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Incarti n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sui ricorsi 30 settembre 2015 di
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a.
b.
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RI 1,
CO 2, , |
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contro |
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la decisione 2 settembre 2015 (n. 3621) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 3 contro la decisione 5 dicembre 2013 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 7 gennaio
2013 la CO 3 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di installare un
nuovo impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile (part. __________),
alto ca. 20 m, situato in via __________, all'interno della zona residenziale
intensiva (Ri). L'impianto è formato da due supporti verticali (appoggiati su
treppiedi), collocati negli angoli nord-est e sud-ovest, ai quali verranno
applicate le antenne a pannello (GSM/UMTS, tre settori), che saranno mascherate
da un rivestimento in vetroresina (GFK) a forma di camino (alto m 2.50). Le
apparecchiature tecniche verranno sistemate all'interno della torretta dell'ascensore
esistente.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato le obiezioni di
numerosi abitanti del comune, tra cui quella di CO 2 e CO 1.
c. Dopo aver raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento
del territorio (n. 82864), il 5 dicembre 2013 il municipio, vista la vicinanza
di un parco giochi e del campo di calcio e non condividendo pienamente il
parere formulato dall'autorità cantonale in materia di radiazioni non
ionizzanti, ha risolto di non concedere l'autorizzazione richiesta.
B. Con giudizio 2
settembre 2015, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da CO 3
avverso la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli atti al
municipio affinché le rilasciasse la licenza edilizia per l'impianto di
telefonia mobile.
Dopo aver stabilito che nulla ostava al progetto dal profilo della conformità
di zona, il Governo ha poi respinto anche le diverse critiche riferite al
rispetto dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23
dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710).
C. Con separati
ricorsi, (a) il RI 1 nonché (b) CO 2 e CO 1 impugnano ora il predetto giudizio
dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e
che sia ripristinata la decisione di diniego della licenza edilizia.
Con motivazioni di tenore pressoché identico, il comune e i vicini opponenti
censurano in questa sede, in particolare, una violazione della norma relativa
ai corpi tecnici (art. 13 norme di attuazione del piano regolatore di __________;
NAPR): l'impianto di telefonia mobile, affermano, non rispetterebbe l'altezza
(m 2.50, oltre Hmax di gronda dell'edificio), né la superficie
massima di occupazione del tetto (10%), imposti da questa disposizione. La posa
delle controverse installazioni aggraverebbe inoltre il contrasto con le norme
sulle altezze (degli edifici e dei corpi tecnici) in cui versa lo stabile
esistente, disattendendo gli art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale
del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1) e 86 del regolamento della legge sullo
sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1). Ritengono
infine che l'impianto non sia conforme alla zona di situazione, né s'inserisca
correttamente nel paesaggio.
D. Ad entrambi i
ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questa
Corte, mentre CO 3 postula - con motivi essenzialmente identici, di cui si dirà,
per quanto occorre, più avanti - il rigetto delle due impugnative.
E. In sede di
replica e duplica, il comune e i vicini opponenti rispettivamente CO 3 e l'UDC
si sono riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio,
sviluppando ulteriormente le proprie tesi, su cui si tornerà, se del caso, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione attiva del comune ricorrente nonché di CO 1 e CO 2, vicini già opponenti,
proprietari rispettivamente residenti in stabili situati ad una distanza
inferiore a quella (928 m) determinante per il diritto di presentare
opposizione (art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1; scheda dei dati sul
sito annessa al progetto). I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono
dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere
decise con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente
chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti; il sopralluogo postulato dai
ricorrenti non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del
presente giudizio.
2. Conformità
di zona
2.1. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire è
rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone
possono essere autorizzate soltanto opere edilizie la cui destinazione si
integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Ai
fini del rilascio del permesso, occorre, in particolare, che gli edifici, gli
impianti e le attività ivi esercitate risultino al servizio dell'utilizzazione
assegnata alla zona dal piano regolatore. Non basta che non la contraddicano,
ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal
piano regolatore per la zona di riferimento. Per conseguire l'autorizzazione le
nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione
del comparto territoriale in cui si collocano (cfr. RDAT II-2002 n. 77 consid.
3.1; I-2002 n. 59 consid. 2.1; II-1994 n. 56 consid. 4.1; Alexander Ruch, Kommentar zum Raumplanungsgesetz,
Zurigo 1999, ad art. 22, n. 70 seg.; Adelio
Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 67
LALPT n. 472).
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per le antenne di telefonia mobile all'interno della zona edificabile, la conformità di zona è di regola data nella misura in cui, quanto a ubicazione e conformazione, si trovino in un rapporto funzionale diretto con il luogo in cui devono essere erette e coprano principalmente il territorio edificabile (cfr. DTF 141 II 245 consid. 2.1; 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2). La conformità di zona di tali impianti può essere ammessa anche quando servano l'intera zona edificabile e non soltanto la parte specialmente in discussione (cfr. DTF 141 I 26 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2).
A differenza degli impianti da
realizzare fuori della zona edificabile, queste antenne non soggiacciono né al
requisito dell'ubicazione vincolata, né ad una valutazione degli interessi
contrapposti analoga a quella prescritta dall'art. 24 LPT (cfr. DTF
141 II 245 consid. 7.6; 133 II 409 consid. 4.2 seg.; 133 II 321, consid. 4.3.3).
Non occorre in particolare dimostrare che l'ubicazione è esatta dalla
destinazione.
In linea di principio, all'interno della zona edificabile, quando un
impianto di telefonia mobile è conforme alla zona di situazione (art.
22 cpv. 2 lett. a LPT) e le condizioni poste dal diritto federale e
cantonale (segnatamente dalla legislazione edilizia e dall'ORNI) sono
rispettate, sussiste un diritto al rilascio del permesso di costruzione (STF 1A.162/2004 del 3 maggio 2005 consid. 4 in URP 2005 pag. 740;
1P.562/ 2001 del 13 giugno 2006, in RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.5; STA 52.2009.182-197
del 9 marzo 2010 consid. 3).
2.3. Per sottoporre le antenne ad un regime più restrittivo, occorre di principio prevedere delle norme esplicite (DTF 133 II 353 cons. 4.2). Nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i comuni possono emanare delle norme edilizie e pianificatorie volte ad influenzare le ubicazioni delle antenne. In tal senso gli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst (in vigore dal 23 gennaio 2015; BU 2015, 12), domandano ai comuni di integrare nelle norme di attuazione del PR (regolamento edilizio), entro 10 anni, una disciplina sulle condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Per giurisprudenza, una simile disciplina deve comunque rispettare i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni. In particolare, i comuni non possono adottare norme che mirino a proteggere la popolazione dalle immissioni delle radiazioni non ionizzanti o che ostacolino gli interessi pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10). Legge, quest'ultima, che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr. art. 1 LTC). I comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, Negativplanung) o le assegnino a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 6.3; 133 II 321 consid. 4.3.4). Ammissibili sono inoltre dei modelli a cascata, elaborati in considerazione della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii; 141 II 245 consid. 2.1; 138 II 173 consid. 6.4-6.6).
2.4. In concreto, il piano regolatore di __________
non si è (ancora) dotato di un quadro normativo volto a disciplinare le condizioni
per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Alla
fattispecie non sono inoltre applicabili le disposizioni transitorie (art. 117
cpv. 2-4 RLst; BU 2015, 12) richiamate dai ricorrenti, accompagnanti la
modifica del RLst del 21 gennaio 2015, frattanto annullate dal Tribunale federale
con sentenza 8 dicembre 2015 (DTF 142 I 26; cfr. anche BU 2017, 157). La conformità
di zona dell'impianto in questione deve dunque essere vagliata secondo i
principi generali sviluppati dalla giurisprudenza (consid. 2.2).
Ora, l'impianto di telefonia mobile che la resistente ha previsto di installare
sul tetto dello stabile (part. __________) situato nel mezzo del comune (in
zona Ri), con antenne a pannello GSM/UMTS orientate in tre direzioni diverse
(cfr. scheda dei dati sul sito), è principalmente destinato ad assicurare una
sufficiente ricezione del segnale nella zona edificabile del comune (cfr. relazione
tecnica e risposta CO 3, pag. 7). Circostanza, questa, di cui non vi è serio
motivo di dubitare (avuto riguardo all'ubicazione e configurazione delle
antenne e alla situazione dei luoghi) e che la resistente non era peraltro
tenuta a comprovare, trattandosi di un impianto in zona edificabile (cfr. STF
1C_231/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.4.1 e rinvii; 1C_245/2013 del 10 dicembre
2013 consid. 2.3). D'altra parte, anche se approvvigionasse pure parti di
territorio al di fuori del comprensorio insediato o di comuni vicini, ciò non
impedirebbe comunque di ammetterne la conformità di zona (cfr. DTF 142 I 26
consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.4). L'impianto, per dimensione e potenza
(cfr. citata scheda dei dati), non presenta inoltre alcunché di straordinario.
Non travalica le infrastrutture di cui viene usualmente dotata una zona
edificabile. Dato un rapporto funzionale diretto con il luogo di situazione, la
conformità di zona dell'impianto deve di conseguenza essere ammessa. Da
respingere sono invece le generiche censure dei ricorrenti.
3. Corpi
tecnici
3.1. Nella zona residenziale intensiva (Ri), l'altezza (alla gronda) degli
edifici è limitata a m 10.50, quella al colmo a m 12.50 (cfr. art. 44 cpv. 3
cifra 2 NAPR).
L'art. 13 NAPR stabilisce inoltre che i corpi tecnici (quali cabine lift,
ventilazione, ecc.) possono superare di m 2.50 l'altezza massima alla gronda
prevista per le diverse zone e occupare al massimo un'area pari al 10% della
superficie della soletta di copertura o della superficie della proiezione orizzontale
del tetto, escluse le sporgenze di gronda.
La norma persegue essenzialmente finalità di natura estetica, conferendo un
aspetto ordinato alla copertura degli edifici. Gli ingombri derivanti dai corpi
tecnici non sono infatti tali da menomare in misura apprezzabile il
soleggiamento e l'arieggiamento dei fondi circostanti, tutelati dalle norme
sull'altezza degli edifici (STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 2.1;
52.2006.74 del 14 luglio 2006 consid. 2.1).
La disposizione assoggetta tali corpi a particolari limiti d'altezza (m 2.50) e
di sviluppo orizzontale (10% della superficie della copertura). Scostandosi
dall'usuale concezione delle norme sui corpi tecnici, secondo cui la loro
altezza va di regola misurata indipendentemente da quella dello stabile su cui
insistono (cfr. STA 52.2011.323 citata, consid. 2.1; 52.2006.74 citata, consid.
2.1), l'art. 13 NAPR definisce il loro sviluppo verticale in funzione dell'altezza
massima alla gronda dell'edificio prescritta dalle NAPR ("possono superare
di m 2.50 l'altezza massima alla gronda"). Considerato che quest'ultimo
parametro va misurato in corrispondenza della facciata dal terreno sistemato
alla gronda o al parapetto (art. 40 cpv. 1 LE), ciò implica che i corpi tecnici
possono essere posati sia sui tetti piani sia a falde, ma, nella seconda
ipotesi, più che altro in corrispondenza delle facciate: posto che i tetti a
falde devono avere una pendenza compresa fra il 30 e il 40% (cfr. art. 44 cpv.
3 NAPR; cfr. anche art. 44 cpv. 2 NAPR), una loro installazione sulla parte
superiore delle falde, in prossimità del colmo, è praticamente esclusa.
3.2. L'art. 13 NAPR non considera corpi tecnici soltanto gli impianti
indispensabili al funzionamento degli edifici sottostanti. Non esclude dunque
installazioni che servono ad altri scopi, purché siano contenute entro i
suddetti limiti. La norma, formulata in termini generali, non si riferisce
tuttavia neppure, in modo dichiarato, alle antenne di telefonia mobile.
3.2.1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione del
territorio ed edilizia, i comuni e i Cantoni possono, come detto, emanare
misure pianificatorie e disposizioni edilizie anche con riferimento alle
antenne; di principio, ciò deve però avvenire in modo esplicito, senza vanificare
o eccessivamente aggravare l'adempimento del compito di approvvigionamento del
gestore di telefonia mobile secondo la legislazione federale sulle
telecomunicazioni (cfr. supra consid. 2.3; DTF 142 I 26 consid. 4.2; 133
II 64 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.4 e 4.3.5; 133 II 353 consid. 4.2).
Considerato che all'interno della zona edificabile gli impianti di telefonia
mobile adempiono di principio il requisito della conformità di zona (se servono
principalmente alla copertura della stessa, cfr. supra, consid. 2.2), il
loro eventuale assoggettamento a particolari limiti (in particolare d'altezza)
richiede dunque, di regola, un vincolo esplicito. Secondo il Tribunale
federale, non è invece possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e
impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza che le stesse non possano più in larga
misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali, affinché possano adempiere il loro scopo, le antenne devono infatti
generalmente sopravanzare i tetti
degli edifici su cui insistono rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr. al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C_229/2011 dell'8 novembre
2011 consid. 2.4; 1C_239/2011 del 30
novembre 2011 consid. 3.5; 1C_248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1;
1C_378/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2; 1C_328/2007 del 18 dicembre 2007
consid. 3.2. e 3.3.).
3.2.2. A fronte del quadro giurisprudenziale appena esposto, vi è da ritenere
che l'art. 13 NAPR, nella misura in cui prevede un limite d'altezza dei corpi
tecnici, contrariamente a quanto pretende il comune ricorrente, non si applichi
alle antenne di telefonia mobile. Anzitutto perché si tratta di una limitazione
generale, rivolta indistintamente all'intero territorio comunale. La norma impedisce
di installare su qualsiasi edificio che sfrutti l'altezza massima alla gronda (in
casu: m 10.50) impianti che, per motivi tecnici-funzionali, devono magari
essere alti anche più di m 2.50. Anche se non oltrepassano tale limite, una
loro installazione tecnicamente efficace è inoltre fortemente limitata e
pressoché circoscritta ai soli tetti piani: considerato che la norma, come
visto poc'anzi, definisce l'altezza dei corpi tecnici rispetto a quella alla
gronda dell'edificio, un superamento del colmo - come quello che può
richiedere un'antenna di telefonia mobile per poter adempiere i suoi scopi - è
infatti praticamente escluso (cfr. supra, consid. 3.1; in senso analogo,
STF 1C_239/2011 citata, consid. 3.5). Senza contare poi che - siccome la norma
fa dipendere lo sviluppo verticale dei corpi tecnici dall'altezza massima
ammissibile dell'edificio sottostante - dai tetti piani vanno pure esclusi
quelli di stabili esistenti in contrasto con l'altezza massima di zona, ma al
beneficio della tutela delle situazioni acquisite; stabili che, invece, proprio
per il loro sviluppo verticale che sopravanza di regola gli immobili circostanti,
si presterebbero, in teoria, più di altri alla posa tecnicamente efficiente
delle antenne.
Per tutti questi motivi, traducendosi in pratica in un divieto di installare simili impianti sui tetti,
ostacolando eccessivamente lo sviluppo del servizio di telefonia mobile
richiesto dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni, il limite
d'altezza prescritto dall'art. 13 NAPR non può essere applicato alle antenne di
telefonia mobile. Nulla può dedurre il comune ricorrente dalla sentenza 6
agosto 2007 di questo Tribunale (n. 52.2007.174), già perché in quel caso la
norma (peraltro applicabile ad uno specifico quartiere) non era stata vagliata
in base alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale e di questa
Corte (cfr. ad es. STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013, consid. 2.6).
3.2.3. Identica conclusione s'impone per l'altro parametro riferito allo
sviluppo orizzontale dei corpi tecnici (10% della superficie della copertura)
prescritto dall'art. 13 NAPR, atteso che neppure questo parametro è
circoscritto alla tutela di uno specifico comprensorio, ma è indistintamente
applicato a tutto il territorio del comune. In ogni caso, avuto riguardo alle
finalità estetiche della norma, vi è da ritenere che per essere ancora compatibile
con la legislazione federale sulle telecomunicazioni, tale parametro vada paralizzato
perlomeno nei casi in cui si riferisce ad impianti di telefonia mobile (o parti
di essi) che, per ragioni tecniche, devono necessariamente essere installati
sulla sommità del tetto. In particolare, quando gli stessi non determinano
alcun ingombro apprezzabile dal profilo di questo specifico parametro, se non
ai fini di una migliore integrazione dell'antenna (ad esempio, per la posa di
uno schermo estetico).
3.3.
3.3.1. Nel caso concreto, come illustrato in narrativa, la CO 3 prevede di
installare sul tetto dell'edificio di cui alla part. __________, alto ca. 20 m,
le antenne a pannello fissate a due supporti
verticali (h = 2.39 m), appoggiati su due treppiedi (h = m 0.25),
collocati verso gli angoli nord-est e sud-ovest. I supporti con le antenne,
mascherati da un rivestimento in vetroresina (GFK) a forma di camino,
presentano un'altezza complessiva di m 2.50 (m 3.00, considerando anche la
punta che svetta sul traliccio).
Il comune ricorrente e i vicini opponenti ritengono che le controverse antenne,
pur non rientrando nella categoria dei corpi tecnici,
disattendano il limite d'altezza fissato per queste sporgenze. L'obiezione va
disattesa poiché, come appena illustrato, questa prescrizione edilizia non è
applicabile agli impianti di telefonia mobile, che in pratica bandisce dal territorio
edificabile del comune (cfr. supra, consid. 3.2.2).
3.3.2. Analoga sorte segue la censura riferita allo sviluppo orizzontale
massimo (10% della superficie della copertura) prescritto dall'art. 13 NAPR.
Posto che le apparecchiature tecniche verranno ricoverate all'interno del
torrino del lift esistente (senza modificarne il volume), l'impianto non incide
infatti in modo apprezzabile su questo parametro. La base dei treppiedi è
formata da esili strutture tubolari (m 0.15) che sporgono al massimo una
ventina di centimetri dal tetto; a livello del piano di copertura restano anche
gli altri accessori tecnici previsti (canale cavi, lastre di cemento, ecc.,
cfr. piano di situazione e viste), che sono pertanto irrilevanti. Assai
contenuto sul piano orizzontale è poi l'ingombro derivante dai due supporti
verticali con le antenne; a maggior ragione se si considera che lo stesso è per
lo più riconducibile allo schermo in vetroresina (GFK; m 0.90 x 0.90), volto a
consentire un miglior inserimento estetico dell'impianto, e non deve pertanto
essere considerato (supra, consid. 3.2.2 in fine).
In conclusione, nella misura in cui è applicabile, l'art. 13 NAPR non risulta
leso neppure da questo profilo.
4. Edifici in contrasto con il diritto
4.1. Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la
conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo
diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. Erweiterungsgarantie)
a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo
apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2
lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non
conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo
diritto non è da ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett.
b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione
se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone
l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di
contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non
pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini.
Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base
all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr.
anche il messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9
dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le
opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il
diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni
di una certa importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo
diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei
vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994 n. 46
consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la trasformazione è infatti
considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente
dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando
nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i
momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti
delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto
delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente,
dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando
attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del
principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii;
RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; II-1994 n. 46; Scolari,
op. cit., ad art. 70 LALPT n.515 seg.).
4.2. In concreto l'impianto di telefonia mobile, ancorché collocato sul tetto
di un edificio che supera sensibilmente l'altezza massima (m 10.50) prescritta
dal PR (sul quale insistono corpi tecnici che oltrepassano i limiti disposti
per questi manufatti, art. 13 NAPR) - tenuto conto delle sue modiche
ripercussioni dal profilo degli ingombri e dell'estetica - non configura un
intervento sostanziale, di per sé inammissibile in base agli art. 66 cpv. 2 LST
e 86 cpv. 3 RLst. L'impianto non sovverte l'identità dell'edificio, né aggrava
i momenti di contrasto con le norme entrate in vigore dopo la sua edificazione.
In particolare, contrariamente a quanto censurano gli insorgenti, esso non
aumenta il contrasto con l'altezza prescritta dall'art. 13 NAPR, poiché tale
norma non è applicabile alle antenne di telefonia mobile (supra, consid.
3.2). La sua altezza non va aggiunta a quella dell'edificio sottostante. Le
ripercussioni che ne deriveranno ai fondi circostanti sono del resto tutto
sommato insignificanti, non solo dal profilo dell'areazione e dell'insolazione
naturali, ma anche del quadro del paesaggio (cfr. fotomontaggio annesso alla
relazione tecnica). Tanto più che l'impianto, come si vedrà qui di seguito, non
presta il fianco a critiche neppure dal profilo dell'inserimento estetico.
5.Inserimento estetico
5.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9
febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio
operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma non si
limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo un'alterazione
apprezzabile dei valori paesaggistici (come invece prevedevano il previgente decreto
legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16
gennaio 1940 [DLBN; BU 1940, 82] ed il relativo regolamento d'applicazione), ma
esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa.
L'art. 100 RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra
nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le
preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.
Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del
concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura
indeterminata, l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità
soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua applicazione
ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del
diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343
consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata
da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35
citata, consid. 5 e rimandi; Lorenzo
Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con
particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La
citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta
alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni
contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani
regolatori. Fatti salvi i casi, qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1
LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni
(cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).
5.2. Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro
ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF
1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph
Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo
2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di giudizio troppo
severo
ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico ad un'efficiente copertura
della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei
servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che
devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr.
STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2; 1C_118/2010 del 20 ottobre
2010 consid. 6.4 con rinvii; Fritzsche/Bösch/
Wipf, op. cit., pag. 674; STA 52.2011.323 citata consid. 3.2.2).
5.3. Il comune e i vicini ricorrenti lamentano in questa sede che l'impianto
porrebbe dei problemi d'inserimento paesaggistico. A torto.
Ricordato che l'ubicazione delle antenne sul tetto è determinata da esigenze
tecnico-funzionali, in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche del
comparto residenziale di situazione (con edifici e infrastrutture di
vario tipo), di quell'impianto (con uno sviluppo ordinario e, con lo schermo, comparabile per foggia e dimensioni ad una canna
fumaria), come pure di quelle dell'edificio su cui insiste (dominato sul tetto dal
torrino centrale del lift; cfr. citato fotomontaggio; cfr. peraltro anche le
viste su www.google.ch/ maps, cfr. al riguardo STF
1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii), l'impatto sul paesaggio
del progetto deve essere considerato irrilevante e comunque non censurabile dal
profilo dell'inserimento estetico (cfr. nello stesso senso DTF 141 II 245
consid. 7.4, con rimando alla STF 1C_244/2007 del 10 aprile 2008 consid. 3.2).
Anche su questo punto, da respingere sono pertanto le obiezioni dei ricorrenti.
6.6.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, le impugnative devono essere
respinte.
6.2. La tassa di
giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico di CO 1 e CO 2, ritenuto che
il comune ne va esente, essendo comparso per esigenze di funzione e non per tutelare
suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Le ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm) sono invece suddivise fra il comune e i vicini opponenti, in parti
uguali, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi (a) e (b) sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido, dedotto l'importo (fr. 1'500.-) già versato a titolo di anticipo.
L'importo di complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili in favore di CO 3 è posto a carico di CO 1 e CO 2 (fr. 1'000.-) e del RI 1 (fr. 1'000.-).
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera