Incarto n.
52.2015.515

 

Lugano

12 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso 6 novembre 2015 di

 

 

 

RI 1

RI 2

RI 3 e RI 4

RI 5 e RI 6

RI 7

RI 8

RI 9 e RI 10

RI 11 e RI 12

RI 13

RI 14 e RI 15

patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 13 ottobre 2015 (n. 4407) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti contro la risoluzione 12 maggio 2015 con cui il municipio di Losone ha rilasciato alla CO 2 la licenza edilizia in variante relativa agli accessi e ai posteggi nell'ambito dell'edificazione di tre stabili d'appartamenti (part. __________);

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. La CO 2, qui resistente, è proprietaria di un fondo (part. __________) situato a Losone, all'interno della zona residenziale semi-intensiva. Il terreno si affaccia, ad ovest, su via G__________ (strada di raccolta) e, ad est, sul secondo tratto a fondo cieco di via T__________ (classificata strada di servizio dal piano del traffico).

b. Il 19 agosto 2014 il municipio ha rilasciato alla resistente la licenza edilizia per costruire tre stabili abitativi plurifamiliari (con complessivi 21 appartamenti) dotati di un'autorimessa interrata comune, accessibile in entrata da via G__________ e con uscita su via T__________, mediante rampe a senso unico. Oltre a questo garage (destinato a 28 posti auto e 14 stalli per moto), il progetto prevedeva due aree esterne di parcheggi per ospiti, una verso via G__________ (7P), l'altra, sul fronte opposto, raggiungibile da via T__________ (6P).

 

 

                                  B.   a. Con notifica 23 marzo 2015, la CO 2 ha chiesto al municipio il permesso di apportare alcune modifiche alla sistemazione esterna del progetto approvato. In particolare, la variante - accompagnata da una perizia tecnica dell'ing. __________ - prevede di riorganizzare l'accesso all'autorimessa con un'unica rampa bidirezionale (entrata e uscita) su via G__________, sopprimendo la rampa di sbocco su via T__________. Il progetto contempla inoltre una diversa disposizione dei posteggi esterni e relativi accessi - che restano collegati a via G__________ (area ovest con 7P) rispettivamente via T__________ (area est con 6P) - oltre alla formazione di un'unica area di svago più ampia, verso quest'ultima strada (ca. 157 mq).

b. Nel termine di pubblicazione, alla notifica si sono opposti, tra gli altri, RI 2, RI 1, RI 3 e RI 4, RI 5 e RI 6, RI 7, RI 8, RI 9 e RI 10, RI 11 ed RI 12, RI 13, RI 14 e RI 15, proprietari di fondi edificati vicini (parimenti accessibili da via G__________) - tutti qui ricorrenti.
La variante non è stata trasmessa ai Servizi generali del Dipartimento del territorio.

 

c. Preso atto anche dell'ulteriore presa di posizione dell'ing. __________ (prodotta dalla resistente in sede di osservazioni all'opposizione), come pure di un preavviso favorevole della polizia comunale, con decisione 12 maggio 2015 il municipio ha concesso la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini. L'esecutivo comunale ha in particolare ritenuto che l'accesso prospettato dalla variante su via G__________ fosse sufficiente, non presentasse particolari problemi e non compromettesse la sicurezza della circolazione.

 

 

                                  C.   Con giudizio 13 ottobre 2015, il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata dagli opponenti.
Il Governo ha anzitutto tutelato la procedura di notifica adottata dal municipio. Dopo aver riscontrato che la rampa d'accesso all'autorimessa rispettava anche l'art. 49 NAPR e le norme VSS, la precedente istanza ha in sostanza avallato le conclusioni dell'autorità comunale relative alla conformità del suo accesso su via G__________. Fondandosi sulle motivazioni dell'ing. __________, condivise dal municipio, ha in particolare ritenuto conforme all'art. 48 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) la scelta di convogliare la maggior parte del traffico indotto dalla nuova edificazione su questa strada, ancorché gerarchicamente superiore. Immune da violazioni del diritto sarebbe inoltre la valutazione resa dal municipio sulla compatibilità di tale accesso con la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico.


                                   D.  Contro il predetto giudizio governativo, i vicini opponenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento assieme alla licenza edilizia.

                                         I ricorrenti censurano anzitutto la scelta di sottoporre la variante alla procedura di notifica anziché a quella ordinaria. Comportando a loro dire un cambiamento rilevante del progetto originale, con implicazioni sia dal profilo dell'utilizzo delle strade comunali sia ambientali, avrebbe dovuto essere raccolto l'avviso dell'autorità cantonale. Dopo aver contestato il numero di stalli dell'autorimessa (28) su cui si sarebbe fondato il Governo - che sarebbe in realtà pari a 50 posteggi - e precisato che il traffico indotto sarebbe quindi superiore, i ricorrenti lamentano in particolare una violazione dell'art. 48 cpv. 2 Lstr: contrariamente a quanto concluso dalle precedenti istanze seguendo il perito di parte, essi affermano in sostanza che non sarebbe possibile scostarsi dalla regola dell'accesso sulla strada gerarchicamente inferiore, ovvero via T__________. Quest'ultima, a differenza di via G__________, sarebbe tra l'altro più larga, rettilinea, meno trafficata e senza difficoltà d'incrocio con via M__________.

 

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

                                         Ad analoga conclusione pervengono il municipio, che si riconferma nella propria posizione, nonché la beneficiaria del permesso, con argomenti che verranno ripresi, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

 

 

                                  F.   Dell'avviso sulla variante che questo Tribunale ha raccolto dai Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 98555), fondato su uno studio e un complemento fonico della __________, come pure delle ulteriori osservazioni formulate dalla CO 2 si dirà, all'occorrenza, in appresso.


Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini opponenti, personalmente e direttamente toccati dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Contrariamente a quanto preteso dalla CO 2, privo di rilievo è il fatto che l'opposizione sia stata intestata unicamente a quattro di loro, nella misura in cui anche gli altri l'hanno sottoscritta (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed, Cadenazzo 1996, ad art. 8 n. 807). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il presente giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dell'incarto richiamato dal comune relativo al progetto approvato con la prima licenza edilizia, come pure della documentazione trasmessa dai Servizi generali del Dipartimento del territorio con l'avviso di cui si è detto in narrativa (consid. F).

 

 

                                   2.   Procedura di variante

2.1. Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente. L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati.

                                         La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, dispone l'art. 16 cpv. 2 LE, è applicabile la procedura della notifica. Differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, conclude la norma in esame, non soggiacciono a nessuna formalità.

                                         Dall'art. 16 LE si evince dunque che la procedura ordinaria è applicabile soltanto in caso di varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di approvazione. Qualora le modifiche, pur essendo di lieve entità, richiamassero l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va comunque raccolto l'avviso di quest'ultima (cfr. STA 52.2013.250-251-252 del 23 giugno 2014 consid. 2.1; 52.2004.311 del 26 ottobre 2004 consid. 2; 52.2003.278 dell'8 ottobre 2003 consid. 2.2).

2.2. Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che la variante non modificasse in modo rilevante il progetto approvato poiché la nuova sistemazione degli accessi al fondo non stravolge affatto l'utilizzo delle due strade comunali e non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente. L'ha pertanto assoggettata alla proceduta di notifica (art. 16 cpv. 2 LE), ripetendo la pubblicazione e l'avviso ai confinanti (cfr. avviso di pubblicazione 25 marzo 2015 agli atti), senza coinvolgere il Dipartimento del territorio. Ad identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, che ha confermato questa deduzione, ritenendo essenzialmente che le modifiche apportate al progetto, finanche riduttive, avessero lasciato sostanzialmente inalterate le caratteristiche principali del progetto approvato, senza comportare particolari ripercussioni. Tale valutazione non può essere condivisa.
La variante muta in effetti in misura apprezzabile il progetto approvato il 19 agosto 2014, perlomeno nella misura in cui prevede un unico accesso all'autorimessa interrata: il traffico in entrata e uscita dal garage - destinato a 28 posti per auto e 14 per moto (cfr. piani agli atti) - non sarà più ripartito tra via T__________ e via G__________, ma convogliato interamente su quest'ultima strada, attraverso un'unica rampa più ampia, bidirezionale. Considerata l'importanza dell'edificazione (tre stabili di appartamenti plurifamiliari) e del numero di posteggi al suo servizio, la questione dell'accesso all'autorimessa non appare a prima vista di scarsa importanza. Ad ogni modo, anche se si potesse affermare che la variante non modifica le caratteristiche essenziali del progetto autorizzato e - da questo profilo - poteva essere sottoposta alla procedura di notifica, non si può comunque negare, come censurano i ricorrenti, che gli interventi previsti comporteranno inevitabilmente un maggior traffico su via G__________, atto a determinare nuove ripercussioni ambientali (immissioni foniche), in particolare per i proprietari che - come i ricorrenti - possiedono nelle vicinanze degli edifici rivolti su questa via. Già solo per questo motivo, richiamando il progetto di variante il rispetto di normative (LPAmb, OIF) la cui applicazione è rimessa al Dipartimento del territorio, s'imponeva pertanto di raccogliere l'avviso di quest'ultimo.

                                         2.3. L'omissione in cui è incorso il municipio costituisce di per sé un difetto, poiché ha sottratto la variante alle verifiche da parte dell'autorità cantonale. Non era comunque tale da imporre l'annullamento della licenza edilizia. All'irregolarità, che poteva già sanare il Consiglio di Stato, è comunque stato posto rimedio in questa sede, raccogliendo direttamente dai Servizi generali del Dipartimento del territorio l'avviso mancante (integrato del preavviso della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo). Non vi è dunque motivo di annullare il permesso per questa ragione.
Di tale aspetto si terrà nondimeno conto in sede di ripartizione degli oneri processuali (cfr. infra, consid. 5.2).

 

                                   3.   Accesso

3.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid.
5b; 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanug, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a conside-razioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso de-ve essere tale da non compromettere la sicurezza della circola-zione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid. 7d; 123 II 337 consid. 5b). Il requisito deve di massima essere assicurato sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2. con rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi).

3.2. Secondo l'art. 48 cpv. 1 Lstr, che ricalca il previgente art. 47 in vigore sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983, 133 seg.), la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. Se la formazione è possibile su diverse strade, l'accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore (cpv. 2). Due o più proprietari, conclude la norma (cpv. 3), possono essere obbligati a formare un accesso comune nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico.
La norma in questione mira anzitutto a tutelare la sicurezza del traffico e conferisce all'autorità decidente un ampio margine discrezionale ai fini della valutazione. Nella misura in cui stabilisce che l'accesso deve di regola essere fatto sulla strada gerarchicamente inferiore, la disposizione stabilisce unicamente un criterio di giudizio. Non vieta in particolare la formazione di accessi su strade che presentano una classificazione superiore, laddove la scelta è sorretta da motivi oggettivi e pertinenti e dalla stessa non vi è da attendersi un intralcio o un pericolo o un perturbamento intollerabile della circolazione.

3.3. Chiamato a statuire sull'applicazione delle predette norme, il Tribunale deve limitarsi a censurare le valutazioni che procedono da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo, del margine d'apprezzamento che esse riservano all'autorità decidente. In particolare, ove il giudizio appaia plausibile, non può sostituire il proprio a quello dell'autorità decidente (cfr. STA 52.2006.33 del 22 marzo 2006 consid. 7.1; 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010 consid. 3.2, confermata da STF 1C_112/2010 del 4 giugno 2010).

3.4. In concreto, come visto, con la licenza edilizia 19 agosto 2014 è stata autorizzata la costruzione di un'autorimessa interrata (già destinata a 28 posti auto e 14 per moto) con accesso (entrata) da via G__________ e uscita su via T__________, mediante rampe a senso unico. La variante prevede invece di convogliare tutto il traffico in entrata e in uscita dal garage interrato su via G__________, attraverso un'unica rampa bidirezionale. Su questa strada - al pari del primo progetto - confluirà inoltre parte del traffico derivante dai 7 posteggi esterni (lato ovest), mentre su via T__________ si riverseranno ancora i movimenti restanti, generati dagli stalli risistemati sull'area est (6P per ospiti).
Il municipio ha ritenuto che l'accesso così riorganizzato all'autorimessa, come pure ai posteggi esterni, fosse sufficiente e non compromettesse la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, né ponesse particolari problemi per l'incrocio (manovre) dei veicoli (sulla proprietà privata) e il loro innesto sulla pubblica via, in particolare su via G__________ (cfr. decisione 13 maggio 2015 e sua risposta al Governo, ad 5). Fondandosi sempre sul parere dell'ing. __________, l'esecutivo comunale ha inoltre considerato che l'accesso su questa strada, ancorché gerarchicamente superiore, non fosse contrario all'art. 48 cpv. 2 Lstr, poiché sorretto da giustificati motivi: tale strada, predisposta di marciapiede, offrirebbe segnatamente migliori condizioni di mobilità e di sicurezza per i veicoli e soprattutto per i pedoni rispetto a via T__________, e ciò sia prima sia dopo l'adozione delle misure di moderazione del traffico nel comparto (cfr. presa di posizione 24 aprile 2015 dell'ing. __________; cfr. anche perizia); tale via, ha aggiunto, è inoltre a fondo cieco e con un incrocio (con via __________) caratterizzato da una configurazione non adeguata a volumi di traffico più importanti. Tali deduzioni sono state avallate dal Consiglio di Stato che, dopo aver vagliato anche la conformità della configurazione della rampa dell'autorimessa, ha in particolare stabilito che non vi fossero ragioni per scostarsi dalle valutazioni dell'autorità comunale in punto all'art. 48 cpv. 2 Lstr e alla sufficienza dell'accesso. Nulla permetterebbe del resto di temere, ha aggiunto, che il progetto possa generare pericoli o intralci per la sicurezza stradale su via G__________, avuto riguardo al carico di traffico che ne deriverebbe (+ 100 v/g, secondo la perizia dell'ing. __________).

3.5. Il giudizio governativo resiste alle sommarie critiche dei ricorrenti, che in questa sede lamentano in particolare una disattenzione dell'art. 48 cpv. 2 Lstr, giusta il quale l'accesso deve di regola avvenire su una strada gerarchicamente inferiore. Contrariamente a quanto essi pretendono - richiamandosi tra l'altro a giurisprudenza, invero inconferente, riferita all'applicazione della clausola generale di polizia (DTF 100 Ia 146) - questa norma non pone un imperativo dal quale è possibile scostarsi solo quale "extrema ratio", ma, come detto, un mero criterio di giudizio; la norma non vieta in particolare all'autorità decidente di autorizzare accessi su strade gerarchicamente superiori laddove la scelta - come in concreto - procede da motivi oggettivi e pertinenti. Ciò detto, non vi è ragione di dubitare della correttezza delle considerazioni sviluppate dal municipio, fondate sul parere di un esperto (ing. __________), ancorché di parte. Plausibili risultano anzitutto i vantaggi di via G__________ dal profilo della sicurezza della mobilità lenta: nella misura in cui questa strada è predisposta di un marciapiedi sopraelevato, non è insostenibile affermare che sia più protetta e idonea a gestire un volume aggiuntivo di traffico rispetto a via T__________ che, ancorché larga ca. 7 m, come sostengono i ricorrenti, ne è sprovvista (cfr., a titolo indicativo, anche www.maps.google.ch, con viste satellitari e street view, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi). Considerato che gli utenti pedonali di via T__________ non s'identificano (solo) con i residenti delle nuove palazzine sulla part. __________, privo di rilievo è il fatto che questi ultimi potranno tutti utilizzare il marciapiede di via G__________, come sostengono i vicini opponenti. In ogni caso, avuto riguardo all'importanza di questa strada di raccolta, toccata da un traffico giornaliero medio di 1'250 v/g, coerente con la sua funzione (cfr. perizia ing. __________, pag. 2), non è irragionevole ritenere che via G__________ sia meglio in grado di assorbire il traffico indotto dal nuovo progetto, ovvero quello derivante dall'autorimessa, oltre che dal posteggio esterno sul lato ovest (140 v/g, secondo la stima più sfavorevole dello studio __________). Su via T__________, a fondo cieco, il carico veicolare è infatti particolarmente ridotto (TGM: 250 v/g; cfr. perizia ing. __________, cfr. anche studio __________, pag. 11) e un riversamento del flusso dell'autorimessa su questo tronco, già gravato dai movimenti del posteggio esterno sul lato est (41 v/g, secondo lo studio citato), determinerebbe un massiccio aumento (
Δ > 50%) del volume di transiti (assai consistente anche solo considerando la metà dei movimenti: Δ > 30-35%). Diversamente, per via G__________ l'incremento resta tutto sommato contenuto (ca. +10%) e sopportabile. In tal senso, la soluzione prospettata dalla variante si rivela preferibile rispetto a quella del primo progetto approvato, che aveva ad ogni modo già previsto l'accesso (entrata) da via G__________, senza peraltro suscitare obiezioni dei vicini. Non porta ad altra conclusione la circostanza che lungo questa strada sia presente qualche stallo laterale delimitato, verosimilmente anche a fini di moderazione del traffico. Al di là del fatto che apparentemente anche il campo stradale di via T__________ è parzialmente interessato dal posteggio di veicoli (cfr. maps.google.ch, viste citate), neppure questa circostanza permette comunque seriamente di temere un pregiudizio per la fluidità e la sicurezza del traffico. Né conduce ad altro esito la generica doglianza degli insorgenti secondo cui via G__________ presenterebbe una visuale difficoltosa più a sud, all'incrocio con via M__________, che collega in modo diretto: a prescindere dal fatto che tale affermazione non è suffraga da alcun riscontro oggettivo o anche solo resa verosimile, non è del resto dato di vedere come un eventuale accesso dell'autorimessa su via T__________ potrebbe impedire che i veicoli imbocchino comunque via M__________ da via G__________, attraversando via __________, anziché dal secondo tronco di via T__________ (dopo l'incrocio via __________ /via T__________).
A fronte di tutto ciò, con il Governo non si può pertanto che confermare la valutazione del municipio in punto alla conformità dell'accesso con gli art. 19 cpv. 1 LPT e 48 Lstr, plausibile e immune da violazioni del diritto.


                                   4.   Aspetti ambientali

4.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono li-mitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2).
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste, fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

4.2. Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore sollecita-zione di un impianto per il traffico, né (b) provocare, a causa del-la maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate. Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato 3 dell'OIF).

4.3. In concreto, il progetto di variante risulta conforme anche alla legislazione ambientale, così come concluso dai Servizi generali del Dipartimento del territorio. Lo confermano lo studio e il complemento fonico della __________ sui quali l'autorità dipartimentale ha fondato il proprio avviso (n. 98555), che questo Tribunale ha integrato agli atti, da cui emerge in particolare che il rumore derivante dalla riorganizzazione degli accessi e posteggi (manovre relative ai posteggi, inclusi i movimenti sulla nuova rampa e tenendo anche conto delle pompe di calore) rispetta ampiamente i valori di pianificazione [55 dB(A) di giorno; 45 dB(A) di notte; cfr. allegato 6 all'OIF] applicabili alla zona di situazione (con GdS II), presso tutti i punti d'immissione vicini (cfr. citato studio e complemento). Analoga conclusione vale per il rumore proveniente dall'area di svago, che potrà generare al massimo un disturbo esiguo (inferiore ai valori di pianificazione, cfr. studio citato), come pure per il carico fonico generato dal traffico indotto dal progetto sulle strade esistenti, che resterà al di sotto dei valori limite d'immissione, conformemente a quanto prescrive l'art. 9 lett. a OIF (cfr. studio citato). In ossequio al principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), come osservato dall'autorità dipartimentale in sede di avviso (cfr. pag. 2), si giustifica nondimeno (1) imporre la posa di un rivestimento fonoassorbente lungo le pareti interne della rampa d'accesso e sotto la soletta sopra l'entrata del garage, conformemente a quanto indicato dalla __________ nello studio fonico (pag. 9 seg.) e (2) limitare al periodo diurno (7.00-19.00) l'uso dell'area di svago, sulla quale potranno essere posate solo attrezzature di gioco poco rumorose (cfr. citato studio, pag. 11 e 12).
Con queste condizioni aggiuntive, nulla osta alla conferma della licenza edilizia rilasciata dal municipio.

 

 

                                   5.   5.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio del Governo è annullato, mentre la licenza edilizia è confermata alle condizioni aggiuntive di cui si è detto al precedente considerando (consid. 4.3).

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra i ricorrenti e la CO 2, tenendo anche conto del vizio procedurale sanato in questa sede (consid. 2.3). La CO 2, che non può pretendere un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) siccome non si è avvalsa del patrocinio di un legale, è inoltre tenuta a rifonde ai ricorrenti, assistiti da un avvocato, un adeguato importo a questo titolo, per entrambe le istanze, proporzionale al grado di successo dell'impugnativa.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 13 ottobre 2015 (n. 4407) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 12 maggio 2015 è confermata alle condizioni supplementari di cui al consid. 4.3, così come indicato al consid. 5.1.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa tra i ricorrenti (fr. 1'000.-), in solido, e la CO 2 (fr. 1'000.-). Agli insorgenti va di conseguenza restituita la somma di fr. 1'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
La CO 2 verserà inoltre agli insorgenti complessivi fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera