla zona estensiva dal vigente piano regolatore, la licenza edilizia per l'edificazione di una casa con quattro appartamenti.

b. In data 28 giugno 2012, il fondo è stato acquisito in comproprietà da RI 1 e RI 1.

 

c. Tramite messaggi di posta elettronica del 24/25 ottobre 2013, RI 1 ha chiesto e ottenuto, da un funzionario dell'Ufficio dei corsi d'acqua, "considerata la tipologia della zona e il carattere densamente edificato del quartiere, legato alla sponda sinistra del riale Gurungun", l'autorizzazione ad innalzare il muro esistente "mediante l'utilizzo dei blocchi in sasso". Con email 14 dicembre 2013 RI 1 ha ulteriormente chiesto il permesso di posare "elementi tipo verduro anziché i sassi". La richiesta è stata accolta con email 16 dicembre 2013 dal medesimo funzionario cantonale. Con email 22 gennaio 2014, RI 1 ha quindi trasmesso a quest'ultimo, le fotografie rappresentanti il muro in verduro eseguito sul riale Gurungun, ricevendo il giorno successivo la conferma che i lavori eseguiti corrispondevano a quanto concordato in precedenza.

 

d. Con scritto 4 febbraio 2014, l'Ufficio tecnico del Comune di Stabio ha ordinato ai comproprietari la sospensione immediata di qualsiasi attività al mapp. 899 di Stabio, sotto comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero (CPS; RS 311). In occasione del sopralluogo in contradditorio del 5 febbraio 2014, l'Ufficio tecnico ha costatato la posa di elementi in cemento tipo verduro lungo il riale Gurungun, opera non contemplata nella licenza edilizia rilasciata. Conseguentemente, ha confermato il fermo dei lavori limitatamente alla posa degli elementi in cemento, in attesa dell'inoltro di una variante in corso d'opera relativa agli stessi.

 

e. Con risoluzione 11 febbraio 2014, il municipio ha rinunciato all'adozione di provvedimenti contravvenzionali, ha ratificato l'ordine 4 febbraio 2014 di sospensione dei lavori, limitatamente alla posa dei verduro, ed ha ordinato ai proprietari di provvedere, entro il 10 marzo 2014, all'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori.

 

f. La domanda di costruzione "variante in corso d'opera: edificazione 2 appartamenti anziché 4" è stata inoltrata al municipio di Stabio in data 17 febbraio 2014.

 

g. Con risoluzione municipale n. 705 del 20 maggio 2014, notificata il 18 giugno 2014, il municipio di Stabio ha rilasciato la licenza edilizia per quanto concerne la "domanda per la costruzione variante in corso d'opera, trasformazione da casa plurifamiliare a bifamiliare con autorimessa interrata e nuova sistemazione del terreno mappale 899 di Stabio", negando tuttavia - con il dispositivo n. 1b - il permesso per quanto attiene alla domanda per la "nuova sistemazione esterna in elementi in cemento".

 

 

                             B.  Adito da RI 1 e RI 2, con giudizio 3 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha annullato il diniego della licenza edilizia per la nuova sistemazione esterna con elementi in cemento e ritornato gli atti al municipio affinché, esperiti i necessari accertamenti e raccolto l'avviso dell'Ufficio dei corsi d'acqua, si pronunci di nuovo sull'intervento. Il Governo non ha prelevato spese o tassa di giudizio, né assegnato ripetibili.

                                   In sostanza, il Governo ha ritenuto che i Servizi cantonali avessero omesso di rilasciare un avviso chiaro e motivato sull'opera menzionata. Lacuna, questa, che non è stata sanata nemmeno con la risposta al ricorso. A sua volta, avendo rilevato tale carenza, il municipio avrebbe dovuto sollecitare i Servizi cantonali competenti al fine di ottenere un avviso in merito. Agli istanti in licenza, pur se assistiti da un legale, l'Esecutivo cantonale non ha riconosciuta alcuna indennità per ripetibili, dato che la decisione municipale è stata annullata per ragioni diverse da quelle da loro sostenute.

 

 

                             C.  Contro il predetto giudizio governativo RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato e che venga rilasciata la licenza edilizia per la sistemazione esterna con elementi in cemento. In via subordinata, postulano che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata venga modificato assegnando loro un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                  In sostanza, gli insorgenti lamentano una lesione del principio della buona fede, configurabile nell'annullamento della licenza nonostante "le indicazioni chiare ricevute da un funzionario dello Stato", che avrebbero creato in loro una legittima aspettativa meritevole di tutela. Rimproverano inoltre al Governo di aver misconosciuto il silenzio qualificato dell'Ufficio preposto, ritenuto che quest'ultimo si sarebbe già adeguatamente espresso sulla fattibilità del muro nello scambio di corrispondenza elettronica intercorso con il suo funzionario. La validità dell'autorizzazione cantonale sarebbe inoltre confermata dalla risposta inoltrata dinanzi al Consiglio di Stato dall'Ufficio cantonale delle domande di costruzione (UDC), secondo cui non vi sarebbero impedimenti particolari dal profilo del diritto cantonale e/o federale delegato, fermo restando il rispetto delle condizioni imposte dai servizi cantonali consultati con l'avviso n. 87971 del 24 marzo 2014, il quale non contemplerebbe comunque alcuna restrizione circa le opere oggetto di ricorso. I ricorrenti censurano inoltre il fatto che il Governo non sia entrato nel merito della qualifica, rispettivamente della legittimità dell'opera, come pure che non abbia corrisposto loro alcuna indennità per ripetibili.

 

 

                             D.  All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza presentare particolari osservazioni.

                                   Ad identica conclusione perviene il comune di Stabio, con argomenti che verranno ripresi, in quanto necessario, nei considerandi di diritto.

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certe sono la legittimazione attiva dei ricorrenti, già istanti in licenza [art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)], e la tempestività dell'impugnativa (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Sotto questi aspetti il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Resta da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in quanto tale.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                              2.   2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione con cui viene rinviata la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è in linea di massima una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr. DTF 134 II 124 consid. 1.3; 135 V 141 consid. 1.1; 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (cfr. DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii; 133 V 477 consid. 4.2); resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3).

2.2. Nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, occorre riferirsi a questa giurisprudenza anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag 1985 ad 2.2.).
Scostandosi dalla prassi sviluppata in base all'art. 44 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181; cfr. ad es. STA 52.2010.21-29 del 24 settembre 2010, consid. 1.5.1 e rinvii; 52.2009.441 del 20 aprile 2010, consid. 2.1), le decisioni con cui l'autorità di ricorso rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, di massima, sono dunque da considerare di natura incidentale (cfr. per la procedura amministrativa federale: Martin Kayser, in Christoph Auer/Mar-kus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo-San Gallo 2008, ad art. 46 n. 8; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 45 n. 5 seg.).

 

                                  2.3. Secondo l'art. 66 cpv. 2 LPAmm - di tenore analogo all'art. 46 PA - le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a)  possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o

                                  b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

 

                                  2.3.1. L'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura dell'atto impugnato (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 ad 2.4). Di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il pregiudizio può anche essere di mero fatto (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 seg. ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 10 segg.; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., ad art. 46 n. 4 segg.; cfr. anche Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 44 LPamm, n. 2d e 3). Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1.; DTF 133 V 477 consid. 5.2.1.; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 13; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., ad art. 46, n. 7).

2.3.2. L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 18; Uhlmann/ Wälle-Bär, op. cit., ad art. 46 n. 19); richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 17, 19 e 20; cfr. pure, per tutto quanto precede: STA 52.2014.238 del 25 giugno 2015).

 

                              3.  Ferme queste premesse, il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato il dispositivo n. 1b della decisione del municipio, con il quale quest'ultimo ha negato il permesso per la sistemazione esterna con elementi in cemento, ed ha rinviato gli atti all'esecutivo comunale affinché, dopo aver completato gli accertamenti e raccolto l'avviso dell'Ufficio dei corsi d'acqua, si pronunci di nuovo (dispositivo n. 1), costituisce una decisione incidentale, posto che non dà alcuna istruzione vincolante e lascia all'autorità comunale piena libertà rispetto alla decisione che è chiamata a rendere. Il giudizio governativo è di natura incidentale anche nella misura in cui, al dispositivo n. 2, statuisce accessoriamente su tasse, spese e ripetibili (DTF 135 III 329 consid. 1.1 con rinvii).

                                  Si tratta dunque di vedere se questo giudizio incidentale possa essere impugnato immediatamente ai sensi dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm.

                                  3.1. Nella misura in cui non statuisce sulla legittimità dell'opera realizzata, ma rinvia gli atti all'autorità inferiore, la decisione avversata non causa ai ricorrenti alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, ma determina soltanto un prolungamento della procedura. Neppure gli insorgenti, ai quali per principio spetta di provare l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine con rinvii), pretendono il contrario. Senza che vi sia un avviso completo dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, che si esprima compiutamente sulla conformità dell'opera con il diritto cantonale e federale, segnatamente con la  legislazione in materia di protezione delle acque (cfr. sul tema: STA 52.2012.139 del 18 luglio 2013), questa Corte non potrebbe d'altra parte statuire definitivamente sull'oggetto della lite ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm. I completamenti richiesti non esigono d'altronde una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. Nemmeno da questo profilo si giustifica pertanto l'esame del ricorso nel merito.

                                 

                                  3.2. Non essendo immediatamente impugnabile la decisione incidentale di rinvio, non è dato ricorso immediato neppure contro il giudizio accessorio in materia di tasse, spese e ripetibili (DTF 135 III 329 consid. 1.2.2). In effetti, i ricorrenti non subiscono un pregiudizio irreparabile nemmeno nella misura in cui il Consiglio di Stato non ha assegnato loro alcuna indennità per ripetibili. Qualora il giudice del merito dovesse rendere una decisione sfavorevole agli insorgenti, questi ultimi potranno impugnare la decisione incidentale in materia di ripetibili assieme a quella finale di merito. Se invece il loro interesse giuridicamente protetto a ricorrere nel merito dovesse venir meno nel corso della procedura, segnatamente perché la decisione resa è a loro favorevole, essi potranno in seguito impugnare direttamente la decisione incidentale in materia di ripetibili (DTF 135 III 329 consid. 1.2.1 e 1.2.2). Non sussiste quindi un pregiudizio di natura giudica. Tantomeno di fatto, posto che non vi sarà evidentemente alcuna difficoltà ad ottenere, se del caso, il versamento dal comune delle ripetibili che dovessero essere riconosciute loro in un secondo tempo.

                                  D'altro canto, quand'anche questa Corte, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, potesse statuire in modo definitivo in punto alle ripetibili, anche in questo caso non può dirsi che ciò consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. Facendo difetto il secondo requisito previsto dall'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm, non sono dunque comunque dati i presupposti per aggravarsi immediatamente contro il dispositivo n. 2 del giudizio governativo.

 

 

                              4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è dunque irricevibile.

 

                                  4.2. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al comune di Stabio, che non è assistito da un legale (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

 

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, ai quali va restituita la somma di fr. 800.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario