Incarto n.
52.2016.126

 

Lugano

31 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Marco Lucchini, Sarah Socchi

 

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

 

 

statuendo sul ricorso 9 marzo 2016 di

 

 

 

RI 1 

rappresentata dal RA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 3 febbraio 2016 (n. 493) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 aprile 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   Il 6 gennaio 2012 la cittadina spagnola RI 1 (1974) è entrata in Svizzera unitamente ai figli J__________ (__________2003), D__________ (__________2005), A__________ (__________2007) e I__________ (__________2011), avuti col connazionale __________ (1969) titolare nel nostro Paese di un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 10 marzo 2016, richiedendo il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa per vivere presso quest'ultimo.

A seguito della "garanzia finanziaria e di sostentamento" sottoscritta il 17 gennaio 2012 da __________, a RI 1 ed ai figli è stato rilasciato il permesso richiesto, valido fino al 5 gennaio 2014. Nel contempo l'interessata ha preso atto che qualora tale garanzia fosse venuta a mancare ed essa non avesse dimostrato di disporre di mezzi finanziari sufficienti oppure avesse chiesto prestazioni alla pubblica assistenza o sollecitato un contributo alle prestazioni complementari, il permesso di soggiorno avrebbe potuto essere revocato.

 

 

                                  B.   a. A partire dal 1° marzo 2014 la famiglia __________ ha iniziato a beneficiare dell'assegno familiare integrativo (AFI). Nel dicembre 2014, __________ ha chiesto le indennità di disoccupazione. Su richiesta dell'autorità dipartimentale, il 16 dicembre 2014 __________ ha affermato di essere in malattia dal 29 ottobre 2013 e che avrebbe cessato di ottenere le relative indennità giornaliere il 31 dicembre 2014, essendo iscritto alla disoccupazione, ciò che ha ribadito il 20 gennaio 2015. Dal canto suo, RI 1 ha dichiarato di non lavorare, assicurando comunque l'inizio di un'attività lucrativa non appena l'ultimogenita avrebbe iniziato la scuola dell'infanzia.

 

b. Il 20 aprile 2015, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa e le ha fissato un termine con scadenza il 29 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero.

L'autorità ha rilevato che l'interessata non disponeva dei necessari mezzi finanziari per poter mantenersi nel nostro Paese, mentre quelli forniti dal compagno in qualità di garante erano insufficienti, essendo egli al beneficio di prestazioni sociali sotto forma di assegni AFI. La decisione è stata resa sulla base degli art. 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea - nonché i suoi Stati membri - sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 2 e 24 del relativo Allegato I, 16 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

 

 

                                  C.   Con giudizio 3 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, ribadendo in sostanza i motivi addotti dalla Sezione della popolazione. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità e all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS.

Precisa che gli assegni AFI vengono versati al proprio compagno che si trova in disoccupazione, e questo sin da quando egli era in malattia. Sostiene pertanto che __________ va sempre considerato quale "lavoratore" ai sensi dell'ALC, di modo che la sua garanzia di sostentamento rimane valida. Inoltre lamenta la violazione del principio della proporzionalità, della parità di trattamento e della CEDU, soggiungendo che il provvedimento impugnato non farà altro che disgregare il nucleo famigliare.

 

 

                                  E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

 

 

                                  F.   Pendente causa, RI 1 ha segnalato di avere iniziato un'attività lucrativa a tempo pieno in qualità di ausiliaria di pulizie.

 

                                  G.   Degli accertamenti esperiti in questa sede per aggiornare la situazione dal profilo lavorativo e finanziario della ricorrente si riferirà nell'ambito dei considerandi di diritto.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, in quanto cittadina spagnola e titolare di un documento di legittimazione valido, la ricorrente può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid. 2).

 

2.2. L'art. 33 LStr dispone che il permesso di dimora viene rilasciato per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2), e che tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3). L'art. 62 lett. e LStr, nel suo tenore al momento del giudizio governativo impugnato (ora: 62 cpv. 1 lett. e LStr), dispone che l'autorità competente può revocare i permessi - eccetto quelli di domicilio - e le altre decisioni giusta la medesima legge, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

 

2.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr). Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. anche art. 2 ALC), occorre di principio verificare se la decisione impugnata si giustifichi tanto dal profilo del menzionato trattato bilaterale che nell'ottica del diritto interno.

 

 

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.

Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (cfr. Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.

L'art. 18 OLCP dispone dal canto suo che per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).

 

3.2. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale (cpv. 1). I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

 

3.3. Bisogna anche considerare che il campo di applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 , consid. 2; 130 II 1, consid. 3.4).

In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

 

 

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, il 6 gennaio 2012 RI 1 è entrata in Svizzera unitamente ai figli e posta al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa valido fino al 5 gennaio 2014 per vivere presso il proprio compagno, dopo avere preso atto che qualora la "garanzia finanziaria e di sostentamento" fornita da __________ e da loro sottoscritta il 17 gennaio 2012 fosse venuta a mancare ed essa non avesse dimostrato di disporre di mezzi finanziari sufficienti oppure avesse chiesto prestazioni alla pubblica assistenza o sollecitato un contributo alle prestazioni complementari, la sua autorizzazione di soggiorno avrebbe potuto essere revocata, come prevede l'art. 23 OLCP.

Il 20 aprile 2015 la Sezione della popolazione ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per rinnovare il permesso di dimora UE/AELS alla ricorrente, in quanto essa non disponeva dei necessari mezzi finanziari per poter mantenersi nel nostro Paese e quelli forniti dal compagno in qualità di garante erano insufficienti, quest'ultimo beneficiando di prestazioni sociali sotto forma di assegni AFI.

Il 3 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale con gli stessi motivi.

 

4.2.

4.2.1. Preliminarmente, occorre esaminare se gli assegni AFI previsti dal diritto ticinese ricadano sotto la nozione di assistenza sociale prevista dall'ALC, tenuto conto che quanto meno sulla base del diritto interno il Tribunale federale ha sancito che tale genere di assegni, come pure quelli di prima infanzia, devono essere considerati come misure di politica familiare e non quale aiuto sociale ai sensi della legge federale sugli stranieri (STF 2C_750/2014, del 27 ottobre 2015, consid. 4 e 6.2).

L'applicazione di tale giurisprudenza sotto l'ottica del menzionato Accordo bilaterale dev'essere differenziata a seconda che si tratti di persone senza attività lucrativa o di lavoratori salariati.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, ovvero il diritto di soggiorno per le persone che non esercitano un'attività economica nello Stato in cui risiedono (art. 24 Allegato I ALC), il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare, in relazione con l'art. 16 OLCP, che la regolamentazione sui requisiti economici del soggiorno ha quale scopo quello di evitare che le finanze pubbliche dello Stato ospitante vengano gravate in maniera eccessiva. Per realizzare tale obiettivo è irrilevante stabilire da quale fonte (propria o di terzi) provengano i mezzi di sussistenza. Se nel corso del tempo la persona senza attività economica si vede costretta a richiedere l'aiuto sociale o le prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 Allegato I ALC il suo diritto di soggiorno viene a cadere con la conseguenza che possono essere intraprese misure volte a mettere fine alla sua permanenza nel nostro Paese (DTF 135 II 265 consid. 3). Il fatto che le nozioni di assistenza sociale ai sensi dell'art. 24 Allegato I ALC e di aiuto sociale prevista dalla legge federale sugli stranieri non siano le medesime è confermata da un'altra decisione della nostra Alta Corte federale nella quale, proprio in un caso ticinese, è stato precisato che la diversa presa in considerazione di determinate prestazioni concesse dallo Stato nell'uno o nell'altro regime non costituisce affatto una contraddizione. In quella causa è quindi stato sancito che gli assegni integrativi ricadono sotto la nozione di assistenza sociale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC (STF 2C_495/2014, del 26 settembre 2014, consid. 4.5). Ne consegue che se un cittadino UE/AELS senza attività economica percepisce gli assegni AFI/API, dimostra di non disporre di mezzi finanziari sufficienti, ciò che costituisce un motivo di revoca o di mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS.

Diverso è invece il caso dei lavoratori salariati che sono al beneficio di assegni AFI/API. In effetti, se essi dimostrano di avere conservato lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC (infra consid. 4.3.1), il loro titolo di soggiorno non potrà essere revocato, l'art. 6 Allegato I ALC non richiedendo espressamente che il lavoratore dipendente debba disporre di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto sociale durante il suo soggiorno.

 

4.2.2. Ferme queste premesse di ordine generale e tornando al caso in esame, la ricorrente precisa che gli assegni AFI di cui beneficia la famiglia dal marzo 2014 vengono versati al proprio compagno che si trova in disoccupazione. Sostiene quindi che __________ vada sempre considerato quale "lavoratore" ai sensi dell'ALC, di modo che la sua garanzia di sostentamento è tuttora valida.

Dall'inserto di causa risulta che il compagno della ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nel marzo 2011 per svolgere un'attività lucrativa dipendente, in quanto egli aveva trovato un posto di lavoro a tempo pieno come muratore per un'impresa di costruzioni con un salario di fr. 4'500.– lordi mensili. Caduto il 29 ottobre 2013 in malattia, nel dicembre 2014 si è iscritto alla disoccupazione che gli ha poi riconosciuto il diritto a percepire 400 indennità giornaliere durante il periodo quadro 9 dicembre 2014-8 dicembre 2016 (vedasi conteggio gennaio 2015 Cassa disoccupazione __________, di fr. 3'828.30 netti inclusi gli assegni familiari): a prima vista sembrerebbe quindi che a quel momento egli poteva sempre prevalersi dell'art. 6 Allegato I ALC.

La questione di sapere se __________ abbia mantenuto veramente lo statuto di lavoratore durante tutto il periodo in cui ha beneficiato degli assegni AFI e se potesse continuare a prevalersi effettivamente della sua garanzia di sostentamento in favore della compagna, è una questione che può comunque rimanere qui indecisa per i motivi che seguono.

 

4.3. Pendente causa, infatti, l'insorgente ha informato il Tribunale di avere trovato un impiego a tempo pieno quale ausiliaria di pulizie con un salario lordo di fr. 17.58 l'ora (contratto di lavoro di durata indeterminata 18.10.16 con la __________; conteggi salario dal novembre 2016 al gennaio 2017).

Ai fini del presente giudizio, si rivela quindi determinate sapere se a RI 1 possa essere riconosciuto lo statuto di "lavoratrice" ai sensi dell'ALC, ciò che le permetterebbe di ottenere in ogni caso il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, questa volta per svolgere un'attività lucrativa dipendente.

 

4.3.1. L'accezione di "lavoratore" costituisce una nozione autonoma del diritto europeo, che non dipende quindi da considerazioni nazionali (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112 consid. 3.2 pag. 117; sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 141; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e 187; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, op. cit., n. 23 all'art. 4; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag. 40).

Come già spiegato dal Tribunale federale (cfr., da ultima, STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016, consid. 5), la nozione di lavoratore che delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori dev'essere, conformemente alla prassi della Corte di giustizia, interpretata in modo estensivo, mentre le eccezioni e le deroghe a questa libertà fondamentale vanno sottoposte ad un'interpretazione restrittiva. È quindi considerato "lavoratore" colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività così ridotte da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3).

Non rientrano nella definizione di attività reali ed effettive quelle che non appartengono al normale mercato dell'impiego, ma sono volte a permettere la rieducazione o il reinserimento di persone con capacità ridotte sul piano fisico o psichico. Va poi precisato che né la natura giuridica della relazione lavorativa dal profilo del diritto interno (ad esempio un contratto di lavoro sui generis), né la produttività più o meno elevata del lavoratore, né il suo grado di occupazione (ad esempio un lavoro su chiamata), né la provenienza dei mezzi (privati o pubblici) per retribuirlo e nemmeno l'ammontare di detta remunerazione (ad esempio uno stipendio inferiore al minimo garantito) rappresentano, di per sé, degli elementi decisivi per valutare lo statuto di lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Statuto che, tra l'altro, non può automaticamente essere negato a chi esercita un'attività lavorativa salariata reale ed effettiva per il semplice fatto che cerca di completare la retribuzione ricevuta per tale attività, al di sotto del minimo legale, con altri mezzi di sussistenza leciti. Da questo profilo è irrilevante stabilire da quale fonte, pubblica o privata, propria o di terzi, provengono i mezzi di sussistenza, a condizione che la concretezza e l'effettività dell'attività lavorativa siano dimostrate (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.2 e 3.3 e le numerose sentenze della CGUE citate; STF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, pag. 38; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, pagg. 278 segg. e 286 segg.). Da quanto precede discende che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC si applica anche ai cosiddetti "working poor", ossia ai lavoratori che, anche se svolgono un'attività lavorativa reale ed effettiva, percepiscono un reddito che non è sufficiente per provvedere al loro sostentamento rispettivamente a quello della loro famiglia nello Stato di residenza (cfr. sentenza della CGUE del 3 giugno 1986 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, Racc. 1986 pag. 01741, punto 14; Silvia Gastaldi, op. cit., pag. 133; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, op. cit., pagg. 162, 187 e 190).

Ciò non toglie che, allo scopo di determinare se l'attività lavorativa svolta sia reale ed effettiva, si possa tenere conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua remunerazione che procurano. La libera circolazione dei lavoratori presuppone, in linea di principio, che colui che se ne prevale fruisca dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento, soprattutto nella fase iniziale della sua installazione nello Stato ospitante o quando è alla ricerca di un impiego. Motivo per cui se un lavoratore effettua soltanto un numero molto ridotto di ore - nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di lavoro basato su un contratto a chiamata - o se percepisce solo redditi esigui, ciò può essere idoneo a dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale ed accessoria (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.4 e le sentenze della CGUE citate).

La CGUE ha già precisato che un cittadino comunitario va considerato "lavoratore dipendente" e può quindi beneficiare di una carta di soggiorno a tale scopo se, come detto, la sua attività è reale ed effettiva e se, in linea di principio, la durata della medesima corrisponde ad almeno 12 ore settimanali (sentenza CGUE 53/81 del 23 marzo 1982 nella causa Levin, n. 16-18; sentenza CGCE 139/85 del 23 marzo 1982 nella causa Kempf, n. 16; v. anche Felix Klaus, Ausländische Personen als Arbeitnehmende, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, 2 ed., Basilea 2009, n. 17.88, pag. 847-848).

 

4.3.2. Ora, visto che occorreva verificare se le prestazioni svolte dalla ricorrente erano fornite regolarmente e per una durata indeterminata, nell'ambito dell'istruttoria il giudice delegato le ha quindi chiesto di documentare la sua situazione e quella del suo compagno dal profilo lavorativo e finanziario. Dando seguito alla richiesta RI 1 - la quale ha dichiarato di non percepire più gli assegni AFI - ha versato agli atti i conteggi del proprio stipendio da gennaio ad agosto 2017, da cui risulta mensilmente una remunerazione media di fr. 1'653.70 netti mensili e un numero di ore lavorate pari a 104.76 (doc. 1).

Bisogna pertanto ammettere, sulla scorta della documentazione prodotta, che dal mese di novembre 2016 l'insorgente svolge regolarmente un'attività reale ed effettiva in qualità di ausiliaria di pulizie, ciò che impone di considerarla quale lavoratrice ai sensi dell'ALC.

Ne discende che essa può prevalersi del menzionato accordo bilaterale a titolo originario e ottenere ora un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, ritenuto pure che dagli atti non risultano dei precedenti penali a carico dell'insorgente tali da comportarne il diniego per ragioni di ordine pubblico.

Va pure rilevato che l'istruttoria ha permesso di determinare che nel frattempo __________ ha ripreso regolarmente a lavorare: anch'egli è impiegato presso la __________, con una remunerazione media di fr. 2'852.75 mensili (doc. 2).

 

4.4. Sebbene sulla base di altri motivi, rispetto a quelli invocati dall'insorgente, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.

 

 

                                   5.   5.1. Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS ad RI 1 (1974) dopo avere sottoposto il caso, se necessario per la sua approvazione, alla Segreteria di Stato della migrazione.

 

5.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistita da un consulente giuridico, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione 3 febbraio 2016 (n. 493) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 20 aprile 2015 (Revoca 164 COM) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.

 

 

                                   2.   Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS ad RI 1 (1974) per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente dopo avere sottoposto il caso, se necessario per la sua approvazione, alla Segreteria di Stato della migrazione.

 

 

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 800.– versata a titolo di anticipo.

 

 

                                   4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

5.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

6.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere