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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Thierry Romanzini |
statuendo sul ricorso 25 aprile 2016 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 22 marzo 2016 (n. 1288) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 maggio 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e di revoca (recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora UE/AELS; |
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano RI 1 (1965), entrato in Svizzera il 2 novembre 2009, ha ottenuto il 28 gennaio 2010 un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 1° novembre 2014 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese in qualità di direttore commerciale della __________, società attiva nel commercio di carni.
Egli ha indicato di alloggiare in via __________ a B__________. Il 1° novembre 2011, l'interessato si è trasferito in via __________ a __________. Appartamenti, questi, messigli a disposizione dal suo datore di lavoro.
B. a. Il 13 ottobre 2014, RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS.
Il 24 novembre 2014, nell'ambito dell'esame della richiesta, la Polizia comunale di __________ ha redatto il seguente rapporto:
"RI 1 convocato nei nostri uffici ha dichiarato di vivere, dividendo la medesima economia domestica, con altri due connazionali presso l'appartamento di 3 ½ locali sito all'indirizzo indicato pagando per quest'ultimo un affitto mensile pari a CHF 1'150.–. Il fatto che vi fossero tre uomini nel medesimo appartamento ci ha fatto sorgere un dubbio sull'effettiva occupazione dello stesso in modo simultaneo. In effetti, i consumi elettrici risultano esigui per una vita in comune durante tutto l'anno e così sono state attuate delle verifiche dal 15.10.2014 al 12.11.2014 che hanno comunque comprovato l'occupazione dell'appartamento da parte dei tre inquilini. Convocato nei nostri uffici per chiarimenti in merito, RI 1 ci ha resi edotti del fatto che la sua professione di direttore commerciale della società __________ lo occupa al 100% per uno stipendio mensile pari a CHF 6'000.– netti e che per motivi di contatti con la clientela si trova obbligato ad assentarsi dalla Svizzera alla volta di altri Paesi europei per diversi mesi all'anno garantendo comunque una presenza fissa di almeno 180 giorni l'anno. A suo dire, medesima sorte per gli altri suoi due conviventi, __________, cittadino italiano e __________, cittadino italiano, che svolgono mansioni analoghe con i medesimi impegni ed assenze prolungate. Coniugato con prole, la famiglia vive momentaneamente a __________ (Italia) e vi fa visita nei fine settimana quando non è assente all'estero per lavoro. Sua intenzione in futuro sarà quella trasferire il nucleo famigliare in Svizzera dove poter vivere tutti insieme senza continuamente fare da spola tra Italia e Svizzera. E' persona sconosciuta all'UEF __________ come pure presso le istituzioni di polizia del comune di __________ ".
Il 1° dicembre 2014, il municipio di __________ ha quindi preavvisato negativamente la domanda.
Dal canto suo, il 12 gennaio 2015, la Polizia cantonale ha allestito un rapporto informativo concernente l'interessato. Ha indicato che RI 1: pagava una pigione mensile di fr. 1'200.– per l'appartamento di via __________, era comproprietario con la sorella di un'abitazione a __________ (prov. di __________) del valore di circa € 400'000.– nonché proprietario di una casa di vacanza a __________ stimata a circa € 140'000.–, soggiornava di regola due giorni consecutivi a __________ mentre il resto della settimana lo trascorreva all'estero per lavoro (Germania, Polonia, Lituania, Slovenia), raggiungendo la propria famiglia in Italia durante i fine settimana.
b. Fondandosi su tali riscontri, il 23 aprile 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi in merito, il 29 maggio 2015 gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, revocandogli (recte: non rinnovandogli) nel contempo quello di dimora UE/AELS. Gli ha inoltre fissato un termine con scadenza il 31 luglio successivo per lasciare il territorio elvetico.
L'autorità ha ritenuto che RI 1, benché fosse notificato a __________, avesse il centro dei propri interessi all'estero. Il provvedimento è stato reso sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681), come pure degli art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio 22 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere respinto diverse censure di ordine procedurale sollevate dal ricorrente e riconducibili al suo diritto di essere sentito, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi per non rilasciargli l'autorizzazione di domicilio UE/AELS e non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento.
D. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando, in via principale, il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. In via del tutto subordinata, chiede gli venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS.
Il ricorrente, il quale sostiene che l'autorità era a conoscenza sin dall'inizio che sua moglie e i suoi figli minorenni avrebbero continuato a vivere all'estero, adduce che il proprio datore di lavoro gli impone brevi viaggi all'estero presso vari fornitori ma che malgrado ciò egli è comunque presente nell'ufficio della società __________ mediamente durante circa 10/15 giorni al mese, mentre raggiunge la famiglia in Italia soltanto i fine settimana.
Chiede che gli venga quantomeno rinnovato il permesso di dimora UE/AELS, considerato che i presupposti normativi per ottenere un'autorizzazione di domicilio, la quale presuppone che il centro degli interessi professionali ma anche personali si trovino in Svizzera, sono diversi da quelli per il permesso di dimora, che viene concesso come nel suo caso per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica e duplica le parti ribadiscono le proprie posizioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Permesso di domicilio UE/AELS
2.1.1. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana dell'insorgente. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).
Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett. b), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).
L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione.
Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).
2.1.2. A livello internazionale, entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 par. 1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio federale 23 aprile 1983 è stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, ad 3.4.3.3 nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).
2.1.3. Come accennato in narrativa, RI 1 è entrato in Svizzera il 2 novembre 2009, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 1° novembre 2014 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.
Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata, al ricorrente è data in linea di principio la possibilità di ottenere un permesso di domicilio UE/AELS. Sapere poi se tale autorizzazione può essergli effettivamente concessa, è una questione che andrà risolta nel merito della vertenza.
2.2. Permesso di dimora UE/AELS
2.2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.
2.2.2. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2).
In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).
2.2.3. Giusta l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
3. 3.1. Come esposto in narrativa, il 24 novembre 2014 la Polizia comunale di __________ ha rilevato che RI 1 condivideva con altri due connazionali l'appartamento di 3 ½ locali di via __________ e che il loro consumo di energia elettrica risultava assai scarso. Dal canto suo, il 12 gennaio 2015 la Polizia cantonale ha indicato nel rapporto informativo redatto all'attenzione della Sezione della popolazione che RI 1 aveva affermato di pagare una pigione mensile di fr. 1'200.– per l'appartamento di via __________, di essere comproprietario con la sorella di un'abitazione a __________ stimata in circa € 400'000.– nonché proprietario di una casa di vacanza a __________ del valore di circa € 140'000.–, di soggiornare di regola due giorni consecutivi a ____________ trascorrendo il resto della settimana all'estero per lavoro (Germania, Polonia, Lituania, Slovenia), e di raggiungere la famiglia in Italia durante i fine settimana.
L'insorgente sostiene che l'autorità inferiore ha fondato il proprio giudizio unicamente sulla base dei predetti rapporti di polizia. Sennonché, quanto accertato dalla polizia comunale di __________ e dalla Cantonale è stato sostanzialmente confermato da RI 1 sia nell'ambito della sua presa di posizione in merito al prospettato diniego del permesso di domicilio sia durante la procedura ricorsuale, quando ha ammesso di raggiungere la famiglia in Italia durante i fine settimana (ovvero 104 giorni all'anno) e di essere presente nell'ufficio della società di __________ mediamente per circa 10/15 giorni al mese (più di 180 giorni all'anno) se non deve effettuare brevi viaggi all'estero imposti dal datore di lavoro per recarsi presso i vari fornitori.
3.2. Ora, alla luce di tutto quanto precede, si può senz'altro ritenere che, malgrado i rientri in Svizzera per lavorare, il centro degli interessi personali e famigliari di RI 1 non si trovi nel nostro Paese bensì in Italia, dove vivono sua moglie e i suoi figli minorenni e si è pure fatto curare a seguito di un infortunio (certificato medico __________, per un'incapacità lavorativa dal 09.03.15 ad almeno il 09.05.15, agli atti). Infatti egli ha confermato di raggiungerli ogni fine settimana a __________, località in provincia di __________ distante un'ottantina di chilometri da Chiasso, dove possiede una casa in cui vive con loro e con i quali mantiene dei legami molto intensi.
A ben guardare, RI 1 si comporta quindi alla stregua di un lavoratore frontaliere ovvero, come definisce l'art. 28 cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC, un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, che esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile di avere in Svizzera altri interessi personali al di là di quelli dettati dai suoi impegni professionali.
Con il suo modo di agire, l'insorgente ha disatteso quindi la condizione per cui gli era stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, ovvero quella di risiedere stabilmente nel nostro Paese.
3.3. Certo, come ha già avuto modo di considerare questo Tribunale (STA 52.2016.237 del 3 maggio 2017, consid. 4.2), visto che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica nel nostro Paese di un cittadino membro di uno Stato facente parte dell'ALC è in linea di principio garantito, il fatto che egli abbia il coniuge e i figli che continuino a vivere all'estero non comporta necessariamente la decadenza o la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS (cfr. art. 1 e 4 ALC, 2 cpv. 1 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid. 2). In tale ambito va senz'altro incluso anche il caso del lavoratore dipendente sottoposto all'ALC obbligato contrattualmente a brevi viaggi all'estero nell'interesse del datore di lavoro residente in Svizzera.
La presente fattispecie è però diversa in quanto RI 1, anche se si volesse ammettere una sua presenza negli uffici della società di __________ mediamente per circa 10/15 giorni al mese e che la sua funzione di direttore commerciale della __________ lo porterebbe a viaggiare regolarmente all'estero, si comporta come detto alla stregua di un lavoratore frontaliere.
Sotto questo profilo bisogna quindi tenere conto che l'art. 9 cpv. 4 OLCP - riferendosi all'art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC, secondo cui le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio - sancisce che i frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora e a richiedere, in applicazione per analogia dell'art. 9 cpv. 1 OLCP, un permesso per frontalieri sulla base dell'art. 11 LStr.
3.4. Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera e avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.
4. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti.
La decisione impugnata è pure rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti G UE/AELS per continuare a svolgere la propria attività nel nostro Paese (cfr. art. 7 cpv. 1 e 28 Allegato I ALC) oppure presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, in quest'ultima ipotesi dimostrando però di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto integralmente respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere