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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2015 di
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 4 novembre 2015 (n. 4737) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 maggio 2015 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 13 aprile 1963 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell'agosto del 1981. Giardiniere di professione, non ha precedenti in materia di circolazione stradale, tant'è che nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) non figurano iscrizioni a suo carico.
B. a. L'11 aprile 2015,
alle ore 18.26, RI 1 ha circolato alla guida dell'autoveicolo __________
targato __________ nell'abitato di __________ ad una velocità punibile di 76
km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - laddove vigeva
un limite di 50 km/h. Interrogato dalla polizia il 19 aprile 2015, l'interessato
ha ammesso di sapere quale limite fosse posto in loco e di essersi reso conto
di procedere a velocità eccessiva. Ha inoltre accettato le risultanze del rilevamento
tecnico della velocità.
b. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 18
maggio 2015 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre per la durata di 3 mesi (dal 20 luglio al 19 ottobre 2015 inclusi),
autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie speciali G e M. La
risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c
cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
c. A seguito degli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa 6 luglio 2015 il competente Procuratore pubblico
l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr, condannandolo alla pena pecuniaria
(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 7'500.-,
corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna, oltre al pagamento
di una multa di fr. 500.-.
Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI
1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente
cresciuta in giudicato.
C. Con giudizio 4
novembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento
amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata dal
conducente punito.
L'autorità di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di
un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che impone ex
lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di tre mesi.
D. Contro il predetto
giudicato governativo il soccombente insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la
riforma nel senso di ridurre ad un mese il periodo di revoca inflittogli, da
scontare dal 1° luglio al 31 luglio 2016, alternativamente durante i mesi di
agosto e/o settembre 2016.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza
inferiore, ribadendo che per ragioni di equità e giustizia l'infrazione
addebitatagli dovrebbe essere qualificata come di tipo medio grave. Il reato, soggiunge,
è stato infatti commesso in circostanze estremamente favorevoli, per cui
sarebbe ingiusto farlo ricadere in quelli di cui all'art. 16c LCStr per due
soli km/h di superamento della soglia di media gravità. Non avendo creato
pericoli alla circolazione, ritenute le buone condizioni meteorologiche e di
traffico, non gli sarebbe pertanto imputabile una colpa grave. Tenuto conto
della sua ottima reputazione quale conducente e della necessità professionale
di condurre veicoli a motore, l'autorità amministrativa avrebbe dovuto limitare
ad un mese la durata della revoca.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
F. Con la replica l'insorgente ribadisce che per l'eccesso di velocità commesso in territorio di __________ non può essergli imputata una colpa grave, a maggior ragione in considerazione del fatto che, ancora in un passato recente, detto tratto stradale fosse contraddistinto da un limite massimo di velocità di 80 km/h, poi ridotta a 50 km/h. RI 1 rimprovera in seguito al Consiglio di Stato di non aver speso una parola in merito alla richiesta di verificare un eventuale malfunzionamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità utilizzato, violando così il suo diritto di essere sentito.
Considerato, in diritto
1.La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la
tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento
impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza che occorra procedere all'assunzione della prova notificata dall'insorgente (sopralluogo), insuscettibile
di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio
(art. 25 cpv. 1 LPAmm; cfr. consid. 4.3).
2. L'insorgente si duole di
una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l'Esecutivo cantonale
non si è espresso dettagliatamente su tutte le argomentazioni da lui sollevate,
rendendo perciò una decisione carente nella motivazione.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati
innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta
insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esigenze troppo severe
all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è
sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte
ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere
all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in
piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124
II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l'autorità non è tenuta a
prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad
esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (DTF 134 I 83 consid.
4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26; STA 52.2015.75 del 3 agosto 2015, consid.
3.1; 52.2012.146 del 4 giugno 2012, consid. 2.1).
2.2. In effetti, nel
giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso posizione puntualmente sulla censura sollevata dall'insorgente con
riferimento ad un eventuale malfunzionamento dell'apparecchio di
rilevamento della velocità utilizzato. Nondimeno, benché la motivazione addotta
dal Governo sia in parte succinta, risulta sufficiente per comprendere i motivi
della reiezione del gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente ha potuto
rendersi pienamente conto della portata del giudizio, tanto più che il soccombente
l'ha impugnato in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando
di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna
menomazione dei suoi diritti di difesa. Questo Tribunale non può fare a meno di
rilevare come in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità amministrativa
debba semplicemente prenderne atto (cfr. considerando seguente) e non sia
tenuta ad approfondire tematiche insuscettibili
di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare. Sia come sia, in occasione dell'interrogatorio di
polizia del 19 aprile 2015, RI 1 ha dichiarato
di accettare le risultanze del rilevamento tecnico della velocità (cfr.
verbale di interrogatorio 19 aprile 2015, sottoscritto dal ricorrente)
avvenuto a mezzo d'apparecchio laser certificato (cfr. rapporto di
constatazione della polizia cantonale agli atti, con verbale citato e
certificato di verificazione). La lamentela avanzata in questa sede appare
pertanto infondata, oltre che lesiva del principio della buona fede processuale.
Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna lesione del diritto di essere
sentito del ricorrente tale da giustificare l'annullamento in ordine della
querelata pronunzia.
3.Posto che, salvo per la contestazione di cui al considerando che precede, RI 1 non contesta il superamento di velocità e non ha nemmeno impugnato il decreto d'accusa 6 luglio 2015 del Procuratore pubblico, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti in quella decisione vincolano l'autorità amministrativa (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_195/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1; 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; STA 52.2010.66 del 25 maggio 2010, consid. 2), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è stata qualificata in modo giuridicamente corretto (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009) e se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati all'art. 16 cpv. 3 LCStr.
4.4.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) com-portano la revoca della
licenza di condurre, oppure l'ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2
LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate
le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione,
la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima
della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve,
art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di
cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre
mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
4.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in
essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze
concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione
di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta
l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di
25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base
all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb,
124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio
2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha
inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente
le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori
limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai
16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 con-sid. 3). Oggi
come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h in abitato
costituisce oggettivamente un caso medio grave,
che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una
revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
A partire da un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge
per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr; STF 1C_526/2009 del 25 marzo 2010, consid. 3.1).
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle
circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo
e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire
quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr).
Dall'altro, occorre esaminare se delle circostanze particolari non giustifichino
comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può
segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere
che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione
della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008
del 17 aprile 2009, consid. 3.2).
4.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che l'11 aprile 2015 RI 1 ha
superato di 26 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima
di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Tale superamento costituisce
oggettivamente un caso grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr
ed implica necessariamente la revoca della licenza di condurre per una durata
di tre mesi. Le circostanze particolari invocate dal ricorrente (condizioni
stradali e meteorologiche favorevoli, assenza di abitazioni familiari o scuole
nelle vicinanze, rispettivamente di traffico al momento dell'infrazione) non
rientrano nelle circostanze che permetterebbero eccezionalmente di ammettere
una gravità media e di scostarsi quindi dalla durata minima legale della revoca applicabile nella fattispecie. Ecco perché
non è necessario esperire il sopralluogo richiesto. D'altra parte, nella
misura in cui indica che la velocità massima su quel tratto di strada era di 80
km/h fino all'autunno 2013, il ricorrente non pretende comunque che aveva seri
motivi per ritenere di non trovarsi ancora nella zona in cui, da oltre un anno,
vigeva il limite generale di velocità (cfr. in tal senso anche il verbale
d'interrogatorio citato e STF 1C_567/2008 citata al consid. 4.2).
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la giurisprudenza del Tribunale
federale in materia di eccessi di velocità è stata più volte confermata anche
sotto l'egida delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2005. Essa
comporta un certo schematismo, indispensabile tuttavia per assicurare la parità
di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse
in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_567/2008 citata, consid. 3.3).
Se ne deve concludere che, tornando
applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre
mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente
confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti
conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è
che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di
cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere
neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta
chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in
fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3).
5. RI 1 chiede di poter scontare la revoca nel corso
dell'estate 2016, preferibilmente nel mese di luglio (alternativamente in
agosto e/o settembre), al fine di ridurre i disagi sul piano professionale.
La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa
a carattere preventivo ed educativo, volta a
sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e
responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito
della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca
limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque
compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente
colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo
determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca
verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore
durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b).
D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza
di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma
non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento
giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una
revoca secondo le proprie esigenze, anche se la dottrina è tollerante ed entro
certi limiti suggerisce di venire incontro alle necessità - nella misura in cui
sono serie e comprovate - del conducente sanzionato con una revoca della
patente (DTF 134 II 39 consid. 3). Nel contesto del diritto della circolazione
stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere
l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid.
3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in
cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere
scontata (STA 52.2014.402 del 27 febbraio 2015, 52.2012.296 del 26 settembre
2012, consid. 4).
Il ricorrente avrebbe dovuto depositare la
sua licenza di condurre dal 20 luglio al 19 ottobre 2015 ma le procedure
ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del
provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il
ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e
fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo
differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'aprile 2015 e le
revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere
istruttivo.
6. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'in-sorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera