Incarto n.
52.2016.200

 

Lugano

9 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2016 di

 

 

 

RI 1 e RI 2, ,

rappresentati da: RI 1,

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 marzo 2016 (n. 1145) del Consiglio di Stato che respinge il gravame degli insorgenti avverso la decisione su reclamo del 9 ottobre 2015 del Municipio di Ronco sopra Ascona con cui è stata confermata la tassa base acqua potabile 2015 relativa all'immobile situato al mappale __________ di quest'ultimo Comune;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

A.    RI 1 e RI 2 sono proprietari di un immobile composto di tre appartamenti destinati ad uso abitativo che sorge sulla part. __________ di Ronco sopra Ascona.
Il 17 agosto 2015 l'Azienda comunale acqua potabile (ACAP) ha notificato loro la tassa base acqua potabile 2015 relativa al predetto fondo per un importo complessivo (IVA inclusa) di fr. 1'573.-, calcolato tenendo conto di tre tasse base di fr. 500.- l'una per ciascun appartamento a cui sono state aggiunti fr. 35.- per il noleggio del contatore.

 

 

B.    a. Con tempestivo reclamo RI 1 e RI 2 hanno impugnato la predetta fattura, contestando il fatto che la tassa base fosse stata conteggiata tre volte, in funzione del numero degli appartamenti, e non invece una sola volta sull'immobile.

b. Con determinazione del 9 ottobre 2015 il Municipio di Ronco sopra Ascona ha respinto il gravame, rilevando come la querelata tassazione fosse avvenuta in conformità alle disposizioni comunali applicabili e rilevando come RI 1 e RI 2 avessero comunque la possibilità di ritornare al sistema di tassazione precedentemente applicato nei loro confronti, vale a dire quello in funzione del numero di rubinetti esistenti nell'edificio.

 

 

C.    Mediante giudizio del 15 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 avverso la predetta decisione municipale, confermando l'avversata imposizione. Riassunti i fatti salienti e illustrato il quadro normativo applicabile, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il Municipio potesse legittimamente procedere all'imposizione dell'avversato tributo in funzione del numero degli appartamenti.
 

 

D.    Avverso quest'ultima risoluzione governativa, RI 1 e RI 2 insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in sostanza che la tassa base 2015 relativa al loro immobile sia conteggiata una sola volta. A mente dei ricorrenti le disposizioni comunali applicabili non permetterebbero di prelevare un simile tributo per ogni appartamento. Il fatto che per ogni immobile venga posato un solo contatore dimostrerebbe come imponibili non siano le singole unità abitative ma lo stabile in quanto tale. Censurano poi la disattenzione del principio dell'uguaglianza. A questo proposito rilevano come nel Comune di Ronco sopra Ascona per quanto attiene al consumo di acqua potabile, il sistema di imposizione a rubinetto sia in generale più favorevole rispetto a quello a contatore.

 

 

E.    All'accoglimento del gravame si oppone il Municipio di Ronco sopra Ascona con argomenti, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare osservazioni.


Considerato,               in diritto

 

1.     La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP; RL181.200). Certa è la legittimazione attiva di RI 1 e RI 2, direttamente toccati dalla decisione impugnata nei loro interessi (art. 42 LMSP e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm).

 

 

2.Preliminarmente va detto che, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (Cost/TI; RL 101.000), i tribunali non possono applicare norme cantonali (tra cui rientrano anche quelle di rango comunale) contrarie al diritto federale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti).
Ne deriva pertanto che, contrariamente a quanto sembra suggerire il Municipio in sede di risposta, il semplice fatto che i ricorrenti non abbiano contestato al momento della loro rispettiva promulgazione né il regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile (RACAP), né la relativa ordinanza con cui sono state fissate le tasse acqua potabile per il 2015, non pregiudica in alcun modo la loro facoltà di sollevare delle critiche all'indirizzo di questi atti normativi nell'ambito di una fattispecie riguardante la loro concreta applicazione.


3.     3.1. A Ronco sopra Ascona il servizio di distribuzione d'acqua potabile è retto dal RACAP. Il RACAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata (di seguito: Azienda) ai sensi della LMSP incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto il territorio del comune (art. 1 cpv. 1). L'art. 48 RACAP afferma il principio dell'autonomia finanziaria ed economica dell'Azienda e prevede, per il suo perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento (art. 49) e tasse d'uso (art. 50). Le tasse d'uso sono quantificate, con sistema a rubinetto o a contatore, da parte del Municipio mediante ordinanza, entro gli importi fissati all'art. 50 RACAP.
Per quanto qui più interessa l'art. 50 cpv. 6 RACAP prevede che:

"Coloro che posano il contatore nel corso dell'anno sono tassati a contatore a partire dall'esercizio successivo e dovranno trasmettere il dato della lettura al 31 dicembre.

Tassa annua di noleggio secondo il loro diametro nella scala seguente:
mm 19 minimo CHF 35.00 massimo CHF 70.00
mm 25 minimo CHF 40.00 massimo CHF 80.00
mm 32 minimo CHF 55.00 massimo CHF 110.00
mm 38 minimo CHF 85.00 massimo CHF 170.00
mm 50 minimo CHF 140.00 massimo CHF 280.00
mm 65 minimo CHF 170.00 massimo CHF 340.00

Gli abbonati con contatore, su richiesta, sono tassati a contatore come segue:
Tassa base: minimo CHF 200.00 massimo CHF 500.00
Tassa consumo: minimo CHF 1.00 al mc massimo CHF 2.00 al mc.
Entro il 31 maggio dell'anno in corso verrà richiesto un acconto calcolato in base al 90% della tassa percepita per l'anno precedente non inferiore alla tassa base.
Dopo lettura annuale verrà inviato il conguaglio solo se il suo conteggio risulterà essere maggiore alla richiesta iniziale, mentre per un consumo minore si procederà al ristorno della differenza così calcolata."

3.2. Con ordinanza del 15 gennaio 2015, pubblicata all'albo comunale il giorno successivo, il Municipio di Ronco sopra Ascona ha stabilito le tasse d'uso acqua potabile valide per il 2015. Per quanto qui più interessa, riguardo al sistema di tassazione a contatore, è stata prevista una tassa di noleggio dei contatori di fr. 35.- per un diametro di mm 20, una tassa base di fr. 500.- e una tassa sul consumo di fr. 1.80 al mc.



4.     4.1. Gli insorgenti ripropongono anche in questa sede l'argomento secondo cui la tassa base acqua potabile non possa essere prelevata in base al numero di appartamenti che compongono la loro casa, dovendo la stessa essere conteggiata una sola volta dal momento che l'edificio allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile è uno e che il medesimo è dotato di un unico contatore.

4.2. Sennonché, la tesi non può essere seguita. Come ricordato anche dal Consiglio di Stato, la tassa acqua potabile è una tassa d'uso. Essa costituisce un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326, pubblicata in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). In materia di acqua potabile, tale tassa comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo del servizio, il quale serve principalmente a coprire integralmente i costi di esercizio e di manutenzione degli impianti, oltre che l'eventuale creazione di riserve, e un importo calcolato in funzione del consumo effettivo (cfr. STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556).
La tassa di base costituisce pertanto una controprestazione per il diritto dell'utente di rimanere allacciato alla rete e, quindi, di poter in ogni momento disporre di acqua potabile: che questi faccia poi effettivamente capo (o meno) alla rete di distribuzione attingendo dell'acqua potabile non ha, invece, importanza. Ora, è evidente che se un immobile si compone di più appartamenti ciascuno di essi beneficia di questa prerogativa: contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, l'uso potenziale della rete di distribuzione è pertanto più importante che nel caso di uno stabile che può accogliere una sola economia domestica (cfr. RDAT II-1997 n. 4). L'imposizione della tassa base per ciascun appartamento di cui è composto l'immobile allacciato appare pertanto legittima e in linea con quanto stabilito dall'art. 51 RACAP, il quale, sotto la marginale "Tasse di usufrutto. Suddivisione", prevede che per il calcolo delle tasse di usufrutto gli abbonati si suddividono in: a) appartamento o economia domestica singola; b) appartamento o economia domestica singola con piscine, parchi, giardini con grande consumo; c) esercizi pubblici; d) utenti occasionali. A prescindere infatti dalla questione di sapere se questa norma sia stata originariamente concepita solamente per il sistema di tassazione a rubinetto, si deve comunque considerare che la stessa sancisce in sostanza il principio secondo cui le tasse d'uso vanno percepite per ogni singola economia, il quale avendo portata generale deve poter trovare applicazione in tutti i casi e, quindi, anche in caso di tassazione a contatore.
Se ne deve pertanto dedurre che anche nella fattispecie in esame fanno stato i principi già illustrati da questo Tribunale nella STA 52.1998.199 del 27 gennaio 1999, a cui fa riferimento anche il Governo cantonale nella decisione qui impugnata. Nulla muta a questo proposito che in quel caso la tassa per il consumo d'acqua potabile, prelevata in aggiunta alla tassa base, fosse calcolata secondo il sistema a rubinetti, anziché, come in concreto, secondo il sistema a contatore. I principi che stanno alla base del ragionamento appena illustrato sono i medesimi sia in caso di tassazione secondo il sistema a rubinetti, sia in caso di presenza di contatori in grado di misurare l'esatto consumo d'acqua.
Inoltre, nulla può essere dedotto a favore dei ricorrenti dall'art. 54 RACAP, giusta il quale per gli immobili muniti di contatore viene chiesta la tassa di base, riservato il conguaglio dopo la lettura annuale. La norma si limita infatti a disciplinare l'incasso delle tasse d'uso senza fornire nessuna indicazione in merito alla questione, qui litigiosa, di sapere se in presenza di più unità abitative all'interno del medesimo stabile la tassa base sia applicabile a ciascuna di esse o meno.
Infine occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il fatto che la loro proprietà sia dotata di un solo contatore non è determinante per il conteggio delle tasse base. Si tratta in effetti di una soluzione tecnica prevista dall'ordinamento comunale - riservata la facoltà per i proprietari di immobili di far istallare dei contatori privati così da poter rilevare i consumi di singole parti del fabbricato (art. 61 RACAP) - che nulla ha a che vedere con l'obbligo per ogni singolo utente di partecipare al finanziamento dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio.

 

                             5.  5.1. Oltre al principio della copertura dei costi, le tasse per la fornitura d'acqua potabile devono ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Secondo detto principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla sua utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi ragionevoli (RtiD I-2005 n. 32; DTF 126 I 180 consid. 3a/bb, 122 I 279 consid. 6c e riferimenti).

                                  Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa, calcolata secondo criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (RDAT I-1995 n. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 52.2014.251 del 14 ottobre 2014 consid. 2.3).

                                  È pur vero che, come detto, per fissare l'ammontare delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. L'adozione di questi criteri non deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in distinzioni prive di ragionevole fondamento.

5.2. Nel caso di specie il principio dell'equivalenza risulta violato. Come sopra esposto, l'art. 50 cpv. 6 RACAP prevede per il regime di tassazione a contatore il prelievo di una tassa base compresa tra fr. 200.- e fr. 500.-, che deve essere annualmente fissato dal Municipio. La norma, oltre che a stabilire una forchetta tariffale piuttosto elevata rispetto a quella usualmente prevista dai vari Comuni ticinesi, non prevede alcun criterio commisurativo, per cui la tassa base è identica per ogni utenza. Questa circostanza porta a dei risultati che, a seconda dei casi, possono apparire manifestamente sproporzionati e, in particolare, è suscettibile di generare delle situazioni chiaramente lesive del principio della parità di trattamento sia tra le stesse utenze tassate a contatore, sia tra le utenze tassate a contatore da un lato e quelle tassate a rubinetto dall'altro lato. Nel primo caso infatti appare arbitrario sottoporre alla medesima tassa tutte le utenze esistenti prescindendo da qualsiasi presa in considerazione della potenziale intensità con cui le stesse fanno capo al servizio in parola. In questo senso la soluzione prevista dall'art. 50 cpv. 6 RACAP si fonda su di uno schematismo eccessivo che non può essere tutelato in quanto conduce a trattare sul piano impositivo nello stesso modo situazioni diverse che necessitano un differente trattamento. L'imposizione di una tassa di base di addirittura fr. 500.- all'anno per delle piccole unità abitative, come quelle di cui sono proprietari gli insorgenti, appare inoltre manifestamente sproporzionata anche in termini assoluti. Si tratta in effetti di un importo piuttosto elevato per poter semplicemente mantenere allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile degli appartamenti di dimensioni tutto sommato contenute, quali sono quelli di proprietà dei ricorrenti.
Da un confronto tra i due regimi di tassazione previsti dal RACAP, emerge infine che quello a contatore porta, in talune situazioni sostanzialmente equivalenti per quanto attiene al potenziale consumo d'acqua, ad un'imposizione nettamente più elevata rispetto al sistema a rubinetto. Quanto si è verificato nel caso dell'immobile dei ricorrenti tra il 2014, dove è stato applicato il sistema di tassazione a rubinetto, e il 2015, dove invece si è passati al sistema a contatore, è emblematico. Da un anno all'altro la tassazione complessiva dei tre appartamenti è lievitata da fr. 943.- a fr. 1'573.50, senza contare il fatto che, a differenza del primo, quest'ultimo importo non è ancora comprensivo dell'acqua effettivamente consumata, la quale è stata conteggiata separatamente in sede di conguaglio, dopo lettura del contatore al 31 dicembre 2015, in base ad una tariffa di fr. 1.80 al mc. Ora, una simile differenza risulta troppo ampia per poter essere tollerata anche perché, oggettivamente, non vi sono motivi ragionevoli che la giustificano.

5.3. Ferme queste premesse, visto che gli insorgenti hanno comunque pienamente usufruito nel 2015 del servizio comunale di approvvigionamento idrico, occorre in questa sede provvedere a determinare il tributo dovuto attraverso l'applicazione di criteri sommari e transitori, volti unicamente alla liquidazione della litispendenza e senza con ciò vincolare, o anche solo influenzare, in alcun modo le scelte che il legislativo comunale sarà chiamato ad adottare ai fini dell'irrinunciabile adeguamento dell'art. 50 cpv. 6 RACAP agli art. 8 e 9 Cost. È infatti incontestabile il diritto del Comune di percepire una tassa d'uso acqua potabile per gli appartamenti siti sulla part. __________ di Ronco sopra Ascona per tale anno. Al solo fine di evadere la presente vertenza, in attesa che il Consiglio comunale provveda a modificare la normativa concernente il calcolo delle tasse d'uso dell'acqua potabile, questa Corte ritiene che la tassa base 2015 per ciascuno dei tre appartamenti di proprietà dei ricorrenti possa essere fissata a fr. 200.-, ciò che corrisponde al minimo previsto dalla forchetta tariffale stabilita dall'art. 50 cpv. 6 RACAP. Ora, è vero che si tratta a sua volta di una soluzione non del tutto soddisfacente in quanto estremamente schematica visto che non contempla nessuna differenziazione tra le tre economie domestiche allacciate alla rete di distribuzione dell'acqua potabile presenti sul fondo degli insorgenti: essa ha però il pregio, nell'attuale stato di cose, di essere semplice e facilmente applicabile, ritenuto naturalmente che sarà poi compito del Comune elaborare in proposito una base normativa suscettibile di garantire un miglior rispetto dei principi generali del diritto amministrativo che governano il settore giuridico in parola, e permette di pervenire nell'immediato ad un'imposizione maggiormente rispettosa del principio di proporzionalità.
Al cumulo delle tre singole tasse base dovrà poi essere aggiunta la tassa di noleggio del contatore, nonché la tassa sul consumo effettivo relativo al 2015, desumibile dalla lettura di quest'ultima apparecchiatura.


                             6.  6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto ed il giudizio avversato annullato, al pari della decisione municipale da esso tutelata. Gli atti sono retrocessi all'esecutivo comunale di Ronco sopra Ascona, affinché proceda a ricalcolare le tasse base acqua potabile 2015 relative al fondo di proprietà degli insorgenti, tenendo conto di quanto esposto ai considerandi che precedono.

6.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico degli insorgenti in ragione di 1/3 e del Comune, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 2/3, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 47 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.  la decisione 15 marzo 2016 (n. 1145) del Consiglio di Stato e quella 9 ottobre 2015 del Municipio di Ronco sopra Ascona, da essa tutelata, sono annullate;    

1.2.  gli atti sono rinviati al Municipio di Ronco sopra Ascona per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

 

2.  La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.-, già anticipate dai ricorrenti, sono poste a carico di quest'ultimi in ragione di fr. 500.- e del Comune di Ronco sopra Ascona in ragione di fr. 1'000.-.


Agli insorgenti vanno restituiti fr. 1'000.- di spese versate in eccesso.


3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

;

,;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera