Incarto n.
52.2015.39

 

Lugano

16 aprile 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 27 gennaio 2015 di

 

 

 

RI 1

RI 2

formanti il consorzio __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 gennaio 2015 dell'arch. __________, che in esito al concorso concernente le opere da metalcostruttore e carpenteria metallica occorrenti alla costruzione di un nuovo edificio adibito a spazi espositivi nell'ambito della seconda tappa del restauro globale della __________ ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 di __________;

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  Il 6 ottobre 2014 la CO 3ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore e carpenteria metallica occorrenti alla costruzione di un nuovo edificio adibito a spazi espositivi nell'ambito della seconda tappa del restauro globale della __________ (FU n. __________ pag. __________).

Il bando di concorso stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

 

1.      prezzo, economicità dell'offerta                                50%

2.      attendibilità del prezzo                                               25%

3.      referenze ed esperienze per lavori analoghi             20%

4.      formazione apprendisti                                                5%

 

                                  con l'appunto che il consorziamento tra imprese era ammesso, ma non il subappalto (vedi cifra 7).

Lo stesso documento (cifra 4) preannunciava che erano abilitate a concorrere le ditte aventi sede o domicilio in Svizzera, rispettose dei CCL, idonee giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) e in possesso di una referenza recente riferita all'esecuzione terminata di opere da metalcostruttore e carpenteria metallica per l'importo minimo di fr. 200'000.-. Il capitolato (pos. R 090.110 CPN 321) precisava inoltre che i concorrenti dovevano essere in possesso del certificato di esercizio H2 secondo le norme SIA 263/1.

Nel bando (cifra 14) e nelle disposizioni particolari CPN 102 (pos. 221.310) era indicato chiaramente che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

 

 

B.    Alla gara hanno partecipato cinque concorrenti, le quali hanno inoltrato offerte per importi compresi tra fr. 320'453.30 e fr. 449'517.60 che sono state valutate dall'ULSA e dal progettista dell'opera nonché direttore dei lavori arch. __________.

In esito a queste analisi, quest'ultimo ha risolto di scartare tre offerte e di deliberare la commessa alla CO 1 (in seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 87.53 punti. Il 15 gennaio 2015 l'arch. __________ ha comunicato a tutti i concorrenti che i lavori erano stati assegnati alla predetta società.

 

 

                            C.  Contro tale decisione il consorzio formato dalla RI 1 e dalla RI 2, secondo classificato con 80.78 punti, è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Il ricorrente ha contestato in sostanza l'idoneità a concorrere della deliberataria, in quanto priva della certificazione H2 esatta dal capitolato. La CO 1, che non figura nemmeno nell'apposito registro SIA che censisce le aziende certificate H1-H5, doveva pertanto essere esclusa dalla gara e la commessa assegnata all'insorgente, unica concorrente rimasta in gara con un'offerta conforme a tutte le esigenze del capitolato.

 

 

                            D.  a. In sede di risposta la stazione appaltante è rimasta silente.

 

                                  b. La deliberataria si è invece opposta all'accoglimento dell'impugnativa, annotando che la certificazione H2 - incomprensibilmente richiesta dai progettisti - non è necessaria per il genere di opere poste a concorso. Il requisito in discussione, inserito solo nel capitolato e non nel bando, non è di natura vincolante, anche perché se così fosse limiterebbe troppo la concorrenza disattendendo i principi della LCPubb, compreso quello riferito all'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. Non per nulla l'offerta della ricorrente è di 90'000.- fr. più cara di quelle della deliberataria (+ 25%).

 

 

                            E.  Con la replica e la duplica ricorrente e aggiudicataria si sono riconfermati nella loro posizione, puntualizzandola con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.

 

                             F.  L'8 aprile 2015 il Tribunale ha chiesto all'arch. __________ di produrre la decisione di aggiudicazione adottata dai competenti organi della CO 2.

                                  In risposta, il citato professionista ha fatto sapere che a seguito di quanto concordato con il Committente e indicazioni ricevute dall'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti di Bellinzona, la intimazione a tutte le ditte concorrenti è stata inviata via raccomandata dal nostro studio.

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto, il consorzio ricorrente è senz'altro legittimato a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Quale società semplice il consorzio non ha capacità di parte (DTF 100 Ia 394; RDAT I-1991 n. 19), ma nel solco della giurisprudenza federale (RDAT II-2002 n. 47) questo Tribunale ammette per prassi che comparenti siano i suoi membri (STA 52.2044.282-283 del 10 ottobre 2014 e rinvii).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, integrate dagli accertamenti esperiti d'ufficio in fase istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                             2.  2.1. Le decisioni amministrative sono valide solo se emanano da autorità competenti ad adottarle; caso contrario sono annullabili od addirittura nulle (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 832 segg.). In materia di commesse pubbliche, l'aggiudicazione spetta al committente, ovvero agli organi esecutivi dell'ente che in esito ad un concorso acquisisce dei lavori, delle forniture o dei servizi al fine di soddisfare i propri bisogni (vedi art. 32 e 33 LCPubb, nonché 56 RLCPubb/CIAP).

 

                                  2.2. Nel caso di specie il concorso per l'aggiudicazione delle opere da metalcostruttore e carpenteria metallica occorrenti alla costruzione di un nuovo edificio adibito a spazi espositivi nell'ambito della seconda tappa del restauro globale della __________ è stato indetto dalla CO 2 di __________. I lavori potevano dunque essere deliberati unicamente nel contesto di una decisione formale in tal senso adottata dal competente organo della stazione appaltante, che stando ad altri casi giudicati in passato dal Tribunale potrebbe essere la Commissione __________ o la CO 2 stessa.

                                  In concreto, la delibera impugnata è stata emanata direttamente dall'arch. __________, progettista dell'opera nonché direttore dei lavori. Questa circostanza è comprovata dal fatto che l'atto è stato stilato sulla carta da lettera del citato professionista, il quale lo ha pure sottoscritto a titolo personale. Ma non solo. Interpellato su questo aspetto ed invitato a produrre la decisione di aggiudicazione adottata dai competenti organi della CO 2, l'arch. __________ non è stato in grado di soddisfare la richiesta del Tribunale, fornendo le spiegazioni esposte al punto F di narrativa.

                                  Ne segue che la decisione impugnata va dichiarata nulla perché affetta da un difetto grave ed evidente, riconducibile all'incompetenza della persona che ha deliberato gli interventi posti a concorso. Quand'anche l'aggiudicazione fosse stata operata correttamente, il ricorso avrebbe comunque dovuto essere accolto per i motivi seguenti.

 

 

                             3.  3.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

 

a)   non adempiono ai criteri di idoneità;

b)   hanno dato al committente indicazioni false;

c)   non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d)   hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e)   sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f)               hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;

g)  hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.

 

                                  3.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece STA 52.2012.426 dell'11 gennaio 2013 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

                                  3.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

 

                             4.  Nell'evenienza concreta, oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale (pagamento degli oneri sociali e delle imposte, ecc.; vedi pos. 252.100 disposizioni particolari CPN 102), la com-mittente ha inserito nelle prescrizioni di gara diversi criteri di natura particolare, segnatamente:

-  l'ossequio dei requisiti di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/

CIAP;

-  una referenza riferita all'esecuzione, negli ultimi 5 anni, di opere da metalcostruttore e carpenteria metallica per l'importo minimo di fr. 200'000.- (opera terminata);

-  la sede o il domicilio in Svizzera;

-  il possesso di un certificato di esercizio H2 secondo le norme SIA 263/1.

La deliberataria, per sua stessa ammissione, possiede unicamente una certificazione H5, di livello nettamente inferiore a quanto esatto dalla committente. Ritiene tuttavia che l'esigenza manifestata dalla stazione appaltante sia in contrasto con i principi cardine della LCPubb e del tutto inadeguata, stante la natura delle opere poste a concorso, le quali non necessiterebbero di un grado di competenza nelle saldature così elevato. Questa tesi non può essere accreditata, poiché se riteneva che i requisiti di partecipazione alla gara fissati dall'ente banditore erano lesivi del diritto la CO 1 doveva impugnare tempestivamente gli atti di concorso, in particolare la pos. R 090.110 CPN 321 del capitolato. L'aggiudicataria è tuttavia rimasta passiva. Ha partecipato al concorso senza sollevare obiezioni o riserve al riguardo e quindi non può più metterne in discussione le prescrizioni, divenute ormai vincolanti (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Vi ostano il principio della buona fede e della sicurezza giuridica (RDAT I-2002 n. 24), i quali impongono peraltro ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena la preclusione ad avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3).

Posta questa premessa e assodato che la CO 1 non è titolare di un certificato di esercizio H2 né può subappaltare alcuna parte d'opera, essa andava esclusa dalla gara in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è sancita direttamente dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate.

 

 

                             5.  Sulla scorta di quanto precede il ricorso va di conseguenza accolto parzialmente, dichiarando nulla la controversa delibera in quanto emanata da un soggetto incompetente e rinviando gli atti alla committente per nuova decisione.

 

 

                             6.  L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

 

 

                             7.  La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico del ricorrente, della deliberataria e della committente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultima non può esser mandata esente da qualsiasi aggravio, poiché responsabile dell'insorgere della vertenza sottoposta al giudizio del Tribunale.
Alla resistente CO 1, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili commisurate in funzione dell'esito della causa
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.           Di conseguenza:

1.1.  la delibera 15 gennaio 2015 con cui l'arch. __________ ha aggiudicato alla ditta CO 1 di __________ le opere da metalcostruttore e carpenteria metallica occorrenti alla costruzione di un nuovo edificio adibito a spazi espositivi nell'ambito della seconda tappa del restauro globale della __________ è dichiarata nulla;

1.2.  gli atti sono rinviati alla committente per nuova decisione.

 

 

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 4'500.- è posta a carico del consorzio ricorrente, della committente e della CO 1 in ragione di 1/3 ciascuno. Al ricorrente va restituita la somma di fr. 2'500.- corrisposta in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

 

 

                             3.  La committente e il consorzio insorgente verseranno ognuno fr. 700.- di ripetibili alla resistente CO 1.

 

 

                             4.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

                             5.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La segretaria