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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi
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vicecancelliere: |
Fulvio Campello |
statuendo sul ricorso 11 aprile 2016 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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l'elezione 10 aprile 2016 del consiglio comunale e del municipio nel comune di CO 1; |
ritenuto, in fatto
A. Il 10 aprile
2016 hanno avuto luogo nel Cantone Ticino le elezioni generali per il rinnovo
dei poteri comunali per il quadriennio 2016 - 2020.
Nel comune di CO 1 il materiale di voto, contenuto in complessive 1459 buste, è
stato distribuito il 9 marzo 2016 a tutti gli iscritti in catalogo mediante
invio postale. Il 15 marzo seguente sono poi state consegnate a mano ulteriori
49 buste agli ospiti della casa anziani Residenza __________, ai municipali e
ai loro familiari, come pure ai dipendenti e alle persone con recapito presso i
servizi sociali del comune.
Nel frattempo il 14 marzo 2016 il municipio aveva deciso di istituire due
uffici elettorali. Il primo composto dai municipali A 1 (Gruppo 1), in qualità
di presidente, e B 1 (Gruppo 2) e C 1 (Gruppo 1), in qualità di membri, con D 1
(Gruppo 1) quale supplente. Il secondo composto dai municipali E 1 (Gruppo 1),
in veste di presidente, e da F 1 (Gruppo 3) e D 1 (Gruppo 1), quali membri, e
con G 1 (Gruppo 4), quale supplente.
Tra lunedì 4 aprile e giovedì 7 aprile 2016 sono pervenute alla cancelleria
comunale le distinte di presenza ai seggi dei delegati designati dai vari
gruppi politici partecipanti alle elezioni. Per quanto qui più interessa, la
distinta del gruppo Gruppo 4 è stata consegnata martedì 5 aprile 2016 con l'indicazione
di RI 2 e H 1 (supplente) quali delegati per il seggio n. 1, nonché di I 1 e L
1 (supplente) quali delegati per il seggio n. 2.
B. A partire dal 16
marzo 2016 sono iniziate a giungere presso la cancelleria comunale le prime
buste di voto per corrispondenza.
Il 5 aprile 2016 alle ore 14.00 alla presenza del segretario comunale, dei
municipali B 1 e C 1, nonché di M 1, responsabile comunale per le votazioni ed
elezioni, si è proceduto all'apertura parziale, con sola registrazione della
carta di legittimazione, delle 511 buste di voto (doc. 2 all. 11) che erano
sino a quel momento pervenute per corrispondenza.
Un'analoga operazione ha poi ancora avuto luogo alle ore 14.00 di venerdì 8
aprile 2016, davanti alle medesime persone, per le ulteriori 183 buste di voto (doc.
2 all. 12) giunte nel frattempo sempre per corrispondenza.
I seggi per il voto sono stati aperti venerdì 8 aprile 2016 dalle ore 17.00
alle 19.00 e domenica 10 aprile tra le 10.00 e le 12.00.
Alle ore 8.15 del 10 aprile alla presenza di 4 municipali membri degli uffici
elettorali (C 1, B 1, E 1 e F 1) e di 6 funzionari comunali è iniziata l'apertura
delle buste contenenti le schede votate per il municipio (781) e per il
consiglio comunale (780). Le schede sono quindi state timbrate, numerate e
riposte nelle relative cassette.
Alle ore 12.00, una
volta terminate le operazioni di voto, si è quindi proceduto all'apertura e
alla conta delle 103 schede che erano state depositate nelle urne a partire
dalle ore 10.00 di quello stesso giorno e delle schede votate per corrispondenza
durante il fine settimana, questa volta in presenza di tutti i membri di
entrambi gli uffici elettorali e dei delegati dei vari gruppi politici. Dopo di
che ogni ufficio elettorale ha allestito il proprio verbale delle operazioni di
voto e di spoglio (doc. 2 all. 18). Tanto nel verbale relativo all'ufficio
elettorale n. 1, quanto in quello dell'ufficio elettorale n. 2 i delegati del
gruppo Gruppo 4, RI 2 e I 1, hanno rilevato come 704 buste pervenute per
corrispondenza prima dell'apertura dei seggi di venerdì 8 aprile 2016 fossero
state aperte in assenza dei delegati. Nessuna presa di posizione è stata adottata
dai due uffici elettorali in merito a tale obiezione.
Le cassette contenenti le schede di voto, tra cui quelle contestate, i suddetti
verbali e l'elenco dei votanti sono quindi state chiuse e sigillate e poi
ritirate da una pattuglia di polizia che le ha trasportate a Bellinzona presso
l'Ufficio cantonale di spoglio.
C. Durante le operazioni di spoglio centralizzate, l'Ufficio cantonale d'accertamento è stato informato di quanto eccepito nei due suddetti verbali dai delegati del gruppo Gruppo 4 in merito alla parziale apertura delle buste pervenute per corrispondenza prima dell'inizio delle operazioni di voto presso i seggi di CO 1. Con decisione del __________ 2016, pubblicata sul Foglio ufficiale n. __________ di __________ __________ 2016, detta autorità ha tuttavia evaso la questione, rinviando i segnalanti all'apposita procedura di ricorso contro gli atti preparatori di una votazione o di un'elezione, prevista dall'art. 163 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1.1) e indicando il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza competente a statuire sulla questione. Tuttavia, senza nemmeno attendere la presa di posizione dell'Ufficio di accertamento, l'11 aprile 2016 la RI 1 e RI 2 avevano già inoltrato un gravame davanti a quest'ultima istanza giudiziaria, chiedendo che le elezioni 10 aprile 2016 del municipio e del consiglio comunale di CO 1 fossero annullate e che venisse di conseguenza indetta una nuova consultazione. Nella loro impugnativa si lamentano della violazione di diverse formalità durante l'apertura delle buste relative al voto per corrispondenza. In particolare censurano di non essere stati debitamente informati, alla stessa stregua degli altri delegati, della decisione di procedere alla registrazione prima dell'apertura dei seggi delle carte di legittimazione dei voti giunti per corrispondenza. Affermano di non essere nemmeno stati convocati al ricevimento del materiale di voto dal Cantone. Sostengono che le cassette contenenti le schede votate sono giunte al seggio domenica mattina sprovviste di sigilli. Infine rilevano come non siano state contate le schede bianche rimaste.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il comune di CO 1 con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Dal canto suo il Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato ha
rinunciato a formulare domande di giudizio, limitandosi a evidenziare i fatti
salienti che caratterizzano la fattispecie e a riassumere le disposizioni
legali applicabili. In sede di replica e di duplica i ricorrenti e il comune di
CO 1 hanno ribadito e sviluppato le loro contrapposte tesi, confermandosi nelle
rispettive domande di giudizio. Per contro il Servizio dei diritti politici è
rimasto silente.
E. Nel frattempo,
pendente causa, il 12 aprile 2016 sono stati proclamati e pubblicati i
risultati delle elezioni tenutesi nel comune di CO 1, che hanno avuto il seguente
esito:
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Municipio
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|||||||
|
n. |
lista |
schede |
% schede |
voti emessi |
voti non emessi |
voti di lista |
% voti di lista |
|
01 |
Gruppo 1 |
417 |
41.9 |
4'792 |
1'924 |
6'716 |
52.9 |
|
02 |
|
179 |
18 |
1'335 |
1'332 |
2'667 |
21 |
|
03 |
Gruppo 2 |
108 |
10.9 |
853 |
1'022 |
1'875 |
14.8 |
|
04 |
Gruppo 3 |
89 |
8.9 |
771 |
673 |
1'444 |
11.4 |
|
99 |
Schede Senza Intestazione |
202 |
20.3 |
|
voti bianchi 1'228 |
||
|
|
Totale |
995 |
100 |
7'751 |
4'951 |
12'702 |
100 |
|
consiglio comunale
|
|||||||
|
n. |
lista |
schede |
% schede |
voti emessi |
voti non emessi |
voti di lista |
% voti di lista |
|
01 |
Gruppo 1 |
398 |
40 |
11'519 |
5'968 |
17'487 |
50.8 |
|
02 |
RI 1 |
168 |
16.9 |
2'591 |
4'512 |
7'103 |
20.6 |
|
03 |
Gruppo 2 |
122 |
12.3 |
2'849 |
3'070 |
5'919 |
17.2 |
|
04 |
Gruppo 3 |
88 |
8.9 |
1'497 |
2'432 |
3'929 |
11.4 |
|
99 |
Schede Senza Intestazione |
218 |
21.9 |
|
voti bianchi 5'322 |
||
|
|
Totale |
994 |
100 |
18456 |
15982 |
34438 |
100 |
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 164 cpv. 2 LEDP e non
dall'art. 163 LEDP, come erroneamente indicato dall'Ufficio cantonale di accertamento.
Quest'ultima disposizione concerne infatti unicamente i gravami interposti
contro gli atti preparatori di una votazione, di un'elezione, di una raccolta
di firme per un'iniziativa o un referendum compiuti dal sindaco o dal municipio.
Ciò che evidentemente non è il caso nella presente fattispecie dove litigioso è
unicamente l'operato degli uffici elettorali di CO 1 per quanto attiene lo
svolgimento della procedura preparatoria, ma non certo dell'elezione, quanto
semmai dello spoglio delle schede votate. Irrilevante appare poi la questione,
sollevata dal comune resistente nei suoi allegati, di sapere se in concreto
sussistano delle decisioni impugnabili adottate dai predetti uffici elettorali
intese ad evadere la contestazione messa a verbale dai delegati della RI 1. A
prescindere dal fatto che optando sic et sempliciter per l'invio delle
schede all'Ufficio cantonale di spoglio a Bellinzona, senza prendere alcuna
posizione su quanto rilevato dai due delegati del gruppo RI 1 in dispregio a
quanto stabilito dall'art. 20 cpv. 1 LEDP e 14 cpv. 1 lett. f del regolamento
di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre
1998 (RALEDP; RL 1.3.1.2), vi sarebbe da ritenere che gli uffici elettorali
abbiano in realtà risolto per atti concludenti e senza oltretutto fornire
alcuna motivazione di rigettare le critiche in questione, vi è comunque da
rilevare che il presente gravame è diretto contro l'esito dell'elezione comunale
svoltasi il 10 aprile 2016 a CO 1 in quanto tale. Di conseguenza qualsiasi
cittadino attivo del comune avrebbe potuto, in teoria, adire il Tribunale
cantonale amministrativo per contestare lo svolgimento della procedura
preparatoria di spoglio delle schede, indipendentemente dall'esistenza di una
nota a verbale in tal senso da parte d'un delegato di partito e di una
qualsiasi decisione in proposito pronunciata dagli uffici elettorali.
1.2.
1.2.1. La legittimazione ricorsuale di RI 2 è certa, poiché cittadino attivo di
CO 1. Egli, in quanto delegato del gruppo Gruppo 4, aveva inoltre rilevato, con
relativa nota riportata nel verbale delle operazioni di voto e di spoglio, e quindi
ancor prima di conoscere i risultati di quest'ultimo, le irregolarità di cui
ora si duole in questa sede, ragione per cui nulla gli può essere rimproverato
dal profilo della buona fede.
1.2.2. Per quanto riguarda la RI 1 va considerato quanto segue. Secondo
costante prassi del Tribunale federale, in materia di diritti politici, i
partiti e le organizzazioni a carattere politico formate in vista di un
determinato scopo, quale ad esempio il lancio di un referendum o di
un'iniziativa popolare, sono abilitate ad agire in giudizio soltanto se sono
costituiti come persone giuridiche, se esercitano la loro attività all'interno
della collettività pubblica toccata dalla votazione in questione e se reclutano
principalmente i loro membri in funzione della loro qualità di elettori (DTF
134 I 172 consid. 1.3.1 con numerosi riferimenti). Trattandosi di enti con
scopo ideale, non occorre la loro iscrizione nel registro di commercio (art. 52
cpv. 2 codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210), ma basta, a
questo scopo, che la volontà di associarsi sia stata espressa negli statuti
(art. 60 cpv. 1 CC; RDAT I-1991 n. 19, 1990 n. 28).
Nel caso di specie le suddette condizioni
appaiono adempiute. Come emerge infatti dallo statuto 18 gennaio 2016 versato
agli atti con l'allegato di replica, la RI 1 è un'associazione ai sensi degli
art. 60 seg. CC per cui è dotata di personalità giuridica e, di conseguenza,
possiede la capacità di essere parte al procedimento. Avendo per scopo il
promovimento di un movimento democratico dei cittadini (art. 2 statuti) e
avendo sede a CO 1 (art. 1 statuti), essa agisce per lo più a livello politico
comunale. Pur essendo aperta a tutti gli uomini e le donne domiciliati nel
comune, nel Cantone o anche all'estero, il fatto che gli stessi debbano essere
svizzeri (art. 3 statuto) indica come questa associazione si rivolga per lo più
ai cittadini attivi. Ragioni per le quali anch'essa è legittimata ad insorgere
contro le elezioni comunali dell'aprile 2016 che si sono tenute a CO 1.
1.3. Il gravame risulta anche ampiamente tempestivo, essendo stato introdotto
addirittura prima della pubblicazione dei risultati dell'elezione all'albo
comunale, momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di 15
giorni, previsto dall'art. 164 cpv. 2 LEDP, per agire in giudizio. Infatti, la
giurisprudenza stabilisce che la sanzione per il ricorso insinuato
prematuramente non è l'irricevibilità: esso rimane tuttavia sospeso sino
all'inizio del termine d'impugnazione (cfr. DTF 125 II 440 consid. 1b e
relativo rinvio alla DTF 110 Ia 7 consid. 1c).
1.4. Infine si deve considerare che il ricorso adempie i requisiti formali
stabiliti dall'art. 70 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), ritenuto oltretutto che, essendo stato
allestito da laici, non possono essere poste a tal riguardo delle esigenze
troppo severe.
Esso contiene infatti una motivazione che, seppur succinta, permette di comprendere
nella loro sostanza le censure sollevate dagli insorgenti. Le domande di
giudizio appaiono inoltre formulate in modo chiaro e il gravame risulta
debitamente firmato.
1.5. Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere considerato ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
LPAmm). Del resto nemmeno le parti chiedono l'assunzione di particolari prove.
2. La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101; DTF 130 I 290 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 4.2, 125 I 441 consid. 2a). Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore. Il cittadino può quindi pretendere che l'autorità incaricata dello spoglio conti in maniera regolare e corretta i suffragi espressi (DTF 98 Ia 73 consid. 4; STF 1P.363/1994 del 15 dicembre 1994 consid. 1c, apparsa in Plädoyer 2/1995 pag. 53 seg.; cfr. anche DTF 121 I 138 consid. 3 in fine e 141 I 221 consid. 3.2).
3. 3.1. I ricorrenti si lamentano a
titolo principale di non essere stati preventivamente avvertiti che nei giorni
di martedì 5 aprile e venerdì 8 aprile 2016, ancora prima dell'apertura dei
seggi, si sarebbe proceduto alla registrazione anticipata delle carte di legittimazione
dei voti giunti per corrispondenza per mano di due membri degli uffici
elettorali, del segretario comunale e della responsabile comunale per le
elezioni e votazioni. Questa circostanza non avrebbe permesso loro di partecipare
a dette attività, così come prescritto dalla legge, e di svolgere i loro
compiti di sorveglianza su queste importanti e delicate operazioni elettorali.
3.2. Giusta l'art. 20 LEDP l'ufficio elettorale presiede alle operazioni di
voto e di spoglio nel comune, assicura la regolarità delle operazioni
elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si
pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la
proclamazione dei risultati. Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il
verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti
(cpv. 2). Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli
uffici cantonali di spoglio (cpv. 3).
L'ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal municipio
avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici (art. 21 cpv. 1 LEDP).
Il municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale (art. 21 cpv.
2 LEDP).
L'art. 23 LEDP prevede che in caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato
una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali
(cpv. 1). I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di
chiedere rimedio all'ufficio elettorale. Le osservazioni ed i reclami dei
delegati sono registrati a verbale (cpv. 3). Ogni gruppo ha diritto a un delegato
e a un supplente per ogni ufficio elettorale. Il delegato ha diritto di
assistere a tutte le operazioni di voto e di spoglio; ha diritto di firmare il
verbale, ma non ha diritto di voto in seno all'ufficio elettorale (art. 15 cpv.
1 e 2 RALEDP).
Nelle elezioni con il sistema proporzionale lo spoglio delle schede ha luogo a
livello cantonale (art. 38 cpv. 1 LEDP). Esso avviene a porte chiuse da
mezzogiorno della domenica del voto. L'ufficio elettorale può cominciare i
lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio
delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto
(cpv. 4). Per lavori preparatori - soggiunge il cpv. 5 di questa norma - si
intendono, in particolare: l'apertura delle buste di trasmissione del voto per
corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto (lett. a), l'apertura
delle buste interne contenenti le schede (lett. b) e l'eventuale numerazione
delle schede (lett. c).
In ogni caso i lavori preparatori di cui alla lett. b e alla lett. c possono
essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto (cpv. 6).
3.3. Come appena illustrato, gli uffici
elettorali comunali sono responsabili, tra le altre cose, della registrazione
anticipata della carta di legittimazione dei voti pervenuti per corrispondenza.
Operazione, questa, che possono eseguire anche prima della domenica mattina del
voto (art. 38 cpv. 5 e 6 LEDP). In linea con quanto disposto dall'art. 15 cpv.
2 RALEDP, che conferisce ai delegati il diritto di assistere a tutte le
operazioni di voto e di spoglio, ai medesimi deve essere data la possibilità di
presenziare anche a questo genere di attività. Tale circostanza era d'altra
parte stata esplicitamente ricordata ai vari municipi del Cantone dal Servizio
dei diritti politici nelle direttive 25 febbraio 2016 concernenti le elezioni
comunali del 10 aprile 2016 al punto A.2, come pure ai punti A.6 e A.7. Anche
il Manuale elezioni comunali 2016, pubblicato dal Dipartimento delle
istituzioni, indicava in modo assolutamente chiaro ed intelligibile detto
principio, riportando un elenco dettagliato di tutte le attività elettorali alle
quali i delegati hanno diritto di assistere (cfr. pag. 113 e 115). Ora, nella
presente fattispecie, da un esame degli atti emerge che con lettera priva di
data (doc. 2 all. 9), inviata il 6 aprile 2016 - e quindi addirittura successivamente
alle attività di registrazione tenutesi il giorno precedente - il segretario comunale
si era rivolto ai vari delegati designati dai partiti, limitandosi a rammentare
i diritti e le competenze attribuite loro dalla legge, senza tuttavia indicare
se e quando si sarebbero tenute le operazioni di registrazione anticipata delle
carte di legittimazione relative ai voti pervenuti per corrispondenza. Dalle
tavole processuali non risulta che simili informazioni fossero state fornite ai
delegati in altra data e occasione. Ciò che nemmeno il comune sostiene.
Quest'ultimo si è in effetti limitato ad affermare che i delegati del gruppo Gruppo
4 dovevano per forza di cose essere al corrente dell'anticipazione di detti
lavori, trattandosi di un provvedimento che era stato deciso dal municipio,
organo di cui faceva parte anche il municipale G 1 in rappresentanza di
quest'ultimo schieramento politico. Sennonché, questa circostanza appare irrilevante
in quanto non permetteva certo di supplire alla mancanza di una preventiva
notifica, chiara e personale, ai singoli delegati riguardo ai giorni e agli
orari previsti per le operazioni di registrazione anticipata delle carte di
legittimazione dei voti pervenuti per corrispondenza, secondo le modalità
contemplate nel modello di lettera riprodotto a pag. 121 del Manuale elezioni
comunali 2016. Ne consegue che, in questo modo, gli stessi sono stati privati
della possibilità, garantita loro dalla legge, di assistere a tali attività.
Ma non solo. I delegati non sono nemmeno mai
stati preventivamente informati, come di dovere, che alle ore 8.15 di domenica
10 aprile 2016 sarebbero iniziati i lavori preparatori in vista dello spoglio
delle schede pervenute per posta e di quelle depositate nelle urne venerdì 8
aprile 2016. Essi sono così giunti ai seggi soltanto alle ore 10.00 di
domenica, in concomitanza con la loro apertura e le ultime operazioni di voto,
venendo privati della facoltà di assistere anche a queste importanti attività
preparatorie, che si sono svolte, per di più, non alla presenza di tutti e sei i
membri dei due uffici elettorali, come prescritto dalla legge, ma soltanto di quattro
di essi coadiuvati da alcuni funzionari comunali.
Non possono pertanto sussistere dubbi sul fatto che tutte le operazioni testé
menzionate si siano svolte in palese violazione degli art. 23 LEDP e 15 RALEDP.
Ne consegue che su questo punto le censure dei ricorrenti sono sicuramente fondate
e meritano accoglimento.
Ci si potrebbe addirittura anche
chiedere se, al di là della questione inerente il mancato invito dei delegati
dei partiti, i lavori di registrazione anticipata delle carte di legittimazione
dei voti pervenuti per corrispondenza, svoltisi martedì 5 e venerdì 8 aprile
2016 alla presenza unicamente di due membri degli uffici elettorali, del
segretario comunale e della responsabile comunale per le votazioni e le elezioni,
siano stati eseguiti da persone abilitate a farlo. È vero che le già menzionate
direttive 25 febbraio 2016 del Servizio dei diritti politici, dopo avere
sottolineato come tali operazioni debbano essere di principio eseguite dall'ufficio
elettorale al completo, al punto A.7 indicano che i comuni, con decisione
municipale, possono incaricare il solo segretario comunale o la persona
responsabile del servizio votazioni e elezioni di procedere con l'aiuto di
personale amministrativo alla loro esecuzione, previo avviso ai membri degli
uffici elettorali e, naturalmente, ai delegati di partito. Sennonché, questa
soluzione, verosimilmente dettata più che altro da esigenze pratiche, non
appare a prima vista sufficientemente supportata dalla legge, la quale all'art.
38 cpv. 4 e 5 lett. a LEDP indica come una simile attività debba essere svolta
dall'ufficio elettorale, fermo restando naturalmente la possibilità per i delegati
di assistervi (art. 15 cpv. 2 RALEDP). Nessuna deroga o eccezione a questa semplice
e chiara regola è prevista dalla legge.
Sia come sia la questione non merita di essere approfondita e risolta in questa
sede, dato che la stessa non è determinante per l'esito del presente giudizio.
A questo proposito è in effetti sufficiente rilevare che, come sopra rilevato,
in ogni caso ai delegati dei partiti non è stata data la possibilità di
assistere a dette operazioni.
4. Appurate le suddette irregolarità
procedurali, occorre ora esaminare quale siano le conseguenze sull'elezione del
consiglio comunale e del municipio tenutasi il 10 aprile 2016 a CO 1.
4.1. Quando il Tribunale accerta l'esistenza
di errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate
irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello
scrutinio. In questi casi, il ricorrente non deve dimostrare che il vizio rilevato
abbia avuto ripercussioni sull'esito della votazione; è bensì sufficiente che
una siffatta conseguenza sia (stata) possibile, ciò che deve essere esaminato,
tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie. In tale contesto, si
deve considerare in particolare la gravità del vizio accertato, la sua
importanza nel quadro complessivo della votazione e l'ampiezza della differenza
dei voti. Si può prescindere dall'annullamento della votazione se la
possibilità che senza il vizio la votazione avrebbe avuto un altro esito appare
a tal punto ridotta da non entrare
seriamente in considerazione (DTF 135 I 292 consid. 4.4, 132 I 104 consid. 3.3,
130 I 290 consid. 3, 3.4 e 6, 129 I 185 consid. 8.1 con rinvii, 119 Ia 271
consid. 3b).
4.2.
4.2.1. Come esposto sopra
(consid. 3), nel caso di specie ai delegati dei partiti non è stata data la
possibilità effettiva di partecipare, come da loro diritto, alla registrazione
anticipata delle carte di legittimazione dei voti per corrispondenza e a tutte
le operazioni preparatorie in vista dello spoglio delle schede che si sono tenute
prima della chiusura dei seggi, avvenuta alle ore 12.00 di domenica 10 aprile
2016, non essendo stati gli stessi debitamente informati sui giorni e gli orari
di svolgimento di simili attività.
Le irregolarità rilevate non sono certo di poco conto. Nella misura in cui
riguardano una formalità essenziale di procedura, volta ad affermare la
corretta attuazione dei principi di legalità e di trasparenza che informano lo
svolgimento di un'elezione, le stesse appaiono anzi piuttosto gravi. A questo
proposito occorre in effetti rilevare che, stante la delicatezza delle attività
di spoglio e di preparazione dello stesso, il diritto di osservazione conferito
dalla LEDP ai delegati costituisce un fondamentale elemento di controllo
democratico sulle medesime (cfr. Messaggio governativo 16 settembre 2014 [n.
6984] concernente la modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici
sugli orari di voto, sui lavori preparatori per lo spoglio e sui circondari
elettorali nell'elezione del Gran Consiglio, in: RVGC anno parlamentare
2014-2015, vol. 5, pag. 2851 seg., pag. 2854). Quest'ultimi, in quanto rappresentanti
di tutti i gruppi politici in corsa, ivi compresi di quelli che non siedono
(ancora) nei consessi comunali, fungono dunque da garanti, nei confronti dei
cittadini, dello scrupoloso rispetto della legge e della regolarità del
procedimento elettorale, soprattutto per quanto attiene a tutte quelle attività
che concorrono alla definizione del risultato della consultazione, nei confronti
delle quali non deve sussistere alcun sospetto di errore o di manipolazione del materiale di voto. Il ruolo dei
delegati di partito ha dunque una valenza democratica importantissima, in
quanto costituisce un fondamentale elemento di tutela predisposto
dall'ordinamento per assicurare nell'interesse generale il corretto svolgimento
delle operazioni di voto e di preparazione dello spoglio delle schede nel
contesto di un sistema che, a differenza di quanto avviene in altri cantoni
svizzeri (si veda per esempio Ginevra), permette senza limitazioni di sorta che
gli uffici elettorali comunali siano composti da persone che nello stesso tempo
sono anche candidate. Esso ha poi assunto ancora più importanza dopo la recente
introduzione generalizzata del voto per corrispondenza anche a livello
comunale. Inoltre, a ben vedere, l'intervento nel procedimento elettorale dei
delegati consente indirettamente anche ai soggetti candidati di partecipare al
medesimo tramite dei rappresentanti del loro rispettivo gruppo politico. Seppure
passivo, il coinvolgimento dei delegati in tutte le attività svolte
dall'ufficio elettorale costituisce pure una peculiare manifestazione del
principio del contraddittorio, con la precisa finalità di far emergere (ed
eventualmente anche risolvere) immediatamente eventuali contrasti in ordine
alle formalità che precedono lo spoglio centralizzato delle schede, in linea
con le particolari esigenze di certezza e rapidità che contrassegnano lo svolgimento
e la definizione delle operazioni elettorali. Ferme queste premesse, si deve
ritenere che le irregolarità accertate nel caso concreto sono in generale suscettibili,
da un lato, di far aumentare il rischio di errori o manomissioni e, dall'altro,
di far venire meno la fiducia dei cittadini nel processo elettorale e nel suo
risultato. I difetti riscontrati non possono evidentemente essere sanati a
posteriori dalle dichiarazioni dei membri degli uffici elettorali e dei vari
funzionari - versate agli atti dal comune - con cui viene ribadita l'assoluta
regolarità delle operazioni di registrazione anticipata delle carte di legittimazione
eseguite il 5 e l'8 aprile 2016 e dei lavori di preparazione in vista dello
spoglio tenutosi domenica mattina 10 aprile 2016. Ammettere il contrario,
significherebbe in effetti svuotare di qualsiasi senso e portata il controllo
su dette operazioni che il legislatore cantonale ha voluto per l'appunto
affidare (anche) ai delegati dei partiti.
4.2.2. A prescindere dalla controversa
questione di sapere se i lavori di registrazione anticipata delle carte di
legittimazione dei voti giunti per corrispondenza, svolti tra martedì 5 e
venerdì 8 aprile 2016, abbiano riguardato 704 (come indicato a verbale dai
delegati RI 2 e I 1 senza peraltro fornire alcuna spiegazione in proposito) o
694 schede ([= 511 + 183 schede] come risulta dai protocolli di apertura
parziale dei voti per corrispondenza [doc. 2 all. 11 e 12]), si deve poi
considerare che, alla luce anche delle operazioni che hanno avuto luogo
domenica mattina 10 aprile 2016 prima dell'apertura dei seggi senza che pure in
questa occasione alcun delegato fosse presente, su un totale di 1013 schede
votate (1012 per il consiglio comunale) almeno 781 (780 per il consiglio
comunale) sono state preparate per lo spoglio in modo irregolare, secondo
quanto indicato dallo stesso comune (cfr. doc. 2 all. 1, § 21). Trattasi di un numero
considerevole di schede, pari a circa il 77% di quelle votate nel comune. Contrariamente
a quanto sembrano assumere i ricorrenti nei loro allegati, questa sola circostanza
non permette invero di affermare che in concreto vi siano sicuramente stati dei
brogli elettorali, nemmeno alla luce dell'esito del voto, che ha visto il Gruppo
1 rafforzare sensibilmente la propria posizione in seno al comune a dispetto di
quanto avvenuto quasi ovunque negli altri comuni del distretto. Essa fa
tuttavia sì - e questo è tanto sufficiente quanto decisivo nel caso di specie -
che non sia possibile escludere che i gravi vizi procedurali rilevati abbiano in
qualche modo influito sul risultato delle elezioni, bastando la possibilità che
durante le irregolari operazioni di registrazione anticipata delle carte di
legittimazione e di preparazione allo spoglio delle schede possano essersi
verificati degli errori o addirittura delle manomissioni, che non abbiano
potuto essere rilevati seduta stante dai delegati. Quanto più è elevata la
percentuale di schede affette dai vizi in parola e, quindi, suscettibili di
essere state erroneamente trattate o manipolate, tanto più grande è in effetti il
rischio che una simile influenza possa essersi verificata. Ciò vale a maggior
ragione nella presente fattispecie ove solo si consideri che, per quanto
concerne ad esempio l'elezione del municipio, lo scarto di voti che avrebbe
potuto determinare un diverso risultato elettorale non appare poi così ampio
come sembra ritenere il comune nei suoi allegati. Quest'ultimo, in sede di
duplica, ha calcolato in 222 i voti di lista mancanti al gruppo Gruppo 4 per conquistare
un secondo seggio a scapito di Gruppo 3 (cfr. doc. 6), lista che avendo raccolto
il minor numero di preferenze tra quelle in gara sarebbe stata la più esposta
ad un simile rischio. Ora, considerato che, contrariamente a quanto ritenuto
dal comune, il fatto di presentare sulla lista un numero inferiore di candidati
rispetto ai seggi disponibili non influisce sul "peso" della singola scheda
(cfr. art. 42 cpv. 2 lett. b LEDP), un divario come quello indicato equivale a
sole 15.85 schede (= 222 : 14). Qualora ci si volesse poi attenere al numero di
voti di lista che sono stati effettivamente espressi a CO 1 in occasione di questa tornata elettorale (12'702),
ci si rende conto che sarebbe stato sufficiente il travaso di soli 74 voti di
lista da Gruppo 3 al gruppo Gruppo 4 per permettere a quest'ultimi di
strappare ai primi un seggio in sede di secondo riparto. Ciò che corrisponderebbe
a sole 5.28 schede (= 74 :14), ossia allo 0.52% del totale di quelle votate.
Certo, anche questa è una semplice ipotesi tra le innumerevoli possibili, che
comunque indica come in teoria un risultato diverso sarebbe stato possibile già
con una differenza di poche schede.
Ne discende pertanto che, a fronte di tutti questi elementi, il Tribunale
ritiene che in concreto siano date le condizioni per annullare le elezioni di
municipio e consiglio comunale, tenutesi il 10 aprile 2016 nel comune di CO 1.
5. 5.1.
Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto, senza che
si renda necessario entrare nel merito delle altre censure in esso sollevate,
con conseguente annullamento delle elezioni 10 aprile 2016 del consiglio comunale e del municipio di CO 1. Sarà
quindi compito della Cancelleria
dello Stato di indire al più presto una nuova consultazione elettorale. Nel frattempo
municipio e consiglio comunale di CO 1 dovranno limitarsi agli atti di
ordinaria amministrazione del comune, ritenuto che la Sezione degli enti locali
del Dipartimento delle istituzioni vigilerà su tale aspetto nell'ambito delle
competenze che le sono assegnate dagli art. 194 segg. della legge organica
comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Di transenna, occorre comunque
rilevare che, contrariamente a quanto addotto dai ricorrenti, la mancata
convocazione dei delegati alla ricezione del materiale di voto da parte del
Cantone, non si configura come una violazione della LEDP, giacché quest'ultima
non prevede un simile diritto. Dato l'esito, irrisolta può rimanere poi la
questione dei sigilli, ritenuto altresì come su tale aspetto le tesi divergano.
Per la medesima ragione, non appare necessario in questa sede pronunciarsi in
merito alle critiche sollevate dai ricorrenti con la replica riguardo alle
modalità di distribuzione del materiale di voto ai municipali, agli ospiti
della casa anziani e alle persone seguite dai servizi sociali, anche se per il
vero nel caso concreto possono effettivamente sussistere non poche perplessità
in proposito, essendo l'art. 26 LEDP chiaro e perentorio sul fatto che tale
documentazione deve essere inviata al domicilio di ogni avente diritto di voto.
Infine, improponibili in questa sede, poiché tardive, appaiono le censure,
sollevate anch'esse soltanto con la replica, riguardo alla composizione degli
uffici elettorali: in effetti le medesime andavano semmai avanzate nell'ambito
di un ricorso giusta l'art. 163 LEDP indirizzato contro gli atti preparatori
dell'elezione, che però avrebbe dovuto essere inoltrato a questo Tribunale nel
termine di tre giorni dalla pubblicazione della risoluzione 14 marzo 2016 con
cui il municipio aveva fissato il numero degli uffici elettorali e designato i
loro rispettivi membri e supplenti.
5.2. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e di spese (art. 47 cpv.
6 LPAmm). Il comune di CO 1 dovrà comunque versare agli insorgenti, che nel
corso di causa si sono fatti assistere da un avvocato, un'indennità per
ripetibili adeguata alle circostanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le elezioni 10 aprile 2016 del consiglio comunale e del municipio di CO 1 sono annullate;
1.2. è fatto ordine alla Cancelleria dello Stato di indire al più presto nuove elezioni nel comune di CO 1, ritenuto che nel frattempo municipio e consiglio comunale di CO 1 dovranno limitarsi ad assolvere gli atti di ordinaria amministrazione del comune.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 1'500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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5. Comunicazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere