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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 2 febbraio 2015 del
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 10 dicembre 2014 (n. 5550) del Consiglio di Stato, che respinge la richiesta di sussidio per l'ampliamento della scuola dell'infanzia; |
ritenuto, in fatto
A. Il municipio del
comune di RI 1, nel corso dell'anno 2012, ha chiesto alla Sezione della
logistica la concessione di un sussidio per la costruzione della nuova scuola
dell'infanzia di tre sezioni con refezione.
Il 6 agosto 2012, la Sezione della logistica (Ufficio delle scuole comunali),
dopo aver analizzato la documentazione riguardante gli interventi in oggetto (3
nuove sezioni con refezione + sistemazione esterna), annessa alla richiesta di
sussidiamento, e considerando che "il progetto, in generale, rispetta
le normative riguardanti l'edilizia scolastica", ha preavvisato
favorevolmente la concessione di un credito totale di fr. 355'750.-. L'autorità
cantonale ha tuttavia ricordato all'istante che la decisione finale sarebbe
stata pronunciata dal Consiglio di Stato mediante risoluzione governativa.
B. Con risoluzione n. 5491 del 10 ottobre 2012 l'Esecutivo cantonale, richiamandosi in particolare alla legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSIE; RL 5.1.5.1) ed al Regolamento concernente il sussidio delle spese dell'edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi del 9 giugno 1972 (Regolamento 1972; RL 5.1.5.5), ha concesso al comune di RI 1 un credito complessivo di fr. 355'750.- a titolo di sussidio delle spese previste per i lavori di costruzione della nuova scuola dell'infanzia di tre sezioni con refezione.
C. A seguito dell'evoluzione della popolazione scolastica, l’anno successivo il municipio di RI 1 ha chiesto al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di fr. 549'000.- per la realizzazione di una quarta sezione della scuola dell'infanzia. "L'esecutivo" - si legge nel messaggio n. 242 del 30 luglio 2013 (consultabile sul sito internet http://www.__________.ch/index.php?node=332&lng=1&rif=31fb5501cc) - "ritiene che diversi sono nei prossimi anni i fattori che potrebbero rendere necessaria la disponibilità di una quarta aula già completata. Alcuni di questi - e non si tratta di un elenco esaustivo sono:
- necessità di aumento di sezioni della scuola elementare dovuto al superamento del numero massimo di allievi ed impossibilità di accoglierle nello stabile di __________ (nell'anno scolastico 2013/2014 il numero degli allievi ha reso necessaria la creazione di una nuova sezione ricavata nell'ex aula magna - ultimo spazio disponibile - e l'assunzione di un docente). Situazione che potrebbe ulteriormente evolversi in relazione alla prospettata modifica della Legge sulla scuola con la riduzione del numero di allievi massimo per sezione;
- esigenza di avere a disposizione aule disponibili in relazione all'eventuale spostamento di tutte le sezioni della scuola elementare a __________ paese nel caso in cui fosse tecnicamente ed economicamente vantaggioso un intervento in un'unica fase allo stabile di __________. Questa opzione è ancora più prevedibile visto il costante deteriorarsi della struttura che richiede continui ed importanti interventi di manutenzione;
- ridurre le possibilità di creare degli spazi (eventuali costi per la costruzione di un prefabbricato) durante i lavori al centro scolastico di __________ ".
Nella seduta del 23 settembre 2013 il legislativo comunale ha concesso il credito richiesto. La risoluzione è cresciuta in giudicato il 9 novembre 2013.
D. Il 16 giugno 2014 il municipio di RI 1 ha inviato uno scritto al Consiglio di Stato, spiegando di aver "constatato che il Gran Consiglio, con decisione del 29 gennaio 2014, retroattiva al 1° gennaio 2014, ha abrogato i sussidi per l'edilizia scolastica garantendo solo, tramite una norma transitoria, i sussidi per le istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013" e chiedendo che anche i lavori per la completazione della quarta sezione della scuola dell'infanzia potessero essere considerati nell'ambito del sussidiamento di tutta l'opera scolastica. L'esecutivo ha motivato questa sua richiesta argomentando, in buona sostanza, che il progetto trasmesso il 18 luglio 2012, per esame e preavviso, alle autorità competenti, comprendeva già la volumetria per la realizzazione della quarta sezione e che il certificato Minergie n. __________ del 16 aprile 2013 era stato rilasciato anche in relazione a tali contenuti.
E. Con risoluzione
governativa del 10 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda
di sussidio, ritenendo come la stessa non fosse stata presentata entro il
termine stabilito dal Gran Consiglio e come i dati aggiornati relativi alla
popolazione scolastica del comune (picco di 72 allievi per l'anno 2014/2015 con
un successivo calo a 60 allievi per l'anno 2016/2017) non
confermassero, comunque, il fabbisogno di una quarta sezione di scuola
dell’infanzia.
F. Contro tale
decisione il comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che sia accolta la sua
domanda volta all'ottenimento di un sussidio per la completazione della quarta
sezione della scuola dell'infanzia, previo preavviso e calcolo dell'importo da
parte della Sezione della logistica.
Il ricorrente censura per cominciare la costituzionalità della norma
transitoria su cui si è fondato il Governo per giustificare il querelato diniego,
sostenendo che la stessa sarebbe lesiva del divieto della retroattività. La
decisione impugnata, annota ancora il municipio di RI 1, si fonda peraltro su un
errato calcolo del fabbisogno di bambini in popolazione rilevante per la scuola
dell'infanzia. L'edificazione di una quarta sezione, afferma l'insorgente, si
rendeva infatti necessaria non solo a causa degli effettivi iscritti alla
scuola dell'infanzia per l'anno 2014/2015 (che erano 77 e non 72 come sostiene
il Governo; cfr. doc. 4), ma anche delle proiezioni demografiche e delle
previsioni allestite dallo stesso Ufficio controllo abitanti che attestano 83
allievi per l'anno 2015/2016, rispettivamente 75 bambini, e non già solo 60, per
l'anno 2016/2017 (doc. 6), senza contare che le stesse non considerano i quattro
progetti edilizi in corso sul comune, che potrebbero portare all'insediamento
di un totale complessivo di 27 famiglie con conseguente probabile aumento
rilevante del fabbisogno di sezioni per la scuola dell'infanzia (cfr. doc. 7). Sennonché,
atteso che secondo la circolare 8 gennaio 2015 dell'Ispettorato scolastico del
quinto circondario (doc. 5) il numero massimo per sezione è di 25 bambini e che
in ogni sezione deve essere mantenuto da uno a due posti disponibili per i
primi mesi dell'anno scolastico, tre sezioni sono insufficienti già solo per
accogliere gli effettivi (77 bambini) iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno
2014/2015. L'insorgente afferma per finire di aver disposto la realizzazione della
quarta sezione "in maniera perfettamente conforme ai dettami tecnici
stabiliti in materia di edilizia scolastica" dopo aver fatto
affidamento sulla necessità che anche l'edificazione della stessa "venisse
esaminata dai servizi cantonali competenti ai fini dell'erogazione del
sussidiamento cantonale" e osserva che, ritenuto come le opere
inerenti alle tre sezioni con refezione fossero state preavvisate
favorevolmente per la concessione del sussidio poiché rispettose delle normative
riguardanti l'edilizia scolastica (cfr. preavviso 6 agosto 2012 della Sezione
della logistica, doc. 9), "dal profilo tecnico, nulla si sarebbe opposto
all'erogazione del sussidio anche per la quarta sezione".
G. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato. Dopo avere ricordato che l'art. 43 LSIE è
stato abrogato dal Gran Consiglio il 29 gennaio 2014 e che la norma transitoria
adottata in quella circostanza ha mantenuto in vigore tale disposizione solo
per le istanze già accolte e per i progetti già inoltrati al Dipartimento prima
del 31 dicembre 2013, il Governo ha esposto nel dettaglio le ragioni che
l'hanno indotto a respingere la richiesta dell'insorgente. Rileva che il comune
ricorrente non ha fatto pervenire al DECS un progetto di realizzazione di una nuova
sezione di scuola dell'infanzia unitamente ad un'istanza di sussidio entro il
31 dicembre 2013, né come domanda di massima preliminare, né come domanda
definitiva, e che una richiesta di sussidio concernente i "lavori per
la completazione" della quarta sezione è stata
presentata la prima volta solo il 16 giugno 2014. Il Consiglio di Stato ribadisce
che i dati in possesso del Cantone non confermano la stretta necessità di
realizzare una quarta sezione di scuola dell’infanzia e che l'istanza di
sussidio avrebbe comunque dovuto essere respinta, indipendentemente dai dati
aggiornati relativi alla popolazione scolastica del comune di __________,
poiché tardiva. Infine il Governo ritiene infondate le censure sollevate con
riferimento alla costituzionalità della norma transitoria adottata dal Gran
Consiglio in concomitanza con l'abrogazione dell'art. 43 LSIE. Delle altre
argomentazioni si dirà, ove occorresse, in appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23a della legge sui
sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Lsuss; RL 10.2.7.1). La legittimazione
attiva del comune di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1
LPAmm).
2. 2.1. Il 29
gennaio 2014 il Gran Consiglio, accettando le modifiche legislative contenute
nel messaggio n. 6830 del 15 ottobre 2013 del Consiglio di Stato concernente il
Preventivo 2014, ha abrogato l'art. 43 LSIE. La modifica di legge, decorsi i
termini per l'esercizio di referendum (scadenza del termine di referendum: 17
marzo 2014; cfr. FU 9/2014 pag. 872-873), è entrata in vigore con effetto
retroattivo al 1° gennaio 2014 (cfr. BU 16/2014 pag. 159-160). L'abrogazione di
tale norma - che costituiva la base legale per l'ottenimento del sussidio
cantonale a favore dell'edilizia scolastica comunale - è stata voluta quale
misura, assieme ad altre, di contenimento delle spese del Cantone (cfr. messaggio
citato, pag. 9 e seg.). Per attenuare le conseguenze dell'interruzione
dell'erogazione dei sussidi di cui all'art. 43 LSIE a decorrere dal 1° gennaio
2014, con la modifica di legge, il Legislativo cantonale ha introdotto in
questa legge una norma transitoria, giusta la quale "I disposti
dell'art. 43 restano in vigore per le istanze già accolte e per i progetti
inoltrati al Dipartimento entro il 31 dicembre 2013". Così facendo, il
Gran Consiglio ha inteso riconoscere l'aiuto statale a tutti quegli enti locali
che avevano provveduto ad inoltrare un progetto di edilizia scolastica entro
quest’ultima data, la quale costituiva il termine ultimo per la validità
della presentazione delle richieste di sussidio (cfr. rapporto di
maggioranza 14 gennaio 2014 della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 15 ottobre 2013 concernente il Preventivo 2014, pag. 13 e seg.).
A questo proposito occorre precisare che l'art. 43 LSIE, nella sua versione in
vigore sino al 31 dicembre 2013, prescriveva l'obbligatorietà del sussidio circoscrivendone
il campo d'applicazione a determinate tipologie di lavori ("Il Cantone
sussidia obbligatoriamente la costruzione, la riattazione e l'ampliamento degli
edifici scolastici e delle relative infrastrutture […]"; art. 43 cpv.
1 LSIE prima frase), ne stabiliva i criteri di calcolo (art. 43 cpv. 1 lett.
a-c LSIE), prevedeva la necessità d'approvazione preliminare dei progetti da
parte del Dipartimento (art. 43 cpv. 2 LSIE), attribuiva la competenza decisionale
al Consiglio di Stato ("I sussidi sono decisi dal Consiglio di Stato
per importi fino al limite consentito dalla Costituzione"; art. 43
cpv. 3 LSIE) e rinviava per tutto il resto alle disposizioni della Lsuss. La
domanda di sussidio doveva quindi essere presentata per iscritto (vedi art. 8
cpv. 1 Lsuss: "Il sussidio viene concesso a domanda scritta")
e soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento 1972 (abrogato l'11 marzo
2015 con la specifica che anch’esso restava "in vigore per le
istanze già accolte e per i progetti inoltrati al Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport entro il 31 dicembre 2013"; cfr. BU
11/2015 pag. 83). L'art. 16 cpv. 1 Regolamento 1972, nella sua versione in
vigore fino all'11 marzo 2015 disponeva che "prima della presentazione
del progetto definitivo con la richiesta di sussidio i Comuni o consorzi devono
sottoporre all'Ufficio delle scuole comunali una domanda di massima preliminare".
Il Comuni o i Consorzi che intendono ottenere i sussidi dello Stato per
l'edilizia scolastica, soggiungeva il cpv. 2, "devono presentare
preventivamente al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
una domanda in duplice copia". La presentazione del progetto
definitivo (cfr. il già citato art. 16 cpv. 1 Regolamento 1972) non poteva che
presupporre l'approvazione del credito di costruzione da parte del legislativo
comunale (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. g in relazione con l'art. 42 cpv. 2 legge
organica comunale del 10 marzo 1987; LOC, RL 2.1.1.2).
2.2. Riassumendo, per godere degli aiuti cantonali giusta l'or abrogato art. 43
LSIE e 16 del relativo regolamento, occorreva pertanto inoltrare al DECS, entro
il 31 dicembre 2013, una richiesta scritta di sussidiamento con annesso il
progetto definitivo di edilizia scolastica, previa approvazione del credito di
costruzione da parte del legislativo comunale e previo esame preliminare della domanda
da parte dell’Ufficio delle scuole comunali.
3. Il comune
di RI 1 critica la norma transitoria adottata dal Gran Consiglio in
concomitanza con l'abrogazione dell'art. 43 LSIE, sostenendo che la stessa
violerebbe il divieto della retroattività. A torto, tuttavia.
Innanzitutto si deve considerare che, avendo inoltrato la sua domanda di
sussidiamento soltanto nel mese di giugno del 2014 il comune ricorrente non è
stato minimamente toccato dalla scelta compiuta dal legislatore ticinese di
abrogare con effetto retroattivo al 31 gennaio 2013 l’art. 43 LSIE. Diversa
sarebbe stata la situazione se il medesimo avesse depositato la sua domanda di
aiuto finanziario tra quest’ultima data e il 29 gennaio 2014, giorno in cui,
come detto, il Gran Consiglio ha adottato detta modifica legislativa. Soltanto
in questo caso il problema della retroattività si sarebbe posto. Ma anche in
una simile evenienza, la doglianza sarebbe stata comunque da respingere. A
questo proposito occorre infatti rammentare che, in linea di principio, l'effetto
retroattivo delle leggi è inammissibile giacché in contraddizione col principio
secondo cui le persone devono conoscere in anticipo quale diritto sarà loro
applicato. Gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, i
cui effetti sono completamente terminati prima dell'entrata in vigore del nuovo
diritto, devono perciò rimanere disciplinati, come regola generale, dalle
disposizioni anteriori. La retroattività delle leggi, collegata ai principi di
prevedibilità della certezza del diritto non può però essere totalmente
esclusa. Dottrina e giurisprudenza la ammettono quando cumulativamente sono
adempiute le seguenti condizioni: (i) la retroattività è espressamente sancita
o chiaramente voluta dal legislatore; (ii) è ragionevolmente limitata nel
tempo; (iii) è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico; (iv) non
comporta disparità di trattamento inammissibili, ad esempio a detrimento di
coloro che, in base alla disciplina giuridica vigente, abbiano preso
disposizioni irrevocabili; (v) non porta pregiudizio ai diritti acquisiti
riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli derivanti da contratti tra
privati (Adelio Scolari, Diritto amministrativo
, Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 271-276; Thierry Tanquerel , Manuel de droit administratif, Ginevra/
Zurigo/Basilea 2011, n. 417-421 con rinvii).
Nel caso di specie, le cinque condizioni a cui è subordinata la norma che
sancisce l'entrata in vigore retroattiva delle modifiche alla LSIE (abrogazione
del suo art. 43) al 1° gennaio 2014, sarebbero state cumulativamente
rispettate. Anzitutto la retroattività è stata espressamente voluta dal Legislatore
cantonale. Essa risulta ragionevolmente limitata nel tempo, la modifica
legislativa essendo stata adottata il 29 gennaio 2014 con effetto al 1° gennaio
dello stesso anno. La retroattività appare inoltre giustificata da interessi
pubblici importanti, a sapere l'esigenza di contenere la spesa pubblica e di
attenuare la precaria situazione delle finanze cantonali sin dall'inizio
dell'esercizio 2014. L'effetto retroattivo non comporta disparità di
trattamento inammissibili, né porta infine pregiudizio ai diritti acquisiti
riconosciuti dallo Stato, le autorità competenti per decidere sul sussidio, non
avendo fornito rassicurazioni di alcun genere, né sull'immutabilità della legge,
né tantomeno sulla possibilità di ottenere un sussidio sempre e comunque
nonostante l'evolvere della legge. Palesemente a torto il ricorrente sostiene
che "in armonia con il principio della buona fede nei rapporti tra
organi pubblici diversi previsto dall'art. 5 della Costituzione federale,
rilevante per l'applicazione del nuovo disposto di legge dovrebbe invece essere
il momento di approvazione da parte del Consiglio comunale del credito relativo
all'opera di cui si chiede il sussidiamento" (vale a dire il 23
settembre 2013). Come ritenuto a giusta ragione dal Governo, l'approvazione del
credito di costruzione da parte del legislativo è un passo necessario e
fondamentale nell'ambito della procedura che conduce alla realizzazione di un
progetto di edilizia scolastica. Essa costituisce inoltre una delle condizioni
indispensabili (assieme ad altre) per poter godere dei sussidi cantonali giusta
l'or abrogato art. 43 LSIE e 16 del relativo regolamento (cfr. supra,
consid. 2.2). L'approvazione del credito da parte del consiglio comunale non equivale tuttavia a una promessa, né al riconoscimento
dell'aiuto in questione. Non si dimentichi che il Consiglio di Stato è
la sola autorità competente a pronunciarsi in merito allo stanziamento dei
sussidi per l'edilizia scolastica (cfr. l'or abrogato art. 43 cpv. 3 LSIE e
l'art. 23 cpv. 1 Lsuss).
4. Nel caso
concreto, mette conto di evidenziare che il comune ricorrente non contesta di
aver inoltrato la richiesta di sussidio oltre il termine stabilito dal Gran
Consiglio. L'insorgente si limita infatti a sostenere di avere fatto
affidamento "sulla necessità che anche l'edificazione della quarta
sezione della Scuola dell'infanzia venisse esaminata dai servizi cantonali
competenti ai fini dell'erogazione del sussidiamento cantonale" per
disporne la realizzazione in maniera "perfettamente conforme ai dettami
tecnici stabiliti in materia di edilizia scolastica" e a trarre, dal
preavviso favorevole emesso il 6 agosto 2012 dalle competenti autorità
cantonali (cfr. doc. 9), la conclusione secondo cui "dal profilo
tecnico, nulla si sarebbe opposto all'erogazione del sussidio anche per la
quarta sezione". Palesemente a torto.
Innanzitutto si deve considerare che il parere dell'Ufficio delle scuole
comunali e della Sezione della logistica, a cui si riferisce l’insorgente,
riguardava le sole opere di edificazione delle tre nuove sezioni della
scuola dell'infanzia con refezione e non già anche i lavori di completazione
della quarta sezione, dei quali agli atti (cfr. in particolare i doc. 2, 9 e 11)
non vi è il benché minimo accenno. A parte questo, resta comunque il fatto che
in assenza di un preavviso espresso - in seguito ad esplicita richiesta scritta
- dalle competenti autorità cantonali, il ricorrente non può partire dal presupposto
che se gli interventi concernenti le tre sezioni sono stati sussidiati, poiché ritenuti
conformi alle normative vigenti in ambito di edilizia scolastica, lo sarebbero
stati pure quelli riguardanti la quarta sezione.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha presentato una domanda formale di
sussidio prima del 31 dicembre 2013, né in forma preliminare, né in forma
definitiva. Dagli atti non risulta neppure che il municipio abbia inoltrato al
DECS, entro tale termine, il progetto definitivo relativo all'intervento di
ampliamento in discussione. Anzi. È lo stesso comune di RI 1 ad affermare senza
troppi giri di parole che "per i tempi tecnici necessari per
l'adattamento del progetto non è stato possibile presentare la necessaria documentazione
[…]" (cfr. doc. 10). Certo è che l'insorgente non può seriamente
avvalersi del fatto che il progetto trasmesso il 18 luglio 2012 - per esame e
preavviso - alla Sezione della logistica (Ufficio delle scuole comunali) comprendesse
già la volumetria per la realizzazione della quarta sezione e che anche in
relazione a tali contenuti era stato rilasciato il certificato Minergie. A quest'ultimo
riguardo giova osservare che anche la semplice conoscenza da parte delle
autorità cantonali del progetto di edilizia scolastica non può evidentemente
supplire alla mancanza di una richiesta scritta di sussidio e del relativo
progetto definitivo annesso. Il sussidio non è concesso quando la domanda non risponde
alle esigenze della legge (cfr. art. 8 Lsuss) o del Regolamento 1972 (cfr. in
particolare gli art. 16 e 21) e nulla impediva al municipio di RI 1, una volta
ottenuta l'approvazione del credito di costruzione da parte del legislativo
comunale (cfr. risoluzione comunale del 23 settembre 2013; doc. 3), di
inoltrare una domanda di sussidio all'autorità competente corredata da tutta la
documentazione necessaria, come peraltro già era avvenuto nel 2012 per i lavori
concernenti la costruzione della scuola dell'infanzia di tre nuove sezioni con refezione
(cfr. doc. 2).
In concreto, l'unica vera e propria istanza di sussidiamento concernente i lavori
di completazione della quarta sezione pervenuta formalmente, tuttavia al
Consiglio di Stato, anziché al DECS, è quella presentata il 16 giugno 2014,
alla quale non era peraltro stato allegato alcun progetto definitivo. A quel
momento, stante l'avvenuta abrogazione dell'art. 43 LSIE, l'Esecutivo cantonale
non poteva però far altro che respingere la medesima poiché manifestamente
tardiva.
Stando così le cose, non occorre nemmeno esaminare le censure sollevate con
riferimento alla reale necessità di una quarta sezione di scuola dell'infanzia
atteso che, anche se fondate, non porterebbero comunque, per le ragioni appena
esposte, all'accoglimento dell'impugnativa.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
6. La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del comune ricorrente, avendo esso
agito per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera