Incarto n.
52.2015.50

 

Lugano

24 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sul ricorso 2 febbraio 2015 del

 

 

 

RI 1, ,

patrocinato da: PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 dicembre 2014 (n. 5550) del Consiglio di Stato, che respinge la richiesta di sussidio per l'ampliamento della scuola dell'infanzia;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

A.    Il municipio del comune di RI 1, nel corso dell'anno 2012, ha chiesto alla Sezione della logistica la concessione di un sussidio per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia di tre sezioni con refezione.
Il 6 agosto 2012, la Sezione della logistica (Ufficio delle scuole comunali), dopo aver analizzato la documentazione riguardante gli interventi in oggetto (3 nuove sezioni con refezione + sistemazione esterna), annessa alla richiesta di sussidiamento, e considerando che "il progetto, in generale, rispetta le normative riguardanti l'edilizia scolastica", ha preavvisato favorevolmente la concessione di un credito totale di fr. 355'750.-. L'autorità cantonale ha tuttavia ricordato all'istante che la decisione finale sarebbe stata pronunciata dal Consiglio di Stato mediante risoluzione governativa.


B.    Con risoluzione n. 5491 del 10 ottobre 2012 l'Esecutivo cantonale, richiamandosi in particolare alla legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSIE; RL 5.1.5.1) ed al Regolamento concernente il sussidio delle spese dell'edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi del 9 giugno 1972 (Regolamento 1972; RL 5.1.5.5), ha concesso al comune di RI 1 un credito complessivo di fr. 355'750.- a titolo di sussidio delle spese previste per i lavori di costruzione della nuova scuola dell'infanzia di tre sezioni con refezione.

 

 

C.    A seguito dell'evoluzione della popolazione scolastica, l’anno successivo il municipio di RI 1 ha chiesto al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di fr. 549'000.- per la realizzazione di una quarta sezione della scuola dell'infanzia. "L'esecutivo" - si legge nel messaggio n. 242 del 30 luglio 2013 (consultabile sul sito internet http://www.__________.ch/index.php?node=332&lng=1&rif=31fb5501cc) - "ritiene che diversi sono nei prossimi anni i fattori che potrebbero rendere necessaria la disponibilità di una quarta aula già completata. Alcuni di questi - e non si tratta di un elenco esaustivo sono:

-    necessità di aumento di sezioni della scuola elementare dovuto al superamento del numero massimo di allievi ed impossibilità di accoglierle nello stabile di __________ (nell'anno scolastico 2013/2014 il numero degli allievi ha reso necessaria la creazione di una nuova sezione ricavata nell'ex aula magna - ultimo spazio disponibile - e l'assunzione di un docente). Situazione che potrebbe ulteriormente evolversi in relazione alla prospettata modifica della Legge sulla scuola con la riduzione del numero di allievi massimo per sezione;

-    esigenza di avere a disposizione aule disponibili in relazione all'eventuale spostamento di tutte le sezioni della scuola elementare a __________ paese nel caso in cui fosse tecnicamente ed economicamente vantaggioso un intervento in un'unica fase allo stabile di __________. Questa opzione è ancora più prevedibile visto il costante deteriorarsi della struttura che richiede continui ed importanti interventi di manutenzione;

-    ridurre le possibilità di creare degli spazi (eventuali costi per la costruzione di un prefabbricato) durante i lavori al centro scolastico di __________ ".

 

Nella seduta del 23 settembre 2013 il legislativo comunale ha concesso il credito richiesto. La risoluzione è cresciuta in giudicato il 9 novembre 2013.



D.    Il 16 giugno 2014 il municipio di RI 1 ha inviato uno scritto al Consiglio di Stato, spiegando di aver "constatato che il Gran Consiglio, con decisione del 29 gennaio 2014, retroattiva al 1° gennaio 2014, ha abrogato i sussidi per l'edilizia scolastica garantendo solo, tramite una norma transitoria, i sussidi per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013" e chiedendo che anche i lavori per la completazione della quarta sezione della scuola dell'infanzia potessero essere considerati nell'ambito del sussidiamento di tutta l'opera scolastica. L'esecutivo ha motivato questa sua richiesta argomentando, in buona sostanza, che il progetto trasmesso il 18 luglio 2012, per esame e preavviso, alle autorità competenti, comprendeva già la volumetria per la realizzazione della quarta sezione e che il certificato Minergie n. __________ del 16 aprile 2013 era stato rilasciato anche in relazione a tali contenuti.

 

 

E.    Con risoluzione governativa del 10 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sussidio, ritenendo come la stessa non fosse stata presentata entro il termine stabilito dal Gran Consiglio e come i dati aggiornati relativi alla popolazione scolastica del comune (picco di 72 allievi per l'anno 2014/2015 con un successivo calo a 60 allievi per l'anno 2016/2017) non

confermassero, comunque, il fabbisogno di una quarta sezione di scuola dell’infanzia.

 

F.    Contro tale decisione il comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che sia accolta la sua domanda volta all'ottenimento di un sussidio per la completazione della quarta sezione della scuola dell'infanzia, previo preavviso e calcolo dell'importo da parte della Sezione della logistica.
Il ricorrente censura per cominciare la costituzionalità della norma transitoria su cui si è fondato il Governo per giustificare il querelato diniego, sostenendo che la stessa sarebbe lesiva del divieto della retroattività. La decisione impugnata, annota ancora il municipio di RI 1, si fonda peraltro su un errato calcolo del fabbisogno di bambini in popolazione rilevante per la scuola dell'infanzia. L'edificazione di una quarta sezione, afferma l'insorgente, si rendeva infatti necessaria non solo a causa degli effettivi iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno 2014/2015 (che erano 77 e non 72 come sostiene il Governo; cfr. doc. 4), ma anche delle proiezioni demografiche e delle previsioni allestite dallo stesso Ufficio controllo abitanti che attestano 83 allievi per l'anno 2015/2016, rispettivamente 75 bambini, e non già solo 60, per l'anno 2016/2017 (doc. 6), senza contare che le stesse non considerano i quattro progetti edilizi in corso sul comune, che potrebbero portare all'insediamento di un totale complessivo di 27 famiglie con conseguente probabile aumento rilevante del fabbisogno di sezioni per la scuola dell'infanzia (cfr. doc. 7). Sennonché, atteso che secondo la circolare 8 gennaio 2015 dell'Ispettorato scolastico del quinto circondario (doc. 5) il numero massimo per sezione è di 25 bambini e che in ogni sezione deve essere mantenuto da uno a due posti disponibili per i primi mesi dell'anno scolastico, tre sezioni sono insufficienti già solo per accogliere gli effettivi (77 bambini) iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno 2014/2015. L'insorgente afferma per finire di aver disposto la realizzazione della quarta sezione "in maniera perfettamente conforme ai dettami tecnici stabiliti in materia di edilizia scolastica" dopo aver fatto affidamento sulla necessità che anche l'edificazione della stessa "venisse esaminata dai servizi cantonali competenti ai fini dell'erogazione del sussidiamento cantonale" e osserva che, ritenuto come le opere inerenti alle tre sezioni con refezione fossero state preavvisate favorevolmente per la concessione del sussidio poiché rispettose delle normative riguardanti l'edilizia scolastica (cfr. preavviso 6 agosto 2012 della Sezione della logistica, doc. 9), "dal profilo tecnico, nulla si sarebbe opposto all'erogazione del sussidio anche per la quarta sezione".

 

G.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato. Dopo avere ricordato che l'art. 43 LSIE è stato abrogato dal Gran Consiglio il 29 gennaio 2014 e che la norma transitoria adottata in quella circostanza ha mantenuto in vigore tale disposizione solo per le istanze già accolte e per i progetti già inoltrati al Dipartimento prima del 31 dicembre 2013, il Governo ha esposto nel dettaglio le ragioni che l'hanno indotto a respingere la richiesta dell'insorgente. Rileva che il comune ricorrente non ha fatto pervenire al DECS un progetto di realizzazione di una nuova sezione di scuola dell'infanzia unitamente ad un'istanza di sussidio entro il 31 dicembre 2013, né come domanda di massima preliminare, né come domanda definitiva, e che una richiesta di sussidio concernente i "lavori per la completazione" della quarta sezione è stata presentata la prima volta solo il 16 giugno 2014. Il Consiglio di Stato ribadisce che i dati in possesso del Cantone non confermano la stretta necessità di realizzare una quarta sezione di scuola dell’infanzia e che l'istanza di sussidio avrebbe comunque dovuto essere respinta, indipendentemente dai dati aggiornati relativi alla popolazione scolastica del comune di __________, poiché tardiva. Infine il Governo ritiene infondate le censure sollevate con riferimento alla costituzionalità della norma transitoria adottata dal Gran Consiglio in concomitanza con l'abrogazione dell'art. 43 LSIE. Delle altre argomentazioni si dirà, ove occorresse, in appresso.


Considerato,               in diritto

 

1.     La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23a della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Lsuss; RL 10.2.7.1). La legittimazione attiva del comune di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).


2.     2.1. Il 29 gennaio 2014 il Gran Consiglio, accettando le modifiche legislative contenute nel messaggio n. 6830 del 15 ottobre 2013 del Consiglio di Stato concernente il Preventivo 2014, ha abrogato l'art. 43 LSIE. La modifica di legge, decorsi i termini per l'esercizio di referendum (scadenza del termine di referendum: 17 marzo 2014; cfr. FU 9/2014 pag. 872-873), è entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014 (cfr. BU 16/2014 pag. 159-160). L'abrogazione di tale norma - che costituiva la base legale per l'ottenimento del sussidio cantonale a favore dell'edilizia scolastica comunale - è stata voluta quale misura, assieme ad altre, di contenimento delle spese del Cantone (cfr. messaggio citato, pag. 9 e seg.). Per attenuare le conseguenze dell'interruzione dell'erogazione dei sussidi di cui all'art. 43 LSIE a decorrere dal 1° gennaio 2014, con la modifica di legge, il Legislativo cantonale ha introdotto in questa legge una norma transitoria, giusta la quale "I disposti dell'art. 43 restano in vigore per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013". Così facendo, il Gran Consiglio ha inteso riconoscere l'aiuto statale a tutti quegli enti locali che avevano provveduto ad inoltrare un progetto di edilizia scolastica entro quest’ultima data, la quale costituiva il termine ultimo per la validità della presentazione delle richieste di sussidio (cfr. rapporto di maggioranza 14 gennaio 2014 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15 ottobre 2013 concernente il Preventivo 2014, pag. 13 e seg.). A questo proposito occorre precisare che l'art. 43 LSIE, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2013, prescriveva l'obbligatorietà del sussidio circoscrivendone il campo d'applicazione a determinate tipologie di lavori ("Il Cantone sussidia obbligatoriamente la costruzione, la riattazione e l'ampliamento degli edifici scolastici e delle relative infrastrutture […]"; art. 43 cpv. 1 LSIE prima frase), ne stabiliva i criteri di calcolo (art. 43 cpv. 1 lett. a-c LSIE), prevedeva la necessità d'approvazione preliminare dei progetti da parte del Dipartimento (art. 43 cpv. 2 LSIE), attribuiva la competenza decisionale al Consiglio di Stato ("I sussidi sono decisi dal Consiglio di Stato per importi fino al limite consentito dalla Costituzione"; art. 43 cpv. 3 LSIE) e rinviava per tutto il resto alle disposizioni della Lsuss. La domanda di sussidio doveva quindi essere presentata per iscritto (vedi art. 8 cpv. 1 Lsuss: "Il sussidio viene concesso a domanda scritta") e soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento 1972 (abrogato l'11 marzo 2015 con la specifica che anch’esso restava "in vigore per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport entro il 31 dicembre 2013"; cfr. BU 11/2015 pag. 83). L'art. 16 cpv. 1 Regolamento 1972, nella sua versione in vigore fino all'11 marzo 2015 disponeva che "prima della presentazione del progetto definitivo con la richiesta di sussidio i Comuni o consorzi devono sottoporre all'Ufficio delle scuole comunali una domanda di massima preliminare". Il Comuni o i Consorzi che intendono ottenere i sussidi dello Stato per l'edilizia scolastica, soggiungeva il cpv. 2, "devono presentare preventivamente al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport una domanda in duplice copia". La presentazione del progetto definitivo (cfr. il già citato art. 16 cpv. 1 Regolamento 1972) non poteva che presupporre l'approvazione del credito di costruzione da parte del legislativo comunale (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. g in relazione con l'art. 42 cpv. 2 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC, RL 2.1.1.2).

2.2. Riassumendo, per godere degli aiuti cantonali giusta l'or abrogato art. 43 LSIE e 16 del relativo regolamento, occorreva pertanto inoltrare al DECS, entro il 31 dicembre 2013, una richiesta scritta di sussidiamento con annesso il progetto definitivo di edilizia scolastica, previa approvazione del credito di costruzione da parte del legislativo comunale e previo esame preliminare della domanda da parte dell’Ufficio delle scuole comunali.


3.     Il comune di RI 1 critica la norma transitoria adottata dal Gran Consiglio in concomitanza con l'abrogazione dell'art. 43 LSIE, sostenendo che la stessa violerebbe il divieto della retroattività. A torto, tuttavia.
Innanzitutto si deve considerare che, avendo inoltrato la sua domanda di sussidiamento soltanto nel mese di giugno del 2014 il comune ricorrente non è stato minimamente toccato dalla scelta compiuta dal legislatore ticinese di abrogare con effetto retroattivo al 31 gennaio 2013 l’art. 43 LSIE. Diversa sarebbe stata la situazione se il medesimo avesse depositato la sua domanda di aiuto finanziario tra quest’ultima data e il 29 gennaio 2014, giorno in cui, come detto, il Gran Consiglio ha adottato detta modifica legislativa. Soltanto in questo caso il problema della retroattività si sarebbe posto. Ma anche in una simile evenienza, la doglianza sarebbe stata comunque da respingere. A questo proposito occorre infatti rammentare che, in linea di principio, l'effetto retroattivo delle leggi è inammissibile giacché in contraddizione col principio secondo cui le persone devono conoscere in anticipo quale diritto sarà loro applicato. Gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, i cui effetti sono completamente terminati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, devono perciò rimanere disciplinati, come regola generale, dalle disposizioni anteriori. La retroattività delle leggi, collegata ai principi di prevedibilità della certezza del diritto non può però essere totalmente esclusa. Dottrina e giurisprudenza la ammettono quando cumulativamente sono adempiute le seguenti condizioni: (i) la retroattività è espressamente sancita o chiaramente voluta dal legislatore; (ii) è ragionevolmente limitata nel tempo; (iii) è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico; (iv) non comporta disparità di trattamento inammissibili, ad esempio a detrimento di coloro che, in base alla disciplina giuridica vigente, abbiano preso disposizioni irrevocabili; (v) non porta pregiudizio ai diritti acquisiti riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli derivanti da contratti tra privati (Adelio Scolari, Diritto amministrativo , Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 271-276; Thierry Tanquerel , Manuel de droit administratif, Ginevra/
Zurigo/Basilea 2011, n. 417-421 con rinvii).
Nel caso di specie, le cinque condizioni a cui è subordinata la norma che sancisce l'entrata in vigore retroattiva delle modifiche alla LSIE (abrogazione del suo art. 43) al 1° gennaio 2014, sarebbero state cumulativamente rispettate. Anzitutto la retroattività è stata espressamente voluta dal Legislatore cantonale. Essa risulta ragionevolmente limitata nel tempo, la modifica legislativa essendo stata adottata il 29 gennaio 2014 con effetto al 1° gennaio dello stesso anno. La retroattività appare inoltre giustificata da interessi pubblici importanti, a sapere l'esigenza di contenere la spesa pubblica e di attenuare la precaria situazione delle finanze cantonali sin dall'inizio dell'esercizio 2014. L'effetto retroattivo non comporta disparità di trattamento inammissibili, né porta infine pregiudizio ai diritti acquisiti riconosciuti dallo Stato, le autorità competenti per decidere sul sussidio, non avendo fornito rassicurazioni di alcun genere, né sull'immutabilità della legge, né tantomeno sulla possibilità di ottenere un sussidio sempre e comunque nonostante l'evolvere della legge. Palesemente a torto il ricorrente sostiene che "in armonia con il principio della buona fede nei rapporti tra organi pubblici diversi previsto dall'art. 5 della Costituzione federale, rilevante per l'applicazione del nuovo disposto di legge dovrebbe invece essere il momento di approvazione da parte del Consiglio comunale del credito relativo all'opera di cui si chiede il sussidiamento" (vale a dire il 23 settembre 2013). Come ritenuto a giusta ragione dal Governo, l'approvazione del credito di costruzione da parte del legislativo è un passo necessario e fondamentale nell'ambito della procedura che conduce alla realizzazione di un progetto di edilizia scolastica. Essa costituisce inoltre una delle condizioni indispensabili (assieme ad altre) per poter godere dei sussidi cantonali giusta l'or abrogato art. 43 LSIE e 16 del relativo regolamento (cfr. supra, consid. 2.2). L'approvazione del credito da parte del consiglio comunale non equivale tuttavia a una promessa, né al riconoscimento dell'aiuto in questione. Non si dimentichi che il Consiglio di Stato è la sola autorità competente a pronunciarsi in merito allo stanziamento dei sussidi per l'edilizia scolastica (cfr. l'or abrogato art. 43 cpv. 3 LSIE e l'art. 23 cpv. 1 Lsuss).


4.     Nel caso concreto, mette conto di evidenziare che il comune ricorrente non contesta di aver inoltrato la richiesta di sussidio oltre il termine stabilito dal Gran Consiglio. L'insorgente si limita infatti a sostenere di avere fatto affidamento "sulla necessità che anche l'edificazione della quarta sezione della Scuola dell'infanzia venisse esaminata dai servizi cantonali competenti ai fini dell'erogazione del sussidiamento cantonale" per disporne la realizzazione in maniera "perfettamente conforme ai dettami tecnici stabiliti in materia di edilizia scolastica" e a trarre, dal preavviso favorevole emesso il 6 agosto 2012 dalle competenti autorità cantonali (cfr. doc. 9), la conclusione secondo cui "dal profilo tecnico, nulla si sarebbe opposto all'erogazione del sussidio anche per la quarta sezione". Palesemente a torto.
Innanzitutto si deve considerare che il parere dell'Ufficio delle scuole comunali e della Sezione della logistica, a cui si riferisce l’insorgente, riguardava le sole opere di edificazione delle tre nuove sezioni della scuola dell'infanzia con refezione e non già anche i lavori di completazione della quarta sezione, dei quali agli atti (cfr. in particolare i doc. 2, 9 e 11) non vi è il benché minimo accenno. A parte questo, resta comunque il fatto che in assenza di un preavviso espresso - in seguito ad esplicita richiesta scritta - dalle competenti autorità cantonali, il ricorrente non può partire dal presupposto che se gli interventi concernenti le tre sezioni sono stati sussidiati, poiché ritenuti conformi alle normative vigenti in ambito di edilizia scolastica, lo sarebbero stati pure quelli riguardanti la quarta sezione.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha presentato una domanda formale di sussidio prima del 31 dicembre 2013, né in forma preliminare, né in forma definitiva. Dagli atti non risulta neppure che il municipio abbia inoltrato al DECS, entro tale termine, il progetto definitivo relativo all'intervento di ampliamento in discussione. Anzi. È lo stesso comune di RI 1 ad affermare senza troppi giri di parole che "per i tempi tecnici necessari per l'adattamento del progetto non è stato possibile presentare la necessaria documentazione […]" (cfr. doc. 10). Certo è che l'insorgente non può seriamente avvalersi del fatto che il progetto trasmesso il 18 luglio 2012 - per esame e preavviso - alla Sezione della logistica (Ufficio delle scuole comunali) comprendesse già la volumetria per la realizzazione della quarta sezione e che anche in relazione a tali contenuti era stato rilasciato il certificato Minergie. A quest'ultimo riguardo giova osservare che anche la semplice conoscenza da parte delle autorità cantonali del progetto di edilizia scolastica non può evidentemente supplire alla mancanza di una richiesta scritta di sussidio e del relativo progetto definitivo annesso. Il sussidio non è concesso quando la domanda non risponde alle esigenze della legge (cfr. art. 8 Lsuss) o del Regolamento 1972 (cfr. in particolare gli art. 16 e 21) e nulla impediva al municipio di RI 1, una volta ottenuta l'approvazione del credito di costruzione da parte del legislativo comunale (cfr. risoluzione comunale del 23 settembre 2013; doc. 3), di inoltrare una domanda di sussidio all'autorità competente corredata da tutta la documentazione necessaria, come peraltro già era avvenuto nel 2012 per i lavori concernenti la costruzione della scuola dell'infanzia di tre nuove sezioni con refezione (cfr. doc. 2).
In concreto, l'unica vera e propria istanza di sussidiamento concernente i lavori di completazione della quarta sezione pervenuta formalmente, tuttavia al Consiglio di Stato, anziché al DECS, è quella presentata il 16 giugno 2014, alla quale non era peraltro stato allegato alcun progetto definitivo. A quel momento, stante l'avvenuta abrogazione dell'art. 43 LSIE, l'Esecutivo cantonale non poteva però far altro che respingere la medesima poiché manifestamente tardiva.
Stando così le cose, non occorre nemmeno esaminare le censure sollevate con riferimento alla reale necessità di una quarta sezione di scuola dell'infanzia atteso che, anche se fondate, non porterebbero comunque, per le ragioni appena esposte, all'accoglimento dell'impugnativa.

 

 

5.     In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

 

 

6.     La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del comune ricorrente, avendo esso agito per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).



Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è respinto.

 

 

2.  La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera