|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
|
vicecancelliere: |
Fulvio Campello |
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2015 di
|
|
RI 1 RI 2 al quale è subingredito il RI 2, , |
|
|
|
contro |
|
|
|
la risoluzione 23 dicembre 2014 (n. 5986) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la decisione 18 novembre 2013 (n. 406) del CO 1 che approva il progetto di strada forestale __________ in località __________; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha approvato definitivamente il progetto di massima del raggruppamento terreni a carattere generale dell'allora comune di S__________, costituendo nel contempo il relativo consorzio per la sua esecuzione.
b. Il 22 maggio 2001
la Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto (SBC), agendo per delega del
Consiglio di Stato, ha approvato - tra l'altro - il progetto di dettaglio della
strada __________, che conduce ai monti di __________. I ricorsi inoltrati
contro questa decisione sono stati respinti con risoluzione 22 gennaio 2002 (n.
289) dal Governo.
c. Nell'ambito dell'evasione di
un'impugnativa avverso quest'ultima decisione, con sentenza 52.2004.25 del 27
maggio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato l'approvazione
della strada __________. La Corte ha innanzitutto considerato che "nella
misura in cui una strada asseritamente agricola o forestale viene sapientemente
tracciata al fine di soddisfare anche altre esigenze (di natura turistica, o
semplicemente per consentire a privati di raggiungere residenze secondarie
poste sui monti)" necessitava di una base pianificatoria. Inoltre, avendo
seguito la procedura prevista per il raggruppamento terreni a carattere
generale, la strada non era sorretta da una decisione globale che permettesse
di attestare il rispetto dei requisiti di conformità con la funzione delle zone
di utilizzazione toccate e con il complesso della legislazione ambientale. In
particolare, non era mai stato allestito un rapporto d'impatto sull'ambiente
(RIA). Tanto più che l'approvazione del progetto di dettaglio da parte della
SBC per delega del Consiglio di Stato era irrita per mancanza di base legale,
poiché l'art. 26 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23
novembre 1970 (LRPT; RS 7.3.2.1; nel frattempo abrogato, BU 2006, 530) non
attribuiva al Governo la competenza di approvare il progetto delle opere
costruttive, ma si limitava ad affidargli il compito di ordinarne la pubblicazione.
B. Il 6 giugno 2000 il Gran Consiglio ha decretato l'aggregazione dei comuni di __________, __________, S__________, __________ e __________ nel nuovo comune di C__________, a far tempo dalla costituzione del municipio in occasione delle elezioni (BU 2001, 66), avvenuta il 14 ottobre 2001.
C. a. Il 9 gennaio 2006
il Consiglio di Stato ha pubblicato nuovamente il progetto di dettaglio della
strada __________, accompagnato da un RIA principale.
b. Adito da un ricorso presentato da PI 1 e PI 2 avverso la nuova
pubblicazione, il Governo lo ha accolto risolvendo che "il progetto di
dettaglio della strada __________ (…) non è approvato" (dispositivo n.
2). Secondo il Consiglio di Stato, infatti, con la citata sentenza 27 maggio
2005, questo Tribunale aveva imposto l'adozione di un piano di utilizzazione
speciale per l'opera.
c. Con risoluzione 24 aprile 2007 il Governo, in risposta alla richiesta di
chiarimenti 24 maggio 2006 presentata dal consorzio CO 2, ha stabilito che la
pianificazione della strada doveva avvenire per il tramite di una variante del
piano regolatore.
D. a. Dando seguito all'indicazione del Consiglio di Stato, nella seduta 2 febbraio 2010 il consiglio comunale di C__________ ha adottato una variante del piano regolatore della sezione di S__________, approvato dal Governo con risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), inserendo nel piano del traffico la strada __________ quale strada di servizio. Il sedime del tracciato di quest'opera è stato definito nell'ambito del raggruppamento terreni a carattere generale nella località di C__________.
b. Con risoluzione 13 marzo 2012 (n. 1398) il Consiglio di Stato ha approvato la variante, modificando tuttavia d'ufficio la classificazione della strada __________ in strada forestale, siccome questa era la sua funzione preminente. Esso ha inoltre svolto l'esame d'impatto ambientale, concludendo che:
risulta importante e cruciale regolamentare efficacemente le condizioni di accesso alla strada, in modo che questa sia utilizzata esclusivamente per scopi forestali e agricoli (…). Tale condizione dovrà essere ancorata all'interno del regolamento d'uso, al fine di limitare con chiarezza il gruppo di utenti che possono utilizzare la strada.
Di conseguenza, il Governo ha posto a carico del comune di C__________ l'onere di elaborare un regolamento d'uso volto a limitare l'utilizzazione della strada ai soli scopi forestali e agricoli, escludendo altri utenti.
E. a. Nel frattempo, il
12 marzo 2012 il consiglio comunale di C__________ ha adottato la revisione del
piano regolatore attraverso uno strumento unitario, che comprende tutto il
territorio degli ex comuni. Per quanto qui interessa, la cartografia riporta le
strade agricole e forestali. Più precisamente, esse sono tracciate in colore
marrone chiaro come "strade agricole e forestali" sul piano
del traffico e delle AP-EP in scala 1:2'500, mentre sui piani del paesaggio e
delle zone esse sono indicate in colore giallo come "superficie di
circolazione". La strada __________ figura unicamente sul piano del
paesaggio in scala 1:10'000 come superficie di circolazione, mentre non risulta
sui piani in scala 1:2'500, siccome esterna al perimetro da loro disciplinato.
Infine, le norme di attuazione (generali e particolari) sono silenti in merito
a questo tipo di strade.
b. La pianificazione è stata avversata da PI 1, cui è subingredito RI 2,
proprietario di diversi fondi siti nel comprensorio in cui si sviluppa la
strada forestale __________ e, segnatamente, del mapp. __________ al cui
margine est è prevista la piazza di giro. Egli ha in particolare contestato il
mancato inserimento nelle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di
uno specifico regolamento che disciplini l'utilizzo di quest'opera.
c. Con separato odierno giudizio (inc. 90.2015.118) questo Tribunale ha respinto il ricorso. Premesso che in seguito alla citata revisione, il piano regolatore in vigore non prevede più il tracciato della __________ come strada forestale, in ogni caso questo tipo di opere non deve essere pianificato e, di riflesso, non può essere disciplinato nelle NAPR.
F. a. Il 9 gennaio
2012 il consorzio ha presentato al CO 1 una domanda di costruzione relativa alla
realizzazione della strada forestale __________. Il tracciato si sviluppa per
2'290 m attraverso boschi (1800 m) e prati (490 m) e collega la località __________
(860 m s.m.) alla zona di __________ (1000 m s.m.). Essa s'innesta sulla strada
__________ che si diparte dalla località __________. Il sedime è largo 3.8 m;
sono inoltre previste una dozzina di piazzole d'interscambio veicolare.
b. Il CO 1 ha pubblicato il progetto stradale dal 13 marzo al 12 aprile 2013, secondo
la procedura prevista dagli art. 31 segg. della legge sulle strade del 23 marzo
1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). Questo ha suscitato l'opposizione di RI 1, che ha
postulato la completazione degli atti esposti. Faceva difetto, in particolare,
il regolamento d'uso volto a limitare l'utilizzazione della strada ai soli
scopi forestali, con l'esclusione di altri utenti.
c. Con risoluzione 18 novembre 2013 (n. 406) il CO 1 ha approvato il progetto e
disatteso l'opposizione. Facendo propria la condizione contenuta nell'avviso cantonale
3 giugno 2013 (n. 13), l'esecutivo comunale ha ritenuto sufficiente che il
regolamento d'uso fosse inoltrato al Dipartimento del territorio prima dell'inizio
della fase di cantiere.
G. Con risoluzione 23 dicembre 2014 (n. 5986) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che RI 1 aveva inoltrato contro l'approvazione del progetto stradale e che ribadiva quanto sostenuto con l'opposizione. Il Governo ha innanzitutto considerato che l'opera doveva essere autorizzata sulla base della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), ciò che non comportava tuttavia l'annullamento dell'approvazione. Nel merito, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto prematura la censura sollevata da RI 1, considerando sufficiente - anche alla luce del coordinamento delle procedure - la condizione posta dal municipio al proprietario di adottare il regolamento d'uso prima dell'inizio lavori di costruzione della strada.
H. Contro la risoluzione appena descritta, il 30 gennaio 2015 RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione con cui il municipio ha approvato il progetto e respinto la sua opposizione.
I. Chiamati a presentare una risposta, il comune di C__________, rappresentato dal municipio, il Consiglio di Stato e il consorzio CO 2, quest'ultimo mettendone in dubbio la ricevibilità, hanno sollecitato la reiezione del ricorso. La Divisione delle costruzioni non prende posizione, limitandosi a confermare il contenuto dell'avviso cantonale citato.
J. Nell'ulteriore scambio degli allegati le parti hanno ribadito le proprie domande, sviluppando le rispettive tesi e allegazioni.
K. Il 15 aprile 2015 PI 1 ha donato i mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ di S__________ al figlio RI 1. Nell'ambito del contratto di donazione, consegnato nel pubblico istromento n. __________ del notaio __________, le parti hanno convenuto che le procedure pendenti in prima e seconda istanza riferite, tra l'altro, al regolamento di utilizzo della strada in esame, sarebbero state continuate da RI 1 quale nuovo proprietario e/o per delega del ricorrente PI 1. Il 3 giugno 2015 RI 2 ha comunicato al Tribunale il subingresso nella procedura.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art.
35 cpv. 2 Lstr, che regge la procedura
in esame. A torto il Governo giunge alla conclusione contraria, sostenendo
l'applicabilità della LE. Infatti, il 1° dicembre 2012 è entrata in vigore la
revisione parziale della legge sulle strade (BU 2012, 554). Per quanto qui
interessa, il Legislatore cantonale ha abrogato l'art. 2 cpv. 4 Lstr, che in
combinazione con l'art. 1 cpv. 1 Lstr escludeva dal campo di applicazione di
questa legge le piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente
all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi. Esso, inoltre, ha introdotto
il nuovo art. 36a Lstr, dal marginale "altre strade", secondo
il quale nella misura in cui il contenuto e l'approvazione dei progetti di
altre strade pubbliche o aperte al pubblico (patriziali, consortili) non sono
regolati da leggi speciali, è applicabile per analogia la procedura stabilita
dagli articoli 30 e seguenti, modifica che interessa in maggioranza strade
forestali (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle strade
dell'11 gennaio 2012 [n. 6591], in: RVGC anno parlamentare 2012-2013, vol. 5,
pag. 2157 segg., 2177). Pertanto, la realizzazione di strade agricole o
forestali pubbliche, come sono quelle di proprietà del consorzio CO 2 (art. 2
cpv. 2 Lstr combinato con l'art. 56 cpv. 1 LRPT), segue ora sempre la procedura
della Lstr, che vale quale lex specialis per rapporto alla LE. Quanto
alla legittimazione attiva di RI 1 al momento dell'inoltro dell'impugnativa, il
Tribunale considera quanto segue.
1.2. Il Consorzio resistente ha messo in dubbio la potestà di ricorso di RI 1 poiché
anziano (93 anni) e affetto da problemi di salute. Tesi che non è condivisa dal
Tribunale.
1.2.1. Anche in procedura amministrativa
(cfr. in questo senso: Paul-Henri
Steinauer/Christiana Fontulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, Berna 2014, n. 170 i.f.)
la capacità processuale - che dev'essere ricondotta all'esercizio dei diritti
civili e si riassume nella facoltà di condurre personalmente il processo,
oppure di delegare tale compito a un rappresentante - si determina secondo il
diritto civile (art. 11 e art. 12-16 codice civile svizzero del 10 dicembre
1907 [CC; RS 210]; René Rhinow/Heinrich
Koller/Christina Kiss/Daniela Turnherr/ Denise Brühl-Moser, Öffentliches
Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 861 segg.; Steinauer/Fontulakis, op. cit., n. 167 e 170). Al pari degli
altri presupposti processuali, essa dev'essere esaminata d'ufficio e richiede
la collaborazione delle parti. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza la capacità
di discernimento è presunta (Steinauer/Fontulakis,
op. cit., n. 102). Ne discende che il Tribunale procede a un esame
approfondito della stessa unicamente laddove sussistono elementi tali da metterla
in dubbio. Dubbi che possono derivare sia dall'agire processuale delle parti,
sia dalla loro condizione personale (ibidem, n. 103 segg.).
1.2.2. In concreto, alla luce delle generiche motivazioni sollevate dal
Consorzio, il Tribunale non ritiene che la capacità processuale di RI 1 al
momento dell'inoltro dell'impugnativa fosse dubbia. Niente lasciava presupporre
che egli si trovasse in un caso di incapacità di discernimento. Di certo, una
simile conclusione non poteva apoditticamente essere tratta dal semplice fatto
che egli fosse anziano (Steinauer/Fontulakis,
op. cit., n. 102), né tantomeno
invocando generici e non meglio specificati problemi di salute. Nemmeno la
condotta processuale o gli atti dell'incarto permettono di concludere
altrimenti. Al contrario: pur considerando che la capacità di discernimento
debba essere valutata alla luce dell'atto compiuto in concreto (Stephanie Hrubesch-Millauer in: Alexander
Brunner/Dominik Gasser/Ivo Schwander [curatori], Kommentar ZPO, II. ed.,
Zurigo/San Gallo 2016, n. 5 ad art. 69; Steinauer/
Fontulakis, op. cit., n. 89, con rinvio al n. 59), da questi risulta che
egli successivamente all'inoltro dell'impugnativa è stato ritenuto capace di
donare numerosi beni immobili dal notaio, davanti al quale è personalmente
comparso. Con queste premesse, nulla permetteva di ritenere necessario
approfondire la questione.
1.3. Contrariamente a quanto pretende il consorzio resistente, RI 1 era, inoltre,
legittimato a insorgere.
1.3.1. L'interesse legittimo di cui all'art. 20 cpv. 1 Lstr corrisponde a quello dell'or abrogato art.
43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (BU
1966, 181; RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1). A sua volta, esso dev'esse
ricondotto alla nozione di interesse degno di protezione dell'attuale
art. 65 cpv. 1 lett. c della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1),
identica a quella racchiusa negli art. 48 cpv. 1 lett. c della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103
lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre
1943 (OG; CS 3 499, abrogata dall'art. 131 cpv. 1 legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse
degno di protezione il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio
popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal
provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo
cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione
rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro
lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo
processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse
di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere
sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm -
e quindi all'art. 20 cpv. 1 Lstr - basta pertanto che il ricorrente possa
prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla
modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un
giudizio più favorevole (cfr. RtiD I-2017 consid. 2.3.1; RDAT I-2001 n. 27
consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22
consid. 1.2.).
1.3.2. In concreto, RI 1 era proprietario di fondi siti nel comprensorio
interessato dalla procedura di raggruppamento terreni, nel cui contesto è
prevista la costruzione della strada __________. In particolare, questa
terminerà al confine del mapp. __________, già di sua proprietà. Egli si trovava
dunque senz'altro in un rapporto particolare, più inteso rispetto a quello
degli altri cittadini di C__________. Egli è inoltre insorto poiché temeva che
la strada venisse utilizzata indiscriminatamente dai proprietari di immobili, i
quali avrebbero potuto sostare o circolare sui suoi fondi. In questi termini - ma
anche nella misura in cui rivestisse pura natura ideale - egli disponeva
senz'altro di un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione
impugnata.
1.4. Ne discende che la legittimazione attiva di RI 2 (art. 30 cpv. 2 lett. b LST), successore in lite di
RI 1 (art. 44 cpv. 1 LPAmm), è data e il ricorso, ricevibile in ordine, può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Davanti al Tribunale il ricorrente non mette in discussione né il tracciato della strada né aspetti tecnico-realizzativi dell'opera. Dedotto davanti alla Corte, per contro, è il quesito di sapere se, come esposto in narrativa, il comune poteva approvare il progetto stradale limitandosi a subordinare l'inizio della fase di cantiere al conseguimento dell'approvazione (da parte dei servizi citati a pag. 3 dell'avviso) del regolamento d'uso volto a limitare l'utilizzazione della strada ai soli scopi forestali e agricoli. Tale approccio, condiviso dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, è contestato dal ricorrente, che ritiene, invece, che il permesso di costruzione possa essere concesso unicamente in concomitanza con l'approvazione del regolamento del suo utilizzo. In caso contrario si disattenderebbero le pregresse decisioni delle autorità e non sarebbe garantito un sufficiente coordinamento tra le procedure. Considerazioni che si rivelano errate, per i seguenti motivi.
3.
3.1. A livello federale, i
principi che governano la circolazione sulle strade forestali sono indicati
all'art. 15 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RL
921.0). Secondo questa disposizione (cpv. 1), i veicoli a motore possono
circolare in foresta soltanto a fini forestali o, in via eccezionale, a scopo
di salvataggio, controlli di polizia, esercitazioni militari, realizzazione di
provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali e manutenzione delle reti
di distribuzione degli offerenti di servizi di telecomunicazione (art. 13 cpv.
1 ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992; OFo; RS 921.01). L'art. 15 cpv.
2 LFo concede tuttavia ai cantoni la facoltà di ammettere sulle strade
forestali altre categorie di utenti, purché la conservazione della foresta o
altri interessi pubblici non vi si oppongano. Dal canto suo, il cpv. 3 della
medesima norma delega ai cantoni il compito di provvedere a una segnaletica
adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non
fossero sufficienti - puntualizza il disposto federale - è possibile installare
barriere. Quest'ultima prescrizione, la cui formulazione attuale è maturata
direttamente in seno all'Assemblea federale (la proposta formulata nel
messaggio dal Consiglio federale si limitava ad attribuire ai cantoni la
competenza di posare esclusivamente segnaletica; cfr. FF 1988 III 192), è
chiara e non si presta a interpretazioni di sorta. Per far sì che le strade forestali
vengano percorse con veicoli a motore soltanto dagli utenti ammessi dalla legge
o debitamente autorizzati, i cantoni devono posare un'adeguata segnaletica e
organizzare controlli del traffico. Solo in un secondo tempo, nel caso in cui
queste misure si rivelassero inefficaci, possono collocare delle barriere.
3.2. In ambito cantonale questo indirizzo è stato
parzialmente concretizzato dall'art. 13 della legge cantonale sulle foreste del
21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1). Per esplicita volontà del legislatore (cfr.
rapporto 27 marzo 1998 della commissione speciale bonifiche fondiarie sul
messaggio 3 giugno 1997 [n. 4653] inerente la revisione totale della legge
cantonale sulle foreste in: RVGC, Sessione ordinaria autunnale 1997, vol. II.3,
pag. 2673 segg., 2691 seg.), l'onere di disciplinare il traffico sulle strade
forestali è stato ribaltato sul proprietario dell'impianto viario, al quale è
stata conferita sia la facoltà di rilasciare autorizzazioni eccezionali di
transito, sia l'incombenza di posare la segnaletica "adeguata"
e, in collaborazione con il comune interessato, di effettuare i controlli
previsti dal diritto federale (cfr. art. 13 cpv. 2 e 4 LCFo). Tali concetti
sono stati ribaditi nel regolamento della LCFo del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL
8.4.1.1.1), con la precisazione che le autorizzazioni eccezionali per circolare
con veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate solo sulla
base di un regolamento d'uso allestito dal proprietario e approvato dal
Consiglio di Stato (art. 34 cpv. 1 RLCFo), che in tale regolamento devono
essere stabiliti gli importi della tassa giornaliera o annuale per l'utilizzo
dell'impianto (art. 35 RLCFo), che la procedura e la competenza per la posa
della segnaletica è retta dalla legge di applicazione alla legislazione
federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24
settembre 1985 (LACS; RL 7.4.2.1) e dal relativo regolamento del 2 marzo 1999
(RLACS; RL 7.4.2.1.1; art. 36 LCFo) e che se non è prevista dal progetto di
costruzione della strada forestale, la posa di barriere soggiace alla LE (art.
37 LCFo). A fronte di questo quadro normativo, non si può fare a meno di
annotare innanzitutto che l'obbligo per i proprietari di strade forestali di gestire
il traffico veicolare sui loro impianti facendo capo in modo prioritario alla
segnaletica stradale discende direttamente dal diritto federale, in particolare
l'art. 15 cpv. 3 LFo. Nessun disposto, sia esso federale o cantonale, impone
invece che le modalità di limitazione del traffico sulle strade forestali
vengano definite nel contesto del regolamento d'uso prescritto dall'art. 34
cpv. 1 RLCFo, regolamento che per legge deve soltanto disciplinare il rilascio
di autorizzazioni eccezionali di transito e il prelievo di tasse di utilizzazione.
Quanto all'art. 37 RLCFo, la sua impostazione non può che suscitare perplessità,
poiché se il proprietario di una via forestale può installare una barriera solo
dopo aver dimostrato che la segnaletica posata (ad esempio un divieto generale
di circolazione assortito di una tavola complementare per le eccezioni) si è
avverata insufficiente, non è dato di vedere come si possa anche solo prender
in considerazione la possibilità di collocare uno sbarramento al momento della
costruzione della strada (cfr., per tutto quanto precede, RtiD II-2010 n. 16
consid. 2.1.).
3.3. In concreto, la condizione di adottare un regolamento d'uso posta
in capo al comune con la risoluzione 13 marzo 2012 dal Consiglio di Stato si
rivela contraria alla legge. Difatti proprietario dell'opera è il consorzio
resistente; spetta dunque a quest'ultimo disciplinarne l'uso. Ferme queste
premesse, alla luce delle norme testé evocate la critica del ricorrente,
secondo cui senza l'adozione del regolamento d'uso per la strada forestale
questa sarebbe liberamente percorribile, dev'essere respinta. Anzi, è vero il
contrario. Infatti, il permesso di costruzione rilasciato dal municipio
sancisce in modo inequivocabile la funzione di strada forestale dell'impianto
(dispositivo n. 1). Ne discende che essa, in assenza di un regolamento d'uso, è
percorribile unicamente ai fini forestali (art. 15 cpv. 1 LFo, 13 cpv. 1 LFo,
13 LCFo, 31 cpv. 2 e 34 RLCFo). Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente,
la regolamentazione attuale, sgorgante direttamente dalla legislazione federale
e cantonale, è dunque sufficiente a evitare che la strada __________ venga
utilizzata in modo abusivo, in particolare come strada di urbanizzazione. Con
ciò anche la critica relativa alla disattenzione del principio di coordinamento
delle procedure s'avvera priva di fondamento.
4. Seppure per altri motivi rispetto a quelli della decisione impugnata, il ricorso dev'essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000, già anticipati da RI 2, restano a suo carico. Egli è inoltre tenuto a versare al Consorzio CO 2 pari importo per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 LTF).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere