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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Marco Lucchini, giudice presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 30 marzo 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 15 marzo 2016 (n. 1161) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 18 febbraio 2016 con cui il municipio di Lugano le ha intimato la cessazione di qualsiasi attività legata alla prostituzione nello stabile da lei amministrato (part. __________, sezione Castagnola); |
ritenuto, in fatto
che la RI 1, qui ricorrente, è amministratrice di uno stabile (part. __________, costituito in PPP), situato a Castagnola, in zona residenziale R7;
che l'appartamento n. __________ al __________ piano (PPP __________) dell'edificio è di proprietà di __________, che lo ha locato alla __________;
che, preso atto delle risultanze di un sopralluogo esperito dalla polizia comunale il 22 gennaio 2016, il municipio ha accertato che nel citato appartamento veniva esercitato il meretricio;
che, dopo aver constatato che tale utilizzazione non era al beneficio di un permesso e rilevato che lo stabile si troverebbe all'interno del perimetro definibile quale zona non idonea allo svolgimento di tale attività, con decisione 18 febbraio 2016, il municipio ha intimato al proprietario della PPP, al suo inquilino e all'amministrazione il divieto rispettivamente la cessazione di qualsiasi attività legata alla prostituzione sia nella PPP che in tutte le altre unità dell'edificio, sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 3.1.1) (disp. n. 1);
che, con il medesimo atto, l'esecutivo comunale ha inoltre intimato - al solo proprietario - di presentare una domanda in sanatoria per il cambiamento di destinazione dell'appartamento (indicando che la stessa non avrebbe verosimilmente potuto essere approvata) o, alternativamente, di ripristinare sulla PPP __________ una situazione conforme al diritto (disp. n. 2);
che la decisione - richiamante gli art. 1, 4, 42 cpv. 1, 43 e 47 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) nonché gli art. 4, 45 e 46 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) - indicava che contro di essa era dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni e che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo;
che, contro il divieto di esercitare qualsiasi attività legata alla prostituzione, pervenutole il 23 febbraio 2016, la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato con ricorso 11 marzo 2016, chiedendone, in via principale, l'annullamento per quanto la concerne; in via subordinata, ha postulato lo stralcio della comminatoria dell'art. 292 CP;
che, con giudizio 15 marzo 2016, l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, ritenendola intempestiva;
che il Governo ha stabilito che la risoluzione municipale costituiva un provvedimento cautelare e che il gravame avrebbe dunque dovuto essere interposto nel termine di 15 giorni prescritto dall'art. 68 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) per l'impugnazione delle misure provvisionali, la ricorrente non potendo prevalersi dell'errata indicazione del termine di ricorso contenuta nella censurata decisione;
che, con ricorso 30 marzo 2016, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso il predetto giudizio governativo, chiedendo che si annullato e che siano accolte le richieste formulate davanti al Consiglio di Stato, subordinatamente che gli atti siano rinviati all'istanza inferiore affinché si esprima nel merito del ricorso;
che, secondo l'insorgente, il provvedimento adottato dal municipio nei suoi confronti non poteva che essere concepito come una decisione di merito, impugnabile nel termine ordinario di 30 giorni dell'art. 68 cpv. 1 LPAmm; il ricorso, presentato il diciassettesimo giorno dall'intimazione della decisione, sarebbe dunque tempestivo;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione perviene il municipio, con argomenti che saranno discussi, se del caso, in appresso;
che, con la replica e la duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e conclusioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE;
che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio d'irricevibilità prolato dal Governo (art. 65 cpv. LPAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un edificio configura un provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio e volto a inibire una fruizione dell'immobile non conforme alla destinazione autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se tale uso sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile (STA 52.2015.494 del 29 aprile 2016 consid. 2.2.1; 52.2014.164 del 17 marzo 2015 consid. 2.1; 52.2013.140 del 30 aprile 2013; 52.2011.331 del 2 dicembre 2011 consid. 4.2; cfr. pure RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1; RDAT II-2000 n. 40 consid. 2; II-1992 n. 28 consid. 3);
che, per molti aspetti, tale misura può essere paragonata all'ordine di sospendere i lavori di costruzione privi della necessaria autorizzazione previsto dall'art. 42 LE, essendo anch'esso in effetti destinato ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità accordi il permesso mancante od ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile (STA 52.2014.164 del 17 marzo 2015 consid. 2.1; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 1261 seg.);
che, in considerazione della sua natura di provvedimento cautelare, l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione, così come l'ordine di sospendere i lavori, è immediatamente esecutivo (art. 37 cpv. 4 LPAmm e 45 cpv. 5 RLE; STA 52.2014.164 del 17 marzo 2015 consid. 2.1; 52.2013.140 del 30 aprile 2013; 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 3.1);
che, giusta l'art. 68 cpv. 2 LPAmm, il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è di 15 giorni dall'intimazione o, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che, nel caso concreto, l'ordine di cessazione di ogni attività legata alla prostituzione (disp. n. 1) alla base della presente procedura è stato senz'altro concepito quale divieto d'uso di natura provvisionale;
che tale conclusione è confermata dal chiaro tenore del provvedimento di cui il municipio stesso ha evidenziato l'essenza cautelare (… nel caso di decisioni di natura cautelare, come lo è la presente), dal richiamo all'immediata esecutività dell'ordine, oltre che dalla parallela ingiunzione (alternativa al ripristino) di presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione (disp. n. 2);
che poco conta invece che
il municipio abbia indicato, tra le norme richiamate, anche l'art. 43 LE,
ritenuto che tutte le altre disposizioni evocate fanno riferimento alla
violazione formale della legge (art. 1 LE, 4 e 46 RLE) e all'ordine di sospensione
dei lavori (art. 42 LE e 45 RLE) rispettivamente al divieto d'uso cautelare ad
esso apparentato, che tale violazione comporta;
che ingiungendo di "cessare" - anziché di "sospendere" - l'attività abusiva, il municipio non ha del resto adottato una misura intesa a ristabilire una situazione conforme al diritto materiale fondata sull'art. 43 LE, ma ha semplicemente voluto inibire l'ulteriore utilizzazione - priva di formale autorizzazione - dello stabile per attività legate alla prostituzione;
che non porta ad altra conclusione la circostanza che il municipio abbia indicato - unitamente all'ordine di presentare una domanda di costruzione rivolto al proprietario (disp. n. 2) - che la licenza non potrà verosimilmente essere rilasciata; al contrario, ciò avvalora la natura cautelare del controverso provvedimento (disp. n. 1), che l'esecutivo comunale ha indirizzato anche alla ricorrente: un divieto d'uso (analogo ad un ordine di rettifica o di demolizione) fondato sull'art. 43 LE che prescinde da una preventiva verifica, nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria, della conformità dell'utilizzazione instaurata senza permesso è infatti di principio riservato ai soli casi in cui il contrasto con il diritto materiale concretamente applicabile (in particolare con la funzione della zona di utilizzazione) risulti evidente ed incontestabile, e non soltanto verosimile (cfr. tra le tante STA 52.2013.291-292 del 9 dicembre 2013 consid. 2.2, citata dall'insorgente);
che la natura giuridica dello stesso provvedimento non può d'altra parte variare a dipendenza del suo destinatario; tanto più che, in concreto, l'ordine controverso è stato rivolto al proprietario, all'inquilino e all'insorgente senza alcuna distinzione;
che, ferma questa premessa, la decisione municipale 18 febbraio 2016 è pervenuta alla ricorrente, per sua stessa ammissione, il 23 febbraio 2016;
che, essendo stato inoltrato soltanto l'11 marzo 2016 (cfr. timbro postale), cioè oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm, il ricorso al Consiglio di Stato era tardivo;
che l'errata indicazione del termine di ricorso in calce alla risoluzione municipale non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente, ritenuto che il patrocinatore legale a cui si era rivolta già il 1° marzo 2016 avrebbe potuto (e dovuto) rilevare immediatamente l'errore mediante la semplice consultazione dell'art. 68 cpv. 2 LPAmm (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199 consid. 1.3.1; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 26 n. 5a);
che è dunque a giusta ragione che il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame poiché tardivo;
che, essendo ammesse unicamente censure rivolte contro la legittimità del giudizio di irricevibilità, anche in questa sede sfugge ad un esame di merito il provvedimento che la ricorrente ha tardivamente impugnato dinnanzi al Governo;
che, stante quanto precede, l'impugnativa deve essere respinta;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente, cui va restituito l'importo di fr. 600.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente |
La vicecancelliera |