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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 ottobre 2015 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è al beneficio dal 1988 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista. Dopo aver appreso che il fiduciario era stato condannato in Italia per reati di bancarotta fraudolenta ad una pena di sei anni e undici mesi di reclusione (sentenza divenuta definitiva il 29 ottobre 2014), il 17 giugno 2015 l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo nei suoi confronti, fissandogli al contempo un termine per prendere posizione in merito.
B. Preso atto delle
osservazioni inoltrate dall'interessato, il 30 ottobre 2015 l'autorità di prime
cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di
fiduciario commercialista, ordinandogli al
contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere.
Considerando che il fiduciario era stato condannato in Italia ad una pena
detentiva superiore a sei mesi per reati intenzionali contrari alla dignità
professionale e contemplati anche dal diritto svizzero, l'autorità ha ritenuto
che egli non adempisse più i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia
di un'attività irreprensibile previsti dall'art. 8 cpv. 2 lett. a della legge
cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009
(LFid; RL 953.100), disposto applicabile anche in caso di condanne subite
all'estero per reati contemplati dal diritto svizzero giusta l'art. 8 cpv. 3
LFid.
C. Contro la predetta
pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione di revoca; in via
subordinata postula la riforma della decisione impugnata nel senso che gli sia
inflitto unicamente un ammonimento. Egli sostiene, da una parte, che il
contestato provvedimento sia lesivo del principio della proporzionalità sotto
più aspetti e, dall'altra, che non sia in specie dato il requisito della doppia
punibilità giusta l'art. 8 cpv. 3 LFid.
D. In sede di risposta
l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie
di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica e duplica
le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di
giudizio.
F. Con scritto del 26 febbraio 2016, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte il lodo arbitrale del 24 febbraio 2016 del Tribunale arbitrale dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Canton Ticino (OAD-FCT) relativo al ricorso da lui interposto avverso la decisione del 27 febbraio 2015 del Comitato direttivo dell'OAD-FCT con cui è stata disposta l'esclusione dell'insorgente quale membro della suddetta associazione. L'Autorità di vigilanza ha preso posizione in merito con duplica aggiuntiva del 14 marzo 2016.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1
LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato
dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio
può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario procedere
all'acquisizione dell'incarto n. __________ della Pretura del distretto di __________
relativo alla causa civile promossa dall'insorgente avverso un coimputato nel
procedimento italiano, così come neppure dell'incarto dell'OAD-FCT concernente
l'esclusione del fiduciario dall'associazione di categoria, siccome insuscettibili di procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio
(art. 25 cpv. 1 LPAmm; cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3). Come si vedrà nel
seguito, i fatti determinanti per la pronuncia del presente giudizio emergono
con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.
1.2. Preliminarmente va osservato che la domanda di giudizio, ancorché
sollevata in via subordinata, di rinviare gli atti all'autorità inferiore
affinché questa disponga nei confronti dell'insorgente un ammonimento, risulta
inammissibile. La revoca disposta dall'autorità di vigilanza
dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non
è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una
sanzione da parte dell'autorità di vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma
unicamente dal venir meno dei requisiti richiesti per il suo rilascio. Ne
consegue dunque che le misure previste dall'art. 21 LFid, tra cui
l'ammonimento, non sono delle alternative alla revoca dell'autorizzazione quale
fiduciario e pertanto non entrano in linea di conto.
2. Nel Canton
Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo
professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i
requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,
l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -
tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività
irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima
reputazione, rispettivamente non garantisce
un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in
Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena
pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva
superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5
anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).
Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio
della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti
il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La
revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, il ricorrente ritiene il provvedimento di revoca
pronunciato nei suoi confronti lesivo, sotto svariati aspetti, del principio
della proporzionalità. Nel dettaglio egli osserva che la pena inflittagli in
Italia è estremamente alta e manifestamente eccedente le pene riconosciute in
Svizzera per situazioni analoghe. Ritiene poi che la revoca in oggetto, essendo
connessa ad una sentenza penale, vada paragonata a una misura aggiuntiva ex
art. 67 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); norma
tuttavia applicabile solo in caso di concreto rischio di recidiva specifica,
condizione in specie non data. L'autorità di vigilanza infatti, benché
costantemente informata della procedura penale italiana, non avrebbe mai
ritenuto di dover intervenire con decisioni incidentali e ciò anche in ragione
del fatto che l'insorgente avrebbe nel frattempo tenuto un comportamento
irreprensibile nello svolgimento della sua professione e un atteggiamento
trasparente nei confronti dell'autorità. Il ricorrente sostiene poi che la
decisione impugnata sarebbe sproporzionata anche in funzione del lungo tempo
trascorso dai fatti; per consolidata giurisprudenza infatti, nell'ambito della
commisurazione della pena e quindi anche nell'adozione delle misure ad essa
connesse, il condannato deve poter beneficiare dell'attenuante relativa al
lungo tempo trascorso quando lo stesso ha tenuto buona condotta dal momento dei
fatti e se da questi è trascorso un termine che si avvicina ai due terzi di
quello della prescrizione dell'azione penale, ciò che si realizza nel caso
concreto. D'altronde il provvedimento di revoca comporterebbe il divieto di
esercizio della professione in parola fino al 2024 e dunque oltre vent'anni dai
fatti di rilevanza penale, ciò che risulterebbe iniquo e suscettibile di
generare disagi sproporzionati, considerato altresì che a fronte della
potenziale durata della revoca, non sarebbe pretendibile che il ricorrente
possa farsi affiancare da un altro fiduciario al fine di garantire la
continuazione dell'attività commerciale. Lamenta inoltre che l'Autorità di
vigilanza non avrebbe tenuto conto delle risultanze e degli accertamenti
esperiti da autorità giudiziarie svizzere e meglio della sentenza del 15
febbraio 2010 della Pretura del distretto di __________ relativa alla causa
civile da lui promossa contro uno dei coimputati e concernente i medesimi fatti
alla base del procedimento penale italiano. Nell'ambito di tale pronuncia, con
la quale è stata integralmente accolta l'istanza del ricorrente che chiedeva un
risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza del procedimento penale
italiano, il Pretore avrebbe accertato che egli aveva svolto unicamente un'attività
di natura puramente fiduciaria, senza pertanto ravvisare alcuna sua concolpa e
men che meno la commissione di atti illeciti. Da ultimo contesta che quanto
ritenuto penalmente in Italia configuri reato contemplato dal diritto svizzero.
Egli sostiene infatti di essere stato condannato per concorso esterno in
bancarotta fraudolenta e documentale, dunque sostanzialmente una forma di
complicità senza essere riconosciuto organo, nemmeno di fatto, delle società
fallite. L'art. 163 CP, norma indicata dall'autorità di prime cure nella
contestata decisione, assimilerebbe la figura giuridica dell'istigatore o del
complice esterno alla nozione di terzo nel senso indicato dall'art. 163
cifra 2 CP; tuttavia nel caso in cui il debitore è una persona giuridica,
sarebbe possibile imputare la qualità di autore terzo ex art. 163 cifra 2 CP
unicamente a quella persona fisica che adempie i requisiti dell'art. 29 CP, ciò
che in specie non si realizza poiché egli non sarebbe stato riconosciuto organo
- né effettivo né di fatto - delle fallite.
3.2. Le censure risultano infondate.
3.2.1. Anzitutto è d'uopo rilevare che il procedimento penale italiano trae
origine da una complessa vicenda che vede coinvolte numerose società e persone.
La E__________ spa, società priva di attività produttiva e capogruppo di
società di capitali, era quotata al Terzo Mercato ed era detenuta a sua volta
dalla società svizzera S__________ SA prima e da L__________ SA (società lussemburghese)
poi, quest'ultime entrambe riconducibili e rappresentate dal ricorrente che deteneva
e gestiva fiduciariamente la E__________ spa per conto di due coimputati nel
procedimento penale. In estrema sintesi, mediante operazioni sostanzialmente fittizie
di aumento del capitale di E__________ spa, realizzate grazie al coinvolgimento
di società controllate dalla stessa E__________ spa e dalle sue controllanti
(segnatamente acquisendo partecipazioni in società sull'orlo del fallimento che
venivano fittiziamente ricapitalizzate), gli imputati avevano immesso sul Terzo
Mercato nuove azioni della E__________ spa. La vendita di tali titoli, il cui valore
effettivo era falsato dalle manipolazioni operate grazie alle società
controllate, aveva permesso di reperire risorse finanziarie dagli investitori
privati così raggirati; il denaro in tal modo raccolto era confluito in L__________
SA e, smistato dal ricorrente, era stato usato per le esigenze delle varie
società di E__________ spa o destinato, quale profitto illecito, ai proprietari
di quest'ultima. Sia E__________ spa sia le società da essa controllate (e
meglio F__________ srl, A__________ sas e A__________ spa) erano infine fallite
in quanto prive di reali valori.
Ora, RI 1 è stato ritenuto colpevole dei reati di fatti di bancarotta
fraudolenta (art. 223 coma 1 e coma 2 n. 1 e 2 del Regio Decreto n. 267 del 16
marzo 1942; Legge fallimentare), bancarotta fraudolenta (art. 216 coma 1 n. 1 e
2 Legge fallimentare) e false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice
civile italiano; Regio Decreto del 16 marzo 1942; c.c.; cfr. ordine di carcerazione
del 6 novembre 2011 di cui al doc. B). Sia il reato di aggiotaggio sia quello
di associazione per delinquere, benché inizialmente prospettati, sono poi stati
ritenuti estinti per prescrizione (cfr. sentenza del 24 giugno 2011, doc. D, p.
18; sentenza del 4 marzo 2013 consid. 8.1, doc. F).
Nonostante
non sia stata prodotta la richiesta di rinvio a giudizio che contiene l'elenco
preciso e dettagliato dei capi di imputazione e delle varie condotte riferite a
ogni capo, ciò che avrebbe semplificato la consultazione degli atti, dalla
lettura delle varie pronunce che si sono susseguite emerge che dei numerosi atti
di bancarotta inizialmente imputati al fiduciario (cfr. sentenza della Corte di
appello di __________ del 24 giugno 2011 di cui al doc. D), solo alcuni - e
meglio i capi di imputazione A2, F3 e D4 - sono stati oggetto di rinvio da
parte della Corte di Cassazione di __________ (cfr. sentenza del 4 marzo 2013)
a causa di una carente motivazione. Con sentenza del 10 febbraio 2014 (doc. K)
la Corte di Appello di __________ ha pertanto riesaminato le imputazioni
annullate in cassazione, riconfermando la responsabilità dell'insorgente per le
fattispecie di cui ai capi A2 e D4, prosciogliendolo invece dall'imputazione
del capo F3, decisione confermata in cassazione il 29 ottobre 2014 (cfr. doc. 1).
In definitiva dunque il ricorrente è stato ritenuto colpevole di cinque atti di
bancarotta nell'ambito del fallimento della E__________ spa (capi di imputazione
A1/II, A2, A3/I, A3/II e A4), due per il fallimento di F__________ srl (capi di
imputazione D1/i e D4), uno per il fallimento di A__________ sas (capo F1) e
due per quello di A__________ spa (capi L1/I e L4).
Al ricorrente viene in sostanza rimproverata la sua partecipazione ad una serie
di atti con i quali è stato svuotato il patrimonio delle fallite, sostituendo
gli attivi distratti con valori fasulli, ciò che ha ritardato l'insolvenza e
aggravato lo stato di dissesto delle fallite. A titolo di esempio con
l'imputazione di cui al capo A1/II (confermato già nel 2013, cfr. doc. F) viene
contestata la seguente fattispecie (cfr. doc. D): il ricorrente già gestiva
fiduciariamente la E__________ spa, per il tramite di S__________ SA da lui
amministrata, prima che la stessa fosse venduta ai due coimputati nel
procedimento italiano; a quel momento E__________ spa aveva in pancia due società
che possedevano patrimoni immobiliari. Al fine di procedere alla cessione ai
nuovi proprietari (e permettere dunque il disegno truffaldino sopradescritto),
svuotando la società dei suoi attivi ma eseguendo una ricapitalizzazione del
patrimonio di modo da permettere la quotazione dei titoli sul Terzo Mercato, E__________
spa aveva ceduto le società immobiliari a S__________ SA ricevendo in cambio la
società A__________ spa (per il 98% di S__________ SA e per il 2% del ricorrente),
quest'ultima tuttavia di valore di molto inferiore poiché il suo patrimonio era
stato artatamente gonfiato. Infatti, mediante false fatture era stato fatto
figurare l'acquisto da parte di A__________ spa di macchinari industriali per
circa 21 miliardi di Lire; il relativo credito era stato ceduto dalle tre
società venditrici (tra cui A__________ sas) a S__________ SA, che lo aveva poi
trasferito a vario titolo in A__________ spa con conseguente - e fittizio -
aumento del patrimonio.
3.2.2. Analizzando in primo luogo la trasposizione in diritto svizzero dei
reati contestati in Italia, non può essere seguito l'insorgente laddove
sostiene che il tipo di partecipazione ritenuto a suo carico nell'ambito della
commissione dei reati fallimentari non sia previsto dal nostro ordinamento.
Come si evince dal testo dell'art. 163 cifra 1 cpv. 1 CP, di principio
unicamente il debitore può essere autore, coautore ed autore mediato di questo
reato (Bernard Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, III ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 163 CP). Se il
debitore è una persona giuridica, una società o una ditta individuale si
applica l'art. 29 CP. Le persone fisiche menzionate da questa disposizione
(organi, membri di organi, soci, collaboratori con potere di decisione
indipendente o dirigenti effettivi) sono punibili quali autori se hanno agito,
in una delle qualità descritte, per la persona giuridica, la società o la ditta
individuale. Come risulta tuttavia dall'art. 163 cifra 2 CP il reato può anche
essere commesso da un qualsiasi terzo e meglio da chiunque non sia il debitore
o qualcuno ritenuto tale in applicazione dell'art. 29 CP (cfr. Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 163 CP).
Anche in diritto svizzero dunque i reati fallimentari (quanto sopra vale
infatti anche per l'art. 164 CP; cfr. Corboz,
op. cit., n. 7-9 e n. 25-28 ad art. 164 CP) possono essere commessi da persone esterne
alle società fallite, benché siano per queste previste delle pene meno severe.
Per quanto attiene alla qualifica giuridica, va osservato che l'autorità di
prime cure ha indicato il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel
pignoramento di cui all'art. 163 CP. Dall'analisi della fattispecie risulta
piuttosto trattarsi del reato di diminuzione dell'attivo in danno dei creditori
di cui all'art. 164 CP posto che le operazioni delittuose contestate hanno
effettivamente - e non solo fittiziamente - diminuito gli attivi societari. Ciò
tuttavia nulla muta in sostanza per quanto concerne la fondatezza del
provvedimento. A maggior ragione se si considera che per due capi di
imputazione (capo D e L; cfr. doc. B) è stato altresì ritenuto il reato di false
comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. e che al fine di commettere i
vari reati fallimentari è stata tenuta una contabilità inveritiera, ciò che in
Svizzera è punibile penalmente (art. 166, 251 e 325 CP). In merito al ruolo
svolto dall'insorgente poi, come emerge dalle varie sentenze, la sua
partecipazione è stata di rilevanza causale decisiva per la realizzazione degli
obbiettivi delittuosi riconducibili ai fiducianti, proprietari effettivi di E__________
spa. Anche volendo considerare che il ricorrente abbia agito ossequiando le
istruzioni dei mandanti, ciò non permetterebbe né di ammettere una sua totale
inconsapevolezza né di giustificare il suo agire. D'altra parte le operazioni
contestate sono state perpetrate su più anni, mediante ripetizione di medesimi
meccanismi e sempre per il tramite delle società riconducibili all'insorgente e
da lui amministrate (S__________ SA prima e L__________ SA poi), per cui, anche
in considerazione della pluriennale esperienza maturata dal ricorrente, non è
possibile sostenere che il suo agire non sarebbe stato penalmente punibile in
Svizzera. In questo senso risulta inutile l'acquisizione dell'incarto pretorile,
le considerazioni di natura prettamente civilistica in quella sede (afferenti
tra l'altro al solo rapporto tra fiduciante e fiduciario) non potevano, né
possono, escludere la responsabilità penale del ricorrente e le ripercussioni
di carattere amministrativo. Nemmeno il lodo arbitrale del 24 febbraio 2016
risulta rilevante ai fini del giudizio, atteso comunque che dopo tale pronuncia
il Comitato OAD-FCT ha emesso una nuova decisione di esclusione del ricorrente
dall'associazione di categoria, confermata con lodo arbitrale e in ultima
istanza dal Tribunale federale (cfr. STF 5A_163/2018 del 3 settembre 2018,
pubblicata).
3.2.3. Per quanto attiene alla pretesa violazione del principio della
proporzionalità occorre anzitutto rilevare che il ricorrente non mette
direttamente in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre
l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il
principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile
permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla
libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come
compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono
del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF
2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990
del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro
Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge
sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e
segg.; Mauro Mini, La legge
sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag.
37 e segg.).
In merito alla pena inflitta (confermata in 6 anni 4 mesi e 25 giorni, già
dedotto il carcere preventivo soffermo, poi rideterminata in 3 anni 4 mesi e 25
giorni per applicazione del provvedimento dell'indulto), come visto,
all'insorgente sono stati addebitati diversi atti che hanno poi quantomeno
aggravato il dissesto finanziario delle quattro società, ognuno dei quali
concerne la distrazione di ingenti importi (a titolo di esempio - non esaustivo
- per il capo di imputazione A1/II si parla della distrazione di circa 21
miliardi di Lire italiane, per quello D1/I di erogazioni fittizie per oltre eur
1 mio, per F1 distrazione di beni o denari per circa 1.2 miliardi di Lire e per
il capo F4 si fa stato di aumenti fittizi di capitale per oltre 4 miliardi di
Lire). Si deve pertanto ritenere che con ogni verosimiglianza un'eventuale pena
pronunciata in Svizzera non si sarebbe discostata di molto da quella italiana.
In ogni caso, considerato già solo il numero di fattispecie e la gravità delle
stesse, egli non avrebbe potuto contare su di una condanna inferiore alle
soglie previste dall'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid. La questione di sapere se una
condanna subita all'estero richieda, in determinati casi, una valutazione più
sfumata in virtù del principio di proporzionalità, può rimanere aperta atteso
che nel caso di specie la gravità dei fatti commessi non lascia dubbi
sull'adeguatezza della misura adottata. Non giova poi al ricorrente appellarsi
all'art. 67 CP e alla pretesa assenza di concreto rischio di recidiva
specifica; premesso che - come già indicato - il provvedimento di revoca
dell'autorizzazione non ha nemmeno carattere disciplinare, non si tratta di
tutta evidenza di una misura penale. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LFid, la
revoca dell'autorizzazione si impone dal momento che il fiduciario viene
condannato per reati intenzionali contrari alla dignità professionale poiché
una delle condizioni per il rilascio del permesso in parola, e meglio quella
dell'ottima reputazione e della garanzia di attività irreprensibile, viene meno;
ciò comporta che per un certo periodo - cinque o dieci anni - l'interessato non
possa sollecitare nuovamente il rilascio dell'autorizzazione poiché difetta di
una delle esigenze personali. Irrilevante invece se vi sia o meno un rischio di
recidiva, per cui le considerazioni espresse in questo senso dal ricorrente non
hanno alcuna valenza per l'applicazione della LFid (cfr. per un esempio in
relazione alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
avvocato STF 2C_187/2011 del 28 luglio 2011 consid. 6.3 e per un esempio in
relazione all'art. 33 della legge federale concernente l'Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari del 22 giugno 2007 [RS 956.1; LFINMA] STF
2C_771/2019 del 14 settembre 2020 consid. 5.1 e riferimenti ivi contenuti). Lo
stesso discorso deve valere per la pretesa attenuante riferita al lungo tempo
trascorso dai fatti. Il principio giurisprudenziale citato infatti, proprio del
diritto penale, non è direttamente applicabile in ambito amministrativo. Nel
caso in esame poi va ritenuto che l'accertamento della fattispecie penale in
Italia è stato particolarmente lungo e laborioso a causa della complessità
della vicenda e delle varie procedure ricorsuali, per cui la condanna è
divenuta definitiva solo nel 2014. Orbene, tenuto conto che la revoca
dell'autorizzazione giusta gli art. 20 e 8 LFid presuppone l'esistenza di una
condanna penale, l'autorità di vigilanza non poteva che attendere l'esito del
procedimento italiano, senza d'altra parte essere tenuta ad adottare nel
frattempo misure provvisionali ex art. 24 LFid. Va considerato inoltre che il
lungo tempo trascorso ha beneficiato al ricorrente che ha finora potuto
continuare la sua attività di fiduciario per cui, benché fino al 2024 egli non
possa sollecitare nuovamente il rilascio dell'autorizzazione, di fatto la
revoca in parola avrà effetto solo per meno di quattro anni, durante i quali
l'insorgente potrà eventualmente continuare a svolgere la sua attività in
collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei limiti di quanto
consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 6.2,
2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17 luglio 2001
consid. 4e). D'altro canto va ritenuto che la lontananza dai fatti di rilevanza
penale è in realtà fattore privo di rilevanza poiché il contestato
provvedimento non è suscettibile di soluzioni attenuate.
Se ne deve dunque concludere che non risulta in specie alcuna lesione del principio
della parità di trattamento.
4. 4.1. Visto
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
4.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente
(art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera