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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 13 febbraio 2015 di
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RI 1 RI 3
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contro |
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la decisione 14 gennaio 2015 (n. 66) del Consiglio di Stato che ha respinto la loro impugnativa avverso la risoluzione 21 marzo 2014 con cui il municipio di Lugano ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per la costruzione di un complesso residenziale (part. __________ e __________ Lugano, sezione Pregassona); |
ritenuto, in fatto
A. a. La è proprietaria
di due terreni in pendio (part. __________ e __________) situati a Lugano,
nella zona collinare di Pregassona, a monte di via __________. Entrambi i fondi
sono assegnati alla zona residenziale R2; nella parte alta, la part. __________
è inoltre ricoperta da bosco.
b. Con domanda di costruzione 10 giugno 2013, CO 1 e CO 2 hanno chiesto al
municipio il permesso di costruire su questi terreni un nuovo complesso residenziale,
formato da due corpi a gradoni, sfalsati e di forma irregolare, collegati tra
di loro da un corpo centrale comune (con scale e lift).
Stando ai piani, il corpo più a valle, orientato verso sud, è strutturato su
quattro livelli, di cui due interrati - destinati all'autorimessa comune (P-1,
direttamente accessibile da via __________) e a cantine (PC) - e due fuori
terra (P1 e P2), in cui si suddividono quattro appartamenti. Il gradone
superiore, rivolto a sud-ovest, consta invece di tre piani: uno sotterraneo
(P2), adibito a cantine e vani tecnici, e due (P3 e P4) con altrettanti
appartamenti (uno per piano). Il tetto del corpo inferiore funge da terrazza
(sistemata a verde) all'appartamento (P3) del gradone superiore.
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato tra l'altro l'opposizione
di RI 1 e RI 2 e RI 3, proprietari dei fondi (part. __________ e __________)
confinanti a nord-ovest, che hanno sollevato svariate censure dal profilo delle
distanze da confine (art. 10 norme di attuazione del piano regolatore di
Lugano, sezione Pregassona; NAPR), dell'inserimento nel paesaggio (art. 6
NAPR), dell'area di svago (art. 16 NAPR), delle immissioni foniche e delle
limitazioni sulle residenze secondarie.
d. Il 3 ottobre 2013 gli istanti in licenza, per il tramite del progettista,
hanno presentato una variante per una diversa sistemazione dell'area di svago;
pure questa modifica ha suscitato l'obiezione dei vicini e RI 3.
e. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 84932), il 21 marzo 2014 il municipio ha rilasciato il permesso
richiesto, respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini.
B. Con giudizio 14 gennaio 2015, il Consiglio di Stato
ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso interposto da RI 1 e RI 2
e RI 3 avverso la predetta licenza.
Disattesa una censura riferita all'esecuzione del progetto, segnatamente alla fase
di cantiere, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'edificio rispettasse ovunque
la distanza minima dai confini con i fondi vicini prescritta dall'art. 10 NAPR
e che l'area di svago fosse conforme all'art. 16 NAPR. Da ultimo ha tutelato le
valutazioni estetiche rese dalle autorità di prime cure in applicazione dell'art.
6 NAPR e del principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio
(art. 94 cpv. 2 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL
7.1.1.1).
C. Con ricorso 13
febbraio 2015, RI 1 e RI 2 e RI 3 impugnano ora la predetta risoluzione
dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata
unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal municipio.
I ricorrenti lamentano anzitutto i disagi
che avrebbero subìto a seguito di recenti sondaggi effettuati sui fondi dedotti
in edificazione. Il terreno in questione, aggiungono, non garantirebbe in
sostanza la sufficiente stabilità e sicurezza, mentre il progetto non specificherebbe
le opere di ancoraggio e sottomurazione. Mancherebbero inoltre le indicazioni
sui volumi di scavo esatte dagli art. 15 del regolamento di applicazione della
legge edilizia del 9 dicembre 1992
(RLE; RL 7.1.2.1.1) e 34 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La situazione del
terreno (morfologia, orografia, composizione), aggiungono, richiederebbe maggiori
approfondimenti. Gli insorgenti lamentano inoltre una disattenzione della
distanza minima da confine (art. 10 NAPR) verso il loro fondo, tenuto conto
della lunghezza (> 18 m) della facciata a valle del gradone inferiore. L'area di svago non sarebbe né soleggiata né
pianeggiante e disattenderebbe pertanto l'art. 16 NAPR; in applicazione
di tale norma, la licenza avrebbe inoltre dovuto essere assortita della condizione
di realizzare in legno il parco giochi in essa previsto, siccome vicino al
bosco. I ricorrenti contestano inoltre il giudizio di conformità del progetto
dal profilo estetico, tenuto conto in particolare della sua configurazione "arzigogolata"
e del materiale di rivestimento previsto (Rheinzink) per le parti a
vista dell'edificio. Da ultimo, sollevano un'eccezione in merito alla
ventilazione dell'autorimessa.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione, come
pure il municipio e i resistenti, con dettagliate argomentazioni che per quanto
occorre verranno discusse nel seguito.
E. Con la replica e le dupliche, i vicini opponenti rispettivamente il municipio e gli istanti in licenza si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi.
F. In sede di
istruttoria, il Tribunale ha richiesto agli istanti in licenza la produzione di
un rendering in 3D del progetto (con il paesaggio circostante). Ha inoltre raccolto
dall'Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti della Sezione
forestale (di seguito: UPN) delle precisazioni in merito alla situazione dei
fondi in questione (part. __________ e __________) dal profilo dei pericoli
naturali. Di questi documenti, come pure delle relative conclusioni formulate
dalle parti, si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini opponenti, personalmente e
direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21
cpv. 2 LE; art. 65 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),
integrati dei documenti richiesti agli istanti in licenza e dall'UPN di cui si è
detto in narrativa (supra, consid. F).
2. Materiale di scavo
2.1. I progetti per gli edifici devono contenere l'indicazione del volume del
materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e
della destinazione del materiale esuberante (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c RLE).
La norma non impone un piano degli scavi, né esige che a questo stadio venga
già debitamente compilata la dichiarazione di smaltimento secondo il concetto
di smaltimento dei rifiuti di cantiere (edizione luglio 2013) elaborato
nell'ambito del progetto Guida allo smaltimento (Entsorgungswegweiser)
promosso dai Cantoni in collaborazione con l'UFAM, l'ADSR e l'ASIR (cfr. www.rifiuti.ch). Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. c RLE,
basta che la domanda di costruzione fornisca le indicazioni richieste, ovvero
volume del materiale proveniente dallo scavo e dalle demolizioni, volume del
materiale riportato in loco e destinazione del materiale esuberante (cfr. STA
52.2008.269 del 8 ottobre 2008 consid. 4). La disposizione rientra tra quei
provvedimenti volti a incentivare la riduzione degli scarti alla fonte, segnatamente
dei materiali da depositare in discarica [cfr. anche Piano gestione dei rifiuti
(PGR), capitolo C: rifiuti edili, ad 3.2.1]. Tra questi va ricordato anche
l'art. 34 LE, secondo cui, qualora la costruzione o l'impianto richiedano lo
scavo dell'ordine di almeno mc 10'000, il Dipartimento può subordinare la
concessione della licenza edilizia alla condizione che, prima dell'inizio dei
lavori, sia fornita la prova della possibilità di deposito dei materiali conformemente
alle prescrizioni legali vigenti. Tale norma - limitata al solo materiale di
scavo - prevede che in caso di scavi di una certa importanza l'istante fornisca
la prova riguardante le possibilità di messa a dimora del materiale; prova che
deve essere fornita al più tardi prima dell'inizio dei lavori ed è equiparata
ad un progetto tecnico (art. 17 LE; cfr. rapporto della Commissione speciale
per la pianificazione del territorio sui messaggi 25 ottobre 1988 e 19 dicembre
1990 concernenti la modifica della legge edilizia del 19 febbraio 1973 (...),
ad art. 34 LE, in RVGC 1990, sessione ordinaria autunnale, pag. 2794 segg.).
2.2. In concreto, gli atti annessi alla
domanda di costruzione non fornivano indicazioni sul materiale di scavo e sulla
sua messa a dimora. Alla carenza, censurata solo in questa sede dai ricorrenti,
è comunque stato posto rimedio dai resistenti con la risposta, alla quale è
stato allegato il formulario concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere,
dal quale è possibile dedurre che è previsto un quantitativo di materiale di
sterro di 400 m3, che verrà riutilizzato in loco, e un volume di materiale di
scavo di 9300 m3, destinato a una discarica in Italia. Le indicazioni
rispettano le norme sopraevocate. Cade dunque nel vuoto la relativa
censura dei ricorrenti.
3.Stabilità del
terreno
3.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LE, sono vietate le costruzioni sopra terreni che
non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane,
inondazioni. I territori soggetti ai pericoli naturali sono indicati nel piano
delle zone, che unitamente al regolamento edilizio riprende e precisa le zone
di pericolo (cfr. art. 27 cifra VI cpv. 1 regolamento
della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst;
7.1.1.1.1), sulla base dei contenuti del piano delle zone esposte a pericoli
naturali (PZP; cfr. sul tema: STA 52.2015.67 del 27 luglio 2015 consid. 2). All'interno
delle zone di pericolo sono ammesse costruzioni solo se sono adempiute le
condizioni di sicurezza richieste dal grado di pericolo accertato (cfr. art. 27
cifra VI cpv. 2 RLst). L'inserimento di un fondo nella zona edificabile
rispettivamente la sua esclusione da una zona di pericolo crea una presunzione
di idoneità all'edificazione. Tale presunzione non è comunque irreversibile
(cfr. art. 2 cpv. 3 legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio
1990; LTPN; RL 7.1.1.2). Anche all'interno di questo perimetro, in presenza di
particolari circostanze, l'autorità può quindi esigere che l'istante in licenza
dimostri, attraverso adeguate perizie, che il terreno non è esposto a pericoli
atti a giustificare un divieto di edificazione per motivi di polizia (art. 11
cpv. 3 RLE; RDAT I-1991 n. 38; Adelio
Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 24 LE, n. 1009).
L'esigenza di particolari studi deve essere resa plausibile dall'autorità, che può soltanto pretendere la dimostrazione
dell'esistenza di sufficienti
condizioni di sicurezza in quanto riferite al fondo, non anche alla conformità
dell'opera con le regole dell'arte edilizia (cfr. STA 52.2007.377 del 22
gennaio 2008 consid. 2.1; 52.1995.574 del 26 gennaio 1996 consid. 3;
cfr. anche STA 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010 consid. 2, confermata da STF 1C.112/2010 del 4 giugno 2010). Al di fuori di queste ipotesi, per giurisprudenza la definizione degli
aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza delle opere (calcoli statici,
ecc.) esula dalla procedura di rilascio del permesso edilizio, per rientrare
nei limiti della progettazione esecutiva, ferma restando semmai la facoltà per
il municipio, in corso d'opera o a lavori ultimati, di ordinare provvedimenti
che si rendessero necessari per garantire la sicurezza delle persone o delle
cose (art. 35 LE; cfr. RDAT I-1998 n. 37; STA 52.2013.169/256/257 del 26 agosto
2014 consid. 3.2; 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014 consid. 3.4.3; 52.2009.137
del 7 settembre 2009 consid. 5).
3.2. In concreto, i fondi edificandi non vanno annoverati tra quelli esposti o
colpiti da pericoli naturali (cfr. anche osservazioni del municipio, pag. 3).
Interpellato al riguardo da questo Tribunale, rispettivamente a voler indicare
se vi fossero seri motivi per dubitare dell'esistenza di sufficienti condizioni
di sicurezza - in quanto riferite ai fondi -, l'UPN ha in sostanza comunicato che,
secondo il piano sinottico delle zone esposte a pericoli naturali del Quartiere
di Pregassona, approvato dal Consiglio di Stato in sede di adozione dei piani
dei territori soggetti a pericoli naturali (PZP) del comune di Lugano (quartieri
di Barbengo, Pregassona e Pambio Noranco, ris. gov. n. 2083 del 5 aprile 2011),
le part. __________ e __________ sono interessate - ma solo a livello indicativo
- da un fenomeno di movimento di versante profondo (e in minima parte da un
movimento di versante superficiale - caduta sassi, nell'angolo non edificabile
nord-est della part. __________). Al proposito, il predetto
ufficio ha precisato che le zone di pericolo indicative non implicano in
generale conseguenze in termini pianificatori ed edilizi. Nel caso del PZP di
Pregassona, ha soggiunto, l'indicazione della presenza nel versante di un
movimento profondo si prefigge unicamente uno scopo informativo e non costituisce
un pregiudizio all'edificabilità dei fondi: tale indicazione non comporta
pertanto ai fini del rilascio della licenza edilizia (avviso cantonale) vincoli
o conseguenze di sorta. Poiché tuttavia il progetto appare impegnativo per
le dimensioni degli scavi (> 15 m di altezza), l'UPN (pur precisando che
tali aspetti esulano dalle sue competenze) ha segnalato che, prima dell'inizio
dei lavori - a complemento del rapporto geotecnico (doc. 4) prodotto dai
ricorrenti (che ha verificato a titolo preliminare la fattibilità degli
interventi relativi allo scavo) - sarebbe opportuno verificare con maggior
dettaglio le caratteristiche geotecniche dei terreni, mediante prove di laboratorio,
ed eseguire delle analisi di stabilità per determinare le spinte del terreno e
definire al meglio gli interventi di consolidamento temporanei e permanenti.
3.3. Alla luce di quanto precede, non vi sono anzitutto seri motivi per
dubitare della sicurezza dei terreni. Non occorre in particolare richiedere
agli istanti in licenza di integrare la domanda di costruzione con ulteriori
studi geologici (al di là di quanto già prodotto, doc. 4) a dimostrazione della
stabilità del pendio. Neppure i ricorrenti apportano d'altra parte elementi
specialistici che rendano quantomeno verosimile che l'ipotesi di un pericolo
naturale non possa ragionevolmente essere esclusa. I disagi o rotolamenti di
materiale che essi lamentano, come peraltro emerge dalle loro stesse
affermazioni, possono infatti essere riconducibili unicamente ai recenti lavori
(sondaggi, pista sterrata, ecc.) eseguiti sui terreni e non tanto a motivi di
instabilità dei fondi in quanto tali.
Invano gli insorgenti criticano inoltre la
definizione (mediante nuova domanda di costruzione) di aspetti relativi alla
fase esecutiva (dettagli delle opere di fondazione, ancoraggi, ecc.). Tali
aspetti, come rettamente ricordato dalla precedente istanza, esulano dalla
presente procedura. Ai fini del rilascio della licenza edilizia, la legge non
esige in effetti la presentazione di progetti particolareggiati al punto da
poter essere immediatamente posti in esecuzione. Tanto meno accerta che le
opere saranno eseguite a regola d'arte. Da respingere sono pertanto le relative
doglianze dei vicini. Allineandosi alle suggestioni dell'UPN, va comunque da sé
che sarà responsabilità dei proprietari adottare tutte le misure di geotecnica
temporanea e permanente che si renderanno necessarie e comunicare al municipio, prima dell'inizio dei lavori, il
nominativo dell'ingegnere responsabile dei calcoli statici (cfr. art. 4
cpv. 3 LE).
4. Distanze da
confine
4.1. Secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR,
nella zona R2 gli edifici devono rispettare una distanza minima di m 3.50 dal
confine verso un fondo privato. Per edifici con facciate di lunghezza superiore
ai 18 m, la distanza dal confine va aumentata di m 0.5 per ogni metro o
frazione di maggior lunghezza fino a che sia raggiunta una misura pari a 2/3
dell'altezza (misurata a metà della lunghezza della facciata, riferita al lato
del fondo confinante; art. 10 cpv. 2 NAPR).
Tale norma fissa la distanza da confine in modo direttamente proporzionale all'altezza
dell'edificio; prescrive inoltre un supplemento
per stabili che presentano un ingombro orizzontale rilevante (> 18
m). La disposizione risponde ai criteri posti dall'art. 39 cpv. 2 LE, giusta il
quale la distanza minima dal confine, e pertanto quella tra edifici (cfr. art.
10 cpv. 3 NAPR, art. 39 cpv. 3 LE), è stabilita in funzione dell'ingombro,
ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso (cfr. STA
52.2005.261/265 del 6 ottobre 2005 consid. 3.2). Le distanze tra gli edifici
mirano infatti principalmente alla tutela dell'igiene e della sicurezza delle
costruzioni. Esse servono in particolare a garantire la buona insolazione,
l'aerazione e l'illuminazione delle abitazioni e del locali di lavoro, nonché a
tutelare gli edifici dalle immissioni e dai pericoli d'incendio (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n.
1175). Per principio, è quindi logico che debbano essere adeguatamente
ragguagliate agli ingombri verticali ed orizzontali degli edifici (cfr. STA
52.2005.261/265 citata, consid. 3.1).
4.2. L'art. 10 NAPR non disciplina il modo di misurare la lunghezza della facciata
ai fini della determinazione delle distanze. Aspetto, questo, che neppure la
legge edilizia cantonale regola (a differenza dei criteri di misurazione dell'altezza,
cfr. art. 40 e 41 LE; cfr. STA 52.2005.261/265 citata, consid. 3.1). In assenza
di una disposizione specifica - analogamente a quanto prescrivono molti
ordinamenti comunali - appare ragionevole considerare la misura del lato del
rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio, escludendo però le
parti arretrate oltre un certo limite (cfr. Scolari,
op. cit., ad art. 39 LE, n. 1200; per degli esempi: STA 52.2005.261/265 citata,
consid. 3; 52.2002.5 del 2 aprile 2002 consid. 3; cfr. in tal senso anche le
Linee guida cantonali per il regolamento edilizio).
4.3. In concreto, l'edificio a gradoni
progettato presenta una pianta irregolare, che è in buona parte dettata dalla
stessa forma irregolare dei fondi su
cui insiste. Il municipio ha ritenuto che lo stabile rispettasse la distanza
minima da confine, in particolare quella di m 3.50 verso il fondo (part. __________)
degli insorgenti. Ad analoga conclusione è approdato il Governo.
La deduzione resiste alle sommarie critiche dei ricorrenti. Il segmento (x) del
rettangolo che circoscrive l'edificio progettato, parallelo al confine della
part. __________, è lungo circa una decina di metri (cfr. planimetria).
SCHEMA
N
PART. __________
PART.
x
PART. __________
PART. __________
Così come ritenuto dall'autorità di prime cure, non richiama dunque il supplemento
di distanza prescritto dall'art. 10 cpv. 2 NAPR per facciate lunghe più di 18 m
(cfr. decisione su opposizione, pag. 3). La
proiezione dell'edificio che si sviluppa a monte, verso sud-est, allontanandosi
dal fondo dei ricorrenti, non entra invece in considerazione perché nella
situazione concreta non determina
ingombro (cfr. nello stesso senso, STA 52.2002.45 del 2 aprile 2002 consid. 3.2;
cfr. anche l'art. 10 cpv. 2 NAPR, laddove specifica che l'altezza determinante
ai fini del supplemento dev'essere misurata a metà della lunghezza della
facciata, riferita al lato del fondo confinante, ovvero a quello
che concretamente fronteggia lo stabile). Distando fino a ca. 5 m dal confine
con la part. __________ (fatta astrazione della sporgenza del cornicione di
gronda di m 1.10), l'edificio rispetta dunque abbondantemente
il limite di m 3.50 prescritto dall'art. 10 cpv. 1 NAPR.
Peraltro, anche se si volesse ritenere la sua facciata lunga più di 18 m, l'applicazione
del supplemento prescritto dall'art. 10 cpv. 2 NAPR non comporterebbe comunque
un diniego del permesso. È ben vero che in questo caso l'edificio - alto fino a
m 8.30 in corrispondenza del gradone inferiore (cfr. sezioni) - non rispetterebbe
in ogni punto la distanza maggiorata secondo tale norma (pari al massimo a m
5.53 ca., ovvero a 2/3 dell'altezza dell'edificio). Al difetto potrebbe
tuttavia facilmente essere posto rimedio imponendo l'arretramento fino a 12 m
(art. 40 cpv. 2 LE) del parapetto che sovrasta il gradone inferiore, in modo da
ricondurre la sua altezza a m 7.30 (da cui una distanza pari al massimo a m
4.86 [m 7.30 x 2/3], che l'edificio rispetta in ogni punto).
5.Area di
svago
5.1. Secondo l'art. 16 cpv. 1 NAPR, per le abitazioni con più di quattro appartamenti,
deve essere realizzata sul sedime privato, in zona molto soleggiata e discosta
dal traffico, un'area di svago attrezzata in particolare per il gioco dei
bambini. La superficie di tale area, soggiunge la norma, deve essere almeno
pari al 20% della superficie utile lorda utilizzata per l'abitazione. Il cpv. 4
dell'art. 16 NAPR precisa inoltre che è ammessa la formazione di aree di svago
comuni tra proprietà contigue, a condizione
che dette aree siano fruibili da parte degli interessati.
5.2. In concreto, la domanda di costruzione prevedeva di realizzare un'area di
svago all'interno del bosco. Dando seguito all'opposizione dei ricorrenti, gli
istanti in licenza hanno inoltrato una variante puntuale, che ha spostato la superficie
in questione (di 230 mq) un po' più a valle, sul terreno naturale che separa il
gradone superiore dal limite della foresta. In sede di rilascio del permesso,
il municipio ha in particolare ritenuto che la superficie così ritagliata (pari
al 20% della SUL prevista dal progetto), in quanto pianeggiante, facilmente
praticabile, idonea allo svago e discosta dal traffico, rispettasse i requisiti
posti dall'art. 16 cpv. 1 NAPR (cfr. sua decisione 21 marzo 2014, pag. 2, e
risposta al Governo, pag. 4). Tale valutazione è stata avallata dal Governo,
sulla scorta di una puntuale lettura dei piani. A giusta ragione.
Come ben risulta dai piani agli atti, l'area in questione è in effetti in buona
parte ricavata su un terrazzamento essenzialmente pianeggiante o comunque in
leggero pendio (cfr. curve di livello sul piano di sistemazione esterna e sezione
1 del geometra), con una collinetta nella parte più a sud: è dunque senz'altro
fruibile per lo svago e il gioco dei bambini. L'art. 16 cpv. 1 NAPR non esige d'altra
parte che l'area sia ritagliata su un terreno piano. La superficie
individuata - chiaramente discosta dal traffico - è inoltre facilmente
raggiungibile attraverso un sentiero. Considerato l'orientamento dei fondi e il
fianco della montagna, non vi è inoltre motivo di dubitare che la stessa potrà
beneficiare di un buon soleggiamento, soprattutto nelle ore centrali e nella
seconda parte del giorno (irradiamento da sud-ovest). Il gradone a monte non è
obiettivamente in grado di ombreggiarla, visto che è situato ad una distanza
minima variabile da 2 a 6 m e ad una quota di poco superiore (fino a un paio di
metri, facendo astrazione dal parapetto in vetro stratificato extra chiaro,
cfr. relazione tecnica, facciata est e sezione A-A), come rettamente
evidenziato dalla precedente istanza. A maggior ragione nella bella stagione,
quando il sole, alle nostre latitudini, presenta un angolo di altezza solare
che si avvicina a 70° (ore 12). In queste circostanze, tenuto conto della
latitudine di giudizio e del margine d'apprezzamento che l'art. 16 NAPR riserva
all'autorità decidente ai fini dell'individuazione del suo contenuto in sede di
applicazione concreta, su questo punto la decisione impugnata, che ha avvallato
quella del municipio, è senz'altro sostenibile e conforme al diritto.
Resta inteso che l'area in questione dovrà essere attrezzata con qualche gioco
semplice per bambini, così come specificato dal
Governo e confermato dai resistenti. Poco conta che il progetto non ne
definisca già a questo stadio il dettaglio. Non diversamente dalla posa delle
usuali attrezzature di arredo da giardino (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. g RLE), un
simile intervento - all'interno di una zona residenziale - non è infatti di
principio soggetto a licenza edilizia, fintanto che i giochi mantengono
dimensioni contenute e strutture leggere (tipo un gioco a molla o un bilzo-balzo
in legno) e, come in concreto, sono al servizio di un numero ristretto di unità
abitative (cfr. anche BEZ 2012 n. 60, consid. 5.3.9; Andreas Baumann, Das Baubewilligungsverfahren nach
aargauischen Recht, 2007, pag. 60). Alla posa di simili giochi non si frappone
peraltro la vicinanza con il bosco, tanto più che essi rientrano a non averne
dubbio nelle cosiddette "costruzioni minori o accessorie" che possono
anche sorgere fino a 2 m dal suo limite (cfr. art. 6 cpv. 1 legge cantonale
sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 8.4.1.1; art. 13b cpv. 1 e 2 regolamento
della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 8.4.1.1.1 e
relativo allegato 2, lett. h e lett. c in combinato disposto con l'art. 22 cpv.
3 lett. d).
Su questo punto, da respingere sono pertanto tutte le sommarie critiche dei ricorrenti.
6.Inserimento
ordinato e armonioso nel paesaggio
6.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, al momento in cui ha
statuito il Governo), una clausola estetica positiva (principio operativo),
applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli
interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.
100 RLst precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando
l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione
di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. al
riguardo, STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; 52.2012.259
del 14 febbraio 2014 consid. 4). Per giurisprudenza, nell'interpretazione di
tale concetto - di natura indeterminata - l'autorità non deve affidarsi alla
sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando
che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al
divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. STA 52.2014.63 del 23
febbraio 2015 consid. 3.3; 52.2013.35 citata,
consid. 5 e rimandi). Il principio dell'inserimento ordinato e armonioso è
applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) nell'esame di domande
di costruzione che - come in concreto - riguardano un edificio a gradoni (cfr.
art. 99 cpv. 1 LST, art. 107 cpv. 2 lett. c e 109 RLst).
6.2. Secondo l'art. 6 cpv. 1 NAPR, gli edifici e gli impianti devono essere
inseriti in modo opportuno nel paesaggio. Per inserimento nel paesaggio,
soggiunge la norma (cpv. 2), si intende una composizione architettonica ed
urbanistica che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che
sia nel contempo capace di essere elemento costitutivo qualificato del disegno
complessivo degli spazi costruiti e liberi. Nella relazione tecnica
accompagnante i progetti, precisa il cpv. 3, devono essere illustrati i
criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.
La nozione di inserimento opportuno nel
paesaggio è di natura indeterminata (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.).
Essa si distingue dai concetti di alterazione e deturpazione che erano contenuti
nel decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del
paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82), poiché non si limita a
sancire un divieto, ma - analogamente al principio ancorato nell'art. 104 cpv.
2 LST (cfr. supra) - impone un obbligo, esigendo che l'edificazione si
inserisca convenientemente nel quadro ambientale. Configura dunque parimenti
una clausola estetica positiva, ma appartenente al diritto comunale autonomo,
la quale conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto
all'individuazione del suo contenuto precettivo (cfr. STA 52.2011.323 del 22
luglio 2013 consid. 3.2; 52.2010.147 del 24 agosto 2010, confermata da STF 1C_442/210
e 1C_448/2010 del 16 settembre 2011 con rinvii, in RtiD I-2012 n. 11;
52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid. 3). Contenuto, che deve essere reperito
nel quadro delle precisazioni fornite dal secondo capoverso, sulla scorta dei
criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio
(cpv. 3; cfr. STA 52.2009.256 citata, consid. 3; 52.2009.487 del 4 dicembre 2010 consid. 3.2).
6.3. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori alle nozioni giuridiche indeterminate in
esame, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che
esercita tuttavia con riserbo sia per la natura delle norme, sia per il
rispetto dovuto all'autonomia comunale (nel caso dell'art. 6 NAPR). Nella
misura in cui esse riservano alle autorità di prime cure anche un certo margine
discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad
esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto
il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
Ove la valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può
censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente
(cfr. DTF 100 la 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; cfr. STA 52.2013.35 citata,
consid. 5.3 e rimandi; 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012
n. 11, consid. 2.2.1).
6.4. Il complesso in questione è strutturato
su due gradoni di forma irregolare: il primo è essenzialmente orientato a sud,
il secondo, arretrato di almeno 12 m, a sud-ovest. Le facciate a valle dei due
corpi sono contraddistinte da ampie vetrate e zoccoli (terrazze) di
calcestruzzo in cemento armato sfaccettati, rivestiti in zinco prepatinato di
colore rossiccio bronzo (Rheinzink). La copertura del primo gradone, che
funge da terrazza al corpo sovrastante, è sistemata a giardino; parimenti
rinverdite sono inoltre le diverse superfici che circondano l'edificio, incluso
il terreno che ricopre l'autorimessa a valle. La relazione tecnica annessa alla domanda di costruzione illustra i diversi
criteri adottati dal progettista ai fini dell'inserimento della costruzione nel
paesaggio, così come riportato in dettaglio nel giudizio impugnato. In sintesi,
dopo aver descritto la particolare situazione dei luoghi - caratterizzata da un
pendio, ma con una valletta nella parte bassa del lotto (sud), che determina un
duplice andamento del terreno - la citata relazione spiega che il complesso è
stato progettato e inserito nel versante in modo da aderire il più possibile
all'orografia dei fondi: il gradone inferiore, con l'accesso sottostante, segue
l'andamento rientrante verso la valletta, il corpo superiore si allinea invece
alle curve di livello del pendio che risale la montagna (macropendio).
Se il primo è concepito come una discreta testata che sottolinea il
cambiamento di direzione del terreno (con un'entrata dalla strada sottostante
modesta, come l'entrata di una grotta), il corpo a monte sorge invece
dal terreno attorniato da ampie aree verdi per mitigare l'impatto visivo del complesso.
Secondo la relazione tecnica, anche nel suo linguaggio formale l'edificio offre
delle facciate marcate dai solai che riprendono l'andamento delle curve di
livello esistenti: una sorta di tomografia orizzontale del
terreno che ricorda gli antichi terrazzamenti, naturalmente reinterpretati e
resi abitabili. Pure i materiali impiegati, conclude (elencandoli), sono
stati scelti in funzione della loro qualità e integrazione.
Alla luce di tale relazione, l'UNP ha formulato il proprio preavviso favorevole
al rilascio del permesso in applicazione della clausola estetica positiva
prevista dalla LST. Ad identica conclusione è pervenuto il municipio, valutando
il progetto alla luce dell'art. 6 NAPR. L'esecutivo locale, dopo aver rilevato
come la predetta relazione fosse precisa e completa, ha in particolare ritenuto
che il progetto si distinguesse per l'attenzione della lettura del
territorio, proponendo una tipologia che segue l'andamento naturale del terreno
per inserirsi in maniera armoniosa nel contesto. Ha inoltre salutato
positivamente il fatto che articolasse i due volumi laddove il pendio piega
verso la valletta. La tipologia di edificio (a gradoni), ha aggiunto, ridurrebbe
al minimo l'impatto visivo, mentre l'inserimento di linee orizzontali
spezzettate enfatizzerebbe l'andamento del terreno naturale, rendendo un'immagine
di leggerezza nell'insieme (cfr. decisione su opposizione 21 marzo 2014; cfr.
inoltre risposta al Governo). Dal canto suo, l’Esecutivo cantonale ha avallato
le conclusioni dell'UNP e del municipio, che ha ritenuto conformi al principio
sancito dall'art. 104 cpv. 2 LST rispettivamente alla clausola estetica di cui
all'art. 6 NAPR (tenuto anche conto dell'autonomia comunale). La deduzione regge
alle generiche critiche dei ricorrenti.
Raffrontando i diversi piani e le fotografie agli atti, unitamente al rendering
in 3D prodotto in questa sede dai resistenti, non è segnatamente insostenibile
affermare che il complesso a gradoni risulti adeguatamente integrato nella zona
collinare in cui si adagia. Il suo orientamento e la sua configurazione architettonica
"sfaccettata" risponde in effetti all'orografia del versante (cfr. curve di livello) e, da questo
profilo, anche a una lettura puntuale del sito in cui s'inserisce (cfr. art. 6
cpv. 2 primo periodo NAPR), come
rettamente dedotto dal municipio. A ragione il Governo ha inoltre evidenziato
come l'edificazione di un complesso così sfalsato sul pendio appaia del resto
preferibile alla costruzione di un blocco monolitico, che - questo sì -
mortificherebbe il ronco in cui si adagia. Ancorché di dimensioni non
trascurabili e foggia irregolare, l'edificio a gradoni - contraddistinto da
ampie superfici verdi che ne mitigano l'impatto - trova una corretta
collocazione nel comparto, di cui resta peraltro ai margini. Tanto più vale
questa conclusione se si considera che la zona di situazione è comunque
contraddistinta da edifici sviluppati su due o tre livelli, di colori, fogge,
coperture e orientamenti diversi, con estensioni anche apprezzabili, apparentemente
sprovvisti di raffinatezze architettoniche suscettibili di renderli particolarmente
pregevoli (cfr. foto e citato rendering). In queste circostanze, non è pertanto
neppure insostenibile assimilare il progetto in questione ad elemento costitutivo qualificato del disegno
complessivo degli spazi costruiti e liberi (cfr. art. 6 cpv. 2 secondo periodo NAPR). Il solo fatto che possa comportare volumi e sfruttamenti maggiori degli edifici circostanti, come
giustamente ricordato dall'Esecutivo cantonale, non è d'altra parte sufficiente
per considerarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel
contesto paesaggistico (cfr. DTF 115 la 363 consid. 3a; 115 la 114 consid. 3d;
STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010 consid. 3.3.1, confermata da STF 1C_442/2010
e 1C_448/2010 del 16 settembre 2011,
in RtiD I-2012 n. 11, consid. 3.3). Esente da critiche va infine l'impiego
dello zinco prepatinato di colore rossiccio bronzo per il rivestimento delle
facciate: al di là della questione se esso costituisca o meno un materiale d'uso
corrente, certo è che il suo impiego nel caso specifico - come plausibilmente
dedotto dal Governo sulla scorta della relazione tecnica - risponde ad un criterio
d'inserimento, quale la volontà di sottolineare
l'orografia originale del pendio. Discutibili potrebbero semmai essere le ampie
vetrate su questi stessi fronti, che rispondono ad una concezione
architettonica moderna, laddove invece un'interruzione tra le sezioni delle finestre
- anche solo attraverso la scelta di un telaio di un certo spessore - potrebbe forse
risultare preferibile. Anche tenendo conto di questa puntualizzazione - sulla
quale invero nessuno si sofferma - la valutazione estetica delle istanze
inferiori, per quanto opinabile possa apparire, resta comunque plausibile. Non
procede da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo, della latitudine di
giudizio e del margine d'apprezzamento che gli art. 6 NAPR e 104 cpv. 2 LST
conferiscono al municipio rispettivamente all'autorità cantonale.
Anche su questo punto la decisione impugnata, immune da violazioni di diritto
(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), deve pertanto essere confermata.
7.Ventilazione
dell'autorimessa
Da respingere è infine la censura relativa
alla ventilazione dell'autorimessa, che i ricorrenti hanno sollevato solo in questa
sede. È ben vero che nell'avviso cantonale l'Ufficio di sanità si è limitato ad
indicare che deve essere garantito un ricambio dell'aria (naturale o
meccanico) adeguato (con una concentrazione di monossido di carbonio
(CO) tollerata per al massimo 30 minuti: 100 ppm), senza specificare se il
sistema di ventilazione concretamente previsto dal progetto (aereazione naturale)
risponda ai requisiti di sicurezza e d'igiene (cfr. art. 24 cpv. 2 LE), per i
quali fa stato di regola, a titolo di orientamento, la direttiva 96-1 sugli
impianti di ventilazione per garages collettivi, emanata dalla società svizzera
degli ingegneri termici e climatici (SWKI/SICC/SITC; cfr. art. 30 cpv. 1 RLE).
Nel caso specifico non è vi è tuttavia motivo di dubitare che vi sarà un'appropriata
evacuazione dei gas di scarico: lo conferma il rapporto dell'ingegnere fisico
della costruzione (doc. 7) che i resistenti hanno prodotto con la risposta, da
cui risulta in particolare che l'ampio varco d'accesso all'autorimessa (21.35
mq) - sempre aperto (in quanto privo di portone) - garantisce ampiamente la superficie
minima (2.80 mq) per la ventilazione naturale raccomandata dalla citata
direttiva, tenuto conto dei movimenti veicolari orari (7) generati dai
posteggi. In sede di replica, neppure i ricorrenti hanno del resto contestato
tale conclusione.
8. 8.1.
In esito a tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere
respinto.
8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Gli insorgenti rifonderanno inoltre
ai resistenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, dedotto l'importo (fr. 2'000.-) già versato a titolo di anticipo. Gli insorgenti rifonderanno inoltre ai resistenti, assistiti da un legale, fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera