Incarto n.
52.2015.597

 

Lugano

9 agosto 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Marco Lucchini, giudice presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sul ricorso 28 dicembre 2015 di

 

 

 

RI 1, ,

patrocinato da: PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 novembre 2015 (n. 5189) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 agosto 2014 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di dodici mesi;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1 è nato il 15 maggio 1947 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat. B nel novembre del 2004.

 

 

B.   a. Il 27 luglio 2008, verso le ore 19.45, RI 1 stava circolando in territorio di __________ alla guida dell'autovettura targata __________, allorquando, a causa di disattenzione, non si è avveduto per tempo di tre pedoni (un adulto recante un bambino in braccio e un altro per mano) intenti ad attraversare sulle apposite strisce il campo stradale da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia e li ha investiti, ferendoli in modo non grave. Il rapporto 21 agosto 2008 stilato dalla polizia della città di __________ a constatazione dei fatti è stato trasmesso alla Sezione della circolazione del Canton Ticino, la quale ha aperto nei confronti del ricorrente un provvedimento amministrativo.

b. Esaminati gli atti che gli erano stati trasmessi per competenza dalla pubblica procura di __________ (Staatsanwaltschaft), il 27 maggio 2009 lo Stadtrichteramt di __________ ha condannato RI 1 al pagamento di una multa di fr. 400.-, oltre a tasse e spese di giustizia, rifacendosi in particolare agli art. 33 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 3 cpv.1, 6 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11). Dal profilo fattuale, la preposta autorità penale ha accertato che egli "[…] wegen Nichtgewährens des Vortritts drei Fussgängern (Mann mit Kleinkind auf einem Arm und zweitem Kleinkind an der andern Hand) auf dem Fussgängerstreifen infolge mangelnder Aufmerksamkeit beim Linkssabbiegen von der Zähringerstrasse in die Mühlegasse aufwärts in __________ am 27 Juli 2009 (recte 2008) um 19.45 Uhr mit dem Pw __________, wobei es zu einer Kollision mit der Fussgängergruppe kam". La pronunzia, priva di motivazione, è cresciuta in giudicato in assenza di impugnazione.

c. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, l'autorità amministrativa ha riattivato il procedimento sospeso in attesa di queste ultime, prospettando a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 7 ottobre 2011 la Sezione della circolazione ha deciso di ritirargli la patente per la durata di un mese (dall'8 novembre al 7 dicembre 2011), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie G e M. La risoluzione, resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato incontestata.

 

 

C.   Il 20 dicembre 2011 il conducente ha subito una revoca della patente di 1 mese per aver circolato a velocità eccessiva in territorio di __________ (+33 km/h sul limite di 120 in autostrada; infrazione medio grave). Dagli atti risulta che l'infrazione è stata commessa il 30 ottobre 2011 e che il provvedimento è stato scontato dal 20 gennaio al 19 febbraio 2012.

 

 

D.   a. Il 6 luglio 2014, verso le ore 11.52, RI 1 stava viaggiando sulla A2 in direzione nord, allorquando in territorio di __________ è stato notato da una pattuglia della Polizia cantonale (Reparto del Traffico) mentre alla guida dell'autovettura __________ targata __________ superava sulla destra, con manovra di uscita e di rientro, due altri veicoli in marcia.

b. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 25 agosto 2014 l'autorità cantonale gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di dodici mesi (dal 5 gennaio 2015 al 4 gennaio 2016), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

c. A seguito degli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa 15 settembre 2014 il competente Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr, condannandolo alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 6'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 220.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'200.-. Agendo in via d'opposizione l'accusato ha impugnato il decreto davanti al Pretore penale, che con sentenza 17 settembre 2015 ha confermato l'imputazione, riducendo tuttavia a fr. 2'400 la pena pecuniaria (20 aliquote giornaliere da fr. 120.-) e a fr. 480.- la multa.
Siffatta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è cresciuta in giudicato.

E.   Con giudizio 25 novembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Riassunte le disposizioni che regolano la materia e richiamata la giurisprudenza federale, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che unito alle precedenti revoche del 2011 impone ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr) l'adozione di un provvedimento analogo della durata minima di 12 mesi.

 

 

F.    Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la riduzione a 6 mesi della sanzione irrogatagli, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, negando che alla fattispecie possa essere applicato l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr. Ha in particolare sottolineato che a prescindere dalla risoluzione 7 ottobre 2011 della Sezione della circolazione, l'infrazione del 27 luglio 2008 dev'essere qualificata come lieve. D'altra parte, in base alle valutazioni del giudice penale non gli sarebbe imputabile un'infrazione medio grave, bensì una semplice infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cifra 1 LCStr. Scostandosi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, l'autorità amministrativa ha violato dunque il diritto federale.

 

 

G.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
La Sezione della circolazione ha rinunciato a presentare osservazioni.

 

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.   2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) compor-tano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo diritto entrato in vigore nel 2005 prevede una durata mi-nima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'in-frazione medio grave colui che violando le norme della circola-zione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).    

 

                                         2.2. In una giurisprudenza recente (STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid. 2.3), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l'infrazione medio grave così come definita all'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).    

2.3. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accerta-menti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1). L'autorità amministrativa può dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 136 II 447 consid. 3.1; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012, consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016, consid. 4.1; 1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1). La giurisprudenza ha avuto anche modo di specificare che se in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è di principio vincolata ai fatti così come stabiliti da una decisione penale cresciuta in giudicato, la medesima non lo è per contro circa l'apprezzamento della colpa e della messa in pericolo (STF 1C_504/2011 citata, consid. 2.1; 1C_353/2010 del 12 gennaio 2011, consid. 2.1).

2.4. In concreto, a seguito degli accadimenti del 6 luglio 2014 di cui si è detto in narrativa, la Sezione della circolazione, in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per 12 mesi, considerando che il ricorrente aveva già commesso due infrazioni medio gravi nei cinque anni precedenti. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, con il giudizio impugnato.
In questa sede, il ricorrente non nega di essersi reso colpevole di un'infrazione grave per i fatti occorsi il 6 luglio 2014, ma contesta di aver già commesso due infrazioni medio gravi in passato. In particolare, rimprovera alle autorità precedenti una violazione del diritto federale in merito alla qualificazione del reato compiuto il 27 luglio 2008, ritenendo che queste ultime si sarebbero scostate, a torto, dalle conclusioni tratte dalle autorità penali di __________ nel 2009, secondo cui la violazione commessa sarebbe stata solo "lieve". L'appunto si rileva infondato.

2.5. Come accennato in narrativa, dagli atti risulta che a seguito dei fatti avvenuti il 27 luglio 2008, lo Stadtrichteramt di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 400.-, riconoscendolo colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr. La decisione penale è cresciuta in giudicato, inimpugnata. Preso atto di tali conclusioni, il 7 ottobre 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, ritenendo medio grave (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr) l'infrazione commessa dal ricorrente.
Quest'ultima decisione di revoca, passata in giudicato, non può di principio essere rimessa in discussione. Già per tale motivo, così come rilevato dal Governo, malvenuto è il ricorrente a contestare ora la qualificazione (medio grave) del reato su cui si fonda.
Contrariamente a quanto insiste il ricorrente, tale qualifica non si poneva in ogni caso in contrasto con le decisioni rese dalle autorità penali del Cantone di __________. Né dalla decisione di sospensione del procedimento (Einstellungsverfügung) del 23 marzo 2009 con la quale la procura pubblica (Staatsanwaltschaft) aveva trasmesso gli atti per competenza al Stadtrichteramt di __________, né dal successivo provvedimento 27 maggio 2009 di quest'ultimo è desumibile una diversa qualificazione - segnatamente, lieve - dell'infrazione. La prima si è limitata ad escludere l'esistenza di una violazione grave (grobe) delle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), prospettando la sussistenza di una violazione semplice (einfache Verletzung). Il secondo provvedimento, come ricordato poc'anzi, ha poi riconosciuto la sussistenza di una simile violazione (semplice), in applicazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr. Considerato che questo disposto non include solo le infrazioni lievi ai sensi dell'art. 16a LCStr, ma anche quelle medio gravi giusta l'art. 16b LCStr (cfr. DTF 135 III 138 consid. 2.4; 128 II 139 consid. 2c; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2011 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, Berna 2015, pag. 391), nulla impediva alla Sezione della circolazione - procedendo ad un'autonoma valutazione giuridica dei fatti nell'ambito del susseguente procedimento amministrativo - di ritenere dati gli estremi di un'infrazione medio grave. A maggior ragione se si considera che il giudizio dello Stadrichteramt era privo di una dettagliata motivazione scritta e che spettava pertanto all'autorità amministrativa determinare se in concreto RI 1 avesse commesso un'infrazione lieve (art. 16a LCStr) o medio grave (art. 16b LCStr).

2.6. A titolo del tutto abbondanziale, può comunque essere aggiunto che nella qualifica operata dalla Sezione della circolazione non è ravvisabile alcuna violazione del diritto, come si vedrà qui di seguito (consid. 3).

 

 

3.   3.1. Secondo l'art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata e, avvicinandosi ai passaggi pedonali, deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi. Questa regolamentazione è concretizzata dall'art. 6 cpv. 1 ONC, secondo cui, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere a questo obbligo. La "particolare prudenza" per i pedoni di cui all'art. 33 cpv. 2 LCStr significa che l'automobilista deve prestare maggiore attenzione nei pressi dei passaggi pedonali e nelle loro immediate vicinanze ed essere pronto ad arrestare il veicolo quando un pedone attraversa la strada o manifesta la volontà di farlo (cfr. STF 6B_1070/2009 del 22 marzo 2010, consid. 3.2).

3.2. Come ricordato in narrativa, dagli atti risulta che il 27 luglio 2008 RI 1, mentre stava circolando in territorio di __________ alla guida dell'autovettura targata __________ ha omesso di prestare la dovuta attenzione e non si è avveduto della presenza di tre pedoni intenti ad attraversare la strada sulle apposite strisce, che ha investito, ferendoli, seppure in modo non grave. In tale comportamento è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art. 33 cpv. 1 e 2 e 90 cifra 1 LCStr, nonché 3 cpv. 1 e 6 cpv. 1 ONC. Disposizioni, queste - richiamate anche dall'autorità penale del Canton __________ (cfr. decisione del Stadrichteramt) - che impongono in sostanza al conducente di rispettare il diritto di precedenza dei pedoni sulle strisce pedonali e di moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi onde adempiere quest'obbligo.

 

                                         3.2.1. La giurisprudenza federale considera che una messa in pericolo astratta accresciuta (grave) è realizzata già solo per il fatto di passare relativamente vicino ad un pedone, senza urtarlo (STF 1C_504/2011 citata, consid. 2.5). A maggior ragione, investire un pedone intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce costituisce una messa in pericolo concreta della sicurezza altrui, che questo avvenga a seguito di una manovra pericolosa o semplicemente di una disattenzione (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, op. cit., pag. 289 segg.; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004, pag. 371). In un simile contesto, è già escluso che ci si possa trovare in presenza di una infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo (cfr. STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012 citata da Benoît Carron, Les nouveautés en droit de la circulation routière, in: Franz Werro/Thomas Probst, Journées du droit de la circulation routière 2014 , Berna 2014, pag. 281).

 

                                         3.2.2. Dal profilo soggettivo, la significativa sanzione inflitta dallo Stadtrichteramt depone per una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito cfr. Mizel, op. cit., in: RDAF 2004, pag. 377). Anche volendo benevolmente attribuire al ricorrente una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integrava gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr, così come ritenuto dalla Sezione della circolazione.

 

 

4.   4.1. Ammessa la sussistenza di una prima revoca per un'infrazione medio grave, va ricordato che nel 2011 RI 1 ha subito un'ulteriore revoca (provvedimento del 20 dicembre 2011) per un'infrazione ai sensi dell'art. 16b LCStr (eccesso di velocità in autostrada). Neppure il ricorrente lo contesta.
Il 6 luglio 2014 l'insorgente stava viaggiando sulla A2 in direzione nord, allorquando in territorio di __________ è stato notato da una pattuglia della Polizia cantonale (Reparto del Traffico) mentre alla guida dell'autovettura __________ targata __________ superava sulla destra, con manovra di uscita e di rientro, due altri veicoli in marcia. Certo è dunque che egli ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione stradale ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr, così come ritenuto dalle precedenti istanze. Neppure l'insorgente pretende il contrario.
Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di due pregresse misure amministrative inflittegli per reati medio gravi fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata) introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.
Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

4.2. Il ricorrente avrebbe dovuto depositare la sua licenza di condurre dal 5 gennaio 2015 al 4 gennaio 2016, ma le procedure ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al luglio 2014 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

 

 

5.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa, dato per legge (art. 71 LPAmm).

 

 

6.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'in-sorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera