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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliere: |
Fulvio Campello |
statuendo sul ricorso 18 settembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 19 agosto 2015 (n. 3352) del Consiglio di Stato che, evadendolo ai sensi dei considerandi, ha trasmesso alla Sezione degli enti locali del Dipartimento del territorio il "ricorso" 4 luglio 2014 presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 4 giugno 2014 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi del 2013; |
ritenuto, in fatto
che nella seduta 4 giugno 2014 il legislativo di __________ ha - tra l'altro - approvato i conti consuntivi del 2013;
che la relativa risoluzione (n. 13), al pari delle altre adottate in quell'occasione, è stata pubblicata all'albo comunale il 6 giugno successivo;
che con atto 4 luglio 2014 denominato "ricorso" RI 1 ha adito il Consiglio di Stato chiedendo che:
codesto Consiglio, quale autorità di vigilanza, metta mano all'esame dei conti del comune di __________ 2013 per accertarne l'esattezza finanziaria e, se del caso, prendere i dovuti provvedimenti circa la decisione del legislativo;
che in sede di replica egli ha ribadito tale richiesta postulando che:
la Sezione cantonale degli Enti locali ponga mano all'esame del consuntivo comunale 2013 quale autorità di vigilanza;
che con decisione 19 agosto 2015, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il "ricorso", trasmettendo gli atti al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL) "per i relativi incombenti";
che, dopo aver dichiarato ricevibile il "ricorso", nella decisione impugnata il Governo riporta delle lunghe disquisizioni giuridiche, senza tuttavia compiere sussunzione alcuna;
che, comunque, nelle poche righe di motivazione l'Esecutivo ha considerato che il ricorrente non aveva chiesto l'annullamento della decisione del legislativo comunale, ma unicamente l'intervento del Consiglio di Stato nella sua veste di autorità di vigilanza sui comuni;
che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della risoluzione governativa testé descritta;
che egli, tuttavia, non spiega al Tribunale per quale motivo la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato sarebbe errata, limitandosi a una serie di considerazioni all'indirizzo delle autorità comunali e cantonali, inviate in copia al Ministero pubblico perché vagli la fattispecie sotto il profilo penale;
che con la risposta il comune chiede che il ricorso in quanto ricevibile sia respinto, con motivazioni che - ove necessario - saranno discusse in appresso;
che a identica conclusione perviene il Consiglio di Stato, rinunciando a formulare considerazioni;
che la SEL, senza determinarsi sull'esito dell'impugnativa, conferma che procederà nei suoi compiti di vigilanza sui comuni, approfondendo quanto sollevato dal ricorrente;
che con la replica RI 1 sostiene che il Governo, nella sua qualità di responsabile della vigilanza su comuni, avrebbe dovuto pronunciarsi direttamente; egli teme infatti che - se trattato come semplice denunciante - non potrà più esprimersi in merito;
che non sono state presentate dupliche;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un
ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date
le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;
che in particolare esso, oltre ad accertare la propria competenza e la tempestività del gravame, deve verificare se il contenzioso verte attorno a un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione dell'autorità (art. 1 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1) e se la parte insorgente è legittimata ad agire in giudizio (art. 65 LPAmm);
che, ancorché confezionato nella forma di una risoluzione di evasione di un ricorso, l'atto del Consiglio di Stato qui impugnato sembrerebbe a prima vista esaurirsi in una semplice attribuzione al servizio preposto alla vigilanza e a proporre al suo indirizzo i provvedimenti e le misure di sua competenza;
che, dunque, sussistono seri dubbi che esso si configuri alla stregua di una decisione impugnabile; la questione non necessita di essere approfondita oltre, poiché, quand'anche ciò dovesse essere il caso il ricorso sarebbe comunque da respingere;
che, con la riserva testé espressa, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discenderebbe in questo caso dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e la tempestività del ricorso sarebbe data in applicazione dell'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1);
che le domande poste e ribadite al Consiglio di Stato dal ricorrente fanno sì che l'allegato da esso inoltrato davanti a quest'ultima autorità si configura senz'ombra di dubbio come un'istanza di intervento all'indirizzo dell'autorità di vigilanza;
che a RI 1, persona senz'altro cognita per esperienza diretta in materia di ricorsi e di diritto amministrativo, già municipale e segretario comunale, oggi membro del legislativo di __________ che ha anche presieduto, non poteva sfuggire la portata delle domande formulate all'indirizzo del Governo ai fini di avviare una procedura amministrativa di vigilanza;
che, in ogni caso, anche dalle motivazioni contenute nei suddetti allegati è possibile ravvisare la volontà di denuncia all'autorità di vigilanza, più che un ricorso avverso l'approvazione della decisione comunale;
che secondo l'art. 194 LOC i comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente;
che dando seguito al mandato ricevuto, il Governo ha conferito la competenza per l'applicazione della LOC e delle relative disposizioni esecutive al Dipartimento delle istituzioni (art. 45 regolamento di applicazione della LOC del 30 giugno 1987; RALOC; RL 2.1.1.3), affidando alla SEL, in particolare, il compito di vigilare sull'amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza (art. 47 cpv. 1 lett. a RALOC);
che dunque, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, il Governo non "se ne lava le mani, sbolognando la patata bollente", ma ha correttamente trasmesso al servizio competente la trattazione della sua istanza;
che pertanto il ricorso, qualora fosse ricevibile,
dovrebbe essere respinto;
che, visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente
(art. 47 cpv. 1 LPAmm), il quale dovrà versare al comune resistente, assistito
da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 2
LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Egli rifonderà inoltre fr. 500.- per ripetibili al comune.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere