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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell'11 novembre 2015 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500), con la quale le è stata inflitta una multa di fr. 800.-; |
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 è una ditta,
non iscritta all'albo delle imprese, che si occupa dell'esecuzione di opere in
qualità di impresario costruttore, di costruzioni in legno e lavori esterni. La
stessa nel 2015 ha eseguito un muro di contenimento in pietra sul mapp. __________
di __________. Il 25 marzo 2015 la Commissione di vigilanza per l'applicazione
della LEPICOSC (CV-LEPICOSC) ha esperito un controllo sul cantiere rilevando
che l'esecuzione del muro di sostegno in pietrame era quasi ultimata e stimando
il costo dell'opera superiore a fr. 30'000.-.
Ritenendo che la RI 1 avesse nell'occasione eseguito un'opera soggetta alla
LEPICOSC, il 27 aprile 2015 la CV-LEPICOSC le ha notificato l'avvio di una procedura
disciplinare. Con osservazioni del 5 maggio 2015 e complemento del 26 agosto
2015 richiesto dall'autorità, la RI 1 ha precisato che il costo dei lavori
eseguiti a __________ era inferiore a fr. 30'000.- e che gli stessi non erano
particolarmente difficoltosi.
Malgrado ciò, con risoluzione dell'11 novembre 2015 la CV-LEPICOSC ha inflitto
alla RI 1 una multa di fr. 800.- per violazione dell'art. 4 LEPICOSC.
B. Avverso questa decisione la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. La ricorrente eccepisce una violazione del suo diritto di essere sentita lamentando una carente motivazione della decisione impugnata. Critica l'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità di prime cure, sostenendo che i lavori da essa svolti non superano il valore di fr. 30'000.-. Eccepisce poi che la risoluzione contestata sarebbe contraria ai principi di legalità e proporzionalità e risulterebbe lesiva della libertà economica. Ritiene infine incostituzionali le norme che stabiliscono l'assoggettamento alla legge sulla sola base di un criterio economico e l'applicazione nell'ambito di tale valutazione delle tariffe delle associazioni di categoria, non vincolanti.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto necessario, riprese in seguito.
D. In sede di replica e
di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte
argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
E. Con scritto del 1° luglio 2016 la ricorrente postula la chiamata in causa ex art. 45 LPAmm della Commissione federale della concorrenza (Comco).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a
LEPICOSC. La legittimazione attiva dell'insorgente, parte del procedimento di
prima istanza e destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),
nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti acquisiti
all'incarto, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Non è necessario procedere all'assunzione delle prove richiamate dalla
ricorrente, in quanto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Come
indicato in narrativa, la ricorrente postula la chiamata in causa della Comco.
Motiva tale richiesta sostenendo che i criteri economici che determinano l'assoggettamento
o meno di un intervento edile alla LEPICOSC, valutati da parte dell'autorità tenendo
conto delle tariffe emanate dalle associazioni di categoria, costituiscono un
ostacolo all'accesso libero e indiscriminato al mercato interno poiché
impediscono alle aziende di praticare dei prezzi concorrenziali.
2.2. Giusta l'art. 45 cpv. 1 LPAmm, l'autorità giudicante può ordinare
d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un
interesse legittimo all'esito del procedimento. Il terzo chiamato in causa -
soggiunge il cpv. 2 - può esercitare i diritti spettanti alle parti e la
decisione gli è in ogni caso opponibile. L'art. 45 cpv. 3 LPAmm esclude per
contro l’intervento in lite nell’ambito di un procedimento amministrativo.
2.3 Come emerge dal
testo della legge, l'autorità può, ma non è tenuta a dar seguito a una domanda
di intervento inoltrata da una parte estranea al procedimento. Una diversa
conclusione, che obbligherebbe l'istanza adita ad accogliere una simile richiesta
formulata da terzi, vanificherebbe il principio stabilito dall'art. 45 cpv. 3
LPAmm. L'autorità non può essere tenuta ad accoglierla nemmeno se all'istante
andasse riconosciuta la qualità di parte. A chi chiede senza successo di essere
coinvolto in un procedimento pendente tra terzi resta riservata unicamente la
facoltà di impugnare il giudizio che ne scaturisce, dimostrando, in via
preliminare che essa è legittimata ad agire contro quest'ultima pronuncia o,
eventualmente, che gli è stata negata a torto nel precedente procedimento la
qualità di parte.
La chiamata in causa di terzi ha per scopo di rendere vincolante una decisione
anche nei confronti di persone che non sono coinvolte nel procedimento né in
qualità di parte ricorrente, rispettivamente attrice, né in qualità di parte
convenuta in causa, ma che comunque risultano toccate nei loro legittimi
interessi dall'esito della vertenza. L'istituto in parola serve pertanto a
includere nel procedimento amministrativo soggetti che altrimenti non avrebbero
la possibilità di parteciparvi in qualità di parti, in quanto sprovviste della
necessaria legittimazione. Ne discende pertanto che chi è (o dovrebbe essere)
destinatario di un atto amministrativo oppure chi, pur non essendone il
destinatario, è comunque toccato dal medesimo in modo tanto intenso da poter rivendicare
il ruolo di parte, può assumere nel processo unicamente questa veste. La
chiamata in causa non può in effetti essere utilizzata per "allargare"
il procedimento a ulteriori soggetti né per sanare la mancata partecipazione di
una parte al medesimo. Si tratta pertanto di un istituto del diritto
processuale volto unicamente a vincolare a un determinato giudizio le persone
indirettamente toccate dal medesimo. Sono tali le persone i cui rapporti
giuridici con una delle parti del procedimento sono influenzati dall'atto
amministrativo litigioso (Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 1 e 2 ad art. 14).
2.4. Nel caso di specie, l'istanza della ricorrente deve essere respinta. La
Comco non è in effetti toccata nei propri legittimi interessi dall'esito della
presente causa, nel senso sopra esposto del termine. Nella sua qualità di
autorità federale preposta alla protezione della concorrenza, essa vigila sul
mercato interno svizzero. In simili circostanze, non sono pertanto date le premesse
per una sua chiamata in causa a questo stadio della procedura, ritenuto
comunque che, qualora essa dovesse ritenere che il presente giudizio limiti in
modo inammissibile l'accesso al mercato, in virtù dei combinati art. 89 cpv. 2
lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)
e 9 cpv. 2bis della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI;
RS 943.02), essa potrebbe comunque, se lo ritiene opportuno, impugnare la
medesima dinnanzi al Tribunale federale proponendo un ricorso limitato al mero
accertamento della violazione dei principi che disciplinano il libero accesso
al mercato.
3. 3.1. La
ricorrente rimprovera all'autorità di prime cure di avere violato il suo
diritto di essere sentita per avere emanato una decisione carente dal profilo
della motivazione. In particolare si duole del fatto che quest'ultima abbia
ritenuto che i lavori edili da essa eseguiti superassero il valore limite
stabilito dall'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC, senza tuttavia specificare quali
interventi le sarebbero imputabili e su quali atti istruttori si baserebbe tale
conclusione.
3.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per
iscritto; tale norma non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della
motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito assicura anche il diritto ad una
motivazione sufficiente, ciò che tuttavia non impone di esporre e discutere
tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente
che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui
l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.
2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti; STA 52.2017.322 del 9 luglio 2018
consid. 2.2.). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella
situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232
consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),
oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione
(STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF
2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000
consid. 2).
3.3. Nel caso di specie la querelata decisione indica che la costruzione di un
muro di contenimento in pietrame con nuova scala d'accesso configura un'opera
di una certa importanza e il cui costo totale preventivabile è stato valutato
dall'autorità superiore al limite previsto dall'art. 4 cpv. 3 LEPICOSC. L'autorità
di prime cure ha in particolare precisato che l'opera in questione, vista
l'importanza e il costo, è soggetta alla LEPICOSC e non poteva dunque essere
eseguita da una ditta non iscritta all'albo.
Ora, tali indicazioni, seppur non particolarmente dettagliate, appaiono tutto
sommato sufficienti dal profilo della motivazione, prova ne sia che nel suo
gravame, inoltrato per il tramite di uno sperimentato legale, l'insorgente è
stata in grado di contestare in maniera precisa e circostanziata la decisione
qui avversata, dimostrando in questo modo di aver perfettamente compreso la
portata dei rimproveri che gli sono stati rivolti dall'autorità di prime cure e
le circostanze di fatto sui cui i medesimi si fondano.
4. 4.1. Giusta
l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività
è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.
L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori
specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4
cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di
lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente
semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari
conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature
importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Sono
considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non
superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite
è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC,
il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori
specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo
di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti
edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della
sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui
contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano
l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d),
nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di
determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio del 30 agosto 1988
[n. 3344] del Consiglio di Stato concernente
la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF
2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può
essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv.
2 RLEPICOSC). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita
dalla CV-LEPICOSC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- o la radiazione
dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di
committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale
oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC).
4.2. Dai materiali legislativi concernenti la
legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, la cui
prima versione risale al 1989, emerge che tali norme sono state volute per ovviare alla problematica delle insufficienti
qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione attive
nel settore dell'edilizia pubblica e privata, imponendo dei requisiti
professionali minimi al fine di tutelare la collettività e i singoli cittadini
dai pericoli derivanti, segnatamente, da opere non eseguite a regola d'arte.
Per ovviare ad un'incontrollata proliferazione di imprese senza la benché
minima preparazione tecnica o organizzativa, assolutamente inidonee a operare,
è quindi stato introdotto un albo delle imprese ed è stato stabilito che solo quelle
ivi iscritte avrebbero potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura,
eccezion fatta per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici
che potevano essere eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle
costruzioni (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2. e rinvii ivi
citati). Dal 1° gennaio 2014 la legislazione in questione si estende anche
all'esecuzione di lavori specialistici nell'ambito di alcuni settori e meglio
la posa d'acciaio d'armatura, l'esecuzione di casserature, di murature in cotto
e pietra e di cappe di sottofondo (betoncini).
Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per
tipo d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate
dalla legge, solo le imprese di costruzione e gli operatori specialisti iscritti
all'albo possono eseguire lavori edili e del genio civile.
5. 5.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente ritiene che le valutazioni operate dalla
CV-LEPICOSC per giungere alla conclusione che i lavori eseguiti non sono di
modesta importanza poiché superano la soglia di fr. 30'000.-, siano basate su
di un accertamento errato dei fatti rilevanti. A detta della ricorrente, le fatture
versate agli atti provano invece che il valore delle opere non supera il limite
fissato dalla legge e che si tratta di lavori di modesta importanza (produce a
tal proposito la dichiarazione dell'ing. __________, del quale chiede altresì
l'audizione). Le valutazioni della CV-LEPICOSC, basate unicamente sul valore
dei lavori e non sulla difficoltà di esecuzione degli stessi, non sarebbero per
contro suffragate da alcuna prova, non essendo il rimando alle tariffe
applicate dalle associazioni di categoria sufficiente a giustificare il fatto
di discostarsi dalla fatturazione applicata dall'insorgente. Essa sostiene poi
che alcune disposizioni legali citate nella decisione impugnata sarebbero
erronee, segnatamente il rimando all'art. 4 LEPICOSC con riferimento al
concetto di "lavori di sopra e sottostruttura", dicitura
modificata nel 2014. La RI 1 afferma inoltre che la decisione è arbitraria e
viola il principio della legalità in quanto non vi sarebbe una sufficiente base
legale che permetta all'autorità di discostarsi dalle tariffe applicate dalla
ricorrente per valutare il costo dell'opera e di applicare invece le tariffe
SSIC.
Ritiene inoltre che l'applicazione ferrea e ingiustificata del criterio dei fr.
30'000.- e delle tariffe SSIC impedisca alle ditte attive nel settore di
praticare prezzi concorrenziali e configuri pertanto una limitazione
inaccettabile della libertà economica di cui all'art. 27 Cost.
La decisione impugnata risulterebbe altresì lesiva del principio della
proporzionalità poiché la CV-LEPICOSC avrebbe mancato di tenere debitamente in
considerazione che il lavoro effettivamente svolto non presentava particolari
difficoltà di esecuzione.
L'insorgente sembra infine mettere in dubbio la norma che impone di distinguere
i lavori sottoposti alla LEPICOSC sulla sola base di un criterio economico.
5.2. Le censure sollevate non meritano accoglimento.
5.2.1. Anzitutto a giusto titolo la CV-LEPICOSC ha stabilito che l'opera in
questione, per dimensioni e caratteristiche, sia soggetta alla legge.
Per quanto riguarda il valore dell'opera, si osserva che la differenza tra
quanto fatturato dall'insorgente e quanto stimato dall'autorità, è
relativamente minima e si aggira in entrambi i casi poco sotto o poco sopra la
soglia di legge. Ad ogni modo, indipendentemente dal valore dell'opera, come
già costatato da questo Tribunale in altra occasione (STA 52.2013.162 del 3 dicembre
2013, non pubblicata, sentenza che è stata oggetto di ricorso al Tribunale
federale, cfr. STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014), la costruzione di un muro
di contenimento non può essere definito frutto di lavori di modesta importanza
o particolarmente semplici, soprattutto quando, come nel caso in esame, si
tratta di elevarne uno in pietrame all'interno di un vigneto in zona di montagna,
previa demolizione dell'opera già esistente (eseguita con alta verosimiglianza
con l'ausilio di macchinari), su un terreno in forte pendenza (che determina
tra l'altro l'istallazione di impalcati intermedi), che necessita
dell'allestimento di casseratura per l'esecuzione della fondazione in calcestruzzo
armato (ciò che include l'uso di una betoniera) e della costruzione contestuale
di una parte di scala formata da otto scalini (comprensiva di muretto di
controriva) con raccordo al muro principale (cfr. doc. C posizione 200). Da ciò
ne discende che, indipendentemente dall'attendibilità delle valutazioni della
CV-LEPICOSC e della fatturazione presentata dalla ricorrente, si deve ritenere
che eseguendo il muro in questione senza essere iscritta all'albo, la RI 1 ha
violato l'art. 4 LEPICOSC.
Si osserva poi che dal 1° gennaio 2014 la LEPICOSC impone l'iscrizione all'albo
anche agli operatori specialisti che eseguono determinati lavori specifici
(cfr. allegato alla LEPICOSC), tra i quali la posa d'acciaio d'armatura,
l'esecuzione di casserature e l'esecuzione di murature in cotto e pietra. Ora
nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e meglio dai
doc. A e C, emerge che la sola elevazione del muro in pietrame (muro
principale, esclusa dunque la scala e il raccordo) era stata preventivata in
fr. 10'500.- (IVA esclusa) e la formazione delle fondamenta (compreso cassero,
ferro e beton) in fr. 2'800.- (IVA esclusa), con il che risulta che, quantomeno
per la costruzione del muro, considerato che la soglia fissata dall'art. 4 cpv.
2 LEPICOSC per questi lavori è di fr. 10'000.-, la stessa è stata superata e
pertanto il lavoro specifico non poteva essere eseguito senza iscrizione
all'albo.
Stando così le cose, appare inutile procedere alle audizioni testimoniali
proposte dalla ricorrente (segnatamente quella del titolare della ditta
ricorrente, dei proprietari del fondo, degli operai e dell'ing. __________), le
quali non permetterebbero ad ogni modo di giungere a diversa conclusione.
5.2.2. La decisione impugnata cita effettivamente l'art. 4 LEPICOSC utilizzando
la terminologia della legge nella sua versione antecedente al 2014. Tuttavia
non si vede, né la ricorrente lo spiega, quale conseguenza ciò comporti. La
dicitura "lavori di sopra e sottostruttura" si riferisce con
tutta evidenza all'insieme dei lavori di costruzione eseguiti nel settore edile
e del genio civile, ciò che corrisponde, giusta l'art. 1 e art. 4 cpv. 1
LEPICOSC, alle opere eseguite dalle imprese di costruzione e dagli operatori
specialisti e soggette alla legislazione in questione.
In merito alla base legale, la LEPICOSC prevede, come sopra esposto, che non
sono assoggettati alla legge i lavori di modesta importanza o particolarmente
semplici (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC); il cpv. 3 dell'art. 4 LEPICOSC pone poi la
presunzione secondo cui le opere il cui costo preventivabile totale non supera
i fr. 30'000.- (fr. 10'000.- per gli operatori specialisti) sono da considerare
di modesta importanza. Giusta l'art. 4 cpv. 4 LEPICOSC, il regolamento
definisce i lavori non soggetti alla legge; l'art. 8 cpv. 1 RLEPICOSC trasferisce
poi tale compito alla CV-LEPICOSC, la quale, al fine di stabilire in modo
oggettivo il valore delle opere di edilizia e genio civile, usa come base di
valutazione i prezzi del materiale e le tariffe approvate dalle associazioni di
categoria. La procedura con la quale l'autorità di sorveglianza stabilisce
l'assoggettamento alla legge è pertanto sorretta da una base legale
sufficientemente chiara (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2.). In
questo senso poi, ritenuto che la libertà economica include il libero accesso
ad un'attività economica privata e il suo esercizio (DTF 132 I 97 consid. 2.1,
131 I 133 consid. 4), nel caso concreto in alcun modo la CV-LEPICOSC impone
alle ditte attive nel settore di applicare un determinato prezzario; nei limiti
del rispetto di altre regolamentazioni e dei vari contratti collettivi di
lavoro in vigore, la ricorrente è libera di praticare i prezzi che vuole, ciò
che esclude pertanto che l'applicazione del criterio di cui all'art. 4 cpv. 3
LEPICOSC, rispettivamente del ricorso alle tariffe delle associazioni di
categoria (art. 8 cpv. 1 RLEPICOSC), configuri una limitazione della libertà
economica.
Si precisa a titolo abbondanziale che, contrariamente a quanto l'insorgente
sostiene, nella sentenza del Tribunale federale citata in sede di replica (STF
2C_81/2014 dell'11 agosto 2014), l'Alta Corte ha lasciato aperta la questione
di sapere se sia o no ammissibile applicare le tariffe delle associazioni di
categoria per stimare il valore delle opere edili; il considerando richiamato
(consid. 5.1. e non consid. 5.2. come erroneamente indicato), contiene il
riassunto delle censure ricorsuali e non la sussunzione in diritto, tant'è che
il paragrafo successivo dichiara la critica inconferente e il ricorso viene
respinto.
5.2.3. In merito alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, la
decisione impugnata non presta il fianco a critiche. Premesso che dagli atti
risulta che l'insorgente ha eseguito opere che non possono essere definite di
poca importanza né particolarmente semplici da poter essere eseguite senza
conoscenze particolari e senza attrezzature importanti (cfr. consid. 4.2.), la
CV-LEPICOSC ha indicato di aver ad ogni modo tenuto in considerazione che il
valore stimato delle opere supera di poco il limite legale e che pertanto
l'importo della multa è stato contenuto di conseguenza.
6. Accertato che la
RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da
verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione commessa,
alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore.
Nella valutazione della colpa imputabile
alla ricorrente va considerato che la RI 1 è una ditta attività nel settore da
molti anni e che era già stata oggetto di una procedura disciplinare in
passato. Tuttavia la CV-LEPICOSC afferma di aver tenuto conto del fatto che il
costo dell'opera da essa stimato superava di poco la soglia di legge. Questo
Tribunale ritiene pertanto correttamente commisurata all'entità dell'infrazione
ed alla colpa del trasgressore la multa di fr. 800.- inflitta alla ricorrente.
7. 7.1. Stante
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in
quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49
LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera