Incarto n.
52.2016.111

 

Lugano

7 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Marco Lucchini, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso 2 marzo 2016 di

 

 

 

RI 1 

patrocinato da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 gennaio 2016 (n. 358) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente contro la risoluzione 31 gennaio 2015 con cui l'allora municipio di Sobrio gli ha negato il permesso per la posa di una recinzione in legno sui terreni in sua locazione (part. __________ e __________), fuori della zona edificabile;

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.La __________ è proprietaria di due terreni contigui (part. __________ e __________ di complessivi 5'171 mq) situati nell'allora comune di Sobrio (ora: Faido), all'interno della zona agricola, a monte di un sentiero. I fondi, sui quali vi è un edificio abitativo (part. __________ sub. A), sono locati da RI 1, qui ricorrente.

 

 

                                  B.   a. L'11 marzo 2013, quest'ultimo ha chiesto all'allora municipio di Sobrio il permesso a posteriori per posare sui terreni in questione una recinzione metallica sorretta da pali di legno, per la tenuta dei suoi tre cani pastori.

 

                                         b. Raccolta l'opposizione dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (avviso n. 83874), con decisione 30 maggio 2013 - cresciuta in giudicato - l'esecutivo comunale ha negato la licenza richiesta. Il 3 dicembre 2013, il municipio ha ordinato la demolizione del manufatto entro il 28 febbraio 2014.

 

                                         c. Il 27 febbraio 2014, RI 1 ha presentato una domanda di costruzione, postulando questa volta il rilascio del permesso per posare una nuova recinzione, per lo stesso scopo (recinto per i tre cani pastori). Secondo la documentazione allegata, il manufatto sarà formato da una fitta rete di pali di legno intrecciati, di indefinita altezza. La cinta, lunga oltre 160 m, racchiuderà - al pari di quella esistente (non autorizzata) - un'area di oltre 2'000 mq, attorno all'edificio abitato.

 

                                         d. Alla domanda si è nuovamente opposto il Dipartimento del territorio, per il tramite dei suoi Servizi generali (avviso n. 88442), ritenendo l'intervento contrario all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Fatto proprio tale avviso, con decisione 31 gennaio 2015 l'esecutivo comunale ha negato la postulata autorizzazione.

 

 

                                  C.   Con giudizio 27 gennaio 2016, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato.
Negata la conformità di zona del manufatto - che potrebbe tutt'al più essere ammessa solo per un pastore elettrico - il Governo ha ha poi escluso che lo stesso potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT, non essendo adempiuto né il requisito dell'ubicazione vincolata, né quello dell'assenza di interessi preponderanti contrari. L'interesse perseguito dal ricorrente di tutelare i passanti del sentiero sottostante, ha specificato, non prevarrebbe comunque su quelli pianificatori preponderanti. Il Governo ha infine disatteso una censura riferita al principio della buona fede.

 

                                  D.   Con ricorso 2 marzo 2016, RI 1 impugna ora la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli venga rilasciata la licenza edilizia richiesta.
Riepilogati i fatti, il ricorrente contesta in sostanza le conclusioni tratte dal Governo, ribadendo lo scopo essenzialmente protettivo del manufatto. La recinzione, argomenta, potrebbe essere autorizzata in base all'art. 24 LPT, siccome d'ubicazione vincolata, ma anche - aggiunge in questa sede - secondo l'art. 24e LPT, che disciplina la tenuta di animali a titolo di hobby. Il ricorrente lamenta infine una violazione dei principi di proporzionalità e della buona fede, nonché della garanzia della proprietà.

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

                                         Ad analoga conclusione pervengono il municipio (dell'allora comune di Sobrio) e l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), quest'ultimo con argomentazioni che, per quanto necessario, verranno discusse in appresso.

 

 

                                  F.   Con la replica, il ricorrente si riconferma sostanzialmente nelle proprie argomentazioni e conclusioni, accennando inoltre alla possibilità per il municipio di concedere deroghe in base alle norme di attuazione del piano regolatore di Faido, sezione Sobrio (NAPR).
In sede di duplica, l'UDC si riconferma nella propria posizione, mentre il municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale. 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv.1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

 

                                         1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad un'istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (sopralluogo, audizione testi, informazioni delle parti, perizia, edizione e richiamo di documenti) non appaiono atte a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Neppure occorre dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sentito personalmente nella misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa: né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014).

 

 

                                   2.   Certo è anzitutto che il controverso manufatto, formato da una fitta rete di pali intrecciati di legno e destinato a cingere un'area di oltre 2'000 mq (cfr. foto e planimetria allegata alla domanda), deve essere assimilato ad un edificio o impianto ai sensi degli art. 22 cpv. 1 e 24 LPT - come tale soggetto all'obbligo del permesso - siccome chiaramente suscettibile di alterare in maniera rilevante il paesaggio agricolo in cui si colloca (cfr. DTF 123 II 256 consid. 3; STF 1C_122/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 22 n. 10 e riferimenti). Da respingere è dunque la relativa generica doglianza del ricorrente, che del resto anche in questa sede chiede la concessione del permesso.

 

 

                                   3.   3.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per gli edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Nella zona agricola sono considerati tali gli edifici e impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticultura (art. 16a cpv. 1 LPT). L'art. 34 cpv. 4 OPT precisa che l'autorizzazione va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), ad esso non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).
Gli edifici e impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono invece considerati conformi alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT).

3.2. Nel caso concreto, la controversa cinta non è necessaria alla coltivazione agricola o orticola dei terreni (part. __________ e __________), assegnati alla zona agricola. Neppure il ricorrente pretende di svolgere una simile attività sui fondi in questione. Ferma questa premessa, è escluso che l'opera possa beneficiare di un permesso ordinario giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.

 

 

                                   4.   4.1. In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente (DTF 124 II 252 consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).

                                         Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi di ordine tecnico, inerenti al suo esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256 consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).

                                         L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 4.1).

 

                                         4.2. In concreto, a giusta ragione le precedenti istanze hanno negato che la controversa recinzione soddisfi il requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a LPT. L'opera non è infatti sorretta da motivi oggettivi, d'ordine tecnico o inerenti al suo esercizio o alla natura dei terreni, che ne impongano la realizzazione al di fuori della zona fabbricabile. Per giurisprudenza, la tenuta di animali a scopo di hobby non è del resto ad ubicazione vincolata (cfr. STF 1C_122/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 4; 1A.26/2003 del 22 aprile 2003 consid. 5). Neppure sarebbe idonea a fondare tale requisito la semplice funzione di recingere un fondo, chiudendolo dall'interno verso l'esterno e viceversa (cfr. RDAT I-2001 n. 21 consid. 3.2).
Già per questo motivo, così come concluso dalle precedenti istanze, è escluso che l'opera possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.

 

 

                                   5.   5.1. Invano il ricorrente si richiama all'art. 24e LPT [introdotto con la novella legislativa del 22 marzo 2013 (RU 2014, pag. 905; FF 2012, pag. 5875-5896) e in vigore dal 1° maggio 2014], che permette di autorizzare provvedimenti edilizi negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici (conservati nella loro sostanza), se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali (cpv. 1) come pure, entro questi stessi limiti, di autorizzare nuovi impianti esterni che sono necessari per un'adeguata tenuta degli animali (cpv. 2). In quanto riferita ai recinti, tale norma è infatti essenzialmente riservata agli animali che sono abitualmente tenuti in un pascolo, segnatamente a quelli che si nutrono di foraggio grezzo (quali bovini, equini, caprini, ovini), rispettivamente suini e volatili (cfr. FF 2012, pag. 5886). Già per questo motivo, non risulta applicabile alla fattispecie. In ogni caso, neppure il ricorrente spiega per quale motivo, dal profilo di una tenuta rispettosa dei tre cani, si renda necessaria la realizzazione di un recinto formato da una fitta struttura in legno, su un'area agricola di addirittura oltre 2'000 mq (per un costo preventivato di fr. 50'000.-). I motivi invocati da RI 1, incentrati sulla sicurezza dei terzi (che ogni detentore di animali deve comunque garantire), non permettono di giungere ad altra conclusione. Peraltro neppure è dato di sapere se il recinto che egli intende collocare sui terreni sarebbe effettivamente sufficiente ad evitare una fuga verso l'esterno dei tre cani pastori.

5.2. Nemmeno giova al ricorrente invocare la possibilità per il municipio di concedere deroghe secondo le NAPR. Infatti, per il comparto situato fuori della zona edificabile, il diritto autonomo comunale non può prevedere deroghe che vadano oltre quanto previsto dal diritto federale che, agli art. 24 e segg. LPT, pone le condizioni minime per la concessione di eccezioni al principio della conformità di zona (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 23 n. 1 e ad Vorbemerkungen Art. 24, 24a-d und 37a RPG n. 2 e n. 14).

5.3. Per tutti i motivi che precedono, la recinzione in questione non può pertanto essere autorizzata, così come rettamente concluso dalle precedenti istanze.

 

 

                                   6.   Ciò detto, da respingere è inoltre la generica censura con cui il ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Tale garanzia tutela in effetti unicamente l'esercizio legittimo della proprietà privata. La garantisce nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nell'interesse pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione del territorio (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3a; 111 Ib 213 consid. 6c; STF 1C_330/2012 del 22 aprile 2013 consid. 6). Invano il ricorrente invoca questa garanzia, atteso che la recinzione - come visto - non rispetta l'ordinamento applicabile alle costruzione fuori della zona edificabile (art. 24 segg. LPT), che è sorretto da un importante interesse pubblico, segnatamente quello di mantenere una chiara distinzione tra la zona edificabile e quella non edificabile e di preservare, nel limite del possibile, la zona agricola dalla costruzione di edifici e impianti.

 

 

                                   7.   Nulla può dedurre l'insorgente dalla recinzione esistente, che è stata posata senza permesso e per la quale è già stato negato un permesso a posteriori (cfr. supra, consid. B). Il fatto di averla acquistata in buona fede non lo poneva al riparo da provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 43 LE n. 1307). D'altra parte neppure risulta che la competente autorità cantonale gli avesse mai fornito delle rassicurazioni in merito alla sua legittimità: cade dunque nel vuoto anche il richiamo al principio dell'affidamento (cfr. al riguardo DTF 131 II 627 consid. 6.1 e rimandi).

 

                                   8.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata, siccome immune da violazioni del diritto.

 

 

                                   9.   Con l'emanazione della presente decisione diviene priva di oggetto la richiesta di accertamento dell'effetto sospensivo dell'impugnativa, dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm).

 

 

                                10.   Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm) al comune, già perché non si è avvalso dell'assistenza di un legale.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera