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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso 11 aprile 2016 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 8 marzo 2016 (n. 1038) del Consiglio di Stato che accoglie, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la risoluzione 8 giugno 2015 con cui il municipio di Gambarogno ha rilasciato loro la licenza edilizia per formare un bauletto di cemento sormontato da palizzate in legno al di sopra di un muro a confine (part. __________); |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 2 e RI 1, qui
ricorrenti, sono comproprietari di un fondo (part. __________) situato su un
pendio a San Nazzaro, nel comune di Gambarogno, in zona residenziale estensiva
R2, sul quale vi è una carpenteria.
CO 1 è proprietaria della casa d'abitazione
sottostante (part. __________); verso monte, la facciata sud dell'edificio
forma una trincea con un muro in sasso alto circa 3 m, eretto sul confine
del terreno degli insorgenti. Il primo piano dell'edificio CO 1 è accessibile
attraverso due passerelle che, scavalcando la suddetta trincea, permettono di
raggiungere un piazzale (strada privata), oltre la sommità del muro (gravato da
un diritto di passo). A confine tra i due fondi, sulla corona del muro tra le
due passerelle, vi erano una ringhiera in ferro e una siepe.
B. a. Nel corso del 2014, RI 1 e RI 2 hanno rimosso
siepe e ringhiera ed eretto al loro posto, sulla corona del muro, tra le due passerelle,
un bauletto di cemento (alto da m 0.10 a 0.20)
sormontato da due palizzate di legno (lunghe m 3.30 e 3.80 e alte m
0.75).
b. Dando seguito a un ordine del municipio, con notifica di costruzione 15 dicembre
2015 gli insorgenti hanno chiesto al municipio la licenza edilizia a posteriori
per la suddetta opera di cinta.
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1
e di CO 2 e CO 3 (residente e usufruttuaria), i quali hanno contestato il
manufatto dal profilo dell'altezza e del contrasto con una precedente licenza
edilizia del 17 marzo 2014 (che avrebbe permesso loro di eliminare le due
passerelle e di coprire la trincea con una piattaforma in cemento armato, sorretta
da pilastri, lunga sul confine ca. 8 m).
d. L'8 giugno 2015, il municipio ha rilasciato ai ricorrenti la licenza in
sanatoria richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
C. Con risoluzione 8
marzo 2016, il Consiglio di Stato ha accolto, nella misura della sua
ricevibilità, l'impugnativa interposta da CO 1, CO 2 e CO 3 avverso la predetta
decisione, che ha annullato, rinviando gli atti ai sensi del consid. 3.
Dopo aver disatteso le obiezioni riferite alla citata licenza edilizia del 17
marzo 2014 (che aveva frattanto annullato con giudizio 5 novembre 2014, poi
impugnato davanti a questo Tribunale, inc. 52.2014.440), il Governo ha
nondimeno ritenuto che la controversa opera di cinta determinasse un
inammissibile innalzamento del muro su cui insiste, il quale già oggi supererebbe
l'altezza massima prescritta dagli art. 6 cpv. 3 e 15 cpv. 2 delle norme di
attuazione del piano regolatore di Gambarogno (NAPR). E ciò sia che lo si
consideri muro di controriva - quale effettivamente parrebbe essere -
sia che lo si assimili a muro di sostegno (cinta).
In seguito, ha disposto il rinvio degli atti al municipio, affinché adotti i provvedimenti volti al ripristino di una
situazione conforme al diritto (consid. 3), esortandolo parimenti a vegliare
a che il piazzale risponda ai necessari requisiti di sicurezza per
quanto attiene alla sua delimitazione verso la part. __________ (ove è
riscontrabile un'altezza di caduta di ca. 3 m); in tale ambito, ha
richiamato l'art. 30 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) e la norma SIA 358, di cui non sarebbe
ossequiata l'altezza minima (cifra 3). Da ultimo, pur censurandone la breve
motivazione, ha abbondazialmente avallato le deduzioni del municipio dal
profilo estetico, ritenendo che il manufatto, viste le dimensioni e l'ubicazione,
tutto sommato s'integrerebbe convenientemente nel contesto paesaggistico.
D. Contro quest'ultima
pronuncia, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento, assieme al ripristino della licenza
edilizia a posteriori.
I ricorrenti contestano che la cinta possa essere assimilata ad un muro di
controriva o di sostegno, contestando che essa determini un indebito
innalzamento del muro sottostante. Tanto più che pure i vicini hanno realizzato
un'analoga cinta, ma in lamiera metallica. Il giudizio sarebbe poi
contradditorio laddove ritiene l'opera troppo alta secondo le NAPR, ma troppo
bassa in base alla norma SIA 358, e comunque conforme dal profilo estetico.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Il municipio si rimette al giudizio di questa Corte, mentre CO 1, CO 2 e CO 3 si oppongono all'accoglimento del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. Con la replica e
la duplica, gli insorgenti rispettivamente i vicini resistenti si sono
riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando
ulteriormente le proprie tesi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della
legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione
attiva dei ricorrenti, istanti in licenza e proprietari della part. __________,
personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono
destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). L'impugnativa è inoltre tempestiva
(art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta da verificare se la decisione censurata sia impugnabile
in quanto tale.
1.2.
1.2.1. Una decisione è finale se pone termine alla lite, poco importa che sia
fondata su ragioni di merito oppure su motivi procedurali. Sono per contro
incidentali le decisioni che riguardano soltanto una fase del procedimento,
assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a
concludere la vertenza (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1.1).
La risoluzione che rinvia la causa per nuova
decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione
incidentale; ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di
fondo parziale; resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a
cui vengono retrocessi gli atti non resta
più alcun margine decisionale, dovendosi limitare ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (cfr. DTF
138 I 143 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1; STA 52.2014.238 del 25
giugno 2015 e rimandi).
In base all'art. 66 cpv. 2
LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono però essere impugnate
se atte a provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale,
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa
(lett. b; cfr. al riguardo: STA 52.2014.238 citata).
1.2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 8
giugno 2015, ritenendola in contrasto con le NAPR. Da questo profilo il
giudizio può senz'altro essere considerato finale e, come tale, il ricorso
contro di esso interposto, ricevibile in ordine.
Una diversa conclusione s'impone invece per il dispositivo con cui la
precedente istanza ha rinviato gli atti all'esecutivo comunale affinché adotti
i provvedimenti volti al ripristino di una situazione conforme al diritto
(consid. 3): riconducibile a un giudizio di rinvio di natura incidentale, il
dispositivo non limita in alcun modo la libertà dell'autorità di prime cure in
punto alla misura che è ancora chiamata ad attuare. Neppure in quanto
configurabile alla stregua di un provvedimento che il Consiglio di Stato ha
adottato quale autorità di vigilanza sul municipio (cfr. art. 48 cpv. 2 LE) lo
stesso risulta impugnabile: per quanto possa prospettare l'adozione di misure
atte a ledere i loro interessi, non priva in effetti gli insorgenti della facoltà
di impugnare semmai ulteriormente i provvedimenti che il municipio potrà se del
caso adottare nei loro confronti.
1.3. Con questa premessa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della controversia emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle
fotografie agli atti. Ai fini del presente giudizio, le prove sollecitate dai
ricorrenti (richiamo incarto, sopralluogo, ecc.) non appaiono idonee a portare
ulteriori elementi rilevanti.
2.
2.1. Secondo l'art. 6 cpv. 3 NAPR, la sistemazione del terreno deve
essere di regola eseguita senz'alterarne in modo sostanziale l'andamento
naturale, di regola i muri di terrazzamento e terrapieni non devono
superare l'altezza di m 2.50.
I muri di controriva laterali alla costruzione a confine possono avere
un'altezza massima di m 2.50. I muri di controriva a monte della costruzione
possono essere realizzati a gradoni con altezza massima di m 1.50 per una
profondità minima di m 1.50 (ritenuto che,
se la profondità minima è inferiore, l'altezza è calcolata sommando le diverse
altezze; cfr. cpv. 3, in fine).
L'art. 15 cpv. 1 NAPR dispone dal canto suo che i muri di sostegno edificati
a confine con le proprietà private e con le strade veicolari e pedonali
sono equiparati ad opere di cinta. L'altezza massima delle opere di
cinta, precisa la norma (cpv. 2), è di m 2.50 (restano riservate le disposizioni
concernenti la sicurezza stradale, come pure le prescrizioni per i muri di
cinta a valle o a monte di strade e sentieri
pedonali, cfr. cpv. 2 in fine, 3 e 5). Se i due fondi non sono
sullo stesso piano, dispone inoltre l'art. 15 cpv. 4 NAPR, l'altezza è misurata
dal piano più basso.
2.2. Le suddette norme si riallacciano alle categorie di muri che gli
ordinamenti edilizi sono soliti distinguere (muri di cinta, muri di sostegno ed eventualmente muri di controripa), ricalcando in buona
parte i principi ad essi generalmente applicabili.
2.3. I muri di cinta servono a
recingere il fondo. Essendo eretti a confine, l'altezza di questi manufatti va
limitata in misura più consistente di quella degli edifici (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1186); in tal senso, l'art.
15 cpv. 2 NAPR limita l'altezza delle opere di cinta a m 2.50.
Alle medesime regole applicabili ai muri di cinta sono per principio
assoggettati i muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti
lungo il confine dei fondi. Dal profilo degli ingombri verticali, le ripercussioni
ingenerate da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti diverse da
quelle derivanti dai muri di cinta (cfr. STA 52.2008.34 del 2 febbraio 2010
consid. 4.2; Scolari, op. cit., ad
art. 39 LE, n. 1183). Anche l'art. 15 cpv. 1 NAPR fa proprio questo principio,
assimilando i muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine ad opere di
cinta.
Da questa norma discende inoltre che l'altezza di opere di cinta insistenti
sulla sommità di muri di sostegno di terrapieni eretti a confine va sommata a
quella del manufatto sottostante. Non va misurata a partire dal livello del
terrapieno, ma a partire dal livello del terreno sistemato ai piedi del muro di
sostegno, facente funzione di opera di cinta (cfr. anche art. 15 cpv. 4 NAPR; cfr.
STA 52.2007.254 del 26 novembre 2007 consid. 2 e rimandi; 52.1999.77 del 5
ottobre 1999 consid. 4.2).
2.4. Diversa è invece la situazione dei muri di controriva, ovvero delle
opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio. Non determinando nuovi
ingombri verticali, con conseguenti ripercussioni sui fondi contermini, questi
manufatti non sono di regola assoggettati alle norme sulle altezze applicabili
ai muri di sostegno di terrapieni artificiali (cfr. STA 52.2008.34 citata,
consid. 4.2).
Per questi muri, l'art. 6 cpv. 3 NAPR prevede nondimeno una specifica regola,
che ne limita lo sviluppo verticale a confine a m 2.50. Dalla norma si può
dedurre che tale limite è applicabile ai muri di controriva laterali, ma pure a
quelli a monte (a meno che siano realizzati "a gradoni", alti al
massimo m 1.50 e arretrati tra loro almeno m 1.50, cfr. art. 6 cpv. 3 NAPR).
Considerato che i muri di controripa non determinano nuovi ingombri per i fondi
adiacenti, è da ritenere che alla suddetta disciplina inerisce più che altro
una finalità paesaggistica, volta soprattutto a evitare uno sbancamento eccessivo
dei terreni a valle.
2.5. Le NAPR non regolano la sovrapposizione di muri (opere) di cinta (o di sostegno)
a muri di controriva; tanto meno stabiliscono particolari limiti d'altezza o
criteri di misurazione al riguardo (ad esempio, che impongano di sommarne le altezze).
In assenza di una specifica regolamentazione, avuto riguardo alla diversa funzione
dei muri e alle diverse finalità perseguite dalle disposizioni che ne limitano
lo sviluppo, come pure al fatto che i muri di controripa servono specialmente a
permettere l'escavazione del terreno a valle, è da ritenere che, di principio,
nulla osta alla costruzione di un muro di cinta (o di sostegno) sopra un muro
di controriva a confine. In questa ipotesi - conformemente a quanto già ammesso
dalla recente giurisprudenza per casi simili - i manufatti vanno trattati in
modo distinto e l'altezza dell'opera di cinta (o muro di sostegno) sovrastante
va di regola misurata dalla corona del muro di controripa, il cui livello
coincide con quello naturale (cfr. STA 52.2016.279 del 13 novembre 2017 consid.
3.2; 52.2013.529 dell'8 aprile 2015 consid. 4); resta riservata l'appli-cazione
della clausola estetica, qualora dal cumulo dei differenti muri risulti un'opera
incompatibile con l'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio.
Tale soluzione appare sensata e ragionevole, ove solo si consideri che permette
d'impedire che al proprietario del fondo a monte venga preclusa ogni
possibilità di sistemarlo - o anche solo di metterlo in sicurezza (mediante una
recinzione rispettivamente un parapetto che protegga da cadute nel vuoto) - a
seguito di un deliberato sbancamento del terreno originario confinante a valle
(ad esempio, per infossare un edificio; cfr. nello stesso senso, STA
52.2016.279 citata, consid. 3.2).
3.In concreto, oggetto di controversia è il manufatto formato da un bauletto di cemento (alto da m 0.10 a 0.20) sormontato da due palizzate di legno (lunghe m 3.30 e 3.80 e alte m 0.75), che i ricorrenti hanno realizzato sulla sommità del muro in sasso alto circa 3 m, eretto al confine con il loro fondo (part. __________).
SCHEMA SEZIONE
0.85-0.95
3 m
PART. __________ PART. __________
Nessuno contesta che l'opera in questione è una cinta; evidente è inoltre che
la stessa tende pure a proteggere la caduta nel vuoto di cose o persone verso
il fondo sottostante (part. __________).
Il Governo ha ritenuto che il manufatto non potesse essere autorizzato, poiché determinerebbe un
inammissibile innalzamento del muro sottostante, sia che lo si consideri
alla stregua di un muro di controriva a monte della costruzione ex art. 6 cpv.
3 NAPR, quale effettivamente parrebbe essere, sia che lo si
assimili a muro di sostegno (cinta) ex art. 15 cpv. 2 NAPR. La conclusione
non può essere confermata.
Le considerazioni sviluppate dal Governo
potrebbero in effetti essere corrette solo nella misura in cui il muro in sasso
alto ca. 3 m su cui insiste la cinta fosse effettivamente riconducibile
a un muro di sostegno di un terrapieno artificiale (tuttora percepibile come tale); l'altezza di opere di cinta insistenti
sulla sommità di muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti a confine va
infatti sommata a quella del manufatto sottostante (cfr. supra, consid.
2.3) .
Problematica è invece la deduzione della
precedente istanza, nella misura in cui assimila il muro in questione a un muro
di controriva e non a un muro di sostegno (così come invero aveva
indicato questo Tribunale in occasione del precedente giudizio avente per
oggetto la citata licenza edilizia del 17 marzo 2014, senza tuttavia
soffermarsi sulla natura di tale opera, cfr. STA 52.2014.440 del 6 maggio 2016,
confermata da STF 1C_247/2016 del 1° giugno 2017). Dovesse infatti
essere riconducibile, in tutto o in buona parte, a un muro di controriva - come
il Governo ha ritenuto probabile e anche gli stessi resistenti sembrano
ammettere - dal profilo delle altezze, nulla osterebbe alla posa di una cinta
(parapetto) sulla sua sommità; come visto, nessuna disposizione lo vieta, a
maggior ragione quando una simile opera si rende necessaria a fini di
protezione da cadute nel vuoto verso un fondo escavato sottostante (cfr. supra,
consid. 2.5). In un simile caso, i due manufatti - diversi per funzione,
ripercussioni che ingenerano e regime loro applicabile - vanno trattati
distintamente e l'altezza dell'opera di cinta determinata dalla corona del muro
di controripa, che corrisponde al livello del terreno naturale (originale). Da
questo profilo, non potrebbe portare ad altra conclusione l'art. 15 cpv. 4
NAPR, secondo cui se due fondi non sono sullo stesso piano, l'altezza della
cinta è misurata dal piano più basso. Tale norma, su cui invero nessuno si
sofferma, non può trovare applicazione quando il piano di campagna originario è
stato artificialmente abbassato e l'opera di cinta non è costruita sul prolungamento
verticale di un muro di sostegno, ma di controriva. Da ciò discende che la
natura del muro in sasso, che la precedente istanza ha omesso di accertare,
appare determinante per sapere se possa o meno esservi eretta sopra una cinta
(parapetto). Considerato tuttavia che l'opera litigiosa, così come realizzata,
non può comunque essere autorizzata per i motivi di cui si dirà in appresso, si
può prescindere dal rinviare gli atti all'istanza inferiore affinché esperisca
ulteriori accertamenti su questo punto.
4. 4.1. Secondo l'art. 30 RLE
gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono essere progettati e
eseguiti secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche
emanate dalle autorità, sussidiariamente da associazioni professionali
riconosciute, come la SIA, l'Associazione svizzera dei tecnici della depurazione
delle acque (VSA/ASTEA), l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori
(APSLI) e l'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS). Attraverso
questa disposizione, le normative emanate dalle predette associazioni non assurgono
a disposizioni di diritto pubblico, ma fungono comunque da raccomandazioni,
ovvero da regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento
dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2013.321-322 del 26
agosto 2014 consid. 2.2; 52.2012.278 del 16 luglio 2013 consid. 2.2.;
52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 2.2; 52.1996.83 del 26 luglio 1999
consid. 2 con rinvii).
4.2. Per i parapetti la SIA ha emanato una specifica norma (SIA 358 = SN 543
358, nell'edizione valida dal 1° marzo 2010), che si applica alla progettazione
di parapetti e di elementi di protezione aventi la stessa funzione contro la
caduta di persone nelle costruzioni e nei relativi accessi (cifra 0.1.1). La
norma si prefigge di assicurare le persone contro le cadute per terra o nel
vuoto (cifra 1.1.1). Essa prevede che deve essere provvista di un elemento di
protezione (parapetto) ogni superficie praticabile utilizzabile normalmente,
sulla quale è prevedibile un rischio di caduta (cfr. cifra 2.1.1), laddove un
rischio è considerato tale quando l'altezza di caduta è superiore a m 1.00 (cfr.
cifra 2.1.2). La norma fissa diversi requisiti per gli elementi di protezione,
in punto all'altezza minima, alla forma, alla resistenza e ai materiali dei
parapetti (cfr. cifra 3). In particolare prevede che l'altezza normale degli
elementi di protezione deve essere di almeno m 1.00 (cfr. cifra 3.1.3) o almeno
di m 0.90 se hanno uno spessore di 0.20 m (cfr. cifra 3.1.5). L'altezza è
misurata verticalmente a par-tire dalla superficie praticabile fino al filo superiore
dell'elemento di protezione (cfr. cifra 3.1.1).
Per prassi, nell'ambito della sicurezza degli edifici, la norma SIA 358
incorpora una riconosciuta regola dell'arte e, come tale, va pertanto
considerata dall'autorità che rilascia le autorizzazioni a costruire
(unitamente ad altre referenze in materia, quali ad es. gli opuscoli tecnici dell'Ufficio prevenzioni infortuni, UPI; cfr.
Andreas Baumann [et al.], Kommentar
zum Baugesetz des Kantons Aargau, Berna 2013, § 52, n. 25). Qualora un progetto
si scosti dalle disposizioni minime fissate da tale norma deve pertanto essere
dimostrato, mediante debita motivazione, che l'obbiettivo di protezione è comunque garantito (cfr. norma SIA
358, cifra. 0.3; Christoph Fritzsche, Absturzsicherheit
in Wohngebäuden - zur Anwendung der SIA-Norm 358, in PBG 2005/2, pag. 8; Baumann, op. cit., § 52, n. 27).
4.3. In concreto, l'opera controversa, formata da un bauletto di cemento
sormontato da due palizzate di legno, come ben emerge dai piani è alta da m
0.85 a m 0.93-0.95 (cfr. piano facciata e sezione). La sua altezza non rispetta
dunque quella minima (m 1.00) prescritta dalla norma SIA 358 (cifra. 3.1.3) per
parapetti che, come in concreto, sono spessi meno di m 0.20 (cfr. anche foto
agli atti); l'opera, peraltro, è in parte addirittura inferiore all'altezza minima (m 0.90) fissata per gli
elementi di protezione aventi almeno questo spessore (cfr. cifra 3.1.4).
Al di là del quesito di sapere se il manufatto disattenda pure i requisiti di
resistenza prescritti dalla stessa normativa (cfr. cifra 3.3) - con riferimento
particolare ai fissaggi degli assi al bauletto che a dire dei resistenti
sarebbero piuttosto approssimativi - è pertanto certo che l'opera
in questione, già solo per l'insufficiente altezza, non può essere ritenuta
realizzata a regola d'arte, conformemente all'art. 30 RLE. Dagli atti non
emerge d'altra parte alcun motivo per cui il nuovo manufatto avente funzione di
parapetto - quand'anche insistesse su un muro di controriva (cfr. supra,
consid. 3) - non possa soddisfare i requisiti minimi fissati dalla norma SIA
358; neppure gli insorgenti del resto lo spiegano. Il fatto che anche le esili
ringhiere lungo le passerelle (che conducono all'abitazione dei resistenti) non
appaiano a prima vista a norma (sia per altezza che per forma) non costituisce
invece un motivo per derogare alle disposizioni di sicurezza minime fissate
dalla norma SIA 358; se lo sia semmai per giustificare una misura di polizia fondata
sugli art. 35 LE e 38 RLE (qualora sussistesse un pericolo per la sicurezza), è
invece questione che esula dalla presente procedura.
5. 5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve
pertanto essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Gli stessi sono inoltre tenuti a
rifondere ai resistenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già
anticipata dai ricorrenti, resta interamente a loro carico.
Gli insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere ai resistenti CO 1 un importo di
complessivi fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera