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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2015 di
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 25 novembre 2015 (n. 5189) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 agosto 2014 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 15 maggio 1947 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat. B nel novembre del 2004.
B. a. Il 27 luglio 2008,
verso le ore 19.45, RI 1 stava circolando in territorio di __________ alla
guida dell'autovettura targata __________, allorquando, a causa di
disattenzione, non si è avveduto per tempo di tre pedoni (un adulto recante un
bambino in braccio e un altro per mano) intenti ad attraversare sulle apposite
strisce il campo stradale da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di
marcia e li ha investiti, ferendoli in modo non grave. Il rapporto 21 agosto
2008 stilato dalla polizia della città di __________ a constatazione dei fatti
è stato trasmesso alla Sezione della circolazione del Canton Ticino, la quale
ha aperto nei confronti del ricorrente un provvedimento amministrativo.
b. Esaminati gli atti che gli erano stati trasmessi per competenza dalla
pubblica procura di __________ (Staatsanwaltschaft), il 27 maggio
2009 lo Stadtrichteramt di __________ ha condannato RI 1 al pagamento di
una multa di fr. 400.-, oltre a tasse e spese di giustizia, rifacendosi in particolare
agli art. 33 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 3 cpv.1, 6 cpv. 1
dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962
(ONC; RS 741.11). Dal profilo fattuale, la preposta autorità penale ha
accertato che egli "[…] wegen
Nichtgewährens des Vortritts drei Fussgängern (Mann mit Kleinkind auf einem Arm
und zweitem Kleinkind an der andern Hand) auf dem Fussgängerstreifen infolge
mangelnder Aufmerksamkeit beim Linkssabbiegen von der Zähringerstrasse in die
Mühlegasse aufwärts in __________ am 27 Juli 2009 (recte 2008) um 19.45
Uhr mit dem Pw __________, wobei es zu einer Kollision mit der Fussgängergruppe
kam". La pronunzia, priva di motivazione, è cresciuta in giudicato
in assenza di impugnazione.
c. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, l'autorità amministrativa ha riattivato il procedimento
sospeso in attesa di queste ultime, prospettando a RI 1 l'adozione di una
misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni,
il 7 ottobre 2011 la Sezione della circolazione ha deciso di ritirargli la patente per la durata di un mese (dall'8 novembre
al 7 dicembre 2011), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle
categorie G e M. La risoluzione, resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a LCStr,
nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27
ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato incontestata.
C. Il 20 dicembre 2011 il conducente ha subito una revoca della patente di 1 mese per aver circolato a velocità eccessiva in territorio di __________ (+33 km/h sul limite di 120 in autostrada; infrazione medio grave). Dagli atti risulta che l'infrazione è stata commessa il 30 ottobre 2011 e che il provvedimento è stato scontato dal 20 gennaio al 19 febbraio 2012.
D. a. Il 6 luglio 2014, verso le ore 11.52, RI 1 stava
viaggiando sulla A2 in direzione nord, allorquando in territorio di __________
è stato notato da una pattuglia della Polizia cantonale (Reparto del Traffico)
mentre alla guida dell'autovettura __________ targata __________
superava sulla destra, con manovra di uscita e di rientro, due altri veicoli in
marcia.
b. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 25
agosto 2014 l'autorità cantonale gli ha revocato la licenza di condurre per la
durata di dodici mesi (dal 5 gennaio 2015 al 4 gennaio 2016), autorizzando
comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.
La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e
16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
c. A seguito degli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa 15 settembre
2014 il competente Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr,
condannandolo alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni) di fr. 6'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da
fr. 220.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'200.-. Agendo in
via d'opposizione l'accusato ha impugnato il decreto davanti al Pretore penale,
che con sentenza 17 settembre 2015 ha confermato l'imputazione, riducendo
tuttavia a fr. 2'400 la pena pecuniaria (20 aliquote giornaliere da fr. 120.-)
e a fr. 480.- la multa.
Siffatta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è cresciuta in
giudicato.
E. Con giudizio 25
novembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Riassunte le disposizioni che regolano la
materia e richiamata la giurisprudenza federale, l'autorità di ricorso di prime
cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi
dell'art. 16c LCStr, reato che unito alle precedenti revoche del 2011 impone
ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr) l'adozione di un provvedimento
analogo della durata minima di 12 mesi.
F. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la
riduzione a 6 mesi della sanzione
irrogatagli, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del
Consiglio di Stato, negando che alla fattispecie possa essere applicato l'art.
16c cpv. 2 lett. c LCStr. Ha in particolare sottolineato che a prescindere
dalla risoluzione 7 ottobre 2011 della Sezione della circolazione, l'infrazione
del 27 luglio 2008 dev'essere qualificata come lieve. D'altra parte, in base
alle valutazioni del giudice penale non gli sarebbe imputabile un'infrazione
medio grave, bensì una semplice infrazione alle norme della circolazione ex
art. 90 cifra 1 LCStr. Scostandosi dagli accertamenti di fatto contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato, l'autorità amministrativa ha violato
dunque il diritto federale.
G. All'accoglimento del
ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
La Sezione della circolazione ha rinunciato a presentare osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento
impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è
applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24
giugno 1970 (LMD; RS 741.03) compor-tano la revoca della licenza di condurre, oppure
l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo diritto entrato in vigore nel 2005 prevede una durata mi-nima della
revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;
medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti
dell'interessato. In particolare, commette un'in-frazione medio grave colui che
violando le norme della circola-zione cagiona un pericolo per la sicurezza
altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a
LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno
dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta
per infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c
cpv. 2 lett. c LCStr).
2.2.
In una giurisprudenza recente (STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid.
2.3), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l'infrazione medio
grave così come definita all'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora
in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla
lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo
minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1
lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
2.3. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accerta-menti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la
procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa; 123
II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_295/2014 del 23 giugno
2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1). L'autorità
amministrativa può dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può
fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale
o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove
prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti
accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di
diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della
circolazione (DTF 136 II 447 consid. 3.1; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012,
consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale
anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato
emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la
decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il
caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità
dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si
sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre
e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,
quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per
presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.
3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016, consid. 4.1;
1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014,
consid. 2.1). La giurisprudenza ha avuto anche modo di specificare che se in vista
dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è di principio vincolata ai fatti così
come stabiliti da una decisione penale cresciuta in giudicato, la medesima non
lo è per contro circa l'apprezzamento della colpa e della messa in pericolo
(STF 1C_504/2011 citata, consid. 2.1; 1C_353/2010 del 12 gennaio 2011,
consid. 2.1).
2.4. In concreto, a seguito degli accadimenti del 6 luglio 2014 di cui si è
detto in narrativa, la Sezione della circolazione, in applicazione dell'art. 16c
cpv. 2 lett. c LCStr, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per 12
mesi, considerando che il ricorrente aveva già commesso due infrazioni
medio gravi nei cinque anni precedenti. Ad analoga conclusione è approdato il
Governo, con il giudizio impugnato.
In questa sede, il ricorrente non nega di essersi reso colpevole di un'infrazione
grave per i fatti occorsi il 6 luglio 2014, ma contesta di aver già commesso
due infrazioni medio gravi in passato. In particolare, rimprovera alle autorità
precedenti una violazione del diritto federale in merito alla qualificazione
del reato compiuto il 27 luglio 2008, ritenendo che queste ultime si sarebbero
scostate, a torto, dalle conclusioni tratte dalle autorità penali di __________
nel 2009, secondo cui la violazione commessa sarebbe stata solo "lieve".
L'appunto si rileva infondato.
2.5. Come accennato in narrativa, dagli atti risulta che a seguito dei fatti
avvenuti il 27 luglio 2008, lo Stadtrichteramt di __________ ha inflitto
al ricorrente una multa di fr. 400.-, riconoscendolo colpevole di infrazione
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr. La decisione
penale è cresciuta in giudicato, inimpugnata. Preso atto di tali conclusioni,
il 7 ottobre 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre per la durata di un mese, ritenendo medio grave (art. 16b cpv.
1 lett. a LCStr) l'infrazione commessa dal ricorrente.
Quest'ultima decisione di revoca, passata in giudicato, non può di principio
essere rimessa in discussione. Già per tale motivo, così come rilevato dal
Governo, malvenuto è il ricorrente a contestare ora la qualificazione (medio
grave) del reato su cui si fonda.
Contrariamente a quanto insiste il ricorrente, tale qualifica non si poneva in
ogni caso in contrasto con le decisioni rese dalle autorità penali del Cantone di __________. Né dalla decisione di sospensione
del procedimento (Einstellungsverfügung) del 23 marzo 2009 con la quale
la procura pubblica (Staatsanwaltschaft) aveva trasmesso gli atti per
competenza al Stadtrichteramt di __________, né dal successivo
provvedimento 27 maggio 2009 di quest'ultimo è desumibile una diversa qualificazione - segnatamente, lieve -
dell'infrazione. La prima si è limitata ad
escludere l'esistenza di una violazione grave (grobe) delle norme della
circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), prospettando la sussistenza di una
violazione semplice (einfache Verletzung). Il secondo
provvedimento, come ricordato poc'anzi, ha poi riconosciuto la sussistenza di
una simile violazione (semplice), in applicazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr. Considerato che questo disposto non include solo
le infrazioni lievi ai sensi dell'art. 16a LCStr, ma anche quelle
medio gravi giusta l'art. 16b LCStr (cfr. DTF 135 III 138 consid. 2.4;
128 II 139 consid. 2c; Cédric Mizel, Droit et pratique
illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle
de la révision du 14 décembre 2011 de la loi fédérale sur la circulation
routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, Berna 2015, pag. 391),
nulla impediva alla Sezione della circolazione - procedendo ad un'autonoma
valutazione giuridica dei fatti nell'ambito del susseguente procedimento
amministrativo - di ritenere dati gli estremi di un'infrazione medio grave. A
maggior ragione se si considera che il giudizio dello Stadrichteramt era
privo di una dettagliata motivazione scritta e che spettava pertanto
all'autorità amministrativa determinare se in concreto RI 1 avesse commesso
un'infrazione lieve (art. 16a LCStr) o medio grave (art. 16b
LCStr).
2.6. A titolo del tutto abbondanziale, può comunque essere aggiunto che nella
qualifica operata dalla Sezione della circolazione non è ravvisabile alcuna
violazione del diritto, come si vedrà qui di seguito (consid. 3).
3. 3.1. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata e, avvicinandosi ai passaggi pedonali, deve
circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza
ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi. Questa regolamentazione è
concretizzata dall'art. 6 cpv. 1 ONC, secondo cui, davanti ai passaggi pedonali
senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a
ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad
esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità
e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere a questo obbligo. La "particolare
prudenza" per i pedoni di cui all'art. 33 cpv. 2 LCStr significa che
l'automobilista deve prestare maggiore attenzione nei pressi dei passaggi
pedonali e nelle loro immediate vicinanze ed essere pronto ad arrestare il
veicolo quando un pedone attraversa la strada o manifesta la volontà di farlo
(cfr. STF 6B_1070/2009 del 22 marzo 2010, consid. 3.2).
3.2. Come ricordato in narrativa, dagli atti risulta che il 27 luglio 2008 RI 1,
mentre stava circolando in territorio di __________ alla guida dell'autovettura
targata __________ ha omesso di prestare la dovuta attenzione e non si è
avveduto della presenza di tre pedoni intenti ad attraversare la strada sulle
apposite strisce, che ha investito, ferendoli, seppure in modo non grave. In
tale comportamento è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art.
33 cpv. 1 e 2 e 90 cifra 1 LCStr, nonché 3 cpv. 1 e 6 cpv. 1 ONC. Disposizioni,
queste - richiamate anche dall'autorità penale del Canton __________ (cfr.
decisione del Stadrichteramt) - che impongono in sostanza al conducente
di rispettare il diritto di precedenza dei pedoni sulle strisce pedonali e di
moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi onde adempiere quest'obbligo.
3.2.1. La giurisprudenza federale considera che una messa in pericolo astratta accresciuta (grave) è realizzata già solo per il fatto di passare relativamente vicino ad un pedone, senza urtarlo (STF 1C_504/2011 citata, consid. 2.5). A maggior ragione, investire un pedone intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce costituisce una messa in pericolo concreta della sicurezza altrui, che questo avvenga a seguito di una manovra pericolosa o semplicemente di una disattenzione (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, op. cit., pag. 289 segg.; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004, pag. 371). In un simile contesto, è già escluso che ci si possa trovare in presenza di una infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo (cfr. STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012 citata da Benoît Carron, Les nouveautés en droit de la circulation routière, in: Franz Werro/Thomas Probst, Journées du droit de la circulation routière 2014 , Berna 2014, pag. 281).
3.2.2. Dal profilo soggettivo, la significativa sanzione inflitta dallo Stadtrichteramt depone per una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito cfr. Mizel, op. cit., in: RDAF 2004, pag. 377). Anche volendo benevolmente attribuire al ricorrente una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integrava gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr, così come ritenuto dalla Sezione della circolazione.
4. 4.1. Ammessa
la sussistenza di una prima revoca per un'infrazione medio grave, va ricordato
che nel 2011 RI 1 ha subito un'ulteriore revoca (provvedimento del 20 dicembre
2011) per un'infrazione ai sensi dell'art. 16b LCStr (eccesso di velocità
in autostrada). Neppure il ricorrente lo contesta.
Il 6 luglio 2014 l'insorgente stava viaggiando sulla A2 in direzione nord, allorquando
in territorio di __________ è stato notato da una pattuglia della Polizia
cantonale (Reparto del Traffico) mentre alla guida dell'autovettura __________
targata __________ superava sulla destra, con manovra di uscita e di rientro,
due altri veicoli in marcia. Certo è dunque che egli ha gravemente compromesso
la sicurezza della circolazione stradale ai sensi degli art. 16c cpv. 1
lett. a e 90 cifra 2 LCStr, così come ritenuto dalle precedenti istanze.
Neppure l'insorgente pretende il contrario.
Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni
dalla scadenza di due pregresse misure amministrative inflittegli per reati
medio gravi fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla
durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata)
introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.
Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal
Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale.
Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del
principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto
dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si
è macchiato (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per
completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze
particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal
legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid.
2.3).
4.2. Il ricorrente avrebbe dovuto depositare
la sua licenza di condurre dal 5 gennaio 2015 al 4 gennaio 2016, ma le
procedure ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del
provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il
ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e
fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura,
che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che
l'infrazione risale al luglio 2014 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente
per conservare il loro carattere istruttivo.
5. Stante quanto
precede, il ricorso deve essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa, dato per legge (art. 71
LPAmm).
6. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'in-sorgente (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera